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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5146 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5991/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5991/2024 tra
Parte_1 Pt_2 Pt_1 Pt_2 Parte_3
[...]
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 19 dicembre 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. LL SALVATORE , oggi sostituito dall'avv. Michele Parte_3 Pinelli
Per l'avv. LL SALVATORE , oggi sostituito dall'avv. Michele Pinelli CP_2
Per l'avv. LL SALVATORE , oggi sostituito dall'avv. Michele Controparte_3 Pinelli
Per l'avv. LL SALVATORE , oggi sostituito dall'avv. Michele CP_4 Pinelli
Per l'avv. TRIGONA IO, oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Salvatore Migliorino
L'avv. Pinelli insiste nelle richieste istruttorie formulate ed in particolare nell'interrogatorio formale, nella prova testimoniale articolata con memoria depositata in data 20.10.2024 e chiede la modifica/revoca dell'ordinanza istruttoria di rigetto. Ribadisce che il non ha contabilizzato correttamente le somme ricevute in acconto dalla CP_1 conduttrice nell'interesse della proprietà e che nella documentazione 1,2,3 e 4 della memoria del 20.10.2024 per il periodo interessato risulta un versamento di € 7224,29, mentre nell'estratto conto posto a fondamento del decreto ingiuntivo sono indicati 2 versamenti di € 1000,00. Si riporta ai propri atti difensivi ed in particolare alla memoria del 20.10.2024, contestando le domande ed eccezioni avverse ed in particolare la richiesta di condanna per lite temeraria. L'avv. Migliorino si oppone alle richieste istruttorie per i motivi già dedotti in corso di causa e meglio specificati nella memoria 171 ter n.3 cpc, contesta le ulteriori argomentazioni difensive oggi formulate e smentite da quanto documentato in corso di causa, che dimostra la legittimità integrale del decreto opposto.
pagina 1 di 7 Si riporta alle note conclusive depositate, insistendo nel rigetto dell'opposizione, con condanna alle spese del processo e alle spese del procedimento di mediazione come documentate.
Il G.I alle ore 17,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5991/2024 promossa da:
pagina 2 di 7 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._1
LL SALVATORE , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 26 92010
Bivona Italia presso il difensore avv. LL SALVATORE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
LL SALVATORE , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 26 92010
Bivona Italia presso il difensore avv. LL SALVATORE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._3
LL SALVATORE , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 26 92010
Bivona Italia presso il difensore avv. LL SALVATORE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_4 C.F._4
LL SALVATORE , elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 26
92010 BIVONA presso il difensore avv. LL SALVATORE
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TRIGONA IO , elettivamente domiciliato in VIA
PIGNATELLI ARAGONA N. 7 90141 presso il difensore avv. TRIGONA CP_1
IO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con atto di citazione notificato in data 12.05.2024 , , e Pt_4 CP_3 [...] citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il CP_4 Controparte_5 sito in , in persona dell'amministratore pro-tempore, e, CP_1 Controparte_1 premesso di aver ricevuto in data 2.04.2024 la notifica del decreto ingiuntivo n.
1035/2024, unitamente al precetto, con il quale il istante aveva ingiunto in CP_1
pagina 3 di 7 solido agli odierni opponenti di pagare la somma di € 15.582,16, oltre gli interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo e le spese del procedimento monitorio, a titolo di spese, oneri e contributi condominiali, ordinari e straordinari, nonché quote CP_6 inerenti l'immobile di loro proprietà sito in nella Via Enrico Parisi n.9, CP_1 proponevano opposizione, eccependo che la delibera assembleare del 3.10.2023, allegata al ricorso, non aveva approvato il rendiconto consuntivo del 2022 e preventivo del 2023, ove era indicato il presunto credito del , ma il diverso rendiconto CP_1 relativo all'anno 2021 e preventivo 2022, che il decreto era fonte di gravi danni, essendo un titolo idoneo ad iniziare l'esecuzione forzata e chiedevano, preliminarmente, la revoca, inaudita altera parte, della provvisoria esecuzione e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva il condominio dell'edificio sito in , , in persona CP_1 Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore, contestando le ragioni dell'opponente e chiedendone il rigetto.
