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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 11/08/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA Nr. 27/2025
CRON Nr.
Depositata minuta
_______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente rel.
Dr. Aida SABBATO Consigliera,
Dr. Rosa LAROCCA Consigliera,
ha pronunziato all'udienza del 13/2/2025 la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 287/2021 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., sig. , con sede in San GI NO (MT) alla via Campania n. 3, Parte_1
elettivamente domiciliata in Noepoli (PZ), alla via Pendino n. 1, presso lo studio dell'avv.
Antonella Valienti, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti,
APPELLANTE
E
con sede centrale Controparte_1
in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore,, con sede in via Ciro
il Grande 21 Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in Roma, domiciliato agli effetti del presente atto in Per_1
Potenza, alla via Pretoria n. 263.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante “…. Conclude perché l'adita Corte di Appello di Parte_1
Potenza - Sezione Lavoro, voglia così provvedere: in riforma della sentenza impugnata,
accogliere il proposto appello e per l'effetto annullare il provvedimento di addebito emesso dalla di Matera in data 26/5 - 29/5/2025, nonchè tutti gli atti ad Controparte_2
esso conseguenti e, nello specifico l'avviso bonario n. 4702511101-001 notificato in CP_1
data 30/5/2017 e il successivo invito a regolarizzare del 27/6/2017; condannare l' CP_1 CP_1
convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
per l'appellato “… ciò premesso l' , rappresentato e difeso come in epigrafe, CP_1 CP_1
ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni e istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone all'istanza cautelare e a eventuali nuove istanze istruttorie o allegazioni documentali, che sarebbero inammissibili perché tardive. Ciò premesso si richiamano integralmente le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte, impugnando estensivamente le difese e eccezioni avverse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7/7/2017, la società Parte_2
impugnava innanzi al Tribunale di Matera g.l. il provvedimento dell del 26/5/2015, di CP_1
addebito della somma di €. 6.286,00, con i conseguenti avviso bonario del 30/5/2017 e invito a regolarizzare del 27/6/2017. Il provvedimento riguardava l'assunzione agevolata, operata il 7/7/2011 con contratto a t.i.,
del sig. avente qualifica di montatore di macchine industriali, sesto livello Parte_3
del CCNL di settore, con esenzione totale dai contributi a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi per i lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi, ovvero con un reddito non superiore al limite di €. 8.000,00 fissato a decorrere dall'anno 2008 (art. 8 co. 9 della l.n.
407/1990).
In data 29/5/2015 la società ricorrente si era inopinatamente vista contestare dall' il CP_1
superamento del limite temporale di fruizione dell'agevolazione di cui all'art. 8 co. 9 cit.,
relativamente al lavoratore e per il periodo da maggio 2013 ad agosto Parte_3
2014: ciò sulla base di una ritenuta identificazione tra la di Parte_1 [...]
e la ditta individuale di cui era succeduta la comunione ereditaria Pt_1 CP_3
“eredi di , costituita dalle sigg.re e . CP_3 CP_4 Controparte_5
Contestando che ricorresse una ipotesi di sostanziale coincidenza di assetti proprietari, la società conveniva in giudizio l e chiedeva l'accertamento negativo della sussistenza dei CP_1
presupposti di fatto e di diritto posti a base della revoca dei benefici contributivi.
Con sentenza n. 189/2021 del 13/4/2021 il giudice adito ha rigettato il ricorso della
[...]
con compensazione integrale delle spese. Parte_1
Ad avviso del primo giudice: - il richiamo della normativa sugli sgravi contributivi agli
“assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” vale a ritenere tali tutti quelli che facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un'azienda e la loro assunzione da parte di un'altra; - gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti sono qualcosa di più e di diverso dal concetto di proprietà,
riferendosi a tutte le ipotesi in cui l'impresa che assume non è del tutto estranea a quella che ha licenziato;
- la normativa richiede un'indagine sostanziale, per cui quando l'impresa presenti un assetto proprietario sostanzialmente coincidente il rapporto di lavoro non viene considerato nuovo agli effetti contributivi;
- è necessaria un'indagine in fatto perché il giudice accerti se tra l'impresa che ha proceduto al licenziamento e l'impresa che ha assunto la forza lavoro sussista o meno una sostanziale diversità; - nel caso di specie correttamente l' ha CP_1
evidenziato che, al di là del succedersi di formali diversi soggetti giuridici, non v'è tra loro una sostanziale diversità, tenuto conto delle persone fisiche (con i loro rapporti familiari) che compongono le varie compagini.
