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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 27/06/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 296/2021 RG promossa da
in persona Parte_1 del legale rappresentante, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
CONTI FRANCO MARIO e dell'avv. S IMILIANO ed elettivamente domiciliato in VIALE UMBERTO I° 106/G SASSARI presso il difensore avv. CONTI FRANCO MARIO appellante - appellata incidentale CONTRO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. SEDDA _1 C.F._1
GIOVANNI e dell'avv. DAVINI VITTORE ed elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPESSA JOLANDA 44 SASSARI presso il difensore avv. SEDDA GIOVANNI;
appellata – appellante incidentale e (C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
FERRARA PIERA ANNUNZIATA DOMENICA ed elettivamente domiciliata in VIA SIRONI 7 presso lo studio dell'avv. UZZAU ROBERTO;
appellata e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._3 ttiva A DIAZ 6 SASSARI presso il difensore avv. URRU ANTONIO;
appellata e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_4 C.F._4
A ed ele a in VIA CAVOUR 65 SASSARI presso il difensore avv. MORO FRANCESCA;
appellata e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 P.IVA_2
BENZONI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 25 SASSARI presso il difensore avv. BENZONI GIUSEPPE;
e appellata
1 (C.F. con il patrocinio Controparte_6 P.IVA_3 dell'avv. TIANA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in VIA P. JOLANDA 17 SASSARI presso il difensore avv. TIANA GIUSEPPE;
appellata e
(C.F. ) Controparte_7 P.IVA_4 appellato contumace All'udienza del 14.3.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante : voglia la Corte, In via Parte_1 preliminare e/o pregiudiziale accertare che la sentenza del Tribunale di Sassari n. 570 del 2021, depositata in data 29 maggio 2021 viola l'art. 112 c.p.c. per vizio di omessa pronuncia, ultra petita ed extra petita e, per l'effetto, dichiarare la nullità relativa della sentenza;
IN VIA DI APPELLO PRINCIPALE, previa ogni opportuna declaratoria del caso, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari n. 570/2021 depositata in data 29 maggio 2021, accogliere le conclusioni formulate dalla
[...]
Controparte_8 giudizio di primo grado e così integralmente ritrascritte: NEL MERITO accertato e dato atto che la consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. presenta numerosi profili di criticità oltre che lacunosità e carenze sotto plurimi aspetti e, pertanto, deve essere ritenuta inattendibile così come l'integrazione di consulenza tecnica disposta nel presente giudizio;
- accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità in capo al convenuto e alla Controparte_7 dr.ssa non avendo la ricorrente fornito al riguardo nessuna prova _1 del ne ra evento e danno addebitato all'Ospedale o alcun tipo di coinvolgimento o colpa diretta della dr.ssa ; - accertato e dato atto _1 che sussiste una interruzione del nesso ca corso del fatto colposo della signora ex art. 1227 comma 1 e/o comma 2 cod. Parte_2 civ., per aver dere e sottoporsi a visite specialistiche più approfondite che avrebbero permesso la diagnosi certa e precoce;
- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili le domande tutte formulate dalla ricorrente, nei confronti del e della dr.ssa ed assolverli Controparte_7 _1 guentemente le domande di garanzia assicurativa impropria svolta dalla dr.ssa e dal _1 nei confronti della odierna Controparte_7 [...]
In ogni caso, nella denegata e non Parte_1 ande della ricorrente e, questo, anche nei confronti del e della dr.ssa Controparte_7 _1 nonché - acc
[...] Parte_1
l'inesistenza del danno e/o ridurre il danno in quanto non provato e, comunque, arbitrariamente determinato;
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva per i fatti di cui è causa della dr.ssa Maria _1
2 senza coinvolgimento e con esclusione di responsabilità del e, CP_7 conseguentemente, - dichiarare la mancanza di copertura della polizza per la dipendente dr.ssa in quanto l'omissione Parte_1 _1 contestata non rientra nell'ambito delle mansioni professionali a cui era addetta ai sensi dell'art. 2 “Condizioni particolari” di polizza, - accertare e dichiarare tenuta, la odierna comparente a prestare la Parte_1 copertura assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra e Assicurazione, in forza della polizza azionata, anche con riguardo Parte_3 alla esistenza di franchigia - scoperto del 20% con minimo Euro 50.000,00 ed alla esistenza di una franchigia aggregata annua di Euro 250.000,00. - accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 cod. civ., le diverse responsabilità e gradazioni di colpa, del convenuto e della dr.ssa , rispetto alla condotta ed alle Controparte_7 _1
, ginecologhe private fiduciarie Persona_1 di dr.sse e , e/o di strutture e/o di terzi a Parte_2 CP_2 CP_4 qu i nella ie , anche se non convenuti, con conseguente condanna risarcitoria graduata del convenuto Controparte_7
e della dr.ssa con riferimento alla eventuale disegu _1 delle condotte accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio e delle relative quote di colpa. In ogni caso, in subordine, disporre la riduzione del danno liquidato nella sentenza n. 570/2021 del Tribunale di Sassari per tutti i motivi di impugnazione. In via istruttoria, la difesa della insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi di prova: - Parte_1 integrale rinnovazione delle operazioni peritali richiedendo una nuova perizia medico-legale/neonatologica/anestesiologica tramite la nomina di nuovi CCTTUU specialisti in ambito medico legale, ginecologia-oncologia e anatomia patologica, risultando le perizie svolte dai dr. del tutto nulla, Per_2 inammissibile, errata ed inattendibile da un punto di vista scientifico e medico- legale. In ogni caso, con rifusione di spese di lite del doppio grado del giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014. Nell'interesse dell'appellata : voglia la Corte, in via principale _1
1) In accoglimento dei motivi di appello, a) riformare la sentenza e conseguentemente rigettare in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto tutte le domande di parte attrice ed assolvere la dott.ssa , _1 da ogni avversa domanda e pretesa formulata da controparte e ciò per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA b) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalla parte attrice, in riforma della sentenza impugnata dichiarare tenuta
[...]
– Controparte_9 [...]
Controparte_10 con sede in Milano (20121) Via Foro Bonaparte n. 20 (P. IVA ), in P.IVA_1 persona del legale rappresentante in carica, in virtù di assicurazione Polizza Convenzione AIOP n. 2013 RCG00023 – 563773,
3 certificato di applicazione RCIT n. 580956 a manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni eventuale danno e/o conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall'eventuale accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dall'attrice e, per l'effetto, condannare la stessa Società Assicuratrice in persona del legale rappresentante in carica a pagare tutte le somme che dovessero risultare dovute all'attrice in sentenza. c) In ogni caso, con vittoria di spese comprese quelle per il C.U. e le competenze professionali. Nell'interesse dell'appellata : voglia la Corte rigettare Controparte_3
l'appello proposto dalla compagnia Parte_1 [...]
Controparte_8 confermando il dispositivo della sentenza appellata, con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio. Nell'interesse dell'appellata : voglia la Corte, nel merito in CP_2 via principale rigettare l'appello icuratrice
[...]
relativo all'accertamento ed alla gradazione dell'entità Controparte_11
.ssa nell'evento dannoso oggetto della CP_2 domanda risarcitoria principale, siccome totalmente infondato sui suoi presupposti fattuali e giuridici, confermando la sentenza di primo grado;
nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello ed accertamento di una responsabilità graduata per colpa della dr.ssa
[...] nell'evento lesivo fondamento della domanda risarcitoria princi CP_2 accogliere la domanda proposta dalla dott.ssa nei confronti CP_2 dell'assicurazione di manleva da ogni cons della eventuale _12 sentenza di accoglimento delle domanda risarcitoria ivi comprese le spese di giudizio, giusta polizza assicurativa in atti;
Con Vittoria delle spese di giudizio dell'ATP 3262/2014 e del doppio grado di giudizio. Nell'interesse dell'appellata : Piaccia all'Ill.ma Corte Controparte_4 adìta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. 570 emessa dal Tribunale di Sassari il 6 maggio 2021, pubblicata il successivo 29 maggio 2021; In via subordinata: - nella denegata ipotesi di riforma, anche solo parziale, dell'impugnata sentenza si chiede che la Corte adìta Voglia confermare la condanna alle spese del giudizio stabilita in favore della dott.ssa . In ogni caso: -con vittoria di spese e competenze anche CP_4 del presente grado di giudizio. Nell'interesse dell'appellata voglia la Corte, 1) reietta Controparte_5 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) respingersi l'avverso gravame perché infondato e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza impugnata;
3) con vittoria delle spese e competenze del giudizio ex DM 55/2014 e successivi aggiornamenti. Nell'interesse dell'appellata voglia la Corte, 1) in Controparte_6 via preliminare, dichiarare l'in x art. 348 bis c.p.c., perché totalmente infondato;
2) nel merito in via principale, rigettare l'appello proposto dall'odierno appellante di graduazione della responsabilità ed accertamento dell'entità della colpa della dr.ssa nell'evento CP_2
4 dannoso oggetto della domanda risarcitoria principale, siccome totalmente infondata in fatto ed in diritto;
3) nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità graduata per colpa della dr.ssa nell'evento lesivo fondamento della domanda risarcitoria CP_2 principale, e di accoglimento della domanda di manleva proposta dall'assicurata dott.ssa liquidare nella giusta misura e secondo CP_2 quanto provato il danno subito da parte attrice nel sinistro per cui è causa, limitando in ogni caso la manleva entro il limite di garanzia del massimale di € 500.000 per sinistro e per periodo assicurativo, e con l'applicazione dello scoperto di 1/10 dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 2.500 e con il massimo di € 25.000 di cui al punto a.4) della comparsa di costituzione e risposta del 3/02/2017, ovvero nell'ambito del massimale di polizza fino a concorrenza di 1/3 dello stesso di cui al punto a.5) della comparsa di costituzione e risposta del 3/02/2017; 4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per Legge. Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 9.6.2016, Parte_2 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari il Controparte_7
e chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della _1 negligente condotta sanitaria della dott.ssa la quale, biologa _1 dipendente del , aveva errone valutato i vetrini del Controparte_7 effettuato dalla una prima volta il 24.10.2009 ed una seconda Pt_4 Pt_2
4.2.2011, imp così la tempestiva diagnosi di carcinoma spinocellulare infiltrante della cervice uterina effettuata solo nell'aprile 2011 dopo una visita presso l'Ospedale Civile di Alghero, in seguito alla quale aveva subito diversi interventi chirurgici e si era sottoposta a numerosi trattamenti chemioterapici e radioterapici, con grave pregiudizio per la sua integrità fisica e capacità lavorativa. In particolare, la allegava che “sulla base delle valutazioni del medico Pt_2 citologo incaricato dalla è(era) emersa la concreta possibilità di Pt_2 diagnosticare la patologia orrente fin dall'ottobre del 2009, e quindi con almeno diciotto mesi di anticipo, posto che invece, il terribile male, è(era) stato diagnosticato soltanto nell'aprile del 2011” e che tali conclusioni erano state confermate dal c.t.u., dott. , nominato nell'ATP proposto dalla con Per_2 Pt_2 ricorso del 18.9.2014. Inoltre, la ricorrente precisava che erano convenute nella causa di istruzione preventiva anche “le dott.sse e , che in data CP_2 Controparte_4 successiva al 2009 …hanno eg ogiche sulla ricorrente, senza riuscire a diagnosticare la malattia…”, ed in tale procedimento erano chiamate in causa, su istanza delle resistenti, anche le compagnie di assicurazione con le quali i medici suddetti avevano stipulato polizze per la responsabilità professionale. Si costituivano in giudizio sia la sia il contestando _1 Controparte_7
l'avversa pretesa di cui chied il ri o di essere autorizzati a chiamare in causa la società assicuratrice del Policlinico, BE
5 , per essere manlevati da ogni pretesa. Il Parte_1
Policlinico domandava, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa anche le dott.sse e . CP_2 Controparte_4
Autorizzata la chiamata di terzo e costituite entrambe le professioniste, le quali domandavano il rigetto della domanda perché destituita di fondamento ed in subordine l'operatività della garanzia assicurativa, era, quindi, autorizzata la chiamata anche delle loro compagnie assicurative, Controparte_6
e , le quali, entrambe, costitu Controparte_5 delle domande proposte nei confronti delle loro assicurate. Si costituiva anche la Parte_1 eccependo pregiudizialmente l'improcedibilità del ricorso per mancata convocazione della al tentativo di mediazione obbligatoria Parte_1 ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010, l'inammissibilità del rito di cui all'art. 702 bis c.p.c. data la complessità del caso e la carenza di legittimazione passiva per inammissibilità e/o improcedibilità della chiamata diretta in garanzia della compagnia da parte del medico dipendente del , Parte_1 CP_7 non essendo direttamente assicurato dalla polizza azionata n. 2013RCG00023- 563773, né avendo azione diretta di garanzia contro la . Nel merito, Parte_1 contestava la domanda per infondatezza. Mutato il rito, interrotta una prima volta per il decesso della ricorrente ed una seconda volta per il fallimento del , la causa, riassunta dall'erede CP_7
, nella contumacia del fallimento, era istruita documentalmente Controparte_3 quisizione dell'ATP ed espletamento di nuova c.t.u., e veniva decisa mediante sentenza n. 570/2021, emessa in data 29.5.2021, con cui il tribunale gravato condannava il – una volta rientrato Controparte_7 in bonis - e , in _1 Controparte_9 solido tra e al risarcimento dei danni subiti da , e per essa all'erede Parte_2 [...]
