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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 02/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 652/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 652/2020, promossa da:
(C.F. , rapp.to e difeso dagli Avv.ti Federica Vittorio e Parte_1 C.F._1
Carlotta Mainiero
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
Lepri
CONVENUTA
(P.IVA , Controparte_2 P.IVA_2
rapp.ta e difesa dall' Avv. Carlo Gagliardi
CONVENUTA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_3 P.IVA_3
Amerini
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2
, per ivi accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in solido tra loro (e/o
[...]
pagina 1 di 8 ciascuno in ragione delle rispettive responsabilità) in relazione ad un sinistro occorso all'attore in data
12 agosto del 2018, alle ore 17:50, presso lo stabilimento balneare ”, in Castiglione Controparte_2
Della Pescaia (GR) strada provinciale delle Rocchette n. 98.
Ha dedotto in particolare l'attore che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre trascorreva le proprie vacanze presso lo stabilimento balneare ”, in Castiglione Della Pescaia Controparte_2
(GR), sarebbe entrato in mare in prossimità della battigia, dove l'acqua non superava il mezzo metro di altezza, imbattendosi in una buca profonda e non segnalata da alcuna boa o cartello, buca che avrebbe provocato la caduta del il quale avrebbe conseguentemente annaspato nell'acqua tentando di Pt_1 riemergere e di attirare l'attenzione del bagnino di salvataggio che, però, non si sarebbe trovato presso la propria postazione.
Ha dedotto di aver subito, in conseguenza della suddetta caduta, lesioni personali, quantificate nella percentuale del 20 % a titolo di postumi permanenti, anche in virtù dello sviluppo di “gravi disturbi da stress post-traumatico (PTSD)”, nonché di una “stenosi anulare serrata dell'uretra bulbare sotto sfinterale”, oltre ad un'invalidità temporanea. Ha inoltre dedotto di aver sostenuto spese mediche pari ad € 1.254,00 di cui ha chiesto la refusione.
Sulla scorta di tali premesse, ha sostenuto la responsabilità solidale dei convenuti in relazione ai danni patiti, imputando, in particolare: (i) al ” una responsabilità per non aver segnalato la Controparte_2
buca asseritamente presente sul fondale marino a ridosso della battigia, nella ritenuta violazione dell'ordinanza n. 45/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Circondariale
Marittimo di Porto Santo Stefano;
(ii) alla ”, una responsabilità per asserito tardivo Controparte_1
intervento del bagnino di salvataggio preposto a presidio di quel tratto costiero durante l'orario di balneazione.
Ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro e/o ciascuno in ragione delle rispettive responsabilità, a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti, la somma di Euro 81.798,00 di cui Euro 79.290,00 a titolo di danni non patrimoniali ed Euro 1.254,00 a titolo di danni patrimoniali, ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata in data 06.11.2020 si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
[...] [...]
quale propria compagnia assicurativa ai fini della manleva;
nel merito, ha dedotto Controparte_3
l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda di cui ha chiesto il rigetto;
in via subordinata, in caso di riconoscimento di responsabilità dell'assicurata, ha chiesto dichiarare tenuta e, dunque, condannare a tenere indenne la da ogni e Controparte_3 CP_1 Controparte_1
pagina 2 di 8 qualsivoglia conseguenza patrimoniale derivante dall'esito del presente giudizio;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 10.11.2020 si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo, in via principale, il rigetto di tutte le domande Controparte_2
avanzate nei propri confronti poiché infondate in fatto e in diritto, non provate e manifestamente eccessive. In subordine, in caso di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo alla
[...]
