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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Giammona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 14561 del ruolo generale dell'anno
2023, promosso
DA
, nato a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'avv. Giuseppe Gennaro, rappresentante e difensore parte attrice
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore (c.f.: c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Lentini;
parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Avente ad oggetto: querela di falso.
Conclusioni: con note scritte del 7/3/2025 e dell'11/3/2025 per l'udienza del 12/3/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 27/11/2023, ha esposto quanto segue: di avere Parte_1
proposto in data 11/1/2023, nei confronti del Comune di un ricorso avverso CP_1 la cartella di pagamento n. 296 2020 00943337 83 000 emessa dalla Agenzia delle Entrate -
Riscossione su richiesta del predetto Ente per l'importo di € 1.733,19; che, con tale ricorso – iscritto a ruolo presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo al n.
2523/2023 R.G. – aveva contestato la mancata notifica da parte del Controparte_1
dell'atto propedeutico alla successiva formazione della cartella di pagamento, ovvero gli
1 avvisi di accertamento IMU 2014 e TASI 2014; che il costituitosi in Controparte_1
detto giudizio con comparsa di costituzione del 6/7/2023, aveva depositato un avviso di accertamento IMU 2014 e un avviso di accertamento TASI 2014, asseritamente a firma dell'odierno attore;
di contestare l'autenticità dei citati documenti, stante la falsità delle sottoscrizioni delle relate di notifica;
che, con sentenza n. 1948 del 10/10/2023, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, non ritenendo sufficiente la sola querela di falso depositata presso la Procura della Repubblica, aveva rigettato il ricorso dell'odierno attore, condannandolo al pagamento di € 300,00 per spese legali.
Ha chiesto, pertanto: di disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., degli originali dei documenti impugnati “avviso di accertamento IMU 2014 (v. all. n. 3) ed avviso di accertamento TASI 2014 (v. all. n. 4), corredate di relate di notifica”; di accertare e dichiarare, previo intervento del Pubblico Ministero, la falsità dei predetti documenti, riportanti nelle relate di notifica firme false dell'attore.
Il si è costituito in giudizio, deducendo, innanzitutto, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse, e, nel merito, l'infondatezza della stessa;
ha, infine, contestato la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro dei documenti.
Con ordinanza del 17/4/2024, è stata disposta, previo sequestro degli originali dell'avviso di accertamento IMU 2014 e dell'avviso di accertamento TASI 2014 e delle relative relate di notifica, consulenza tecnica d'ufficio grafologica, incaricando per il relativo espletamento la dott.ssa . Persona_1
Pertanto, depositata la relazione di consulenza tecnica e scaduto il termine del 12/3/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Ebbene, come dianzi osservato, il presente giudizio di querela di falso è stato incardinato da al fine di far valere la falsità delle sottoscrizioni apposte sulle Parte_1
relate di notifica dell'avviso di accertamento IMU 2014 e dell'avviso di accertamento TASI
2014.
Priva di pregio deve, anzitutto, ritenersi l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dal ove si consideri, per un verso, che il giudizio Controparte_1 tributario proposto dal avverso le cartelle esattoriali emesse sulla base degli avvisi Pt_1
di accertamento – le cui sottoscrizioni apposte in calce alle relative relate costituiscono 2 oggetto di querela – risulta ancora pendente in secondo grado, e, per altro verso, il bene giuridico tutelato dal giudizio di querela di falso.
Com'è noto, invero, la querela di falso ha il fine di sottrarre ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta, l'idoneità a far fede, a servire come prova di atti o rapporti ed
è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa, sia o meno l'autore della falsificazione (tra le più recenti, v. Cass. 17/7/2019 n. 19281). Il giudizio di querela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica (Cass. ordinanza n. 7218 del
13/3/2023, in motivazione).
In tema di notificazione, in particolare, la relata dell'ufficiale giudiziario o del messo notificatore riveste la natura di atto pubblico e gode di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. per quanto concerne le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti avvenuti in sua presenza e suggellati con la sua sottoscrizione: ne consegue che il destinatario dell'atto che voglia contestare la sottoscrizione da lui apparentemente apposta ha l'onere di impugnarlo con la querela di falso (v., ex pluribus, Cass. 22/2/2010 n. 4193; Cass. 13/2/2008 n. 3433).
