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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/05/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 251 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2015, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliati in Potenza
[...] C.F._2 alla Piazza Plebiscito n. 7, presso e nello studio dell'avv. Paolo Giordano, che li rappresenta e difende, in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Attori-Opponenti
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Nazario Sauro n. 52 presso e nello studio dell'avv. Michele Gallo, giusta procura conferita sul ricorso per decreto ingiuntivo;
Convenuta-Opposta
NONCHE'
(C.F.: Controparte_2
) e per essa la società (C.F.: P.IVA_2 Controparte_3
) quale procuratrice speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Michele P.IVA_3
Gallo ed elettivamente presso il suo studio in Potenza alla via Nazario Sauro n. 52, in virtù di mandato in calce all'atto di intervento ex art. 111 cpc;
Interventrice
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1) Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 925/2014,
[...]
emesso dal Tribunale di Potenza, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di € 23.377,97 oltre interessi al tasso contrattuale del 13,250% e spese del procedimento monitorio, in favore di per insoluto derivante da Controparte_1
prestito personale.
Gli opponenti con la propria domanda chiedevano “condannare la alla CP_1
restituzione dell'importo di €.5.711,28, in favore dei Sig.ri e Parte_1 [...]
, come da risultanze della CTU;
-nella denegata ipotesi di rigetto della Parte_2
detta domanda di restituzione del detto importo, di voler tener conto della minore somma del debito accertata dal CTU;
-condannare la resistente al CP_1
rimborso delle spese di CTU anticipate dai ricorrenti;
-ordinare alla competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari l'immediata cancellazione dell'ipoteca trascritta sulla base titolo opposto;
-condannare la al risarcimento dei CP_1
danni ex art. 96 c.p.c per aver provveduto ad agire in giudizio in mala fede, pur nella consapevolezza della inesistenza del credito ingiunto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Nel merito, a sostegno dell'opposizione, è stata dedotta l'illegittimità degli addebiti di competenze effettuati dalla banca in relazione al rapporto di conto corrente, in quanto erano comprensivi di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto trimestrali, inoltre, la capitalizzazione composta degli oneri, spese e commissioni era avvenuta in difetto di pattuizione.
Evidenziavano che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla scorta di fideiussioni del 30/04/2008, rilasciate quando la società versava in crisi economica, Parte_3
quindi, detta circostanza sconosciuta ai fideiussori, li liberava, in quanto la Banca ha fatto credito al terzo, senza preventiva autorizzazione dei fideiussori, benché consapevole delle condizioni di crisi patrimoniali in cui versava.
Inoltre, eccepivano la violazione della legge 108/96 relativo al tasso effettivo applicato, la carenza di documentazione contabile sulla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, nullità degli interessi ultralegali applicati e illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 19/06/2015 si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata Controparte_1
in fatto e diritto e non provate, quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna alle spese del giudizio. In via subordinata, condannare gli opponenti in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento di tutte le somme ingiunte ovvero, alle minori somme che risulteranno dovute in corso di causa.
A sostegno deduceva che il decreto ingiuntivo veniva emesso sulla scorta di idonea documentazione contabile e gli estratti conto erano assistiti da presunzione di veridicità, poiché portati a conoscenza della parte, inoltre, nel rapporto di conto corrente gli estratti conto non contestati dalla parte costituiscono piena prova del credito della anche nei confronti dei fideiussori, in particolare dal contratto di CP_4
conto corrente e dagli estratti conto non contestati si evince la correttezza delle somme addebitate. Inoltre, evidenziava la validità delle fideiussioni assunte dagli opponenti, che non contestavano, per l'importo massimo garantito di € 72.000,00.
Contestava l'invocata applicazione dell'art. 1956 c.c., poiché il fideiussore che chiede la liberazione ha l'onere di provare gli elementi richiesti a tal fine e, comunque, le fideiussioni per obbligazioni future costituivano un contratto autonomo di garanzia con obbligo di informarsi sull'andamento del rapporto. Infondate, secondo la convenuta, anche l'applicazione degli interessi ultralegali e gli ulteriori presunti addebiti di somme sul conto corrente.
