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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/04/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 173 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
e domiciliata Parte_1 Parte_2 in Altamura presso lo studio dell'avv. Cipriano Popolizio che la rappresenta e difende, in sostituzione del rinunciatario avv. Nicolò
Mastropasqua, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 29/01/2021---------------------------appellante
E
domiciliato in Bari presso lo studio dell'avv. Saverio CP_1
Nitti che lo rappresenta in giudizio per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello----------------------------appellato
NONCHE'
Controparte_2
Oggetto: opposizione a d.i.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 24/01/2025, i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo pagina 1 di 9 Con sentenza (non notificata) n. 2888/2019 emessa l'8/07/2019, il
Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione proposta dall' Parte_1
(impresa capogruppo mandataria) e
[...] Parte_2
(impresa mandante) avverso il d.i. n. 152/2012 emesso dal Tribunale di
Bari-ex sez. dist. di Altamura il 19/03/2012, con cui l'arch. CP_1 ha ingiunto il pagamento della somma di € 19.379,30 (oltre interessi e spese della fase monitoria) a titolo di spettanze professionali da esso maturate per l'attività di direttore di cantiere svolta sino alla data di revoca dell'incarico, con condanna della parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto e della terza chiamata CP_3
[...]
Con citazione notificata il 5/02/2020, ha proposto appello avverso la prefata sentenza l' e , Parte_1 Parte_2 chiedendo, in riforma della stessa, la revoca del d.i. opposto e la condanna dell'arch. alla restituzione della somma incassata a seguito della CP_1 concessione della provvisoria esecuzione al prefato d.i.; vinte le spese del doppio grado.
Si è costituito l'arch. chiedendo il rigetto dell'avverso CP_1 gravame, con vittoria delle spese del presente di giudizio.
È rimasta invece contumace in questo grado l' Controparte_3
All'udienza del 6/04/2022 la causa è passata una prima volta in decisione, ma è stata rimessa sul ruolo ai fini dell'espletamento di una ctu.
All'udienza cartolare del 24/01/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di che, Controparte_3 benchè ritualmente citata, non si è costituita nel presente grado di giudizio.
Nel merito, l'appello è solo in minima parte fondato.
Non costituisce oggetto di impugnazione il capo relativo al rigetto, in primo grado, della riconvenzionale risolutoria e risarcitoria spiegata dall' per presunti inadempimenti imputabili all'arch. Pt_1 CP_1
pagina 2 di 9 Atteso che su tale rigetto si è formato il giudicato, non è dunque più contestabile in questa sede il regolare svolgimento dell'incarico de quo
(peraltro documentato dal libro giornale di cantiere prodotto agli atti) dalla nomina del 1/02/2011 sino alla sostituzione con altro professionista, avvenuta l'1/07/2011 (giusta missiva in atti della stazione appaltante, richiamata dallo stesso arch. nell'originario ricorso monitorio). CP_1
Lo stesso ctu nominato in questo grado di giudizio ha peraltro riscontrato che in atti non è presente alcuna contestazione riguardante l'operato dell'arch. la cui presenza continuativa giornaliera in cantiere non CP_1 era necessaria ai fini dell'esatto adempimento dell'incarico perché né stabilita pattiziamente con l nè prevista da alcuna norma di settore. Pt_1
Ciò premesso, col primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice avrebbe omesso di valutare che il quantum della pretesa creditoria era stato espressamente contestato e che la fattura prodotta agli atti dall'arch. diversamente dalla fase CP_1 monitoria, non poteva costituire prova sufficiente dell'entità del credito nel successivo giudizio di opposizione a d.i.