Nella fattispecie in esame, la dedotta falsità delle sottoscrizioni apparentemente riferibili all'attore è stata oggetto di approfondito esame nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa , la quale ha concluso nel senso che Persona_1
“le sottoscrizioni apposte in calce alla Relazione di notificazione dell'atto 2893/2019 – avviso n° 1625 del 2.04.2019 di accertamento per omesso/parziale/ritardato/tardivo versamento tassa sui servizi indivisibili TASI anno 2014 e alla Relazione di notificazione dell'atto 2993/2019 – avviso n° 713 del
22.03.2019 di accertamento per omesso/parziale/ritardato/tardivo versamento tassa sui servizi indivisibili TASI anno 2014 sono apocrife poiché vergate da altra/e mano/i.”.
Appare utile riportare le considerazioni finali del CTU, sulle quali si basano le predette conclusioni: “Le due firme in verifica sono più propriamente sigle, rappresentate da un unico insieme di tratti che sostituiscono le ordinarie formazioni simboliche. (…)
La sigla apposta sull'atto n° 2893/2019 appare vergata di getto, osservandosi progressività continua priva di esitazioni, spezzature, riprese, deviazioni, appiattimenti. (…)
Anche la sigla apposta sull'atto n° 2993/2019 appare vergata di getto, rilevando un unico tratteggio formativo, senza soluzione di continuità. Non si notano rallentamenti, indecisioni, spezzature, interruzioni e riprese. (…)
3 Le autografie utilizzate per il confronto sono costituite da sottoscrizioni per esteso e nello stile della firma-sigla, vergate in un ampio spazio temprale (2009- 2024), circostanze che ci consentono una conducente indagine comparativa, disponendo di termini idonei così da comprendere le dinamiche e le gestualità autografe. (…)
Nella sottoscrizione con modalità a sigla si ripropongono le iniziali del nome e del cognome, nella rappresentazione di alcune maiuscole isolate la mano autografa realizza un tratteggio mutuato dallo stampatello.
Al confronto con le autografie, le firme-sigle in verifica mostrano l'assoluta mancanza di analogie
e coincidenze, essendo ogni segno e tratto dalle modalità grafodinamiche e dalla rappresentazione simbolica eterogenee e prive di qualsivoglia riferimento autografo. (…)
Nel caso che ci occupa, ricorre l'ipotesi del falso senza corrispondenza con il facsimile autografo.
(…) la mano o le mani che hanno vergato le due sigle in verifica non hanno posto in essere alcun tentativo emulativo ma hanno eseguito rappresentazioni estemporanee, di getto, immediate, prive di interruzioni così conferendo alle sottoscrizioni un apparente spontaneità. (…)
L'indagine tecnico grafica condotta sulle firme-sigle in esame ci ha consentito di rilevare le incongruenze delle caratteristiche d'insieme, del ritmo, dei motivi guida dei tratti, della struttura delle forme, della costruzione delle lettere e dei contrassegni particolari. Tutte le disomogeneità riscontrate nell'unità d'insieme e nei connotati salienti consentono di poter esprimere un convincimento di apocrifia”.
Ebbene, tali conclusioni, immuni da vizi e basate su criteri tecnici rigorosamente applicati, tali da superare ogni opposto rilievo formulato dal convenuto, possono CP_1 senz'altro essere poste a base della decisione.
La domanda deve pertanto essere accolta, sussistendo esaurienti elementi per dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce alle relate di notifica in questione.
Le spese, liquidate come in dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 comma 1° c.p.c., seguono la soccombenza.
Analogamente, le spese di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto del G.I. del 28/1/2025, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede:
4 • dichiara la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce alla Relazione di notificazione dell'atto 2893/2019 – avviso n° 1625 del 2.04.2019 di accertamento per omesso/parziale/ritardato/tardivo versamento tassa sui servizi indivisibili TASI anno
2014 e alla Relazione di notificazione dell'atto 2993/2019 – avviso n° 713 del 22.03.2019 di accertamento per omesso/parziale/ritardato/tardivo versamento tassa sui servizi indivisibili TASI anno 2014;
• condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere Controparte_1
alla parte attrice le spese del presente giudizio, che liquida nella misura di € 2.500,00 per compensi professionali e di € 545,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
• pone definitivamente a carico del le spese relative alla Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del 28/1/2025.
Palermo, 1 aprile 2025.
Il Giudice
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Giammona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 14561 del ruolo generale dell'anno
2023, promosso
DA
, nato a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'avv. Giuseppe Gennaro, rappresentante e difensore parte attrice
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore (c.f.: c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Lentini;
parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Avente ad oggetto: querela di falso.
Conclusioni: con note scritte del 7/3/2025 e dell'11/3/2025 per l'udienza del 12/3/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 27/11/2023, ha esposto quanto segue: di avere Parte_1
proposto in data 11/1/2023, nei confronti del Comune di un ricorso avverso CP_1 la cartella di pagamento n. 296 2020 00943337 83 000 emessa dalla Agenzia delle Entrate -
Riscossione su richiesta del predetto Ente per l'importo di € 1.733,19; che, con tale ricorso – iscritto a ruolo presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo al n.
2523/2023 R.G. – aveva contestato la mancata notifica da parte del Controparte_1
dell'atto propedeutico alla successiva formazione della cartella di pagamento, ovvero gli
1 avvisi di accertamento IMU 2014 e TASI 2014; che il costituitosi in Controparte_1
detto giudizio con comparsa di costituzione del 6/7/2023, aveva depositato un avviso di accertamento IMU 2014 e un avviso di accertamento TASI 2014, asseritamente a firma dell'odierno attore;
di contestare l'autenticità dei citati documenti, stante la falsità delle sottoscrizioni delle relate di notifica;
che, con sentenza n. 1948 del 10/10/2023, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, non ritenendo sufficiente la sola querela di falso depositata presso la Procura della Repubblica, aveva rigettato il ricorso dell'odierno attore, condannandolo al pagamento di € 300,00 per spese legali.
Ha chiesto, pertanto: di disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., degli originali dei documenti impugnati “avviso di accertamento IMU 2014 (v. all. n. 3) ed avviso di accertamento TASI 2014 (v. all. n. 4), corredate di relate di notifica”; di accertare e dichiarare, previo intervento del Pubblico Ministero, la falsità dei predetti documenti, riportanti nelle relate di notifica firme false dell'attore.
Il si è costituito in giudizio, deducendo, innanzitutto, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse, e, nel merito, l'infondatezza della stessa;
ha, infine, contestato la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro dei documenti.
Con ordinanza del 17/4/2024, è stata disposta, previo sequestro degli originali dell'avviso di accertamento IMU 2014 e dell'avviso di accertamento TASI 2014 e delle relative relate di notifica, consulenza tecnica d'ufficio grafologica, incaricando per il relativo espletamento la dott.ssa . Persona_1
Pertanto, depositata la relazione di consulenza tecnica e scaduto il termine del 12/3/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Ebbene, come dianzi osservato, il presente giudizio di querela di falso è stato incardinato da al fine di far valere la falsità delle sottoscrizioni apposte sulle Parte_1
relate di notifica dell'avviso di accertamento IMU 2014 e dell'avviso di accertamento TASI
2014.
Priva di pregio deve, anzitutto, ritenersi l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dal ove si consideri, per un verso, che il giudizio Controparte_1 tributario proposto dal avverso le cartelle esattoriali emesse sulla base degli avvisi Pt_1
di accertamento – le cui sottoscrizioni apposte in calce alle relative relate costituiscono 2 oggetto di querela – risulta ancora pendente in secondo grado, e, per altro verso, il bene giuridico tutelato dal giudizio di querela di falso.
Com'è noto, invero, la querela di falso ha il fine di sottrarre ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta, l'idoneità a far fede, a servire come prova di atti o rapporti ed
è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa, sia o meno l'autore della falsificazione (tra le più recenti, v. Cass. 17/7/2019 n. 19281). Il giudizio di querela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica (Cass. ordinanza n. 7218 del
13/3/2023, in motivazione).
In tema di notificazione, in particolare, la relata dell'ufficiale giudiziario o del messo notificatore riveste la natura di atto pubblico e gode di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. per quanto concerne le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti avvenuti in sua presenza e suggellati con la sua sottoscrizione: ne consegue che il destinatario dell'atto che voglia contestare la sottoscrizione da lui apparentemente apposta ha l'onere di impugnarlo con la querela di falso (v., ex pluribus, Cass. 22/2/2010 n. 4193; Cass. 13/2/2008 n. 3433).
