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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/04/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1570/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1570/2021 promossa da:
) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SACCANI CLAUDIO
APPELLANTE contro
( ) CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CATALIOTTI LIBORIO
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
A) IN VIA PRINCIPALE:
· revocarsi l'ordinanza emessa in data 28.06.2021, nel procedimento R.G. 2021/688 dal Got del Tribunale di Reggio Emilia;
· respingersi l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale da illecito extracontrattuale, dovendosi ritenere applicabile la prescrizione decennale da obbligazione contrattuale restitutoria, ex art. 2946 c.c.;
· applicarsi la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.1 c.c., essendo stata operativa dalla celebrazione pagina 1 di 9 del matrimonio del 6.03.04 fino alla sentenza n. 100/2020 del 23.01.2020 di separazione personale dei coniugi, ovvero fino alla sentenza di divorzio del 17.12.2020;
· condannarsi alla restituzione della somma di € 51.839, giuste le premesse in atto di CP_2 citazione, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, con loro decorso, in pari data, dalla richiesta della memoria istruttoria n.2 cpc del 10.11.2018 allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c (pp. 8-9), nel procedimento di separazione R.G. 5361/2017 del Tribunale di Reggio Emilia, in favore di Parte_1
B) IN VIA SUBORDINATA:
· Revocarsi l'ordinanza emessa in data 28.06.2021, nel procedimento R.G. 2021/688 dal Got del Tribunale di Reggio Emilia;
· respingersi l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale da illecito extracontrattuale;
· ritenersi applicabile la prescrizione decennale da obbligazione contrattuale restitutoria, ex art. 2946 c.c.,
· condannarsi alla restituzione della somma quantificata, all'esito di nuova CTU CP_2 contabile, da calcolarsi, retroattivamente, nel decennio a partire dal 10.11.2018 al 10.11.2008, come da richiesta formulata con memoria istruttoria n.2 cpc, allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c (pp. 8-9) del
10.11.2018 nel procedimento di separazione R.G. 5361/2017 del Tribunale di Reggio Emilia, interruttiva, ex art. 2943 comma 2 c.c., con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 10.11.2018 al saldo, in favore di Parte_1
C) SPESE ED ONORARI RIFUSI DI PRIMO E SECONDO GRADO OLTRE A SPESE ATP E CTU
AL PROCURATORE ANTISTATARIO EX ART. 96 CPC.
Conclusioni per l'appellato:
IN VIA PRINCIPALE:
Rigettare il gravame proposto dalla sig.ra nei confronti del sig. poiché infondato in Pt_1 CP_2 fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare l'impugnata ordinanza emessa dal GOT di Reggio Emilia.
IN SUBORDINE:
Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di accogliere l'appello avversario, dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione giudiziale esperita, quantomeno in relazione a tutte le somme prelevate dal conto corrente cointestato in epoca antecedente a giugno 2015, con conseguente rigetto della relativa domanda restitutoria.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
pagina 2 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso, ex art. 702 bis cpc proposto avanti il Tribunale di Reggio Emilia, l'odierna appellante, conveniva in giudizio , allegando che: Parte_1 CP_2
- in costanza di matrimonio, la SI.ra ed il marito Parte_1 CP_2
risultavano cointestatari del c/c n. 17047.02 presso la banca MPS di Sant'Ilario;
- con ricorso ATP, avanti il Tribunale di Reggio Emilia la ricorrente, chiedeva l'individuazione dell'ammontare delle uscite, per uso strettamente personale, ed esclusive di ciascun coniuge, nel periodo 1.07.2008 – 31.12.2017;
- nella propria relazione, il CTU aveva determinato:
1) le uscite dal c/c attribuibili a titolo esclusivo e personale a in: € CP_2
127.721,65;
2) le uscite dal c/c attribuibili a titolo esclusivo e personale a in: € Parte_1
24.042,28;
- il CTU, aveva concluso, tuttavia, per la indeterminabilità dei crediti restitutori dei coniugi, avendo quantificato il relativo saldo bancario contabile negativo in € 21,84, specificando che: “Considerata, infine, l'assoluta incertezza che caratterizza buona parte delle entrate (euro
144.056,94) ed altresì una discreta quota delle uscite (euro 35.282,61), chi scrive ritiene non determinabile, in assenza di ulteriori informazioni, alcun credito restitutorio.”
