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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 326/2025, avente per oggetto “assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - “indennità sostitutiva delle ferie non godute”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
LA RM e AS NL, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario, Dott. CASTELNUOVO ADAMO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 30/05/2025, , premesso di essere Parte_1
attualmente inserito nel sistema scolastico, ha proposto il presente giudizio, chiedendo l'attribuzione della cd. Carta docente o di analogo beneficio, a fronte del servizio prestato in qualità di docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, in mancanza di riconoscimento negli anni in cui sono state svolte le supplenze. Il ricorrente ha altresì assunto di avere maturato giorni di ferie nell'a.s. 2020/2021, avendo lavorato con contratto decorrente dal 22.9.2020 al 30.6.2021, per 281 giorni, ma di non averne fruito né di averne ottenuto il pagamento. Ha quindi domandato l'ottenimento dell'indennità sostitutiva di ferie, quantificata in euro 1.637,74. 1 Instaurato ritualmente il contraddittorio, il Controparte_1
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e
[...]
in diritto sia con riguardo alla domanda relativa alla Carta Docente, sia con riferimento alla richiesta di liquidazione dell'indennità sostitutiva alle ferie.
La causa è stata istruita per via documentale.
Fissato il termine ex art. 127 ter c.p.c. del 16.12.2025 in sostituzione d'udienza, parte ricorrente ha depositato note scritte con le quali si è riportata al proprio atto introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
2. Il ricorrente rivendica anzitutto -per gli anni scolastici passati, in cui ha prestato servizio a tempo determinato- il diritto di ottenere l'importo della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, introdotta dall'art. 1, co. 121, della L. 107/2015.
2.1. Sotto il profilo della disciplina applicabile alla fattispecie, occorre considerare che l'art. 1, co. 121, della L. 107/2015, nella sua formulazione originaria, così disponeva:
“l fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
2 Il successivo comma 122 prevede, inoltre, che “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_3
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Stabilisce, poi, il comma 124 che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_3
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
[...]
In attuazione di quanto disposto dal comma 122, è stato adottato il D.P.C.M. del 23.09.2015, avente ad oggetto le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che, all'art. 2, co. 1, così identifica la platea dei destinatari della Carta:
“I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
Si legge, poi, a seguire:
“
2. Il assegna la Carta a ciascuno dei Controparte_2
docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_2
3 individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'istituzione medesima
[…]
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Controparte_2
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
In data 28.11.2016 è stato adottato un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sostitutivo del primo, il quale, all'art. 3, co. 1, ribadisce che tra i destinatari della Carta rientrano i “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” e che, in ogni caso “la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Il decreto ha previsto, inoltre, all'art. 6, co. 6, che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
Successivamente, il D.L. 69/2023, all'art. 15, come modificato dalla legge di conversione n.
103/2023, ha previsto che “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma
121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante”.
4 La L. 207/2024 (c.d. “Legge di Bilancio 2025”), con l'art. 1, co. 572-574, che ha modificato il comma 121 dell'art. 1 L. 107/2015, ha inoltre esteso, non più solo per il 2023, bensì in via strutturale, la Carta del docente ai supplenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e ne ha rideterminato l'ammontare, stabilendo che, in luogo dei precedenti €
500,00 in somma fissa, lo stesso sia determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di € 500,00.
Da ultimo, il D.L. 45 del 7.4.2025, come modificato dalla legge di conversione n. 79 del
6.6.2025, ha ulteriormente ritoccato il comma 121 dell'art. 1 L. 107/2015, il quale nella sua ultima formulazione, prevede che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_3
sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse
5 di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e
i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
3. Tanto premesso sul piano normativo, l'esame della questione di cui è causa non può prescindere dalla pronuncia emessa dalla Sesta sezione della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022, che così ha statuito: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, NI e CE sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_2
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_2
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
I Giudici europei sono intervenuti sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunale ordinario di Vercelli, vertente sulla interpretazione della clausola 4, punto 1, e della clausola 6, punto 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo
1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - CES, CE e NI - e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione sanciti dagli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea.
La domanda è stata presentata proprio nell'ambito di una controversia tra un docente precario e il , in merito al diritto del docente di beneficiare Controparte_4
dell'indennità di € 500,00 all'anno, sottoforma di carta elettronica.
La Corte ha preso le mosse dall'analisi delle principali fonti normative interne all'ordinamento italiano, rilevanti ai fini della risoluzione della questione sottoposta al suo vaglio, e, segnatamente:
- l'art. 282 del D.Lgs. 297/1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), che configura l'aggiornamento culturale del personale “ispettivo, direttivo e docente” come un “diritto-dovere
6 fondamentale”, definendolo come “adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica”;
- l'art. 28 del C.C.N.L. del Comparto scuola del 4 agosto 1995, ai sensi del quale “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto”;
- l'art. 63 del C.C.N.L. del Comparto scuola del 27 novembre 2007 il quale, al comma 1, prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, che. “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”, precisando poi, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”;
- l'art. 1, co. 121, della L. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), che istituisce la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prima ricordato;
- l'art. 1, co. 124 della L. 107/2015 sull'obbligatorietà della formazione;
- l'art. 2, del D.P.C.M. del 23.9.2015 che, al comma 4, limita l'assegnazione della carta “nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato”, mentre al comma 5, prevede che la carta sia “restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La Corte ha poi posto l'accento sulla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che sancendo il principio di non discriminazione, così dispone:
7 “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2. […] 3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Il punto 2 della clausola 6 dell'Accordo, inoltre, recita:
“Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”.
3.1. La Corte di Giustizia U.E. ha argomentato, in primo luogo, che l'indennità prevista dall'art. 1, co. 121, della L. 107/2015 può certamente rientrare tra le “condizioni di impiego” previste dal punto 1 della clausola 4 dell'Accordo quadro, “infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_2
competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_2
professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” (punto 36 della sentenza). In secondo luogo, ha precisato che “la circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della
8 qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”
(punto 38).
La Corte ha inoltre precisato che -per costante giurisprudenza dell'Unione- il principio di non discriminazione richiede “che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato”; pertanto -sia pure ritenendo che competa al Giudice del rinvio stabilire, da un lato, se il lavoratore a tempo determinato si sia trovato in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dallo stesso datore di lavoro e nel medesimo periodo, dall'altro, se esista una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento- ha rilevato che ove le situazioni dei docenti a tempo determinato e indeterminato siano comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, (…) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , CP_2 CP_2
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.
3.2. L'indirizzo costante della giurisprudenza europea in tema di “ragioni oggettive” richiede che “la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi
e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale
9 disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato
e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (punto 45 dell'ordinanza della CGUE in commento).
La mera temporaneità dell'incarico di docenza non rientra fra queste “ragioni oggettive” e,
d'altra parte, ad opinare diversamente, si vanificherebbe la ratio della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro, che mira a contrastare i fenomeni di impiego di lavoratori a tempo determinato in condizioni svantaggiose.
