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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/09/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1165/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA n. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LIBORIO ROMITO C, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara al Corso Umberto, 55/4 – pec Email_1
opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA n. , CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa da Avv. MARIANGELA D'AURIZIO, domicilio eletto presso lo studi di questi in Montesilvano alla via Lago di Bracciano - Email_2
opposta
n persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA n. Controparte_2 P.IVA_3
con il patrocinio degli Avv.ti Michele Bignami, Antonio Tola e Federico Ferreri, elettivamente domiciliata in presso lo studio di questi in Milano alla via Agnello, 12, pec e Email_3 Email_4
Email_5
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso sulla questione preliminare relativa alla chiamata in giudizio del terzo come qui di seguito riportato.
Parte opponente - in adesione all'eccezione preliminare sollevata dalla e della CP_2
conseguente rinuncia agli atti del giudizio voglia estromettere la suindicata società dal giudizio in corso. Con compensazione delle spese di lite.
Parte opposta – all'eccezione preliminare di rito sollevata dalla alla quale la CP_3 [...]
è totalmente estranea, si rimette alla Giustizia. CP_1
Parte terza chiamata - dichiarare decaduta dalla possibilità di chiamare in causa Parte_1
la con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato dalla per ottenere la revoca del D.I. n. 375/2024 Parte_1
emesso in favore della per euro 14.110,87, oltre interessi e spese di procedura. La CP_1
citazione in opposizione era notificata sia alla parte opposta che alla quale terza CP_2
chiamata senza alcuna richiesta di autorizzazione al G.I. Nella spiegata opposizione nello specifico era a chiedere in via riconvenzionale nei confronti della ed in via CP_1
principale nei confronti della , accertare la sussistenza in capo alle ditte convenute CP_2 del debito in favore della nella misura di € 35.299,13, o di quella diversa ritenuta di Parte_1 giustizia, e per l'effetto condannarle, in solido tra loro, al pagamento del citato importo, oltre interessi legali dalla data del 05.03.2024.
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e si costituiva anche la terza chiamata eccependo in via preliminare l'intervenuta decadenza della dalla possibilità nella presente causa di convenire in Parte_1
giudizio la e, in ogni caso, l'inammissibilità della relativa chiamata in causa. CP_2
Depositate le memorie ex art. 171 ter cpc il G.I. riteneva opportuno decidere sulla questione preliminare sollevata e in tal senso assegnava i termini 189 cpc;
precisate le conclusioni e depositate le memorie difensiva il G.I. tratteneva la causa a decisione.
All'evidenza nei suoi atti la difesa opponete non ha rispettato le regole del rito civile previste nel giudizio di opposizione al D.I. nel aver citato direttamente e senza alcuna previa richiesta autorizzazione del G.I. in tal senso. Deve essere evidenziato che nel giudizio di opposizione a laddove la parte opponente intende chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la pagina 2 di 4 prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato in quanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
peraltro, il provvedimento con il quale il giudice autorizza o nega la chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte, ove non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello né di ricorso per cassazione;
ne consegue che, sebbene il disposto dell'art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l'opposizione al decreto, in ogni caso l'opponente deve citare unicamente il soggetto istante per l'ingiunzione, e contemporaneamente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto (Cass. Sez. 1, 29/10/2015, n.
22113; Cass. Sez. 2, 14/05/2014, n. 10610; Cass. Sez. 3, 01/03/2007, n. 4800; Cass. Sez. 2,
16/07/2004, n. 13272; Cass. Sez. 1, 27/06/2000, n. 8718)”.
Nel presente giudizio la difesa non era a chiedere al Giudice con lo stesso atto di opposizione l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo, questo comporta come effetto la inamissibiltà della chiamata in giudizio del terzo.
L'eccezione deve dunque essere accolta e va dichiarata la estromissione dal presente giudizio del terzo chiamato. Il giudizio prosegue tra le altre parti come da separata ordinanza.
Ai fini della statuizione delle spese di lite la intervenuta adesione da parte della difesa opponente alla eccezione de qua risulta del tutto irrilevante in quanto la terza chiamata ha dovuto, comunque, spendere attività di difesa in giudizio per poter far valere le sue ragioni.
Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto della semplice questione trattata nella liquidazione sulle spese trova giustificazione la riduzione sui compensi di avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'eccezione sollevata dalla difesa della terza chiamata e pertanto dichiara decaduta la parte opponente dalla possibilità di chiamare nel presente giudizio di opposizione al D.I. la pagina 3 di 4 er l'effetto viene disposta la estromissione dal presente giudizio della terza Controparte_2
chiamata.
Condanna parte opponente a rifondere e le spese di lite in favore della he si Controparte_2 liquidano, € 2.906,00 per compensi di avvocati, oltre RSP, i.v.a., c.p.a.
