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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/02/2024, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5020 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Longo;
-attore-
E
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Pala Falcone
-convenuto -
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa e note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di essere Parte_1 comproprietario (quota di 1/3) dell'immobile sito in Avella (AV) alla via Farrio n. 13
(descrive i titoli di provenienza in dettaglio), ha citato in giudizio Controparte_1
occupante sine titulo del bene, chiedendo la condanna al rilascio in suo favore del bene ed il risarcimento del danno per illegittima occupazione da parametrare ai canoni locativi.
In dettaglio così ha concluso in citazione: 1) ordinare al convenuto sig. , di Controparte_1
lasciare immediatamente il suindicato immobile, occupato sine titulo, libero da cose e persone;
2) condannare il convenuto sig. al pagamento della somma di € Controparte_1
1 29.400,00 (ventinovemilaquattrocento), a titolo di pagamento di 98 canoni mensili per
l'occupazione dell'immobile, maturati e non pagati, ognuno di € 300,00 a partire dall'inizio dell'occupazione abusiva (12/02/2007) alla data dell'istanza di mediazione (aprile 2015) quindi € 300,00 × 98 = € 29.400,00, limitando espressamente il quantum di tale domanda, alla somma già richiesta in sede di mediazione conciliativa, con espressa rinuncia ad ulteriori canoni mensili, ovvero condannare il convenuto al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, secondo il calcolo che sarà ritenuto congruo e giusto, per le medesime causali;
3) condannare il sig. , al pagamento della somma di € 5.000,00 a Controparte_1
titolo di risarcimento danni da occupazione abusiva, ovvero della diversa somma maggiore o minore rispetto a quella indicata, che sarà ritenuta congrua e giusta, per le medesime causali;
[…] 5) condannare il convenuto sig. , al pagamento delle spese, Controparte_1
diritti e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ed antistatario, oltre iva e c.p. come per legge. .
Si è costituito contestando la misura della quota di comproprietà Controparte_1 dell'attore, invocando un legittimo possesso (autorizzazione sia espressa che tacita da parte di tutti i comproprietari, comodato) e così concludendo:
1) in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. e, Parte_1 di conseguenza, dichiarare l'azione improcedibile;
2) sempre in via preliminare dichiarare la carenza di causa petendi attesa l'inesistenza di un contratto di locazione tra le parti che legittimi la richiesta del pagamento di canoni non pagati e per tale motivo rigettare integralmente l'azione; 3) in ogni caso nel merito, rigettata ogni domanda attorea, accertare e dichiarare la sussistenza e la validità del contratto di comodato d'uso gratuito come pattuito tra i comproprietari sigg.re e Controparte_2 [...]
da un lato e il sig. dall'altro e la conseguente Controparte_3 Controparte_1
legittima occupazione della quota di immobile al medesimo contrattualmente destinata;
4) per l'effetto dichiarare il diritto del sig. a continuare a risiedere Controparte_1
legittimamente nella quota di immobile de quo fino alla vendita del bene o alla sua divisione ereditaria;
5) il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Prodotta documentazione e sentiti i testi, all'udienza del 31/05/2022 parte attrice e parte convenuta dichiaravano che tra le stesse pendevano tentativi di bonario componimento della controversia e, dunque, il Giudice rinviava la causa per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.5.2023, tenuta nelle forme della trattazione scritta, il giudice dava atto del deposito da parte della convenuta della ordinanza di divisione ereditaria del 9.2.23 e della
2 richiesta della convenuta di declaratoria di “cessazione della materia del contendere”, atteso che, il bene appartenente in comproprietà all'attore, oggetto della domanda di occupazione senza titolo, era stato medio tempore assegnato a diverso soggetto;
invitata controparte ad interloquire, il processo era rinviato a nuova udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.7.2023.
Alla indicata udienza, parte attrice insisteva nelle conclusioni indicate in citazione mentre parte convenuta chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere;
la causa è stata, dunque, riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.La domanda proposta dall'attore è di restituzione dell'immobile occupato sine titulo e di danno da occupazione parametrato al canone di locazione.
Al momento della notifica dell'atto di citazione, a sostegno della propria legittimazione attiva,
l'attore ha prospettato e documentato di essere comproprietario dell'immobile del quale chiedeva il rilascio (quota di 1/3).
Ebbene, è in atti documentato che in data 9.2.2023 è intervenuta divisione giudiziaria dei beni caduti in successione (ordinanza Trib. Avellino del 9.2.2023), all'esito della quale il bene in lite è stato assegnato a e non all'odierno attore. Controparte_3 CP_1
Si tratta di una ordinanza a definizione del giudizio n. 1737/2016 rg. nella quale si dà atto che nessuna parte ha sollevato contestazioni al progetto di divisione e nella quale i beni sono stati divisi, i lotti sono stati assegnati ed il progetto di divisione è stato dichiarato esecutivo ex art. 789 comma 3 c.p.c. esecutivo, ponendo le spese di divisione a carico della massa (ordinanza appellabile, Cass. sez. un. 2012, n. 16727).
Al procedimento ha preso parte anche l'attore.
E' stata prodotta attestazione di passaggio in giudicato.
Poiché, come statuito dalla Corte di Cassazione a sezioni unite 2019 n. 25021, la divisione ereditaria ha efficacia retroattiva, è pacifico il venir meno in capo all'attore della legittimazione attiva, che è presupposto della odierna azione.
Ne consegue che la presente domanda va rigettata nel merito essendo venuto meno il presupposto della legittimazione sia sul rilascio sia sulla indennità di occupazione che è alla prima strettamente connessa (arg. Cass. 2008, n. 26842).
2. La circostanza che il difetto di legittimazione dell'attrice sia dipeso da un evento verificatosi a causa già iniziata, la mancanza di precedenti puntualmente corrispondenti al
3 caso di specie e le incertezze che alcune affermazioni della pregressa giurisprudenza possono aver determinato quanto ai principi generali in base ai quali decidere la presente controversia, suggeriscono di compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta la domanda;
2.compensa le spese.
Così deciso in Avellino il 2.2.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
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