- che alla carenza dei parametri di calcolo del CTU per la determinazione del credito restitutorio, suppliva, però, la quantificazione giuridica preventiva applicabile ai sensi dell'art. 1298 comma 2 c.c., cioè nell'ambito del diritto del coniuge a pretendere la restituzione della metà delle uscite dall'altro impiegate per ragioni esclusivamente personali, rappresentata da:
€ 127.721,65: 2 = € 63.860,82, attribuite a CP_2
€ 24.042,28: 2 = € 12.021,14, attribuite a Parte_1
- che pertanto l'ex coniuge attualmente divorziato dalla ricorrente, avendo in CP_2
costanza di matrimonio prelevato il denaro “pro quota” spettante a doveva Parte_1
restituirlo in quanto era stato provato, in sede ATP, il suo impiego per ragioni diverse da esigenze familiari (Cass. civ. 20457/16); pagina 3 di 9 - che conseguentemente il credito restitutorio ammontava ad: € 51.839,68 (€ 63.860,82 - €
12.021,14), oltre ad interessi e rivalutazione.
2. Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione CP_2
dell'azione restitutoria e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
Quanto alla prescrizione, il convenuto deduceva che l'azione volta al recupero delle somme eventualmente prelevate illegittimamente dal conto cointestato da uno dei correntisti non costituisce azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., bensì, rappresenta un'azione personale di recupero di un credito fondato su pagamento indebito, esercitabile entro il termine prescrizionale di cinque anni di cui all'art. 2947 c.c., o, a tanto voler concedere, ordinario decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dall'illecita operazione di prelievo compiuta dal correntista cointestatario.
Pertanto, anche volendo considerare il deposito del ricorso per Atp (15.06.2020) quale atto interruttivo della prescrizione, controparte non avrebbe in ogni caso potuto esercitare detta azione per tutte quelle somme prelevate (a suo dire illegittimamente) prima di giugno 2015
(o tuttalpiù 2010); conseguentemente dal conteggio effettuato da controparte, dovevano comunque essere espunti tutti i movimenti bancari disposti dal 2008 sino al giorno
15.06.2015 (o 2010).
3. Nel merito il convenuto deduceva che, se da un lato è vero che, in relazione al conto corrente cointestato, sussiste una presunzione di comproprietà sulle somme presenti sul conto, dall'altro è altrettanto vero che ciascun correntista può dimostrare il contrario, fornendo prova del fatto che dette somme debbano essere suddivise secondo criteri differenti. Tale presunzione può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa rispetto a quella risultante dalla cointestazione stessa e, nel caso di specie, il conto corrente allora cointestato tra le parti non era mai stato alimentato dalla sig.ra non avendo ella Pt_1
mai disposto di redditi propri da “immettere” sul conto corrente.
4. Con l'ordinanza oggi impugnata il Tribunale di Reggio Emilia così stabiliva:
“Considerato che l'azione risulta prescritta ai sensi dell'art. 2947 c.c., in quanto il prelievo degli importi da un conto corrente cointestato non costituisce azione di rivendicazione ex art. 948 cc.; pagina 4 di 9 Rilevato che col deposito dell'ATP è stato appurato che la materia è inquadrabile nell'ambito dei rapporti bancari e non ai rapporti di coniugio;
Che l'instaurazione della procedura con ricorso ex art. 702 bis, in presenza di una espletata CTU, non consente la conversione del rito e la richiesta dei termini ex art. 183, VI co. CPC;
Rigetta la domanda attorea e conseguentemente condanna l'attrice alla parziale refusione delle spese in favore del convenuto nella misura di € 1000,00 oltre iva e cpa come per legge.
Dichiara estinta la procedura.”