3) In corso di causa, con comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 111 cpc, si costituiva la , e per essa quale procuratrice Controparte_5
poiché a seguito di liquidazione coatta amministrativa di Controparte_3
venivano ceduti, a attività e passività Parte_4 Controparte_6 costituenti un ramo d'azienda bancaria, tra cui anche la partecipazione in CP_1
ove era ricompreso il credito vantato nei confronti dei sig.ri
[...] [...]
e Quindi, richiamava, confermando e facendo Parte_1 Parte_2
proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni avanzate da con i propri atti. Controparte_1
4) Il G.I. con ordinanza del 16/0972015 rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 VI comma cpc. Con ordinanza del 19-22/01/2018 il G.I. disponeva l'espletamento di una CTU contabile nominando la dott.ssa . Persona_1
Precisate le conclusioni, all'udienza del 16/01/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 5) Preliminarmente parte attrice opponente ha innanzitutto eccepito l'insussistenza di idonea prova scritta ex art. 633 e ss. c.p.c.
Tale eccezione risulta infondata.
Invero, la ha fondato la propria pretesa creditoria sul contratto di Controparte_7
conto corrente n. 63/6035389/57 aperto in data 09/02/2007 (allegato n. 1 fascicolo del monitorio), nonché sulla scorta degli estratti conto capitale e scalare afferenti all'intero rapporto di conto corrente (allegati nn. 2 e 3 fasc. monitorio), estratti conto con dichiarazione di conformità ai sensi dell'art 50 TUB (allegato n. 4 fasc. monitorio).
In atti sono state depositate le fideiussioni personali rilasciate dai Sig.ri
[...]
e (allegati nn. 5 e 6 fasc. monitorio) in data Parte_1 Parte_2
30/04/2008, fino alla concorrenza della somma di € 72.000,00 in favore della società
DO.GE.BA. Trasporti s.a.s. di e C., debitore principale che veniva Controparte_8
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Potenza in data 26/05/2013, come risulta dalla visura allegata in atti.
Depositate in atti vi sono le raccomandate del 26/07/2013 e del 19/11/2013 con le quali veniva disposta la revoca del conto corrente e la decadenza dal beneficio del termine.
Quindi, il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Potenza legittimamente e sulla scorta di idonea documentazione.
5.1) Nel merito della presente causa.
Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335; Corte appello
Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016,
n. 75; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421). Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione
Civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533;
Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006,
n. 8615).
Nel caso di specie, la fonte negoziale, del diritto fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, risulta indiscussa e non contestata tra le parti.
Invero, parte opponente non ha contestato l'esistenza di una fideiussione per l'importo di € 72.000,00 in favore della società di trasporti DO.GE.BA. sas, ma contestavano da un lato l'applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale degli oneri, spese e commissioni senza alcuna pattuizione e dall'altra l'intervenuta liberazione dei fideiussori poiché la Banca avrebbe concesso il credito alla senza il Parte_3
loro consenso, pur sapendo del peggioramento delle condizioni patrimoniali.
6) Precisato quanto sopra, come detto, il G.I. con ordinanza del 22/01/2018 affidava al CTU i quesiti ivi specificati al fine della rideterminazione del saldo dare/avere.
Il rapporto di conto corrente ordinario esaminato è stato il n. 86035389, aperto presso succursale di Potenza. Il CTU evidenziava che in Controparte_1
relazione al rapporto in esame si disponeva del contratto debitamente sottoscritto in data 09702/2007, il quale recava la pattuizione dei tassi, delle spese e delle commissioni;
era prevista, altresì, la clausola di capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi. Sulla scorta della documentazione agli atti è stato possibile ricostruire l'intero rapporto (c/c n. 86035389) dal 09/02/2007 (con saldo iniziale pari a zero) al 17/10/2013 (con saldo zero e la dicitura ''per passaggio a sofferenze"). Il CTU evidenziava che il rapporto era “movimentato anche dall'addebito di interessi, competenze e spese provenienti dal rapporto n. 86035634, del quale nulla è presente agli atti”.
