CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 02/12/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati
dr. BE EZ Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa MA LU NG Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 271/2021
da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/04/1970, ivi residente, in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore della con sede in Sommatino P.I. ; Parte_2 P.IVA_1 CP_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...], C.F._2
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_2 C.F._3
residente a [...]e (C.F. nato a [...] Controparte_3 C.F._4
DO il 17/12/1970, residente a [...], tutti elettivamente domiciliati in Caltanissetta presso lo studio legale dell'Avv. Claudio Cutrera che li rappresenta e difende e presso il quale dichiarano di voler ricevere gli avvisi di cancelleria e/o le comunicazioni e notificazioni di cancelleria al nr. di telefax 0934-553343 o tramite pec:
Email_1
Appellanti
contro
con sede in , in persona del legale Controparte_4 CP_4
rappresentante pro-tempore C.F. , rappresentata e difesa nel giudizio di P.IVA_2
primo grado dall'Avv. Nicola P. Balistreri, elettivamente domiciliata in Caltanissetta
Viale della Regione n.172;
Appellata contumace
e contro
società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia Controparte_5
ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, via
Piemonte n. 38, capitale sociale di euro 10.000,00, interamente versato, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , iscritta al n. P.IVA_3
35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017 – titolare, in qualità di cessionaria, del credito di seguito precisato, cedutole dalla giusto contratto di Controparte_4
cessione dei crediti stipulato in data 20.12.2017, di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30.04.1999 e dell'art. 58 T.U., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
23.12.2017 n. 151 – e per essa la propria mandataria con sede in , CP_6 CP_4
2 via Aldo Moro 13/15, capitale sociale euro 50.000,00, interamente versato, iscritta nel
Registro delle Imprese di con numero di iscrizione, codice fiscale e partiva iva CP_4
, R.E.A. n. 149681, giusta procura del 31.08.2018 a rogito Dott. P.IVA_4 Per_1
, Notaio in Roma (rep. 57298/Racc. 29003), in persona del suo procuratore
[...]
speciale Dott. , nato a [...] il [...], giusta procura del 25.05.2020, CP_7
autenticata dal Notaio di Roma, rep. 21731, racc. n. 10544, rappresentato Persona_2
e difeso dall'Avv. Nicola Pasquale Balistreri ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec di quest'ultimo: Email_2
Appellata
e nei confronti di
i Collettiva della provincia Controparte_8 CP_9 CP_10
di Palermo, con sede in Palermo nella via Emerico Amari, n. 11 oggi in Liquidazione
P. IV , in persona del suo liquidatore pro tempore, dott. P.IVA_5 CP_11
, nato a [...] l'[...] ed ai fini del presente giudizio elettivamente
[...]
domiciliata in Palermo, in via G. La Farina 13/C, presso lo studio dell'Avv. Ernesto
Forte (C.F.: ; fax 091348379; pec: C.F._5 Email_3
che la rappresenta e difende;
Appellata
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
ammettere per la forma il presente appello.
In via preliminare, disporre CTU contabile al fine di accertare tutto quanto esposto
3 dagli appellanti ed in particolare l'esatta imputazione di tutte le somme versate ed
esistenti sui conti per cui è causa sin dall'inizio dei relativi rapporti bancari, il corretto
addebito di interessi, spese, commissioni di massimo scoperto, commissioni similari e
provvigioni, il corretto conteggio di anticipazioni e posticipazioni di valute, la
contabilizzazione trimestrale di interessi e spese senza alcuna capitalizzazione, il tasso
contrattuale ed eventuali sue variazioni e l'eventuale sussistenza di usura originaria
e/o sopravvenuta.
Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare l'erroneità, la nullità e/o l'inefficacia
della sentenza impugnata per tutti i motivi sopra esposti.
Nel merito, in via principale, in accoglimento delle domande tutte svolte con l'atto di
citazione introduttivo del giudizio e con il presente atto di appello, in totale riforma
della sentenza di primo grado e per tutti i motivi sopra esposti, ritenere e dichiarare
inesistenti, nulle, inefficaci o comunque annullare le asserite fideiussioni che si
assumono prestate dai Sig.ri , , e Parte_1 CP_1 CP_2
e poste a base del D.I. a suo tempo opposto e della sentenza Controparte_3
impugnata.
Ritenere e dichiarare che, per le ragioni esposte, nulla è dovuto a qualsiasi titolo e/o
Contr ragione, sia dagli appellanti asseriti fideiussori sia dal debitore principale a e/o
a e ciò anche per illegittimità delle somme richieste e/o comunque Controparte_5
per assoluta erroneità del calcolo relativo alle somme pretese dalla stante il CP_4
comportamento gravemente illegittimo di quest'ultima.
In subordine, senza recesso, ritenere e dichiarare fondata e provata la domanda di
manleva svolta dagli appellanti , , Parte_1 CP_1 CP_2
4 e nei confronti di e, Controparte_3 Controparte_13
Contr per l'effetto, condannare la stessa a corrispondere a e/o a CP_8
[...]
qualsiasi somma eventualmente accertata e dovuta dagli stessi al citato Controparte_5
istituto di credito e/o al suo successore.
Con vittorie di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio nei confronti
di tutti gli appellati”.