La differenza di trattamento in questione non potrebbe essere giustificata neppure dall'obiettivo, per l'Amministrazione, di garantirsi un “ritorno” generalizzato in termini di miglioramento della prestazione lavorativa, ciò essendo smentito dal fatto che l'indennità de qua viene erogata anche ai docenti in periodo di formazione e prova, i quali conseguono la stabilità solo dopo il superamento di tale periodo (fra i destinatari della carta rientrano, ai sensi dell'art. 2, co. 1, del D.P.C.M. del 23.9.2015, e dell'art. 3, co. 1, del D.P.C.M. del 28.11.2016, anche i “docenti che sono in periodo di formazione e prova”).
Del resto, per la stessa CGUE, non è neppure di per sé sufficiente a legittimare il diverso trattamento dei docenti precari, il fine di garantire la stabilità del rapporto dei lavoratori a tempo indeterminato, come invece dedotto dalla difesa del , dato che, diversamente, si CP_2
finirebbe per “perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punti 46 e 47, ordinanza della CGUE in commento).
4. A tal proposito, il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con la sentenza n. 1842 del 16.3.2022, ha opportunamente definito il sistema di formazione delineato dalla normativa censurata come un sistema “a doppia trazione”, ovvero “quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”; quindi rilevando che un tale sistema
“collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che
10 introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
In definitiva, secondo il Consiglio di Stato, dal momento che viene riconosciuta all'amministrazione la possibilità di servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di personale docente non di ruolo, deve ritenersi ingiustificata una normativa che non assicuri la medesima formazione a tutto il personale docente, anche se elargita attraverso l'assegnazione della carta elettronica.
Non a caso (come evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato in commento), il legislatore ha previsto che la carta sia erogata anche ai docenti part time, il cui impegno didattico può essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato, e -come detto- ai docenti “in periodo di formazione e prova”, i quali ben potrebbero non conseguire la stabilità del rapporto alla fine del periodo.
I giudici amministrativi -ritenuto “dimostrato, dunque, il contrasto degli atti impugnati, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa, rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”- hanno adottato un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 – 124, L. cit., tale “da dimostrare […] che gli atti impugnati non hanno dato corretta attuazione alla succitata normativa primaria”, e ciò senza dover sottoporre la questione allo scrutinio di legittimità costituzionale, reputando di poter individuare i destinatari della carta del docente facendo riferimento alle disposizioni dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. del Comparto Scuola, per il quadriennio normativo 2006-2009, e biennio economico
2006-2007 del 29.11.2007 (a cui favore vige una riserva di competenza), le quali impongono all'Amministrazione l'obbligo di “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” a tutto il personale docente, senza distinzioni di sorta tra docenti a tempo
11 indeterminato e docenti a tempo determinato (comma 1 dell'art. 63). Sul punto il Consiglio di
Stato ha così motivato: “non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Sulla scorta di un simile ragionamento, la sentenza in commento ha, pertanto, annullato gli atti in quella sede impugnati (il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 CP_5
del 15 ottobre 2015), nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della
Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost.
5. Su questa linea interpretativa si pone anche la decisione della Corte di Cassazione, sez. lav.,
n. 32104 del 31.10.2022 (conf. Cass. civ., sez. lav., ord., 12 aprile 2024, n. 9984), la quale ha ritenuto di estendere il beneficio di cui all'art. 1, co. 121, L. 107/2015 al personale educativo, incluso dal medesimo C.C.N.L., “nell'area professionale del personale docente”.
Secondo la Corte, infatti, “svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni” della contrattazione collettiva di categoria, deve “essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”, la carta docente dell'importo nominale di € 500,00 annui, e ciò in considerazione del fatto che “il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura”.
6. Da ultimo, chiamata a pronunciarsi ex art. 363 bis c.p.c. (rinvio pregiudiziale promosso dal
Tribunale di Taranto) sull'odierna materia del contendere, la Corte di Cassazione, con sentenza
12 n. 29961 del 27.10.2023, prendendo anch'essa le mosse dalla normativa nazionale e dal principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine, ha dettato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”; CP_2
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”;
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il
13 sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
In particolare, con riferimento al primo di detti principi, la Corte, reputando di dover limitare la propria cognizione alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, ha rilevato come la L. 124/1999, all'art. 4, co. 1 (che fa riferimento ai “posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti
e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico”, c.d. vacanza su organico di diritto) e comma 2 (cha fa riferimento ai “posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”; c.d. vacanza su organico di fatto) contenga un esplicito richiamo all'annualità, tale da permettere il riconoscimento, anche ai docenti assunti in forza dei contratti regolati da tale norma, il beneficio della Carta elettronica.
Secondo la Corte, infatti, “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento” (punto 7.7), con la conclusione che “a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n.
124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena e tale conclusione è, come si è detto, sufficiente per quanto necessario alla definizione del giudizio da cui è scaturito il rinvio pregiudiziale” (punto 10).
Ciò posto, la sentenza in commento, partendo dal presupposto che la norma istitutrice della
Carta docente ha previsto una “obbligazione sui generis”, certamente di natura non retributiva, ha qualificato la “domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente” come azione di adempimento, esperibile “anche rispetto a periodi pregressi” (punto 15), in presenza del persistere “degli interessi a fondamento dell'obbligazione «di scopo»”.
La Corte, richiamando le argomentazioni già spese sul carattere continuativo del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento del corpo docente, ha pertanto ritenuto sussistente il
14 presupposto per l'esercizio del diritto/dovere di formazione mediante attribuzione della Carta docente in tutti i casi in cui il richiedente non sia ancora fuoriuscito dal sistema scolastico, il che si traduce, per il personale precario, nella permanenza in servizio o nelle graduatorie.
In assenza di tali condizioni, a detta dei giudici di legittimità, residua lo strumento risarcitorio, con il quale il docente può ottenere un ristoro, anche in via equitativa e nei limiti dell'importo della Carta (salvo prova del maggior danno), dei “possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chance formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità”
(punto 18.1).
Le due azioni -come si legge in sentenza- oltre che per i presupposti, differiscono anche per la disciplina della prescrizione, che è quinquennale e decorrente dall'inizio del rapporto contrattuale (ovvero dal momento in cui il diritto può essere fatto valere) per l'azione di adempimento, mentre è decennale e decorrente “dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità” per l'azione risarcitoria (punto 20.1).
6.1. Partendo dalla premessa che, nel procedimento speciale ex art. 363 bis c.p.c., non possano essere risolte questioni che non siano rilevanti ai fini della definizione del giudizio di merito, la
Corte ha escluso di dover esaminare ulteriori questioni ed in particolare le seguenti: se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione;
se sia possibile assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
se sia rilevante il numero di “ore” svolte.
7. Facendo applicazione dei principi sopra richiamati, non vi sono ragioni per negare il diritto previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 al ricorrente che ha documentato i contratti in relazione ai quali chiede il riconoscimento della carta docente (cfr. doc. 1, ricorso), nonché di essere attualmente interno al sistema scolastico in quanto docente di ruolo (doc. 1 bis).
15 7.1. Sotto il profilo temporale della durata delle supplenze, infatti, non emergono criticità sul piano della comparabilità tra la posizione del ricorrente e quella dei docenti di ruolo, in quanto dai contratti prodotti in atti risulta chiaramente che gli stessi rientrano tra quelli disciplinati dall'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999 (ovvero, tutti decorrenti da una data non successiva al 31 dicembre fino al 30 giugno o al 31 agosto).
Come premesso, il D.L. 69/2023, all'art. 15, ha disposto per l'anno 2023 (questo essendo, peraltro, un dato temporale ambiguo, non chiaramente riferibile all'anno scolastico, ma piuttosto all'anno civile) il riconoscimento della carta elettronica anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante; riconoscimento che è stato esteso in via strutturale a tale categoria di supplenti dalla legge di bilancio 2025.
Non appare ravvisabile una plausibile ragione per un diverso trattamento delle analoghe supplenze svolte negli anni precedenti (o successivi) e, in ogni caso, delle supplenze fino al termine delle lezioni (come confermato dalla CGUE con la recente sentenza del 3.7.2025, resa nella causa C-268/2024).
8. Occorre considerare altresì che la domanda principale formulata dal ricorrente è volta al riconoscimento del suo diritto di ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui di cui alla
Carta elettronica, con conseguente condanna del convenuto a riconoscere in CP_2
favore dello stesso il riferito bonus per gli anni scolastici azionati, sicché trattasi di domanda di adempimento nei confronti del datore di lavoro. Adempimento a cui il MINISTERO può essere condannato, solo in presenza di tutti i presupposti, previsti e disciplinati dalla L. 107/2015 e dal
D.P.C.M. del 28.11.2016 (nella parte in cui non deve essere disapplicato), tra cui la vigenza del rapporto (come desumibile dal secondo comma dell'art. 3 del D.P.C.M. citato, ove si legge che
“la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”), in mancanza della quale, come statuito dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza, non si potrebbe che prospettare una domanda risarcitoria per gli anni pregressi.
Del resto, affinché vi possa essere un'effettiva equiparazione tra le due tipologie di docenti (al fine di evitare una discriminazione “al contrario” in danno dei lavoratori a tempo indeterminato), la fruizione del beneficio deve avvenire nel rispetto dei medesimi vincoli di legge e ciò è realizzabile solamente tramite l'assegnazione materiale della carta docenti (o di
16 altro strumento equivalente), il cui impiego sia soggetto al vincolo di destinazione imposto dal legislatore (v. art. 1, co. 121, L. 107/2015).
8.1. Concludendo, la domanda di adempimento svolta dal ricorrente merita di essere accolta, avendo esso dato prova di avere prestato servizio, in qualità di docente presso l'Amministrazione convenuta e di avere svolto supplenze relative agli anni scolastici indicati in ricorso in una situazione di piena comparabilità con i docenti di ruolo.
Per tale ragione, il va condannato -come premesso- non al pagamento della CP_2
somma corrispondente al bonus annuo previsto dalla normativa de qua, ma -considerata la particolare natura di tale elargizione che, per legge, “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” (v. art. 1, co. 121, L. 107/2015)- all'assegnazione al ricorrente della Carta elettronica del docente, con accredito dell'importo corrispondente alla domanda azionata.
9. La domanda volta alla monetizzazione delle ferie e festività soppresse non godute si iscrive nel seguente quadro normativo:
- l'art. 19 del CCNL Comparto Scuola 29.11.2007 prevedeva per il personale a tempo determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto, sancendo la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico;
- l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 del 7.7.2012, ha vietato la monetizzazione delle ferie dalla data della sua entrata in vigore (“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale …delle pubbliche amministrazioni …sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro…Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”);
- l'art. 1, commi 54, 55, 56, L. n. 228/12 (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha però successivamente stabilito: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante
17 la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore
a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'art.
5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”;
- l'art. 35, comma 2 del CCNL Comparto Scuola del 18.1.2024 prevede che per il personale assunto a tempo determinato, qualora la durata del rapporto di lavoro sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, queste ultime siano liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
Dalla lettura congiunta dell'art. 5, comma 8, dl 5/2012 e dei commi 54, 55, 56 dell'art. 1, legge
228/2012 emerge che: dal 7.7.2012 al 31.12.2012 per il personale docente ed ATA a tempo determinato vigeva il divieto di monetizzazione delle ferie;
il legislatore, proprio in ragione della particolare condizione del personale a tempo determinato, che non necessariamente ha un contratto che copre l'intero anno scolastico, ha introdotto una norma di favore (art. 1, comma
55, l. n. 228/12), che prevede la monetizzazione delle ferie nei limiti però della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
È evidente che i commi 54 e 55 debbano essere letti in maniera unitaria, per cui i giorni in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie non possono che essere quelli coincidenti con i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e con gli eventuali altri sei giorni chiesti per la rimanente parte dell'anno, di cui al citato comma
54.
18 Perciò, con le disposizioni in esame è stata introdotta una disciplina complessivamente di favore per i docenti a tempo determinato, in mancanza della quale sarebbe rimasto vigente il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie.
9.1. La Corte di Cassazione, con l'arresto n. 14268 del 5.5.2022, è intervenuta a chiarimento della legislazione interna, ricostruendo la disciplina del mancato godimento delle ferie del personale scolastico e soffermandosi in particolare sui principi delineati in materia dalla Corte di Giustizia Europea.
Ribadito che la legge 228/2012, art. 1, comma 55, ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie, i giudici di legittimità hanno ritenuto necessario interpretare le norme interne -e, tra esse, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 55- in conformità alle norme del diritto dell'Unione. Sul punto hanno così motivato: “La Corte di
Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir.
n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione
e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto
19 la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del
2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Tale orientamento risulta ribadito da successive pronunce di legittimità, di modo che il principio di diritto esposto risulta oramai consolidato (v. nn. 21780/2022, 13447/2024, 16715/2024,
17643/2023, 28587/2024, 11968/2025).