Quindi al fine di rideterminare il saldo del conto corrente ordinario, il CTU ha proceduto ad analizzare i quesiti posti dal G.I. come segue:
“… interessi usurari: è stata verificata tanto l'usura originaria quanto quella sopravvenuta;
il rapporto in esame è risultato usurario ab origine e pertanto è stato applicato il principio previsto dall'art. 1815 c.c., secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi;
anatocismo: è stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi stante la pattuizione scritta;
c.m.s.: le commissioni di massimo scoperto pattuite sono state calcolate con la stessa periodicità prevista negli estratti conto ma non capitalizzate;
decorrenza delle valute: la decorrenza delle valute è pattuita in contratto;
altre spese: le spese addebitate in conto risultano pattuite;
incompletezza degli estratti conto: gli estratti e gli scalari del conto sono risultati completi per tutto l'arco temporale oggetto di ricostruzione”.
Il CTU provvedeva a ricostruire il conto corrente in esame per il periodo sopra riportato e “… L'elaborazione conduce ad un saldo a debito per il correntista, alla data del 17.10.2013, di euro 9.279,27 (ALLEGATO N. 4 a pag. 117). Tale saldo
comprende le competenze maturate e addebitate in ciascun trimestre, nonché la c.m.s.
calcolata trimestralmente ma addebitata alla fine del rapporto perché non capitalizzata”. Riferiva il CTU che il rapporto di conto corrente era risultato usurario ab origine e, pertanto, applicando il principio previsto dall'art. 1815 c.c., secondo il quale, se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Il CTU ha poi proceduto alla rideterminazione del saldo del cono corrente n.
86035389 applicando il principio di cui all'art. 1815 c.c., con computo della capitalizzazione trimestrale delle competenze, e commissione di massimo scoperto, senza capitalizzazione ed azzeramento delle competenze provenienti del rapporto di conto corrente n. 86035634, del quale nessuna documentazione è prodotta in atti.
A tal uopo il CTU ricostruiva il rapporto di conto corrente ordinario n. 86035389 per il periodo sopra specificato ed affermava che il riconteggio “… conduce ad un saldo a debito per il correntista, alla data del 17.10.2013, di euro 2.068,26
(ALLEGATO N. 5 a pag. 119).
A seguito delle osservazioni espresse dai CTP, il CTU confermava l'usurarietà ab origine e l'applicazione dell'art. 1815 c.c.
6.1) Con ordinanza del 28/02/2019 il G.I. invitava il CTU a fornire risposta alle osservazioni formulate dal CTP della convenuta con la CP_1
precisazione che il CTU doveva omettere la verifica dell'usurarietà sopravvenuta.
Quindi, procedeva all'usura originaria confrontando il tasso effettivo annuo indicato in contratto pari al 13,923% con il tasso soglia relativo al primo trimestre
2007, pari al 19,74%, dando atto che il tasso risultava compreso nella soglia dell'usura. Al fine di rideterminare il saldo di conto corrente il CTU ha proceduto ad analizzare il tasso d'interesse applicato tempo per tempo e risultante dagli estratti conto in atti, mediante l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi come pattuita dalle parti, nonché le commissioni di massimo scoperto calcolati senza capitalizzazione;
le spese addebitate nel conto risultavano pattuite, ha affermato il CTU.
Quindi, il CTU ha ricostruito il saldo del conto corrente dal 09/02/2007 al
17/10/2013, e la nuova elaborazione ha condotto ad un saldo a debito per il correntista, alla data del 17/10/2013 di € 21.868,93, tale saldo, specifica il CTU, comprende le competenze maturate e addebitate in ciascun trimestre nonché la c.m.s. calcolata trimestralmente, ma addebitata alla fine del rapporto perché non capitalizzata. Evidenziava il CTU che “… La decorrenza delle valute è pattuita in contratto ed è risultata corretta … Le spese sono state contabilizzate dacché pattuite in contratto … Gli estratti e gli scalari del conto sono risultati completi per tutto l'arco temporale oggetto di ricostruzione (09.02.2007 – 17.10.2013)”.
