Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/04/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2410 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2020, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extra-contrattuale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, n.
147/19, pubblicata il 15 Novembre 2019; causa trattenuta in decisione all'udienza del Primo Aprile 2025, svoltasi in presenza (senza la concessione dei termini ex art. 190 cpc), e pendente tra:
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dagli CP_1 C.F._1
avv.ti Guido Giudice ( e Francesco Pipolo C.F._2
( ), con i quali è elettivamente dom.to presso i seguenti indirizzi di C.F._3
PEC:
Email_1
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Appellante
E
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) Controparte_2 C.F._4 dall'avv. Agata Banfi ( ), con la quale è elettivamente dom.to presso C.F._5
il seguente indirizzo di PEC:
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CONCLUSIONI: All'udienza del Primo Aprile 2025 (svoltasi in presenza), i Difensori delle parti hanno concordemente chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, con spese compensate (alla luce dell'accordo transattivo dell'11 Marzo 2022, depositato in telematico il 20 Dicembre 2024).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 16 Gennaio 2017 nei confronti di , CP_1 CP_2
(Comandante p.t. della Polizia Municipale del Comune di Barano d'Ischia) esponeva
[...]
come il succitato nella sua pagina facebook, avesse pubblicato messaggi di natura CP_1
diffamatoria nei suoi confronti.
Pertanto l'attore chiedeva di accertarsi la natura diffamatoria e denigratoria dei suddetti messaggi;
di conseguenza condannarsi al risarcimento dei danni, nella CP_1
misura di euro 26.000,00, oppure nella diversa misura (maggiore o minore), ritenuta equa e congrua.
Si costituiva il convenuto , chiedendo di rigettarsi la domanda attorea. CP_1
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Ischia, n. 147/19, pubblicata il 15 Novembre 2019.
Il G.M., in accoglimento della domanda, ha condannato al pagamento, in CP_1
favore di , a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 8.000,00, Controparte_2
oltre interessi;
altresì ha condannato il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con citazione notificata in data CP_1
7 Luglio 2020 nei confronti di . Controparte_2
Si è costituito l'appellato , chiedendo di rigettarsi il gravame. Controparte_2
2 Nel corso del presente grado, in data 20 Dicembre 2024 la Difesa di parte appellante ha depositato in telematico note scritte, nelle quali si è evidenziato come le parti abbiano raggiunto (nelle more del gravame) un accordo transattivo, con la conseguente richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere, con spese compensate.
In particolare, sono stati allegati (alle note scritte del 20 Dicembre 2024) i seguenti atti: A)
Scrittura transattiva dell'11 Marzo 2022, sottoscritta, oltre che dal e dal CP_2 CP_1
anche dai rispettivi Difensori;
B) Quietanza di pagamento datata 18 Dicembre 2024, sottoscritta dall'odierno appellato (in tale scrittura il dichiara di Controparte_2 CP_2
avere ricevuto da l'importo concordato, come da transazione inter partes CP_1
dell'11 Marzo 2022).
Quindi, all'odierna udienza del Primo Aprile 2025, in prosieguo di conclusioni (svoltasi in presenza), i Difensori delle parti (richiamandosi all'esibita transazione) hanno concordemente chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, con spese compensate.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione (senza i termini ex art. 190 cpc).
Effettivamente, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Risultano conducenti in tal senso i documenti depositati in data 20 Dicembre 2024, e segnatamente la scrittura transattiva dell'11 Marzo 2022, nonché la quietanza del 18
Dicembre 2024 (a dimostrazione di come le parti abbiano adempiuto agli obblighi posti con la suddetta transazione).
Altresì, all'odierna udienza del Primo Aprile 2025 le parti hanno concordemente insistito nella richiesta di emissione di pronuncia, dichiarativa della cessata materia del contendere.
Pertanto – conformemente alla concorde richiesta formulata, ed alla luce dell'intervenuto componimento stragiudiziale – si impone la declaratoria di cessata materia del contendere tra le parti.
E' d'uopo ulteriormente precisare come la pronuncia di cessata materia del contendere, emessa da questo Giudice di secondo grado, determini la formale caducazione della
3 sentenza impugnata (cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, n. 1048/00; conforme Cass. civ., n.
4714/06).
Pedissequamente alla cessata materia del contendere, debbono dichiararsi integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
Infine, è opportuno evidenziare come – alla luce della presente pronuncia di cessata materia del contendere – non sussistano i presupposti per il versamento (da parte dell'appellante) dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza del CP_1 Controparte_2
Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, n. 147/19, pubblicata il 15 Novembre 2019, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
B) Dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio del Primo Aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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