TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/07/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 3244 /2023 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3244 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Debora Chironi in forza di mandato da intendersi apposto in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Candini-
Chironi sito in Cosenza, alla Via Luigi De Franco, n. 25
- RICORRENTE-
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Mariaelena D'Agostino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Cosenza, alla Via
Sergio Cosmai n. 6
- RESISTENTE –
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO–
2
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione contenute nell'accordo omologato da questo Tribunale con decreto del 18.5.2023.
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.7.2025 dinanzi al relatore, il cui svolgimento era sostituito dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, i difensori delle parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per la ricorrente (conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione): “si insiste nell'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi e, nello specifico, nella richiesta di corresponsione, a titolo di mantenimento, della somma di 200,00 euro per ciascun figlio da parte del SI. , tenuto conto che CP_1
è del tutto insufficiente la somma attualmente corrisposta (peraltro in ritardo) di euro 400,00, inidonea a coprire le necessità ed eSIenze quotidiane degli stessi anche alla luce rincari dei prezzi di mercato”;
Per il resistente (conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione): “si insiste per la conferma dell'accordo raggiunto tra le parti in sede giudiziale, quale espressione della volontà condivisa e strumento idoneo a garantire la tutela degli interessi dei minori coinvolti e ci si riporta integralmente a tutti i precedenti scritti difensivi”;
Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
1. Con l'accordo omologato che definiva il procedimento di separazione consensuale tra e (decreto del 18.5.2023) si stabiliva, Parte_1 CP_1 per quanto qui rileva: l'affido condiviso dei figli minori delle parti ( nato ER il 10.6.2008; nata il [...]; nato il [...]) con Persona_2 R_ collocamento prevalente presso la madre;
la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, nel senso di consentire a quest'ultimo di prelevare e tenere con sé i figli per due pomeriggi a settimana compatibilmente con le eSIenze dei minori e a fine settimana alterni;
l'imposizione a carico del dell'obbligo CP_1 di concorrere al mantenimento dei figli mediante versamento in favore dell'altro genitore della somma complessiva di euro 400,00 mensili, oltre concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%. 3
Con ricorso depositato in data 18.10.2023 chiedeva modificarsi le Parte_1 predette condizioni di separazione, mediante la precisa individuazione dei giorni in cui i minori potevano (e dovevano) stare con il padre, non essendo stata possibile un'individuazione “bonaria” in forza di accordo tra i genitori. Chiedeva, altresì, aumentarsi ad euro 600,00 complessivi (euro 200,00 in favore di ciascun minore)
l'assegno di mantenimento mensile a carico del , in ragione dell'incremento CP_1 del costo della vita e del ripetuto inadempimento del all'obbligo di CP_1 pagamento delle spese straordinarie.
Resisteva , deducendo a sua volta delle inadempienze del coniuge CP_1 relativamente alla cura e all'educazione dei figli, nonché comportamenti della controparte volti ad ostacolare il suo rapporto con i minori. Il resistente, quindi, si opponeva alla modifica del regime di visita stabilitosi – non potendo, per eSIenze di lavoro, preventivare i giorni in cui tenere con sé i minori – nonché all'aumento dell'assegno di mantenimento, date le sue precarie condizioni economiche e di salute e chiedeva, in via riconvenzionale, adottarsi provvedimenti sanzionatori nei confronti del coniuge per le violazioni commesse rispetto all'accordo di separazione;
accertarsi, in caso di aumento del mantenimento ordinario, il suo diritto alla restituzione del prestito concesso alla moglie;
porsi a carico della ricorrente le spese per la rimozione dei tatuaggi fatti dal figlio vietarsi ER al figlio l'orecchino sino al compimento dei 14 anni;
porsi a carico delle R_ parti l'obbligo di installare un'applicazione di “parental control” sul cellulare dei figli in caso di necessità.
Nel corso del procedimento aveva luogo l'audizione dei minori ER
(ultradodicenne) e (infradodicenne ma ritenuta munita di capacità di Persona_2 discernimento), nonché CTU sui quesiti oggetto dell'ordinanza del 14.6.2024.
All'esito, le parti aderivano alla proposta conciliativa del relatore per quanto riguarda il regime di visita del genitore non collocatario (udienze del 26.3.2025 e del 26.5.2025); il resistente rinunciava alla domanda riconvenzionale diretta all'ottenimento di provvedimenti sanzionatori e le parti si rimettevano alla decisione del Tribunale per quanto riguarda la domanda della di aumento Pt_1 dell'assegno di mantenimento a carico del . CP_1
2. Quanto alla modifica del regime di visita di deve osservarsi che per CP_1 come esposto nel paragrafo che precede le parti raggiungevano un accordo in corso 4
di causa, aderendo alla proposta conciliativa fatta dal relatore all'esito della CTU.
