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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/08/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2176 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: assicurazione contro i danni, passata in decisione all'udienza del 23.06.2025, vertente
TRA
, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Parte_1
Paolo De Iorio, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice
E
in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2
el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Stefano Tangredi,
[...]
che la rapp.ta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 189 c.p.c.
Svolgimento del processo pagina 1 di 7 Con atto di citazione regolarmente notificato
[...]
conveniva, dinanzi a questo Tribunale, la società Parte_1
affinché fosse accertato e dichiarato il grave CP_3
inadempimento di quest'ultima.
A sostegno della propria domanda, deduceva di avere acquistato da l'autovettura Fiat Panda Cross TwinAir Turbo 85 CP_1
cv E6 S&S 4x4 che le veniva rubata. In tale occasione apprendeva che la polizza assicurativa furto-incendio-rapina, risultante dall'ordine di acquisto n° 180000978, non era stata attivata. Chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 15.050,00, quale prezzo di mercato dell'autovettura rubata, oltre a € 3.424,15 quali interessi ed oneri sulla somma finanziata pari a € 10.000,00, €
500,00 per l'acquisto di un'altra automobile.
Si costituiva la contestando la domanda e CP_1
chiedendone il rigetto.
Si procedeva all'istruttoria; venivano ammesse ed espletate prove testimoniali.
Concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del
23.06.2025 la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
E' incontestato che e la società Parte_1 CP_1
stipulavano un contratto di vendita di un'autovettura Panda
Cross TwinAir Turbo 85 cv E6 S&S 4x4. L'attrice produceva l'ordine di acquisto N° 180000978, del 21/11/2018, in cui erano riportate tutte le caratteristiche dell'automobile oggetto di vendita. Il rapporto contrattuale intercorrente tra le parti appare pacifico;
la convenuta ha contestato però che il contratto pagina 2 di 7 comprendesse l'attivazione della garanzia assicurativa furto, incendio e rapina per quattro anni.
La deduceva che, all'interno dell'ordine di acquisto, fosse CP_1
stata apposta solo a mano la scritta “Finanzia € 10.000,00 +
(furto-incendio-rapina x 4 anni)”, recante la sottoscrizione della
, eccependo, dunque, la mancata valenza probatoria ai Parte_1
fini di un'effettiva garanzia assicurativa.
Fatte tali breve premesse, deve evidenziarsi che la domanda risarcitoria attorea si fonda sul contratto di compravendita dell'automobile ed è rivolta alla società venditrice, quale fornitrice della vettura. A nulla rileva quindi l'eccezione di parte convenuta secondo cui il contratto di assicurazione richiede la forma scritta ad probationem, eccezione nella specie inconferente perché l'inadempimento dedotto consiste proprio nella mancata attivazione del contratto di assicurazione, sul presupposto che si fosse impegnata alla stipula di una CP_1
polizza assicurativa alla cliente, obbligo rispetto al quale sarebbe inadempiente.
Le circostanze poste a base della domanda attorea risultano provate sia dagli atti allegati, che dalle prove testimoniali espletate. Parte attrice ha adempiuto al proprio onere probatorio, dimostrando sia il titolo, sia i fatti costitutivi che sono a fondamento del proprio diritto risarcitorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.
L'attrice ha allegato la registrazione audio di una conversazione avuta con l'amministratore della concessionaria, CP_2
(all. 7, fascicolo parte attrice). Il riporta di “problemi CP_2
con dei dipendenti”, esprimendo scuse e rammarico, mentre i pagina 3 di 7 clienti evidenziano di aver anche incrementato la rata per la polizza assicurativa, contestando all'interlocutore l'inadempimento, circostanza che l'amministratore conferma
(“no, è chiaro”), raccontando che tali circostanze si erano già verificate.
Sul punto, parte convenuta, in realtà, non disconosce né
l'identità del né il contenuto della conversazione, CP_2
eccependone l'inutilizzabilità per violazione della normativa privacy, ritenendo non fosse possibile ricavarne alcuna confessione.
In merito all'ammissibilità e al valore probatorio della registrazione effettuata, la Suprema Corte ha chiarito che “la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa.”
(Cass. civ. n. 5259/2017).
Pertanto, anche le registrazioni fonografiche devono essere considerate prove costituite dei fatti in essa rappresentati.
Sicché l'eventuale disconoscimento deve essere specifico e chiaro, indicando le ragioni per cui la registrazione non possa essere considerata attendibile.
Nella specie, ha genericamente sostenuto che, nel CP_1
corso della conversazione, non fosse intervenuta un'effettiva confessione e che la polizza assicurativa non era attiva. Per cui,
pagina 4 di 7 la contestazione non verte in particolare sulle dichiarazioni rese, di cui di fatto non è negato il valore.
Pertanto, la registrazione è ammissibile e deve essere riconosciuto pieno valore probatorio.
