Versione
14 gennaio 1990
14 gennaio 1990
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 600 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti connessi alla partecipazione italiana ad iniziative di collaborazione internazionale", e, quanto a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 21/06/2016, n. 707Provvedimento: N. 01153/2006 REG.RIC. N. 00707/2016 REG.PROV.COLL. N. 01153/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2006, proposto da: LA ES, rappresentata e difesa dall'avv. Pierfrancesco Lembo, con domicilio eletto presso il suo studio Reggio Calabria, Via D. Tripepi N. 64; contro Comune di Reggio Calabria in persona del Sindaco p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Melissari, domiciliato come in atti; per l'annullamento, A - della deliberazione del Consiglio …Leggi di più...
- violazione art. 13 L. 25 giugno 1895 n. 2359·
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