, ha chiesto dichiararsi la corresponsabilità dello stesso Controparte_2
attore e/o di terzi soggetti nella causazione del sinistro e, conseguentemente, previa graduazione delle rispettive responsabilità, ha chiesto diminuirsi il risarcimento in favore dell'attore, anche in considerazione di quanto eventualmente già percepito e/o riconosciuto allo stesso a titolo di risarcimento e/o indennizzo in conseguenza dei fatti oggetto di causa;
il tutto con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa depositata in data 22.03.2021 si è costituita in giudizio chiedendo di respingere la domanda di garanzia e manleva Controparte_3
proposta da nei confronti di per essere infondata la domanda Controparte_1 Controparte_3 di risarcimento del danno proposta dall'attore In subordine, ha chiesto contenersi la Parte_1
prestazione indennitaria cui fosse tenuta nella misura residuale determinata al Controparte_3 netto del prevalente concorso di colpa addebitabile all'attore medesimo, limitando la liquidazione dei danni alle sole conseguenze patologiche causalmente riferibili all'evento occorso il 12 agosto 2018; escluse patologie pregresse o sopravvenute;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali dopodiché, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 10.12.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Non è emerso, all'esito dell'istruttoria, alcun profilo di responsabilità ascrivibile alle parti convenute in relazione al sinistro (pacificamente) occorso all'attore in data 12 agosto del 2018.
In particolare, l'attore ha sostenuto la responsabilità solidale dei convenuti in relazione ai danni patiti, imputando, in particolare: (i) al ” una responsabilità per non aver segnalato la buca Controparte_2
asseritamente presente sul fondale marino a ridosso della battigia, nella ritenuta violazione dell'ordinanza n. 45/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Circondariale
Marittimo di Porto Santo Stefano;
(ii) alla una responsabilità per asserito tardivo Controparte_1
intervento del bagnino di salvataggio preposto a presidio di quel tratto costiero durante l'orario di balneazione.
pagina 3 di 8 Quanto alla responsabilità in capo a ”, basti osservare che non risulta Controparte_2
ragionevolmente esigibile da parte del gestore l'impiego del proprio personale per monitorare, in maniera costante ed ininterrotta, ogni minima porzione del fondale marino antistante l'area oggetto di concessione, per di più in un periodo estivo (12 agosto 2018 – data del sinistro), caratterizzato da ottime condizioni meteo, senza alcuna evidente criticità per la balneazione.
Peraltro, è nozione di comune esperienza quella per cui eventuali irregolarità del fondale marino sabbioso sono causate essenzialmente dal moto ondoso di risacca;
le stesse si formano naturalmente ed in maniera variabile a seconda delle condizioni meteo e del mare, accentuandosi quanto più il moto ondoso è intenso. È dunque ragionevole ritenere che, in costanza di condizioni meteo buone e mare calmo o poco mosso, cioè le condizioni che caratterizzarono la costa maremmana per tutta la prima metà del mese di agosto 2018 (cfr. all. doc. 7 , non fossero in alcun modo Controparte_1
prevedibili irregolarità del fondale marino sabbioso tali da costituire una insidia per i bagnanti.
Non sussiste pertanto alcuna violazione dell'ordinanza n. 45/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, non essendo nella specie esigibile un tale comportamento da parte dell'Ente gestore dello stabilimento balneare.
Peraltro, tale Ordinanza, richiamata dall'attore a sostegno della dedotta responsabilità dello stabilimento balneare, non costituisce la fonte di alcun obbligo in capo al gestore dello stabilimento, limitandosi a fornire una raccomandazione.
In particolare, al comma 11 dell'Art. 4, riguardante il “Servizio di Salvataggio”, si prevede che: “Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, si “raccomanda” al gestore di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca e dal moto ondoso. I titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni (in corrispondenza delle spiagge libere) avranno cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali ostacoli.” (cfr. doc. n. 7
[...]
). CP_2
Va quindi rilevato come tale disposizione, oltre a delineare una mera raccomandazione e non certo un obbligo, risulta destinata ad operare per quei tratti costieri il cui fondale marino, per sua natura, conformazione ed esposizione presenti determinate peculiarità tali da creare pericolo;
peculiarità, queste, non rinvenibili per il tratto di spieggia considerato, posto che nella località in cui avveniva il sinistro non vi sono “barriere soffolte” (ovvero strutture modulari in cemento armato poste sul fondale pagina 4 di 8 marino allo scopo di dissipare l'energia del moto ondoso, così da limitare l'erosione della costa), oltre ad essere fatto notorio che il fondale marino presente in Loc. Rocchette digrada dolcemente, senza esposizioni a particolari insidie e ostacoli, tanto da essere notoriamente considerata meta privilegiata per famiglie con bambini.