Con ricorso depositato il 10/11/2021 la società ricorrente ha proposto appello, insistendo sulla diversità soggettiva tra essa e l'impresa individuale “ che l'assunzione CP_3
agevolata di aveva effettuato e così chiedendo la riforma integrale della Parte_3
prima sentenza, con affermazione di non debenza della somma portata dall'avviso di addebito del 26/5/2016.
All'udienza “cartolare” del 13/2/2025 i difensori delle parti hanno concluso come da memorie scritte e l'appello è stato deciso secondo il dispositivo in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Nell'accogliere il ricorso il Tribunale ha fatto propria la tesi dell' secondo cui, ai fini CP_1
della determinazione del diritto agli sgravi ai sensi dell'art. 8 co. 9 della l.n. 407/1990, ratione
temporis applicabile, andrebbero cumulati periodi in cui il lavoratore ha Parte_3
lavorato dapprima alle dipendenze della ditta individuale di quindi per la CP_3
comunione ereditaria “eredi , quindi ancora per la in CP_3 Parte_1
quanto prestazioni eseguite sostanzialmente in favore del medesimo soggetto. Ricorre, dunque, la tematica degli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, che riguarda la fruizione degli sgravi contributivi di cui all'art. 8, comma 9, della legge cit., che è preclusa quando l'impresa che ha disposto il licenziamento e quella che ha riassunto hanno "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" o sono in "rapporto di collegamento o controllo":
locuzioni, queste, di ampio tenore, che devono essere interpretate in coerenza con la ratio della concessione dei benefici, ossia favorire l'effettivo incremento dell'occupazione con riassunzione dei lavoratori licenziati da parte di strutture completamente nuove.
Qualora l contesti e dimostri l'esistenza di un collegamento societario o di altre CP_1
fattispecie di fatto quali, i cd. assetti proprietari sostanzialmente coincidenti giuridicamente idonee a imporre di valutare gli incrementi occupazionali utili al godimento degli sgravi nell'ambito di una base aziendale più ampia di quella riguardante una sola impresa o società,
solo allora spetta al datore di lavoro dimostrare l'esistenza di ulteriori elementi tali da far escludere la ricorrenza di un controllo di diritto o di fatto o comprovare, su tale più ampia base aziendale, il sussistere comunque dell'incremento occupazionale che sia condizione del diritto alla fruizione degli sgravi stessi (tra le varie, cfr. Cass. Sez. L., ord. n.2528 del
3/2/2025; idem, ord. n. 9662 del 5/4/2019).
Orbene, nel caso di specie l' previdenziale ha fondato la propria pretesa restitutoria di CP_1
sgravi asseritamente non dovuti perchè ha ritenuto sussistere, tra impresa che ha assunto (ditta
Mundo Nicola) e impresa che aveva licenziato ( un Parte_3 Parte_1
assetto proprietario sostanzialmente coincidente, e ciò sulla scorta delle mere vicende della compagine soggettiva, caratterizzata dalla presenza di soggetti legati tra loro da rapporti familiari (vds. pagg. 10 – 11 del ricorso in appello).
Nessuna indagine, invece, ha effettuato anche sull'oggetto sociale, sulla concreta attività
svolta, sull'eventuale comunanza di sede, di locali, di attrezzature e di personale tra le due imprese. In particolare non può trascurarsi il dato alquanto eclatante della differente attività
svolta, nella misura in cui la svolgeva attività di riparazione di attrezzature Pt_1 Parte_1
per la refrigerazione, ventilazione e ristorazione, mentre l'impresa individuale CP_3
il commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per il commercio, l'agricoltura e l'artigianato.
Per quanto innanzi detto l'appello di va accolto, per non esser stata Parte_1
dimostrata dall' , che ne aveva l'onere, la sostanziale coincidenza tra le imprese coinvolte CP_1
nel licenziamento - assunzione di e, dunque, la non spettanza degli sgravi Parte_3
previsti dalla legge.
Conseguentemente va annullato l'avviso di addebito impugnato da Parte_1
[...]
L'accoglimento del gravame conduce alla condanna dell' al pagamento delle spese CP_1
processuali del doppio grado, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 287/2021 del ruolo generale appelli lavoro, promosso da nei confronti Parte_1
dell' , avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 189/2021 del 13/4/2021, ogni altra CP_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito impugnato
da Parte_1
2) condanna l'appellato al pagamento in favore della controparte CP_1
delle spese del doppio grado, che liquida, quanto al primo grado, in
complessivi € 3.397,00 e, quanto al presente grado di appello, in complessivi €. 3.966,00, oltre IVA, CPA e RSF come per legge, con
distrazione in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 13/2/2025
Il Presidente rel.
Dr. Roberto SPAGNUOLO
CRON Nr.
Depositata minuta
_______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente rel.
Dr. Aida SABBATO Consigliera,
Dr. Rosa LAROCCA Consigliera,
ha pronunziato all'udienza del 13/2/2025 la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 287/2021 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., sig. , con sede in San GI NO (MT) alla via Campania n. 3, Parte_1
elettivamente domiciliata in Noepoli (PZ), alla via Pendino n. 1, presso lo studio dell'avv.
Antonella Valienti, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti,
APPELLANTE
E
con sede centrale Controparte_1
in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore,, con sede in via Ciro
il Grande 21 Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in Roma, domiciliato agli effetti del presente atto in Per_1
Potenza, alla via Pretoria n. 263.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante “…. Conclude perché l'adita Corte di Appello di Parte_1
Potenza - Sezione Lavoro, voglia così provvedere: in riforma della sentenza impugnata,
accogliere il proposto appello e per l'effetto annullare il provvedimento di addebito emesso dalla di Matera in data 26/5 - 29/5/2025, nonchè tutti gli atti ad Controparte_2
esso conseguenti e, nello specifico l'avviso bonario n. 4702511101-001 notificato in CP_1
data 30/5/2017 e il successivo invito a regolarizzare del 27/6/2017; condannare l' CP_1 CP_1
convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
per l'appellato “… ciò premesso l' , rappresentato e difeso come in epigrafe, CP_1 CP_1
ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni e istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone all'istanza cautelare e a eventuali nuove istanze istruttorie o allegazioni documentali, che sarebbero inammissibili perché tardive. Ciò premesso si richiamano integralmente le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte, impugnando estensivamente le difese e eccezioni avverse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7/7/2017, la società Parte_2
impugnava innanzi al Tribunale di Matera g.l. il provvedimento dell del 26/5/2015, di CP_1
addebito della somma di €. 6.286,00, con i conseguenti avviso bonario del 30/5/2017 e invito a regolarizzare del 27/6/2017. Il provvedimento riguardava l'assunzione agevolata, operata il 7/7/2011 con contratto a t.i.,
del sig. avente qualifica di montatore di macchine industriali, sesto livello Parte_3
del CCNL di settore, con esenzione totale dai contributi a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi per i lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi, ovvero con un reddito non superiore al limite di €. 8.000,00 fissato a decorrere dall'anno 2008 (art. 8 co. 9 della l.n.
407/1990).
In data 29/5/2015 la società ricorrente si era inopinatamente vista contestare dall' il CP_1
superamento del limite temporale di fruizione dell'agevolazione di cui all'art. 8 co. 9 cit.,
relativamente al lavoratore e per il periodo da maggio 2013 ad agosto Parte_3
2014: ciò sulla base di una ritenuta identificazione tra la di Parte_1 [...]
e la ditta individuale di cui era succeduta la comunione ereditaria Pt_1 CP_3
“eredi di , costituita dalle sigg.re e . CP_3 CP_4 Controparte_5
Contestando che ricorresse una ipotesi di sostanziale coincidenza di assetti proprietari, la società conveniva in giudizio l e chiedeva l'accertamento negativo della sussistenza dei CP_1
presupposti di fatto e di diritto posti a base della revoca dei benefici contributivi.
Con sentenza n. 189/2021 del 13/4/2021 il giudice adito ha rigettato il ricorso della
[...]
con compensazione integrale delle spese. Parte_1
Ad avviso del primo giudice: - il richiamo della normativa sugli sgravi contributivi agli
“assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” vale a ritenere tali tutti quelli che facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un'azienda e la loro assunzione da parte di un'altra; - gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti sono qualcosa di più e di diverso dal concetto di proprietà,
riferendosi a tutte le ipotesi in cui l'impresa che assume non è del tutto estranea a quella che ha licenziato;
- la normativa richiede un'indagine sostanziale, per cui quando l'impresa presenti un assetto proprietario sostanzialmente coincidente il rapporto di lavoro non viene considerato nuovo agli effetti contributivi;
- è necessaria un'indagine in fatto perché il giudice accerti se tra l'impresa che ha proceduto al licenziamento e l'impresa che ha assunto la forza lavoro sussista o meno una sostanziale diversità; - nel caso di specie correttamente l' ha CP_1
evidenziato che, al di là del succedersi di formali diversi soggetti giuridici, non v'è tra loro una sostanziale diversità, tenuto conto delle persone fisiche (con i loro rapporti familiari) che compongono le varie compagini.