Prova ne è che anche nella recente ordinanza 11968 del 2025, proprio con riferimento al rapporto lavorativo degli insegnanti a tempo determinato, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
9.2. Alla luce di tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, non può pertanto essere condivisa l'impostazione difensiva del , secondo cui i giorni di ferie da CP_2
monetizzare vanno calcolati semplicemente sottraendo dal numero di giorni di ferie maturati,
20 quelli effettivamente goduti ed i giorni di sospensione dell'attività scolastica, in cui l'odierno ricorrente avrebbe potuto godere di giorni di ferie, in quanto quest'ultimo periodo può essere sottratto solo a fronte della dimostrazione, da parte del datore di lavoro, di avere invitato il lavoratore a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
9.3. Va altresì evidenziato che l'impostazione difensiva del resistente, come CP_2
rilevato dalla Corte di Cassazione (v. ordinanza 28587/2024) “non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
La sospensione delle lezioni prevista dal calendario scolastico non comporta infatti alcuna automatica collocazione in ferie del docente e ciò avviene sia con riguardo al periodo intercorrente tra la fine delle lezioni (solitamente il giorno 8 giugno) e la scadenza del contratto
(30 giugno) sia per i giorni di sospensione delle attività didattiche previsti nel calendario regionale: i docenti restano a disposizione della scuola e vengono invece posti in ferie solo a seguito di una loro espressa richiesta.
9.4 In tali periodi, ivi inclusi -pertanto- anche i giorni di vacanze di Natale, Pasqua e Carnevale, pur in assenza delle lezioni, gli insegnanti possono svolgere attività inerenti alla didattica, quali la correzione dei compiti, la preparazione delle lezioni e la programmazione e potrebbero anche essere tenuti a presentare a scuola, laddove convocati in via d'urgenza.
21 Tale considerazione deve valere tanto per i docenti assunti a tempo indeterminato, quanto per i docenti supplenti: un trattamento differente di questi ultimi, rispetto ai primi, violerebbe il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, consacrato nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/99, allegato alla Direttiva del 28 giugno 1999/70, perché in tutti i periodi di sospensione delle lezioni i docenti di ruolo, se non hanno chiesto ed ottenuto di fruire delle ferie, vengono considerati al lavoro e remunerati, nonostante che non siano presenti a scuola e parimenti rimangano solo a disposizione del resistente. CP_2
Con l'interpretazione del quadro normativo proposta dal resistente, dunque, la CP_2
discriminazione si manifesterebbe nella diversa qualificazione giuridica attribuita ai medesimi periodi di sospensione delle lezioni: per i docenti di ruolo tali periodi vengono considerati
"periodi di lavoro", salvo esplicita richiesta di fruizione delle ferie, mentre per i docenti a termine gli stessi identici periodi sarebbero considerati automaticamente "periodi di riposo".
10. Il , eccepisce anche che le festività Controparte_1
soppresse andrebbero escluse dalla domanda attorea, in quanto sarebbero qualitativamente diverse dalle ordinarie giornate di ferie.
La tesi è smentita dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8926/2024, nella quale (punto 4) sulla base del disposto degli artt. 1 e 2 della legge 937/1977, si è evidenziato come le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario, e devono perciò essere necessariamente fruite nel corso dell'anno solare, secondo un regime del tutto assimilabile a quello delle ferie.
11. Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo, che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume
22 rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (Cass. n. 3021/2020).
I giudici di legittimità hanno anche precisato che la prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali sia stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne.
L'eccezione di prescrizione risulta pertanto superata nel caso di specie, per la ragione che il contratto a termine dedotto dalla ricorrente è cessato il 30.6.2021 ed il presente giudizio è stato promosso a maggio 2025.
11. Infondata è infine l'eccezione di indebito arricchimento, perché essa presuppone quanto negato dalla Corte di Cassazione (v. sopra ordinanza n. 28587/2024) e cioè che durante il periodo di sospensione delle attività didattiche il dipendente sia libero di organizzare il proprio tempo, dovendosi invece ritenere che egli sia solo esonerato dalle attività didattiche, ma non dalle “ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.)” per le quali “lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
12. In definitiva, la domanda attorea -volta alla monetizzazione dei giorni di ferie e delle festività soppresse non godute- va accolta, in quanto il MINISTERO convenuto non ha fornito la prova di avere invitato la docente a godere delle ferie e, in particolare, di averlo fatto con una comunicazione, che deve essere accurata, tempestiva (cioè in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati) e comprensiva dell'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (cfr. ord. Cass. n.
17643/2023).
Va perciò monetizzato il numero di giorni puntualmente quantificato dalla ricorrente nel proprio ricorso per un corrispondente importo di indennità sostitutiva di ferie non godute pari a complessivi € 1.637,74 che il convenuto va condannato a corrisponderle, nulla CP_2
avendo puntualmente eccepito sotto il profilo della correttezza degli importi indicati in ricorso
(le altre eccezioni potenzialmente incidenti sui conteggi essendo -come detto- infondate).
23 Vale la pena osservare sul punto che per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità,
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., n.
9285/2003; cfr. sent. Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761).
Peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (sentt. Cass. Civ., Sez.
Lav., nn. 4051/2011, 10116/2015, 29236/2017).
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e il convenuto va condannato alla CP_2
rifusione delle stesse in favore della parte ricorrente, da liquidarsi in base al valore della domanda, tenendo conto della serialità dell'azione e del fatto che la causa è stata trattata e discussa in un'unica udienza, con le modalità della trattazione scritta.
Non si ritiene spettante il compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria.
L'art. 4, comma 5, D.M. 55/2014 prevede che “il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
24 b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio,
e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o
l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti,
l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative
25 accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione
o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera
e) (…).”
Non si ritiene quindi spettante il compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria di cui alla lettera c) dell'art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, in quanto è pacifico che le attività istruttorie ivi descritte non possono coincidere con quelle di cui alla lettera b) (fase introduttiva), dovendo esse tradursi in “ulteriori attività” se non di istruttoria, quantomeno di trattazione della causa
(cfr. Cass. nn. 30219/2023 e 8561/2023); “ulteriori attività” che in questa sede non si sono rese necessarie ed in effetti non sono state svolte, come dimostra il fatto che la decisione viene assunta in prima udienza (peraltro svolta con le modalità della trattazione scritta), dopo che la parte ricorrente ha ribadito le questioni già sviscerate negli atti introduttivi, i quali pertanto risultano avere esaurito l'intera attività di giudizio.
Non si ritiene nemmeno di dover concedere l'aumento (anch'esso discrezionale) ex art. 4, comma 8, DM 55/2014, perché la manifesta fondatezza delle domande della parte vittoriosa non può desumersi dalla formazione di numerosi precedenti ad essa favorevoli, ma deve dipendere dall'inconsistenza degli argomenti dedotti dalla parte avversaria. L'articolato percorso giurisprudenziale su cui si fonda l'odierna decisione è di per sé sufficiente ad escludere l'arbitrarietà delle difese di parte resistente, che peraltro prendono le mosse da disposizioni di legge vigenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti del , ogni
[...] Controparte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, condanna il ad assegnare al ricorrente la Carta Controparte_1
elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, L. 107/2015, o altro
26 strumento equivalente, accreditandovi l'importo di € 1.000,00 per gli a.s. 2019/2020 e
2020/2021; condanna il a corrispondere al ricorrente, a titolo Controparte_1
di indennità sostituiva del mancato godimento delle ferie e delle festività soppresse nell'anno dedotto in ricorso, la somma di € 1.637,74, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.029,50 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 23 dicembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 326/2025, avente per oggetto “assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - “indennità sostitutiva delle ferie non godute”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
LA RM e AS NL, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario, Dott. CASTELNUOVO ADAMO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 30/05/2025, , premesso di essere Parte_1
attualmente inserito nel sistema scolastico, ha proposto il presente giudizio, chiedendo l'attribuzione della cd. Carta docente o di analogo beneficio, a fronte del servizio prestato in qualità di docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, in mancanza di riconoscimento negli anni in cui sono state svolte le supplenze. Il ricorrente ha altresì assunto di avere maturato giorni di ferie nell'a.s. 2020/2021, avendo lavorato con contratto decorrente dal 22.9.2020 al 30.6.2021, per 281 giorni, ma di non averne fruito né di averne ottenuto il pagamento. Ha quindi domandato l'ottenimento dell'indennità sostitutiva di ferie, quantificata in euro 1.637,74. 1 Instaurato ritualmente il contraddittorio, il Controparte_1
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e
[...]
