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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7662 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 11218/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Carlo Cutrignelli, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via S. Filippo n. 8 bis (comunicazioni alla PEC:
Email_1
-ricorrente-
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_1
in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55
[...]
- convenuti -
Oggetto: personale docente - azione di riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durate i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'Amministrazione resistente ai fini della ricostruzione di carriera e conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.5.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1. ACCERTARE E DICHIARARE: il diritto del ricorrente alla ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto presso le scuole statali prima dell'assunzione a tempo indeterminato ai sensi del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/CE;
2. PER L'EFFETTO, CONDANNARE: l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera del ricorrente ai sensi del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e dei decreti di ricostruzione carriera già emanati;
3. CONDANNARE: l'Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente nella fascia stipendiale 15-20 anni, a decorrere dal 01/09/2016, con la corrispondente anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici, o comunque a collocarlo nella corretta posizione maturata;
4. CONDANNARE: l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di EURO 18.765,77, compresi i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. Scuola e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto,
o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del saldo. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Carlo Cutrignelli”. Ha rappresentato
- di essere dipendente a tempo indeterminato del con decorrenza giuridica dal CP_2
01/09/2015 ed economica dal 26/11/2015, quale Docente di scuola elementare, attualmente in servizio presso l'Istituto scolastico statale Andrea Doria di Napoli;
- che precisamente in data 01/09/2015 è stato immesso in ruolo da graduatoria a esaurimento in virtù del piano di reclutamento straordinario previsto dalla Legge n.
107/2015, art. 1, comma 98 - lett. c);
- che, prima dell'immissione in ruolo, aveva svolto i seguenti servizi pre-ruolo in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il CP_2 (come da “stato matricolare” all n. 1 della produzione attorea):
-- a.s. 2000/2001: mesi 9 giorni 6;
- - a.s. 2001/2002: mesi 8 giorni 23;
- - a.s. 2002/2003: mesi 8 giorni 7;
- - a.s. 2003/2004: mesi 8 giorni 11;
- - a.s. 2004/2005: mesi 6 giorni 23;
- - a.s. 2005/2006: mesi 9 giorni 20;
- - a.s. 2006/2007: mesi 9 giorni 14;
- - a.s. 2007/2008: mesi 9 giorni 21;
- - a.s. 2008/2009: mesi 9 giorni 23;
- - a.s. 2009/2010: mesi 9 giorni 24;
- - a.s. 2010/2011: mesi 9 giorni 23;
- - a.s. 2011/2012: mesi 9 giorni 19;
- - a.s. 2012/2013: mesi 9 giorni 18;
- - a.s. 2013/2014: mesi 9 giorni 22;
- - a.s. 2014/2015: mesi 9 giorni 16;
- che, superato il periodo di prova, in data 01.09.2016 veniva confermato in ruolo;
- che successivamente presentava istanza di ricostruzione della carriera;
- che il Dirigente Scolastico, deputato ex lege alla valutazione del servizio pregresso, con decreto di ricostruzione di carriera n. 959 del 21.2.2022 (doc. 3 all. ricorso), attribuiva al ricorrente, a decorrere dalla conferma in ruolo, l'inquadramento nella fascia stipendiale 0- 8 anni secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del Comparto Scuola 2011, riconoscendo una anzianità complessiva pre ruolo di anni 10 mesi 8 giorni 6 ai fini giuridici ed economici e, ai soli fini economici, di anni 1 e mesi 0, per un totale di anni 11, mesi 8, giorni 0 ai fini giuridici ed economici e, ai soli fini economici, di anni 3, mesi 4, giorni 0;
- che tale ricostruzione di carriera è illegittima, in quanto il collocamento del ricorrente nella fascia stipendiale 9/14, a discapito della più favorevole fascia stipendiale 15/20, deriva dal fatto che l'Amministrazione resistente non ha valutato integralmente i periodi di servizio pre-ruolo complessivamente svolti, laddove sulla base della progressione stipendiale prevista dalla Tabella B allegata al CCNL del Comparto Scuola 2006/09 e della clausola di salvaguardia di cui all'art.2, commi 2 e 3 del CCNL Comparto Scuola 2011, già a decorrere dal 01/09/2016 avrebbe avuto diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale 15-20 anni, con conseguente attribuzione dello stipendio relativo a tale fascia di anzianità, con conseguente diritto alla liquidazione delle differenze sulle retribuzioni percepite. Lamentando una incompleta considerazione dell'anzianità, denunciava la disparità di trattamento nella valorizzazione dell'anzianità maturata nel periodo in cui era dipendente a tempo determinato rispetto ai colleghi assunti direttamente a tempo indeterminato e la violazione delle regole dettate dall'Unione Europea in materia. Richiamata la normativa ritenuta applicabile, rassegnava le conclusioni sopra esposte.
Fissata udienza di discussione al 17.12.2024, con memoria depositata il 28.11.2024 si è costituito tempestivamente il Controparte_3
che ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto sulla
[...] base di articolate deduzioni in fatto e in diritto. Eccepita altresì la prescrizione delle poste retributive eventualmente maturate, ha così concluso: “in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la sussistenza di un contraddittorio non integro;
in via principale, rigettare la domanda formulata dal ricorrente, poiché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, rigettare in parte la domanda formulata dal ricorrente, procedendo alla corretta quantificazione delle differenze retributive e dichiarando l'intervenuta prescrizione delle medesime. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.”. All'esito di concessione di termine per note illustrative, la causa veniva da ultimo rinviata per la decisione all'udienza del 16.10.2025. A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
Deve, preliminarmente, essere affermata la legittimazione passiva del CP_1 convenuto che è l'unico soggetto legittimato a resistere nel presente giudizio. Sul punto, va richiamato il consolidato principio secondo cui “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n.
889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” (cfr. Cass. n. 6372/2011; conforme Cass. n. 32938/ 2021). La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche e, quindi, ciò che attiene alla assunzione, inquadramento e sviluppo professionale di detto personale, esula dall'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99 che, invece, riguarda la più limitata materia dell'utilizzazione delle risorse umane al fine di assicurare l'efficienza del servizio scolastico anche quanto alla preparazione della cd. offerta formativa dei singoli istituti.
Invece, in materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico i Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche agiscono quali come organi del e perciò deputati al compimento di atti Controparte_4 esterni da imputarsi – in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica - al medesimo che, quindi, ne è responsabile. CP_1
Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo CP_1 istituto. Deve altresì respingersi l'istanza d'integrazione del contraddittorio avanzata da parte resistente nei confronti del CP_2 Controparte_5
quale organo preposto al controllo amministrativo contabile di tutti
[...] gli atti ed i provvedimenti con i quali le scuole gestiscono il personale dipendente docente e non docente, in particolare quello di ricostruzione della carriera.
Nel caso in esame, infatti, proprio in virtù della indiscussa legittimazione passiva del
, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 Controparte_1
c.p.c..
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti segnati dalla seguente motivazione. Parte ricorrente contesta la quantificazione del servizio pre-ruolo effettuata dall'amministrazione scolastica col decreto di ricostruzione di carriera in atti, pari a ANNI 11, mesi 8, giorni 0 ai fini giuridici ed economici, ove in applicazione dei criteri di cui all'art. 489 del D.Lgs. 297/94 (“il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”), avrebbe dovuto riconoscersi invece tutto il servizio prestato in relazione alle annualità scolastiche dal 2000/2001 al 2014/2015, pari a n. 15 anni di servizio e che, pertanto, il avrebbe dovuto collocare il docente nello scaglione stipendiale Controparte_1 15/20 anni di cui al CCNL del Comparto Scuola all'atto dell'immissione in ruolo. Ai fini del decidere, occorre muovere da quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. 31149\2019 con specifico riguardo al personale docente, secondo cui: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art.
485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui
l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine
a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e
l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (cfr. anche Cass. nn. 3474/2020; 20015/2018). Nello stesso senso, le SS.UU. della Cassazione hanno affermato che: “ai fini del computo dell'anzianità di servizio all'atto dell'immissione in ruolo dei docenti non di ruolo, sia di materie curriculari che di religione cattolica, alla luce di una interpretazione sistematica complessiva del sistema scolastico, che consente una piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, e del diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, nella parte in cui, nel rispetto della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, vieta trattamenti discriminatori nel riconoscimento dell'anzianità di servizio tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, l'art.
485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va interpretato estensivamente così da prevedere il riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo, anche se prestati presso le scuole dell'infanzia, non solo in caso di immissione in ruolo nella scuola primaria ma anche in caso di immissione in ruolo nella scuola secondaria” (cfr. Cass. SS.UU. n. 22726/2022). Ed invero, deve ribadirsi il principio secondo cui la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Rileva lo scrivente che non è riscontrabile alcuna differenza qualitativa e quantitativa della prestazione lavorativa svolta dal docente non di ruolo e che tale assunto, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai contratti collettivi succedutisi nel tempo (che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente), non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” (punto 34 della sent. caso Motter, C-466/17,), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. È, pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485, d.lgs. n. 297/1994, possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nella memoria di costituzione di parte resistente.
In definitiva, i Giudici di legittimità, anche sulla scorta della pronuncia della giurisprudenza sovranazionale (cfr. sentenza caso , hanno quindi ritenuto che la Per_1 normativa nazionale che disciplina il trattamento economico e la ricostruzione della carriera dei docenti assunti a tempo indeterminato dopo diversi anni di precariato, ossia gli artt. 485 e 489, TU Scuola, ponendosi in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/C, vada disapplicata. Nel caso concreto, invero, dall'esame del decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico n. 959 del 21.2.2022 (doc. 3 prod. ric.) nonché dallo Stato
Matricolare completo versato in atti da entrambe le parti emerge che il ricorrente è stato collocato nella fascia stipendiale 9/14 a decorrere dal 1.09.2016 laddove egli, tenuto conto del servizio pre ruolo come documentato, aveva diritto a tale data ad essere collocato nella fascia 15-20 (v. Tabelle Contrattuali in atti). Ne consegue che il ricorrente ha diritto non solo a vedersi interamente riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato, ma anche alla rideterminazione dell'anzianità maturata, con conseguente inquadramento di nella fascia stipendiale 15-20 anni a far Parte_1 data dall'assunzione in ruolo, e conseguente pagamento delle differenze retributive maturate per effetto del corretto inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente maturata.
Per la quantificazione del dovuto, tenuto conto della fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Amministrazione scolastica e della rideterminazione del dovuto fatta da parte ricorrente all'udienza cartolare del 17.12.2024, possono essere utilizzati i conteggi come da ultimo rielaborati dal ricorrente, in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e non specificamente contestati dal convenuto. CP_1
Il , in persona del Ministro pro-tempore, deve essere, quindi, condannato a CP_2 procedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente, considerati, a tal fine, i contratti a tempo determinato di cui è causa, ed a corrispondere in suo favore per quanto di ragione le differenze retributive maturate con decorrenza dal superamento della prova (, a decorrere dal 01/09/2016) dopo l'assunzione a tempo indeterminato, ad incrementare in favore del ricorrente lo stipendio mensile tenuto conto dell'anzianità maturata, ed a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale del docente conseguente alle differenze di retribuzione riconosciute.
Il , in persona del Ministro pro-tempore, va, dunque, condannato a corrispondere in CP_2 favore del ricorrente per le causali esposte la complessiva somma di euro 2.744,33, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite, compensate per metà in ragione della serialità della causa, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, giudice unico in funzione di giudice del lavoro, sul ricorso presentato da in data 13.5.2024, assorbita ogni altra questione, Parte_1 così decide: a) dichiara il diritto del ricorrente, ai fini della ricostruzione della carriera, all'integrale riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione resistente con contratti di lavoro a tempo determinato fino all'immissione in ruolo, pari ad anni 15, con conseguente inquadramento di nella fascia stipendiale 15-20 anni a far Parte_1 data dall'assunzione in ruolo e conseguente riconoscimento dei successivi scatti di anzianità;
b) condanna il , in persona del Ministro p.t., alla ricostruzione della carriera del CP_2 ricorrente, ai fini giuridici ed economici conformemente all'accertamento sub a) e, per l'effetto, al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme dovute a titolo di differenze retributive, pari a euro di euro 2.744,33 oltre interessi al saggio legale dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
c) compensa per la metà le spese di lite e pone a carico del convenuto il CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 1.150,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
Si comunichi
Napoli 23.10.2025 Il giudice dott. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 11218/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Carlo Cutrignelli, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via S. Filippo n. 8 bis (comunicazioni alla PEC:
Email_1
-ricorrente-
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_1
in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55
[...]