Nella fattispecie in esame, la dedotta falsità delle sottoscrizioni apparentemente riferibili all'attore è stata oggetto di approfondito esame nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa , la quale ha concluso nel senso che Persona_1
“le sottoscrizioni apposte in calce alla Relazione di notificazione dell'atto 2893/2019 – avviso n° 1625 del 2.04.2019 di accertamento per omesso/parziale/ritardato/tardivo versamento tassa sui servizi indivisibili TASI anno 2014 e alla Relazione di notificazione dell'atto 2993/2019 – avviso n° 713 del
22.03.2019 di accertamento per omesso/parziale/ritardato/tardivo versamento tassa sui servizi indivisibili TASI anno 2014 sono apocrife poiché vergate da altra/e mano/i.”.
Appare utile riportare le considerazioni finali del CTU, sulle quali si basano le predette conclusioni: “Le due firme in verifica sono più propriamente sigle, rappresentate da un unico insieme di tratti che sostituiscono le ordinarie formazioni simboliche. (…)
La sigla apposta sull'atto n° 2893/2019 appare vergata di getto, osservandosi progressività continua priva di esitazioni, spezzature, riprese, deviazioni, appiattimenti. (…)
Anche la sigla apposta sull'atto n° 2993/2019 appare vergata di getto, rilevando un unico tratteggio formativo, senza soluzione di continuità. Non si notano rallentamenti, indecisioni, spezzature, interruzioni e riprese. (…)
3 Le autografie utilizzate per il confronto sono costituite da sottoscrizioni per esteso e nello stile della firma-sigla, vergate in un ampio spazio temprale (2009- 2024), circostanze che ci consentono una conducente indagine comparativa, disponendo di termini idonei così da comprendere le dinamiche e le gestualità autografe. (…)
Nella sottoscrizione con modalità a sigla si ripropongono le iniziali del nome e del cognome, nella rappresentazione di alcune maiuscole isolate la mano autografa realizza un tratteggio mutuato dallo stampatello.
Al confronto con le autografie, le firme-sigle in verifica mostrano l'assoluta mancanza di analogie
e coincidenze, essendo ogni segno e tratto dalle modalità grafodinamiche e dalla rappresentazione simbolica eterogenee e prive di qualsivoglia riferimento autografo. (…)
Nel caso che ci occupa, ricorre l'ipotesi del falso senza corrispondenza con il facsimile autografo.
(…) la mano o le mani che hanno vergato le due sigle in verifica non hanno posto in essere alcun tentativo emulativo ma hanno eseguito rappresentazioni estemporanee, di getto, immediate, prive di interruzioni così conferendo alle sottoscrizioni un apparente spontaneità. (…)
L'indagine tecnico grafica condotta sulle firme-sigle in esame ci ha consentito di rilevare le incongruenze delle caratteristiche d'insieme, del ritmo, dei motivi guida dei tratti, della struttura delle forme, della costruzione delle lettere e dei contrassegni particolari. Tutte le disomogeneità riscontrate nell'unità d'insieme e nei connotati salienti consentono di poter esprimere un convincimento di apocrifia”.
Ebbene, tali conclusioni, immuni da vizi e basate su criteri tecnici rigorosamente applicati, tali da superare ogni opposto rilievo formulato dal convenuto, possono CP_1 senz'altro essere poste a base della decisione.
La domanda deve pertanto essere accolta, sussistendo esaurienti elementi per dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce alle relate di notifica in questione.
Le spese, liquidate come in dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 comma 1° c.p.c., seguono la soccombenza.
Analogamente, le spese di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto del G.I. del 28/1/2025, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede:
4 • dichiara la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce alla Relazione di notificazione dell'atto 2893/2019 – avviso n° 1625 del 2.04.2019 di accertamento per omesso/parziale/ritardato/tardivo versamento tassa sui servizi indivisibili TASI anno
2014 e alla Relazione di notificazione dell'atto 2993/2019 – avviso n° 713 del 22.03.2019 di accertamento per omesso/parziale/ritardato/tardivo versamento tassa sui servizi indivisibili TASI anno 2014;
• condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere Controparte_1
alla parte attrice le spese del presente giudizio, che liquida nella misura di € 2.500,00 per compensi professionali e di € 545,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
• pone definitivamente a carico del le spese relative alla Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del 28/1/2025.
Palermo, 1 aprile 2025.
Il Giudice
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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