Col secondo motivo, si lamenta l'erronea valutazione, nell'an, dell'eccezione di “difetto di legittimazione passiva” sollevata dall'
[...]
e . CP_4 Parte_2
Più in particolare, si sostiene che il primo giudice non avrebbe adeguatamente considerato, quale questione decisiva, che il compenso relativo all'attività di direttore di cantiere sarebbe stato già ricompreso nel contratto del 25/02/2011 con il quale essa appellante aveva conferito alla Co
. l'incarico di consulenza finalizzato alla gestione dell'attività Pt_3 dell' relativa all'appalto conferito dall' di Potenza, pattuendo Pt_1 CP_6 che le prestazioni di cui ai punti n. 2 e 3 affidate all'arch. CP_1 Co sarebbero state pagate direttamente dalla stessa la quale, Pt_3 nonostante il regolare pagamento, da parte dell' della fattura n. 33 Pt_1 del 21/11/2011 per € 23.642,20, avrebbe omesso di retribuire l'arch. per quanto di sua competenza;
che dunque quest'ultimo avrebbe CP_1 svolto la propria prestazione professionale in favore della predetta società, cui avrebbe dovuto indirizzare la propria richiesta di pagamento, senza possibilità di duplicare la propria pretesa anche nei confronti dell' Pt_1
pagina 3 di 9 Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica (che impongono di esaminare la pretesa prima nell'an e poi nel quantum), va prioritariamente vagliato il secondo motivo di censura, che è infondato.
Il primo giudice ha rigettato l'eccezione -più propriamente da qualificarsi di difetto di titolarità passiva del rapporto controverso- sollevata dall' ritenendo che “…l'attività per la quale il ha richiesto Pt_1 CP_1 il compenso attiene unicamente alle prestazioni eseguite quale direttore di cantiere e non a quelle, differenti, oggetto del contratto di consulenza sottoscritto in data 25/02/2011”.
L'affermazione è corretta e confortata dagli inequivocabili esiti della ctu espletata in questo grado di giudizio.
Risulta per tabulas che, con lettera di incarico del 1/02/2011, l'odierna appellante aveva nominato l'arch. quale direttore di cantiere per Per_1
i lavori di costruzione di 9 fabbricati, per complessivi 100 alloggi, aggiudicati all' a seguito di gara d'appalto indetta Controparte_7 dall' di Potenza. Parte_4
Con successivo contratto del 25/02/2011, la stessa aveva concluso Pt_1 Co con . un contratto avente ad oggetto “servizio di consulenza Pt_3 tecnico-amministrativa alla impresa ” afferente Parte_1 gli stessi lavori di costruzione, prevedendo che detto servizio di consulenza si sarebbe articolato in sei fasi, di cui la n. 2 e la n. 3 da svolgersi personalmente da parte dell'arch. (mentre le restanti in CP_1 Co collaborazione con secondo convenzione a parte). Pt_3
La fase n. 2 indicata in contratto riguardava, in particolare, “l'assistenza tecnica in cantiere, consistente nelle seguenti attività di tracciamento: quote di imposta dei fabbricati;
carpenterie in c.a.; sistemazioni esterne;
murature interne e di tompagno;
allacciamento dei sottoservizi”.
La fase n. 3 consisteva invece nella “predisposizione e custodia degli elaborati relativi alla sicurezza e verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza in cantiere di cui al capo IV del DL 9/04/2008 n. 81”.
Ora, ponendo a raffronto le attività demandate all'arch. quale CP_1 direttore di cantiere con il contenuto del contratto di consulenza del
25/02/2011 firmato anche dal suddetto professionista, il ctu ing. Per_2
pagina 4 di 9 ha condivisibilmente concluso che trattasi di incarichi del Persona_3 tutto differenti ed autonomi tra loro.
La nomina del direttore di cantiere, immediatamente trasmessa dall' Pt_1 alla stazione appaltante, si poneva infatti come necessaria ai fini di cui all'art. 118, co. 7 del Codice degli appalti pubblici (Dlg.vo 2006/n. 163) che definisce il direttore di cantiere come la figura professionale responsabile, anche sotto il profilo penale, del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Il contratto del 25/02/2011, firmato con altro soggetto giuridico a mezzo di atto separato e successivo, aveva invece ad oggetto un “servizio di consulenza tecnico-amministrativa” che, ancorchè riguardante, con specifico riferimento ai punti n. 2 e 3, alcune attività di competenza del direttore di cantiere, era tuttavia servizio ben diverso ed ulteriore rispetto alle mansioni normativamente attribuite al direttore di cantiere, di cui non vi è infatti alcuna menzione in contratto.
