TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4361/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4361 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione il 10 aprile 2025, avente ad oggetto: Ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
alla via Padre Ludovico IX vico n.3 , C.F.: , ivi C.F._1
elettivamente domiciliata alla Piazza Cirillo n.10, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Pane che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
pagi na 1 di 8 E
, nato a [...] l'[...], C.F.: , CP_1 C.F._2
in Casoria (NA) alla via Padre Ludovico IX vico n.3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore di parte ricorrente, unica costituita, all'udienza del 9/4/2025, si riportava alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/5/2024, , premesso di aver Parte_1
intrapreso nel 2014 una relazione sentimentale con , dalla CP_1
quale sono nati (nato il [...]) e (nato Persona_1 Persona_2
l'11/9/2019), riconosciuti da entrambi i genitori e riferendo che la convivenza si è interrotta nel 2023, per le ragioni di cui all'atto introduttivo, ha chiesto:
- l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la ricorrente nella casa sita in Casoria alla via Padre Ludovico IX vico n. 3, con diritto di visita del padre;
- un assegno mensile di € 900,00, a carico del resistente in favore della ricorrente per il mantenimento dei figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli;
- l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono.
pagi na 2 di 8 Dopo un rinvio per la rinnovazione della notifica a parte resistente, all'udienza del 9/4/2025 la Giudice delegata, preso atto della mancata comparizione del resistente, non costituitosi sebbene raggiunto da regolare notifica, ne ha dichiarata la contumacia
All'esito dell'ascolto di parte ricorrente, la Giudice delegata si è riservata e con ordinanza del 10/4/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di istruttoria, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M, apponeva il visto in data 12/4/2025
Quanto alla domanda di affidamento dei minori, è doveroso premettere che con l. 54/2006 il legislatore ha affermato il principio della bigenitorialità (sancito oggi all'art. 337 ter cod. civ.), inteso quale diritto del figlio a un rapporto completo e stabi le con entrambi i genitori,
e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio.
Sul piano del diritto sovranazionale, il principio è noto in quanto introdotto nella Convenzione internazionale di New York sui diritti dei minori del 20/11/1989, ratificata in Italia con la l. n. 176/1991, nonché positivizzato all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Ciò posto, il Collegio non può che osservare come alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motiv azione non solo in positivo, sulla pagi na 3 di 8 idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. tra le altre
Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del
2.12.2010).
Nell'ambito dell'alternativa tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di es ercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Facendo corretto governo dei richiamati principi nel caso di specie, si osserva che la ricorrente si duole del disinteresse del resistente per la vita dei figli, sia sul piano morale che su quello materiale, lasciandoli alle cure della madre.
All'udienza del 9/4/2025 la ricorrente ha dichiarato “non si occupa di loro, non va dal pediatra o a scuola, non è presente su questo. È presente in casa quando torna da loro, il nostro rapporto è conflittuale, lui non
c'è mai. Lui sa che c'è questo giudizio pendente. Noi non parliamo, discutiamo, mi dà i sol di”.
Con ricorso introduttivo, la ricorrente ha allegato documentazione medica comprovante un disturbo specifico della lettura e della compilazione di cui è affetto e un ritardo dello sviluppo Per_1
psicomotorio con compromissione dell'area verbale comunicat iva di cui
è affetto . Persona_3
Ciò premesso, il Collegio osserva che la previsione dell'affido condiviso presuppone la capacità per i genitori di instaurare un'ottimale e prolungata sintonia sulle scelte educative relative ai figli, alla luce della pagi na 4 di 8 bigenitorialità, sintonia che appare compromessa dalla narrata assenza del compagno con il quale è in conflitto e che renderebbe difficile una pronta risposta a tutte le esigenze di crescita e di accudimento dei minori in maniera condivisa, così vanificand o la logica dell'affido condiviso.
Si ritiene, quindi, nel caso di specie che il regime di affidamento condiviso sia contrario all'interesse dei minori e che i figli vadano affidati in via esclusiva alla madre.
Solo ad abundantiam si evidenzia che la pronuncia di affidamento esclusivo comunque è priva dei requisiti di decisorietà e di definitività essendo modificabile in ogni momento per motivi sopravenuti ed avendo la funzione, non già di decidere una lite tra due soggetti o di ca rattere sanzionatorio/punitivo nei confronti del destinatario, bensì di governare e controllare gli interessi dei minori rebus sic stantibus.
Quanto al diritto di visita del padre, in assenza di criticità relative al rapporto padre-figli, il Tribunale ritiene opportuno prevedere una regolamentazione completa, nel rispetto del principio di bi -genitorialità.
Pertanto, il padre potrà incontrare e t enere con sé i figli minori, salvo migliori accordi tra le parti, due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, e due fine settimana alterni al mese, dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica;
ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
ad anni alterni, per quindici giorni nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
ad anni alterni, il giorno del c ompleanno e dell'onomastico delle minori, oltre al giorno della festa del papà.
La domanda di assegnazione della casa coniugale, insieme ai mobili e pagi na 5 di 8 agli arredi che la compongono, deve essere accolta, atteso che la convivenza con i figli minori giustifica il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., siccome nell'interesse dei figli a conservare l'ambiente domestico al quale sono abituati.
Quanto alle determinazioni economiche, è doveroso osservare che la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla determinazione, a carico del resistente medesimo, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole.
Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica, de facto, una maggiore difficoltà per il Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, cionondimeno tale evenienza non può certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricever e i necessari mezzi di sussistenza. In conseguenza, ritiene il Tribunale che qualora, a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione - nella specie il genitore nei confronti della prole - il Tribunale si trovi nella necessità di determinare il quantum dell'obbligo contributivo, occorra riferirsi in primis alle informazioni fornite dalla controparte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace e qualora, come nel caso di specie, la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione
(la ricorrente si è limitata in sede di pr ima comparizione a dichiarare che il compagno è camionista e guadagna € 2000,00), l'obbligo contributivo dovrà essere determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace.
Sul punto, il consolidato e costante indirizzo della giurisprudenza di pagi na 6 di 8 legittimità è nel senso che neanche la ipotetica e non provata disagiata condizione economica dell'obbligato fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto e, a tal fine, non sarebbe stata sufficiente neanche una eventuale semplice indicazione dello stato di disoccupazione giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostra tivi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Pertanto, posto che nel caso di specie il resistente non si è costituito e pertanto non ha offerto alcuna prova in ordine alla concreta incolpevole impossibilità contributiva al mantenimento dei minori, il Collegio ritiene porre a carico di l 'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
un assegno, a titolo di mantenimento dei figli minori
[...] Per_1
e , di € 700,00, (350,00 ciascuno) entro il 5 di ogni mese. Persona_3
Tale assegno sarà valutato annualmente come per legge secondo gli
Indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente, l'obbligo di contribuire, nella misura del 50 % alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, purché debitamente documentate, secondo le statuizioni previste dal Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale a far data dal 25/10/2019
Tenuto conto della natura del giudizio e della contumacia del resistente, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile pagi na 7 di 8 come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) affida in via esclusiva i figli minori alla madre;
b) assegna la casa familiare alla madre con i mobili e gli arredi che la compongono che la vivrà con i figli c) dispone che versi mensilmente, entro e non oltre il CP_1
giorno cinque di ogni mese, a favore di , un assegno Parte_1
di euro 700,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e . Tale somma sarà annualmente Per_1 Persona_3
automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) dispone che contribuisca alle spese mediche non CP_1
coperte dal servizio sanitario nazionale e a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli nella misura del 50%, purché debitamente documentate.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 29/5/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 8 di 8