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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/07/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione COroversie di Lavoro e Previdenza
Sezione COroversie di Lavoro e Previdenza
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Maria Pia De
Benedictis, all'udienza del 2.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1438 R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
Sig. ed il Sig. quale Presidente del CDA della Parte_2 Parte_2 Parte_1
a Mutualità prevalente, elettivamente domiciliati in Roma, elettivamente Pt_2
domiciliato in Roma, Via di Donna Olimpia 166, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Ferrante che li rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore p.t. Dott.ssa COroparte_1
elettivamente domiciliata per la carica presso la propria sede, COroparte_2
sita in Via Sabotino n.1, 01100 , rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 disgiuntamente, dalla Dott.ssa dalla Dott.ssa e COroparte_3 CP_4
dalla Dott.ssa Elvina Colla, giusta delega a margine
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.9.2021, la ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 70/2021 notificata in data 31/08/2021
dall' con cui è stato intimato il pagamento della COroparte_1
complessiva somma di € 7.820,583 per la violazione dell'art. 12 comma 3 DPR n. 1124/1965 e dell'art. 29 comma 1 DLGS 10/09/2003 n. 276 e successive modificazioni.
La vicenda trae origine dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. VT/2018-699-
01 del 17/10/2018 che parte ricorrente assume di non aver ricevuto, con il quale l' CP_1
contestava la non genuinità dell'appalto intercorso tra la Cooperativa Vinci e la Parte_3
vendo riscontrato la sussistenza di una somministrazione illecita di manodopera
[...]
con le seguenti violazioni di legge:
1. dell'art. 12 comma 3 DPR n. 1124/1965 – denuncia variazione rischio all -per non CP_5
aver denunciato all' entro il trentesimo giorno, la modificazione della nuova sede di CP_5
lavoro temporaneo, in capo alla PAT 22423627 sita presso la Parte_4
in Tarquinia (Vt) Via delle Sirene, 17/19;
[...]
2. dell'art. 29 comma 1, del d. lgs. 276/2003, modificato dall'art. 1, comma 1, del d. lgs. 8/2016
– Interposizione illecita da pseudo appalto – ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel titolo III del d.lgs 276/2003, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato dall'art. 1655 del cod. civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché
per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa – il Sig.
, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta “ Vinci Parte_2
Società Cooperativa a mutualità prevalente” nel periodo 5.12.2017 al 31/7/2018 per complessive 226 giornate, ha somministrato i seguenti lavoratori, in virtù di un contratto di appalto privo dei requisiti di legge:
- nata a [...] il [...], totale giornate di presenza al lavoro n. COroparte_6
164;
- , nata a [...] il [...], totale giornate di presenza n. 19; Testimone_1
- nata a [...] il [...] totale giornate di lavoro n. 43 COroparte_7
Fonte sanzionatoria: art. 1, comma 1 e 6, D.l.gs 8/2016, importo di € 50,00 per ogni lavoratore e per ogni giornata lavorativa, detta sanzione non può essere inferiore ad €
5.000,00 né superiore ad € 50.000,00 ( cod. tributo 741T).
Parte ricorrente, a sostegno del ricorso, oltre ad eccepire l'omessa notifica del verbale presupposto, ha contestato le due violazioni mosse dalla resistente, assumendo che non vi è
mai stata attività diretta da parte della presso la né alcuna Parte_1 Parte_3
somministrazione di lavoratori tra la suddetta cooperativa Vinci e la in Parte_3
quanto tra gli stessi sussisteva un contratto di appalto di servizi.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato quanto COroparte_8
dedotto a fondamento della opposizione, della quale ha chiesto il rigetto e la condanna del ricorrente al pagamento dei danni per lite temeraria da determinarsi equitativamente ex art. All'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti e concesso termine per il deposito di note finali, lette le note di trattazione scritta, il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
Preliminarmente deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di omessa notifica del verbale unico di accertamento e notificazione del 17.10.2018, quale atto presupposto dell'impugnata ordinanza ingiunzione, risultando al contrario regolarmente notificato presso la sede societaria in data 25.10.2018 a mani dell'addetto alla ricezione atti e a mani della moglie in data 26 .10.2018, quanto alla copia indirizzata al in proprio, come risulta dall'all. Parte_2
n 2) prodotto da parte resistente.
Tanto è vero ciò che, a seguito del ricevimento delle due raccomandate, la Parte_1
CO a . ha provveduto in data 19.02.2019 a pagare la sanzione ivi irrogata per la violazione dell'art. 29 del Dlgs 276/2003, seppur in ritardo, come risulta dalla mail inoltrata in data
C 04.03.2019 a , funzionario ispettivo in servizio presso l' che aveva svolto gli CP_10
accertamenti (cfr. all. 3).
Con ciò ponendo in essere una condotta del tutto contraddittoria tra quanto dedotto ed affermato in ricorso e quanto invece in realtà accaduto.
Parte resistente ha poi tenuto conto di detto pagamento in sede di emissione dell'ordinanza ingiunzione avendo provveduto a decurtare l'importo già versato di €3.767,42 dalla sanzione prevista per legge per la violazione contestata.