L'indicazione, nello stesso contratto, dell'ing. quale Controparte_8 Co
“direttore tecnico” della atteneva invece ad una figura del Pt_3 tutto diversa da quella di direttore di cantiere, prevista per le società di ingegneria dal DMIT 2/12/2016 n. 263.
Resta dunque smentito che la direzione di cantiere fosse ricompresa nel CP
“pacchetto” di prestazioni poste a carico della . Pt_3
E del resto, come ulteriore elemento indiziario valutabile anche in questa sede, vi è che alle stesse conclusioni era pervenuta anche la ctu svolta dall'ing. nel distinto giudizio n. 5483/2012 R.G. promosso Per_4 Co dall' nei confronti di . ove pure il tecnico d'ufficio Pt_1 Pt_3 aveva escluso la sovrapponibilità delle prestazioni poste a carico dell'arch. con l'atto di nomina del 1/02/2011 rispetto a quelle di cui al CP_1 contratto del 25/02/2011, nel quale non è contenuto alcun riferimento all'attività di direzione di cantiere.
Ai sensi dell'art. 2237, co. 1 c.c. (secondo cui il cliente può recedere dal contratto di prestazione d'opera intellettuale, rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta), sussiste dunque l'an della pretesa creditoria, che va tuttavia solo lievemente ridimensionata nel quantum, stante la fondatezza del primo motivo di appello. pagina 5 di 9 Quale prova del proprio credito, l'arch. aveva infatti prodotto nella CP_1 fase monitoria solo una fattura (la n. 20 del 24/11/2011) ove erano indicate le competenze professionali asseritamente maturate (€ 12.068,74 oltre Iva al 21%) e le “spese topografo” escluse dalla base imponibile (€ 4.192), per un totale di € 19.379,30.
In difetto di pattuizione del compenso, tale fattura non costituiva tuttavia prova sufficiente della pretesa di pagamento non solo nel giudizio di opposizione a d.i. (come eccepito sin dall'inizio dall' , ma nemmeno Pt_1 nella fase monitoria, posto che, a norma degli artt. 633, co. 1 n. 3-636
c.p.c., la prova scritta del credito vantato dal professionista è costituita
“dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata del parere della competente associazione professionale”.
A fronte delle contestazioni avverse, solo con la memoria istruttoria ex art. 183, co. VI n. 2 c.p.c. (vd. all. 36) l'arch. ha prodotto un prospetto CP_1 di calcolo secondo tariffa elaborato con un sistema automatizzato che, pur chiarendo per la prima volta i criteri di computo, non costituisce tuttavia prova di alcunchè e che comunque è stato depositato oltre i termini di cristallizzazione del thema decidendum, con conseguente inoperatività del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Ai fini dell'esatta quantificazione del compenso dovuto secondo le tariffe applicabili ratione temporis alla specie (DM 4/04/2001, essendosi la prestazione conclusa prima dell'entrata in vigore del DM n. 140/2012) per l'attività svolta sino alla sostituzione nell'incarico documentalmente avvenuta con effetto dal 1/07/2011, soccorre la ctu espletata in questo grado, che ha congruamente determinato l'onorario spettante al direttore tecnico, sulla base dell'importo dei lavori eseguiti fino alla data del 1/07/2011 (€ 780.886,42), in misura pari al 50% del compenso previsto per il direttore dei lavori e dunque in € 11.418, oltre Iva e CP, per un totale di € 14.368,41.