L'ordinanza richiamata da parte attrice risulta, inoltre, volta a regolamentare la balneazione per una notevole area costiera, caratterizzata da molteplici e diverse tipologie di coste, con tratti più o meno pericolosi per la balneazione, anche di carattere roccioso, sicché non pare comunque predicabile una particolare accortezza per il tratto costiero ove si verificò il sinistro, caratterizzato da un fondale marino che notoriamente digrada dolcemente e senza esposizioni a particolari insidie e ostacoli.
Peraltro, non risulta che, negli anni precedenti al sinistro, i gestori delle strutture balneari presenti in loco abbiano rinvenuto una problematica simile a quella lamentata dall'attore, né che siano stati compulsati dall'Amministrazione pubblica per intervenire sul fondale sabbioso, né che vi sia mai stata sui fondali di quel tratto costiero alcuna asperità e/o particolare irregolarità che fosse idonea a provocare cadute ai bagnanti, ancor più ove il livello dell'acqua – che secondo l'attore era di circa mezzo metro al momento del sinistro - consente di “toccare” il fondale con i piedi.
Ciò posto, va anche osservato che non è stata nemmeno dimostrata in giudizio la presenza, lungo la direttrice della passeggiata del di una buca sul fondale tale da giustificare lo Pt_1
“sprofondamento” al suo interno di una persona adulta.
Sul punto, l'unica teste che ha effettivamente riferito di una buca ( – dichiaratasi amica Tes_1 dell'attore – verbale del 24.01.2023) ha dichiarato che, quando andò a soccorrere il mise “il Pt_1 piede su una buca sotto l'acqua” e il livello del mare le “arrivò all'incirca ad altezza petto”, precisando poi di essere alta “1,62 cm” e di essere “più alta del , senza tuttavia specificare quanto (cfr. Pt_1
verbale del 24.01.2023).
Appare dunque del tutto inverosimile che, quand'anche l'attore si fosse imbattuto nella descritta buca, lo stesso si sia ritrovato a non toccare il fondale con i piedi, rischiando addirittura di annegare.
È piuttosto maggiormente verosimile che il – inciampando o comunque perdendo l'equilibrio Pt_1
per fattore rimasto ignoto (come, ad esempio, un malore) – sia caduto disteso e che, trovandosi in acqua e non sapendo nuotare, si sia spaventato ed abbia ingurgitato una modesta quantità d'acqua, poi vomitata poco dopo.
Pertanto, la causa della caduta, alla luce dell'istruttoria, non può essere in alcun modo attribuita in via esclusiva alla presenza di una buca né alla mancanza di segnalazione da parte dello Stabilimento balneare, come visto a ciò non tenuto.
pagina 5 di 8 Va anche rilevato che, da quanto emerge dagli atti, non risulta che la convenuta
[...]
abbia mancato di adempiere i suoi Controparte_2
obblighi connessi alle operazioni di salvamento, posto che la stessa non intrattiene alcun rapporto diretto con i bagnini abilitati al salvamento, i quali, di volta in volta, vengono preposti a presidio della costa nelle ore di balneazione grazie all'opera posta in essere dalla quale Controparte_1 affidataria del servizio, a seguito dell'adozione del Piano Collettivo di Salvamento all'epoca vigente, poi protocollato d'intesa con il Comune (“Mare Sicuro 2018”) e positivamente sottoposto al relativo
Ufficio Circondariale Marittimo (cfr. docc. n. 4-5-6 ). Controparte_1
Ne consegue che nessuna responsabilità – tanto meno solidale – può essere attribuita alla convenuta
, posto che la stessa risulta Controparte_2
aver adempiuto a tutti i propri obblighi, approntando e predisponendo altresì i mezzi necessari per il salvamento (cfr. deposizione del teste a verbale di udienza del 17.04.2024), affidandosi Testimone_2
a terzi soggetti qualificati per tale attività, in adempimento alle allora vigenti normative, tra cui il piano di sicurezza collettivo promosso ed avallato dalle pubbliche autorità competenti.
