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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 18/02/2026, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 990/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 242/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Nuovidea Costruzioni Di NO IA & C. Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. C/o Studio Difensore_3 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. C/o Studio Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagheria - Corso Umberto I N. 165 90011 Bagheria PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13070 del 18.10.2024 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nuovidea Costruzioni di NO IA & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, impugna l'avviso di accertamento TASI n. 13070 del 18.10.2024, anno d'imposta 2019 convenendo in giudizio il Comune di Bagheria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal Dirigente del Settore
Tributi, Dott. Nominativo_1,
La società ricorrente impugnava l'avviso di accertamento relativo alla TASI per l'anno 2019, deducendone:
- difetto di motivazione;
- difetto di titolarità passiva, assumendo di essere mera promissaria acquirente dell'area su cui insistono gli immobili;
- illegittimità delle sanzioni per omessa motivazione.
Il Comune di Bagheria si costituiva contestando integralmente il ricorso, evidenziando, tra l'altro, che:
– la società non aveva effettuato alcun versamento TASI per il 2019;
– risultava detentrice/utilizzatrice degli immobili, come già accertato in precedenti giudizi;
– l'avviso conteneva tutti gli elementi essenziali della pretesa, con richiamo puntuale delle norme applicate;
– la rendita presunta era stata attribuita in relazione alla particolare vicenda catastale;
– la Commissione Tributaria di Palermo, in fattispecie analoghe della stessa società, aveva già riconosciuto la legittimità dell'operato comunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul dedotto difetto di motivazione
Il motivo è infondato. L'avviso impugnato riporta:
– l'indicazione analitica degli immobili;
– la rendita (presunta o definitiva);
– aliquote, modalità di calcolo, importi dovuti, interessi e sanzioni;
– norme applicate e modalità di riscossione.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'obbligo motivazionale è assolto quando il contribuente è posto in condizione di comprendere l'an ed il quantum della pretesa e di difendersi efficacemente (Cass.
6796/2020; Cass. 30052/2018; Cass. 24541/2024,)
Nel caso in esame, l'avviso fornisce tutti gli elementi essenziali.
2. Sulla titolarità passiva TASI
La doglianza è infondata. La ricorrente sostiene di essere solo promissaria acquirente;
tuttavia:
– dagli atti emerge che la società ha edificato gli immobili e li ha immessi nella disponibilità di terzi attraverso preliminari di vendita;
– risulta utilizzatrice/possessore qualificato degli immobili ai fini dei tributi comunali;
– la mancanza di aggiornamento catastale non elimina la soggettività passiva TASI, fondata sulla detenzione qualificata dell'immobile (art. 1, c. 669 ss., L. 147/2013). In fattispecie identiche, la C.G.T. di Palermo aveva già affermato la soggettività passiva della stessa società, in quanto costruttrice e detentrice degli immobili,
a prescindere dall'incompletezza dei trasferimenti definitivi e delle risultanze catastali. A tal uopo l'Ufficio resistente ha prodotto sentenza n. 1946/2021 con cui è stato rigettato il ricorso della medesima ricorrente avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2081 per TASI 2014
3. Sulla dedotta illegittimità delle sanzioni
Anche tale censura è inf fondata. L'avviso richiama espressamente l'art. 13, D.Lgs. 471/1997, indica la tipologia di violazione (omesso/parziale versamento), riporta la misura percentuale e il calcolo delle sanzioni sia in acconto che in saldo, con richiamo alla scheda di liquidazione allegata.pdf). [atto_impugnato (47) | PDF]
La motivazione risulta sufficiente e conforme agli artt. 16–17 D.Lgs. 472/1997.
Compensa le spese per la particolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Palermo 20.1.26
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 242/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Nuovidea Costruzioni Di NO IA & C. Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. C/o Studio Difensore_3 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. C/o Studio Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagheria - Corso Umberto I N. 165 90011 Bagheria PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13070 del 18.10.2024 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nuovidea Costruzioni di NO IA & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, impugna l'avviso di accertamento TASI n. 13070 del 18.10.2024, anno d'imposta 2019 convenendo in giudizio il Comune di Bagheria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal Dirigente del Settore
Tributi, Dott. Nominativo_1,
La società ricorrente impugnava l'avviso di accertamento relativo alla TASI per l'anno 2019, deducendone:
- difetto di motivazione;
- difetto di titolarità passiva, assumendo di essere mera promissaria acquirente dell'area su cui insistono gli immobili;
- illegittimità delle sanzioni per omessa motivazione.
Il Comune di Bagheria si costituiva contestando integralmente il ricorso, evidenziando, tra l'altro, che:
– la società non aveva effettuato alcun versamento TASI per il 2019;
– risultava detentrice/utilizzatrice degli immobili, come già accertato in precedenti giudizi;
– l'avviso conteneva tutti gli elementi essenziali della pretesa, con richiamo puntuale delle norme applicate;
– la rendita presunta era stata attribuita in relazione alla particolare vicenda catastale;
– la Commissione Tributaria di Palermo, in fattispecie analoghe della stessa società, aveva già riconosciuto la legittimità dell'operato comunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul dedotto difetto di motivazione
Il motivo è infondato. L'avviso impugnato riporta:
– l'indicazione analitica degli immobili;
– la rendita (presunta o definitiva);
– aliquote, modalità di calcolo, importi dovuti, interessi e sanzioni;
– norme applicate e modalità di riscossione.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'obbligo motivazionale è assolto quando il contribuente è posto in condizione di comprendere l'an ed il quantum della pretesa e di difendersi efficacemente (Cass.
6796/2020; Cass. 30052/2018; Cass. 24541/2024,)
Nel caso in esame, l'avviso fornisce tutti gli elementi essenziali.
2. Sulla titolarità passiva TASI
La doglianza è infondata. La ricorrente sostiene di essere solo promissaria acquirente;
tuttavia:
– dagli atti emerge che la società ha edificato gli immobili e li ha immessi nella disponibilità di terzi attraverso preliminari di vendita;
– risulta utilizzatrice/possessore qualificato degli immobili ai fini dei tributi comunali;
– la mancanza di aggiornamento catastale non elimina la soggettività passiva TASI, fondata sulla detenzione qualificata dell'immobile (art. 1, c. 669 ss., L. 147/2013). In fattispecie identiche, la C.G.T. di Palermo aveva già affermato la soggettività passiva della stessa società, in quanto costruttrice e detentrice degli immobili,
a prescindere dall'incompletezza dei trasferimenti definitivi e delle risultanze catastali. A tal uopo l'Ufficio resistente ha prodotto sentenza n. 1946/2021 con cui è stato rigettato il ricorso della medesima ricorrente avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2081 per TASI 2014
3. Sulla dedotta illegittimità delle sanzioni
Anche tale censura è inf fondata. L'avviso richiama espressamente l'art. 13, D.Lgs. 471/1997, indica la tipologia di violazione (omesso/parziale versamento), riporta la misura percentuale e il calcolo delle sanzioni sia in acconto che in saldo, con richiamo alla scheda di liquidazione allegata.pdf). [atto_impugnato (47) | PDF]
La motivazione risulta sufficiente e conforme agli artt. 16–17 D.Lgs. 472/1997.
Compensa le spese per la particolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Palermo 20.1.26