Tale accordo è così riassumibile:
a. Esercizio del diritto di visita nei confronti di rimesso a liberi accordi ER tra le parti, in ragione dell'età del ragazzo;
b. Esercizio del diritto di visita nei confronti di nei seguenti termini: R_
trascorrerà con il padre i giorni di martedì e venerdì dall'uscita di scuola R_
(ovvero qualora non vi sia scuola, il papà preleverà alle ore 8 per R_ accompagnarlo alla ludoteca e poi lo andrà a riprendere) fino alle ore 19:00, nonché
a fine settimana alterni dalle 9:0o del sabato fino alle 19:30 della domenica. Il bambino trascorrerà con i genitori le principali festività in forma alternata e quindici giorni durante il periodo estivo da concordarsi entro il 10 giugno di ogni anno;
sempre in forma alternata il bambino trascorrerà il compleanno con un genitore e il giorno successivo con l'altro; il papà nei giorni stabiliti di martedì e venerdì andrà
a prendere il bambino a scuola qualora per qualsiasi motivo gli insegnanti dovessero contattare i genitori e chiedere di riprenderlo. Qualora non vi sia scuola né la ludoteca nei giorni in cui il minore deve restare con il padre, i genitori R_ alternativamente terrano il bambino l'intera mattina (dalle 8:00 alle 13:00), fermo quanto stabilito per il pomeriggio. Ove dovesse verificarsi la predetta eventualità e il SI. dovesse tenere anche la mattina di martedì o venerdì il sabato CP_1 R_ successivo (ove di spettanza del ) egli andrà a prendere alle ore CP_1 R_
11:00 anziché alle ore 9:00.
c. Esercizio del diritto di visita nei confronti di nei seguenti termini: il sabato Per_2
a fine settimana alterni la ragazza cenerà con il papà che andrà a prenderla alle
18:30 e la riaccompagnerà al termine della cena;
sempre in forma alternata la ragazza trascorrerà il compleanno con un genitore e il giorno successivo con l'altro.
Le parti concordano a che nel caso in cui il SI. non possa esercitare il diritto CP_1 di visita per suo impedimento nei giorni stabiliti i giorni medesimi saranno recuperati nel fine settimana in cui il papà non deve tenere con sé i ragazzi, con preavviso almeno due giorni prima all'altro genitore).
Tale accordo appare conforme all'interesse dei minori, essendosi modulato l'assetto di visita del genitore non collocatario sulla base delle criticità emerse nel corso dell'audizione di e e sulle ragioni di esse individuate dal ER Persona_2
CTU nominato in corso di causa (essenzialmente identificabili nella scarsa capacità di comunicazione del padre con i figli più grandi e nel condizionamento implicito 5
e involontario della madre, attraverso il suo atteggiamento critico e di scarsa fiducia verso l'altro genitore, idoneo a creare nei ragazzi un meccanismo di difesa volto ad evitare ulteriori sofferenze nella crisi tra i genitori). Deve, invero osservarsi, che dopo aver prestato in udienza consenso all'assetto predetto, negli Parte_1 scritti conclusivi chiedeva una modifica di esso (“Nel periodo in cui i ragazzi non frequentano le lezioni scolastiche (estivo – vacanze di Pasqua e Natale, giorni festivi e giorni di chiusura scolastica o malattia dei figli e/o assenza per altre problematiche) i SI.ri e dovranno suddividere equamente Pt_1 CP_1
l'impegno e la gestione dei ragazzi con orari precisi, dalle ore 8:30 alle ore 20:00.
