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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 29/2024
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Nella causa civile promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
società elettivamente domiciliata in Padova (PD), Galleria Eremitani n. 5, presso e nello studio dell'Avv. SCHIAVON FILIPPO del Foro di Padova, che la rappresenta e difende, giusta mandato in allegato alla comparsa di riassunzione
Ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), CP_2 P.IVA_2
società elettivamente domiciliata in Castello Di Godego (TV), Piazza 11 Febbraio 6, presso e nello studio dell'Avv. SIMIONI LUCA del Foro di Treviso, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
Il Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/03/2025, nella quale entrambe le parti in causa hanno concluso richiamando i rispettivi atti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ex art. 702 ter c.p.c.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di Padova, Controparte_1
esponeva: di aver concluso in data 10.12.2020 con un contratto di fornitura di prodotti CP_2
di telefonia;
di aver versato la somma di € 126.000,00 a titolo di corrispettivo;
che tuttavia la merce acquistata non era stata consegnata dalla controparte. Chiedeva quindi che venisse disposta la risoluzione del contratto in questione e che la società venditrice venisse condannata a restituire la somma suindicata, oltre interessi moratori.
Pagina 1 Costituitasi in giudizio, eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del CP_2
giudice adito. Poiché la società ricorrente aderiva a tale eccezione, il Tribunale di Padova declinava la propria competenza e rimetteva le parti davanti alla Corte territorialmente competente. depositava dunque dinanzi all'intestato Tribunale comparsa di riassunzione nella Controparte_1
quale riproponeva le medesime argomentazioni e formulava le medesime domande di cui all'originario ricorso. Anche nel giudizio così riassunto si costituiva eccependo in via CP_2
pregiudiziale la tardività della riassunzione medesima e nel merito ribadendo che era stata la controparte, nonostante molteplici solleciti, a non ritirare entro marzo 2021 la merce che era stata messa a disposizione per la presa in consegna. La società resistente chiedeva dunque l'estinzione del giudizio e il rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza il Giudice respingeva l'eccezione di estinzione del giudizio e, poiché il giudizio era stato riassunto nelle forme dell'atto di citazione a udienza fissa, disponeva la conversione del rito ordinario in quelle del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. originariamente instaurato (cfr. ordinanza 20.3.2024). Ammessa parzialmente l'istruttoria orale richiesta dalle parti e mutato il difensore della società resistente, veniva assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società ricorrente e venivano escussi i testimoni intimati dalle parti. Medio tempore, la società resistente conferiva nuovamente l'incarico difensivo al legale con cui si era originariamente costituito in giudizio. Successivamente, all'esito della discussione della causa, il
Giudice si riservava per la decisione.
Tanto premesso, va rilevato che è incontestata la stipulazione tra le parti di un contratto di fornitura, concluso mediante lo scambio di proposta e oblazione via email e perfezionatosi in data
10.12.2020, quando al proponente risulta pervenuta l'accettazione, da parte del soggetto oblato CP_ (doc. 6 ), dell'offerta di vendita di un elenco di prodotti di telefonia mobile per il prezzo CP_ complessivo di € 134.900,00 (doc. 5 ). Parimenti incontestato è, da un lato, il versamento da parte di della somma di € 126.000,00 a titolo di acconto sul prezzo pattuito tra le Controparte_1
CP_ parti (doc. 9 ), nonché, dall'altro lato, il mancato trasferimento all'acquirente della merce, la quale risulta ad oggi ancora presente presso gli stabilimenti di CP_2
Il contratto per cui è causa è rimasto quindi ad oggi inadempiuto e l'oggetto del contendere tra le parti concerne l'individuazione del soggetto cui imputare l'inadempimento in questione.
Secondo la tesi difensiva della ricorrente sarebbe inadempiente perché non le avrebbe CP_2
consegnato la merce compravenduta.
Secondo la tesi difensiva della resistente sarebbe inadempiente perché non Controparte_1
avrebbe ritirato la merce medesima.
Pagina 2 Ebbene, emerge documentalmente che al momento dell'accordo le parti avevano concordato che sarebbe stata a ritirare la merce presso il magazzino di accettando Controparte_1 CP_2
l'offerta negoziale della controparte, la ricorrente aveva infatti precisato, ai fini dell'esecuzione della prestazione, che “il ritiro [sarebbe stato] effettuato da noi presso il vostro deposito” (e, per quanto tale comunicazione non pervenga dal legale rappresentante della società, deve intendersi ugualmente di carattere vincolante per le parti, in quanto trattasi della medesima comunicazione contenente l'accettazione della proposta contrattuale, senza la quale dunque il contratto nemmeno esisterebbe e nemmeno avrebbe versato l'ingente somma di € Controparte_1
126.000,00 a titolo di acconto). La paternità di tale comunicazione non viene d'altronde mai sconfessata dalla società ricorrente, nei cui confronti dunque si producono interamente i relativi effetti giuridici.
A tale modalità di esecuzione del contratto ha poi acconsentito anche la controparte (cfr. email
11.12.2020 in atti, dove leggesi “Attendiamo data di carico”).
Dunque era a doversi recare presso la controparte per prendere in consegna la Controparte_1
merce acquistata, previo accordo della data per completare tale operazione.
Ferma la ricostruzione documentale sopra esposta, che consente di stabilire il contenuto degli accordi contrattuali tra le parti, è stata assunta in corso di causa la prova testimoniale richiesta dalle parti, nei limiti della sua ammissibilità, per verificare se il ritiro (e non la consegna) della merce non sia poi materialmente avvenuta per inerzia della parte ricorrente oppure per una condotta ostacolante posta in essere dalla società resistente. E dalla prova escussa risulta che la prestazione non sia stata eseguita per fatto e colpa dell'odierna ricorrente.
Entrambi i testi e hanno infatti dichiarato, con dovizia di Testimone_1 Testimone_2
particolari, di aver personalmente preparato la merce per il ritiro da parte di e il Controparte_1
teste in particolare, ha precisato che la merce era pronta già a gennaio 2021 e Testimone_2
che più volte tale circostanza era stata comunicata, anche in sua presenza, alla società ricorrente
(cfr. verbale di udienza 17.12.2024). Per contro, mentre il teste attoreo Testimone_3
sostanzialmente non era a conoscenza delle circostanze capitolate, il teste ha inizialmente Tes_4
riferito di non aver ricevuto riscontro da Igloo s.r.l. quando aveva manifestato la disponibilità al ritiro della merce (cfr. verbale di udienza 18.9.2024), ma ha poi anche riferito che - quando invece veniva stabilito un contatto a tal fine tra le due società - aveva chiesto Controparte_1
preliminarmente una lista degli articoli da ritirare e del relativo valore (cfr. anche email del
7.7.2021, che fa seguito a un sollecito scritto della parte venditrice - doc. 10 attoreo). Ebbene, se anche fosse vero che non abbia tempestivamente risposto alle manifestazioni di CP_2
Pagina 3 disponibilità della controparte (circostanza che tuttavia viene dettagliatamente, e a parere del giudicante anche convincentemente, smentita dalle deposizioni dei testi intimati da parte convenuta), risulta comunque che la condotta della società ricorrente non sia stata sollecita e informata ai principi di correttezza e buona fede, in quanto – invece di proporre una data per l'operazione (data che invero, per quanto consta in causa, non risulta aver mai indicato) – ha piuttosto domandato dei dati che già erano in suo possesso, in quanto inviati ancora al momento CP_ della proposta negoziale (cfr. doc. 5 ).
Il mancato adempimento del contratto per cui è lite risulta dunque in ultima analisi imputabile a per aver tenuto una condotta quantomeno dilatoria e non di solerte attivazione. Controparte_1
La domanda attorea di risoluzione negoziale per inadempimento della controparte va così rigettata.
La società resistente non ha formulato simmetrica domanda di risoluzione per inadempimento della società ricorrente, per cui non può essere pronunciata alcuna statuizione demolitiva del contratto, né alcuna conseguente domanda restitutoria o risarcitoria.
Sulle ulteriori e varie questioni dibattute tra le parti nel corso del giudizio ritiene infine il giudicante di non dover prendere posizione, in quanto ab imo destituite di rilevanza ai fini decisori.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000), con aumento ai massimi tariffari per la fase di introduzione del giudizio, duplicata in quanto lo stesso era stato inizialmente incardinato presso un Tribunale incompetente, e con riduzione ai minimi tariffari per la fase decisoria attesa l'applicazione del rito sommario di cognizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da Controparte_1
2. condanna alla rifusione in favore dell'Avv. Simioni Luca, dichiaratosi antistatario, Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in € 12.791,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Vicenza, 28/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
Pagina 4
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Nella causa civile promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
società elettivamente domiciliata in Padova (PD), Galleria Eremitani n. 5, presso e nello studio dell'Avv. SCHIAVON FILIPPO del Foro di Padova, che la rappresenta e difende, giusta mandato in allegato alla comparsa di riassunzione
Ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), CP_2 P.IVA_2
società elettivamente domiciliata in Castello Di Godego (TV), Piazza 11 Febbraio 6, presso e nello studio dell'Avv. SIMIONI LUCA del Foro di Treviso, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
Il Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/03/2025, nella quale entrambe le parti in causa hanno concluso richiamando i rispettivi atti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ex art. 702 ter c.p.c.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di Padova, Controparte_1
esponeva: di aver concluso in data 10.12.2020 con un contratto di fornitura di prodotti CP_2
di telefonia;
di aver versato la somma di € 126.000,00 a titolo di corrispettivo;
che tuttavia la merce acquistata non era stata consegnata dalla controparte. Chiedeva quindi che venisse disposta la risoluzione del contratto in questione e che la società venditrice venisse condannata a restituire la somma suindicata, oltre interessi moratori.
Pagina 1 Costituitasi in giudizio, eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del CP_2
giudice adito. Poiché la società ricorrente aderiva a tale eccezione, il Tribunale di Padova declinava la propria competenza e rimetteva le parti davanti alla Corte territorialmente competente. depositava dunque dinanzi all'intestato Tribunale comparsa di riassunzione nella Controparte_1
quale riproponeva le medesime argomentazioni e formulava le medesime domande di cui all'originario ricorso. Anche nel giudizio così riassunto si costituiva eccependo in via CP_2
pregiudiziale la tardività della riassunzione medesima e nel merito ribadendo che era stata la controparte, nonostante molteplici solleciti, a non ritirare entro marzo 2021 la merce che era stata messa a disposizione per la presa in consegna. La società resistente chiedeva dunque l'estinzione del giudizio e il rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza il Giudice respingeva l'eccezione di estinzione del giudizio e, poiché il giudizio era stato riassunto nelle forme dell'atto di citazione a udienza fissa, disponeva la conversione del rito ordinario in quelle del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. originariamente instaurato (cfr. ordinanza 20.3.2024). Ammessa parzialmente l'istruttoria orale richiesta dalle parti e mutato il difensore della società resistente, veniva assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società ricorrente e venivano escussi i testimoni intimati dalle parti. Medio tempore, la società resistente conferiva nuovamente l'incarico difensivo al legale con cui si era originariamente costituito in giudizio. Successivamente, all'esito della discussione della causa, il
Giudice si riservava per la decisione.
Tanto premesso, va rilevato che è incontestata la stipulazione tra le parti di un contratto di fornitura, concluso mediante lo scambio di proposta e oblazione via email e perfezionatosi in data
10.12.2020, quando al proponente risulta pervenuta l'accettazione, da parte del soggetto oblato CP_ (doc. 6 ), dell'offerta di vendita di un elenco di prodotti di telefonia mobile per il prezzo CP_ complessivo di € 134.900,00 (doc. 5 ). Parimenti incontestato è, da un lato, il versamento da parte di della somma di € 126.000,00 a titolo di acconto sul prezzo pattuito tra le Controparte_1
CP_ parti (doc. 9 ), nonché, dall'altro lato, il mancato trasferimento all'acquirente della merce, la quale risulta ad oggi ancora presente presso gli stabilimenti di CP_2
Il contratto per cui è causa è rimasto quindi ad oggi inadempiuto e l'oggetto del contendere tra le parti concerne l'individuazione del soggetto cui imputare l'inadempimento in questione.
Secondo la tesi difensiva della ricorrente sarebbe inadempiente perché non le avrebbe CP_2
consegnato la merce compravenduta.
Secondo la tesi difensiva della resistente sarebbe inadempiente perché non Controparte_1
avrebbe ritirato la merce medesima.