Ciò in linea col principio affermato dalla S.C. la quale ha precisato che,
“in tema di appalto, le figure di direttore dei lavori e di direttore di cantiere divergono profondamente tra loro, sia in relazione ai titoli professionali richiesti sia alle competenze, alla preparazione, alla responsabilità e alla provenienza dell'incarico (dal committente per il primo e dall'appaltatore per il secondo). Ne deriva che al direttore di pagina 6 di 9 cantiere -che può essere anche un tecnico diplomato geometra- non spetta la stessa remunerazione del direttore dei lavori, il quale ricopre un ruolo più impegnativo, ampio e responsabilizzante, dovendo il compenso dell'uno essere circoscritto entro il limite del 50% di quello dell'altro”
(Cass. 2018/n. 27917).
All'importo sopra indicato è naturalmente da aggiungere il rimborso delle spese non imponibili anticipate per conto dell' che l'arch. Pt_1 CP_1 ha debitamente documentato in primo grado, producendo agli atti non solo le fatture n. 14 del 1/04/2011 e n. 25 del 1/07/2011 emesse dal geom.
in relazione ai rilievi topografici da questi eseguiti e Controparte_9 pure versati in atti, ma anche le ricevute dei bonifici per complessivi €
4.192 effettuati da esso appellato in pagamento di dette fatture.
Si impone, pertanto, in parziale riforma della sentenza, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna dell'appellante a pagare all'arch. la (minor) somma di € 18.560,41 (in luogo di € CP_1
19.379,30), oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo.
Non può tuttavia essere accolta in questa sede la domanda dell'appellante di restituzione ex art. 336 c.p.c. dell'eccedenza versata, non essendo stata fornita alcuna prova dell'asserito pagamento della somma di € 21.277,03 intimata col precetto del 13/05/2013 prodotto agli atti, notificato dopo la concessione, nel corso del primo grado, della provvisoria esecuzione al d.i. opposto. E' noto infatti che, in tema di ripetizione dell'indebito conseguente alla riforma in appello di una sentenza di condanna, grava sul creditore che agisce per la restituzione l'onere di fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della sopravvenuta mancanza della causa debendi. Resta naturalmente fermo il diritto dell'odierna appellante di ottenere in separata sede la restituzione dell'eventuale supero, ove dia prova del relativo versamento indebito.
La parziale riforma della sentenza impugnata impone una nuova regolamentazione d'ufficio delle spese del doppio grado che, tenuto conto dell'esito complessivo della lite (ove la pretesa creditoria è stata ridotta nel quantum solo in misura lievissima, con una differenza in meno di circa € 818), vanno poste integralmente a carico dell'appellante secondo soccombenza, nelle misure liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione tariffario da € 5.200,01 ad € 26.000. pagina 7 di 9 È noto infatti che, dopo Cass. SS.UU. 2022/n. 32061 (conf. Cass. 2024/n. 13827), l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte;
che, in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda, deve trovare applicazione la regola generale la quale esige che a sopportare le spese del processo sia il soccombente;
che tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, la domanda della controparte;
che la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può qualificarsi soccombente (sic Cass. 2023/n. 23434; conf. Cass.
2015/n. 9587; Cass. 2017/n. 18125; Cass. 2020/n. 17854).
Per la stessa ragione, anche i costi della ctu espletata in questo grado restano interamente a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
5/02/2020 da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di e di avverso la CP_1 Controparte_3 sentenza n. 2888/2019 emessa l'8/07/2019 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il d.i. opposto n. 152/2012 e condanna la parte appellante al pagamento, in favore di della somma di CP_1
€ 18.560,41=, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo;
2. condanna l'A.T.I. appellante a rifondere alle controparti le spese del doppio grado che si liquidano, per il primo grado, in € 3.900 a titolo di onorari in favore di ed in € 3.900 a titolo di onorari in CP_1 favore di oltre rimborso forfetario per spese generali Controparte_3 al 15%, Iva e Cpa come per legge;
per questo grado d'appello, in € 5.809
a titolo di onorari in favore di oltre accessori di legge CP_1 come sopra;
pagina 8 di 9 3. nulla sulle spese di questo grado nei rapporti tra l'appellante e la contumace Controparte_3
4. spese di ctu definitivamente a carico della parte appellante per l'intero.