Per l'appellata “Piaccia l'On.le Corte adita, reiectis adversis: Controparte_5
in via istruttoria, rigettare tutte le richieste formulate da controparte;
nel merito, rigettare l'appello proposto da controparte in quanto infondato in fatto e
in diritto o con qualsivoglia altra statuizione e, per l'effetto, confermare in ogni sua
parte la sentenza n. 147/2021 del Tribunale di Caltanissetta, sezione civile (R.G. n.
36/2015).
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, giusta nota spese
allegata”.
Per l'appellata“Voglia l'Onorevole Corte di Controparte_8
Appello presso questo Tribunale, confermare la sentenza impugnata nella parte e nei
confronti delle posizione e dei diritti dell'odierno avendo comunque cura di CP_8
dichiarare sempre e comunque anche in caso di modifica della sentenza appellata, il
difetto di legittimazione passiva al giudizio del di Controparte_8
garanzia Collettiva dei Fidi della provincia di Palermo, rigettando l'appello proposto
dagli appellanti poiché infondato in fatto ed in diritto per le argomentazioni espresse
ritenendo e dichiarando l'illegittimità ed infondatezza e inammissibilità dei motivi di
gravame proposti e spiegati nell'atto di appello proposto e per l'effetto rigettare
5 l'appello condannando la ed gli appellanti tutti, al pagamento Parte_2
delle spese diritti ed onorari del presente procedimento;
Nella denegata e remota possibilità di accoglimento dell'appello proposto, limitare
comunque sempre l'importo cui il dovrebbe essere obbligato a pagare, al 50% CP_8
dell'insoluto evidenziato dagli accertamenti istruttori e dalle evidenze probatorie.
In via Istruttoria: rigettare tutte le richieste avanzate da parte appellante in quanto
infondate, strumentali e non conducenti ai fini dei fatti oggetto del presente appello
oltre che irrituali e tardivamente proposte. Reiectis adversis;
Vinte le spese. SA
juribus”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 147/2021 pubblicata il 16.03.2021, il Tribunale di Caltanissetta
rigettava l'opposizione proposta da quale debitore principale, Parte_2
nonché da , e , quali CP_1 Controparte_3 Parte_1 CP_2
fideiussori, avverso il decreto ingiuntivo n. 486/2014 del 31.10.2014 emesso dalla medesima autorità giudiziaria su istanza della Controparte_4
(d'ora in avanti ). CP_14
Il rigetto dell'opposizione veniva motivano sulla base della rilevata genericità delle deduzioni degli opponenti, inidonee, secondo il giudice di prime cure, a sconfessare le risultanze documentali attestanti la sussistenza del credito azionato.
In relazione alla domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust – proposta per la prima volta dagli opponenti nella comparsa conclusionale –
il Tribunale, pur ritenendola ammissibile e fondata, in quanto gli artt. nn. 2, 6 e 8 del contratto sottoscritto dai garanti risultavano conformi a quelle oggetto di censura nel
6 provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia e, dunque, frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza, osservava come detta nullità non investisse l'intero contratto di garanzia.
Il giudice di prime cure riteneva, infatti, che il negozio fideiussorio, anche in assenza delle clausole invalide, si sarebbe comunque concluso in quanto i garanti avrebbero beneficiato di condizioni più favorevoli, mentre la avrebbe in ogni caso avuto CP_4
interesse al rilascio di una garanzia.
Osservava, ancora, come i fideiussori non avessero tempestivamente eccepito la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. che, in forza della nullità della clausola n. 6, non poteva dirsi derogata, di talché la richiesta di pagamento della Banca in virtù della garanzia rilasciata rispetto alle obbligazioni della società debitrice principale veniva considerata legittima e accoglibile entro i limiti delle garanzie rilasciate.
Quanto alla domanda di manleva proposta dagli opponenti nei confronti di
[...]
il Tribunale ne disponeva il rigetto, ritenendo, Controparte_13
in omaggio al disposto dell'art. 9 della convenzione stipulata il 7.1.1994 tra la detta cooperativa e l'istituto di credito, che la relativa garanzia potesse essere azionata solo una volta ultimate le procedure di recupero del credito nei confronti del debitore principale e dei garanti primari.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, il Tribunale ne disponeva la compensazione integrale tra gli opponenti, la convenuta in opposizione e il terzo CP_4
interveniente, (cessionaria pro-soluto del credito azionato e Controparte_5
intervenuta nelle more del giudizio di primo grado), mentre condannava gli opponenti,
in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_15
[..
[...] [...]
Giova sin d'ora precisare che l'azione monitoria era stata promossa dall'istituto di credito appellato nei confronti del debitore principale e dei garanti Parte_2
fideiussori per il recupero di un credito complessivo pari a euro 131.578,88, oltre interessi dalla data di estinzione dei rapporti sino all'integrale soddisfo, così suddiviso:
• euro 40.142,94, quale saldo passivo del conto corrente n. 9588/37216.15,
acceso in pari data, con apertura di credito dell'importo di euro 20.000,00, oltre interessi dalla data di estinzione sino al saldo, al netto della commissione di massimo scoperto, pari a euro 2.007,97;
• euro 50.858,08, quale saldo debitorio derivante dal contratto di anticipazione contro cessione di credito n. 41940308.30 del 21 settembre 2011, dell'importo di euro 50.000,00 oltre interessi dalla data di estinzione sino al saldo;
• euro 40.577,86, a titolo di saldo debitorio risultante dal contratto di finanziamento di euro 100.000,00 per sovvenzione a scadenza determinata n.
