Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2581/2022 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Lucia Vietri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2581/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA la c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in Salerno alla Via Diaz n. 69 presso lo studio dell'Avv. Valentina Dell'Acqua che la rappresentata e difesa unitamente all'avv.to Vincenzo Giordano in virtù di procura allegata al fascicolo telematico
OPPONENTE
CONTRO
Il sig. , c.f. elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Controparte_1 C.F._1
Ospizio Pasqualino Cafaro n. 13, presso lo studio dall'avv. Paolo Bianco che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 24.01.2022, la in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., proponeva opposizione avverso il D.I. n. 9399/2021 (N.R.G.24350 /2021), emesso dal
Tribunale di Napoli in data 17.12.2021, con cui era stato ingiunto di consegnare al ricorrente,
, copia del contratto relativo all'utenza n. , le condizioni generali di Controparte_1 P.IVA_2
detto contratto e le fatture per il periodo da marzo 2016 a gennaio 2021.
La società contestava le pretese avanzate dal , sostenendo che tutte le Parte_1 CP_1
condizioni contrattuali e le bollette erano state sempre nella disponibilità dell'utente.
In particolare, deduceva che, durante la richiesta di attivazione del servizio, avvenuta telefonicamente in data 25.01.2017, il Sig. era stato informato sulla possibilità di consultare il contratto e CP_1
le fatture online sul sito "mytiscali”. Inoltre, le condizioni contrattuali e le bollette erano state inviate via email e posta ordinaria al cliente. Il pagamento della bolletta in data 2.01.2019 dimostrerebbe che il cliente aveva effettivamente ricevuto le informazioni contrattuali. La società affermava che la disponibilità online dei documenti, unita alla trasparenza obbligatoria per gli operatori di
Pertanto, chiedeva al Giudice adito di accogliere l'opposizione alla luce delle prove fornite e delle normative invocate,e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo , in quanto nullo ed infondato , con vittoria di spese.
Il Sig. , costituitosi con comparsa , assumeva di avere chiesto, legittimamente, Controparte_1
alla società opponente la consegna del contratto relativo all'utenza n. 0810668587 e delle fatture per il periodo da marzo 2016 a gennaio 2017 in possesso della società In Parte_1
precedenza, nonostante numerose richieste al call center della società, non era riuscito ad ottenere le copie del contratto e delle relative fatture.
L'interesse ad intraprendere l'azione nei confronti della era legittimo, ai sensi dell'art. 100 Pt_1
c.p.c., per verificare la legittimità dell'operato della società opponente, come confermato dal
Tribunale di Napoli in altra causa (R.G. n. 29628/2021), in cui è stato ritenuto esperibile il procedimento monitorio per la consegna di documenti, trattandosi di cose determinate ai sensi dell'art. 633 c.p.c.
Deduceva di avere il diritto di ottenere, in buona fede, copia del contratto e delle condizioni generali, come previsto dagli artt. 1337 c.c. e 1375 c.c., per eliminare ogni incertezza riguardo alla propria posizione debitoria, soprattutto in relazione agli addebiti derivanti dal contratto.
La società opponente aveva sempre sostenuto di aver inviato le condizioni generali e le fatture, ma, in realtà, il contratto e i dettagli delle condizioni contrattuali non erano mai stati forniti al sig.
. Il fatto che l'opposto avesse pagato alcune fatture non implicava che avesse ricevuto in CP_1
copia tali documenti. Inoltre, il servizio di consultazione online delle fatture e delle condizioni generali era inaccessibile a causa di malfunzionamenti, come confermato dagli operatori della Pt_1
Pertanto, chiedeva al Tribunale di rigettare la proposta opposizione e confermare il decreto ingiuntivo con condanna della al pagamento delle spese con attribuzione al procuratore costituito. Pt_1
Radicatosi il contraddittorio, alla prima udienza del 19.09.2022, svoltasi in modalità telematica, il
Giudice,accertata la regolarità delle notifiche, rigettava l'istanza di provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e rinviava la causa all'udienza del 29.05.2023, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI cpc. Depositate le memorie istruttorie, il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale, fissava l'udienza del 30.09.2024 per la discussione e decisione della causa, ex art. 281 sexies c.p.c concedendo alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note difensive.
Rinviava, poi, la causa in prosieguo della discussione al 12.12.2024 e disponeva che tale udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE Così riassunti i termini della controversia, occorre premettere che la pretesa dedotta in giudizio riguarda esclusivamente l'accertamento del diritto del Sig.re di ottenere la Controparte_1
consegna da parte della società di copia del contratto relativo all'utenza n. 081066858, delle Pt_1
condizioni generali di detto contratto e delle fatture relative al periodo marzo 2016 a gennaio 2021.
La società ha eccepito la carenza d'interesse ad agire del ricorrente poiché i documenti Pt_1
richiesti dal sono stati sempre disponibili online sul sito e nella sezione "mytiscali". In CP_1
particolare, ha dedotto che, durante la richiesta di attivazione del servizio, avvenuta telefonicamente in data 25.01.2017 il Sig. era stato informato sulla possibilità di consultare il contratto e CP_1 le fatture online sul sito "mytiscali” e che, in ogni caso, in data 26.01.2017 l'operatore aveva inviato una email di benvenuto all'opposto allegando copia delle condizioni generali del contratto , trasmesse, poi, all'opposto anche a mezzo posta ordinaria.
Ciò posto, è necessario analizzare la normativa che disciplina i contratti a distanza al fine di individuare la corretta natura dell'operazione realizzata.
Il legislatore ha precisato -commi 1 e 6 dell'art. 51 del Codice del Consumo- che “ “Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto;
in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo , n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole”.
La definizione di “supporto durevole” contenuta nel successivo art. 45 lettera l del predetto Codice precisa che è tale “ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate”.
Quindi, se un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista è obbligato a confermare l'offerta al consumatore e quest'ultimo è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto.
Per la validità del contratto però, il professionista è obbligato ad inviare all'utente una copia del contratto scritto , contenente tutte le condizioni approvate oralmente e ciò anche al fine di ottenere da quest'ultimo una copia controfirmata.
Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole (art. 51 n. 6 Codice del consumo). In tal caso il professionista deve fornire al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza, al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio.
Dal ricevimento da parte del cliente finale della comunicazione di conferma e dei relativi allegati vanno fatti decorrere i tempi per l'esercizio del diritto di ripensamento di cui al Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale (articolo 11, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 126/04) e di energia elettrica (articolo 12, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 105/06).
In virtù della normativa sopra richiamata, nel caso di contratti conclusi a mezzo di tecniche di comunicazione a distanza, l' utente ha, quindi, diritto di ottenere il contratto contenente tutte le condizioni approvate durante la registrazione della chiamata telefonica e dell'approvazione a voce delle condizioni telefoniche.
P
Nel caso di specie, il Sig. ha rappresentato sia nel ricorso introduttivo che nella CP_1
comparsa di costituzione del presente giudizio che il contratto a suo tempo stipulato con la società
unitamente alle clausole contrattuali, non gli sono stati mai consegnati, né gli sono mai state Pt_1
inviate le fatture degli ultimi cinque anni. L'opposto ha poi specificamente evidenziato il suo interesse concreto ed attuale a conseguire la copia della documentazione richiesta poiché è sua intenzione verificare la correttezza delle somme addebitate in relazione al contratto stipulato ed in particolare i costi di risoluzione indicati nelle fatture. Il ha, dunque, indicato i fatti e gli CP_1
elementi di diritto costituenti la ragione della domanda.
Giova ripetere che nei suoi scritti difensivi, ha sostenuto che la mancata positiva risposta Pt_1
alla richiesta stragiudiziale di consegna del contratto fosse giustificata dal fatto che tale documento era già nella disponibilità del cliente perché inviato all'utente a mezzo posta ordinaria e che lo stesso fosse sempre disponibile accedendo dal sito Web.
A tal proposito, la società opponente ha prodotto in giudizio lettere del 26.01.2017, dell'1.11.2019
e del 12.11.2020 con cui la stessa avrebbe spedito per posta ordinaria al il contratto CP_1
stipulato tra le parti e le condizioni generali. Tuttavia, manca la prova dell'effettiva ricezione di tale missive da parte del . Al contempo, l'eventuale difficoltà nell'accesso a tali documenti CP_1
online lamentata dal giustifica la richiesta di ottenere la documentazione in forma CP_1
cartacea.
Pertanto, la società erogatrice del servizio elettrico aveva l'obbligo di consegnare tale documentazione all'utente. Tale obbligo, peraltro, discende dal più generale dovere di buona fede e correttezza che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere respinta ed il decreto in giuntivo n. 1097/2021 (26730/2020 R.G.), emesso dal Tribunale di Napoli in data 12.02.2021, deve essere confermato con conseguente declaratoria di esecutorietà.
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022, seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto della complessità bassa della controversia, del valore della stessa e dell'effettiva attività processuale espletata con esclusione, quindi, della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma D.I. n. 9399/2021 (N.R.G.24350 /2021), emesso dal
Tribunale di Napoli in data 17.12.2021, con conseguente declaratoria di esecutorietà;
2) condanna la società in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in Parte_1
favore di delle spese di lite, che liquida in € 2.000 per competenze, oltre spese Controparte_1
forfettarie pari al 15%, Iva e Cap come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 06.02.2025 Il GOP
Dott.ssa Lucia Vietri