Ogni relativa domanda spiegata dall'attore nei confronti di Controparte_2
dovrà essere, pertanto, integralmente rigettata.
[...]
Quanto alla dedotta responsabilità della convenuta si osserva quanto segue. Controparte_1
L'attore addebita alla una responsabilità per asserito tardivo intervento del bagnino Controparte_1
di salvataggio preposto a presidio di quel tratto costiero durante l'orario di balneazione.
L'istruttoria ha invece sostanzialmente dimostrato come l'attore sia stato dapprima soccorso dalle persone a lui immediatamente vicine;
poi, subito dopo, dal personale predisposto al servizio di salvamento e poi anche dal personale del 118.
Sul punto, va rilevato che i testi escussi hanno sostanzialmente confermato che il è stato aiutato Pt_1
a rialzarsi e ad uscire dall'acqua da persone in quel momento a lui più prossime, com'è normale che sia in una siffatta situazione, non caratterizzata da circostanze tali da richiedere l'intervento di soggetti particolarmente qualificati, per poi essere soccorso dal bagnino e dal bagnino Tes_2 CP_2
che intervennero provvisti delle attrezzature di pronto soccorso (bombola di ossigeno e
[...]
defibrillatore) in dotazione allo stabilimento balneare (cfr. deposizione del teste a verbale di Tes_2
udienza del 17.04.2024).
Tale ricostruzione, anche a voler escludere la testimonianza del teste (cfr. verbale del CP_2
11.10.2023) per il quale occorre comunque evidenziare un suo interesse nella causa (con conseguente incapacità a testimoniare) per essere socio della convenuta e figlio del legale CP_1
pagina 6 di 8 rappresentante della di , appare in ogni caso comprovata dalla testimonianza del CP_2 Controparte_2 teste della cui credibilità non v'è ragione di dubitare. Tes_2
Risulta dunque che il non appena portato fuori dall'acqua e giunto sulla spiaggia (ovverosia Pt_1
nel giro di pochissimi minuti), sia stato assistito in maniera del tutto rispondente al tipico protocollo da parte di uno dei bagnini addetti a quel tratto di arenile e dal figlio del titolare del ”; Controparte_2
risulta anche provato che, successivamente, giunse sul posto il personale del 118, correttamente allertato, che – come d'obbligo – prendeva in carico il soggetto (cfr. deposizione della teste
[...]
a verbale di udienza del 11.10.2023). Tes_3
Non essendo emersa alcuna mancanza in relazione alle operazioni di soccorso, né essendo giuridicamente esigibile, nei confronti del bagnino addetto al servizio di salvamento, prevenire e/o evitare che un bagnante possa inciampare mentre passeggia in prossimità della battigia, peraltro in un tratto dove l'acqua non supera il metro di altezza, non si ravvisa alcun profilo di responsabilità nemmeno in capo alla Controparte_1
Ne deriva il rigetto integrale della domanda svolta nei suoi confronti.
Quanto detto rende superfluo l'esame del rapporto assicurativo con la terza chiamata Controparte_4
non essendo emerso alcun profilo di responsabilità in capo ad entrambe le convenute.
In definitiva, la domanda attorea andrà integralmente rigettata.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del criterio del disputatum stante il rigetto integrale della domanda (cfr. Cassazione, ordinanza 12 giugno 2019, n. 15857) ivi comprese le spese di lite sostenute dal terzo chiamato in garanzia in virtù di valida copertura assicurativa (cfr. doc. 2 , da porre a carico dell'attore rimasto Controparte_4
soccombente che ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa (cfr. Cass. ordinanza n.
23123/2019), il tutto tenuto conto dell'impegno difensivo effettivamente prestato nonché dell'istruttoria espletata, consistita unicamente nell'audizione di testimoni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna a corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_1
e Controparte_2 [...]
le spese del presente giudizio che liquida, per ciascuno di loro, Controparte_3
pagina 7 di 8 complessivamente in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Amedeo Russo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 652/2020, promossa da:
(C.F. , rapp.to e difeso dagli Avv.ti Federica Vittorio e Parte_1 C.F._1
Carlotta Mainiero
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
Lepri
CONVENUTA
(P.IVA , Controparte_2 P.IVA_2
rapp.ta e difesa dall' Avv. Carlo Gagliardi
CONVENUTA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_3 P.IVA_3
Amerini
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2
, per ivi accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in solido tra loro (e/o
[...]
pagina 1 di 8 ciascuno in ragione delle rispettive responsabilità) in relazione ad un sinistro occorso all'attore in data
12 agosto del 2018, alle ore 17:50, presso lo stabilimento balneare ”, in Castiglione Controparte_2
Della Pescaia (GR) strada provinciale delle Rocchette n. 98.
Ha dedotto in particolare l'attore che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre trascorreva le proprie vacanze presso lo stabilimento balneare ”, in Castiglione Della Pescaia Controparte_2
(GR), sarebbe entrato in mare in prossimità della battigia, dove l'acqua non superava il mezzo metro di altezza, imbattendosi in una buca profonda e non segnalata da alcuna boa o cartello, buca che avrebbe provocato la caduta del il quale avrebbe conseguentemente annaspato nell'acqua tentando di Pt_1 riemergere e di attirare l'attenzione del bagnino di salvataggio che, però, non si sarebbe trovato presso la propria postazione.
Ha dedotto di aver subito, in conseguenza della suddetta caduta, lesioni personali, quantificate nella percentuale del 20 % a titolo di postumi permanenti, anche in virtù dello sviluppo di “gravi disturbi da stress post-traumatico (PTSD)”, nonché di una “stenosi anulare serrata dell'uretra bulbare sotto sfinterale”, oltre ad un'invalidità temporanea. Ha inoltre dedotto di aver sostenuto spese mediche pari ad € 1.254,00 di cui ha chiesto la refusione.
Sulla scorta di tali premesse, ha sostenuto la responsabilità solidale dei convenuti in relazione ai danni patiti, imputando, in particolare: (i) al ” una responsabilità per non aver segnalato la Controparte_2
buca asseritamente presente sul fondale marino a ridosso della battigia, nella ritenuta violazione dell'ordinanza n. 45/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Circondariale
Marittimo di Porto Santo Stefano;
(ii) alla ”, una responsabilità per asserito tardivo Controparte_1
intervento del bagnino di salvataggio preposto a presidio di quel tratto costiero durante l'orario di balneazione.
Ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro e/o ciascuno in ragione delle rispettive responsabilità, a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti, la somma di Euro 81.798,00 di cui Euro 79.290,00 a titolo di danni non patrimoniali ed Euro 1.254,00 a titolo di danni patrimoniali, ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata in data 06.11.2020 si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
[...] [...]
quale propria compagnia assicurativa ai fini della manleva;
nel merito, ha dedotto Controparte_3
l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda di cui ha chiesto il rigetto;
in via subordinata, in caso di riconoscimento di responsabilità dell'assicurata, ha chiesto dichiarare tenuta e, dunque, condannare a tenere indenne la da ogni e Controparte_3 CP_1 Controparte_1
pagina 2 di 8 qualsivoglia conseguenza patrimoniale derivante dall'esito del presente giudizio;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 10.11.2020 si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo, in via principale, il rigetto di tutte le domande Controparte_2
avanzate nei propri confronti poiché infondate in fatto e in diritto, non provate e manifestamente eccessive. In subordine, in caso di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo alla
[...]
, ha chiesto dichiararsi la corresponsabilità dello stesso Controparte_2
attore e/o di terzi soggetti nella causazione del sinistro e, conseguentemente, previa graduazione delle rispettive responsabilità, ha chiesto diminuirsi il risarcimento in favore dell'attore, anche in considerazione di quanto eventualmente già percepito e/o riconosciuto allo stesso a titolo di risarcimento e/o indennizzo in conseguenza dei fatti oggetto di causa;
il tutto con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa depositata in data 22.03.2021 si è costituita in giudizio chiedendo di respingere la domanda di garanzia e manleva Controparte_3
proposta da nei confronti di per essere infondata la domanda Controparte_1 Controparte_3 di risarcimento del danno proposta dall'attore In subordine, ha chiesto contenersi la Parte_1
prestazione indennitaria cui fosse tenuta nella misura residuale determinata al Controparte_3 netto del prevalente concorso di colpa addebitabile all'attore medesimo, limitando la liquidazione dei danni alle sole conseguenze patologiche causalmente riferibili all'evento occorso il 12 agosto 2018; escluse patologie pregresse o sopravvenute;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali dopodiché, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 10.12.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Non è emerso, all'esito dell'istruttoria, alcun profilo di responsabilità ascrivibile alle parti convenute in relazione al sinistro (pacificamente) occorso all'attore in data 12 agosto del 2018.
In particolare, l'attore ha sostenuto la responsabilità solidale dei convenuti in relazione ai danni patiti, imputando, in particolare: (i) al ” una responsabilità per non aver segnalato la buca Controparte_2
asseritamente presente sul fondale marino a ridosso della battigia, nella ritenuta violazione dell'ordinanza n. 45/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Circondariale
Marittimo di Porto Santo Stefano;
(ii) alla una responsabilità per asserito tardivo Controparte_1
intervento del bagnino di salvataggio preposto a presidio di quel tratto costiero durante l'orario di balneazione.
pagina 3 di 8 Quanto alla responsabilità in capo a ”, basti osservare che non risulta Controparte_2
ragionevolmente esigibile da parte del gestore l'impiego del proprio personale per monitorare, in maniera costante ed ininterrotta, ogni minima porzione del fondale marino antistante l'area oggetto di concessione, per di più in un periodo estivo (12 agosto 2018 – data del sinistro), caratterizzato da ottime condizioni meteo, senza alcuna evidente criticità per la balneazione.
Peraltro, è nozione di comune esperienza quella per cui eventuali irregolarità del fondale marino sabbioso sono causate essenzialmente dal moto ondoso di risacca;
le stesse si formano naturalmente ed in maniera variabile a seconda delle condizioni meteo e del mare, accentuandosi quanto più il moto ondoso è intenso. È dunque ragionevole ritenere che, in costanza di condizioni meteo buone e mare calmo o poco mosso, cioè le condizioni che caratterizzarono la costa maremmana per tutta la prima metà del mese di agosto 2018 (cfr. all. doc. 7 , non fossero in alcun modo Controparte_1
prevedibili irregolarità del fondale marino sabbioso tali da costituire una insidia per i bagnanti.
Non sussiste pertanto alcuna violazione dell'ordinanza n. 45/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, non essendo nella specie esigibile un tale comportamento da parte dell'Ente gestore dello stabilimento balneare.
Peraltro, tale Ordinanza, richiamata dall'attore a sostegno della dedotta responsabilità dello stabilimento balneare, non costituisce la fonte di alcun obbligo in capo al gestore dello stabilimento, limitandosi a fornire una raccomandazione.
In particolare, al comma 11 dell'Art. 4, riguardante il “Servizio di Salvataggio”, si prevede che: “Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, si “raccomanda” al gestore di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca e dal moto ondoso. I titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni (in corrispondenza delle spiagge libere) avranno cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali ostacoli.” (cfr. doc. n. 7
[...]
). CP_2
Va quindi rilevato come tale disposizione, oltre a delineare una mera raccomandazione e non certo un obbligo, risulta destinata ad operare per quei tratti costieri il cui fondale marino, per sua natura, conformazione ed esposizione presenti determinate peculiarità tali da creare pericolo;
peculiarità, queste, non rinvenibili per il tratto di spieggia considerato, posto che nella località in cui avveniva il sinistro non vi sono “barriere soffolte” (ovvero strutture modulari in cemento armato poste sul fondale pagina 4 di 8 marino allo scopo di dissipare l'energia del moto ondoso, così da limitare l'erosione della costa), oltre ad essere fatto notorio che il fondale marino presente in Loc. Rocchette digrada dolcemente, senza esposizioni a particolari insidie e ostacoli, tanto da essere notoriamente considerata meta privilegiata per famiglie con bambini.