-====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio tenutasi in videoconferenza il 18 aprile 2025
Il consigliere est. Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 173 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
e domiciliata Parte_1 Parte_2 in Altamura presso lo studio dell'avv. Cipriano Popolizio che la rappresenta e difende, in sostituzione del rinunciatario avv. Nicolò
Mastropasqua, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 29/01/2021---------------------------appellante
E
domiciliato in Bari presso lo studio dell'avv. Saverio CP_1
Nitti che lo rappresenta in giudizio per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello----------------------------appellato
NONCHE'
Controparte_2
Oggetto: opposizione a d.i.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 24/01/2025, i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo pagina 1 di 9 Con sentenza (non notificata) n. 2888/2019 emessa l'8/07/2019, il
Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione proposta dall' Parte_1
(impresa capogruppo mandataria) e
[...] Parte_2
(impresa mandante) avverso il d.i. n. 152/2012 emesso dal Tribunale di
Bari-ex sez. dist. di Altamura il 19/03/2012, con cui l'arch. CP_1 ha ingiunto il pagamento della somma di € 19.379,30 (oltre interessi e spese della fase monitoria) a titolo di spettanze professionali da esso maturate per l'attività di direttore di cantiere svolta sino alla data di revoca dell'incarico, con condanna della parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto e della terza chiamata CP_3
[...]
Con citazione notificata il 5/02/2020, ha proposto appello avverso la prefata sentenza l' e , Parte_1 Parte_2 chiedendo, in riforma della stessa, la revoca del d.i. opposto e la condanna dell'arch. alla restituzione della somma incassata a seguito della CP_1 concessione della provvisoria esecuzione al prefato d.i.; vinte le spese del doppio grado.
Si è costituito l'arch. chiedendo il rigetto dell'avverso CP_1 gravame, con vittoria delle spese del presente di giudizio.
È rimasta invece contumace in questo grado l' Controparte_3
All'udienza del 6/04/2022 la causa è passata una prima volta in decisione, ma è stata rimessa sul ruolo ai fini dell'espletamento di una ctu.
All'udienza cartolare del 24/01/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di che, Controparte_3 benchè ritualmente citata, non si è costituita nel presente grado di giudizio.
Nel merito, l'appello è solo in minima parte fondato.
Non costituisce oggetto di impugnazione il capo relativo al rigetto, in primo grado, della riconvenzionale risolutoria e risarcitoria spiegata dall' per presunti inadempimenti imputabili all'arch. Pt_1 CP_1
pagina 2 di 9 Atteso che su tale rigetto si è formato il giudicato, non è dunque più contestabile in questa sede il regolare svolgimento dell'incarico de quo
(peraltro documentato dal libro giornale di cantiere prodotto agli atti) dalla nomina del 1/02/2011 sino alla sostituzione con altro professionista, avvenuta l'1/07/2011 (giusta missiva in atti della stazione appaltante, richiamata dallo stesso arch. nell'originario ricorso monitorio). CP_1
Lo stesso ctu nominato in questo grado di giudizio ha peraltro riscontrato che in atti non è presente alcuna contestazione riguardante l'operato dell'arch. la cui presenza continuativa giornaliera in cantiere non CP_1 era necessaria ai fini dell'esatto adempimento dell'incarico perché né stabilita pattiziamente con l nè prevista da alcuna norma di settore. Pt_1
Ciò premesso, col primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice avrebbe omesso di valutare che il quantum della pretesa creditoria era stato espressamente contestato e che la fattura prodotta agli atti dall'arch. diversamente dalla fase CP_1 monitoria, non poteva costituire prova sufficiente dell'entità del credito nel successivo giudizio di opposizione a d.i.
