Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/04/2025, n. 1734
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Sentenza 6 aprile 2025

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La Corte di Appello di Napoli, in sede di giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, n. 147/19, ha esaminato la controversia originata da una citazione notificata nel gennaio 2017, con cui un soggetto, lamentando la pubblicazione di messaggi diffamatori sul proprio conto da parte di un Comandante della Polizia Municipale, chiedeva l'accertamento della natura diffamatoria e denigratoria di tali messaggi e la condanna al risarcimento dei danni per euro 26.000,00 o altra somma ritenuta equa. Il convenuto aveva chiesto il rigetto della domanda. Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda, condannando il convenuto al pagamento di euro 8.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi, e alle spese processuali. Avverso tale sentenza, l'attore del primo grado, ora appellante, aveva proposto appello, chiedendo la riforma della decisione. Si era costituito l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame.

Nel corso del giudizio di appello, le parti hanno depositato una scrittura transattiva dell'11 marzo 2022, sottoscritta anche dai rispettivi difensori, e una quietanza di pagamento datata 18 dicembre 2024, attestante l'avvenuto pagamento dell'importo concordato. In ragione di tali accordi transattivi, i difensori delle parti hanno concordemente chiesto, all'udienza del primo aprile 2025, la declaratoria di cessata materia del contendere, con spese compensate. La Corte di Appello, preso atto della concorde richiesta e dell'intervenuto componimento stragiudiziale, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti, ritenendo conducenti i documenti depositati a dimostrazione dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla transazione. La pronuncia di cessata materia del contendere comporta la formale caducazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, le spese del doppio grado di giudizio sono state dichiarate integralmente compensate tra le parti. Infine, la Corte ha precisato che, in virtù della presente pronuncia, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/04/2025, n. 1734
    Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
    Numero : 1734
    Data del deposito : 6 aprile 2025

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