Articolo 30 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 29Articolo 31
Versione
11 febbraio 1994
>
Versione
8 maggio 2010
Art. 30. Comunicazione delle decisioni 1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro adozione, all'interessato, al consiglio dell'ordine nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del capoluogo della regione ove ha sede l'ordine, nonche' al ((Ministero della giustizia)) .
Entrata in vigore il 8 maggio 2010