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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/11/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 26.11.2025
Causa n. 1493 2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Soave e per la parte convenuta l'avv. Ferrarello.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
L'avv. Ferrrello dà atto che la causa proposta dall'odierno opponente nei confronti dell' avente quale presupposto la medesima attività di Pt_1
accertamento in esame del presente giudizio, veniva definita con sentenza n. 376/2024 r.g. 394/2021, con la quale veniva respinto il ricorso essendo stata ritenuta la fondatezza degli illeciti rilevati. Dà atto che la sentenza non è stata impugnata.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 26.11.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1493 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 21.9.2023 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
VE RT, elettivamente domiciliato in VICOLO GHIAIA, 7 37122
VERONA presso il difensore avv. VE RT
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5 37123 VERONA presso il difensore avv. FERRARELLO ELENA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21.9.2023 , in proprio e Parte_2
quale titolare dell'omonima impresa individuale agricola, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 358/2023 del 1 settembre
Co 2023, con la quale l di Verona ha ingiunto il pagamento della somma
1 complessiva di euro 8.904,25, a titolo di sanzione amministrativa e spese, contestando - come da conclusioni contenute nel verbale unico di accertamento e notificazione n. VR00000/2020-114-01 del 04/02/2020 -
l'infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro (LUL) della prestazione lavorativa dei dipendenti e , Persona_1 Persona_2 Persona_3
per un periodo superiore a dodici mesi, l'aver remunerato in contanti il lavoratore per le mensilità di agosto, settembre e ottobre Persona_3
2019 senza l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, l'aver adibito al lavoro i lavoratori e nel periodo agosto- Persona_1 Persona_2
ottobre 2019 senza concedere loro la giornata di riposo settimanale.
Ha dedotto che l'attività agricola del ricorrente (coltivazione di orticole, fragole, lattuga e meloni) ha una forte stagionalità e che, pertanto, gli assunti degli ispettori riguardo l'orario di lavoro sono destituiti di fondamento atteso che solo nel mese di maggio, in concomitanza con la raccolta delle fragole, essi lavorano per 8 ore al giorno, mentre nel restante periodo le attività sono residuali e richiedono un numero ridotto di lavoratori. Ha precisato che l'attività lavorativa è sempre sospesa la domenica, salvo rare occasioni contingenti a maggio durante la raccolta delle fragole e che e avrebbero Persona_1 Persona_2
regolarmente usufruito dei riposi settimanali nel periodo agosto-ottobre
2019. Quanto ai pagamenti in contanti, ha ribadito che tutti i compensi sono stati liquidati tramite bonifico o assegno bancario, ad eccezione di quelli sporadici avvenuti quando i lavoratori stranieri, appena arrivati in
Italia, non avevano ancora la disponibilità di un conto corrente bancario. In particolare il pagamento in contanti ad era avvenuto a Persona_3
causa di problematiche interne della banca che ne avevano ritardato l'apertura del conto.
2 In ogni caso, ha contestato che sia stato remunerato in Persona_3
contanti nel mese di settembre 2019, in quanto non aveva lavorato neppure per una giornata in quel mese. Ha rilevato la inattendibilità delle dichiarazioni dei lavoratori che non hanno perfetta conoscenza della lingua italiana laddove invece le dichiarazioni sono state raccolte senza l'assistenza di un interprete. A tal fine ha richiamato l'esito del procedimento penale scaturito dalla notizia di reato dell'Ispettorato, archiviato perché il P.M. aveva ritenuto le dichiarazioni dei lavoratori contraddittorie e poco credibili.
Ha contestato infine l'ammontare delle sanzioni irrogate, attesa la mancata applicazione del regime sanzionatorio più favorevole del cumulo giuridico e della continuazione (Art. 8, L. n. 689/1981), in particolare per la violazione sulla tracciabilità dei pagamenti. Ha concluso chiedendo la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta e, nel merito, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. In via subordinata, ha chiesto di modificarla anche solo limitatamente all'entità delle sanzioni, da determinarsi in misura corrispondente al minimo edittale.
Si è costituito l' di Verona, contestando la Controparte_1
ricostruzione dei fatti operata da parte opponente e precisando che:
l'accertamento è scaturito da una richiesta di intervento da parte dei lavoratori e che lamentavano irregolarità Persona_2 Persona_4
nel rapporto di lavoro, in particolare per le retribuzioni orarie di € 5,00 senza maggiorazioni per straordinario e ore effettive lavorate nettamente superiori a quelle registrate in busta paga;
i lavoratori denunciavano anche di essere alloggiati in locali aziendali in condizioni igienico-sanitarie non idonee, per i quali pagavano € 15,00 mensili;
in sede di ispezione,
3 e avevano mostrato agli ispettori un Persona_1 Persona_2
sotterraneo con pareti divisorie in legno rimovibili e numerosi letti a castello, descritto come buio e con servizi igienici esterni non conformi;
aveva riferito di aver lavorato 11 ore al giorno (lunedì- Persona_1
sabato) e 4/5 ore la domenica nel mese di agosto 2019, con orari leggermente ridotti nei mesi successivi, precisando anche che Per_2
e lavoravano con il suo stesso orario;
[...] Persona_3 Per_2
aveva dichiarato di aver lavorato tutti i giorni (7 giorni su 7) con
[...]
una media di 11 ore giornaliere nei mesi di agosto, settembre e ottobre
2019; aveva dichiarato di lavorare 6 ore al giorno, 6 giorni a Persona_3
settimana, e ha specificato che le retribuzioni per agosto, settembre e ottobre 2019 gli erano state corrisposte in contanti (€ 800,00 netti per mese).
Per tali motivi, con il verbale unico di accertamento gli ispettori hanno contestato l'infedele compilazione del LUL perché le ore/giornate registrate risultavano significativamente inferiori a quelle effettive, comprovato dal fatto che gli importi accreditati ai lavoratori Per_2
e come da movimenti bancari, erano superiori a
[...] Persona_1
quelli indicati in busta paga, per periodi superiori a dodici mesi per Per_2
e , e da agosto a dicembre 2019 per ,
[...] Persona_1 Persona_3
la violazione del riposo settimanale, per aver e Persona_1 Per_2
nel periodo agosto-ottobre 2019 lavorato ininterrottamente, il
[...]
pagamento in contanti per aver corrisposto la retribuzione in contanti ad per agosto, settembre e ottobre 2019. Persona_3
Quanto alla violazione di infedele/omessa compilazione del LUL, ha rilevato come la condotta illecita risulta integrata sia per omissione
(omessa indicazione di ore/giornate) che per infedele registrazione
4 (pagamenti non registrati nel LUL), atteso che tali violazioni determinano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
Quanto alla tracciabilità dei Pagamenti, ha ribadito che la corresponsione della retribuzione in contanti ad per agosto, settembre e Persona_3
ottobre 2019 integra la violazione dell'art. 1, comma 910, L. n. 205/2007 e che la motivazione addotta dal datore di lavoro (il lavoratore non aveva un conto corrente) non può costituire un'esimente, in quanto esistono diverse modalità tracciabili previste dalla legge (bonifico, strumenti elettronici, assegno, pagamento presso lo sportello bancario/postale).
Ha rilevato l'inconferenza della circostanza relativa all'archiviazione del procedimento penale atteso che l'illecito amministrativo si fonda sul presupposto della mera riferibilità della condotta (azione o omissione), sia essa dolosa o colposa (Art. 3 L. 689/1981).