5. Avverso l'ordinanza ha proposto appello chiedendone la riforma, e si è Parte_1
costituito in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo si deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ricondurre la fattispecie esclusivamente nell'ambito dei rapporti bancari, non considerando che la disciplina dei rapporti interni di conto corrente è disciplinata dall'art. 1298 c.c., il quale stabilisce che le parti di ciascun cointestatario si presumono uguali, salva prova contraria.
Deduce l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe, erroneamente, escluso la fattispecie dal rapporto di coniugio, mentre nel caso di specie il dettato normativo dell'art. 1298 c.c. deve essere raccordato con l'art. 219 c.c., che necessariamente ricomprende anche le somme versate sul conto corrente dai coniugi, il quale statuisce la presunzione di proprietà indivisa per entrambi i coniugi, in pari quota, quando nessuno ne possa dimostrare la proprietà esclusiva, in parallelo con il disposto dell'art.1298 c.c.
Si deduce, quindi, che la sentenza avrebbe dovuto accogliere la domanda di restituzione delle somme vantate dalla sig.ra partendo dalle conclusioni del CTU, che ha Pt_1
accertato le entrate attribuibili a ciascun coniuge e le maggiori uscite personali di CP_2
rispetto alle uscite personali di la quale avrebbe pertanto diritto alla
[...] Parte_1
restituzione della somma di € 51.839,00.
pagina 5 di 9 7. Con il secondo motivo si deduce che il giudice avrebbe errato nell'applicare al caso in esame la prescrizione quinquennale, ex art. 2947 c.c., poiché questa è riferibile solo ai fatti illeciti extracontrattuali, ex art. 2043 c.c., mentre l'azione giudiziale promossa sarebbe inquadrabile nell'obbligazione restitutoria, per il combinato degli artt. 219 e 1298 c.c., con applicazione della prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c.
8. Con il terzo motivo si deduce l'omessa pronuncia sull'eccezione di sospensione della prescrizione per tutta la durata del rapporto coniugale. La prescrizione non avrebbe potuto decorrere prima della sentenza di divorzio del 17.12.2020 o almeno prima della pronuncia di separazione avvenuta in data del 23.01.2020, essendo sospesa ex art. 2941 n.1 c.c.
Deduce l'appellante che anche nell'ipotesi di ritenuta non applicabilità della sospensione decennale per l'azione restitutoria, il termine sarebbe decorso dalla richiesta di restituzione delle somme a credito dell'appellante, formalizzata nella memoria del 10.11.2018 (doc. 5
R.G. 688/2021 – ricorso ex art. 702 bis) e quindi i crediti restitutori fino al 2008 non potrebbero ritenersi prescritti.
9. Il secondo e terzo motivo, il cui scrutinio è necessariamente preliminare rispetto al merito, sono fondati.
L'art. 2946 c.c. stabilisce come regola generale che il termine per esercitare un diritto è di dieci anni, salvo che la legge disponga diversamente. Anche tra i coniugi il diritto di agire per il recupero di un credito soggiace a tale regola, salvo che si tratti del contributo di mantenimento o di somme di denaro che devono essere pagate periodicamente, per le quali vale il termine di prescrizione di 5 anni. Peraltro la prescrizione tra i coniugi non decorre, come nella generalità dei casi, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma rimane sospesa per tutta la durata del rapporto matrimoniale, fino all'omologa della separazione o ai provvedimenti provvisori in caso di separazione giudiziale (Cass.
32212/22) proprio per salvaguardare l'armonia familiare.
Nel caso in esame è pacifico che la separazione tra i coniugi sia stata pronunciata in data
23.01.2020 e, quindi, deve affermarsi che non è intervenuta alcuna prescrizione del diritto fatto valere in questa sede.
pagina 6 di 9 12. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato per le ragioni che verranno di seguito esposte.
La consolidata giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “Nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) cointestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra i correntisti sono regolati non dall'art.
1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicchè ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò sia in relazione al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto.” (Cass. civ. Sez. II, 2 dicembre 2013, n. 26991; conformi Cass. civ.
Sez. I, 18 agosto 1993, n. 8758; Cass. civ. Sez. I, 9 luglio 1989, n. 3241).