3175150 del 13 maggio 2008, oltre interessi dalla data di estinzione al saldo.
A garanzia di tali obbligazioni, gli odierni appellanti avevano prestato fideiussioni “a prima richiesta” fino alla concorrenza di euro 85.000,00 per i rapporti di cui ai punti 1)
e 2), e di euro 100.000,00 per quello di cui al punto 3); mentre
[...]
aveva rilasciato autonoma garanzia per importi pari, Controparte_13
rispettivamente, a euro 10.000,00 euro 25.000,00 e euro 50.000,00.
Avverso la superiore sentenza proponevano impugnazione gli appellanti, come meglio indicati in epigrafe, affidando le proprie censure a quattro motivi di impugnazione.
Con il primo, censuravano la decisione del giudice di primo grado con cui era stata
8 rigettata l'istanza di ammissione della CTU contabile, lamentando l'assenza di un'adeguata e valida motivazione.
A loro dire, il diniego risultava contrario al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia bancaria, secondo cui il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio costituisce uno strumento necessario ogniqualvolta risulti indispensabile accertare i rapporti di dare e avere tra le parti.
Con il secondo motivo, deducevano l'inesistenza e/o la nullità della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società in Parte_2
quanto contenente clausole contrarie alla normativa a tutela della concorrenza.
In particolare, deducevano che, le fideiussioni fossero state redatte sulla base di modelli standard ABI del 2003, contenenti clausole successivamente censurate dall'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato con parere del 22.8.2003 nonché dalla Banca
d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005, poiché lesive della libertà contrattuale dei garanti e in contrasto con la disciplina antitrust.
Tale vizio, secondo gli appellanti, avrebbe dovuto comportare, per la valenza intrinseca da cui era connotato, la nullità integrale del contratto fideiussorio, e non la mera nullità
parziale così come riconosciuto dal giudice di primo grado.
Nell'ambito dello stesso motivo, gli appellanti deducevano altresì la violazione, da parte dell'Istituto di credito appellato, dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, suscettibile di prova con ogni mezzo consentito dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni, e idonea a determinare la liberazione dei fideiussori dai loro obblighi di garanzia.
Con il terzo motivo, gli appellanti lamentavano poi l'erronea valutazione del Tribunale
9 rispetto alla ripartizione dell'onere probatorio, ritenendo di essere stati gravati da una prova non dovuta.
Affermavano, infatti, di aver contestato, sin dall'atto di opposizione, l'an e il quantum
del credito, assolvendo così al proprio onere e che ulteriori obblighi probatori avrebbero potuto sorgere solo in presenza di una domanda riconvenzionale, invero mai proposta.
Parimenti, osservavano come la non avesse fornito adeguata prova del CP_14
proprio credito, poiché la documentazione prodotta risultava inidonea ad offrire elementi utili ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria azionata.
Con il quarto motivo, gli appellanti impugnavano infine il capo della sentenza con cui era stata rigettata la domanda di manleva proposta nei confronti di
[...]
di seguito “ ), rilevando come la convenzione Controparte_13 CP_8
di garanzia non contemplasse alcun beneficio di preventiva escussione del debitore principale o dei fideiussori e che, anzi l'art. 9 della convenzione sopra menzionata prevedeva la facoltà per Confidi di provvedere all'immediato versamento a saldo, in favore dell'istituto di credito, di quanto dovuto per la propria quota di rischio in capitale, interessi moratori e spese con diritto di surroga nei riguardi del socio debitore inadempiente.
Sostenevano, pertanto, che la motivazione adottata dal giudice fosse non solo erronea,
ma anche smentita dalla documentazione in atti.
Concludevano infine censurando la statuizione sulle spese processuali, in particolare la condanna solidale alla rifusione delle spese in favore di evidenziando che la CP_8
domanda di manleva era stata proposta esclusivamente da Parte_2
Conseguentemente, chiedevano la riforma della statuizione sulle spese, con vittoria di
10 entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva nel presente giudizio, con comparsa del 6.12.2021, Controparte_5
(d'ora in avanti anche solo ), nella qualità di cessionaria pro-soluto del credito già CP_4
vantato dalla , contestando integralmente l'appello avverso. CP_14
Con riferimento alla dedotta nullità delle fideiussioni, eccepiva in via preliminare CP_4
la tardività della relativa doglianza, in quanto sollevata per la prima volta solo nella comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado.
Nel merito, ne deduceva l'infondatezza, ribadendo, anche mediante richiamo a giurisprudenza di merito, che la nullità delle singole clausole non travolgesse l'intero rapporto fideiussorio, così come correttamente statuito dal giudice di primo grado.
Aggiungeva inoltre che incombeva sugli appellanti l'onere di produrre, nei termini ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., sia il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005,
che non risultava versato in atti, sia lo schema ABI del 2003, che veniva depositato tardivamente.
