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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/02/2024, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro e Previdenza
In Persona del Giudice del Lavoro, dott. Monica Sgarro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna del 21.2.2024, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 cpc la presente SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero RGL 6932/2021 e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'avv. BIUSO BARTOLOMEO EMILIO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t, rapp. e dif. dagli avv.ti Paolo Bonetti e Domenico Longo CP_1
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro
CONCLUSIONI: come da verbale ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in atti, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto accertare il rapporto di lavoro CP_ intercorso con la società dal 20.4.2016 al 31.10.2016 e la condanna dell' alla CP_2 computabilità della contribuzione.
Parte resistente costituita in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con produzione documentale. Quindi, all'udienza odierna la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti ed all'azione; CP_ l' ha preso atto della rinuncia all'azione. All'esito della camera di consiglio è stata pronunciata la presente sentenza contestuale. Ciò posto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per quanto di ragione.
In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa
“materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Deve anche rilevarsi che secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “la dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione che sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea, nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questi, a determinare l'estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere” (Sez. 1, Sentenza n. 6189 del 07/03/2008). Rileva, inoltre, il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020).
Alla stregua delle predette osservazioni, l'intervenuta rinuncia agli atti ed all'azione, determina la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese che, avuto riguardo alla natura delle questioni controverse, il mancato svolgimento dell'attività istruttoria ammessa e della dichiarazione in atti ex art. 152 disp. Att. cpc., possono ritenersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunziando sul ricorso RGL 6932/21, così provvede: 1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara compensate le spese di lite.
Foggia, 21/02/2024
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro