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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/10/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
IA DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2612 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 come riunito a n. 3000/2022,
TRA
n. a San Gennaro Vesuviano il 16.7.1993 cf Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Monda C.F._1
ATTORE
E
, nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 Controparte_2
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._3 Controparte_3
, nato a [...] il [...], c.f. C.F._4 Controparte_4
nato a [...] il [...] nq di eredi legittimi di C.F._5 [...]
e rappresentati dall'avv. CP_5 Controparte_6 Controparte_4
CONVENUTI
E
, C.F.: , nata il [...] a [...]; CP_7 CodiceFiscale_6
, C.F.: , nata il [...] a [...]-lino (AV); Controparte_8 CodiceFiscale_7
, C.F.: , nata il [...] ad [...]; Parte_2 CodiceFiscale_8
, C.F.: , nata il [...] a [...] Parte_3 CodiceFiscale_9 e , C.F.: , nato il [...] a [...] Parte_4 CodiceFiscale_10
(NA), rappresentati dall'avv. Fiorella Loria
CONVENUTI
E
, ed Controparte_9 CP_6 CP_10
CONVENUTI CONTUMACI
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore quale legatario del defunto nonno paterno omonimo, Parte_1 [...]
in virtù di testamento olografo, ha convenuto in giudizio i convenuti esponendo le Parte_1
seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che, al tempo della redazione della scheda testamentaria e o della
pubblicazione il Sig. dante causa dell'odierno Attore, da oltre 30 anni, Parte_1
possedeva, in via esclusiva ed uti dominus, in modo non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco,
senza soluzione di continuità, tutti i seguenti beni:
a) «terreno agricolo», censita nel C.T. del Comune di Moschiano (AV), al fg. 4, p.lla 243,
qualità: «noccioleto», Cl. 2 (are: 01.12.53),
b) «terreno agricolo», censito nel C.T. del Comune di Moschiano (AV), al fg. 4, p.lla 244,
qualità: «fabbricato diruto» (are: 00.51);
c) «terreno agricolo», censito nel C.T. del Comune di Moschiano (AV), al fg. 4, p.lla 249,
qualità: «noccioleto», Cl. 1 (are: 72.39);
d) «terreno agricolo», censito nel C.T. del Comune di Moschiano (AV), al fg. 4, p.lla 310,
qualità: «noccioleto», Cl. 3 (are: 17.02);
e) «terreno agricolo», censito nel C.T. del Comune di Moschiano (AV), al fg. 5, p.lla 154,
qualità: «vigneto», Cl. 1 (are: 00.15.37);
f) «terreno agricolo», censita nel C.T. del Comune di Moschiano (AV), al fg. 5, p.lla 156,
qualità: «vigneto», Cl. 1 (are: 00.05.35); g) «terreno agricolo», censito nel C.T. del Comune di Moschiano (AV), al fg. 5, p.lla 184,
qualità: «bosco ceduo», Cl. 2 (are: 04.18.70);
h) «terreno agricolo», censito nel C.T. del Comune di Moschiano (AV), al fg. 7, p.lla 31, qualità:
«bosco ceduo», Cl. 4 (are: 11.40.82),
B) per l'effetto dichiarare, con sentenza costitutiva, il Sig. «esclusivo» Parte_1
proprietario, ai sensi dell'art. 1158 Cod. Civ., in combinato disposto con l'art. 1146 Cod. Civ.,
dei terreni, per essergli stati trasmessi, per testamento, dal nonno, il quale, a sua volta, li aveva
acquistati, a titolo «originario» e non derivativo, per «usucapione»;
C) «accertare» e «dichiarare» che le trascrizioni a favore degli odierni Convenuti, e,
precisamente, quelle del 27/02/2019 (Rep. N. 29295/88888/19) (la prima) e del 19/07/2019 (la
seconda) (per Accettazione con beneficio di inventario) (Rep. N. 15446/18 del 21/09/2018), a
seguito della morte del Sig. e, di seguito, quella del 17/11/2020 (Rep. N. Controparte_5
390434/88888/20), a seguito del decesso di , così come le (correlate) Controparte_6
dichiarazioni di successione, sono «nulle» e (o) «annullabili» e che, comunque, perché compiute
«a non domino», inidonee a determinare il trasferimento della proprietà per successione «mortis
causa»;
D) per l'effetto, revocare, perché «nulli», e (ovvero) «annullare» e (o) dichiarare «inefficaci» le
trascrizioni e le (correlate) dichiarazioni di successione alle quali hanno proceduto i;
CP_5
3) «ordinare», con (correlato) esonero del Conservatore dei RR.II. competente da ogni
responsabilità, la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria (ora Agenzia del
Territorio)”.