13. Ciò posto, quando i correntisti sono legati tra loro da un rapporto di coniugio trova altresì applicazione l'art. 219 c.c., tra cui rientra a pieno titolo il denaro relativo ai conti correnti cointestati tra i coniugi.
In applicazione dell'art. 219 c.c., le somme di denaro di cui ciascun coniuge non può dimostrare la proprietà esclusiva devono essere, in sede di separazione, divisi pro quota.
Qualora, quindi, nonostante il raggiungimento della prova circa la partecipazione di entrambi al soddisfacimento delle esigenze familiari e, nello specifico, alla creazione di riserve finanziarie, il coniuge non sia in grado di dimostrare con esattezza l'entità del proprio contributo, il giudice, sulla scorta del mancato superamento di detta presunzione semplice di comproprietà, non potrà che provvedere nel senso di una divisione pro quota delle somme di denaro oggetto di controversia.
14. Osserva la Corte che la consulenza, peraltro non oggetto di contestazione da parte dell'appellato, con riferimento al conto corrente cointestato, acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena di Sant'Ilario ha accertato, nel contraddittorio delle parti, tutte le CP_3
entrate e le uscite attribuibili a ciascun coniuge. In particolare (pag. 13 CTU):
1.1) entrate attribuibili a € 10.983,83; Parte_1
1.2) entrate attribuibili a € 31.983,93; CP_2
1.3) entrate non attribuibili € 144.056,94; pagina 7 di 9 2.1) uscite attribuibili a € 24.042,28; Parte_1
2.2) uscite attribuibili a € 127.721,65; CP_2
2.3) uscite non attribuibili 35.282,61.
Come risulta dalla consulenza, le entrate della sig.ra devono riferirsi Pt_1
presumibilmente all'attività di coadiutrice nell'impresa familiare nella ditta
, dall'1.05.07 al 30.06.2015, e di lavoratrice subordinata nel settore Parte_2
agricolo giornaliero presso la ditta dall'1.01.2016 al 31.12.2017 (cfr. pag. 7 e Parte_3
8).
15. Tenuto conto dei dati sopra riportati e delle presunzioni di legge relative ai rapporti interni tra correntisti, si deve concludere che anche le entrate e le uscite non attribuibili a ciascuna delle parti devono dividersi in quote uguali tra gli stessi.
Raffrontando pertanto le uscite relative a ciascuna delle parti si osserva che il sig. CP_2
ha effettuato prelievi o disposizioni maggiori rispetto alla sig.ra per
[...] Parte_1
un ammontare di € 103.679,37 (127.721,65-24.042,28).
Non può, però, essere accolta la domanda dell'appellante nella misura richiesta di €
51.839,69 (103.679,37:2) in quanto, nel conteggio delle somme dovute, occorre tener conto delle maggiori entrate che il CTU ha ritenuto attribuibili all'appellato rispetto alla sig.ra
(31.983,93-10.983,83=21.000,10). Pt_1
Ne consegue che la somma che il sig. dovrà restituire all'appellata è pari ad € CP_2
30.839,59 (51.839,69-21.000,10), oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
16. Le spese di entrambi i gradi del giudizio, come quelle di ATP, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del procuratore antistatario dell'appellante sulla base dei valori minimi dei parametri forensi tenuto conto del valore della domanda effettivamente accolta, e dell'attività difensiva svolta che non ha richiesto istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva;
pagina 8 di 9 - condanna al pagamento in favore della sig.ra della somma di CP_2 Parte_1
€ 30.839,59, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Saccani Claudio, CP_2
quale procuratore antistatario di che liquida, quanto alla fase di ATP in € Parte_1
1.528,00 per compensi, oltre C.U., spese generali 15%, CAP ed IVA;
quanto al primo grado, in € 2.906,00 per compensi, oltre C.U., spese generali 15%, CAP ed IVA, quanto al grado di appello in € 3.473,00 per compensi, oltre C.U, spese generali 15%, CAP ed IVA.