Le circostanze sono peraltro suffragate dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in istruttoria. , Testimone_1
escusso come teste di parte attrice, era presente il 04.07.2022 e confermava la circostanza che il ammise la propria CP_2
responsabilità. Analogamente, dichiarava che: Controparte_4
“la clausola veniva riportata e attivata dall'amm.re in un secondo momento dopo la sigla del contratto e dopo il saldo previsto (…) “noi non dovevamo accertarci dell'attivazione delle polizze, ma solo ricevere il c.d. pronto, che significava l'avvenuta attivazione delle polizze connesse. In questo caso ricevevo il pronto”.
Dalle risultanze istruttorie emerge dunque chiaramente l'inadempimento della , con conseguente danno CP_1
sofferto dalla che, in seguito al furto dell'auto, non era Parte_1
manlevata dall'assicurazione.
In ordine al quantum debeatur, parte attrice quantificava i danni subiti in € 15.050,00 quale valore di mercato dell'automobile al momento del furto, € 500,00 per l'acquisto di una vettura sostitutiva, € 3.424,16 quali costi per il finanziamento.
In proposito, deve evidenziarsi che l'autovettura subisce, dopo l'acquisto, una rapida svalutazione, a causa dell'utilizzo.
Rispetto alla somma versata, decorsi 4 anni, il valore pagina 5 di 7 dell'automobile diminuisce di valore sulla base del modello, del chilometraggio e delle condizioni della stessa.
Dunque, valutata la gravità dell'inadempimento della controparte, la ha diritto al risarcimento del danno Parte_1
patito, corrispondente al valore del veicolo al momento del furto.
Dagli atti di causa emerge che l'auto in oggetto avrebbe un valore stimato tra € 6.639,34 e € 8.278,69 oltre Iva, per cui, equitativamente, il danno subito può ritenersi pari ad € 9000,00
(complessivamente), oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Non spetta la somma richiesta a titolo di interessi sul finanziamento (beneficio richiesto e utilizzato da parte attrice), né la somma versata per auto sostitutiva (che rimarrà in proprietà dell'attrice).
Il danno subito può essere stimato esclusivamente nella somma che, ove la polizza fosse stata attivata, l'attrice avrebbe ricevuto dalla compagnia assicurativa, somma pari al valore del veicolo al momento del furto. La concessionaria va dunque CP_1
condannata al pagamento della somma di € 9.00,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato nei confronti di così provvede: CP_1
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la al CP_1
pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
9.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. pagina 6 di 7 2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria, € 1.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, C.U.,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. De
Iorio Paolo, che si è dichiarato antistatario.
Benevento, 28 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Francesca Caropreso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il processo pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2176 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: assicurazione contro i danni, passata in decisione all'udienza del 23.06.2025, vertente
TRA
, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Parte_1
Paolo De Iorio, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice
E
in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2
el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Stefano Tangredi,
[...]
che la rapp.ta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 189 c.p.c.
Svolgimento del processo pagina 1 di 7 Con atto di citazione regolarmente notificato
[...]
conveniva, dinanzi a questo Tribunale, la società Parte_1
affinché fosse accertato e dichiarato il grave CP_3
inadempimento di quest'ultima.
A sostegno della propria domanda, deduceva di avere acquistato da l'autovettura Fiat Panda Cross TwinAir Turbo 85 CP_1
cv E6 S&S 4x4 che le veniva rubata. In tale occasione apprendeva che la polizza assicurativa furto-incendio-rapina, risultante dall'ordine di acquisto n° 180000978, non era stata attivata. Chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 15.050,00, quale prezzo di mercato dell'autovettura rubata, oltre a € 3.424,15 quali interessi ed oneri sulla somma finanziata pari a € 10.000,00, €
500,00 per l'acquisto di un'altra automobile.
Si costituiva la contestando la domanda e CP_1
chiedendone il rigetto.
Si procedeva all'istruttoria; venivano ammesse ed espletate prove testimoniali.
Concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del
23.06.2025 la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
E' incontestato che e la società Parte_1 CP_1
stipulavano un contratto di vendita di un'autovettura Panda
Cross TwinAir Turbo 85 cv E6 S&S 4x4. L'attrice produceva l'ordine di acquisto N° 180000978, del 21/11/2018, in cui erano riportate tutte le caratteristiche dell'automobile oggetto di vendita. Il rapporto contrattuale intercorrente tra le parti appare pacifico;
la convenuta ha contestato però che il contratto pagina 2 di 7 comprendesse l'attivazione della garanzia assicurativa furto, incendio e rapina per quattro anni.
La deduceva che, all'interno dell'ordine di acquisto, fosse CP_1
stata apposta solo a mano la scritta “Finanzia € 10.000,00 +
(furto-incendio-rapina x 4 anni)”, recante la sottoscrizione della
, eccependo, dunque, la mancata valenza probatoria ai Parte_1
fini di un'effettiva garanzia assicurativa.