Ha contestato la richiesta di applicazione del regime sanzionatorio più favorevole del cumulo giuridico (Art. 8, L. 689/1981), attesa la inapplicabilità al caso di specie, né per concorso formale (che richiede una singola azione violativa), né per continuazione (che è limitata alle infrazioni in materia di previdenza e assistenza, escludendo gli illeciti di
Co competenza dell' )
Ha concluso quindi per il rigetto del ricorso in quanto infondato e per la conferma integrale dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Il giudice ha disposto la sospensione inaudita altera parte dell'ordinanza ingiunzione.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento della prova orale dedotta da entrambe le parti.
All'esito il giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, ha fissato udienza di discussione.
5 Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
L'ordinanza ingiunzione n. 358/2023 opposta in questa sede trova origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. VR0000/2020-114-01
Co del 4.2.2020 (doc. 16 ), notificato l'11.2.2020 all'opponente all'esito di un accertamento iniziato con il primo accesso del 12.12.2019 presso l'Azienda Agricola De NI LU.
Con l'ordinanza ingiunzione n. 358/2023 sono state contestate a Pt_2
le seguenti violazioni: art. 39 D.L. n. 112/2008 come modificato
[...]
dalla legge di conversione n. 133/2008, per l'infedele registrazione nel
LUL delle prestazioni di lavoro di nei mesi da agosto a Persona_5
dicembre 2019, di nei mesi di marzo e giugno 2017, da Persona_2
maggio a dicembre 2018 e da febbraio a dicembre 2019, di Persona_1
nei mesi di marzo e giugno 2017, da maggio a dicembre 2018 e e da febbraio a dicembre 2019; art. 1 L. 205/2017 per aver corrisposto in contanti a la retribuzione relativa ai mesi agosto, settembre Persona_5
e ottobre 2019; art. 9 D. Lgs. N. 66/2003 per non aver concesso il riposo settimanale a e nel periodo da maggio a Persona_2 Persona_1
tutto ottobre 2019.
Le questioni relative alla prima ed alla terza violazione contestata sono state oggetto di giudizio di questo Tribunale con sentenza n. 376/2024, resa nella causa promossa dall'odierno opponente nei confronti dell , Pt_1
in opposizione all'avviso di addebito con cui l'istituto ha richiesto il pagamento dei contributi dovuti per i tre lavoratori sulla base del medesimo verbale di accertamento su cui fonda l'ordinanza ingiunzione
6 opposta in questa sede. Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se ne riportano di seguito le motivazioni condivise da questo giudice.
“1. La fondatezza degli addebiti non poggia, come lamenta parte opponente, su una “presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo” bensì su affidabili esiti dell'attività di acquisizione istruttoria documentale e testimoniale che ha confermato l'addebito ispettivo a carico della ditta opponente, sostanziatosi nell'aver annotato in busta paga per i tre lavoratori e Persona_2 Persona_1 Per_3
un numero di ore lavorate notevolmente inferiore rispetto a quello
[...]
da loro effettivamente svolto nei periodi di riferimento aprile 2017 – dicembre 2019, oltre alla violazione in materia di retribuzione e riposo settimanale.
2. La stessa parte opponente (punti 49-50 del ricorso) ammette che per i tre lavoratori indicati – e verosimilmente anche per tutti gli altri indicati in ricorso – vi erano ore eccedenti di lavoro rispetto a quelle indicate per ciascun lavoratore in busta paga (senza specificarne l'entità) che sarebbero state remunerate non già come straordinario in busta paga ma che sarebbero state retribuite (in nero) per ciascun lavoratore in misura (a suo dire) maggiore rispetto a quella delle ore regolarizzate.
3. Il dato ha rinvenuto oggettiva conferma dal testimoniale e dai documenti allegati al verbale ispettivo, dai quali emerge chiaramente come la maggior parte delle ore lavorate fosse non annotata in busta paga e venisse retribuita “fuori busta” con i bonifici: è sufficiente operare il raffronto documentale tra le ore lavorate mese per mese come annotate in
Co busta paga, riportate nel prospetto allegato al verbale per i lavoratori e (doc. 1 ), e le somme che Persona_2 Persona_1 Pt_1
risultavano loro bonificate per quegli stessi mesi rispetto alle esigue ore
7 annotate in busta paga, come riscontrato a verbale dagli ispettori che hanno confermato il dato in aula: “Noi avevamo visionato i prospetti paga e le ore di lavoro erano difformi da quanto dichiarato dai lavoratori: il massimo che era stato retribuito nel mese di luglio, che era un mese di lavoro, erano 39 ore nel mese. I lavoratori ci avevano anche prodotto l'estratto dei loro conti correnti dai quali si potevano evincere i versamenti loro effettuati dal datore di lavoro, che non erano con cadenza regolare e che recavano importi difformi dalle buste paga.
Un terzo lavoratore (diverso dai due denuncianti) dichiarava di non aver verificato le ore indicate nel prospetto paga e comunque dichiarava di aver lavorato un numero di ore giornaliere diverse da quanto emergeva dai prospetti paga, ed i pagamenti erano stati fatti a lui in contanti perché aveva forse dei problemi ad accedere ad un conto corrente” (teste . Tes_1
I primi due lavoratori erano e ed il terzo - ben più Per_2 Per_1 Per_3
reticente in quanto ancora occupato, anche oggi, alle dipendenze del
[...]
- teste che ha peraltro confermato la misura di 5 € l'ora per i Pt_2
pagamenti relativi alle ore annotate in busta paga
4. Un esempio può chiarire meglio il dato. Nel mese di agosto 2019 i due lavoratori e riferivano di avere lavorato per circa 230 ore, Per_2 Per_1
retribuite con bonifico di euro 1.311,00, euro, mentre la busta paga in atti riporta annotato un numero di ore mensili davvero esiguo (n. 32,5 ore mensili, ovvero circa 8 ore a settimana, per un compenso netto mensile di
€ 188,90: doc. 4 ). Pt_1
Da un lato non v'è chi non veda che gli oltre 1.300 euro non servivano a remunerare le sole ore annotate in busta paga (32,5); dall'altro il dato collide emblematicamente anche con quanto dichiarato dallo stesso opponente laddove al punto 25 del ricorso viene dichiarato che le persone
8 impiegate nell'attività agricole nel mese di agosto lavorano per tutto il mese per 8 ore al giorno.
5. La versione attorea, anche in merito ad un orario di lavoro ridotto a poche ore al mese da novembre ad aprile (punti 10-17 e 30-34 ricorso), risulta robustamente smentita anche dalle deposizioni testimoniali.
Finanche da quelle rese dai testi di parte resistente, ancora alle dipendenze della ditta opponente e come tali provenienti da fonti
“interessate” e, soprattutto, permeate da un evidente metus e da reticenza per le conseguenze di eventuali dichiarazioni sfavorevoli alla parte datoriale.
Si valutino le dichiarazioni rese dal teste , che prospetta Persona_3
inizialmente una versione collimante con quella del ricorso introduttivo e, solo dopo le contestazioni del giudice in merito alle evidenti aporie ed incongruenze, finisce per smentirla apertamente, ammettendo che nel mese di dicembre si lavorava almeno 5 ore al giorno – mese in cui, per quanto riferito anche dal teste ispettore “non vi erano grosse Tes_2
lavorazioni in atto” – invece delle due ore al giorno indicate in ricorso;
finisce altresì per ammettere, sempre comunque a malapena Per_3
mascherando l'inevitabile ottica riduttiva, che negli altri mesi tra novembre ed aprile si lavorava minimo 6/7 ore al giorno (che poi divenivano molte di più nei mesi da maggio a settembre).