Pone definitivamente le spese di ATP, come già liquidate, a carico di . CP_2
Così deciso in Bologna, il 11.04.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1570/2021 promossa da:
) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SACCANI CLAUDIO
APPELLANTE contro
( ) CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CATALIOTTI LIBORIO
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
A) IN VIA PRINCIPALE:
· revocarsi l'ordinanza emessa in data 28.06.2021, nel procedimento R.G. 2021/688 dal Got del Tribunale di Reggio Emilia;
· respingersi l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale da illecito extracontrattuale, dovendosi ritenere applicabile la prescrizione decennale da obbligazione contrattuale restitutoria, ex art. 2946 c.c.;
· applicarsi la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.1 c.c., essendo stata operativa dalla celebrazione pagina 1 di 9 del matrimonio del 6.03.04 fino alla sentenza n. 100/2020 del 23.01.2020 di separazione personale dei coniugi, ovvero fino alla sentenza di divorzio del 17.12.2020;
· condannarsi alla restituzione della somma di € 51.839, giuste le premesse in atto di CP_2 citazione, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, con loro decorso, in pari data, dalla richiesta della memoria istruttoria n.2 cpc del 10.11.2018 allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c (pp. 8-9), nel procedimento di separazione R.G. 5361/2017 del Tribunale di Reggio Emilia, in favore di Parte_1
B) IN VIA SUBORDINATA:
· Revocarsi l'ordinanza emessa in data 28.06.2021, nel procedimento R.G. 2021/688 dal Got del Tribunale di Reggio Emilia;
· respingersi l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale da illecito extracontrattuale;
· ritenersi applicabile la prescrizione decennale da obbligazione contrattuale restitutoria, ex art. 2946 c.c.,
· condannarsi alla restituzione della somma quantificata, all'esito di nuova CTU CP_2 contabile, da calcolarsi, retroattivamente, nel decennio a partire dal 10.11.2018 al 10.11.2008, come da richiesta formulata con memoria istruttoria n.2 cpc, allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c (pp. 8-9) del
10.11.2018 nel procedimento di separazione R.G. 5361/2017 del Tribunale di Reggio Emilia, interruttiva, ex art. 2943 comma 2 c.c., con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 10.11.2018 al saldo, in favore di Parte_1
C) SPESE ED ONORARI RIFUSI DI PRIMO E SECONDO GRADO OLTRE A SPESE ATP E CTU
AL PROCURATORE ANTISTATARIO EX ART. 96 CPC.
Conclusioni per l'appellato:
IN VIA PRINCIPALE:
Rigettare il gravame proposto dalla sig.ra nei confronti del sig. poiché infondato in Pt_1 CP_2 fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare l'impugnata ordinanza emessa dal GOT di Reggio Emilia.
IN SUBORDINE:
Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di accogliere l'appello avversario, dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione giudiziale esperita, quantomeno in relazione a tutte le somme prelevate dal conto corrente cointestato in epoca antecedente a giugno 2015, con conseguente rigetto della relativa domanda restitutoria.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
pagina 2 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso, ex art. 702 bis cpc proposto avanti il Tribunale di Reggio Emilia, l'odierna appellante, conveniva in giudizio , allegando che: Parte_1 CP_2
- in costanza di matrimonio, la SI.ra ed il marito Parte_1 CP_2
risultavano cointestatari del c/c n. 17047.02 presso la banca MPS di Sant'Ilario;
- con ricorso ATP, avanti il Tribunale di Reggio Emilia la ricorrente, chiedeva l'individuazione dell'ammontare delle uscite, per uso strettamente personale, ed esclusive di ciascun coniuge, nel periodo 1.07.2008 – 31.12.2017;
- nella propria relazione, il CTU aveva determinato:
1) le uscite dal c/c attribuibili a titolo esclusivo e personale a in: € CP_2
127.721,65;
2) le uscite dal c/c attribuibili a titolo esclusivo e personale a in: € Parte_1
24.042,28;
- il CTU, aveva concluso, tuttavia, per la indeterminabilità dei crediti restitutori dei coniugi, avendo quantificato il relativo saldo bancario contabile negativo in € 21,84, specificando che: “Considerata, infine, l'assoluta incertezza che caratterizza buona parte delle entrate (euro
144.056,94) ed altresì una discreta quota delle uscite (euro 35.282,61), chi scrive ritiene non determinabile, in assenza di ulteriori informazioni, alcun credito restitutorio.”
- che alla carenza dei parametri di calcolo del CTU per la determinazione del credito restitutorio, suppliva, però, la quantificazione giuridica preventiva applicabile ai sensi dell'art. 1298 comma 2 c.c., cioè nell'ambito del diritto del coniuge a pretendere la restituzione della metà delle uscite dall'altro impiegate per ragioni esclusivamente personali, rappresentata da:
€ 127.721,65: 2 = € 63.860,82, attribuite a CP_2
€ 24.042,28: 2 = € 12.021,14, attribuite a Parte_1
- che pertanto l'ex coniuge attualmente divorziato dalla ricorrente, avendo in CP_2
costanza di matrimonio prelevato il denaro “pro quota” spettante a doveva Parte_1
restituirlo in quanto era stato provato, in sede ATP, il suo impiego per ragioni diverse da esigenze familiari (Cass. civ. 20457/16); pagina 3 di 9 - che conseguentemente il credito restitutorio ammontava ad: € 51.839,68 (€ 63.860,82 - €
12.021,14), oltre ad interessi e rivalutazione.
2. Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione CP_2
dell'azione restitutoria e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
Quanto alla prescrizione, il convenuto deduceva che l'azione volta al recupero delle somme eventualmente prelevate illegittimamente dal conto cointestato da uno dei correntisti non costituisce azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., bensì, rappresenta un'azione personale di recupero di un credito fondato su pagamento indebito, esercitabile entro il termine prescrizionale di cinque anni di cui all'art. 2947 c.c., o, a tanto voler concedere, ordinario decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dall'illecita operazione di prelievo compiuta dal correntista cointestatario.
Pertanto, anche volendo considerare il deposito del ricorso per Atp (15.06.2020) quale atto interruttivo della prescrizione, controparte non avrebbe in ogni caso potuto esercitare detta azione per tutte quelle somme prelevate (a suo dire illegittimamente) prima di giugno 2015
(o tuttalpiù 2010); conseguentemente dal conteggio effettuato da controparte, dovevano comunque essere espunti tutti i movimenti bancari disposti dal 2008 sino al giorno
15.06.2015 (o 2010).
3. Nel merito il convenuto deduceva che, se da un lato è vero che, in relazione al conto corrente cointestato, sussiste una presunzione di comproprietà sulle somme presenti sul conto, dall'altro è altrettanto vero che ciascun correntista può dimostrare il contrario, fornendo prova del fatto che dette somme debbano essere suddivise secondo criteri differenti. Tale presunzione può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa rispetto a quella risultante dalla cointestazione stessa e, nel caso di specie, il conto corrente allora cointestato tra le parti non era mai stato alimentato dalla sig.ra non avendo ella Pt_1
mai disposto di redditi propri da “immettere” sul conto corrente.
4. Con l'ordinanza oggi impugnata il Tribunale di Reggio Emilia così stabiliva:
“Considerato che l'azione risulta prescritta ai sensi dell'art. 2947 c.c., in quanto il prelievo degli importi da un conto corrente cointestato non costituisce azione di rivendicazione ex art. 948 cc.; pagina 4 di 9 Rilevato che col deposito dell'ATP è stato appurato che la materia è inquadrabile nell'ambito dei rapporti bancari e non ai rapporti di coniugio;
Che l'instaurazione della procedura con ricorso ex art. 702 bis, in presenza di una espletata CTU, non consente la conversione del rito e la richiesta dei termini ex art. 183, VI co. CPC;
Rigetta la domanda attorea e conseguentemente condanna l'attrice alla parziale refusione delle spese in favore del convenuto nella misura di € 1000,00 oltre iva e cpa come per legge.
Dichiara estinta la procedura.”