Allegava che il rendiconto approvato dall'assemblea era riferito all'anno 2022 e non al
2021, come allegato da parte avversa e che nel corso della redazione del verbale assembleare del 03.10.2023 per mero errore di battitura e/o trascrizione era stato indicato il rendiconto 2021 anziché quello del 2022, che tale errore era facilmente desumibile dalla lettura dell'ordine del giorno e dell'avviso di convocazione, ove gli anni di riferimento dei bilanci consuntivi e preventivi oggetto di discussione nell'assemblea e di delibera erano stati correttamente indicati come consuntivo 2022 e preventivo 2023.
Chiedeva preliminarmente la conferma della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto con tutte le richieste ed eccezioni avanzate dagli opponenti, di confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1035/2024 emesso dal Tribunale di Palermo il 14.03.2024 e notificato il 02.04.2024, conseguentemente, di condannare i Signori CP_4
, e al pagamento in favore del Parte_3 CP_2 Controparte_3
della somma di € 15.582,16, oltre Parte_5 interessi legali, ed oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 567,00 (di cui euro 146,00 per spese vive), oltre spese generali (al 15%), I.V.A. e C.P.A. nella pagina 4 di 7 misura di legge, con condanna degli opponenti ex art.96 per lite temeraria e con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 15.11.2024 veniva disattesa la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e le parti venivano invitate ad esperire il procedimento di mediazione.
Esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente va dichiarata inammissibile il nuovo motivo di impugnazione, dedotto da parte opponente per la prima volta nella memoria 171 ter n.2 cpc, depositata in data
20.10.2024, relativo alla mancata contabilizzazione nel bilancio 2022 degli importi versati pari ad € 7224,29, di cui risulta indicato in bilancio il minor importo di €
2000,00.
In proposito, va anche precisato che gli importi versati dai signori non Pt_3 riguardano le somme ingiunte con il D.I. provvisoriamente esecutivo n°1035/2024 e soprattutto non sono state oggetto della delibera di approvazione del Rendiconto di
Gestione per l'anno 2022 e del Bilancio preventivo relativo all'anno 2023 sui quali si fonda il decreto ingiuntivo opposto, mentre presunti bonifici effettuati in data
13.11.2023 i cui importi sono pari rispettivamente ad Euro 918,00, Euro 129,51 ed Euro
176,78, non sono mai stati eseguiti dai ricorrenti, come evidenziato dallo stralcio dell'estratto conto (doc.14) dal quale si evidenzia il mancato incasso delle somme richiamate da controparte;
ma ancor di più, da una attenta analisi dei documenti prodotti proprio da controparte, è agevole notare che lo stato di tutti e tre i bonifici risulta “non eseguito”, oltre al fatto che le coordinate bancarie non corrispondono a quelle relative al conto corrente intestato al . Parte_5
Nel merito, parte attrice a sostegno dell'opposizione ha allegato che la delibera prodotta a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'approvazione del rendiconto consuntivo 2021 e del preventivo 2022, anziché del consuntivo 2022 e del preventivo 2023.
La doglianza non coglie nel segno. pagina 5 di 7 Dall'esame della documentazione acquisita si evince che i bilanci consuntivo 2021 e preventivo 2022 sono stati approvati con precedente delibera del 24.01.2022 già prodotta.
Inoltre, dalla semplice lettura del verbale di assemblea risulta che ai punti 1 e 2 dell'ODG i rendiconti sono stati correttamente indicati relativamente agli anni 2022 per il consuntivo e 2023 per il preventivo, che è dato leggere in seno al verbale che l'amministratore ha illustrato i predetti bilanci 2022/2023, e dunque, per mero refuso è stato indicato che l'assemblea abbia approvato i bilanci 2021 e preventivo 2022, i quali, tra l'altro risultano già approvati con precedente delibera del 24.01.2022 in atti.
La doglianza è, perciò, infondata.