Le ore annotate in busta paga per quei mesi erano invece davvero esigue, come ricordato anche dagli ispettori sentiti in aula (39 ore nel mese di luglio, laddove anche il teste ammette lo svolgimento di almeno 7/8 Per_3
ore al giorno nei mesi estivi). Dai prospetti allegati al verbale ispettivo si apprende che in busta paga il annotava per i due lavoratori Pt_2
e un numero di ore mensili minimale e davvero del tutto Per_1 Per_2
9 inverosimile, specie a fronte di quanto affermato dallo stesso opponente e dai testi escussi sull'impegno medio mensile: erano annotate in busta paga nell'anno 2018 (ma i dati sono sostanzialmente simili anche rispetto agli altri anni 2017 e 2019) un numero di 13 ore al mese a giugno, 19,5 a luglio, 32,5 ad agosto, 13 a settembre, 26 ad ottobre, 19,5 a novembre e
19,5 a dicembre.
CP_ 6. I lavoratori che non sono più legati da rapporti di lavoro con la opponente hanno reso ampie e dettagliate dichiarazioni univocamente confermative delle dichiarazioni già rese agli ispettori . Pt_1
Se la dichiarazione del teste appare confermativa di Persona_2
quanto emerso dai riscontri documentali, sebbene con un certo quale intento enfatico ed in qualche punto tendente ad esagerare il seppur già gravoso carico di lavoro (nella parte in cui prospetta un lavoro di 11 ore al giorno per tutti i giorni ed in tutti i periodi dell'anno), ben più affidabili appaiono quelle del che non esita a ricordare anche il Persona_1
periodo trascorso in Sierra Leone ed a differenziare gli orari di lavoro per i periodi di massimo impegno da quelli dei mesi meno impegnativi:
“…Attualmente lavoro come saldatore, in passato ho lavorato per
[...]
ome operaio agricolo nel 2017 per tre mesi da maggio a luglio, poi Pt_2
di nuovo dal maggio 2018 fino al 31 dicembre 2019 con contratto e gennaio e febbraio 2020 in nero. Sono stato in Serra Leone dal 10 luglio
2019 fino all'8 agosto 2019. Per il resto del periodo ho sempre lavorato sia in estate sia in inverno… Venivo pagato 5 euro all'ora e soltanto per le ore effettivamente lavorate. Sulla busta paga che mi veniva consegnata per la firma, erano però indicate molto meno ore di quelle effettivamente lavorate anche se l'importo totale era corrispondente al numero di ore lavorate secondo la paga oraria concordata di 5 euro. (…) Nei campi nei periodi
10 estivi in cui vi era tanto lavoro eravamo circa una cinquantina a lavorare, nei periodi di lavoro minimo ne eravamo al massimo una ventina.
Conosco che lavorava con noi e fungeva da capo Testimone_3
squadra, in sostanza era il collegamento fra noi e . Anche lui faceva il Pt_2
nostro stesso orario di lavoro.
Quanto ai periodi di lavoro preciso che con ho iniziato a Parte_2
lavorare a maggio 2017. Nei mesi di maggio giugno e luglio 2017 lavoravo
9/10 ore al giorno dal lunedì al sabato e mezza giornata la domenica.
Anche in quel periodo lavorava nei miei stessi orari e negli stessi Per_2
giorni.
Nel 2018 da maggio ad agosto ho lavorato circa 9/10 ore al giorno dal lunedì al sabato e mezza giornata la domenica, mentre da settembre a novembre ho lavorato 8/9 ore dal lunedì al sabato e mezza giornata la domenica. Da metà novembre fino alla fine di dicembre lavoravamo circa
7 ore al giorno dal lunedì al sabato ma la domenica eravamo a casa. ha sempre lavorato con il mio stesso orario e negli stessi giorni Per_2
Nel 2019 anche faceva i nostri stessi orari di lavoro e Persona_3
lavorava negli stessi giorni così come descritti per il 2018. Mentre io e vivevamo in un sotterraneo dietro la casa di , a circa cento Per_2 Pt_2
metri, invece viveva sotto casa di in un garage”. Per_3 Pt_2
7. Quanto al teste si è già detto in merito alla sua limitata Persona_3
attendibilità, sia per la sua condizione di occupazione alle dipendenze del sia per le contraddizioni in cui è incorso nelle dichiarazioni, Pt_2
provvedendo poi a “correggere il tiro” solamente in esito alle
“contestazioni” del giudice.
Il teste è un lavoratore che ha iniziato a prestare attività per Tes_3
la odierna ditta opponente circa 30 anni fa e che tuttora è occupato alle
11 sue dipendenze: le sue prospettazioni riduttive (circa il lavoro per 3/4 ore al giorno nel periodo invernale e per 2/3 ore nel periodo di novembre e dicembre) sono apertamente smentite dalle ben più affidabili emergenze istruttorie innanzi evidenziate e fanno da eloquente pendant con la sua posizione di plausibile gratitudine e grande vicinanza alla parte datoriale per il legame fiduciario trentennale che lo lega al e che ne Pt_2
minano definitivamente l'attendibilità soggettiva.
Anche la moglie dell'opponente (teste ) è evidentemente Tes_4
permeata da un interesse e da un legame ventennale (“aderendo alla cooperativa siamo costretti, anzi mio marito è costretto…”) che non consente di reputare le sue dichiarazioni come particolarmente affidabili, essendo la stessa peraltro non impegnata nel lavoro sui campi e riferendo le circostanze sostanzialmente per averle apprese de relato dal marito.
Le dichiarazioni rese da agli ispettori – e prodotte Testimone_5
dall'opponente – nella parte in cui afferma che le ore annotate in tutti i prospetti paga corrispondono a quelle effettivamente da lui lavorate e retribuite confliggono apertamente con quelle rese da tutti gli altri testi, che hanno invece attestato unanimemente una discrasia tra ore lavorate ed ore annotate in busta paga (discrepanza ammessa, come detto, dallo stesso odierno opponente).
8. Parte opponente ha sostenuto come l'attività lavorativa fosse sempre sospesa la domenica, salvo rare occasioni nel corso del mese di maggio durante la raccolta delle fragole.
I testi, invece, anche quelli di parte opponente, hanno affidabilmente tratteggiato una realtà ben diversa: “Quando c'era la raccolta delle fragole si lavorava anche il sabato e la domenica: facevamo la mattina, mentre il pomeriggio non lavoravamo. Negli altri mesi solo qualche volta si lavorava
12 anche il sabato e la domenica” (teste ); “Nei mesi di maggio Persona_3
giugno e luglio 2017 lavoravo 9/10 ore al giorno dal lunedì al sabato e mezza giornata la domenica. Anche in quel periodo lavorava nei Per_2
miei stessi orari e negli stessi giorni. Nel 2018 da maggio ad agosto ho lavorato circa 9/10 ore al giorno dal lunedì al sabato e mezza giornata la domenica, mentre da settembre a novembre ho lavorato 8/9 ore dal lunedì al sabato e mezza giornata la domenica. Da metà novembre fino alla fine di dicembre lavoravamo circa 7 ore al giorno dal lunedì al sabato ma la domenica eravamo a casa. ha sempre lavorato con il mio stesso Per_2
orario e negli stessi giorni” (teste . Per_1
9. A fronte delle svolte considerazioni rispetto alle enucleate risultanze istruttorie appare allora del tutto armonico e prudenziale l'orario di lavoro ritenuto dai verbalizzanti in sede ispettiva e posto a fondamento degli addebiti contributivi e sanzionatori (le sette ore lavorate al giorno dal lunedì al sabato, senza conteggiare le domeniche, che pure a volte erano state lavorate come detto anche dal teste , oltre che confermato più Per_3
fondatamente dal teste per e nelle tabelle Per_1 Per_2 Per_1
allegate al verbale ispettivo (doc. 1); così come è coerente e del tutto prudenziale l'accertamento determinato dai verbalizzanti in 6 ore dal lunedì al venerdì e per 4/6 ore al sabato nel periodo 1.8.19 – 12.12.19 per
(il quale ha chiaramente ammesso che il suo orario di Persona_3
lavoro dal lunedì al venerdì non variasse di giorno in giorno ma fosse invece stabile nel corso del mese).
10. Come si è già evidenziato, parte opponente ha contestato le risultanze del verbale ispettivo, fondato a suo dire su dichiarazioni rese da lavoratori che avevano una “non perfetta conoscenza della lingua italiana”. In realtà le loro dichiarazioni rese in aula confermano tanto un'apprezzabile ed
13 affidabile capacità di comprendere le domande loro rivolte così come pure le adeguate ed appropriate modalità espressive delle articolate risposte.
Lo stesso teste ispettore ha confermato che non Tes_6
disponevano di “un interprete ma i lavoratori si esprimevano in italiano comprensibile e mostravano di capire” le loro domande, al punto che erano stati in grado di fornire particolari dettagliati e decisivi anche sulla loro sistemazione abitativa: “i due lavoratori e ci avevano Per_2 Per_1
difatti indicato che gli alloggi dei lavoratori che ci erano stato mostrati dal non erano gli stessi dove dimoravano i due lavoratori e Pt_2 Per_2
e che erano invece in condizioni peggiori ed assai precarie come Per_1
emerge dai rilievi fotografici che avevamo anche trasmesso in Procura”.
11. Nelle note finali parte opponente valorizza le motivazioni della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero nel procedimento penale sopra indicato, specie nella parte in cui ritiene inattendibili le dichiarazioni rese dal lavoratore e fa leva Persona_2
sulle “discrepanze” emerse nella prospettazione dei tre lavoratori in verifica, che porrebbe “dei dubbi difficilmente superabili” sulle loro versioni.
Su un primo versante si osserva che le discrasie hanno rinvenuto adeguata spiegazione, come innanzi argomentato, e che appaiono documentalmente riscontrate le versioni del lavoratore (ed, in Per_1
parte, anche quelle dell ). Per_3
Sotto diverso profilo è agevole rilevare sul punto che anche gli accertamenti ispettivi non hanno recepito acriticamente le dichiarazioni dei lavoratori né hanno dato pieno e incondizionato avallo alle loro dichiarazioni, operando invece un ragionato e motivato raffronto tra le loro dichiarazioni e le emergenze documentali delle buste paga e dei bonifici
14 effettuati in loro favore: basti considerare che il lavoratore Persona_2
aveva riferito di aver lavorato per l'opponente 7 giorni su 7 per 11 ore al giorno, laddove, come si è avuto modo di rilevare, gli ispettori hanno invece conteggiato un numero di ore ben diverso nel periodo in esame (v. supra sub punto motivazione n.9).
L'efficacia probatoria delle notazioni fattuali e delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori verbalizzanti poteva essere messa nel nulla unicamente attraverso la proposizione di una querela di falso (ex art. 2700 c.c., a mente del quale l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti).
E' pacifico infatti che i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, facciano fede, fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere inficiata solo da una specifica prova contraria (Cass.
SS.UU.
3.2.1996 n. 916).
L'efficacia probatoria privilegiata dei verbali redatti dai funzionari dell'ispettorato del lavoro, in tema di omesso od irregolare versamento dei contributi, si estende dunque, oltre che alla provenienza del verbale dal pubblico ufficiale che li ha sottoscritti, anche alle dichiarazioni rese dalle parti – si badi: non alla “veridicità” delle dichiarazioni, ma al fatto che siano state rese in quel contesto e da quella persona - e agli altri fatti che il
15 pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti (Cass. 20.6.04 n.11751).
In difetto di querela di falso, deve allora affermarsi che nel verbale in questione fossero state fedelmente trasfusi sia i dati riscontrati nella documentazione allegata e valutata dai verbalizzanti (buste paga;
bonifici) sia le dichiarazioni rese dai lavoratori ascoltati.
12. Dalla congiunta valutazione del compendio istruttorio documentale e testimoniale si è avuta dunque conferma della piena fondatezza delle contestazioni ispettive: le ore di lavoro non registrate ma effettivamente svolte erano allora state correttamente calcolate dagli ispettori per il computo dell'addebito dei contributi omessi: né l'opponente si perita di contestare motivatamente il conteggio offrendo un proprio diverso calcolo alternativo e limitandosi ad affermare in ricorso: “E' lecito inoltre dubitare della correttezza del conteggio di euro 45.095,28 esposto nell'avviso di addebito;
basti considerare che nella diffida del 10 settembre 2020 l Pt_1
aveva richiesto il pagamento della somma (comprensiva di sanzioni) di euro 30.437,00 (all. n. 3). Non è dato francamente comprendere come il contestato debito possa essere lievitato in maniera così significativa in poco più di quattro mesi dall'invio della precedente diffida di pagamento”.
Sulla base delle motivazioni riportate, ed alla luce dell'istruttoria svolta anche in questo giudizio e della documentazione prodotta, nel caso che ci occupa risulta provata la infedele registrazione nel LUL dell'orario di lavoro dei tre lavoratori nel periodo indicato dagli ispettori, in quanto sono stati esposti orari di lavoro inferiori rispetto a quelli lavorati nei periodi oggetto di indagine da parte degli ispettori per ciascuno di loro, come dettagliatamente indicato nell'ordinanza ingiunzione opposta, nonché la mancanza di riposo settimanale in quanto è risultato che Persona_2
16 e nei mesi da agosto ad ottobre 2019 hanno lavorato sette Persona_1
giorni su sette.
Analisi a parte deve essere fatta in relazione alla violazione contestata
Co dall' al punto 2 dell'ordinanza ingiunzione opposta.
L'art. 1, commi 910-914, della Legge 205/2017 ha reso obbligatorio dal 1° luglio 2018 il tracciamento dei pagamenti delle retribuzioni, ha indicato le modalità di corresponsione di salari e compensi, inclusi gli anticipi (bonifici bancari o postali, carte di credito/debito, assegni o pagamenti in contanti presso uno sportello bancario o postale) ed ha previsto specifiche esclusioni (lavoro domestico o rapporti con la Pubblica Amministrazione sotto la soglia di € 2.999,99).
Nel caso in esame, dall'istruttoria svolta e dall'esame della documentazione prodotta, risulta provato nel periodo sanzionato il pagamento in contanti della retribuzione al lavoratore . Persona_3
Dall'esame complessivo delle testimonianze rese risulta provato che il lavoratore ha lavorato in tutti i mesi oggetto di sanzione.
L'esimente addotta da parte opponente non può trovare ingresso, atteso che non rientra nelle specifiche esclusioni previste dal legislatore.
La sanzione applicata dall'ispettorato risulta proporzionata, atteso che il comportamento elusivo della norma si è protratto per tre mensilità.
Per tutti i motivi esposti l'opposizione deve essere rigettata in relazione a tutte le violazioni contestate e l'ordinanza ingiunzione deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi dell'art. 9 legge 149/15 applicando i valori minimi corrispondenti al valore della causa (euro 8.904,25), diminuiti del venti per cento.
P.Q.M.
17 Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.157,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% ed oneri di legge se dovuti
Verona, 26 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
18
SEZIONE LAVORO
Udienza del 26.11.2025
Causa n. 1493 2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Soave e per la parte convenuta l'avv. Ferrarello.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
L'avv. Ferrrello dà atto che la causa proposta dall'odierno opponente nei confronti dell' avente quale presupposto la medesima attività di Pt_1
accertamento in esame del presente giudizio, veniva definita con sentenza n. 376/2024 r.g. 394/2021, con la quale veniva respinto il ricorso essendo stata ritenuta la fondatezza degli illeciti rilevati. Dà atto che la sentenza non è stata impugnata.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 26.11.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1493 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 21.9.2023 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
VE RT, elettivamente domiciliato in VICOLO GHIAIA, 7 37122
VERONA presso il difensore avv. VE RT
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5 37123 VERONA presso il difensore avv. FERRARELLO ELENA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21.9.2023 , in proprio e Parte_2
quale titolare dell'omonima impresa individuale agricola, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 358/2023 del 1 settembre
Co 2023, con la quale l di Verona ha ingiunto il pagamento della somma
1 complessiva di euro 8.904,25, a titolo di sanzione amministrativa e spese, contestando - come da conclusioni contenute nel verbale unico di accertamento e notificazione n. VR00000/2020-114-01 del 04/02/2020 -
l'infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro (LUL) della prestazione lavorativa dei dipendenti e , Persona_1 Persona_2 Persona_3
per un periodo superiore a dodici mesi, l'aver remunerato in contanti il lavoratore per le mensilità di agosto, settembre e ottobre Persona_3
2019 senza l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, l'aver adibito al lavoro i lavoratori e nel periodo agosto- Persona_1 Persona_2
ottobre 2019 senza concedere loro la giornata di riposo settimanale.
Ha dedotto che l'attività agricola del ricorrente (coltivazione di orticole, fragole, lattuga e meloni) ha una forte stagionalità e che, pertanto, gli assunti degli ispettori riguardo l'orario di lavoro sono destituiti di fondamento atteso che solo nel mese di maggio, in concomitanza con la raccolta delle fragole, essi lavorano per 8 ore al giorno, mentre nel restante periodo le attività sono residuali e richiedono un numero ridotto di lavoratori. Ha precisato che l'attività lavorativa è sempre sospesa la domenica, salvo rare occasioni contingenti a maggio durante la raccolta delle fragole e che e avrebbero Persona_1 Persona_2
regolarmente usufruito dei riposi settimanali nel periodo agosto-ottobre
2019. Quanto ai pagamenti in contanti, ha ribadito che tutti i compensi sono stati liquidati tramite bonifico o assegno bancario, ad eccezione di quelli sporadici avvenuti quando i lavoratori stranieri, appena arrivati in
Italia, non avevano ancora la disponibilità di un conto corrente bancario. In particolare il pagamento in contanti ad era avvenuto a Persona_3
causa di problematiche interne della banca che ne avevano ritardato l'apertura del conto.
2 In ogni caso, ha contestato che sia stato remunerato in Persona_3
contanti nel mese di settembre 2019, in quanto non aveva lavorato neppure per una giornata in quel mese. Ha rilevato la inattendibilità delle dichiarazioni dei lavoratori che non hanno perfetta conoscenza della lingua italiana laddove invece le dichiarazioni sono state raccolte senza l'assistenza di un interprete. A tal fine ha richiamato l'esito del procedimento penale scaturito dalla notizia di reato dell'Ispettorato, archiviato perché il P.M. aveva ritenuto le dichiarazioni dei lavoratori contraddittorie e poco credibili.
Ha contestato infine l'ammontare delle sanzioni irrogate, attesa la mancata applicazione del regime sanzionatorio più favorevole del cumulo giuridico e della continuazione (Art. 8, L. n. 689/1981), in particolare per la violazione sulla tracciabilità dei pagamenti. Ha concluso chiedendo la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta e, nel merito, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. In via subordinata, ha chiesto di modificarla anche solo limitatamente all'entità delle sanzioni, da determinarsi in misura corrispondente al minimo edittale.
Si è costituito l' di Verona, contestando la Controparte_1
ricostruzione dei fatti operata da parte opponente e precisando che:
l'accertamento è scaturito da una richiesta di intervento da parte dei lavoratori e che lamentavano irregolarità Persona_2 Persona_4
nel rapporto di lavoro, in particolare per le retribuzioni orarie di € 5,00 senza maggiorazioni per straordinario e ore effettive lavorate nettamente superiori a quelle registrate in busta paga;
i lavoratori denunciavano anche di essere alloggiati in locali aziendali in condizioni igienico-sanitarie non idonee, per i quali pagavano € 15,00 mensili;
in sede di ispezione,
3 e avevano mostrato agli ispettori un Persona_1 Persona_2
sotterraneo con pareti divisorie in legno rimovibili e numerosi letti a castello, descritto come buio e con servizi igienici esterni non conformi;
aveva riferito di aver lavorato 11 ore al giorno (lunedì- Persona_1
sabato) e 4/5 ore la domenica nel mese di agosto 2019, con orari leggermente ridotti nei mesi successivi, precisando anche che Per_2
e lavoravano con il suo stesso orario;
[...] Persona_3 Per_2
aveva dichiarato di aver lavorato tutti i giorni (7 giorni su 7) con
[...]
una media di 11 ore giornaliere nei mesi di agosto, settembre e ottobre
2019; aveva dichiarato di lavorare 6 ore al giorno, 6 giorni a Persona_3
settimana, e ha specificato che le retribuzioni per agosto, settembre e ottobre 2019 gli erano state corrisposte in contanti (€ 800,00 netti per mese).
Per tali motivi, con il verbale unico di accertamento gli ispettori hanno contestato l'infedele compilazione del LUL perché le ore/giornate registrate risultavano significativamente inferiori a quelle effettive, comprovato dal fatto che gli importi accreditati ai lavoratori Per_2
e come da movimenti bancari, erano superiori a
[...] Persona_1
quelli indicati in busta paga, per periodi superiori a dodici mesi per Per_2
e , e da agosto a dicembre 2019 per ,
[...] Persona_1 Persona_3
la violazione del riposo settimanale, per aver e Persona_1 Per_2
nel periodo agosto-ottobre 2019 lavorato ininterrottamente, il
[...]
pagamento in contanti per aver corrisposto la retribuzione in contanti ad per agosto, settembre e ottobre 2019. Persona_3
Quanto alla violazione di infedele/omessa compilazione del LUL, ha rilevato come la condotta illecita risulta integrata sia per omissione
(omessa indicazione di ore/giornate) che per infedele registrazione
4 (pagamenti non registrati nel LUL), atteso che tali violazioni determinano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
Quanto alla tracciabilità dei Pagamenti, ha ribadito che la corresponsione della retribuzione in contanti ad per agosto, settembre e Persona_3
ottobre 2019 integra la violazione dell'art. 1, comma 910, L. n. 205/2007 e che la motivazione addotta dal datore di lavoro (il lavoratore non aveva un conto corrente) non può costituire un'esimente, in quanto esistono diverse modalità tracciabili previste dalla legge (bonifico, strumenti elettronici, assegno, pagamento presso lo sportello bancario/postale).
Ha rilevato l'inconferenza della circostanza relativa all'archiviazione del procedimento penale atteso che l'illecito amministrativo si fonda sul presupposto della mera riferibilità della condotta (azione o omissione), sia essa dolosa o colposa (Art. 3 L. 689/1981).
Ha contestato la richiesta di applicazione del regime sanzionatorio più favorevole del cumulo giuridico (Art. 8, L. 689/1981), attesa la inapplicabilità al caso di specie, né per concorso formale (che richiede una singola azione violativa), né per continuazione (che è limitata alle infrazioni in materia di previdenza e assistenza, escludendo gli illeciti di
Co competenza dell' )
Ha concluso quindi per il rigetto del ricorso in quanto infondato e per la conferma integrale dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Il giudice ha disposto la sospensione inaudita altera parte dell'ordinanza ingiunzione.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento della prova orale dedotta da entrambe le parti.
All'esito il giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, ha fissato udienza di discussione.
5 Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
L'ordinanza ingiunzione n. 358/2023 opposta in questa sede trova origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. VR0000/2020-114-01
Co del 4.2.2020 (doc. 16 ), notificato l'11.2.2020 all'opponente all'esito di un accertamento iniziato con il primo accesso del 12.12.2019 presso l'Azienda Agricola De NI LU.
Con l'ordinanza ingiunzione n. 358/2023 sono state contestate a Pt_2
le seguenti violazioni: art. 39 D.L. n. 112/2008 come modificato
[...]
dalla legge di conversione n. 133/2008, per l'infedele registrazione nel
LUL delle prestazioni di lavoro di nei mesi da agosto a Persona_5
dicembre 2019, di nei mesi di marzo e giugno 2017, da Persona_2
maggio a dicembre 2018 e da febbraio a dicembre 2019, di Persona_1
nei mesi di marzo e giugno 2017, da maggio a dicembre 2018 e e da febbraio a dicembre 2019; art. 1 L. 205/2017 per aver corrisposto in contanti a la retribuzione relativa ai mesi agosto, settembre Persona_5
e ottobre 2019; art. 9 D. Lgs. N. 66/2003 per non aver concesso il riposo settimanale a e nel periodo da maggio a Persona_2 Persona_1
tutto ottobre 2019.
Le questioni relative alla prima ed alla terza violazione contestata sono state oggetto di giudizio di questo Tribunale con sentenza n. 376/2024, resa nella causa promossa dall'odierno opponente nei confronti dell , Pt_1
in opposizione all'avviso di addebito con cui l'istituto ha richiesto il pagamento dei contributi dovuti per i tre lavoratori sulla base del medesimo verbale di accertamento su cui fonda l'ordinanza ingiunzione
6 opposta in questa sede. Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se ne riportano di seguito le motivazioni condivise da questo giudice.
“1. La fondatezza degli addebiti non poggia, come lamenta parte opponente, su una “presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo” bensì su affidabili esiti dell'attività di acquisizione istruttoria documentale e testimoniale che ha confermato l'addebito ispettivo a carico della ditta opponente, sostanziatosi nell'aver annotato in busta paga per i tre lavoratori e Persona_2 Persona_1 Per_3
un numero di ore lavorate notevolmente inferiore rispetto a quello
[...]
da loro effettivamente svolto nei periodi di riferimento aprile 2017 – dicembre 2019, oltre alla violazione in materia di retribuzione e riposo settimanale.
2. La stessa parte opponente (punti 49-50 del ricorso) ammette che per i tre lavoratori indicati – e verosimilmente anche per tutti gli altri indicati in ricorso – vi erano ore eccedenti di lavoro rispetto a quelle indicate per ciascun lavoratore in busta paga (senza specificarne l'entità) che sarebbero state remunerate non già come straordinario in busta paga ma che sarebbero state retribuite (in nero) per ciascun lavoratore in misura (a suo dire) maggiore rispetto a quella delle ore regolarizzate.
3. Il dato ha rinvenuto oggettiva conferma dal testimoniale e dai documenti allegati al verbale ispettivo, dai quali emerge chiaramente come la maggior parte delle ore lavorate fosse non annotata in busta paga e venisse retribuita “fuori busta” con i bonifici: è sufficiente operare il raffronto documentale tra le ore lavorate mese per mese come annotate in
Co busta paga, riportate nel prospetto allegato al verbale per i lavoratori e (doc. 1 ), e le somme che Persona_2 Persona_1 Pt_1
risultavano loro bonificate per quegli stessi mesi rispetto alle esigue ore
7 annotate in busta paga, come riscontrato a verbale dagli ispettori che hanno confermato il dato in aula: “Noi avevamo visionato i prospetti paga e le ore di lavoro erano difformi da quanto dichiarato dai lavoratori: il massimo che era stato retribuito nel mese di luglio, che era un mese di lavoro, erano 39 ore nel mese. I lavoratori ci avevano anche prodotto l'estratto dei loro conti correnti dai quali si potevano evincere i versamenti loro effettuati dal datore di lavoro, che non erano con cadenza regolare e che recavano importi difformi dalle buste paga.
Un terzo lavoratore (diverso dai due denuncianti) dichiarava di non aver verificato le ore indicate nel prospetto paga e comunque dichiarava di aver lavorato un numero di ore giornaliere diverse da quanto emergeva dai prospetti paga, ed i pagamenti erano stati fatti a lui in contanti perché aveva forse dei problemi ad accedere ad un conto corrente” (teste . Tes_1
I primi due lavoratori erano e ed il terzo - ben più Per_2 Per_1 Per_3
reticente in quanto ancora occupato, anche oggi, alle dipendenze del
[...]
- teste che ha peraltro confermato la misura di 5 € l'ora per i Pt_2
pagamenti relativi alle ore annotate in busta paga
4. Un esempio può chiarire meglio il dato. Nel mese di agosto 2019 i due lavoratori e riferivano di avere lavorato per circa 230 ore, Per_2 Per_1
retribuite con bonifico di euro 1.311,00, euro, mentre la busta paga in atti riporta annotato un numero di ore mensili davvero esiguo (n. 32,5 ore mensili, ovvero circa 8 ore a settimana, per un compenso netto mensile di
€ 188,90: doc. 4 ). Pt_1
Da un lato non v'è chi non veda che gli oltre 1.300 euro non servivano a remunerare le sole ore annotate in busta paga (32,5); dall'altro il dato collide emblematicamente anche con quanto dichiarato dallo stesso opponente laddove al punto 25 del ricorso viene dichiarato che le persone
8 impiegate nell'attività agricole nel mese di agosto lavorano per tutto il mese per 8 ore al giorno.
5. La versione attorea, anche in merito ad un orario di lavoro ridotto a poche ore al mese da novembre ad aprile (punti 10-17 e 30-34 ricorso), risulta robustamente smentita anche dalle deposizioni testimoniali.
Finanche da quelle rese dai testi di parte resistente, ancora alle dipendenze della ditta opponente e come tali provenienti da fonti
“interessate” e, soprattutto, permeate da un evidente metus e da reticenza per le conseguenze di eventuali dichiarazioni sfavorevoli alla parte datoriale.
Si valutino le dichiarazioni rese dal teste , che prospetta Persona_3
inizialmente una versione collimante con quella del ricorso introduttivo e, solo dopo le contestazioni del giudice in merito alle evidenti aporie ed incongruenze, finisce per smentirla apertamente, ammettendo che nel mese di dicembre si lavorava almeno 5 ore al giorno – mese in cui, per quanto riferito anche dal teste ispettore “non vi erano grosse Tes_2
lavorazioni in atto” – invece delle due ore al giorno indicate in ricorso;
finisce altresì per ammettere, sempre comunque a malapena Per_3
mascherando l'inevitabile ottica riduttiva, che negli altri mesi tra novembre ed aprile si lavorava minimo 6/7 ore al giorno (che poi divenivano molte di più nei mesi da maggio a settembre).
Le ore annotate in busta paga per quei mesi erano invece davvero esigue, come ricordato anche dagli ispettori sentiti in aula (39 ore nel mese di luglio, laddove anche il teste ammette lo svolgimento di almeno 7/8 Per_3
ore al giorno nei mesi estivi). Dai prospetti allegati al verbale ispettivo si apprende che in busta paga il annotava per i due lavoratori Pt_2
e un numero di ore mensili minimale e davvero del tutto Per_1 Per_2
9 inverosimile, specie a fronte di quanto affermato dallo stesso opponente e dai testi escussi sull'impegno medio mensile: erano annotate in busta paga nell'anno 2018 (ma i dati sono sostanzialmente simili anche rispetto agli altri anni 2017 e 2019) un numero di 13 ore al mese a giugno, 19,5 a luglio, 32,5 ad agosto, 13 a settembre, 26 ad ottobre, 19,5 a novembre e
19,5 a dicembre.
CP_ 6. I lavoratori che non sono più legati da rapporti di lavoro con la opponente hanno reso ampie e dettagliate dichiarazioni univocamente confermative delle dichiarazioni già rese agli ispettori . Pt_1
Se la dichiarazione del teste appare confermativa di Persona_2
quanto emerso dai riscontri documentali, sebbene con un certo quale intento enfatico ed in qualche punto tendente ad esagerare il seppur già gravoso carico di lavoro (nella parte in cui prospetta un lavoro di 11 ore al giorno per tutti i giorni ed in tutti i periodi dell'anno), ben più affidabili appaiono quelle del che non esita a ricordare anche il Persona_1
periodo trascorso in Sierra Leone ed a differenziare gli orari di lavoro per i periodi di massimo impegno da quelli dei mesi meno impegnativi:
“…Attualmente lavoro come saldatore, in passato ho lavorato per
[...]
ome operaio agricolo nel 2017 per tre mesi da maggio a luglio, poi Pt_2
di nuovo dal maggio 2018 fino al 31 dicembre 2019 con contratto e gennaio e febbraio 2020 in nero. Sono stato in Serra Leone dal 10 luglio
2019 fino all'8 agosto 2019. Per il resto del periodo ho sempre lavorato sia in estate sia in inverno… Venivo pagato 5 euro all'ora e soltanto per le ore effettivamente lavorate. Sulla busta paga che mi veniva consegnata per la firma, erano però indicate molto meno ore di quelle effettivamente lavorate anche se l'importo totale era corrispondente al numero di ore lavorate secondo la paga oraria concordata di 5 euro. (…) Nei campi nei periodi
10 estivi in cui vi era tanto lavoro eravamo circa una cinquantina a lavorare, nei periodi di lavoro minimo ne eravamo al massimo una ventina.
Conosco che lavorava con noi e fungeva da capo Testimone_3
squadra, in sostanza era il collegamento fra noi e . Anche lui faceva il Pt_2
nostro stesso orario di lavoro.
Quanto ai periodi di lavoro preciso che con ho iniziato a Parte_2
lavorare a maggio 2017. Nei mesi di maggio giugno e luglio 2017 lavoravo
9/10 ore al giorno dal lunedì al sabato e mezza giornata la domenica.
Anche in quel periodo lavorava nei miei stessi orari e negli stessi Per_2
giorni.
Nel 2018 da maggio ad agosto ho lavorato circa 9/10 ore al giorno dal lunedì al sabato e mezza giornata la domenica, mentre da settembre a novembre ho lavorato 8/9 ore dal lunedì al sabato e mezza giornata la domenica. Da metà novembre fino alla fine di dicembre lavoravamo circa
7 ore al giorno dal lunedì al sabato ma la domenica eravamo a casa. ha sempre lavorato con il mio stesso orario e negli stessi giorni Per_2
Nel 2019 anche faceva i nostri stessi orari di lavoro e Persona_3
lavorava negli stessi giorni così come descritti per il 2018. Mentre io e vivevamo in un sotterraneo dietro la casa di , a circa cento Per_2 Pt_2
metri, invece viveva sotto casa di in un garage”. Per_3 Pt_2
7. Quanto al teste si è già detto in merito alla sua limitata Persona_3
attendibilità, sia per la sua condizione di occupazione alle dipendenze del sia per le contraddizioni in cui è incorso nelle dichiarazioni, Pt_2
provvedendo poi a “correggere il tiro” solamente in esito alle
“contestazioni” del giudice.
Il teste è un lavoratore che ha iniziato a prestare attività per Tes_3
la odierna ditta opponente circa 30 anni fa e che tuttora è occupato alle
11 sue dipendenze: le sue prospettazioni riduttive (circa il lavoro per 3/4 ore al giorno nel periodo invernale e per 2/3 ore nel periodo di novembre e dicembre) sono apertamente smentite dalle ben più affidabili emergenze istruttorie innanzi evidenziate e fanno da eloquente pendant con la sua posizione di plausibile gratitudine e grande vicinanza alla parte datoriale per il legame fiduciario trentennale che lo lega al e che ne Pt_2
minano definitivamente l'attendibilità soggettiva.
Anche la moglie dell'opponente (teste ) è evidentemente Tes_4
permeata da un interesse e da un legame ventennale (“aderendo alla cooperativa siamo costretti, anzi mio marito è costretto…”) che non consente di reputare le sue dichiarazioni come particolarmente affidabili, essendo la stessa peraltro non impegnata nel lavoro sui campi e riferendo le circostanze sostanzialmente per averle apprese de relato dal marito.
Le dichiarazioni rese da agli ispettori – e prodotte Testimone_5
dall'opponente – nella parte in cui afferma che le ore annotate in tutti i prospetti paga corrispondono a quelle effettivamente da lui lavorate e retribuite confliggono apertamente con quelle rese da tutti gli altri testi, che hanno invece attestato unanimemente una discrasia tra ore lavorate ed ore annotate in busta paga (discrepanza ammessa, come detto, dallo stesso odierno opponente).
8. Parte opponente ha sostenuto come l'attività lavorativa fosse sempre sospesa la domenica, salvo rare occasioni nel corso del mese di maggio durante la raccolta delle fragole.
I testi, invece, anche quelli di parte opponente, hanno affidabilmente tratteggiato una realtà ben diversa: “Quando c'era la raccolta delle fragole si lavorava anche il sabato e la domenica: facevamo la mattina, mentre il pomeriggio non lavoravamo. Negli altri mesi solo qualche volta si lavorava
12 anche il sabato e la domenica” (teste ); “Nei mesi di maggio Persona_3
giugno e luglio 2017 lavoravo 9/10 ore al giorno dal lunedì al sabato e mezza giornata la domenica. Anche in quel periodo lavorava nei Per_2
miei stessi orari e negli stessi giorni. Nel 2018 da maggio ad agosto ho lavorato circa 9/10 ore al giorno dal lunedì al sabato e mezza giornata la domenica, mentre da settembre a novembre ho lavorato 8/9 ore dal lunedì al sabato e mezza giornata la domenica. Da metà novembre fino alla fine di dicembre lavoravamo circa 7 ore al giorno dal lunedì al sabato ma la domenica eravamo a casa. ha sempre lavorato con il mio stesso Per_2
orario e negli stessi giorni” (teste . Per_1
9. A fronte delle svolte considerazioni rispetto alle enucleate risultanze istruttorie appare allora del tutto armonico e prudenziale l'orario di lavoro ritenuto dai verbalizzanti in sede ispettiva e posto a fondamento degli addebiti contributivi e sanzionatori (le sette ore lavorate al giorno dal lunedì al sabato, senza conteggiare le domeniche, che pure a volte erano state lavorate come detto anche dal teste , oltre che confermato più Per_3
fondatamente dal teste per e nelle tabelle Per_1 Per_2 Per_1
allegate al verbale ispettivo (doc. 1); così come è coerente e del tutto prudenziale l'accertamento determinato dai verbalizzanti in 6 ore dal lunedì al venerdì e per 4/6 ore al sabato nel periodo 1.8.19 – 12.12.19 per
(il quale ha chiaramente ammesso che il suo orario di Persona_3
lavoro dal lunedì al venerdì non variasse di giorno in giorno ma fosse invece stabile nel corso del mese).
10. Come si è già evidenziato, parte opponente ha contestato le risultanze del verbale ispettivo, fondato a suo dire su dichiarazioni rese da lavoratori che avevano una “non perfetta conoscenza della lingua italiana”. In realtà le loro dichiarazioni rese in aula confermano tanto un'apprezzabile ed
13 affidabile capacità di comprendere le domande loro rivolte così come pure le adeguate ed appropriate modalità espressive delle articolate risposte.
Lo stesso teste ispettore ha confermato che non Tes_6
disponevano di “un interprete ma i lavoratori si esprimevano in italiano comprensibile e mostravano di capire” le loro domande, al punto che erano stati in grado di fornire particolari dettagliati e decisivi anche sulla loro sistemazione abitativa: “i due lavoratori e ci avevano Per_2 Per_1
difatti indicato che gli alloggi dei lavoratori che ci erano stato mostrati dal non erano gli stessi dove dimoravano i due lavoratori e Pt_2 Per_2
e che erano invece in condizioni peggiori ed assai precarie come Per_1
emerge dai rilievi fotografici che avevamo anche trasmesso in Procura”.
11. Nelle note finali parte opponente valorizza le motivazioni della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero nel procedimento penale sopra indicato, specie nella parte in cui ritiene inattendibili le dichiarazioni rese dal lavoratore e fa leva Persona_2
sulle “discrepanze” emerse nella prospettazione dei tre lavoratori in verifica, che porrebbe “dei dubbi difficilmente superabili” sulle loro versioni.
Su un primo versante si osserva che le discrasie hanno rinvenuto adeguata spiegazione, come innanzi argomentato, e che appaiono documentalmente riscontrate le versioni del lavoratore (ed, in Per_1
parte, anche quelle dell ). Per_3
Sotto diverso profilo è agevole rilevare sul punto che anche gli accertamenti ispettivi non hanno recepito acriticamente le dichiarazioni dei lavoratori né hanno dato pieno e incondizionato avallo alle loro dichiarazioni, operando invece un ragionato e motivato raffronto tra le loro dichiarazioni e le emergenze documentali delle buste paga e dei bonifici
14 effettuati in loro favore: basti considerare che il lavoratore Persona_2
aveva riferito di aver lavorato per l'opponente 7 giorni su 7 per 11 ore al giorno, laddove, come si è avuto modo di rilevare, gli ispettori hanno invece conteggiato un numero di ore ben diverso nel periodo in esame (v. supra sub punto motivazione n.9).
L'efficacia probatoria delle notazioni fattuali e delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori verbalizzanti poteva essere messa nel nulla unicamente attraverso la proposizione di una querela di falso (ex art. 2700 c.c., a mente del quale l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti).
E' pacifico infatti che i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, facciano fede, fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere inficiata solo da una specifica prova contraria (Cass.
SS.UU.
3.2.1996 n. 916).
L'efficacia probatoria privilegiata dei verbali redatti dai funzionari dell'ispettorato del lavoro, in tema di omesso od irregolare versamento dei contributi, si estende dunque, oltre che alla provenienza del verbale dal pubblico ufficiale che li ha sottoscritti, anche alle dichiarazioni rese dalle parti – si badi: non alla “veridicità” delle dichiarazioni, ma al fatto che siano state rese in quel contesto e da quella persona - e agli altri fatti che il
15 pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti (Cass. 20.6.04 n.11751).
In difetto di querela di falso, deve allora affermarsi che nel verbale in questione fossero state fedelmente trasfusi sia i dati riscontrati nella documentazione allegata e valutata dai verbalizzanti (buste paga;
bonifici) sia le dichiarazioni rese dai lavoratori ascoltati.
12. Dalla congiunta valutazione del compendio istruttorio documentale e testimoniale si è avuta dunque conferma della piena fondatezza delle contestazioni ispettive: le ore di lavoro non registrate ma effettivamente svolte erano allora state correttamente calcolate dagli ispettori per il computo dell'addebito dei contributi omessi: né l'opponente si perita di contestare motivatamente il conteggio offrendo un proprio diverso calcolo alternativo e limitandosi ad affermare in ricorso: “E' lecito inoltre dubitare della correttezza del conteggio di euro 45.095,28 esposto nell'avviso di addebito;
basti considerare che nella diffida del 10 settembre 2020 l Pt_1
aveva richiesto il pagamento della somma (comprensiva di sanzioni) di euro 30.437,00 (all. n. 3). Non è dato francamente comprendere come il contestato debito possa essere lievitato in maniera così significativa in poco più di quattro mesi dall'invio della precedente diffida di pagamento”.
Sulla base delle motivazioni riportate, ed alla luce dell'istruttoria svolta anche in questo giudizio e della documentazione prodotta, nel caso che ci occupa risulta provata la infedele registrazione nel LUL dell'orario di lavoro dei tre lavoratori nel periodo indicato dagli ispettori, in quanto sono stati esposti orari di lavoro inferiori rispetto a quelli lavorati nei periodi oggetto di indagine da parte degli ispettori per ciascuno di loro, come dettagliatamente indicato nell'ordinanza ingiunzione opposta, nonché la mancanza di riposo settimanale in quanto è risultato che Persona_2
16 e nei mesi da agosto ad ottobre 2019 hanno lavorato sette Persona_1
giorni su sette.
Analisi a parte deve essere fatta in relazione alla violazione contestata
Co dall' al punto 2 dell'ordinanza ingiunzione opposta.
L'art. 1, commi 910-914, della Legge 205/2017 ha reso obbligatorio dal 1° luglio 2018 il tracciamento dei pagamenti delle retribuzioni, ha indicato le modalità di corresponsione di salari e compensi, inclusi gli anticipi (bonifici bancari o postali, carte di credito/debito, assegni o pagamenti in contanti presso uno sportello bancario o postale) ed ha previsto specifiche esclusioni (lavoro domestico o rapporti con la Pubblica Amministrazione sotto la soglia di € 2.999,99).
Nel caso in esame, dall'istruttoria svolta e dall'esame della documentazione prodotta, risulta provato nel periodo sanzionato il pagamento in contanti della retribuzione al lavoratore . Persona_3
Dall'esame complessivo delle testimonianze rese risulta provato che il lavoratore ha lavorato in tutti i mesi oggetto di sanzione.
L'esimente addotta da parte opponente non può trovare ingresso, atteso che non rientra nelle specifiche esclusioni previste dal legislatore.
La sanzione applicata dall'ispettorato risulta proporzionata, atteso che il comportamento elusivo della norma si è protratto per tre mensilità.
Per tutti i motivi esposti l'opposizione deve essere rigettata in relazione a tutte le violazioni contestate e l'ordinanza ingiunzione deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi dell'art. 9 legge 149/15 applicando i valori minimi corrispondenti al valore della causa (euro 8.904,25), diminuiti del venti per cento.
P.Q.M.
17 Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.157,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% ed oneri di legge se dovuti
Verona, 26 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
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