Detta ultima ricostruzione, eseguita dal CTU con la relazione integrativa è quella conforme al dettato normativo, infatti, il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24, aveva previsto - con norma di interpretazione autentica - che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Tale norma aveva negato
- in conformità con le disposizioni vigenti negli altri Paesi europei - l'effetto sostanzialmente retroattivo che la legge 108/1996 aveva prodotto in conseguenza dell'interpretazione giurisprudenziale, stabilendo che il tasso di interesse originariamente legittimo, non potesse divenire medio tempore usurario.
Nello specifico, la verifica dell'usura deve essere effettuata in ottemperanza a quanto stabilito dalle Istruzioni di Banca d'Italia pro-tempore vigenti, in quanto essa si basa sulla normativa regolamentare emessa su espressa delega della disciplina primaria antiusura, di cui all'art. 2 della L. 108/1996 e all'art. 2-bis del
D.L. 185/2008. In particolare, poiché la Banca d'Italia rileva il tasso medio trimestralmente applicato agli intermediari finanziari, in relazione al quale è conteggiato il tasso soglia, occorre confrontare il T.E.G. applicato dalla singola banca e il tasso soglia periodale, ricorrendo alla metodologia di calcolo imposta alle banche dalla Banca d'Italia; la rilevazione del T.E.G.M., sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia, e la determinazione del T.E.G. della singola operazione creditizia, ai fini della verifica di legalità, sono due operazioni distinte, rispondenti a funzioni diverse e aventi a oggetto aggregati di costi che, seppure definiti con un criterio omogeneo (interessi commissioni spese collegate all'erogazione del credito), non sono perfettamente sovrapponibili. Funzione del
T.E.G.M., secondo le Istruzioni della Banca d'Italia è, ai sensi dell'art. 2 legge n.
108 (cfr. tra molte Cass. pen. 18.3.2003 n. 20148), fotografare l'andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (comma 1), distinti per classi omogenee di operazioni “tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie”
(comma 2) al fine di determinare e rendere noto alla generalità di banche e intermediari “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”.
Conseguentemente, il TEG previsto dal contratto di conto corrente, come integrato, era pari al 14,54% da confrontarsi con il tasso soglia pari a: TGEM maggiorato del 50% pari al 19,74%, quindi inferiore al tasso soglia usura.
Pertanto, non trova applicazione il principio previsto dall'art. 1815 c.c. secondo il quale, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi;
trova, invece, applicazione l'esclusione dal calcolo della capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto che va computato senza capitalizzazione e che ha portato alla rideterminazione del saldo dare/avere pari ad € 21.868,93 in favore della CP_4 7) L'opponente eccepiva, inoltre, che, nel caso di specie, il creditore senza autorizzazione del fideiussore faceva credito al terzo pur consapevole delle peggiorate condizioni patrimoniali del debitore società DO.GE.BA sas.
L'art. 1956 c.c. recita testualmente: “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione”. Il tema sotteso alla suddetta disposizione è stato più volte trattato dalla Suprema Corte ed oggetto di molteplici pronunzie giurisprudenziali.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 32774/19, stabiliva in relazione all'art. 1956
c.c. i seguenti principi: - obbligo precipuo del creditore verso il garante, soprattutto se riferito a un rapporto continuativo di concessione di credito affidato alla professionalità del garantito, è di comunicare al suo garante l'avvenuto mutamento in pejus della consistenza patrimoniale generica del debitore, qualora si determini a non recedere dal rapporto;
- nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve precipuamente alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.
I suddetti principi sono stati nuovamente ribaditi e puntualizzati dalla Suprema
Corte, con ordinanza del 17/02/2023 n. 5017 che ha così statuito: “Se, nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero
l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'articolo 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia”.
Al fine di valutare se il fideiussore è liberato dall'obbligazione di garanzia per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c., rileva la circostanza che in assenza di specifica autorizzazione del fideiussore, il creditore abbia concesso credito al debitore nella consapevolezza del mutamento delle condizioni patrimoniali di questo, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del fideiussore, tenuto conto dell'andamento in generale del rapporto di affidamento tra creditore e debitore principale in relazione alle conoscenze acquisite o acquisibili dal creditore e dal fideiussore prima e dopo la stipula del negozio fideiussorio, valutate sulla base della diligenza dell'homo eiusdem condicionis et professionis .
Ogni parte del contratto pertanto dovrà operare in senso reciproco, preservando cioè gli interessi dell'altra parte (cfr. Cass. n. 32774/2019) e ciò in quanto “La buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del “neminem laedere”, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico” (cfr. Cass. n.
32478/2019).
Di contro, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., secondo la giurisprudenza di merito, avrà l'onere di provare ai sensi dell'art. 2697 c.c., che il creditore, senza la sua autorizzazione, ha fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Il fideiussore è onerato di provare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 8883/2020; Cass. n.
5833/2019; Cass. n. 6251/2018; Cass. n. 2132/2016; Cass. n. 2524/2006; Cass. n.
10870/2005; Cass. n. 18578/2023). “In particolare, tale onere deve essere assolto mediante il raffronto della consistenza patrimoniale e della solvibilità del debitore esistente al momento della prestazione della fideiussione con la situazione verificatasi al momento della concessione del credito al terzo (cfr. Tribunale di Milano, n. 5577 del 29 giugno 2021).
Oltre a tale gravosa prova, il fideiussore deve assolvere anche alla prova di non essere stato a conoscenza dello stato patrimoniale in cui versava la società per la quale aveva prestato garanzia e che la Banca creditrice, invece, ne fosse a conoscenza e nonostante tutto avrebbe concesso ulteriori somme.
Prova che allo stato che non è stata offerta dagli opponenti.
8) Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato la somma a credito della banca
è quella risultante nella relazione integrativa, a seguito di esclusione dal calcolo, della capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto e che ha portato alla rideterminazione del saldo dare/avere pari ad € 21.868,93 in favore della Banca. Mentre, non è accoglibile la richiesta applicazione dell'art. 1956 c.c. ovvero, della liberazione dei fideiussori dalla garanzia del credito, non avendo gli stessi ottemperato alla prova stringente loro richiesta.
Conseguentemente, essendo stato accertato quale minor credito la somma di €
21.868,93, l'opposto decreto ingiuntivo n. 925/2014 emesso dal Tribunale di
Potenza in data 04/11/2014 deve essere revocato e gli opponenti condannati al pagamento, in favore della cessionaria interventrice della minor somma accertata.
9) Le spese processuali del presente giudizio di opposizione, compensate per
1/3, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico delle parti in ossequio al principio giurisprudenziale secondo cui “il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza”
(Cass. civ., 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G.
251/2015, promossa dai signori e Parte_1 Parte_2 (attori-opponenti) contro (convenuta) e Controparte_1 [...]
e per essa quale procuratrice speciale la società Controparte_5
(interventrice), nel contraddittorio delle parti, ogni Controparte_3
contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
a) Accertata la minor somma a credito dell'opposta, revoca il decreto ingiuntivo nr. 925/2014 emesso dal Tribunale di Potenza in data 04/11/2014, e condanna gli opponenti e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore della Società e per Controparte_5
essa quale procuratrice speciale la società della somma di Controparte_3
€ 21.868,93, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
b) Condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite, in favore della convenuta, che al netto della compensazione operata, liquida in € 2.825,00 oltre accessori di legge;
c) Pone definitivamente le spese del consulente tecnico d'ufficio, liquidate con separato atto, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Così deciso in Potenza, in data 08/05/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante