Articolo 3 della Legge 28 dicembre 1989, n. 426
Articolo 2Articolo 4
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14 gennaio 1990
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 600 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti connessi alla partecipazione italiana ad iniziative di collaborazione internazionale", e, quanto a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1990
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