- convenuti -
Oggetto: personale docente - azione di riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durate i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'Amministrazione resistente ai fini della ricostruzione di carriera e conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.5.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1. ACCERTARE E DICHIARARE: il diritto del ricorrente alla ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto presso le scuole statali prima dell'assunzione a tempo indeterminato ai sensi del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/CE;
2. PER L'EFFETTO, CONDANNARE: l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera del ricorrente ai sensi del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e dei decreti di ricostruzione carriera già emanati;
3. CONDANNARE: l'Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente nella fascia stipendiale 15-20 anni, a decorrere dal 01/09/2016, con la corrispondente anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici, o comunque a collocarlo nella corretta posizione maturata;
4. CONDANNARE: l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di EURO 18.765,77, compresi i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. Scuola e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto,
o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del saldo. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Carlo Cutrignelli”. Ha rappresentato
- di essere dipendente a tempo indeterminato del con decorrenza giuridica dal CP_2
01/09/2015 ed economica dal 26/11/2015, quale Docente di scuola elementare, attualmente in servizio presso l'Istituto scolastico statale Andrea Doria di Napoli;
- che precisamente in data 01/09/2015 è stato immesso in ruolo da graduatoria a esaurimento in virtù del piano di reclutamento straordinario previsto dalla Legge n.
107/2015, art. 1, comma 98 - lett. c);
- che, prima dell'immissione in ruolo, aveva svolto i seguenti servizi pre-ruolo in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il CP_2 (come da “stato matricolare” all n. 1 della produzione attorea):
-- a.s. 2000/2001: mesi 9 giorni 6;
- - a.s. 2001/2002: mesi 8 giorni 23;
- - a.s. 2002/2003: mesi 8 giorni 7;
- - a.s. 2003/2004: mesi 8 giorni 11;
- - a.s. 2004/2005: mesi 6 giorni 23;
- - a.s. 2005/2006: mesi 9 giorni 20;
- - a.s. 2006/2007: mesi 9 giorni 14;
- - a.s. 2007/2008: mesi 9 giorni 21;
- - a.s. 2008/2009: mesi 9 giorni 23;
- - a.s. 2009/2010: mesi 9 giorni 24;
- - a.s. 2010/2011: mesi 9 giorni 23;
- - a.s. 2011/2012: mesi 9 giorni 19;
- - a.s. 2012/2013: mesi 9 giorni 18;
- - a.s. 2013/2014: mesi 9 giorni 22;
- - a.s. 2014/2015: mesi 9 giorni 16;
- che, superato il periodo di prova, in data 01.09.2016 veniva confermato in ruolo;
- che successivamente presentava istanza di ricostruzione della carriera;
- che il Dirigente Scolastico, deputato ex lege alla valutazione del servizio pregresso, con decreto di ricostruzione di carriera n. 959 del 21.2.2022 (doc. 3 all. ricorso), attribuiva al ricorrente, a decorrere dalla conferma in ruolo, l'inquadramento nella fascia stipendiale 0- 8 anni secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del Comparto Scuola 2011, riconoscendo una anzianità complessiva pre ruolo di anni 10 mesi 8 giorni 6 ai fini giuridici ed economici e, ai soli fini economici, di anni 1 e mesi 0, per un totale di anni 11, mesi 8, giorni 0 ai fini giuridici ed economici e, ai soli fini economici, di anni 3, mesi 4, giorni 0;
- che tale ricostruzione di carriera è illegittima, in quanto il collocamento del ricorrente nella fascia stipendiale 9/14, a discapito della più favorevole fascia stipendiale 15/20, deriva dal fatto che l'Amministrazione resistente non ha valutato integralmente i periodi di servizio pre-ruolo complessivamente svolti, laddove sulla base della progressione stipendiale prevista dalla Tabella B allegata al CCNL del Comparto Scuola 2006/09 e della clausola di salvaguardia di cui all'art.2, commi 2 e 3 del CCNL Comparto Scuola 2011, già a decorrere dal 01/09/2016 avrebbe avuto diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale 15-20 anni, con conseguente attribuzione dello stipendio relativo a tale fascia di anzianità, con conseguente diritto alla liquidazione delle differenze sulle retribuzioni percepite. Lamentando una incompleta considerazione dell'anzianità, denunciava la disparità di trattamento nella valorizzazione dell'anzianità maturata nel periodo in cui era dipendente a tempo determinato rispetto ai colleghi assunti direttamente a tempo indeterminato e la violazione delle regole dettate dall'Unione Europea in materia. Richiamata la normativa ritenuta applicabile, rassegnava le conclusioni sopra esposte.