Pescara, 26 settembre 2025
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1165/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA n. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LIBORIO ROMITO C, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara al Corso Umberto, 55/4 – pec Email_1
opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA n. , CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa da Avv. MARIANGELA D'AURIZIO, domicilio eletto presso lo studi di questi in Montesilvano alla via Lago di Bracciano - Email_2
opposta
n persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA n. Controparte_2 P.IVA_3
con il patrocinio degli Avv.ti Michele Bignami, Antonio Tola e Federico Ferreri, elettivamente domiciliata in presso lo studio di questi in Milano alla via Agnello, 12, pec e Email_3 Email_4
Email_5
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso sulla questione preliminare relativa alla chiamata in giudizio del terzo come qui di seguito riportato.
Parte opponente - in adesione all'eccezione preliminare sollevata dalla e della CP_2
conseguente rinuncia agli atti del giudizio voglia estromettere la suindicata società dal giudizio in corso. Con compensazione delle spese di lite.
Parte opposta – all'eccezione preliminare di rito sollevata dalla alla quale la CP_3 [...]
è totalmente estranea, si rimette alla Giustizia. CP_1
Parte terza chiamata - dichiarare decaduta dalla possibilità di chiamare in causa Parte_1
la con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato dalla per ottenere la revoca del D.I. n. 375/2024 Parte_1
emesso in favore della per euro 14.110,87, oltre interessi e spese di procedura. La CP_1
citazione in opposizione era notificata sia alla parte opposta che alla quale terza CP_2
chiamata senza alcuna richiesta di autorizzazione al G.I. Nella spiegata opposizione nello specifico era a chiedere in via riconvenzionale nei confronti della ed in via CP_1
principale nei confronti della , accertare la sussistenza in capo alle ditte convenute CP_2 del debito in favore della nella misura di € 35.299,13, o di quella diversa ritenuta di Parte_1 giustizia, e per l'effetto condannarle, in solido tra loro, al pagamento del citato importo, oltre interessi legali dalla data del 05.03.2024.
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e si costituiva anche la terza chiamata eccependo in via preliminare l'intervenuta decadenza della dalla possibilità nella presente causa di convenire in Parte_1
giudizio la e, in ogni caso, l'inammissibilità della relativa chiamata in causa. CP_2
Depositate le memorie ex art. 171 ter cpc il G.I. riteneva opportuno decidere sulla questione preliminare sollevata e in tal senso assegnava i termini 189 cpc;
precisate le conclusioni e depositate le memorie difensiva il G.I. tratteneva la causa a decisione.
All'evidenza nei suoi atti la difesa opponete non ha rispettato le regole del rito civile previste nel giudizio di opposizione al D.I. nel aver citato direttamente e senza alcuna previa richiesta autorizzazione del G.I. in tal senso. Deve essere evidenziato che nel giudizio di opposizione a laddove la parte opponente intende chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la pagina 2 di 4 prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato in quanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
peraltro, il provvedimento con il quale il giudice autorizza o nega la chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte, ove non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello né di ricorso per cassazione;
ne consegue che, sebbene il disposto dell'art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l'opposizione al decreto, in ogni caso l'opponente deve citare unicamente il soggetto istante per l'ingiunzione, e contemporaneamente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto (Cass. Sez. 1, 29/10/2015, n.
22113; Cass. Sez. 2, 14/05/2014, n. 10610; Cass. Sez. 3, 01/03/2007, n. 4800; Cass. Sez. 2,
16/07/2004, n. 13272; Cass. Sez. 1, 27/06/2000, n. 8718)”.
Nel presente giudizio la difesa non era a chiedere al Giudice con lo stesso atto di opposizione l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo, questo comporta come effetto la inamissibiltà della chiamata in giudizio del terzo.
L'eccezione deve dunque essere accolta e va dichiarata la estromissione dal presente giudizio del terzo chiamato. Il giudizio prosegue tra le altre parti come da separata ordinanza.
Ai fini della statuizione delle spese di lite la intervenuta adesione da parte della difesa opponente alla eccezione de qua risulta del tutto irrilevante in quanto la terza chiamata ha dovuto, comunque, spendere attività di difesa in giudizio per poter far valere le sue ragioni.
Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto della semplice questione trattata nella liquidazione sulle spese trova giustificazione la riduzione sui compensi di avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'eccezione sollevata dalla difesa della terza chiamata e pertanto dichiara decaduta la parte opponente dalla possibilità di chiamare nel presente giudizio di opposizione al D.I. la pagina 3 di 4 er l'effetto viene disposta la estromissione dal presente giudizio della terza Controparte_2
chiamata.
Condanna parte opponente a rifondere e le spese di lite in favore della he si Controparte_2 liquidano, € 2.906,00 per compensi di avvocati, oltre RSP, i.v.a., c.p.a.
Pescara, 26 settembre 2025
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
pagina 4 di 4