L'ordinanza richiamata da parte attrice risulta, inoltre, volta a regolamentare la balneazione per una notevole area costiera, caratterizzata da molteplici e diverse tipologie di coste, con tratti più o meno pericolosi per la balneazione, anche di carattere roccioso, sicché non pare comunque predicabile una particolare accortezza per il tratto costiero ove si verificò il sinistro, caratterizzato da un fondale marino che notoriamente digrada dolcemente e senza esposizioni a particolari insidie e ostacoli.
Peraltro, non risulta che, negli anni precedenti al sinistro, i gestori delle strutture balneari presenti in loco abbiano rinvenuto una problematica simile a quella lamentata dall'attore, né che siano stati compulsati dall'Amministrazione pubblica per intervenire sul fondale sabbioso, né che vi sia mai stata sui fondali di quel tratto costiero alcuna asperità e/o particolare irregolarità che fosse idonea a provocare cadute ai bagnanti, ancor più ove il livello dell'acqua – che secondo l'attore era di circa mezzo metro al momento del sinistro - consente di “toccare” il fondale con i piedi.
Ciò posto, va anche osservato che non è stata nemmeno dimostrata in giudizio la presenza, lungo la direttrice della passeggiata del di una buca sul fondale tale da giustificare lo Pt_1
“sprofondamento” al suo interno di una persona adulta.
Sul punto, l'unica teste che ha effettivamente riferito di una buca ( – dichiaratasi amica Tes_1 dell'attore – verbale del 24.01.2023) ha dichiarato che, quando andò a soccorrere il mise “il Pt_1 piede su una buca sotto l'acqua” e il livello del mare le “arrivò all'incirca ad altezza petto”, precisando poi di essere alta “1,62 cm” e di essere “più alta del , senza tuttavia specificare quanto (cfr. Pt_1
verbale del 24.01.2023).
Appare dunque del tutto inverosimile che, quand'anche l'attore si fosse imbattuto nella descritta buca, lo stesso si sia ritrovato a non toccare il fondale con i piedi, rischiando addirittura di annegare.
È piuttosto maggiormente verosimile che il – inciampando o comunque perdendo l'equilibrio Pt_1
per fattore rimasto ignoto (come, ad esempio, un malore) – sia caduto disteso e che, trovandosi in acqua e non sapendo nuotare, si sia spaventato ed abbia ingurgitato una modesta quantità d'acqua, poi vomitata poco dopo.
Pertanto, la causa della caduta, alla luce dell'istruttoria, non può essere in alcun modo attribuita in via esclusiva alla presenza di una buca né alla mancanza di segnalazione da parte dello Stabilimento balneare, come visto a ciò non tenuto.
pagina 5 di 8 Va anche rilevato che, da quanto emerge dagli atti, non risulta che la convenuta
[...]
abbia mancato di adempiere i suoi Controparte_2
obblighi connessi alle operazioni di salvamento, posto che la stessa non intrattiene alcun rapporto diretto con i bagnini abilitati al salvamento, i quali, di volta in volta, vengono preposti a presidio della costa nelle ore di balneazione grazie all'opera posta in essere dalla quale Controparte_1 affidataria del servizio, a seguito dell'adozione del Piano Collettivo di Salvamento all'epoca vigente, poi protocollato d'intesa con il Comune (“Mare Sicuro 2018”) e positivamente sottoposto al relativo
Ufficio Circondariale Marittimo (cfr. docc. n. 4-5-6 ). Controparte_1
Ne consegue che nessuna responsabilità – tanto meno solidale – può essere attribuita alla convenuta
, posto che la stessa risulta Controparte_2
aver adempiuto a tutti i propri obblighi, approntando e predisponendo altresì i mezzi necessari per il salvamento (cfr. deposizione del teste a verbale di udienza del 17.04.2024), affidandosi Testimone_2
a terzi soggetti qualificati per tale attività, in adempimento alle allora vigenti normative, tra cui il piano di sicurezza collettivo promosso ed avallato dalle pubbliche autorità competenti.