in diritto sia con riguardo alla domanda relativa alla Carta Docente, sia con riferimento alla richiesta di liquidazione dell'indennità sostitutiva alle ferie.
La causa è stata istruita per via documentale.
Fissato il termine ex art. 127 ter c.p.c. del 16.12.2025 in sostituzione d'udienza, parte ricorrente ha depositato note scritte con le quali si è riportata al proprio atto introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
2. Il ricorrente rivendica anzitutto -per gli anni scolastici passati, in cui ha prestato servizio a tempo determinato- il diritto di ottenere l'importo della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, introdotta dall'art. 1, co. 121, della L. 107/2015.
2.1. Sotto il profilo della disciplina applicabile alla fattispecie, occorre considerare che l'art. 1, co. 121, della L. 107/2015, nella sua formulazione originaria, così disponeva:
“l fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
2 Il successivo comma 122 prevede, inoltre, che “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_3
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Stabilisce, poi, il comma 124 che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_3
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
[...]
In attuazione di quanto disposto dal comma 122, è stato adottato il D.P.C.M. del 23.09.2015, avente ad oggetto le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che, all'art. 2, co. 1, così identifica la platea dei destinatari della Carta:
“I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
Si legge, poi, a seguire:
“
2. Il assegna la Carta a ciascuno dei Controparte_2
docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_2
3 individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'istituzione medesima
[…]
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Controparte_2
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
In data 28.11.2016 è stato adottato un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sostitutivo del primo, il quale, all'art. 3, co. 1, ribadisce che tra i destinatari della Carta rientrano i “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” e che, in ogni caso “la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Il decreto ha previsto, inoltre, all'art. 6, co. 6, che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
Successivamente, il D.L. 69/2023, all'art. 15, come modificato dalla legge di conversione n.
103/2023, ha previsto che “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma
121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante”.
4 La L. 207/2024 (c.d. “Legge di Bilancio 2025”), con l'art. 1, co. 572-574, che ha modificato il comma 121 dell'art. 1 L. 107/2015, ha inoltre esteso, non più solo per il 2023, bensì in via strutturale, la Carta del docente ai supplenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e ne ha rideterminato l'ammontare, stabilendo che, in luogo dei precedenti €
500,00 in somma fissa, lo stesso sia determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di € 500,00.
Da ultimo, il D.L. 45 del 7.4.2025, come modificato dalla legge di conversione n. 79 del
6.6.2025, ha ulteriormente ritoccato il comma 121 dell'art. 1 L. 107/2015, il quale nella sua ultima formulazione, prevede che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_3
sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse
5 di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e
i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
3. Tanto premesso sul piano normativo, l'esame della questione di cui è causa non può prescindere dalla pronuncia emessa dalla Sesta sezione della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022, che così ha statuito: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, NI e CE sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_2
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_2
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
I Giudici europei sono intervenuti sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunale ordinario di Vercelli, vertente sulla interpretazione della clausola 4, punto 1, e della clausola 6, punto 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo
1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - CES, CE e NI - e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione sanciti dagli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea.
La domanda è stata presentata proprio nell'ambito di una controversia tra un docente precario e il , in merito al diritto del docente di beneficiare Controparte_4
dell'indennità di € 500,00 all'anno, sottoforma di carta elettronica.
La Corte ha preso le mosse dall'analisi delle principali fonti normative interne all'ordinamento italiano, rilevanti ai fini della risoluzione della questione sottoposta al suo vaglio, e, segnatamente:
- l'art. 282 del D.Lgs. 297/1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), che configura l'aggiornamento culturale del personale “ispettivo, direttivo e docente” come un “diritto-dovere
6 fondamentale”, definendolo come “adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica”;
- l'art. 28 del C.C.N.L. del Comparto scuola del 4 agosto 1995, ai sensi del quale “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto”;
- l'art. 63 del C.C.N.L. del Comparto scuola del 27 novembre 2007 il quale, al comma 1, prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, che. “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”, precisando poi, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”;
- l'art. 1, co. 121, della L. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), che istituisce la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prima ricordato;
- l'art. 1, co. 124 della L. 107/2015 sull'obbligatorietà della formazione;
- l'art. 2, del D.P.C.M. del 23.9.2015 che, al comma 4, limita l'assegnazione della carta “nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato”, mentre al comma 5, prevede che la carta sia “restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La Corte ha poi posto l'accento sulla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che sancendo il principio di non discriminazione, così dispone:
7 “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2. […] 3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Il punto 2 della clausola 6 dell'Accordo, inoltre, recita:
“Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”.
3.1. La Corte di Giustizia U.E. ha argomentato, in primo luogo, che l'indennità prevista dall'art. 1, co. 121, della L. 107/2015 può certamente rientrare tra le “condizioni di impiego” previste dal punto 1 della clausola 4 dell'Accordo quadro, “infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_2
competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_2
professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” (punto 36 della sentenza). In secondo luogo, ha precisato che “la circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della
8 qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”
(punto 38).
La Corte ha inoltre precisato che -per costante giurisprudenza dell'Unione- il principio di non discriminazione richiede “che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato”; pertanto -sia pure ritenendo che competa al Giudice del rinvio stabilire, da un lato, se il lavoratore a tempo determinato si sia trovato in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dallo stesso datore di lavoro e nel medesimo periodo, dall'altro, se esista una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento- ha rilevato che ove le situazioni dei docenti a tempo determinato e indeterminato siano comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, (…) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , CP_2 CP_2
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.
3.2. L'indirizzo costante della giurisprudenza europea in tema di “ragioni oggettive” richiede che “la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi
e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale
9 disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato
e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (punto 45 dell'ordinanza della CGUE in commento).
La mera temporaneità dell'incarico di docenza non rientra fra queste “ragioni oggettive” e,
d'altra parte, ad opinare diversamente, si vanificherebbe la ratio della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro, che mira a contrastare i fenomeni di impiego di lavoratori a tempo determinato in condizioni svantaggiose.