Ciò detto, va ricordato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il
(creditore opposto) soddisfa l'onere della prova del proprio credito CP_1 producendo il verbale dell'assemblea con cui sono state approvate le spese nonché i relativi documenti (Cass. 15696/2020). In altre parole, la delibera approvativa della spesa costituisce il titolo sufficiente per la concessione del decreto ingiuntivo, per la condanna del condomino a pagare le somme nel processo di opposizione.
Ed invero, il giudizio a cognizione piena (l'opposizione) ha ad oggetto la verifica della perdurante esistenza della delibera assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere, poiché dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dal primo comma dell'art.1137 c.c. , discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio o per la prestazione dei servizi nell'interesse comune.
Orbene, il convenuto ha soddisfatto l'onere della prova, producendo la CP_1 delibera del 24.01.2022 che ha approvato i rendiconti consuntivo 2022 e preventivo
2023, la delibera del 23.02.2023 con cui è stato deliberato il fondo speciale per i lavori di ristrutturazione dell'edificio, provando in tal modo che il è creditore nei CP_1 confronti dei Signori in solido tra loro, della somma complessiva pari ad euro Pt_3
15.582,16(cfr. all. 1 e 2 fascicolo monitorio) relativa al mancato pagamento di spese,
pagina 6 di 7 oneri e contributi condominiali, ordinari e straordinari nonché quote inerenti CP_6 all'immobile del quale sono proprietari, come indicati nell'allegato 1 del ricorso monitorio.
Il decreto ingiuntivo va, perciò, confermato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, secondo i criteri d.m. n. 55/2014 vanno liquidati in €4227,00 per compensi, € 873,47 per spese, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge (valore €15582,00, scaglione di valore fino ad euro 26000,00: parametri medi per le fasi introduttiva, istruttoria e minimi per la fase decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste in solido a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile il motivo di doglianza relativo alla mancata contabilizzazione degli importi versati, in quanto tardivamente formulato per la prima volta con la memoria 171 ter n 2 cpc del 20.10.2024;
rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto;
condanna altresì la parte opponente in solido a rimborsare al convenuto le CP_1 spese di lite, che si liquidano in € 4227,00 per compensi, € 873,47 per spese, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5991/2024 tra
Parte_1 Pt_2 Pt_1 Pt_2 Parte_3
[...]
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 19 dicembre 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. LL SALVATORE , oggi sostituito dall'avv. Michele Parte_3 Pinelli
Per l'avv. LL SALVATORE , oggi sostituito dall'avv. Michele Pinelli CP_2
Per l'avv. LL SALVATORE , oggi sostituito dall'avv. Michele Controparte_3 Pinelli
Per l'avv. LL SALVATORE , oggi sostituito dall'avv. Michele CP_4 Pinelli
Per l'avv. TRIGONA IO, oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Salvatore Migliorino
L'avv. Pinelli insiste nelle richieste istruttorie formulate ed in particolare nell'interrogatorio formale, nella prova testimoniale articolata con memoria depositata in data 20.10.2024 e chiede la modifica/revoca dell'ordinanza istruttoria di rigetto. Ribadisce che il non ha contabilizzato correttamente le somme ricevute in acconto dalla CP_1 conduttrice nell'interesse della proprietà e che nella documentazione 1,2,3 e 4 della memoria del 20.10.2024 per il periodo interessato risulta un versamento di € 7224,29, mentre nell'estratto conto posto a fondamento del decreto ingiuntivo sono indicati 2 versamenti di € 1000,00. Si riporta ai propri atti difensivi ed in particolare alla memoria del 20.10.2024, contestando le domande ed eccezioni avverse ed in particolare la richiesta di condanna per lite temeraria. L'avv. Migliorino si oppone alle richieste istruttorie per i motivi già dedotti in corso di causa e meglio specificati nella memoria 171 ter n.3 cpc, contesta le ulteriori argomentazioni difensive oggi formulate e smentite da quanto documentato in corso di causa, che dimostra la legittimità integrale del decreto opposto.
pagina 1 di 7 Si riporta alle note conclusive depositate, insistendo nel rigetto dell'opposizione, con condanna alle spese del processo e alle spese del procedimento di mediazione come documentate.
Il G.I alle ore 17,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5991/2024 promossa da:
pagina 2 di 7 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._1
LL SALVATORE , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 26 92010
Bivona Italia presso il difensore avv. LL SALVATORE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
LL SALVATORE , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 26 92010
Bivona Italia presso il difensore avv. LL SALVATORE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._3
LL SALVATORE , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 26 92010
Bivona Italia presso il difensore avv. LL SALVATORE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_4 C.F._4
LL SALVATORE , elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 26
92010 BIVONA presso il difensore avv. LL SALVATORE
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TRIGONA IO , elettivamente domiciliato in VIA
PIGNATELLI ARAGONA N. 7 90141 presso il difensore avv. TRIGONA CP_1
IO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con atto di citazione notificato in data 12.05.2024 , , e Pt_4 CP_3 [...] citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il CP_4 Controparte_5 sito in , in persona dell'amministratore pro-tempore, e, CP_1 Controparte_1 premesso di aver ricevuto in data 2.04.2024 la notifica del decreto ingiuntivo n.
1035/2024, unitamente al precetto, con il quale il istante aveva ingiunto in CP_1
pagina 3 di 7 solido agli odierni opponenti di pagare la somma di € 15.582,16, oltre gli interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo e le spese del procedimento monitorio, a titolo di spese, oneri e contributi condominiali, ordinari e straordinari, nonché quote CP_6 inerenti l'immobile di loro proprietà sito in nella Via Enrico Parisi n.9, CP_1 proponevano opposizione, eccependo che la delibera assembleare del 3.10.2023, allegata al ricorso, non aveva approvato il rendiconto consuntivo del 2022 e preventivo del 2023, ove era indicato il presunto credito del , ma il diverso rendiconto CP_1 relativo all'anno 2021 e preventivo 2022, che il decreto era fonte di gravi danni, essendo un titolo idoneo ad iniziare l'esecuzione forzata e chiedevano, preliminarmente, la revoca, inaudita altera parte, della provvisoria esecuzione e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva il condominio dell'edificio sito in , , in persona CP_1 Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore, contestando le ragioni dell'opponente e chiedendone il rigetto.
Allegava che il rendiconto approvato dall'assemblea era riferito all'anno 2022 e non al
2021, come allegato da parte avversa e che nel corso della redazione del verbale assembleare del 03.10.2023 per mero errore di battitura e/o trascrizione era stato indicato il rendiconto 2021 anziché quello del 2022, che tale errore era facilmente desumibile dalla lettura dell'ordine del giorno e dell'avviso di convocazione, ove gli anni di riferimento dei bilanci consuntivi e preventivi oggetto di discussione nell'assemblea e di delibera erano stati correttamente indicati come consuntivo 2022 e preventivo 2023.
Chiedeva preliminarmente la conferma della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto con tutte le richieste ed eccezioni avanzate dagli opponenti, di confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1035/2024 emesso dal Tribunale di Palermo il 14.03.2024 e notificato il 02.04.2024, conseguentemente, di condannare i Signori CP_4
, e al pagamento in favore del Parte_3 CP_2 Controparte_3
della somma di € 15.582,16, oltre Parte_5 interessi legali, ed oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 567,00 (di cui euro 146,00 per spese vive), oltre spese generali (al 15%), I.V.A. e C.P.A. nella pagina 4 di 7 misura di legge, con condanna degli opponenti ex art.96 per lite temeraria e con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 15.11.2024 veniva disattesa la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e le parti venivano invitate ad esperire il procedimento di mediazione.
Esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente va dichiarata inammissibile il nuovo motivo di impugnazione, dedotto da parte opponente per la prima volta nella memoria 171 ter n.2 cpc, depositata in data
20.10.2024, relativo alla mancata contabilizzazione nel bilancio 2022 degli importi versati pari ad € 7224,29, di cui risulta indicato in bilancio il minor importo di €
2000,00.
In proposito, va anche precisato che gli importi versati dai signori non Pt_3 riguardano le somme ingiunte con il D.I. provvisoriamente esecutivo n°1035/2024 e soprattutto non sono state oggetto della delibera di approvazione del Rendiconto di
Gestione per l'anno 2022 e del Bilancio preventivo relativo all'anno 2023 sui quali si fonda il decreto ingiuntivo opposto, mentre presunti bonifici effettuati in data
13.11.2023 i cui importi sono pari rispettivamente ad Euro 918,00, Euro 129,51 ed Euro
176,78, non sono mai stati eseguiti dai ricorrenti, come evidenziato dallo stralcio dell'estratto conto (doc.14) dal quale si evidenzia il mancato incasso delle somme richiamate da controparte;
ma ancor di più, da una attenta analisi dei documenti prodotti proprio da controparte, è agevole notare che lo stato di tutti e tre i bonifici risulta “non eseguito”, oltre al fatto che le coordinate bancarie non corrispondono a quelle relative al conto corrente intestato al . Parte_5
Nel merito, parte attrice a sostegno dell'opposizione ha allegato che la delibera prodotta a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'approvazione del rendiconto consuntivo 2021 e del preventivo 2022, anziché del consuntivo 2022 e del preventivo 2023.
La doglianza non coglie nel segno. pagina 5 di 7 Dall'esame della documentazione acquisita si evince che i bilanci consuntivo 2021 e preventivo 2022 sono stati approvati con precedente delibera del 24.01.2022 già prodotta.
Inoltre, dalla semplice lettura del verbale di assemblea risulta che ai punti 1 e 2 dell'ODG i rendiconti sono stati correttamente indicati relativamente agli anni 2022 per il consuntivo e 2023 per il preventivo, che è dato leggere in seno al verbale che l'amministratore ha illustrato i predetti bilanci 2022/2023, e dunque, per mero refuso è stato indicato che l'assemblea abbia approvato i bilanci 2021 e preventivo 2022, i quali, tra l'altro risultano già approvati con precedente delibera del 24.01.2022 in atti.
La doglianza è, perciò, infondata.
Ciò detto, va ricordato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il
(creditore opposto) soddisfa l'onere della prova del proprio credito CP_1 producendo il verbale dell'assemblea con cui sono state approvate le spese nonché i relativi documenti (Cass. 15696/2020). In altre parole, la delibera approvativa della spesa costituisce il titolo sufficiente per la concessione del decreto ingiuntivo, per la condanna del condomino a pagare le somme nel processo di opposizione.
Ed invero, il giudizio a cognizione piena (l'opposizione) ha ad oggetto la verifica della perdurante esistenza della delibera assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere, poiché dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dal primo comma dell'art.1137 c.c. , discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio o per la prestazione dei servizi nell'interesse comune.
Orbene, il convenuto ha soddisfatto l'onere della prova, producendo la CP_1 delibera del 24.01.2022 che ha approvato i rendiconti consuntivo 2022 e preventivo
2023, la delibera del 23.02.2023 con cui è stato deliberato il fondo speciale per i lavori di ristrutturazione dell'edificio, provando in tal modo che il è creditore nei CP_1 confronti dei Signori in solido tra loro, della somma complessiva pari ad euro Pt_3
15.582,16(cfr. all. 1 e 2 fascicolo monitorio) relativa al mancato pagamento di spese,
pagina 6 di 7 oneri e contributi condominiali, ordinari e straordinari nonché quote inerenti CP_6 all'immobile del quale sono proprietari, come indicati nell'allegato 1 del ricorso monitorio.
Il decreto ingiuntivo va, perciò, confermato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, secondo i criteri d.m. n. 55/2014 vanno liquidati in €4227,00 per compensi, € 873,47 per spese, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge (valore €15582,00, scaglione di valore fino ad euro 26000,00: parametri medi per le fasi introduttiva, istruttoria e minimi per la fase decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste in solido a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile il motivo di doglianza relativo alla mancata contabilizzazione degli importi versati, in quanto tardivamente formulato per la prima volta con la memoria 171 ter n 2 cpc del 20.10.2024;
rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto;
condanna altresì la parte opponente in solido a rimborsare al convenuto le CP_1 spese di lite, che si liquidano in € 4227,00 per compensi, € 873,47 per spese, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
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