Col secondo motivo, si lamenta l'erronea valutazione, nell'an, dell'eccezione di “difetto di legittimazione passiva” sollevata dall'
[...]
e . CP_4 Parte_2
Più in particolare, si sostiene che il primo giudice non avrebbe adeguatamente considerato, quale questione decisiva, che il compenso relativo all'attività di direttore di cantiere sarebbe stato già ricompreso nel contratto del 25/02/2011 con il quale essa appellante aveva conferito alla Co
. l'incarico di consulenza finalizzato alla gestione dell'attività Pt_3 dell' relativa all'appalto conferito dall' di Potenza, pattuendo Pt_1 CP_6 che le prestazioni di cui ai punti n. 2 e 3 affidate all'arch. CP_1 Co sarebbero state pagate direttamente dalla stessa la quale, Pt_3 nonostante il regolare pagamento, da parte dell' della fattura n. 33 Pt_1 del 21/11/2011 per € 23.642,20, avrebbe omesso di retribuire l'arch. per quanto di sua competenza;
che dunque quest'ultimo avrebbe CP_1 svolto la propria prestazione professionale in favore della predetta società, cui avrebbe dovuto indirizzare la propria richiesta di pagamento, senza possibilità di duplicare la propria pretesa anche nei confronti dell' Pt_1
pagina 3 di 9 Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica (che impongono di esaminare la pretesa prima nell'an e poi nel quantum), va prioritariamente vagliato il secondo motivo di censura, che è infondato.
Il primo giudice ha rigettato l'eccezione -più propriamente da qualificarsi di difetto di titolarità passiva del rapporto controverso- sollevata dall' ritenendo che “…l'attività per la quale il ha richiesto Pt_1 CP_1 il compenso attiene unicamente alle prestazioni eseguite quale direttore di cantiere e non a quelle, differenti, oggetto del contratto di consulenza sottoscritto in data 25/02/2011”.
L'affermazione è corretta e confortata dagli inequivocabili esiti della ctu espletata in questo grado di giudizio.
Risulta per tabulas che, con lettera di incarico del 1/02/2011, l'odierna appellante aveva nominato l'arch. quale direttore di cantiere per Per_1
i lavori di costruzione di 9 fabbricati, per complessivi 100 alloggi, aggiudicati all' a seguito di gara d'appalto indetta Controparte_7 dall' di Potenza. Parte_4
Con successivo contratto del 25/02/2011, la stessa aveva concluso Pt_1 Co con . un contratto avente ad oggetto “servizio di consulenza Pt_3 tecnico-amministrativa alla impresa ” afferente Parte_1 gli stessi lavori di costruzione, prevedendo che detto servizio di consulenza si sarebbe articolato in sei fasi, di cui la n. 2 e la n. 3 da svolgersi personalmente da parte dell'arch. (mentre le restanti in CP_1 Co collaborazione con secondo convenzione a parte). Pt_3
La fase n. 2 indicata in contratto riguardava, in particolare, “l'assistenza tecnica in cantiere, consistente nelle seguenti attività di tracciamento: quote di imposta dei fabbricati;
carpenterie in c.a.; sistemazioni esterne;
murature interne e di tompagno;
allacciamento dei sottoservizi”.
La fase n. 3 consisteva invece nella “predisposizione e custodia degli elaborati relativi alla sicurezza e verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza in cantiere di cui al capo IV del DL 9/04/2008 n. 81”.
Ora, ponendo a raffronto le attività demandate all'arch. quale CP_1 direttore di cantiere con il contenuto del contratto di consulenza del
25/02/2011 firmato anche dal suddetto professionista, il ctu ing. Per_2
pagina 4 di 9 ha condivisibilmente concluso che trattasi di incarichi del Persona_3 tutto differenti ed autonomi tra loro.
La nomina del direttore di cantiere, immediatamente trasmessa dall' Pt_1 alla stazione appaltante, si poneva infatti come necessaria ai fini di cui all'art. 118, co. 7 del Codice degli appalti pubblici (Dlg.vo 2006/n. 163) che definisce il direttore di cantiere come la figura professionale responsabile, anche sotto il profilo penale, del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Il contratto del 25/02/2011, firmato con altro soggetto giuridico a mezzo di atto separato e successivo, aveva invece ad oggetto un “servizio di consulenza tecnico-amministrativa” che, ancorchè riguardante, con specifico riferimento ai punti n. 2 e 3, alcune attività di competenza del direttore di cantiere, era tuttavia servizio ben diverso ed ulteriore rispetto alle mansioni normativamente attribuite al direttore di cantiere, di cui non vi è infatti alcuna menzione in contratto.