La differenza di trattamento in questione non potrebbe essere giustificata neppure dall'obiettivo, per l'Amministrazione, di garantirsi un “ritorno” generalizzato in termini di miglioramento della prestazione lavorativa, ciò essendo smentito dal fatto che l'indennità de qua viene erogata anche ai docenti in periodo di formazione e prova, i quali conseguono la stabilità solo dopo il superamento di tale periodo (fra i destinatari della carta rientrano, ai sensi dell'art. 2, co. 1, del D.P.C.M. del 23.9.2015, e dell'art. 3, co. 1, del D.P.C.M. del 28.11.2016, anche i “docenti che sono in periodo di formazione e prova”).
Del resto, per la stessa CGUE, non è neppure di per sé sufficiente a legittimare il diverso trattamento dei docenti precari, il fine di garantire la stabilità del rapporto dei lavoratori a tempo indeterminato, come invece dedotto dalla difesa del , dato che, diversamente, si CP_2
finirebbe per “perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punti 46 e 47, ordinanza della CGUE in commento).
4. A tal proposito, il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con la sentenza n. 1842 del 16.3.2022, ha opportunamente definito il sistema di formazione delineato dalla normativa censurata come un sistema “a doppia trazione”, ovvero “quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”; quindi rilevando che un tale sistema
“collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che
10 introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
In definitiva, secondo il Consiglio di Stato, dal momento che viene riconosciuta all'amministrazione la possibilità di servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di personale docente non di ruolo, deve ritenersi ingiustificata una normativa che non assicuri la medesima formazione a tutto il personale docente, anche se elargita attraverso l'assegnazione della carta elettronica.
Non a caso (come evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato in commento), il legislatore ha previsto che la carta sia erogata anche ai docenti part time, il cui impegno didattico può essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato, e -come detto- ai docenti “in periodo di formazione e prova”, i quali ben potrebbero non conseguire la stabilità del rapporto alla fine del periodo.
I giudici amministrativi -ritenuto “dimostrato, dunque, il contrasto degli atti impugnati, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa, rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”- hanno adottato un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 – 124, L. cit., tale “da dimostrare […] che gli atti impugnati non hanno dato corretta attuazione alla succitata normativa primaria”, e ciò senza dover sottoporre la questione allo scrutinio di legittimità costituzionale, reputando di poter individuare i destinatari della carta del docente facendo riferimento alle disposizioni dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. del Comparto Scuola, per il quadriennio normativo 2006-2009, e biennio economico
2006-2007 del 29.11.2007 (a cui favore vige una riserva di competenza), le quali impongono all'Amministrazione l'obbligo di “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” a tutto il personale docente, senza distinzioni di sorta tra docenti a tempo
11 indeterminato e docenti a tempo determinato (comma 1 dell'art. 63). Sul punto il Consiglio di
Stato ha così motivato: “non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Sulla scorta di un simile ragionamento, la sentenza in commento ha, pertanto, annullato gli atti in quella sede impugnati (il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 CP_5
del 15 ottobre 2015), nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della
Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost.
5. Su questa linea interpretativa si pone anche la decisione della Corte di Cassazione, sez. lav.,
n. 32104 del 31.10.2022 (conf. Cass. civ., sez. lav., ord., 12 aprile 2024, n. 9984), la quale ha ritenuto di estendere il beneficio di cui all'art. 1, co. 121, L. 107/2015 al personale educativo, incluso dal medesimo C.C.N.L., “nell'area professionale del personale docente”.
Secondo la Corte, infatti, “svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni” della contrattazione collettiva di categoria, deve “essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”, la carta docente dell'importo nominale di € 500,00 annui, e ciò in considerazione del fatto che “il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura”.
6. Da ultimo, chiamata a pronunciarsi ex art. 363 bis c.p.c. (rinvio pregiudiziale promosso dal
Tribunale di Taranto) sull'odierna materia del contendere, la Corte di Cassazione, con sentenza
12 n. 29961 del 27.10.2023, prendendo anch'essa le mosse dalla normativa nazionale e dal principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine, ha dettato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”; CP_2
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”;
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il
13 sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
In particolare, con riferimento al primo di detti principi, la Corte, reputando di dover limitare la propria cognizione alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, ha rilevato come la L. 124/1999, all'art. 4, co. 1 (che fa riferimento ai “posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti
e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico”, c.d. vacanza su organico di diritto) e comma 2 (cha fa riferimento ai “posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”; c.d. vacanza su organico di fatto) contenga un esplicito richiamo all'annualità, tale da permettere il riconoscimento, anche ai docenti assunti in forza dei contratti regolati da tale norma, il beneficio della Carta elettronica.
Secondo la Corte, infatti, “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento” (punto 7.7), con la conclusione che “a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n.
124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena e tale conclusione è, come si è detto, sufficiente per quanto necessario alla definizione del giudizio da cui è scaturito il rinvio pregiudiziale” (punto 10).
Ciò posto, la sentenza in commento, partendo dal presupposto che la norma istitutrice della
Carta docente ha previsto una “obbligazione sui generis”, certamente di natura non retributiva, ha qualificato la “domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente” come azione di adempimento, esperibile “anche rispetto a periodi pregressi” (punto 15), in presenza del persistere “degli interessi a fondamento dell'obbligazione «di scopo»”.
La Corte, richiamando le argomentazioni già spese sul carattere continuativo del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento del corpo docente, ha pertanto ritenuto sussistente il
14 presupposto per l'esercizio del diritto/dovere di formazione mediante attribuzione della Carta docente in tutti i casi in cui il richiedente non sia ancora fuoriuscito dal sistema scolastico, il che si traduce, per il personale precario, nella permanenza in servizio o nelle graduatorie.
In assenza di tali condizioni, a detta dei giudici di legittimità, residua lo strumento risarcitorio, con il quale il docente può ottenere un ristoro, anche in via equitativa e nei limiti dell'importo della Carta (salvo prova del maggior danno), dei “possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chance formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità”
(punto 18.1).
Le due azioni -come si legge in sentenza- oltre che per i presupposti, differiscono anche per la disciplina della prescrizione, che è quinquennale e decorrente dall'inizio del rapporto contrattuale (ovvero dal momento in cui il diritto può essere fatto valere) per l'azione di adempimento, mentre è decennale e decorrente “dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità” per l'azione risarcitoria (punto 20.1).
6.1. Partendo dalla premessa che, nel procedimento speciale ex art. 363 bis c.p.c., non possano essere risolte questioni che non siano rilevanti ai fini della definizione del giudizio di merito, la
Corte ha escluso di dover esaminare ulteriori questioni ed in particolare le seguenti: se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione;
se sia possibile assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
se sia rilevante il numero di “ore” svolte.