Pagina 2 Ebbene, emerge documentalmente che al momento dell'accordo le parti avevano concordato che sarebbe stata a ritirare la merce presso il magazzino di accettando Controparte_1 CP_2
l'offerta negoziale della controparte, la ricorrente aveva infatti precisato, ai fini dell'esecuzione della prestazione, che “il ritiro [sarebbe stato] effettuato da noi presso il vostro deposito” (e, per quanto tale comunicazione non pervenga dal legale rappresentante della società, deve intendersi ugualmente di carattere vincolante per le parti, in quanto trattasi della medesima comunicazione contenente l'accettazione della proposta contrattuale, senza la quale dunque il contratto nemmeno esisterebbe e nemmeno avrebbe versato l'ingente somma di € Controparte_1
126.000,00 a titolo di acconto). La paternità di tale comunicazione non viene d'altronde mai sconfessata dalla società ricorrente, nei cui confronti dunque si producono interamente i relativi effetti giuridici.
A tale modalità di esecuzione del contratto ha poi acconsentito anche la controparte (cfr. email
11.12.2020 in atti, dove leggesi “Attendiamo data di carico”).
Dunque era a doversi recare presso la controparte per prendere in consegna la Controparte_1
merce acquistata, previo accordo della data per completare tale operazione.
Ferma la ricostruzione documentale sopra esposta, che consente di stabilire il contenuto degli accordi contrattuali tra le parti, è stata assunta in corso di causa la prova testimoniale richiesta dalle parti, nei limiti della sua ammissibilità, per verificare se il ritiro (e non la consegna) della merce non sia poi materialmente avvenuta per inerzia della parte ricorrente oppure per una condotta ostacolante posta in essere dalla società resistente. E dalla prova escussa risulta che la prestazione non sia stata eseguita per fatto e colpa dell'odierna ricorrente.
Entrambi i testi e hanno infatti dichiarato, con dovizia di Testimone_1 Testimone_2
particolari, di aver personalmente preparato la merce per il ritiro da parte di e il Controparte_1
teste in particolare, ha precisato che la merce era pronta già a gennaio 2021 e Testimone_2
che più volte tale circostanza era stata comunicata, anche in sua presenza, alla società ricorrente
(cfr. verbale di udienza 17.12.2024). Per contro, mentre il teste attoreo Testimone_3
sostanzialmente non era a conoscenza delle circostanze capitolate, il teste ha inizialmente Tes_4
riferito di non aver ricevuto riscontro da Igloo s.r.l. quando aveva manifestato la disponibilità al ritiro della merce (cfr. verbale di udienza 18.9.2024), ma ha poi anche riferito che - quando invece veniva stabilito un contatto a tal fine tra le due società - aveva chiesto Controparte_1
preliminarmente una lista degli articoli da ritirare e del relativo valore (cfr. anche email del
7.7.2021, che fa seguito a un sollecito scritto della parte venditrice - doc. 10 attoreo). Ebbene, se anche fosse vero che non abbia tempestivamente risposto alle manifestazioni di CP_2
Pagina 3 disponibilità della controparte (circostanza che tuttavia viene dettagliatamente, e a parere del giudicante anche convincentemente, smentita dalle deposizioni dei testi intimati da parte convenuta), risulta comunque che la condotta della società ricorrente non sia stata sollecita e informata ai principi di correttezza e buona fede, in quanto – invece di proporre una data per l'operazione (data che invero, per quanto consta in causa, non risulta aver mai indicato) – ha piuttosto domandato dei dati che già erano in suo possesso, in quanto inviati ancora al momento CP_ della proposta negoziale (cfr. doc. 5 ).
Il mancato adempimento del contratto per cui è lite risulta dunque in ultima analisi imputabile a per aver tenuto una condotta quantomeno dilatoria e non di solerte attivazione. Controparte_1
La domanda attorea di risoluzione negoziale per inadempimento della controparte va così rigettata.
La società resistente non ha formulato simmetrica domanda di risoluzione per inadempimento della società ricorrente, per cui non può essere pronunciata alcuna statuizione demolitiva del contratto, né alcuna conseguente domanda restitutoria o risarcitoria.
Sulle ulteriori e varie questioni dibattute tra le parti nel corso del giudizio ritiene infine il giudicante di non dover prendere posizione, in quanto ab imo destituite di rilevanza ai fini decisori.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000), con aumento ai massimi tariffari per la fase di introduzione del giudizio, duplicata in quanto lo stesso era stato inizialmente incardinato presso un Tribunale incompetente, e con riduzione ai minimi tariffari per la fase decisoria attesa l'applicazione del rito sommario di cognizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da Controparte_1
2. condanna alla rifusione in favore dell'Avv. Simioni Luca, dichiaratosi antistatario, Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in € 12.791,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Vicenza, 28/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
Pagina 4