L'indicazione, nello stesso contratto, dell'ing. quale Controparte_8 Co
“direttore tecnico” della atteneva invece ad una figura del Pt_3 tutto diversa da quella di direttore di cantiere, prevista per le società di ingegneria dal DMIT 2/12/2016 n. 263.
Resta dunque smentito che la direzione di cantiere fosse ricompresa nel CP
“pacchetto” di prestazioni poste a carico della . Pt_3
E del resto, come ulteriore elemento indiziario valutabile anche in questa sede, vi è che alle stesse conclusioni era pervenuta anche la ctu svolta dall'ing. nel distinto giudizio n. 5483/2012 R.G. promosso Per_4 Co dall' nei confronti di . ove pure il tecnico d'ufficio Pt_1 Pt_3 aveva escluso la sovrapponibilità delle prestazioni poste a carico dell'arch. con l'atto di nomina del 1/02/2011 rispetto a quelle di cui al CP_1 contratto del 25/02/2011, nel quale non è contenuto alcun riferimento all'attività di direzione di cantiere.
Ai sensi dell'art. 2237, co. 1 c.c. (secondo cui il cliente può recedere dal contratto di prestazione d'opera intellettuale, rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta), sussiste dunque l'an della pretesa creditoria, che va tuttavia solo lievemente ridimensionata nel quantum, stante la fondatezza del primo motivo di appello. pagina 5 di 9 Quale prova del proprio credito, l'arch. aveva infatti prodotto nella CP_1 fase monitoria solo una fattura (la n. 20 del 24/11/2011) ove erano indicate le competenze professionali asseritamente maturate (€ 12.068,74 oltre Iva al 21%) e le “spese topografo” escluse dalla base imponibile (€ 4.192), per un totale di € 19.379,30.
In difetto di pattuizione del compenso, tale fattura non costituiva tuttavia prova sufficiente della pretesa di pagamento non solo nel giudizio di opposizione a d.i. (come eccepito sin dall'inizio dall' , ma nemmeno Pt_1 nella fase monitoria, posto che, a norma degli artt. 633, co. 1 n. 3-636
c.p.c., la prova scritta del credito vantato dal professionista è costituita
“dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata del parere della competente associazione professionale”.
A fronte delle contestazioni avverse, solo con la memoria istruttoria ex art. 183, co. VI n. 2 c.p.c. (vd. all. 36) l'arch. ha prodotto un prospetto CP_1 di calcolo secondo tariffa elaborato con un sistema automatizzato che, pur chiarendo per la prima volta i criteri di computo, non costituisce tuttavia prova di alcunchè e che comunque è stato depositato oltre i termini di cristallizzazione del thema decidendum, con conseguente inoperatività del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Ai fini dell'esatta quantificazione del compenso dovuto secondo le tariffe applicabili ratione temporis alla specie (DM 4/04/2001, essendosi la prestazione conclusa prima dell'entrata in vigore del DM n. 140/2012) per l'attività svolta sino alla sostituzione nell'incarico documentalmente avvenuta con effetto dal 1/07/2011, soccorre la ctu espletata in questo grado, che ha congruamente determinato l'onorario spettante al direttore tecnico, sulla base dell'importo dei lavori eseguiti fino alla data del 1/07/2011 (€ 780.886,42), in misura pari al 50% del compenso previsto per il direttore dei lavori e dunque in € 11.418, oltre Iva e CP, per un totale di € 14.368,41.