Fissata udienza di discussione al 17.12.2024, con memoria depositata il 28.11.2024 si è costituito tempestivamente il Controparte_3
che ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto sulla
[...] base di articolate deduzioni in fatto e in diritto. Eccepita altresì la prescrizione delle poste retributive eventualmente maturate, ha così concluso: “in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la sussistenza di un contraddittorio non integro;
in via principale, rigettare la domanda formulata dal ricorrente, poiché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, rigettare in parte la domanda formulata dal ricorrente, procedendo alla corretta quantificazione delle differenze retributive e dichiarando l'intervenuta prescrizione delle medesime. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.”. All'esito di concessione di termine per note illustrative, la causa veniva da ultimo rinviata per la decisione all'udienza del 16.10.2025. A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
Deve, preliminarmente, essere affermata la legittimazione passiva del CP_1 convenuto che è l'unico soggetto legittimato a resistere nel presente giudizio. Sul punto, va richiamato il consolidato principio secondo cui “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n.
889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” (cfr. Cass. n. 6372/2011; conforme Cass. n. 32938/ 2021). La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche e, quindi, ciò che attiene alla assunzione, inquadramento e sviluppo professionale di detto personale, esula dall'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99 che, invece, riguarda la più limitata materia dell'utilizzazione delle risorse umane al fine di assicurare l'efficienza del servizio scolastico anche quanto alla preparazione della cd. offerta formativa dei singoli istituti.
Invece, in materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico i Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche agiscono quali come organi del e perciò deputati al compimento di atti Controparte_4 esterni da imputarsi – in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica - al medesimo che, quindi, ne è responsabile. CP_1
Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo CP_1 istituto. Deve altresì respingersi l'istanza d'integrazione del contraddittorio avanzata da parte resistente nei confronti del CP_2 Controparte_5
quale organo preposto al controllo amministrativo contabile di tutti
[...] gli atti ed i provvedimenti con i quali le scuole gestiscono il personale dipendente docente e non docente, in particolare quello di ricostruzione della carriera.
Nel caso in esame, infatti, proprio in virtù della indiscussa legittimazione passiva del
, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 Controparte_1
c.p.c..
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti segnati dalla seguente motivazione. Parte ricorrente contesta la quantificazione del servizio pre-ruolo effettuata dall'amministrazione scolastica col decreto di ricostruzione di carriera in atti, pari a ANNI 11, mesi 8, giorni 0 ai fini giuridici ed economici, ove in applicazione dei criteri di cui all'art. 489 del D.Lgs. 297/94 (“il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”), avrebbe dovuto riconoscersi invece tutto il servizio prestato in relazione alle annualità scolastiche dal 2000/2001 al 2014/2015, pari a n. 15 anni di servizio e che, pertanto, il avrebbe dovuto collocare il docente nello scaglione stipendiale Controparte_1 15/20 anni di cui al CCNL del Comparto Scuola all'atto dell'immissione in ruolo. Ai fini del decidere, occorre muovere da quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. 31149\2019 con specifico riguardo al personale docente, secondo cui: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art.
485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui
l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine
a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e
l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (cfr. anche Cass. nn. 3474/2020; 20015/2018). Nello stesso senso, le SS.UU. della Cassazione hanno affermato che: “ai fini del computo dell'anzianità di servizio all'atto dell'immissione in ruolo dei docenti non di ruolo, sia di materie curriculari che di religione cattolica, alla luce di una interpretazione sistematica complessiva del sistema scolastico, che consente una piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, e del diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, nella parte in cui, nel rispetto della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, vieta trattamenti discriminatori nel riconoscimento dell'anzianità di servizio tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, l'art.