Il tutto con il favore delle spese.
I convenuti si costituivano in giudizio e deducevano la nullità del testamento olografo che avrebbe legittimato l'attore; la non corrispondenza dei terreni indicati in testamento con quelli richiesti dall'attore;
l'insussistenza dei requisiti validi per l'usucapione stante, peraltro, la lunga detenzione del nonno dell'attore.
Concludevano pertanto, per: “respingere la domanda di usucapione formulata nei loro confronti da Parte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto” e, in riconvenzionale, “accertare il diritto di
[...]
proprietà dei convenuti e, per l'effetto, condannare ex art. 948 c.c. Parte_1
al rilascio ed alla restituzione dei terreni per cui è causa, e più precisamente dei quattro terreni
distinti in Catasto 1) al foglio 4, nn. 243, 244, 249 e 310; 2) al foglio 5, nn. 154 e 156; 3) al foglio
7, n. 31, e 4) al foglio 7, n. 184, in ogni caso fissando un termine per l'esecuzione.
3) condannare l'attore al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto della
temerarietà della lite”.
Con atto diverso atto di citazione gli stessi convenuti instauravano diverso giudizio rg 3000/2022 -del quale chiedevano la riunione con quello rg 2612/2021- per “Accertare che il testamento olografo a firma
a luogo Quindici e data 18 luglio 2013, allegato B all'atto del notaio Parte_1 [...]
rep. N. 782 I Racc. n. 615 pubblicato il 22 Marzo 2016 da nato il Persona_1 Parte_1
16 luglio 1993, è stato redatto e sottoscritto da persona diversa dal testatore e dichiararlo di conseguenza
nullo”.
Con atto di intervento, si costituivano , , CP_7 Controparte_8 Parte_2 Parte_3
e che concludevano aderendo alle richieste della parte attrice. Parte_4
Con ordinanza del 14.3.2023, i due giudizi venivano riuniti.
Venivano espletate le prove testimoniali.
Con ordinanza del 13.3.2024, veniva disposta ctu per verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta all'impugnato testamento
Con consulenza depositata in data 9.9.2024, il perito procedeva ad esaminare il testamento olografo datato 18.72013 pubblicato il 22.03.2016, per notaio rep.782 racc.615, a nome Persona_1
apparente “ precisando che il de cuius era stato detenuto presso la Casa di Parte_1
detenzione di Padova dal 2002 al 2013 (ovvero fino a poco prima del decesso). Considerata pertanto la difficoltà ad acquisire scritture comparative, il CTU veniva autorizzato dal magistrato a procedere sulla scorta di scritture comparative indicate e prodotte nel fascicolo telematico. In linea generale, stante la data riportata sul testamento, si può affermare che:
il testamento in verifica (18 luglio 2013) sarebbe stato redatto dal de cuius all'età di 78 anni (il de
cuius era nato nel 1935);
il testamento – considerando la data ivi riportata – sarebbe stato redatto durante lo stato di malattia del , che in data 28.08.2013 decedeva per patologia tumorale. Pt_1
Il consulente illustrava con accuratezza che “la scrittura è un processo che vede coinvolti il sistema
nervoso centrale e il sistema nervoso periferico, e partecipa alla loro evoluzione e alla loro
involuzione.
Il controllo motorio della scrittura richiede l'intervento dei due sistemi, piramidale ed
extrapiramidale e la loro stretta interazione.
Invecchiando o per alcune malattie e l'uso di farmaci si verifica l'involuzione dei due sistemi e il
decadimento delle prestazioni motorie.
Vengono meno principalmente la forza e la velocità” ed “inizia una degenerazione grafica che
comporta l'affievolimento del tono muscolare per l'impoverimento dei potenziali energetici
dell'individuo, il soggetto non ha più la capacità di scrivere adeguatamente in quanto viene meno la
funzione di coordinamento e di esecuzione dei movimenti, soprattutto nella formazione del tratto
grafico.”
Il documento in verifica è stato redatto su foglio bianco, privo di righi sottostanti, esteso su un'unica facciata e si compone di 13 righe e risulta redatta da un'unica mano.
La consulente registrava che “le forme grafiche – di base scolastica con mescolanza di
stampato/corsivo - sono legate ad un modello grafico contemporaneo di scrittura, NON in linea con
l'età anagrafica ed il modello scolastico acquisito da una persona nata nel 1935” e che “il grado di
tensione neuro-muscolare e la destrezza espressa nei legamenti NON sono compatibili con un
soggetto di 78 anni, affetto da una patologia tumorale allo stadio terminale”.
Constatava, inoltre, come “il grafismo relativo alla sottoscrizione (X) presenta INIBIZIONI nella
continuità grafica, indice di un elevato controllo neuro-corticale. La coesistenza di forme ricombinate, con gestualità inanellata alternata a stacchi – riprese e/o
stacchi aritmici sono indici tecnico-grafici di un elevato controllo esecutivo in fase di realizzazione
del gesto grafico”.
Attraverso un'analisi longitudinale nel tempo congiuntamente alla disamina di sottoscrizioni a firma del de cuius fornite dalla casa circondariale di Padova, la consulente ha verificato come le stesse si caratterizzano per la permanenza sul piano ideo-grafico dei medesimi schemi letterali, con abitualità
espressiva della capacità grafo -motoria. “L'esame delle comparative ha messo”, pertanto, “in
evidenza una formula grafica “stabilizzata” dallo scrivente, stigmatizzata nelle forme suggellate
nella fonte ideativa incamerata, riproposte con la “compromessa” capacità grafo-motoria
compatibile con il decorso temporale e lo stato psico-fisico del de cuius”, registrando “convergenze
sul piano ideo-grafico, con divergenze “naturali” sul piano grafo-motorio, coerenti con il decorso
temporale; età anagrafica ed anamnesi dello scrivente”.
Sulle base di tali evidenze, ha concluso nel senso che “la redazione del grafismo testamentario
esprime gestualità compatibili con la presenza di una mano più giovane del de cuius, con bassa
abilità nella falsificazione, tanto da realizzare grafemi NON rintracciabili nella formula grafica
individuale del de cuius”. Operando un confronto diretto tra testamento e scritture comparative “le
divergenze strutturali e nei piccoli segni costituiscono INDICI GRAFO-DINAMICI che travalicano
il range di variabilità grafo-motoria (basso) afferente alla formula grafica individuale del de cuius,
assurgendo al rango di SEGNALATORI DI FALSITA'”.
Le differenze strutturali illustrate nel confronto tecnico acquistano un valore ancora più pregnante,
per la discrasia registrata in relazione alla capacità neuro-muscolare: nelle comparative si registrano indici di senilità grafica assenti nel grafismo testamentario.
Ha, pertanto, concluso, nel senso che “tutte le richiamate anomalie grafo-motorie, acquistano un
peso significativo sul piano grafo-dinamico, portando ad asserire – sulla base del metodo scientifico,
con validazione concorrente – che il testamento in verifica è stato redatto da un alveo scrittorio non
compatibile con quello del de cuius”. “Il testamento in verifica risulta, quindi, un FALSO A MANO , realizzato da un alveo Per_2
scrittorio più giovane di quello del de cuius, con nella falsificazione, tanto da non Parte_5
saper ricreare grafemi compatibili con la formula grafica individuale del de cuius” laddove “il
confronto tecnico mirato ha fatto registrare divergenze tra il grafismo testamentario e la formula
grafica individuale del de cuius che superano il range di variabilità grafica del medesimo (basso
grado di variabilità) assurgendo al rango di SEGNALATORI DI FALSITA'”.
Sulla scorta di questa perizia grafologica, ritiene il Tribunale che viene meno il presupposto base della domanda introduttiva del giudizio sub 2612/2021.
Ed infatti, l'attore, ha fondato la propria legittimazione attiva alla domanda Parte_1
di accertamento dell'intervenuta usucapione sul possesso esercitato dal proprio dante causa, il nonno,
e sulla trasmissione di tale possesso per effetto del testamento olografo datato 18 luglio 2013.
Tuttavia, all'esito della consulenza tecnica disposta in giudizio, è emerso che il testamento in questione è da ritenersi falso, essendo stato redatto da soggetto diverso dal de cuius, con caratteristiche grafo motorie incompatibili con l'età, lo stato di salute e la formula grafica individuale del testatore.
Ne consegue che -venendo meno il titolo successorio invocato dall'attore- difetta il presupposto necessario per la configurabilità del possesso utile ai fini dell'usucapione. Non potendosi, quindi,
cumulare il possesso del nonno con quello dell'attore ai sensi dell'articolo 1146 c.c., la domanda deve essere rigettata per carenza di legittimazione attiva.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che il possesso utile ai fini dell'usucapione può essere cumulato tra dante causa e aventi causa solo ove vi sia una valida trasmissione del possesso che presuppone un titolo idoneo e veritiero (cfr. Cass. Civ. sez. II. 11/06/2003 n. 9333; Cass. Civ. sez. II,
21.1.2000, n. 637). In mancanza di tale titolo, il cumulo del possesso non può operare.
Inoltre, è principio consolidato che la legittimazione attiva alla domanda di usucapione presuppone l'esercizio del possesso improprio per effetto di una valida successione nel possesso (cfr. Cass. Civ. sez. II, 28.3.2003 n. 4712) e che il testamento nullo non può costituire valido titolo per la trasmissione del possesso (cfr. Cass. Civ., sez. II, 15.7.1999, n. 7444).
L'eccezione di prescrizione va, peraltro, rigettata trattandosi di azione tesa a dichiarare la nullità del testamento e, come tale, imprescrittibile (cfr. Cass. Civ. sez. II, 28.3.2003, n. 4712, secondo cui la nullità del testamento olografo per difetto di autografia o altre cause è rilevabile anche d'ufficio e non soggetta a prescrizione)
Sulla scorta di tali considerazioni, va rigettata la domanda di parte attrice e dei litisconsorti CP_7
, , .
[...] Controparte_8 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Quale conseguenza della declaratoria di nullità del testamento e del rigetto della domanda di usucapione, va accolta la domanda riconvenzionale di restituzione dei convenuti, con condanna di al rilascio ed alla restituzione dei terreni per cui è causa, (quattro terreni Parte_1
distinti in Catasto 1) al foglio 4, nn. 243, 244, 249 e 310; 2) al foglio 5, nn. 154 e 156; 3) al foglio 7,
n. 31, e 4) al foglio 7, n. 184, fissando per l'esecuzione termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza.
Va, infatti, osservato che la domanda riconvenzionale avanzata dagli attori non è tesa all'accertamento della proprietà -con il rigore probatorio sotteso alla stessa, bensì verte sul possesso.
In tale contesto, la giurisprudenza ha chiarito che l'onere probatorio dell'attore in rivendica può essere assolto anche mediante presunzioni e che non è necessario fornire la prova piena della proprietà,
essendo sufficiente dimostrare un titolo astrattamente idoneo e la mancanza di un titolo in capo al detentore.
È stato infatti affermato che “la domanda di restituzione del bene può essere accolta anche in assenza
di una pronuncia espressa sull'accertamento della proprietà ove risulti la carenza di titolo in capo
al detentore e la maggiore idoneità del titolo dell'attore” (Cass. Civ. sez. II, 21.1.2000, n. 637).
Nel caso in esame, l'attore non ha fornito prova di un valido titolo di possesso, essendo stato accertato il carattere apocrifo del testamento su cui fondava la propria legittimazione. Di conseguenza, la domanda restitutoria dei convenuti può essere valutata favorevolmente anche in assenza di un accertamento formale della proprietà, in quanto l'attore risulta privo di titolo idoneo a giustificare la detenzione dei fondi, laddove i dati catastali e volturali prodotti dai convenuti giustificano la domanda di restituzione.
Vanno rigettate le domande risarcitorie, per essere rimaste sprovviste di qualsivoglia prova.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
a) dichiara la nullità del testamento olografo a firma a luogo "Quindici" e Parte_1
data 18 luglio 2013, allegato B all'atto del Notaio , Rep. n. 782 I Racc. n. 615, Persona_1
pubblicato il 22 marzo 2016 da nato il [...], per le causali di cui Parte_1
in motivazione;
b) rigetta la domanda di parte attrice;
c) in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, condanna Parte_1
al rilascio ed alla restituzione dei terreni per cui è causa, (quattro terreni distinti in Catasto 1)
[...]
al foglio 4, nn. 243, 244, 249 e 310; 2) al foglio 5, nn. 154 e 156; 3) al foglio 7, n. 31, e 4) al foglio
7, n. 184, fissando per l'esecuzione termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza;
d)condanna parte attrice in solido con , CP_7 Controparte_8 Parte_2 Parte_3
al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 22417,00 per compenso
[...] Parte_4
professionale, oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15% da pagare unitariamente ai convenuti.
Si comunichi.