5. Avverso l'ordinanza ha proposto appello chiedendone la riforma, e si è Parte_1
costituito in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo si deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ricondurre la fattispecie esclusivamente nell'ambito dei rapporti bancari, non considerando che la disciplina dei rapporti interni di conto corrente è disciplinata dall'art. 1298 c.c., il quale stabilisce che le parti di ciascun cointestatario si presumono uguali, salva prova contraria.
Deduce l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe, erroneamente, escluso la fattispecie dal rapporto di coniugio, mentre nel caso di specie il dettato normativo dell'art. 1298 c.c. deve essere raccordato con l'art. 219 c.c., che necessariamente ricomprende anche le somme versate sul conto corrente dai coniugi, il quale statuisce la presunzione di proprietà indivisa per entrambi i coniugi, in pari quota, quando nessuno ne possa dimostrare la proprietà esclusiva, in parallelo con il disposto dell'art.1298 c.c.
Si deduce, quindi, che la sentenza avrebbe dovuto accogliere la domanda di restituzione delle somme vantate dalla sig.ra partendo dalle conclusioni del CTU, che ha Pt_1
accertato le entrate attribuibili a ciascun coniuge e le maggiori uscite personali di CP_2
rispetto alle uscite personali di la quale avrebbe pertanto diritto alla
[...] Parte_1
restituzione della somma di € 51.839,00.
pagina 5 di 9 7. Con il secondo motivo si deduce che il giudice avrebbe errato nell'applicare al caso in esame la prescrizione quinquennale, ex art. 2947 c.c., poiché questa è riferibile solo ai fatti illeciti extracontrattuali, ex art. 2043 c.c., mentre l'azione giudiziale promossa sarebbe inquadrabile nell'obbligazione restitutoria, per il combinato degli artt. 219 e 1298 c.c., con applicazione della prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c.
8. Con il terzo motivo si deduce l'omessa pronuncia sull'eccezione di sospensione della prescrizione per tutta la durata del rapporto coniugale. La prescrizione non avrebbe potuto decorrere prima della sentenza di divorzio del 17.12.2020 o almeno prima della pronuncia di separazione avvenuta in data del 23.01.2020, essendo sospesa ex art. 2941 n.1 c.c.
Deduce l'appellante che anche nell'ipotesi di ritenuta non applicabilità della sospensione decennale per l'azione restitutoria, il termine sarebbe decorso dalla richiesta di restituzione delle somme a credito dell'appellante, formalizzata nella memoria del 10.11.2018 (doc. 5
R.G. 688/2021 – ricorso ex art. 702 bis) e quindi i crediti restitutori fino al 2008 non potrebbero ritenersi prescritti.
9. Il secondo e terzo motivo, il cui scrutinio è necessariamente preliminare rispetto al merito, sono fondati.
L'art. 2946 c.c. stabilisce come regola generale che il termine per esercitare un diritto è di dieci anni, salvo che la legge disponga diversamente. Anche tra i coniugi il diritto di agire per il recupero di un credito soggiace a tale regola, salvo che si tratti del contributo di mantenimento o di somme di denaro che devono essere pagate periodicamente, per le quali vale il termine di prescrizione di 5 anni. Peraltro la prescrizione tra i coniugi non decorre, come nella generalità dei casi, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma rimane sospesa per tutta la durata del rapporto matrimoniale, fino all'omologa della separazione o ai provvedimenti provvisori in caso di separazione giudiziale (Cass.
32212/22) proprio per salvaguardare l'armonia familiare.
Nel caso in esame è pacifico che la separazione tra i coniugi sia stata pronunciata in data
23.01.2020 e, quindi, deve affermarsi che non è intervenuta alcuna prescrizione del diritto fatto valere in questa sede.
pagina 6 di 9 12. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato per le ragioni che verranno di seguito esposte.
La consolidata giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “Nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) cointestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra i correntisti sono regolati non dall'art.
1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicchè ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò sia in relazione al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto.” (Cass. civ. Sez. II, 2 dicembre 2013, n. 26991; conformi Cass. civ.
Sez. I, 18 agosto 1993, n. 8758; Cass. civ. Sez. I, 9 luglio 1989, n. 3241).