L'art. 18 comma 5 bis D.lgs 276/2003 prevede, infatti, una sanzione di €50 per ogni giornata lavorativa e per ogni lavoratore in cui si è verificata l'interposizione illecita da pseudo appalto, nel caso di specie il calcolo è il seguente: 226 giornate complessive effettuate dai lavoratori x €50 = €11.300; sottraendo da tale importo quanto già pagato (€3.767,42), la cifra restante di €7.532,58 è quella che è stata irrogata con l' ordinanza opposta per la suddetta violazione.
Passando al merito dei motivi di opposizione formulati dalle parti ricorrenti, occorre innanzitutto soffermarsi sulla contestazione relativa alla somministrazione illecita di manodopera, osservando preliminarmente che nel procedimento di opposizione al provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.
Ciò posto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, dovendo, invece,
quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità
formale del procedimento o sull' esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione
(Cass. Sez. VI civile, ordinanza 26 febbraio 2020 n. 5263).
Ebbene nel caso in esame, l'interposizione illecita di manodopera è provata dalle concordanti dichiarazioni delle tre lavoratrici ( , e - cfr. COroparte_6 Testimone_1 COroparte_7
all.ti 4a, 4b e 4c) che hanno dichiarato, in sede di accesso ispettivo presso la sede della di prendere disposizioni, direttive di lavoro e organizzative dal titolare Parte_3
della con il quale erano stati concordati orari, mansioni e paga e di non aver Parte_3
rapporti con alcun referente della Parte_1 A ciò si aggiunga che la non genuinità del contratto di appalto è provata anche, e soprattutto,
dalle dichiarazioni rese dal titolare della Sig. , il quale in Parte_3 Parte_4
sede di accesso ispettivo e davanti agli ispettori ha dichiarato quanto segue: “la Cooperativa
Vinci mi fattura mensilmente il costo del personale omnicomprensivo. Il personale presente risponde
direttamente a me per quanto riguarda l'organizzazione e le disposizioni di lavoro” (cfr. doc. all. 5 di parte resistente).
Peraltro sul punto parte ricorrente non ha preso alcuna posizione né ha specificatamente contestato la circostanza con prova contraria limitandosi ad addure quali testi le tre lavoratrici su capitoli del tutto generici, privi di ogni riferimento ai nominativi dei presunti
Amministratori o preposti della Cooperativa Vinci di cui non ha per nulla argomentato nè
fornito allegazioni e/o elementi qualificanti la liceità dell'appalto nel libello introduttivo.
Ebbene, in particolare, si rileva che, con riferimento alla valenza probatoria delle dichiarazioni dei lavoratori, di recente si è espressa la Corte di Cassazione, con la Sentenza n.
24208 del 02.11.2020, secondo cui: “Va infine considerato che la valutazione complessiva delle
risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli
interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in
sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n. 17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione
forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale puo' peraltro anche
considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi
probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti
contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo
complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al
convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n.
3527/01, Cass. n. 9384/95).” Il materiale raccolto dal verbalizzante deve, quindi, essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova.
La distinzione tra appalto e interposizione di manodopera - con il connesso divieto di ricorrere alla seconda in difetto dei relativi presupposti legittimanti - trova la sua base normativa nel disposto dell'art. 29, comma 1, d.lg. n. 276/2003, ai sensi del quale il contratto di appalto "si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da
parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti
in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati
nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".
Le concrete modalità operative dei predetti rapporti di lavoro, come descritte dalle tre lavoratrici e dal titolare della gelateria che di fatto è risultato essere il proprio datore di lavoro,
sono tutte riconducibili agli indici sintomatici della non genuinità dell'appalto.
La cooperativa Vinci si è limitata alla mera gestione amministrativa del personale, senza alcun rischio di impresa, provvedendo alla redazione delle buste paga e al pagamento dello stipendio delle suddette lavoratrici previa esibizione della fattura all'appaltatrice/gelateria,
sotto la cui direzione e controllo si svolgevano le prestazioni lavorative.
Le argomentazioni addotte dalla ricorrente si fondano, quindi, su mere deduzioni e valutazioni generiche, prive di supporto probatorio.
Il complesso delle considerazioni che precedono comporta il rigetto del ricorso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Nella medesima prospettiva può trovare accoglimento anche la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dalla resistente ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., avendo allegato e provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, tenuto conto del tenore meramente dilatorio dell'impianto difensivo di parte ricorrente.
Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., che impongono al danneggiato di allegare
(almeno) gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile o impossibile quantificazione economica.
Quanto alla quantificazione della somma dovuta dalla ricorrente, tenuto conto del valore della causa e delle circostanze del caso concreto, la stessa può essere condannata al versamento della somma di euro 1.000,00, oltre ulteriori interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso per le motivazioni di cui in premessa;
2) condanna i ricorrenti a rimborsare alla parte resistente le spese del presente giudizio,
che liquida in € 1.865,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) condanna, altresì, i ricorrenti al versamento, in favore della resistente dell'ulteriore somma di euro 1.000,00, ex art. 96, c.p.c., oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza al soddisfo.
Così deciso in Civitavecchia, 2.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
96 cpc nonché il pagamento delle spese processuali .