Avellino, 7.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa IA DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
IA DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2612 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 come riunito a n. 3000/2022,
TRA
n. a San Gennaro Vesuviano il 16.7.1993 cf Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Monda C.F._1
ATTORE
E
, nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 Controparte_2
, nata a [...] il [...], c.f. C.F._3 Controparte_3
, nato a [...] il [...], c.f. C.F._4 Controparte_4
nato a [...] il [...] nq di eredi legittimi di C.F._5 [...]
e rappresentati dall'avv. CP_5 Controparte_6 Controparte_4
CONVENUTI
E
, C.F.: , nata il [...] a [...]; CP_7 CodiceFiscale_6
, C.F.: , nata il [...] a [...]-lino (AV); Controparte_8 CodiceFiscale_7
, C.F.: , nata il [...] ad [...]; Parte_2 CodiceFiscale_8
, C.F.: , nata il [...] a [...] Parte_3 CodiceFiscale_9 e , C.F.: , nato il [...] a [...] Parte_4 CodiceFiscale_10
(NA), rappresentati dall'avv. Fiorella Loria
CONVENUTI
E
, ed Controparte_9 CP_6 CP_10
CONVENUTI CONTUMACI
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore quale legatario del defunto nonno paterno omonimo, Parte_1 [...]
in virtù di testamento olografo, ha convenuto in giudizio i convenuti esponendo le Parte_1
seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che, al tempo della redazione della scheda testamentaria e o della
pubblicazione il Sig. dante causa dell'odierno Attore, da oltre 30 anni, Parte_1
possedeva, in via esclusiva ed uti dominus, in modo non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco,
senza soluzione di continuità, tutti i seguenti beni:
a) «terreno agricolo», censita nel C.T. del Comune di Moschiano (AV), al fg. 4, p.lla 243,
qualità: «noccioleto», Cl. 2 (are: 01.12.53),
b) «terreno agricolo», censito nel C.T. del Comune di Moschiano (AV), al fg. 4, p.lla 244,
qualità: «fabbricato diruto» (are: 00.51);
c) «terreno agricolo», censito nel C.T. del Comune di Moschiano (AV), al fg. 4, p.lla 249,
qualità: «noccioleto», Cl. 1 (are: 72.39);
d) «terreno agricolo», censito nel C.T. del Comune di Moschiano (AV), al fg. 4, p.lla 310,
qualità: «noccioleto», Cl. 3 (are: 17.02);
e) «terreno agricolo», censito nel C.T. del Comune di Moschiano (AV), al fg. 5, p.lla 154,
qualità: «vigneto», Cl. 1 (are: 00.15.37);
f) «terreno agricolo», censita nel C.T. del Comune di Moschiano (AV), al fg. 5, p.lla 156,
qualità: «vigneto», Cl. 1 (are: 00.05.35); g) «terreno agricolo», censito nel C.T. del Comune di Moschiano (AV), al fg. 5, p.lla 184,
qualità: «bosco ceduo», Cl. 2 (are: 04.18.70);
h) «terreno agricolo», censito nel C.T. del Comune di Moschiano (AV), al fg. 7, p.lla 31, qualità:
«bosco ceduo», Cl. 4 (are: 11.40.82),
B) per l'effetto dichiarare, con sentenza costitutiva, il Sig. «esclusivo» Parte_1
proprietario, ai sensi dell'art. 1158 Cod. Civ., in combinato disposto con l'art. 1146 Cod. Civ.,
dei terreni, per essergli stati trasmessi, per testamento, dal nonno, il quale, a sua volta, li aveva
acquistati, a titolo «originario» e non derivativo, per «usucapione»;
C) «accertare» e «dichiarare» che le trascrizioni a favore degli odierni Convenuti, e,
precisamente, quelle del 27/02/2019 (Rep. N. 29295/88888/19) (la prima) e del 19/07/2019 (la
seconda) (per Accettazione con beneficio di inventario) (Rep. N. 15446/18 del 21/09/2018), a
seguito della morte del Sig. e, di seguito, quella del 17/11/2020 (Rep. N. Controparte_5
390434/88888/20), a seguito del decesso di , così come le (correlate) Controparte_6
dichiarazioni di successione, sono «nulle» e (o) «annullabili» e che, comunque, perché compiute
«a non domino», inidonee a determinare il trasferimento della proprietà per successione «mortis
causa»;
D) per l'effetto, revocare, perché «nulli», e (ovvero) «annullare» e (o) dichiarare «inefficaci» le
trascrizioni e le (correlate) dichiarazioni di successione alle quali hanno proceduto i;
CP_5
3) «ordinare», con (correlato) esonero del Conservatore dei RR.II. competente da ogni
responsabilità, la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria (ora Agenzia del
Territorio)”.
Il tutto con il favore delle spese.
I convenuti si costituivano in giudizio e deducevano la nullità del testamento olografo che avrebbe legittimato l'attore; la non corrispondenza dei terreni indicati in testamento con quelli richiesti dall'attore;
l'insussistenza dei requisiti validi per l'usucapione stante, peraltro, la lunga detenzione del nonno dell'attore.
Concludevano pertanto, per: “respingere la domanda di usucapione formulata nei loro confronti da Parte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto” e, in riconvenzionale, “accertare il diritto di
[...]
proprietà dei convenuti e, per l'effetto, condannare ex art. 948 c.c. Parte_1
al rilascio ed alla restituzione dei terreni per cui è causa, e più precisamente dei quattro terreni
distinti in Catasto 1) al foglio 4, nn. 243, 244, 249 e 310; 2) al foglio 5, nn. 154 e 156; 3) al foglio
7, n. 31, e 4) al foglio 7, n. 184, in ogni caso fissando un termine per l'esecuzione.
3) condannare l'attore al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto della
temerarietà della lite”.
Con atto diverso atto di citazione gli stessi convenuti instauravano diverso giudizio rg 3000/2022 -del quale chiedevano la riunione con quello rg 2612/2021- per “Accertare che il testamento olografo a firma
a luogo Quindici e data 18 luglio 2013, allegato B all'atto del notaio Parte_1 [...]
rep. N. 782 I Racc. n. 615 pubblicato il 22 Marzo 2016 da nato il Persona_1 Parte_1
16 luglio 1993, è stato redatto e sottoscritto da persona diversa dal testatore e dichiararlo di conseguenza
nullo”.
Con atto di intervento, si costituivano , , CP_7 Controparte_8 Parte_2 Parte_3
e che concludevano aderendo alle richieste della parte attrice. Parte_4
Con ordinanza del 14.3.2023, i due giudizi venivano riuniti.
Venivano espletate le prove testimoniali.
Con ordinanza del 13.3.2024, veniva disposta ctu per verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta all'impugnato testamento
Con consulenza depositata in data 9.9.2024, il perito procedeva ad esaminare il testamento olografo datato 18.72013 pubblicato il 22.03.2016, per notaio rep.782 racc.615, a nome Persona_1
apparente “ precisando che il de cuius era stato detenuto presso la Casa di Parte_1
detenzione di Padova dal 2002 al 2013 (ovvero fino a poco prima del decesso). Considerata pertanto la difficoltà ad acquisire scritture comparative, il CTU veniva autorizzato dal magistrato a procedere sulla scorta di scritture comparative indicate e prodotte nel fascicolo telematico. In linea generale, stante la data riportata sul testamento, si può affermare che:
il testamento in verifica (18 luglio 2013) sarebbe stato redatto dal de cuius all'età di 78 anni (il de
cuius era nato nel 1935);
il testamento – considerando la data ivi riportata – sarebbe stato redatto durante lo stato di malattia del , che in data 28.08.2013 decedeva per patologia tumorale. Pt_1
Il consulente illustrava con accuratezza che “la scrittura è un processo che vede coinvolti il sistema
nervoso centrale e il sistema nervoso periferico, e partecipa alla loro evoluzione e alla loro
involuzione.
Il controllo motorio della scrittura richiede l'intervento dei due sistemi, piramidale ed
extrapiramidale e la loro stretta interazione.
Invecchiando o per alcune malattie e l'uso di farmaci si verifica l'involuzione dei due sistemi e il
decadimento delle prestazioni motorie.
Vengono meno principalmente la forza e la velocità” ed “inizia una degenerazione grafica che
comporta l'affievolimento del tono muscolare per l'impoverimento dei potenziali energetici
dell'individuo, il soggetto non ha più la capacità di scrivere adeguatamente in quanto viene meno la
funzione di coordinamento e di esecuzione dei movimenti, soprattutto nella formazione del tratto
grafico.”
Il documento in verifica è stato redatto su foglio bianco, privo di righi sottostanti, esteso su un'unica facciata e si compone di 13 righe e risulta redatta da un'unica mano.
La consulente registrava che “le forme grafiche – di base scolastica con mescolanza di
stampato/corsivo - sono legate ad un modello grafico contemporaneo di scrittura, NON in linea con
l'età anagrafica ed il modello scolastico acquisito da una persona nata nel 1935” e che “il grado di
tensione neuro-muscolare e la destrezza espressa nei legamenti NON sono compatibili con un
soggetto di 78 anni, affetto da una patologia tumorale allo stadio terminale”.
Constatava, inoltre, come “il grafismo relativo alla sottoscrizione (X) presenta INIBIZIONI nella
continuità grafica, indice di un elevato controllo neuro-corticale. La coesistenza di forme ricombinate, con gestualità inanellata alternata a stacchi – riprese e/o
stacchi aritmici sono indici tecnico-grafici di un elevato controllo esecutivo in fase di realizzazione
del gesto grafico”.
Attraverso un'analisi longitudinale nel tempo congiuntamente alla disamina di sottoscrizioni a firma del de cuius fornite dalla casa circondariale di Padova, la consulente ha verificato come le stesse si caratterizzano per la permanenza sul piano ideo-grafico dei medesimi schemi letterali, con abitualità
espressiva della capacità grafo -motoria. “L'esame delle comparative ha messo”, pertanto, “in
evidenza una formula grafica “stabilizzata” dallo scrivente, stigmatizzata nelle forme suggellate
nella fonte ideativa incamerata, riproposte con la “compromessa” capacità grafo-motoria
compatibile con il decorso temporale e lo stato psico-fisico del de cuius”, registrando “convergenze
sul piano ideo-grafico, con divergenze “naturali” sul piano grafo-motorio, coerenti con il decorso
temporale; età anagrafica ed anamnesi dello scrivente”.
Sulle base di tali evidenze, ha concluso nel senso che “la redazione del grafismo testamentario
esprime gestualità compatibili con la presenza di una mano più giovane del de cuius, con bassa
abilità nella falsificazione, tanto da realizzare grafemi NON rintracciabili nella formula grafica
individuale del de cuius”. Operando un confronto diretto tra testamento e scritture comparative “le
divergenze strutturali e nei piccoli segni costituiscono INDICI GRAFO-DINAMICI che travalicano
il range di variabilità grafo-motoria (basso) afferente alla formula grafica individuale del de cuius,
assurgendo al rango di SEGNALATORI DI FALSITA'”.
Le differenze strutturali illustrate nel confronto tecnico acquistano un valore ancora più pregnante,
per la discrasia registrata in relazione alla capacità neuro-muscolare: nelle comparative si registrano indici di senilità grafica assenti nel grafismo testamentario.
Ha, pertanto, concluso, nel senso che “tutte le richiamate anomalie grafo-motorie, acquistano un
peso significativo sul piano grafo-dinamico, portando ad asserire – sulla base del metodo scientifico,
con validazione concorrente – che il testamento in verifica è stato redatto da un alveo scrittorio non
compatibile con quello del de cuius”. “Il testamento in verifica risulta, quindi, un FALSO A MANO , realizzato da un alveo Per_2
scrittorio più giovane di quello del de cuius, con nella falsificazione, tanto da non Parte_5
saper ricreare grafemi compatibili con la formula grafica individuale del de cuius” laddove “il
confronto tecnico mirato ha fatto registrare divergenze tra il grafismo testamentario e la formula
grafica individuale del de cuius che superano il range di variabilità grafica del medesimo (basso
grado di variabilità) assurgendo al rango di SEGNALATORI DI FALSITA'”.
Sulla scorta di questa perizia grafologica, ritiene il Tribunale che viene meno il presupposto base della domanda introduttiva del giudizio sub 2612/2021.
Ed infatti, l'attore, ha fondato la propria legittimazione attiva alla domanda Parte_1
di accertamento dell'intervenuta usucapione sul possesso esercitato dal proprio dante causa, il nonno,
e sulla trasmissione di tale possesso per effetto del testamento olografo datato 18 luglio 2013.
Tuttavia, all'esito della consulenza tecnica disposta in giudizio, è emerso che il testamento in questione è da ritenersi falso, essendo stato redatto da soggetto diverso dal de cuius, con caratteristiche grafo motorie incompatibili con l'età, lo stato di salute e la formula grafica individuale del testatore.
Ne consegue che -venendo meno il titolo successorio invocato dall'attore- difetta il presupposto necessario per la configurabilità del possesso utile ai fini dell'usucapione. Non potendosi, quindi,
cumulare il possesso del nonno con quello dell'attore ai sensi dell'articolo 1146 c.c., la domanda deve essere rigettata per carenza di legittimazione attiva.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che il possesso utile ai fini dell'usucapione può essere cumulato tra dante causa e aventi causa solo ove vi sia una valida trasmissione del possesso che presuppone un titolo idoneo e veritiero (cfr. Cass. Civ. sez. II. 11/06/2003 n. 9333; Cass. Civ. sez. II,
21.1.2000, n. 637). In mancanza di tale titolo, il cumulo del possesso non può operare.
Inoltre, è principio consolidato che la legittimazione attiva alla domanda di usucapione presuppone l'esercizio del possesso improprio per effetto di una valida successione nel possesso (cfr. Cass. Civ. sez. II, 28.3.2003 n. 4712) e che il testamento nullo non può costituire valido titolo per la trasmissione del possesso (cfr. Cass. Civ., sez. II, 15.7.1999, n. 7444).
L'eccezione di prescrizione va, peraltro, rigettata trattandosi di azione tesa a dichiarare la nullità del testamento e, come tale, imprescrittibile (cfr. Cass. Civ. sez. II, 28.3.2003, n. 4712, secondo cui la nullità del testamento olografo per difetto di autografia o altre cause è rilevabile anche d'ufficio e non soggetta a prescrizione)
Sulla scorta di tali considerazioni, va rigettata la domanda di parte attrice e dei litisconsorti CP_7
, , .
[...] Controparte_8 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Quale conseguenza della declaratoria di nullità del testamento e del rigetto della domanda di usucapione, va accolta la domanda riconvenzionale di restituzione dei convenuti, con condanna di al rilascio ed alla restituzione dei terreni per cui è causa, (quattro terreni Parte_1
distinti in Catasto 1) al foglio 4, nn. 243, 244, 249 e 310; 2) al foglio 5, nn. 154 e 156; 3) al foglio 7,
n. 31, e 4) al foglio 7, n. 184, fissando per l'esecuzione termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza.
Va, infatti, osservato che la domanda riconvenzionale avanzata dagli attori non è tesa all'accertamento della proprietà -con il rigore probatorio sotteso alla stessa, bensì verte sul possesso.
In tale contesto, la giurisprudenza ha chiarito che l'onere probatorio dell'attore in rivendica può essere assolto anche mediante presunzioni e che non è necessario fornire la prova piena della proprietà,
essendo sufficiente dimostrare un titolo astrattamente idoneo e la mancanza di un titolo in capo al detentore.
È stato infatti affermato che “la domanda di restituzione del bene può essere accolta anche in assenza
di una pronuncia espressa sull'accertamento della proprietà ove risulti la carenza di titolo in capo
al detentore e la maggiore idoneità del titolo dell'attore” (Cass. Civ. sez. II, 21.1.2000, n. 637).
Nel caso in esame, l'attore non ha fornito prova di un valido titolo di possesso, essendo stato accertato il carattere apocrifo del testamento su cui fondava la propria legittimazione. Di conseguenza, la domanda restitutoria dei convenuti può essere valutata favorevolmente anche in assenza di un accertamento formale della proprietà, in quanto l'attore risulta privo di titolo idoneo a giustificare la detenzione dei fondi, laddove i dati catastali e volturali prodotti dai convenuti giustificano la domanda di restituzione.
Vanno rigettate le domande risarcitorie, per essere rimaste sprovviste di qualsivoglia prova.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
a) dichiara la nullità del testamento olografo a firma a luogo "Quindici" e Parte_1
data 18 luglio 2013, allegato B all'atto del Notaio , Rep. n. 782 I Racc. n. 615, Persona_1
pubblicato il 22 marzo 2016 da nato il [...], per le causali di cui Parte_1
in motivazione;
b) rigetta la domanda di parte attrice;
c) in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, condanna Parte_1
al rilascio ed alla restituzione dei terreni per cui è causa, (quattro terreni distinti in Catasto 1)
[...]
al foglio 4, nn. 243, 244, 249 e 310; 2) al foglio 5, nn. 154 e 156; 3) al foglio 7, n. 31, e 4) al foglio
7, n. 184, fissando per l'esecuzione termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza;
d)condanna parte attrice in solido con , CP_7 Controparte_8 Parte_2 Parte_3
al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 22417,00 per compenso
[...] Parte_4
professionale, oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15% da pagare unitariamente ai convenuti.
Si comunichi.
Avellino, 7.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa IA DI