Quanto alla richiesta di CTU contabile, ne invocava il rigetto, evidenziando l'assenza di una specifica contestazione da parte degli opponenti circa l'an del credito, i quali si erano limitati a chiedere l'espletamento di una perizia contabile, senza indicare puntuali elementi a sostegno dell'istanza, che risultava pertanto del tutto esplorativa.
Rilevava, infine, che la mancata contestazione specifica delle somme richieste equivalesse, ex art. 115 c.p.c., ad implicito riconoscimento delle stesse.
Con ulteriore comparsa di risposta del 24.01.2022, si costituiva anche CP_13
(d'ora in avanti , chiedendo il rigetto dell'appello perché
[...] CP_8
infondato in fatto e in diritto.
11 Sosteneva, in particolare, la correttezza della decisione impugnata, rilevando l'infondatezza dell'invocata manleva, in considerazione della natura sussidiaria della propria garanzia rispetto a quella prestata dai fideiussori principali.
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento del gravame, chiedeva che, l'eventuale condanna fosse limitata alla misura del 50% dell'insoluto.
Restava contumace, pur se ritualmente evocata in giudizio, la creditrice originaria
Controparte_4
La causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 31.10.2024, svolta in modalità
cartolare, veniva incamerata per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Negli scritti conclusionali gli appellanti eccepivano, per la prima volta, il difetto di legittimazione attiva della società e della sua mandataria CP_4 Controparte_5 CP_6
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, sulla scorta delle considerazioni che seguono, non risulta meritevole di accoglimento.
Deve, in via preliminare, procedersi al vaglio dell'eccezione da ultimo indicata,
formulata dagli appellanti con la memoria di replica depositata in data 20 gennaio 2025.
Gli appellanti hanno in proposito dedotto che la società cessionaria avrebbe omesso di provare l'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione in blocco effettuata da in favore di Controparte_4 Controparte_5
Hanno, in particolare, lamentato che parte appellata si sarebbe limitata a produrre copia dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, senza tuttavia allegare
12 l'intero atto di cessione, né fornire prova dell'assolvimento degli obblighi pubblicitari prescritti dall'art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 385/1993 (TUB) e, soprattutto, senza dimostrare che il credito oggetto del presente giudizio rientrasse concretamente nel perimetro della cessione.
Tale lacunosità documentale – secondo la prospettazione degli appellanti –
determinerebbe una situazione di incertezza assoluta in ordine all'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria, con conseguente difetto di legittimazione attiva.
Con la medesima memoria, gli appellanti hanno poi rilevato la nullità della procura conferita a ritenendola affetta da indeterminatezza dell'oggetto e, CP_6
pertanto, inidonea a fondare la legittimazione processuale della mandataria.
In via preliminare, si osserva come la Suprema Corte ha chiarito che la questione relativa alla titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione,
rappresentando una mera difesa e non un'eccezione nel senso tecnico, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori ((cfr. Cass. ord. n. 3765/2021, sulla scorta delle S.U. n. 2951/2016).
E però, secondo la Corte di Cassazione, restano “ferme le eventuali preclusioni
maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della
titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (cfr. Cass. civ. ult. cit.).
Se, dunque, il convenuto (in senso sostanziale in questo caso) può sempre dedurre il difetto di titolarità del credito azionato, non può tuttavia allegare tardivamente, ovvero oltre i limiti delle preclusioni istruttorie, fatti impeditivi, modificativi o estintivi mai dedotti prima.
13 Ed invero i fideiussori, soltanto nella memoria di replica depositata nel presente giudizio di appello (ultimo scritto difensivo che non consente la replica della controparte per l'assenza di ulteriori udienze o di termini differiti per ulteriori difese)
ha dedotto “la mancata produzione integrale dell'eventuale atto di cessione,
dell'assolvimento dei prescritti adempimenti pubblicitari e della prova che
nell'asserito atto di cessione rientri anche il presunto credito vantato”.
E però, a fronte di una costituzione di avvenuta nel giudizio di primo grado in CP_4
data 21.4.2020, gli appellanti, pur avendo a disposizione l'udienza dell'8.7.2020 di precisazione delle conclusioni, gli scritti conclusivi del giudizio di primo grado e l'intero giudizio di secondo grado il cui oggetto è stato dagli stessi definito mediante proposizione del relativo gravame, non hanno mai contestato gli asseriti fatti impeditivi della titolarità del credito da parte della società cessionaria.
E', invero, la stessa Corte di Cassazione a riconoscere che l'onere della parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, soggiace alla condizione che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. civ. n. 24798/2020).
Principio a fortiori applicabile nel caso di specie in cui i fideiussori hanno assunto l'iniziativa giudiziaria di entrambi i processi proponendo opposizione a decreto ingiuntivo (sebbene attori solo in senso formale, ma comunque posti nella più ampia condizione di contestare la titolarità del credito di ) e appellanti nel presente CP_4
grado.
14 Nel merito, dunque, esaminando la suddetta eccezione quale mera difesa scevra dai fatti impeditivi tardivamente allegati dagli appellanti, si rileva come ai sensi dell'art. 58, comma 2, TUB, la cessione in blocco di crediti da parte di un ente bancario a un intermediario finanziario autorizzato produce effetti nei confronti dei debitori ceduti e dei terzi a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Tale pubblicità surroga, con efficacia piena, le formalità previste dall'art. 1264 c.c.,
non essendo necessarie né la notifica individuale al debitore né la sua accettazione,
assolvendo la funzione di rendere opponibile la cessione anche ai terzi, ivi compreso il debitore ceduto.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, “L'art. 58, comma 2, del
d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco"
di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei
confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e
dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione
alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo
stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere
validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della
cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver
luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al
debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (cfr. Cass. civ. n. 20495/2020).
In tal senso, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10200/2021, ha confermato il principio secondo cui, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del T.U.B., il
15 cessionario è dispensato dall'onere di notificare l'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti.
Ed ancora, si precisa che, la prova della cessione può essere validamente fornita anche mediante l'atto con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 204495/2020 e nello stesso senso Cass. n.
10200/2021 già citate).
Nel caso di specie, parte appellata ha tempestivamente prodotto in giudizio copia della pubblicazione dell'avviso di cessione avvenuta in data 22 dicembre 2017 (cfr. deposito del 21.04.2020 – fasc. 1' grado), conforme ai requisiti normativi richiesti.
In particolare, dall'avviso emergono, con sufficiente determinatezza e specificità, le caratteristiche generali dei crediti ceduti, tra cui: la natura bancaria dei rapporti, la classificazione degli stessi come “sofferenze”, la loro origine anteriore al 31 dicembre
2016, nonché il riferimento ai cedenti (tra cui Controparte_4
e alla data del contratto di cessione (20 dicembre 2017).
Orbene, ai fini della validità ed efficacia della cessione in blocco ex art. 58 TUB, non
è necessario allegare l'intero contratto di cessione né individuare puntualmente ogni singolo credito ceduto, essendo sufficiente che l'avviso in Gazzetta Ufficiale contenga i criteri generali di individuazione della massa creditoria ceduta, così da consentire al debitore di verificare — anche mediante richiesta di conferma al cessionario ovvero accedendo al sito internet indicato — se il proprio rapporto rientri o meno nel perimetro oggettivo della cessione, così come puntualmente indicato nell'avviso allegato in atti.
Nel caso in esame, il credito azionato in via monitoria trova evidente corrispondenza nei parametri descrittivi della cessione: trattandosi di credito bancario classificato in
16 sofferenza, sorto da rapporto antecedente alla data del 31.12.2016, e riconducibile a
Contr
rientrando nella categoria dei crediti oggetto della cessione in blocco.
A nulla rileva, in senso contrario, la sentenza n. 482/2024 pronunciata da questa stessa
Corte in diversa composizione, richiamata dagli appellanti, poiché in quel caso la banca cessionaria non aveva adempiuto tempestivamente e nei termini perentori previsti dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., all'onere di produrre la documentazione attestante l'avvenuta cessione, con conseguente inammissibilità probatoria per tardività.
Nella presente fattispecie, per converso, l'adempimento documentale è avvenuto in modo rituale e nei termini di legge, sicché nessun parallelismo può effettuarsi tra le due ipotesi.
Ne consegue la piena legittimazione attiva della società in Controparte_5
quanto cessionaria del credito azionato pro-soluto.
Parimenti infondata risulta l'ulteriore eccezione concernente l'asserita nullità della legittimazione processuale di mandataria di CP_6 Controparte_5
fondata sulla ritenuta indeterminatezza dell'oggetto della procura.
È stato infatti prodotto atto notarile del 31.8.2018 (rep. n. 57298 e racc. n. 29003) di conferimento di procura speciale (cfr. deposito del 21.04.2020 – fasc. 1° grado), dal quale risulta in modo chiaro, univoco e completo l'intento della società mandante di conferire a ampio potere di rappresentanza, in nome e per conto della CP_6
mandante stessa, in relazione allo svolgimento di tutte le attività funzionali alla gestione, amministrazione, incasso e recupero dei crediti ceduti, ivi comprese le relative attività giudiziali e stragiudiziali connesse.
Tale procura, conforme ai requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge è,
17 dunque, idonea a fondare la legittimazione processuale di , risultando CP_6
espressamente riferita alla gestione dei crediti facenti capo a e comprensiva anche CP_4
della facoltà di agire giudizialmente per il loro recupero.
Ne consegue, anche sotto tale profilo, il rigetto della doglianza formulata dagli appellanti.
Venendo al vaglio del primo motivo d'appello, con il quale i fideiussori hanno lamentato la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio contabile da parte del giudice di primo grado, si rileva come lo stesso risulti infondato.
Ed invero, come già rilevato dal Tribunale prima con ordinanza istruttoria del
20.11.2017 e poi con la sentenza impugnata, la richiesta di CTU formulata dagli opponenti risulta priva del necessario sostrato probatorio, in quanto fondata su deduzioni generiche e non supportate da adeguate allegazioni documentali né da elaborati tecnici di parte (quali, ad esempio, una perizia di parte o una ricostruzione contabile).
In tale contesto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che la CTU richiesta assuma carattere meramente esplorativo e, dunque inammissibile, poiché volta a supplire all'onere probatorio gravante sulle parti e non finalizzata, come invece dovrebbe essere, a chiarire circostanze già ritualmente allegate e documentate.
Ne consegue che rispetto a tale profilo non può ravvisarsi alcuna illegittimità né alcuna motivazione apparente.
Tali valutazioni rinvengono poi ulteriore conferma nell'ordinanza del 28.03.2022 di questa Corte ove si è ancora una volta evidenziata la natura esplorativa della richiesta,
e si è inoltre rilevata l'erroneità del richiamo, effettuato dagli appellanti, al precedente
18 giurisprudenziale di legittimità n. 3717/2019, poiché, contrariamente a quanto sostenuto in atto di gravame, tale pronuncia non scaturiva da una controversia in materia di contratti bancari, riguardando piuttosto un'ipotesi, del tutto diversa dal caso di specie, di responsabilità civile della PA per emotrasfusioni infette.
Deve quindi confermarsi l'insussistenza dei presupposti per riformare la decisione impugnata sul punto, atteso che gli accertamenti tecnico – contabili non possono atteggiarsi quale mezzo sostitutivo dell'onere della prova gravante sulla parte, nelle ipotesi, quale quella di specie, in cui difettino allegazioni circostanziate e documenti idonei a supportare le contestazioni formulate.
Il motivo va pertanto rigettato.
Venendo ora all'esame del secondo motivo di gravame, relativo alla dedotta nullità
delle fideiussioni oggetto di causa, in quanto stipulate secondo i modelli ABI 2003,
contenenti clausole qualificate dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2005,
come anticoncorrenziali, si osserva quanto segue.
In ordine alla dedotta tardività dell'eccezione, deve preliminarmente, osservarsi come il Tribunale, pronunciandosi sul punto, ha concluso per la sua ammissibilità, trattandosi di eccezione avente ad oggetto un profilo, ovvero quello della nullità contrattuale,
suscettibile di eventuale rilievo officioso.
Ne consegue che, in difetto di appello incidentale sulla statuizione concernente la ritenuta ammissibilità dell'eccezione e determinatosi sul punto il giudicato interno, può
procedersi al vaglio nel merito del secondo motivo di gravame.
Ciò premesso si rileva che dal testo contrattuale delle due fideiussioni prestate dagli odierni appellanti (cfr. all. 10 e 11 fascicolo di parte cartaceo del 1° grado – della CP_4
19 Contr
, entrambe sottoscritte il 13.05.2008, l'una fino alla concorrenza di euro
85.000,00 e l'altra fino alla concorrenza di euro 100.000,00 è possibile desumere come le clausole 2, 6 e 8 riproducano perfettamente quelle presenti nel modello ABI, oggetto a loro volta del noto accertamento della Banca d'Italia, trasfuso nel provvedimento n.
55 del 02.05.2005 e dichiarate confliggenti con la normativa antitrust.
Tali disposizioni, concernenti rispettivamente la clausola di reviviscenza, quella di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza sono state dichiarate nulle in quanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 287/1990, recano un effetto distorsivo della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
Ciò detto, occorre dunque verificare gli effetti connessi all'invalidità di tali clausole,
accertando se il suddetto vizio determini la nullità dell'intero contratto di fideiussione,
così come invocato dagli appellanti, o se il contratto, epurato di tali clausole, rimanga comunque valido ed efficace trattandosi di una nullità soltanto parziale, come statuito dal giudice di prime cure.
A tal fine, occorre richiamare l'ormai pacifico orientamento della Corte di Cassazione,
pronunciatasi sulla questione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021.
Ed invero, la Suprema Corte ha chiarito che “I contratti di fideiussione a valle di intese
dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole
contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi
degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle
sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa
20 vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa
volontà delle parti”(cfr. Cass. SU ult. cit.).
Deve dunque, osservarsi che, qualora nel contratto di fideiussione (a valle) siano riprodotte le tre clausole dichiarate nulla dalla Banca d'Italia, opera il principio di conservazione degli atti negoziali, che assolve ad un duplice e parimenti rilevante obiettivo di tutelare il cliente con l'espunzione delle clausole vietate, nonché di mantenere in vita la garanzia fideiussoria in favore della Banca.
L'intero contratto, in deroga al principio di conservazione, sarebbe nullo solo laddove venisse dimostrata la diversa volontà delle parti nel senso dell'essenzialità – per l'assetto di interessi cristallizzati nella pattuizione negoziale – della parte del contratto colpita da nullità.
Ed invero, secondo l'art. 1419 c.c. la nullità della singola clausola (o di alcune clausole)
non colpisce l'intero contratto se tale clausola è scindibile dal resto del negozio, ad eccezione dei casi in cui si dimostri che quella clausola non goda di “un'esistenza autonoma” ma si trovi in correlazione inscindibile con il resto (cfr. Cass. 2314/2016)
di talché le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella clausola colpita da nullità.
Chiarito quanto sopra occorre adesso accertare se nel contratto di fideiussione a valle,
le clausole vietate dalla disciplina antitrust di cui agli artt. 2, 6 ed 8 dei contratti di fideiussione presentino un legale inscindibile con l'intero contratto oppure se le parti,
anche a fronte della loro invalidità, avrebbero comunque concluso il contratto.
È di tutta evidenza che le clausole in questione abbiano significativamente aggravato la posizione dei fideiussori senza riconoscere loro, quale contrappeso, alcun ulteriore
21 diritto corrispondente.