Fatte tali breve premesse, deve evidenziarsi che la domanda risarcitoria attorea si fonda sul contratto di compravendita dell'automobile ed è rivolta alla società venditrice, quale fornitrice della vettura. A nulla rileva quindi l'eccezione di parte convenuta secondo cui il contratto di assicurazione richiede la forma scritta ad probationem, eccezione nella specie inconferente perché l'inadempimento dedotto consiste proprio nella mancata attivazione del contratto di assicurazione, sul presupposto che si fosse impegnata alla stipula di una CP_1
polizza assicurativa alla cliente, obbligo rispetto al quale sarebbe inadempiente.
Le circostanze poste a base della domanda attorea risultano provate sia dagli atti allegati, che dalle prove testimoniali espletate. Parte attrice ha adempiuto al proprio onere probatorio, dimostrando sia il titolo, sia i fatti costitutivi che sono a fondamento del proprio diritto risarcitorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.
L'attrice ha allegato la registrazione audio di una conversazione avuta con l'amministratore della concessionaria, CP_2
(all. 7, fascicolo parte attrice). Il riporta di “problemi CP_2
con dei dipendenti”, esprimendo scuse e rammarico, mentre i pagina 3 di 7 clienti evidenziano di aver anche incrementato la rata per la polizza assicurativa, contestando all'interlocutore l'inadempimento, circostanza che l'amministratore conferma
(“no, è chiaro”), raccontando che tali circostanze si erano già verificate.
Sul punto, parte convenuta, in realtà, non disconosce né
l'identità del né il contenuto della conversazione, CP_2
eccependone l'inutilizzabilità per violazione della normativa privacy, ritenendo non fosse possibile ricavarne alcuna confessione.
In merito all'ammissibilità e al valore probatorio della registrazione effettuata, la Suprema Corte ha chiarito che “la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa.”
(Cass. civ. n. 5259/2017).
Pertanto, anche le registrazioni fonografiche devono essere considerate prove costituite dei fatti in essa rappresentati.
Sicché l'eventuale disconoscimento deve essere specifico e chiaro, indicando le ragioni per cui la registrazione non possa essere considerata attendibile.
Nella specie, ha genericamente sostenuto che, nel CP_1
corso della conversazione, non fosse intervenuta un'effettiva confessione e che la polizza assicurativa non era attiva. Per cui,
pagina 4 di 7 la contestazione non verte in particolare sulle dichiarazioni rese, di cui di fatto non è negato il valore.
Pertanto, la registrazione è ammissibile e deve essere riconosciuto pieno valore probatorio.
Le circostanze sono peraltro suffragate dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in istruttoria. , Testimone_1
escusso come teste di parte attrice, era presente il 04.07.2022 e confermava la circostanza che il ammise la propria CP_2
responsabilità. Analogamente, dichiarava che: Controparte_4
“la clausola veniva riportata e attivata dall'amm.re in un secondo momento dopo la sigla del contratto e dopo il saldo previsto (…) “noi non dovevamo accertarci dell'attivazione delle polizze, ma solo ricevere il c.d. pronto, che significava l'avvenuta attivazione delle polizze connesse. In questo caso ricevevo il pronto”.
Dalle risultanze istruttorie emerge dunque chiaramente l'inadempimento della , con conseguente danno CP_1
sofferto dalla che, in seguito al furto dell'auto, non era Parte_1
manlevata dall'assicurazione.
In ordine al quantum debeatur, parte attrice quantificava i danni subiti in € 15.050,00 quale valore di mercato dell'automobile al momento del furto, € 500,00 per l'acquisto di una vettura sostitutiva, € 3.424,16 quali costi per il finanziamento.
In proposito, deve evidenziarsi che l'autovettura subisce, dopo l'acquisto, una rapida svalutazione, a causa dell'utilizzo.
Rispetto alla somma versata, decorsi 4 anni, il valore pagina 5 di 7 dell'automobile diminuisce di valore sulla base del modello, del chilometraggio e delle condizioni della stessa.
Dunque, valutata la gravità dell'inadempimento della controparte, la ha diritto al risarcimento del danno Parte_1
patito, corrispondente al valore del veicolo al momento del furto.
Dagli atti di causa emerge che l'auto in oggetto avrebbe un valore stimato tra € 6.639,34 e € 8.278,69 oltre Iva, per cui, equitativamente, il danno subito può ritenersi pari ad € 9000,00
(complessivamente), oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Non spetta la somma richiesta a titolo di interessi sul finanziamento (beneficio richiesto e utilizzato da parte attrice), né la somma versata per auto sostitutiva (che rimarrà in proprietà dell'attrice).
Il danno subito può essere stimato esclusivamente nella somma che, ove la polizza fosse stata attivata, l'attrice avrebbe ricevuto dalla compagnia assicurativa, somma pari al valore del veicolo al momento del furto. La concessionaria va dunque CP_1
condannata al pagamento della somma di € 9.00,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato nei confronti di così provvede: CP_1
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la al CP_1
pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
9.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. pagina 6 di 7 2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria, € 1.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, C.U.,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. De
Iorio Paolo, che si è dichiarato antistatario.
Benevento, 28 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Francesca Caropreso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il processo pagina 7 di 7