Anche i singoli giorni festivi(quali 25 aprile e 1 maggio) ovvero i giorni di chiusura scolastica per elezioni andranno suddivisi equamente tra i genitori. Nel caso in cui la ludoteca apra dopo la chiusura della scuola (come accaduto quest'anno in cui
l'apertura è avvenuta il 16 giugno) l'impegno ad occuparsi del piccolo R_ dovrà essere pure suddiviso equamente tra i genitori. La SI.ra propone, Pt_1 altresì, attesi i suoi orari ed impegni lavorativi, che il SI. prelevi il piccolo CP_1
non nel giorno di venerdì alle ore 13:00 (come concordato in udienza) R_ bensì la mattina dalle 7:30 alle 15:00, atteso che la SI.ra è impegnata al Pt_1 lavoro fino alle ore 15:00. In tutte le altre circostanze sporadiche gli accordi potranno rimanere inalterati, con la precisazione che nei giorni martedì e venerdì, laddove la scuola sia chiusa (o non vi sia la possibilità di frequentare la ludoteca in quanto chiusa) spetterà al occuparsi dei piccoli dalle 7:30 alle 19:30 il CP_1 martedì e dalle 7:30 all 14:30 il venerdì. Nel caso in cui il venerdì i piccoli vengano prelevati dal papà, inoltre, la SI.ra chiede che gli stessi pernottino dal Pt_1 SI. e trascorrano il successivo giorno di spettanza con il papà. Tutto ciò CP_1 premesso ed argomentato, sempre nell'ambito della gestione ed organizzazione dei ragazzi e dei loro impegni, la SI.ra chiede che l'Ill.mo Giudice Parte_1
Voglia autorizzare la delega del compagno della SI.ra , pure vicino e in Pt_1 contatto quotidiano con i ragazzi, ad assumersi tale incombenza ove necessario, posto che il Sig. sarà avvisato in via preferenziale e preliminare. Tuttavia, CP_1 attesi i numerosi episodi di rifiuto dinanzi alla necessità di prelevare i figli ove necessario, con conseguente difficoltà della SI.ra , in più occasioni Pt_1 costretta con urgenza a chiedere ore di permesso per correre a prendere i ragazzi, si rende necessaria una soluzione che possa tutelare, in primis, il benessere e la tranquillità dei ragazzi, in più occasioni costretti a lunghe attese data la distanza 6
della sede scolastica del luogo di lavoro della ”). Va, tuttavia, da un lato Parte_1 evidenziato che il consenso ad un assetto concordato deve intendersi sfociato nella cristallizzazione di un accordo, come tale modificabile solo al mutare delle circostanze di fatto che lo giustificavano;
dall'altro – e in ogni caso – che il
Tribunale può offrire alle parti solo una regolamentazione tendenziale del rapporto genitore/figli, essendo la gestione dei dettagli non preventivabile e rimessa all'esclusiva responsabilità dei genitori. Né potrebbe, nella presente sede, darsi delega al compagno della ricorrente all'espletamento di attività nell'interesse dei minori, discorrendosi di soggetto estraneo al presente giudizio a cui non potrebbero essere accollati compiti afferenti l'esercizio della responsabilità genitoriale.
3. Quanto al mantenimento a carico del non sono emersi nel presente giudizio CP_1
(peraltro introdotto a distanza di pochi mesi dalla conclusione del procedimento di separazione tra le parti), né sono state dedotte variazioni SInificative nella situazione reddituale comparativa delle parti (dovendosi, anzi, prendere atto dello svolgimento da parte della di attività lavorativa, sia pure in forza di Pt_1 contratto a tempo determinato) o dei bisogni dei minori – essendosi, piuttosto, genericamente rappresentata una “variazione in aumento dei prezzi di mercato” - sicché non sussistono i presupposti per una modifica del concorso al mantenimento ordinario a carico del . Resta fermo, altresì, l'obbligo di concorso alle spese CP_1 straordinarie nella misura del 50%, non essendo compito del Tribunale (cfr. scritti conclusivi di ambo le parti) stabilire in linea teorica – al di fuori, cioè, di un concreto conflitto - cosa debba intendersi con tale espressione.
Il rigetto della domanda di aumento del mantenimento ordinario da parte della assorbe la domanda del di restituzione del prestito effettuato alla Pt_1 CP_1 moglie, subordinata all'accoglimento della domanda principale.
4. Va dichiarata, infine, la cessazione della materia del contendere sulla domanda del di adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti di , CP_1 Parte_1 avendo il difensore dichiarato di rinunciare a tale domanda all'udienza del
26.5.2025 (così come devono intendersi abbandonate le ulteriori domande contenute nella comparsa di costituzione del , peraltro afferenti condotte non CP_1 nella disponibilità del Tribunale, quali la rimozione dei tatuaggi fatti da ER senza il consenso del padre o l'ordine a di non portare l'orecchino fino ai R_
14 anni o, ancora, l'obbligo per le parti di installare applicazioni di “parental control” sul cellulare dei figli). 7
5. L'accordo parzialmente raggiunto dalle parti in corso di causa e la complessità dell'istruttoria svolta in corso di causa, legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Restano definitivamente a carico dell'erario le spese di CTU
(come liquidate con decreto del 1.3.2025), risultando entrambe le parti private ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, sentito il giudice relatore, così provvede:
1. A modifica di quanto stabilitosi nell'accordo di separazione omologato con decreto del 18.5.2023, regola il diritto di visita di rispetto ai CP_1 figli minori e in conformità a quanto ER Persona_2 R_ stabilito in motivazione, fermo il resto;
2. Rigetta le diverse domande di Parte_1
3. Dichiara cessata la materia del contendere sulle restanti domande di CP_1
;
[...]
4. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
5. Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa dal relatore, definitivamente a carico dello Stato, risultando entrambe le parti private ammesse al patrocinio a spese dello Stato;
6. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di conSIlio del 23.7.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma