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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 11764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11764 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 18919/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18919/2023 R.Gen.Aff.Cont. avente ad
OGGETTO: “Assicurazione contro i danni”, e vertente
TRA
c.f.: , rapp e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Stefano Taurini (C.F. , fax n. 02/76020501 C.F._1
- PEC: e IO HA (C.F. Email_1
, fax n. 02/76020501 - PEC: C.F._2
del Foro di Milano, ed elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sabina Senopia sito in Napoli al Corso
Vittorio Emanuele n. 20/B.
- APPELLANTE
E
, c.f.: , Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore, con sede in Roma al Largo Ferruccio Mengaroni n.25, rappresentata e difesa in forza di mandato in atti, dalle avvocatesse Anna
Camera (CF: e CodiceFiscale_3 Email_3
IN ER (CF: CodiceFiscale_4
pec: , con studio in Pompei alla via Lepanto Email_4
84, le quali, espressamente, eleggono domicilio presso i propri rispettivi indirizzi PEC: e Email_3 Email_4
NONCHÉ
(c.f.: ), Non Controparte_2 C.F._5 costituito contumace
- APPELLATI
Conclusioni: come da note di udienza del 31.10.25
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2 conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli il sig. CP_2
, quale proprietario del veicolo tg BL900HB e
[...] Parte_1 in veste di assicuratore la RC auto dello stesso auto veicolo per:
[...] accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. e Controparte_2 per sentirli condannare, in solido fra loro, al pagamento della somma di
€.700,00 oltre interessi e rivalutazione, quale residuo importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni subiti dal a seguito del sinistro Controparte_3 stradale verificatosi in data 12.05.2013, in Napoli alla via Caracciolo e per il quale la stessa società attrice ha provveduto al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale in forza di convenzione stipulata con l'ente proprietario della strada.
Si costituiva in giudizio la , eccependo il difetto Parte_1 di legittimazione attiva della società attrice non essendo quest'ultima coinvolta nel sinistro e che quindi non avesse titolo per avanzare pretese risarcitorie di stampo aquiliano ex art. 2054 c.c. tramite azione diretta ex art. 144/148 Cod. Ass. Priv., ma semmai una pretesa di natura contrattuale inerente il corrispettivo di un servizio reso in favore del solo responsabile civile;
Eccepiva, sempre in via preliminare, l'inoperatività della polizza per le sanzioni amministrative subite dal responsabile civile ritenendo la pretesa dell'ente comunale e per esso del concessionario potesse essere al più
- 2 -
ricondotta nell'ambito dell'art 211 codice della strada . Nel merito, inoltre, deduceva la carenza della prova sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme corrisposte in sede stragiudiziale esclusivamente pro bono pacis e senza riconoscimento alcuno della fondatezza delle ragioni dell'attrice ; con vittoria di spese e compensi di lite.
Il sig. non si costituiva. Controparte_2
All'esito dell'istruttoria , Il Giudice di Pace di Napoli con la sentenza n .
7468/2023 accoglieva le domande della società attrice ritenendo che :la fosse legittimata ad azionare richieste risarcitorie Parte_2 in virtù della convenzione che veniva qualificata come cessione di credito
,riteneva congruo l'importo di €.700,00 richiesto dall'attrice e condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Parte_1 deducendo:
-il difetto di legittimazione attiva della Controparte_4
-inopponibilità della concessione di servizio alla compagnia assicurativa
-la natura contrattuale della pretesa creditoria
-la carenza della prova e l'erroneità della quantificazione oltre a chiedere la restituzione di €.260,00
Ha concluso chiedendo :
• Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da – ai sensi del Controparte_1 combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Ambiente per non aver essa CP_1 titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede;
• Nel merito, dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto;
- 3 -
• E per l'effetto accogliere la domanda riconvenzionale formulata da in primo grado di restituzione di euro 260,00; somma Parte_1 ingiustificatamente percepita in sede precontenziosa;
In ogni caso:
• dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
• condannare alla restituzione delle somme Controparte_1 percepite a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado;
• con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi giudizio.
Si è costituita la contestando l' inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., e per genericità dei motivi, e l'infondatezza in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale della compagnia per la restituzione delle somme già corrisposte, in quanto infondata e priva di prova.
Ha concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto da , confermare la sentenza di Parte_1 primo grado che ha riconosciuto la legittimazione attiva e la fondatezza della domanda risarcitoria di Sicurezza e Ambiente, condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ammissibilità dell'appello
In via preliminare, va riconosciuta l'ammissibilità dell'appello , rigettando l'eccezione sollevata dalla parte appellata ex art. 339, comma 3, c.p.c.
La giurisprudenza ha chiarito che, in presenza di una domanda determinata nell'ammontare ma accompagnata da richiesta generica di maggior somma conforme a giustizia, la causa deve ritenersi di valore indeterminato e la sentenza è appellabile senza i limiti previsti dall'art. 339 c.p.c.
- 4 -
Ciò posto è necessario valutare se la sentenza resa in primo grado rientri o meno tra quelle decise secondo equità.
Qualora la domanda di condanna ad un importo minore alla soglia di equità sia accompagnata dalla richiesta della diversa ed eventualmente "maggior somma che sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. – di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339
c.p.c.
Orbene quanto affermato va temperato con la valutazione del contenuto di quella clausola e se la formula «somma maggiore o minore ritenuta dovuta» o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una par te chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisca una clausola meramente di stile.
Come affermato dalla Suprema Corte la clausola è reale quando vi sia ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi.
Pertanto, nel caso di specie in citazione ha chiesto la condanna alla somma minore o maggiore che sia accertata e quantificata in sede di ctu oltre ad interessi e svalutazione per cui può affermarsi la ammissibilità dell'appello.
2.Legittimazione attiva
Dalla documentazione in atti risulta che il ente Controparte_3 proprietario della strada, ha affidato alla società CP_1 CP_1 mediante convenzione stipulata in data 28 dicembre 2015, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza compromesse da incidenti stradali, prevedendo espressamente quale modalità di remunerazione del concessionario la cessione dei crediti risarcitori derivanti dai sinistri e/o il conferimento di un mandato in rem propriam ad agire nei confronti dei responsabili civili e delle rispettive compagnie assicuratrici.
La legittimazione ad agire per il risarcimento del danno da sinistro spetta originariamente all'ente proprietario della strada, ma può essere validamente
- 5 -
trasferita a terzi tramite cessione del credito o mediante mandato in rem propriam, purché ciò avvenga in modo espresso nella convenzione
Come desumibile dalle pronunce dell'Anac e del Tar richiamate dall'appellato ,il rapporto così instaurato va inquadrato nello schema della concessione di servizi, atteso che la remunerazione del concessionario veniva garantita dalla gestione del servizio a rischio e a pericolo di quest'ultimo e senza ulteriori oneri per il concedente, e non da un corrispettivo concordato.
Nell'ambito di tale convenzione l'ente delegava alla concessionaria anche di agire in nome e per l'interesse proprio , ma per conto del concedente a compiere ogni opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art 2054 c.c. autorizzandolo a denunciare l'evento alla compagnia assicurativa, a trattare la liquidazione, ad incassare gli importi spettanti e a rilasciare quietanza in nome proprio, trattenendo l'indennizzo percepito per l'attività di ripristino .
La cessione dei crediti futuri, anche di natura risarcitoria, è pienamente valida secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 31896/2018; Cass.
8869/2021). Tuttavia, anche a voler prescindere dalla qualificazione del meccanismo come cessione, la convenzione attribuisce al concessionario un interesse proprio alla realizzazione del credito e gli trasferisce il potere di agire nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore. Tale schema negoziale integra gli estremi del mandato in rem propriam, istituto che consente al mandatario di agire iure proprio ,quindi di recuperare i costi di gestione del servizio, surrogandosi all'amministrazione concedente nell'attività di riscossione del credito lasciando a carico dello stesso il rischio del mancato recupero per il soddisfacimento del credito del mandante, come affermato dalla giurisprudenza (sentenza n.2889/2019 tribunale di TO
ZI e sentenza 36163/2019 Tribunale Di Napoli)
Pertanto la legittimazione attiva si ritiene fondata.
3. Natura del credito e opponibilità all'assicuratore
- 6 -
Va disattesa la prospettazione dell'appellante, secondo cui il rapporto instauratosi nei confronti del responsabile del sinistro sarebbe di natura contrattuale. Occorre distinguere il rapporto tra l'ente proprietario della strada ed il concessionario, dal rapporto tra il comune ed il responsabile civile del sinistro.
Il primo rapporto deve ritenersi di natura contrattuale in quanto trova la sua fonte nella concessione di servizi destinata a regolare diritti ed obblighi.
Invece, nel rapporto tra il comune e il responsabile civile, la fonte dell'obbligazione è di natura extracontrattuale , poiché la pretesa creditoria deriva dal danno cagionato alla sede stradale in conseguenza del sinistro che trova la sua fonte nell'art 2054 c.c. e non costituisce corrispettivo contrattuale per il servizio svolto.
Trattandosi di credito risarcitorio è opponibile all'assicuratore del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass. e può essere esercitata da poiché rientra nell'ambito della responsabilità civile Controparte_1 automobilistica. L'assicuratore non può sottrarsi all'azione diretta quando il credito deriva da un sinistro stradale, quale che sia la qualificazione del rapporto tra e concessionario. CP_3
4. Rapporto tra sanzione amministrativa e risarcimento
Non è possibile ritenere che rientri nel generale obbligo di manutenzione e pulizia della sede stradale , previsto dall'art 14 del codice della strada in capo agli enti proprietari , lo sgombro della sede stradale dai detriti derivanti da un sinistro stradale evento eccezionale e determinato dall'illecito compiuto dal responsabile del sinistro. Né si può condividere la tesi secondo cui l'eventuale costo di ripristino della pulizia sarebbe oggetto di un eventuale sanzione amministrativa, ai sensi dell'art 211.
Rilevante è quindi il principio dell'autonomia della sanzione amministrativa rispetto al risarcimento. Infatti l'eventuale presenza di una sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di rimuovere dalla sede stradale eventuali opere abusive o imbrattamenti o rifiuti che possono creare
- 7 -
danno alla circolazione non esclude che la medesima condotta integri un illecito extracontrattuale nei confronti dell'amministrazione ,fonte di obbligazione risarcitoria da parametrarsi al costo di ripristino della sede stradale (Tribunale Di TO ZI ).
5. Responsabilità del convenuto
Dalla relazione delle forze dell'ordine e dalla documentazione fotografica emerge che il sinistro è stato causato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà del convenuto, assicurato con la compagnia convenuta.
6. Prova e quantificazione del danno
In relazione alla quantificazione del quantum oggetto della controversia
,può ritenersi provato sul sinistro in quanto parte attrice ha prodotto dettagliata documentazione (computo metrico, perizia, fatture analitiche, fotografie, relazione di intervento) comprovante le attività svolte e i costi sostenuti per il ripristino rispettando così il principio dell'onere della prova ai sensi dell'art.2697 c.c.
Nello specifico, inoltre, l'appellante non ha formulato specifiche contestazioni sulle singole voci di costo né ha fornito elementi tecnici idonei a mettere in dubbio la congruità delle operazioni svolte ed ai sensi dell'art. 115
c.p.c. la mancata contestazione specifica determina l'ammissione dei fatti dedotti dalla controparte, sicché i costi indicati dall'attrice devono essere ritenuti provati e congrui.
Ne consegue che la prova del danno tanto dell'an quanto nel quantum deve ritenersi pienamente raggiunta
Il danno risarcibile è pari ai costi effettivamente sostenuti per il ripristino, come documentati e non specificamente contestati, per un totale di € .700,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e interessi legali sulla somma via via rivalutata fino al saldo.
Va inoltre considerato che nel caso di specie, a fronte di un danno di esigua entità, quale quello oggetto del presente giudizio, una ctu, peraltro su base
- 8 -
meramente documentale, determinerebbe un costo economico e temporale eccessivo
Alla luce di quanto scritto in precedenza, l'appello va rigettato ed confermata la sentenza del giudice di pace
7. domanda riconvenzionale
Il rigetto dell'appello principale comporta conseguenzialmente il rigetto anche della domanda riconvenzionale di restituzione proposta con l'appello.
8. Pronuncia sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre
2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 6 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la Sentenza
n. 7468/2023, del Giudice di Pace di Napoli resa il 6 febbraio 2023 e pubblicata il 9 febbario 2023 proposto da Parte_1
, nei confronti di ,
[...] Controparte_1 CP_2
, così provvede:
[...]
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna al rimborso in Parte_1 favore dell'appellato , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in
- 9 -
complessivi 1.620,00 ( milleseicentoventi/00) per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3)Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L.
228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Napoli, il 14/12/2025.
Il Giudice
(dott. Angela Arena)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18919/2023 R.Gen.Aff.Cont. avente ad
OGGETTO: “Assicurazione contro i danni”, e vertente
TRA
c.f.: , rapp e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Stefano Taurini (C.F. , fax n. 02/76020501 C.F._1
- PEC: e IO HA (C.F. Email_1
, fax n. 02/76020501 - PEC: C.F._2
del Foro di Milano, ed elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sabina Senopia sito in Napoli al Corso
Vittorio Emanuele n. 20/B.
- APPELLANTE
E
, c.f.: , Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore, con sede in Roma al Largo Ferruccio Mengaroni n.25, rappresentata e difesa in forza di mandato in atti, dalle avvocatesse Anna
Camera (CF: e CodiceFiscale_3 Email_3
IN ER (CF: CodiceFiscale_4
pec: , con studio in Pompei alla via Lepanto Email_4
84, le quali, espressamente, eleggono domicilio presso i propri rispettivi indirizzi PEC: e Email_3 Email_4
NONCHÉ
(c.f.: ), Non Controparte_2 C.F._5 costituito contumace
- APPELLATI
Conclusioni: come da note di udienza del 31.10.25
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2 conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli il sig. CP_2
, quale proprietario del veicolo tg BL900HB e
[...] Parte_1 in veste di assicuratore la RC auto dello stesso auto veicolo per:
[...] accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. e Controparte_2 per sentirli condannare, in solido fra loro, al pagamento della somma di
€.700,00 oltre interessi e rivalutazione, quale residuo importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni subiti dal a seguito del sinistro Controparte_3 stradale verificatosi in data 12.05.2013, in Napoli alla via Caracciolo e per il quale la stessa società attrice ha provveduto al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale in forza di convenzione stipulata con l'ente proprietario della strada.
Si costituiva in giudizio la , eccependo il difetto Parte_1 di legittimazione attiva della società attrice non essendo quest'ultima coinvolta nel sinistro e che quindi non avesse titolo per avanzare pretese risarcitorie di stampo aquiliano ex art. 2054 c.c. tramite azione diretta ex art. 144/148 Cod. Ass. Priv., ma semmai una pretesa di natura contrattuale inerente il corrispettivo di un servizio reso in favore del solo responsabile civile;
Eccepiva, sempre in via preliminare, l'inoperatività della polizza per le sanzioni amministrative subite dal responsabile civile ritenendo la pretesa dell'ente comunale e per esso del concessionario potesse essere al più
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ricondotta nell'ambito dell'art 211 codice della strada . Nel merito, inoltre, deduceva la carenza della prova sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme corrisposte in sede stragiudiziale esclusivamente pro bono pacis e senza riconoscimento alcuno della fondatezza delle ragioni dell'attrice ; con vittoria di spese e compensi di lite.
Il sig. non si costituiva. Controparte_2
All'esito dell'istruttoria , Il Giudice di Pace di Napoli con la sentenza n .
7468/2023 accoglieva le domande della società attrice ritenendo che :la fosse legittimata ad azionare richieste risarcitorie Parte_2 in virtù della convenzione che veniva qualificata come cessione di credito
,riteneva congruo l'importo di €.700,00 richiesto dall'attrice e condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Parte_1 deducendo:
-il difetto di legittimazione attiva della Controparte_4
-inopponibilità della concessione di servizio alla compagnia assicurativa
-la natura contrattuale della pretesa creditoria
-la carenza della prova e l'erroneità della quantificazione oltre a chiedere la restituzione di €.260,00
Ha concluso chiedendo :
• Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da – ai sensi del Controparte_1 combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Ambiente per non aver essa CP_1 titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede;
• Nel merito, dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto;
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• E per l'effetto accogliere la domanda riconvenzionale formulata da in primo grado di restituzione di euro 260,00; somma Parte_1 ingiustificatamente percepita in sede precontenziosa;
In ogni caso:
• dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
• condannare alla restituzione delle somme Controparte_1 percepite a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado;
• con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi giudizio.
Si è costituita la contestando l' inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., e per genericità dei motivi, e l'infondatezza in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale della compagnia per la restituzione delle somme già corrisposte, in quanto infondata e priva di prova.
Ha concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto da , confermare la sentenza di Parte_1 primo grado che ha riconosciuto la legittimazione attiva e la fondatezza della domanda risarcitoria di Sicurezza e Ambiente, condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ammissibilità dell'appello
In via preliminare, va riconosciuta l'ammissibilità dell'appello , rigettando l'eccezione sollevata dalla parte appellata ex art. 339, comma 3, c.p.c.
La giurisprudenza ha chiarito che, in presenza di una domanda determinata nell'ammontare ma accompagnata da richiesta generica di maggior somma conforme a giustizia, la causa deve ritenersi di valore indeterminato e la sentenza è appellabile senza i limiti previsti dall'art. 339 c.p.c.
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Ciò posto è necessario valutare se la sentenza resa in primo grado rientri o meno tra quelle decise secondo equità.
Qualora la domanda di condanna ad un importo minore alla soglia di equità sia accompagnata dalla richiesta della diversa ed eventualmente "maggior somma che sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. – di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339
c.p.c.
Orbene quanto affermato va temperato con la valutazione del contenuto di quella clausola e se la formula «somma maggiore o minore ritenuta dovuta» o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una par te chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisca una clausola meramente di stile.
Come affermato dalla Suprema Corte la clausola è reale quando vi sia ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi.
Pertanto, nel caso di specie in citazione ha chiesto la condanna alla somma minore o maggiore che sia accertata e quantificata in sede di ctu oltre ad interessi e svalutazione per cui può affermarsi la ammissibilità dell'appello.
2.Legittimazione attiva
Dalla documentazione in atti risulta che il ente Controparte_3 proprietario della strada, ha affidato alla società CP_1 CP_1 mediante convenzione stipulata in data 28 dicembre 2015, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza compromesse da incidenti stradali, prevedendo espressamente quale modalità di remunerazione del concessionario la cessione dei crediti risarcitori derivanti dai sinistri e/o il conferimento di un mandato in rem propriam ad agire nei confronti dei responsabili civili e delle rispettive compagnie assicuratrici.
La legittimazione ad agire per il risarcimento del danno da sinistro spetta originariamente all'ente proprietario della strada, ma può essere validamente
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trasferita a terzi tramite cessione del credito o mediante mandato in rem propriam, purché ciò avvenga in modo espresso nella convenzione
Come desumibile dalle pronunce dell'Anac e del Tar richiamate dall'appellato ,il rapporto così instaurato va inquadrato nello schema della concessione di servizi, atteso che la remunerazione del concessionario veniva garantita dalla gestione del servizio a rischio e a pericolo di quest'ultimo e senza ulteriori oneri per il concedente, e non da un corrispettivo concordato.
Nell'ambito di tale convenzione l'ente delegava alla concessionaria anche di agire in nome e per l'interesse proprio , ma per conto del concedente a compiere ogni opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art 2054 c.c. autorizzandolo a denunciare l'evento alla compagnia assicurativa, a trattare la liquidazione, ad incassare gli importi spettanti e a rilasciare quietanza in nome proprio, trattenendo l'indennizzo percepito per l'attività di ripristino .
La cessione dei crediti futuri, anche di natura risarcitoria, è pienamente valida secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 31896/2018; Cass.
8869/2021). Tuttavia, anche a voler prescindere dalla qualificazione del meccanismo come cessione, la convenzione attribuisce al concessionario un interesse proprio alla realizzazione del credito e gli trasferisce il potere di agire nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore. Tale schema negoziale integra gli estremi del mandato in rem propriam, istituto che consente al mandatario di agire iure proprio ,quindi di recuperare i costi di gestione del servizio, surrogandosi all'amministrazione concedente nell'attività di riscossione del credito lasciando a carico dello stesso il rischio del mancato recupero per il soddisfacimento del credito del mandante, come affermato dalla giurisprudenza (sentenza n.2889/2019 tribunale di TO
ZI e sentenza 36163/2019 Tribunale Di Napoli)
Pertanto la legittimazione attiva si ritiene fondata.
3. Natura del credito e opponibilità all'assicuratore
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Va disattesa la prospettazione dell'appellante, secondo cui il rapporto instauratosi nei confronti del responsabile del sinistro sarebbe di natura contrattuale. Occorre distinguere il rapporto tra l'ente proprietario della strada ed il concessionario, dal rapporto tra il comune ed il responsabile civile del sinistro.