Va da sé che l'epurazione del contratto dalle suddette clausole determina un effetto chiaramente favorevole per i fideiussori, risultando inverosimile, in difetto di allegazioni o di riscontri di segno contrario, che gli stessi non avrebbero rilasciato la garanzia in difetto di tali disposizioni.
Analogamente, non può dubitarsi, in assenza di precisi elementi allegati in tal senso,
che l'istituto di credito, a fronte della nullità parziale, avrebbe rinunciato al rilascio tout court della garanzia.
Ne consegue che il contratto di fideiussione, seppur epurato dalle clausole illecite, deve considerarsi nel resto pienamente valido.
Nell'ambito del medesimo motivo, gli appellanti hanno poi contestato la violazione da parte della Banca opposta dei doveri di correttezza e buona fede.
La censura si rileva inammissibile - trattandosi di rilievo eccepito per la prima volta solo in appello, avendo i fideiussori svolto un mero accenno ai “comportamenti
precontrattuali e contrattuali caratterizzati da contrarietà a buona fede” solo nella memoria di replica del giudizio di primo grado, peraltro al solo fine di giustificare la connotazione asseritamente sanzionatoria dell'invalidità che colpirebbe l'intero contratto e non come censura autonoma – oltre che infondato nel merito.
Rispetto a tale ultimo profilo, si rileva invero che l'asserita violazione degli obblighi di correttezza e buona fede in cui sarebbe incorsa la ha costituito oggetto di CP_4
allegazione del tutto generica, astratta e priva di validi riferimenti alla fattispecie in esame, senza alcuna indicazione delle concrete condotte in cui sarebbe incorso l'istituto di credito rispetto alla posizione dei fideiussori e della società debitrice principale.
22 Con il terzo motivo di censura, gli appellanti hanno poi eccepito la mancanza di prova del credito, lamentando altresì l'inidoneità della documentazione prodotta a provare il credito vantato, omettendo così di fornire al giudice gli elementi idonei e utili a verificare la sussistenza del credito.
La sentenza è stata altresì censurata nella parte in cui il Tribunale ha posto a carico degli appellanti un onere probatorio non dovuto.
Il motivo è infondato.
È principio consolidato in giurisprudenza che, mentre nella fase monitoria, l'estratto di saldaconto, conforme alle prescrizioni indicate nell'art. 50 del T.U.B., possa costituire prova scritta del credito sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo, nella fase di opposizione grava sulla Banca creditrice, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria secondo le regole ordinarie.
Onere che si sostanzia nella produzione del titolo contrattuale e nell'estratto conto integrale del rapporto, sì da poter documentare tutte le operazioni di dare e avere, senza soluzione di continuità, dall'apertura alla chiusura, e senza poter invocare l'onere di conservazione della predetta documentazione per un periodo massimo di dieci anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c. (cfr. Cass. n. 23974/2010 e più di recente Cass. ord. n.
13258/2017).
Ed invero, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel giudizio monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto (dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto/conto
23 (funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca), poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente istaurato dall'Istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il necessario arco temporale dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr. Cass. n. 2751/2002 e, più di recente, Cass. n. 21092/2016).
Ebbene, nel caso di specie, la opposta ha, in primo grado, dimostrato la CP_4
sussistenza del proprio credito, producendo: il contratto di finanziamento del
13.05.2008 (v. all.1), con relativo piano di ammortamento e saldo debitorio (v. all.2);
il contratto di apertura di conto corrente n. 37216.5 (v. all. 4) con i relativi estratti conto
(v. all. 5 e 6) e il contratto di anticipazione contro cessione di credito n. 41940308.30
(v. all. 7), con indicazione del relativo saldo debitorio (v. all.8).
Inoltre, anche se non risulta in alcun modo contestata la posizione di garanti degli odierni appellanti, appare opportuno rilevare che la Banca opposta ha, altresì,
depositato le fideiussioni omnibus sottoscritte entrambe in data 13.05.2008.
Gli appellanti, per contro, si sono limitati ad affermare l'inadeguatezza probatoria della suddetta documentazione senza alcuna allegazione in ordine agli elementi mancanti e al concreto atteggiarsi dell'asserita lacuna probatoria.
Tale asserzione, generica ed imprecisata, risulta in ogni caso smentita dalle risultanze istruttorie alleg in corso di causa.
A ciò si aggiunga che gli appellanti non hanno mai effettuato una puntuale
24 contestazione della documentazione in atti, assumendo così una condotta univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio sul fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. ex multis. Cass. n. 9439/2022).
Pertanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “il convenuto, a fronte di una
allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art.
167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda
contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non
contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. 23 marzo 2022, n. 9439, cit.).
Il motivo deve essere, pertanto, rigettato.
Giova, ora, procedere alla disamina del quarto motivo di appello, da ritenersi parimenti infondato.
Con tale censura, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata rigettata la domanda di manleva proposta nei confronti di
[...]
sostenendo che la convenzione di garanzia sottoscritta Controparte_13
con tale cooperativa non contemplasse alcun beneficio di preventiva escussione, sicché
il suddetto ente avrebbe dovuto essere dichiarato solidalmente responsabile rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto di causa, al pari dei garanti e del debitore principale.
Va in proposito osservato che la natura giuridica dei Confidi ha costituito oggetto di recente approfondimento da parte dalla Corte di Cassazione che, nella sentenza della
25 S.U. n. 8472/2022, ha precisato, in riferimento agli artt. 155 T.u.b. e 13 del d.l. 30
settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n.326 e al d.lgs. 13
agosto 2010, n. 141, che si tratta di soggetti, costituiti anche in forma di consorzi e società cooperative, che esercitano «l'attività di garanzia collettiva dei fidi», intesa come «utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate
o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne
il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore
finanziario» (art. 13, comma 1, cit.).
In sostanza, tali società operano, tradizionalmente, mediante copertura non dell'esposizione creditoria in quanto tale, ma delle perdite definitive ed accertate che siano derivate dall'inadempimento del debitore, nonché di eventuali fideiussioni, dopo la sua escussione, e di regola tramite il c.d. fondo rischi vincolato presso la banca convenzionata.
La peculiarità di tale “garanzia” offerta dal è che trattasi di garanzia ben Parte_3
diversa da quella dei soggetti che hanno rilasciato fideiussione alla banca erogatrice,
risolvendosi nell'obbligo di tenere indenne la banca, in tutto o in parte,
dall'insufficienza del patrimonio del debitore principale o dei suoi fideiussori dopo l'esperimento delle azioni di recupero (cfr. Cass. n 17731/2014).
Tale natura giuridica si riflette nella concreta operatività della garanzia, che non è
assimilabile a una fideiussione omnibus con obbligazione solidale, ma piuttosto a una garanzia sussidiaria a favore della banca, destinata ad attivarsi solo all'esito dell'inadempimento e dell'esperimento delle azioni nei confronti dei soggetti obbligati in via principale.
26 Ciò premesso, va rilevato come la pronuncia impugnata abbia dato atto, con motivazione esaustiva e logicamente coerente, della natura sussidiaria della garanzia prestata da alla luce, tra l'altro, della specifica previsione contenuta nella CP_8
convenzione di garanzia (doc. n. 9, fasc. di parte resistente, 1° grado).
Ed invero, all'art. 9 della convenzione citata si legge che: “nel caso si verifichi a carico
della ditta affidata una situazione di pericolosità e tanto più di insolvenza […] l'Istituto
( ) informerà tempestivamente il Comitato Tecnico e darà corso …] a tutte CP_14
quelle azioni, sia giudiziali che stragiudiziali, che riterrà opportune per il recupero del
credito. […], ed ancora che: “ultimate le procedure per il recupero del credito, ed
accertata la perdita definitiva in linea capitale […], l'Istituto comunicherà al
l'ammontare della quota a suo carico”. Parte_3
Da quanto riportato, emerge chiaramente che l'obbligo di garanzia assunto da CP_8
postula un intervento in via subordinata e successiva rispetto all'inadempimento del debitore principale e dei coobbligati in via primaria.
La tesi secondo cui la garanzia risulterebbe operante ab origine e senza alcuna preventiva escussione non rinviene alcun riscontro né nella prassi negoziale seguita da né soprattutto nello specifico assetto negoziale cristallizzato nella convenzione CP_8
del 17.9.1994 siglata tra le parti in causa (cfr. doc. 1 fascicolo . CP_8
Ne consegue che il motivo non può trovare alcun accoglimento.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve dunque trovare integrale conferma.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che gli appellanti hanno impugnato la compensazione delle stesse nei rapporti con la banca opposta e la società
27 terza intervenuta sulla base della ritenuta fondatezza dei motivi di gravame.
Va da sé che il rigetto dell'appello conduce, in difetto di impugnazione incidentale, alla conferma della detta statuizione.
Deve parimenti confermarsi la condanna degli appellanti (originari opponenti) alla rifusione delle spese in favore di atteso che, a fronte di un atto di opposizione CP_8
unico e del difetto di qualsiasi puntuale indicazione in seno al petitum di tale atto rispetto all'imputabilità soggettiva della domanda di chiamata del terzo (nella specie non vi sono elementi per ritenere che la detta chiamata possa riferirsi CP_8
esclusivamente alla società debitrice e non anche ai fideiussori.
Le spese del presente grado, poi, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e succ. modifiche in € 5.994,60 per ciascuna parte costituita (ovvero e , oltre spese generali, CP_4 CP_8
oneri fiscali e previdenziali come per legge (esclusa la fase istruttoria per mancato svolgimento della stessa) seguono la soccombenza e devono porsi a carico degli appellanti.
Nulla deve, invece, disporsi rispetto alla rimasta Controparte_4
contumace nel presente grado, atteso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità,
“La condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non
abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta” (cfr. Cass.
civ. ord. n. 13253/2024).
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione, in danno degli appellanti, dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, con il versamento, da parte degli appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto
28
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita:
- rigetta l'appello proposto da , in proprio e n.q. di legale Parte_1
rappresentante pro-tempore della , Parte_2 CP_1 CP_2
, avverso la sentenza n. 147/2021 resa dal Tribunale di Caltanissetta, Controparte_3
pubblicata in data 16.03.2021 che, per l'effetto, conferma;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di CP_5
e di . delle spese di lite
[...] Controparte_13 CP_13
del presente grado, pari a euro 5.994,60 ciascuno, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, per ciascuna parte;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, il 22.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
MA LU NG BE EZ
29