Articolo 1 della Legge 8 agosto 2024, n. 118
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29 agosto 2024
Art. 1. 1. Nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei Ministeri, approvati con la legge 30 dicembre 2023, n. 213 ,sono introdotte, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all' art. 1:
- La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303, S.O.
Entrata in vigore il 29 agosto 2024
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