7. Facendo applicazione dei principi sopra richiamati, non vi sono ragioni per negare il diritto previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 al ricorrente che ha documentato i contratti in relazione ai quali chiede il riconoscimento della carta docente (cfr. doc. 1, ricorso), nonché di essere attualmente interno al sistema scolastico in quanto docente di ruolo (doc. 1 bis).
15 7.1. Sotto il profilo temporale della durata delle supplenze, infatti, non emergono criticità sul piano della comparabilità tra la posizione del ricorrente e quella dei docenti di ruolo, in quanto dai contratti prodotti in atti risulta chiaramente che gli stessi rientrano tra quelli disciplinati dall'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999 (ovvero, tutti decorrenti da una data non successiva al 31 dicembre fino al 30 giugno o al 31 agosto).
Come premesso, il D.L. 69/2023, all'art. 15, ha disposto per l'anno 2023 (questo essendo, peraltro, un dato temporale ambiguo, non chiaramente riferibile all'anno scolastico, ma piuttosto all'anno civile) il riconoscimento della carta elettronica anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante; riconoscimento che è stato esteso in via strutturale a tale categoria di supplenti dalla legge di bilancio 2025.
Non appare ravvisabile una plausibile ragione per un diverso trattamento delle analoghe supplenze svolte negli anni precedenti (o successivi) e, in ogni caso, delle supplenze fino al termine delle lezioni (come confermato dalla CGUE con la recente sentenza del 3.7.2025, resa nella causa C-268/2024).
8. Occorre considerare altresì che la domanda principale formulata dal ricorrente è volta al riconoscimento del suo diritto di ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui di cui alla
Carta elettronica, con conseguente condanna del convenuto a riconoscere in CP_2
favore dello stesso il riferito bonus per gli anni scolastici azionati, sicché trattasi di domanda di adempimento nei confronti del datore di lavoro. Adempimento a cui il MINISTERO può essere condannato, solo in presenza di tutti i presupposti, previsti e disciplinati dalla L. 107/2015 e dal
D.P.C.M. del 28.11.2016 (nella parte in cui non deve essere disapplicato), tra cui la vigenza del rapporto (come desumibile dal secondo comma dell'art. 3 del D.P.C.M. citato, ove si legge che
“la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”), in mancanza della quale, come statuito dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza, non si potrebbe che prospettare una domanda risarcitoria per gli anni pregressi.
Del resto, affinché vi possa essere un'effettiva equiparazione tra le due tipologie di docenti (al fine di evitare una discriminazione “al contrario” in danno dei lavoratori a tempo indeterminato), la fruizione del beneficio deve avvenire nel rispetto dei medesimi vincoli di legge e ciò è realizzabile solamente tramite l'assegnazione materiale della carta docenti (o di
16 altro strumento equivalente), il cui impiego sia soggetto al vincolo di destinazione imposto dal legislatore (v. art. 1, co. 121, L. 107/2015).
8.1. Concludendo, la domanda di adempimento svolta dal ricorrente merita di essere accolta, avendo esso dato prova di avere prestato servizio, in qualità di docente presso l'Amministrazione convenuta e di avere svolto supplenze relative agli anni scolastici indicati in ricorso in una situazione di piena comparabilità con i docenti di ruolo.
Per tale ragione, il va condannato -come premesso- non al pagamento della CP_2
somma corrispondente al bonus annuo previsto dalla normativa de qua, ma -considerata la particolare natura di tale elargizione che, per legge, “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” (v. art. 1, co. 121, L. 107/2015)- all'assegnazione al ricorrente della Carta elettronica del docente, con accredito dell'importo corrispondente alla domanda azionata.
9. La domanda volta alla monetizzazione delle ferie e festività soppresse non godute si iscrive nel seguente quadro normativo:
- l'art. 19 del CCNL Comparto Scuola 29.11.2007 prevedeva per il personale a tempo determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto, sancendo la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico;
- l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 del 7.7.2012, ha vietato la monetizzazione delle ferie dalla data della sua entrata in vigore (“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale …delle pubbliche amministrazioni …sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro…Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”);
- l'art. 1, commi 54, 55, 56, L. n. 228/12 (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha però successivamente stabilito: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante
17 la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore
a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'art.
5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”;
- l'art. 35, comma 2 del CCNL Comparto Scuola del 18.1.2024 prevede che per il personale assunto a tempo determinato, qualora la durata del rapporto di lavoro sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, queste ultime siano liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
Dalla lettura congiunta dell'art. 5, comma 8, dl 5/2012 e dei commi 54, 55, 56 dell'art. 1, legge
228/2012 emerge che: dal 7.7.2012 al 31.12.2012 per il personale docente ed ATA a tempo determinato vigeva il divieto di monetizzazione delle ferie;
il legislatore, proprio in ragione della particolare condizione del personale a tempo determinato, che non necessariamente ha un contratto che copre l'intero anno scolastico, ha introdotto una norma di favore (art. 1, comma
55, l. n. 228/12), che prevede la monetizzazione delle ferie nei limiti però della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
È evidente che i commi 54 e 55 debbano essere letti in maniera unitaria, per cui i giorni in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie non possono che essere quelli coincidenti con i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e con gli eventuali altri sei giorni chiesti per la rimanente parte dell'anno, di cui al citato comma
54.
18 Perciò, con le disposizioni in esame è stata introdotta una disciplina complessivamente di favore per i docenti a tempo determinato, in mancanza della quale sarebbe rimasto vigente il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie.
9.1. La Corte di Cassazione, con l'arresto n. 14268 del 5.5.2022, è intervenuta a chiarimento della legislazione interna, ricostruendo la disciplina del mancato godimento delle ferie del personale scolastico e soffermandosi in particolare sui principi delineati in materia dalla Corte di Giustizia Europea.
Ribadito che la legge 228/2012, art. 1, comma 55, ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie, i giudici di legittimità hanno ritenuto necessario interpretare le norme interne -e, tra esse, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 55- in conformità alle norme del diritto dell'Unione. Sul punto hanno così motivato: “La Corte di
Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir.
n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione
e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto
19 la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del
2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Tale orientamento risulta ribadito da successive pronunce di legittimità, di modo che il principio di diritto esposto risulta oramai consolidato (v. nn. 21780/2022, 13447/2024, 16715/2024,
17643/2023, 28587/2024, 11968/2025).
Prova ne è che anche nella recente ordinanza 11968 del 2025, proprio con riferimento al rapporto lavorativo degli insegnanti a tempo determinato, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
9.2. Alla luce di tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, non può pertanto essere condivisa l'impostazione difensiva del , secondo cui i giorni di ferie da CP_2
monetizzare vanno calcolati semplicemente sottraendo dal numero di giorni di ferie maturati,
20 quelli effettivamente goduti ed i giorni di sospensione dell'attività scolastica, in cui l'odierno ricorrente avrebbe potuto godere di giorni di ferie, in quanto quest'ultimo periodo può essere sottratto solo a fronte della dimostrazione, da parte del datore di lavoro, di avere invitato il lavoratore a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
9.3. Va altresì evidenziato che l'impostazione difensiva del resistente, come CP_2
rilevato dalla Corte di Cassazione (v. ordinanza 28587/2024) “non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
La sospensione delle lezioni prevista dal calendario scolastico non comporta infatti alcuna automatica collocazione in ferie del docente e ciò avviene sia con riguardo al periodo intercorrente tra la fine delle lezioni (solitamente il giorno 8 giugno) e la scadenza del contratto
(30 giugno) sia per i giorni di sospensione delle attività didattiche previsti nel calendario regionale: i docenti restano a disposizione della scuola e vengono invece posti in ferie solo a seguito di una loro espressa richiesta.