Ciò in linea col principio affermato dalla S.C. la quale ha precisato che,
“in tema di appalto, le figure di direttore dei lavori e di direttore di cantiere divergono profondamente tra loro, sia in relazione ai titoli professionali richiesti sia alle competenze, alla preparazione, alla responsabilità e alla provenienza dell'incarico (dal committente per il primo e dall'appaltatore per il secondo). Ne deriva che al direttore di pagina 6 di 9 cantiere -che può essere anche un tecnico diplomato geometra- non spetta la stessa remunerazione del direttore dei lavori, il quale ricopre un ruolo più impegnativo, ampio e responsabilizzante, dovendo il compenso dell'uno essere circoscritto entro il limite del 50% di quello dell'altro”
(Cass. 2018/n. 27917).
All'importo sopra indicato è naturalmente da aggiungere il rimborso delle spese non imponibili anticipate per conto dell' che l'arch. Pt_1 CP_1 ha debitamente documentato in primo grado, producendo agli atti non solo le fatture n. 14 del 1/04/2011 e n. 25 del 1/07/2011 emesse dal geom.
in relazione ai rilievi topografici da questi eseguiti e Controparte_9 pure versati in atti, ma anche le ricevute dei bonifici per complessivi €
4.192 effettuati da esso appellato in pagamento di dette fatture.
Si impone, pertanto, in parziale riforma della sentenza, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna dell'appellante a pagare all'arch. la (minor) somma di € 18.560,41 (in luogo di € CP_1
19.379,30), oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo.
Non può tuttavia essere accolta in questa sede la domanda dell'appellante di restituzione ex art. 336 c.p.c. dell'eccedenza versata, non essendo stata fornita alcuna prova dell'asserito pagamento della somma di € 21.277,03 intimata col precetto del 13/05/2013 prodotto agli atti, notificato dopo la concessione, nel corso del primo grado, della provvisoria esecuzione al d.i. opposto. E' noto infatti che, in tema di ripetizione dell'indebito conseguente alla riforma in appello di una sentenza di condanna, grava sul creditore che agisce per la restituzione l'onere di fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della sopravvenuta mancanza della causa debendi. Resta naturalmente fermo il diritto dell'odierna appellante di ottenere in separata sede la restituzione dell'eventuale supero, ove dia prova del relativo versamento indebito.
La parziale riforma della sentenza impugnata impone una nuova regolamentazione d'ufficio delle spese del doppio grado che, tenuto conto dell'esito complessivo della lite (ove la pretesa creditoria è stata ridotta nel quantum solo in misura lievissima, con una differenza in meno di circa € 818), vanno poste integralmente a carico dell'appellante secondo soccombenza, nelle misure liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione tariffario da € 5.200,01 ad € 26.000. pagina 7 di 9 È noto infatti che, dopo Cass. SS.UU. 2022/n. 32061 (conf. Cass. 2024/n. 13827), l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte;
che, in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda, deve trovare applicazione la regola generale la quale esige che a sopportare le spese del processo sia il soccombente;
che tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, la domanda della controparte;
che la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può qualificarsi soccombente (sic Cass. 2023/n. 23434; conf. Cass.
2015/n. 9587; Cass. 2017/n. 18125; Cass. 2020/n. 17854).
Per la stessa ragione, anche i costi della ctu espletata in questo grado restano interamente a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
5/02/2020 da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di e di avverso la CP_1 Controparte_3 sentenza n. 2888/2019 emessa l'8/07/2019 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il d.i. opposto n. 152/2012 e condanna la parte appellante al pagamento, in favore di della somma di CP_1
€ 18.560,41=, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo;
2. condanna l'A.T.I. appellante a rifondere alle controparti le spese del doppio grado che si liquidano, per il primo grado, in € 3.900 a titolo di onorari in favore di ed in € 3.900 a titolo di onorari in CP_1 favore di oltre rimborso forfetario per spese generali Controparte_3 al 15%, Iva e Cpa come per legge;
per questo grado d'appello, in € 5.809
a titolo di onorari in favore di oltre accessori di legge CP_1 come sopra;
pagina 8 di 9 3. nulla sulle spese di questo grado nei rapporti tra l'appellante e la contumace Controparte_3
4. spese di ctu definitivamente a carico della parte appellante per l'intero.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio tenutasi in videoconferenza il 18 aprile 2025
Il consigliere est. Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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