485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va interpretato estensivamente così da prevedere il riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo, anche se prestati presso le scuole dell'infanzia, non solo in caso di immissione in ruolo nella scuola primaria ma anche in caso di immissione in ruolo nella scuola secondaria” (cfr. Cass. SS.UU. n. 22726/2022). Ed invero, deve ribadirsi il principio secondo cui la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Rileva lo scrivente che non è riscontrabile alcuna differenza qualitativa e quantitativa della prestazione lavorativa svolta dal docente non di ruolo e che tale assunto, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai contratti collettivi succedutisi nel tempo (che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente), non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” (punto 34 della sent. caso Motter, C-466/17,), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. È, pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485, d.lgs. n. 297/1994, possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nella memoria di costituzione di parte resistente.
In definitiva, i Giudici di legittimità, anche sulla scorta della pronuncia della giurisprudenza sovranazionale (cfr. sentenza caso , hanno quindi ritenuto che la Per_1 normativa nazionale che disciplina il trattamento economico e la ricostruzione della carriera dei docenti assunti a tempo indeterminato dopo diversi anni di precariato, ossia gli artt. 485 e 489, TU Scuola, ponendosi in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/C, vada disapplicata. Nel caso concreto, invero, dall'esame del decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico n. 959 del 21.2.2022 (doc. 3 prod. ric.) nonché dallo Stato
Matricolare completo versato in atti da entrambe le parti emerge che il ricorrente è stato collocato nella fascia stipendiale 9/14 a decorrere dal 1.09.2016 laddove egli, tenuto conto del servizio pre ruolo come documentato, aveva diritto a tale data ad essere collocato nella fascia 15-20 (v. Tabelle Contrattuali in atti). Ne consegue che il ricorrente ha diritto non solo a vedersi interamente riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato, ma anche alla rideterminazione dell'anzianità maturata, con conseguente inquadramento di nella fascia stipendiale 15-20 anni a far Parte_1 data dall'assunzione in ruolo, e conseguente pagamento delle differenze retributive maturate per effetto del corretto inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente maturata.
Per la quantificazione del dovuto, tenuto conto della fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Amministrazione scolastica e della rideterminazione del dovuto fatta da parte ricorrente all'udienza cartolare del 17.12.2024, possono essere utilizzati i conteggi come da ultimo rielaborati dal ricorrente, in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e non specificamente contestati dal convenuto. CP_1
Il , in persona del Ministro pro-tempore, deve essere, quindi, condannato a CP_2 procedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente, considerati, a tal fine, i contratti a tempo determinato di cui è causa, ed a corrispondere in suo favore per quanto di ragione le differenze retributive maturate con decorrenza dal superamento della prova (, a decorrere dal 01/09/2016) dopo l'assunzione a tempo indeterminato, ad incrementare in favore del ricorrente lo stipendio mensile tenuto conto dell'anzianità maturata, ed a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale del docente conseguente alle differenze di retribuzione riconosciute.
Il , in persona del Ministro pro-tempore, va, dunque, condannato a corrispondere in CP_2 favore del ricorrente per le causali esposte la complessiva somma di euro 2.744,33, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite, compensate per metà in ragione della serialità della causa, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, giudice unico in funzione di giudice del lavoro, sul ricorso presentato da in data 13.5.2024, assorbita ogni altra questione, Parte_1 così decide: a) dichiara il diritto del ricorrente, ai fini della ricostruzione della carriera, all'integrale riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione resistente con contratti di lavoro a tempo determinato fino all'immissione in ruolo, pari ad anni 15, con conseguente inquadramento di nella fascia stipendiale 15-20 anni a far Parte_1 data dall'assunzione in ruolo e conseguente riconoscimento dei successivi scatti di anzianità;
b) condanna il , in persona del Ministro p.t., alla ricostruzione della carriera del CP_2 ricorrente, ai fini giuridici ed economici conformemente all'accertamento sub a) e, per l'effetto, al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme dovute a titolo di differenze retributive, pari a euro di euro 2.744,33 oltre interessi al saggio legale dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
c) compensa per la metà le spese di lite e pone a carico del convenuto il CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 1.150,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
Si comunichi
Napoli 23.10.2025 Il giudice dott. Federico Bile