Il primo rapporto deve ritenersi di natura contrattuale in quanto trova la sua fonte nella concessione di servizi destinata a regolare diritti ed obblighi.
Invece, nel rapporto tra il comune e il responsabile civile, la fonte dell'obbligazione è di natura extracontrattuale , poiché la pretesa creditoria deriva dal danno cagionato alla sede stradale in conseguenza del sinistro che trova la sua fonte nell'art 2054 c.c. e non costituisce corrispettivo contrattuale per il servizio svolto.
Trattandosi di credito risarcitorio è opponibile all'assicuratore del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass. e può essere esercitata da poiché rientra nell'ambito della responsabilità civile Controparte_1 automobilistica. L'assicuratore non può sottrarsi all'azione diretta quando il credito deriva da un sinistro stradale, quale che sia la qualificazione del rapporto tra e concessionario. CP_3
4. Rapporto tra sanzione amministrativa e risarcimento
Non è possibile ritenere che rientri nel generale obbligo di manutenzione e pulizia della sede stradale , previsto dall'art 14 del codice della strada in capo agli enti proprietari , lo sgombro della sede stradale dai detriti derivanti da un sinistro stradale evento eccezionale e determinato dall'illecito compiuto dal responsabile del sinistro. Né si può condividere la tesi secondo cui l'eventuale costo di ripristino della pulizia sarebbe oggetto di un eventuale sanzione amministrativa, ai sensi dell'art 211.
Rilevante è quindi il principio dell'autonomia della sanzione amministrativa rispetto al risarcimento. Infatti l'eventuale presenza di una sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di rimuovere dalla sede stradale eventuali opere abusive o imbrattamenti o rifiuti che possono creare
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danno alla circolazione non esclude che la medesima condotta integri un illecito extracontrattuale nei confronti dell'amministrazione ,fonte di obbligazione risarcitoria da parametrarsi al costo di ripristino della sede stradale (Tribunale Di TO ZI ).
5. Responsabilità del convenuto
Dalla relazione delle forze dell'ordine e dalla documentazione fotografica emerge che il sinistro è stato causato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà del convenuto, assicurato con la compagnia convenuta.
6. Prova e quantificazione del danno
In relazione alla quantificazione del quantum oggetto della controversia
,può ritenersi provato sul sinistro in quanto parte attrice ha prodotto dettagliata documentazione (computo metrico, perizia, fatture analitiche, fotografie, relazione di intervento) comprovante le attività svolte e i costi sostenuti per il ripristino rispettando così il principio dell'onere della prova ai sensi dell'art.2697 c.c.
Nello specifico, inoltre, l'appellante non ha formulato specifiche contestazioni sulle singole voci di costo né ha fornito elementi tecnici idonei a mettere in dubbio la congruità delle operazioni svolte ed ai sensi dell'art. 115
c.p.c. la mancata contestazione specifica determina l'ammissione dei fatti dedotti dalla controparte, sicché i costi indicati dall'attrice devono essere ritenuti provati e congrui.
Ne consegue che la prova del danno tanto dell'an quanto nel quantum deve ritenersi pienamente raggiunta
Il danno risarcibile è pari ai costi effettivamente sostenuti per il ripristino, come documentati e non specificamente contestati, per un totale di € .700,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e interessi legali sulla somma via via rivalutata fino al saldo.
Va inoltre considerato che nel caso di specie, a fronte di un danno di esigua entità, quale quello oggetto del presente giudizio, una ctu, peraltro su base
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meramente documentale, determinerebbe un costo economico e temporale eccessivo
Alla luce di quanto scritto in precedenza, l'appello va rigettato ed confermata la sentenza del giudice di pace
7. domanda riconvenzionale
Il rigetto dell'appello principale comporta conseguenzialmente il rigetto anche della domanda riconvenzionale di restituzione proposta con l'appello.
8. Pronuncia sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre
2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 6 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la Sentenza
n. 7468/2023, del Giudice di Pace di Napoli resa il 6 febbraio 2023 e pubblicata il 9 febbario 2023 proposto da Parte_1
, nei confronti di ,
[...] Controparte_1 CP_2
, così provvede:
[...]
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna al rimborso in Parte_1 favore dell'appellato , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in
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complessivi 1.620,00 ( milleseicentoventi/00) per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3)Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L.
228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Napoli, il 14/12/2025.
Il Giudice
(dott. Angela Arena)
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