Ogni relativa domanda spiegata dall'attore nei confronti di Controparte_2
dovrà essere, pertanto, integralmente rigettata.
[...]
Quanto alla dedotta responsabilità della convenuta si osserva quanto segue. Controparte_1
L'attore addebita alla una responsabilità per asserito tardivo intervento del bagnino Controparte_1
di salvataggio preposto a presidio di quel tratto costiero durante l'orario di balneazione.
L'istruttoria ha invece sostanzialmente dimostrato come l'attore sia stato dapprima soccorso dalle persone a lui immediatamente vicine;
poi, subito dopo, dal personale predisposto al servizio di salvamento e poi anche dal personale del 118.
Sul punto, va rilevato che i testi escussi hanno sostanzialmente confermato che il è stato aiutato Pt_1
a rialzarsi e ad uscire dall'acqua da persone in quel momento a lui più prossime, com'è normale che sia in una siffatta situazione, non caratterizzata da circostanze tali da richiedere l'intervento di soggetti particolarmente qualificati, per poi essere soccorso dal bagnino e dal bagnino Tes_2 CP_2
che intervennero provvisti delle attrezzature di pronto soccorso (bombola di ossigeno e
[...]
defibrillatore) in dotazione allo stabilimento balneare (cfr. deposizione del teste a verbale di Tes_2
udienza del 17.04.2024).
Tale ricostruzione, anche a voler escludere la testimonianza del teste (cfr. verbale del CP_2
11.10.2023) per il quale occorre comunque evidenziare un suo interesse nella causa (con conseguente incapacità a testimoniare) per essere socio della convenuta e figlio del legale CP_1
pagina 6 di 8 rappresentante della di , appare in ogni caso comprovata dalla testimonianza del CP_2 Controparte_2 teste della cui credibilità non v'è ragione di dubitare. Tes_2
Risulta dunque che il non appena portato fuori dall'acqua e giunto sulla spiaggia (ovverosia Pt_1
nel giro di pochissimi minuti), sia stato assistito in maniera del tutto rispondente al tipico protocollo da parte di uno dei bagnini addetti a quel tratto di arenile e dal figlio del titolare del ”; Controparte_2
risulta anche provato che, successivamente, giunse sul posto il personale del 118, correttamente allertato, che – come d'obbligo – prendeva in carico il soggetto (cfr. deposizione della teste
[...]
a verbale di udienza del 11.10.2023). Tes_3
Non essendo emersa alcuna mancanza in relazione alle operazioni di soccorso, né essendo giuridicamente esigibile, nei confronti del bagnino addetto al servizio di salvamento, prevenire e/o evitare che un bagnante possa inciampare mentre passeggia in prossimità della battigia, peraltro in un tratto dove l'acqua non supera il metro di altezza, non si ravvisa alcun profilo di responsabilità nemmeno in capo alla Controparte_1
Ne deriva il rigetto integrale della domanda svolta nei suoi confronti.
Quanto detto rende superfluo l'esame del rapporto assicurativo con la terza chiamata Controparte_4
non essendo emerso alcun profilo di responsabilità in capo ad entrambe le convenute.
In definitiva, la domanda attorea andrà integralmente rigettata.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del criterio del disputatum stante il rigetto integrale della domanda (cfr. Cassazione, ordinanza 12 giugno 2019, n. 15857) ivi comprese le spese di lite sostenute dal terzo chiamato in garanzia in virtù di valida copertura assicurativa (cfr. doc. 2 , da porre a carico dell'attore rimasto Controparte_4
soccombente che ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa (cfr. Cass. ordinanza n.
23123/2019), il tutto tenuto conto dell'impegno difensivo effettivamente prestato nonché dell'istruttoria espletata, consistita unicamente nell'audizione di testimoni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna a corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_1
e Controparte_2 [...]
le spese del presente giudizio che liquida, per ciascuno di loro, Controparte_3
pagina 7 di 8 complessivamente in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Amedeo Russo
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