9.4 In tali periodi, ivi inclusi -pertanto- anche i giorni di vacanze di Natale, Pasqua e Carnevale, pur in assenza delle lezioni, gli insegnanti possono svolgere attività inerenti alla didattica, quali la correzione dei compiti, la preparazione delle lezioni e la programmazione e potrebbero anche essere tenuti a presentare a scuola, laddove convocati in via d'urgenza.
21 Tale considerazione deve valere tanto per i docenti assunti a tempo indeterminato, quanto per i docenti supplenti: un trattamento differente di questi ultimi, rispetto ai primi, violerebbe il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, consacrato nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/99, allegato alla Direttiva del 28 giugno 1999/70, perché in tutti i periodi di sospensione delle lezioni i docenti di ruolo, se non hanno chiesto ed ottenuto di fruire delle ferie, vengono considerati al lavoro e remunerati, nonostante che non siano presenti a scuola e parimenti rimangano solo a disposizione del resistente. CP_2
Con l'interpretazione del quadro normativo proposta dal resistente, dunque, la CP_2
discriminazione si manifesterebbe nella diversa qualificazione giuridica attribuita ai medesimi periodi di sospensione delle lezioni: per i docenti di ruolo tali periodi vengono considerati
"periodi di lavoro", salvo esplicita richiesta di fruizione delle ferie, mentre per i docenti a termine gli stessi identici periodi sarebbero considerati automaticamente "periodi di riposo".
10. Il , eccepisce anche che le festività Controparte_1
soppresse andrebbero escluse dalla domanda attorea, in quanto sarebbero qualitativamente diverse dalle ordinarie giornate di ferie.
La tesi è smentita dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8926/2024, nella quale (punto 4) sulla base del disposto degli artt. 1 e 2 della legge 937/1977, si è evidenziato come le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario, e devono perciò essere necessariamente fruite nel corso dell'anno solare, secondo un regime del tutto assimilabile a quello delle ferie.
11. Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo, che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume
22 rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (Cass. n. 3021/2020).
I giudici di legittimità hanno anche precisato che la prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali sia stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne.
L'eccezione di prescrizione risulta pertanto superata nel caso di specie, per la ragione che il contratto a termine dedotto dalla ricorrente è cessato il 30.6.2021 ed il presente giudizio è stato promosso a maggio 2025.
11. Infondata è infine l'eccezione di indebito arricchimento, perché essa presuppone quanto negato dalla Corte di Cassazione (v. sopra ordinanza n. 28587/2024) e cioè che durante il periodo di sospensione delle attività didattiche il dipendente sia libero di organizzare il proprio tempo, dovendosi invece ritenere che egli sia solo esonerato dalle attività didattiche, ma non dalle “ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.)” per le quali “lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
12. In definitiva, la domanda attorea -volta alla monetizzazione dei giorni di ferie e delle festività soppresse non godute- va accolta, in quanto il MINISTERO convenuto non ha fornito la prova di avere invitato la docente a godere delle ferie e, in particolare, di averlo fatto con una comunicazione, che deve essere accurata, tempestiva (cioè in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati) e comprensiva dell'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (cfr. ord. Cass. n.
17643/2023).
Va perciò monetizzato il numero di giorni puntualmente quantificato dalla ricorrente nel proprio ricorso per un corrispondente importo di indennità sostitutiva di ferie non godute pari a complessivi € 1.637,74 che il convenuto va condannato a corrisponderle, nulla CP_2
avendo puntualmente eccepito sotto il profilo della correttezza degli importi indicati in ricorso
(le altre eccezioni potenzialmente incidenti sui conteggi essendo -come detto- infondate).
23 Vale la pena osservare sul punto che per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità,
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., n.
9285/2003; cfr. sent. Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761).
Peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (sentt. Cass. Civ., Sez.
Lav., nn. 4051/2011, 10116/2015, 29236/2017).
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e il convenuto va condannato alla CP_2
rifusione delle stesse in favore della parte ricorrente, da liquidarsi in base al valore della domanda, tenendo conto della serialità dell'azione e del fatto che la causa è stata trattata e discussa in un'unica udienza, con le modalità della trattazione scritta.
Non si ritiene spettante il compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria.
L'art. 4, comma 5, D.M. 55/2014 prevede che “il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
24 b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio,
e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o
l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti,
l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative
25 accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione
o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera
e) (…).”
Non si ritiene quindi spettante il compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria di cui alla lettera c) dell'art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, in quanto è pacifico che le attività istruttorie ivi descritte non possono coincidere con quelle di cui alla lettera b) (fase introduttiva), dovendo esse tradursi in “ulteriori attività” se non di istruttoria, quantomeno di trattazione della causa
(cfr. Cass. nn. 30219/2023 e 8561/2023); “ulteriori attività” che in questa sede non si sono rese necessarie ed in effetti non sono state svolte, come dimostra il fatto che la decisione viene assunta in prima udienza (peraltro svolta con le modalità della trattazione scritta), dopo che la parte ricorrente ha ribadito le questioni già sviscerate negli atti introduttivi, i quali pertanto risultano avere esaurito l'intera attività di giudizio.
Non si ritiene nemmeno di dover concedere l'aumento (anch'esso discrezionale) ex art. 4, comma 8, DM 55/2014, perché la manifesta fondatezza delle domande della parte vittoriosa non può desumersi dalla formazione di numerosi precedenti ad essa favorevoli, ma deve dipendere dall'inconsistenza degli argomenti dedotti dalla parte avversaria. L'articolato percorso giurisprudenziale su cui si fonda l'odierna decisione è di per sé sufficiente ad escludere l'arbitrarietà delle difese di parte resistente, che peraltro prendono le mosse da disposizioni di legge vigenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti del , ogni
[...] Controparte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, condanna il ad assegnare al ricorrente la Carta Controparte_1
elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, L. 107/2015, o altro
26 strumento equivalente, accreditandovi l'importo di € 1.000,00 per gli a.s. 2019/2020 e
2020/2021; condanna il a corrispondere al ricorrente, a titolo Controparte_1
di indennità sostituiva del mancato godimento delle ferie e delle festività soppresse nell'anno dedotto in ricorso, la somma di € 1.637,74, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.029,50 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 23 dicembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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