13. Ciò posto, quando i correntisti sono legati tra loro da un rapporto di coniugio trova altresì applicazione l'art. 219 c.c., tra cui rientra a pieno titolo il denaro relativo ai conti correnti cointestati tra i coniugi.
In applicazione dell'art. 219 c.c., le somme di denaro di cui ciascun coniuge non può dimostrare la proprietà esclusiva devono essere, in sede di separazione, divisi pro quota.
Qualora, quindi, nonostante il raggiungimento della prova circa la partecipazione di entrambi al soddisfacimento delle esigenze familiari e, nello specifico, alla creazione di riserve finanziarie, il coniuge non sia in grado di dimostrare con esattezza l'entità del proprio contributo, il giudice, sulla scorta del mancato superamento di detta presunzione semplice di comproprietà, non potrà che provvedere nel senso di una divisione pro quota delle somme di denaro oggetto di controversia.
14. Osserva la Corte che la consulenza, peraltro non oggetto di contestazione da parte dell'appellato, con riferimento al conto corrente cointestato, acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena di Sant'Ilario ha accertato, nel contraddittorio delle parti, tutte le CP_3
entrate e le uscite attribuibili a ciascun coniuge. In particolare (pag. 13 CTU):
1.1) entrate attribuibili a € 10.983,83; Parte_1
1.2) entrate attribuibili a € 31.983,93; CP_2
1.3) entrate non attribuibili € 144.056,94; pagina 7 di 9 2.1) uscite attribuibili a € 24.042,28; Parte_1
2.2) uscite attribuibili a € 127.721,65; CP_2
2.3) uscite non attribuibili 35.282,61.
Come risulta dalla consulenza, le entrate della sig.ra devono riferirsi Pt_1
presumibilmente all'attività di coadiutrice nell'impresa familiare nella ditta
, dall'1.05.07 al 30.06.2015, e di lavoratrice subordinata nel settore Parte_2
agricolo giornaliero presso la ditta dall'1.01.2016 al 31.12.2017 (cfr. pag. 7 e Parte_3
8).
15. Tenuto conto dei dati sopra riportati e delle presunzioni di legge relative ai rapporti interni tra correntisti, si deve concludere che anche le entrate e le uscite non attribuibili a ciascuna delle parti devono dividersi in quote uguali tra gli stessi.
Raffrontando pertanto le uscite relative a ciascuna delle parti si osserva che il sig. CP_2
ha effettuato prelievi o disposizioni maggiori rispetto alla sig.ra per
[...] Parte_1
un ammontare di € 103.679,37 (127.721,65-24.042,28).
Non può, però, essere accolta la domanda dell'appellante nella misura richiesta di €
51.839,69 (103.679,37:2) in quanto, nel conteggio delle somme dovute, occorre tener conto delle maggiori entrate che il CTU ha ritenuto attribuibili all'appellato rispetto alla sig.ra
(31.983,93-10.983,83=21.000,10). Pt_1
Ne consegue che la somma che il sig. dovrà restituire all'appellata è pari ad € CP_2
30.839,59 (51.839,69-21.000,10), oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
16. Le spese di entrambi i gradi del giudizio, come quelle di ATP, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del procuratore antistatario dell'appellante sulla base dei valori minimi dei parametri forensi tenuto conto del valore della domanda effettivamente accolta, e dell'attività difensiva svolta che non ha richiesto istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva;
pagina 8 di 9 - condanna al pagamento in favore della sig.ra della somma di CP_2 Parte_1
€ 30.839,59, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Saccani Claudio, CP_2
quale procuratore antistatario di che liquida, quanto alla fase di ATP in € Parte_1
1.528,00 per compensi, oltre C.U., spese generali 15%, CAP ed IVA;
quanto al primo grado, in € 2.906,00 per compensi, oltre C.U., spese generali 15%, CAP ed IVA, quanto al grado di appello in € 3.473,00 per compensi, oltre C.U, spese generali 15%, CAP ed IVA.
Pone definitivamente le spese di ATP, come già liquidate, a carico di . CP_2
Così deciso in Bologna, il 11.04.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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