Con ricorso depositato il 10/11/2021 la società ricorrente ha proposto appello, insistendo sulla diversità soggettiva tra essa e l'impresa individuale “ che l'assunzione CP_3
agevolata di aveva effettuato e così chiedendo la riforma integrale della Parte_3
prima sentenza, con affermazione di non debenza della somma portata dall'avviso di addebito del 26/5/2016.
All'udienza “cartolare” del 13/2/2025 i difensori delle parti hanno concluso come da memorie scritte e l'appello è stato deciso secondo il dispositivo in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Nell'accogliere il ricorso il Tribunale ha fatto propria la tesi dell' secondo cui, ai fini CP_1
della determinazione del diritto agli sgravi ai sensi dell'art. 8 co. 9 della l.n. 407/1990, ratione
temporis applicabile, andrebbero cumulati periodi in cui il lavoratore ha Parte_3
lavorato dapprima alle dipendenze della ditta individuale di quindi per la CP_3
comunione ereditaria “eredi , quindi ancora per la in CP_3 Parte_1
quanto prestazioni eseguite sostanzialmente in favore del medesimo soggetto. Ricorre, dunque, la tematica degli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, che riguarda la fruizione degli sgravi contributivi di cui all'art. 8, comma 9, della legge cit., che è preclusa quando l'impresa che ha disposto il licenziamento e quella che ha riassunto hanno "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" o sono in "rapporto di collegamento o controllo":
locuzioni, queste, di ampio tenore, che devono essere interpretate in coerenza con la ratio della concessione dei benefici, ossia favorire l'effettivo incremento dell'occupazione con riassunzione dei lavoratori licenziati da parte di strutture completamente nuove.
Qualora l contesti e dimostri l'esistenza di un collegamento societario o di altre CP_1
fattispecie di fatto quali, i cd. assetti proprietari sostanzialmente coincidenti giuridicamente idonee a imporre di valutare gli incrementi occupazionali utili al godimento degli sgravi nell'ambito di una base aziendale più ampia di quella riguardante una sola impresa o società,
solo allora spetta al datore di lavoro dimostrare l'esistenza di ulteriori elementi tali da far escludere la ricorrenza di un controllo di diritto o di fatto o comprovare, su tale più ampia base aziendale, il sussistere comunque dell'incremento occupazionale che sia condizione del diritto alla fruizione degli sgravi stessi (tra le varie, cfr. Cass. Sez. L., ord. n.2528 del
3/2/2025; idem, ord. n. 9662 del 5/4/2019).
Orbene, nel caso di specie l' previdenziale ha fondato la propria pretesa restitutoria di CP_1
sgravi asseritamente non dovuti perchè ha ritenuto sussistere, tra impresa che ha assunto (ditta
Mundo Nicola) e impresa che aveva licenziato ( un Parte_3 Parte_1
assetto proprietario sostanzialmente coincidente, e ciò sulla scorta delle mere vicende della compagine soggettiva, caratterizzata dalla presenza di soggetti legati tra loro da rapporti familiari (vds. pagg. 10 – 11 del ricorso in appello).
Nessuna indagine, invece, ha effettuato anche sull'oggetto sociale, sulla concreta attività
svolta, sull'eventuale comunanza di sede, di locali, di attrezzature e di personale tra le due imprese. In particolare non può trascurarsi il dato alquanto eclatante della differente attività
svolta, nella misura in cui la svolgeva attività di riparazione di attrezzature Pt_1 Parte_1
per la refrigerazione, ventilazione e ristorazione, mentre l'impresa individuale CP_3
il commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per il commercio, l'agricoltura e l'artigianato.
Per quanto innanzi detto l'appello di va accolto, per non esser stata Parte_1
dimostrata dall' , che ne aveva l'onere, la sostanziale coincidenza tra le imprese coinvolte CP_1
nel licenziamento - assunzione di e, dunque, la non spettanza degli sgravi Parte_3
previsti dalla legge.
Conseguentemente va annullato l'avviso di addebito impugnato da Parte_1
[...]
L'accoglimento del gravame conduce alla condanna dell' al pagamento delle spese CP_1
processuali del doppio grado, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 287/2021 del ruolo generale appelli lavoro, promosso da nei confronti Parte_1
dell' , avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 189/2021 del 13/4/2021, ogni altra CP_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito impugnato
da Parte_1
2) condanna l'appellato al pagamento in favore della controparte CP_1
delle spese del doppio grado, che liquida, quanto al primo grado, in
complessivi € 3.397,00 e, quanto al presente grado di appello, in complessivi €. 3.966,00, oltre IVA, CPA e RSF come per legge, con
distrazione in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 13/2/2025
Il Presidente rel.
Dr. Roberto SPAGNUOLO