, liquidati in euro 839 pese processuali in CP_3 della Condannava, inoltre, la Pt_2 Controparte_9 agamento delle spese pr
[...] Controparte_4
e dichiarava interamente compensate le spese tra le chiamate e CP_2 le rispettive compagnie di assicurazione. In particolare, il tribunale – disattese le eccezioni pregiudiziali formulate dalla compagnia di assicurazione del – sulla scorta della consulenza CP_7 espletata in sede di ATP e dei ti resi in sede di c.t.u., riteneva dimostrato che “i due vetrini contenenti i referti dei PAP test sono(erano) stati refertati dal in modo totalmente errato”, con Controparte_7 conseguente grave ritardo nella diagnosi del carcinoma, la quale, se al contrario, fosse stata effettuata già nel 2009, come era possibile, avrebbe consentito l'esecuzione di “varie strategie terapeutiche che, ad ogni modo avrebbero verosimilmente garantito una tempestiva ed efficace eradicazione della neoplasia” mentre “il ritardo diagnostico ha(aveva) consentito la progressione della neoplasia, che al momento della effettiva diagnosi, avvenuta a circa un anno e mezzo, manifestava un interessamento extrauterino (stadio
6 IIB secondo FIGO), e che nell'arco di ulteriori due mesi coinvolse la parete pelvica e determinò l'occlusione ureterale con conseguente idronefrosi (stadio IIIB secondo FIGO)”. Il giudice di primo grado, sempre sulla scorta delle relazioni tecniche, escludeva invece qualsiasi responsabilità in capo alle professioniste chiamate in giudizio dal , dott.ssa e dott.ssa . CP_7 CP_2 CP_4
Infine, accertata la responsabilità della e del nei termini _1 CP_7 suddetti e dato atto dell'intervenuto so de ente, quale conseguenza del medesimo errore medico dalla stessa lamentato, il tribunale riconosceva alla deceduta, e, quindi, jure hereditatis, a , il Controparte_3
“diritto al risarcimento del danno cosi detto biologico terminale come anche di recente configurato dalla giurisprudenza ..”. In buona sostanza, secondo il giudice di primo grado “la ha Parte_2 dunque maturato nella sua sfera giuridica il diritto al r no biologico terminale e avuto riguardo alla documentazione medica prodotta dalla quale emerge con chiarezza la sofferenza subita nel decorso del tempo dall'anno 2011 fino al suo decesso, tempo nel corso del quale ha subito numerosi interventi chirurgici, si è sottoposta a terapie notoriamente invasive e dolorose (chemioterapia e radio terapia) talchè non può sorgere dubbio alcuno anche sul suo diritto al danno morale terminale, aspetti particolarmente afflittivi se si tiene conto della giovane età della stessa deceduta all'età di 37 anni”, quantificando tale danno “con l'applicazione delle tabelle milanesi, in uso presso questo Tribunale e che comportano la determinazione del danno biologico terminale (100/100 in soggetto di 37 anni) in € 671.681 con incremento del 25% a titolo di danno morale terminale e quindi complessivamente in € 839.600,00”.
ha proposto appello Parte_1 censurando la sentenza: i) per violazione dell'art. 15 Legge n.24/2017 cd e per nullità ed inattendibilità della consulenza tecnica d'ufficio Persona_3 nonchè contraddittorietà, illogicità ed erroneità della motivazione in merito alla sussistenza di responsabilità in capo alla dottoressa e al _1
sostenendo che la decisione era fondata Controparte_7 su di una c.t.u. nulla perché redatta dal solo anatomo patologo e non da un collegio peritale come previsto dalla legge Bianco-Gelli, comunque necessario vista la complessità della fattispecie, ed in ogni caso, una relazione tecnica insufficiente ed inadeguata nel contenuto;
ii) per omessa motivazione in punto di responsabilità, posto che la sentenza conteneva un richiamo acritico ad una c.t.u. viziata ed immotivata e senza considerare le plurime osservazioni avanzate dall'appellante in relazione alla fase precedente la lettura dei vetrini, con particolare riguardo alla integrità degli stessi, al rispetto delle raccomandazioni date alla paziente sulla preparazione al test, alla possibile presenza di un falso negativo, alla possibilità di lettura dei vetrini dopo tanto tempo;
iii) per omessa motivazione del Tribunale di Sassari in punto di nesso causale, posto che la sentenza conteneva un immotivato ed acritico richiamo alle risultanze della c.t.u. anche con riguardo al rapporto di causalità e non vi
7 era alcun adeguato accertamento sull'effettivo rapporto di causa tra il decesso e l'asserita errata lettura dei vetrini a fronte di un decorso della malattia estremamente rapido ed aggressivo;
iv) per errata motivazione in punto di ruolo causale della condotta delle dottoresse e su cui era CP_4 CP_2 sempre richiamata in modo acritico e pedissequo la sola c.t.u.; v) per omessa motivazione del Tribunale di Sassari sul ruolo della condotta della stessa
[...]
ex art. 1227 c.c. e sul concorso causale della stessa, nella parte Parte_2 di fatto contribuito a ritardare la diagnosi;
vi) per violazione degli artt. 2043, 2056, 2059 e 1223, 1225, 1226 c.c. nella liquidazione dei danni, insussistenti e comunque eccessivi, e fondata comunque su di una motivazione contraddittoria;
vii) per avere omesso di procedere ad un accertamento delle corresponsabilità tra coobbligati in solido ex art. 2055 c.c.; viii) per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per vizio di ultra petita in relazione alla condanna diretta nei confronti della al risarcimento in favore della parte Parte_1 attrice;
ix) per mancato riconoscimento e omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. sulla esistenza di una franchigia scoperto nella polizza stipulata dal;
x) per mancato riconoscimento e omessa pronuncia ai Controparte_7
p.c. sulla inoperatività della polizza in base all'art. 2 delle
“Condizioni particolari” per la responsabilità civile del personale dipendente ed Co in specie per la posizione della dr.ssa xi) per l'errata condanna della _1 al pagamento delle spese legali delle iamate. Si è costituita proponendo a sua volta appello incidentale avverso _1 la sentenza gr la parte in cui il tribunale, dopo aver previsto nelle motivazioni della sentenza l'obbligo della Controparte_13
a manlevare la
[...] _1 del massimale assicurato, non riportava il medesimo obbligo nel dispositivo;
ii) nella parte in cui riconosceva un comportamento colpevole della e la sua _1 conseguente responsabilità esclusiva nella causazione del fatto, senza adeguatamente considerare sia la condotta della paziente, la quale non si era sottoposta ad altri esami diagnostici fino a febbraio 2011, sia la condotta delle dott.sse e;
iii) nella parte in cui liquidava i danni in modo CP_2 CP_4 errato e contraddittorio. Si è costituita resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto, Controparte_3 perché infondato, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Si è costituita resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto, CP_2 ed in subordi di accertamento di una sua responsabilità, ha riproposto la domanda di garanzia nei confronti dell'assicurazione. Si sono costituite , la e la Controparte_4 Controparte_5 [...] resistendo all'appello, di cui hanno chiesto il rigetto perché CP_6 tto ed in diritto. La in caso di accertata responsabilità della sua assicurata, ha _12 CP_2 chi pplicazione dei massimali di polizza. Sospesa parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, istruita con espletamento di c.t.u. medico legale, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
8 Motivi della decisione A) Dell'an della responsabilità: primi cinque motivi dell'appello principale e secondo motivo di appello incidentale. I primi cinque motivi dell'appello principale proposto dalla Parte_1 ed il secondo motivo dell'appello incidentale proposto dalla possono _1 essere trattati congiuntamente riguardando tutti profili ti all'an dell'affermata responsabilità in capo alla dott.ssa biologo dipendente _1 del - e, quindi, di quest'ultimo - per l'e ttura dei vetrini del CP_7 primo Pap test effettuato il 24.10.2009.
A1) Della nullità della c.t.u. di primo grado. Ciò premesso, deve essere, innanzi tutto, disatteso il primo motivo di appello Co principale, con cui la ha eccepito la nullità della c.t.u. espletata in primo grado per violazione l'art. 15 della legge n. 24/2017, nella parte in cui prevede l'obbligatoria nomina di un collegio peritale, posto che, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr Cass. n. 13060/24) “L'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, non è applicabile ai processi pendenti, trattandosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per il futuro, non avendo efficacia retroattiva”. Nel caso di specie, il processo è iniziato nel 2016 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della legge invocata, con conseguente inapplicabilità di tale norma. In ogni caso, la Corte, data la complessità delle questioni oggetto di causa ed i motivi di gravame, ha ritenuto necessario disporre una nuova c.t.u., previa nomina di un collegio composto da un medico legale, un anatomo patologo ed un ginecologo, “finalizzata a verificare - sulla base degli atti e dei documenti di causa, ivi compresi i vetrini nella disponibilità di una delle parti, previa verifica della corrispondenza a quelli già utilizzati in primo grado, - in relazione a ciascun sanitario citato in giudizio, se sia ravvisabile una condotta colposa in rapporto di causalità con le lesioni, prima, ed il decesso, poi, subiti da
[...]
, specificando in particolare le probabilità di sopravvivenz Parte_2 in ipotesi di tempestivo accertamento della patologia e tempestivo Pt_2 intervento terapeutico e determinando l'entità del danno biologico derivato alla al momento dell'accertamento della patologia fino al suo decesso”. Pt_2
Orbene, in forza della documentazione sanitaria in atti e tenuto conto di quanto accertato in entrambe le c.t.u. svolte nel presente giudizio, può innanzi tutto evidenziarsi, in fatto, che:
- , regolarmente seguita fin dal 2006 dalla dott.ssa Parte_2
mediante visite ginecologiche e Pap test annuali, aveva effettuato CP_4 riore Pap test di routine il 24.10.2009, oggetto di valutazione presso il Policlinico e risultato negativo per lesioni maligne;
- nell'ottobre 2010, la si era occasionalmente rivolta per una visita Pt_2 ginecologica alla Dott.ssa ad Olbia dove si trovava per lavoro, a CP_2 causa del presentarsi di l e prurito vulvo-vaginale ed in seguito alla visita veniva esclusa la presenza di lesioni focali;
9 - nel mese di dicembre dello stesso anno, la si era recata presso la Pt_2
Guardia Medica di Olbia per una sintomatologia dolorosa localizzata ai quadranti inferiori addominali e veniva trattata con antispastico e antidolorifico ed il giorno seguente, a causa del persistere della suddetta sintomatologia, si era presentata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Olbia, ove veniva posta diagnosi di verosimile colica renale sinistra;
- gli accertamenti diagnostici effettuati all'ospedale di Nuoro avevano però smentito tale diagnosi (“La sintomatologia riferita dalla paziente, alla luce degli esami effettuati, non sembra correlarsi con patologia urologica in atto”) e nel gennaio 2011 la veniva sottoposta ad accertamento Pt_2 colonscopico risultato negativo, per poi essere visitata il 4.2.2011 dalla dott.ssa , alla quale aveva riferito la presenza di dolori addominali CP_4 soprattutto a sinistra da circa due mesi, ed essere sottoposta dalla ginecologa ad un nuovo accertamento PAP-test inviato per la lettura sempre presso il e risultato insoddisfacente per Controparte_7 eccesso di eritrocit lteriore campione;
- il 12.4.2011 la aveva effettuato una ulteriore visita ginecologica Pt_2 presso un div ecialista, il quale aveva rilevato una lesione all'altezza del fornice laterale sinistro di circa 1 cm di diametro ed aveva eseguito un ulteriore PAP-test con biopsia mirata cervicale, da cui era risultata, il 20.4.2011, la presenza di un carcinoma spinocellulare infiltrante;
- la diagnosi era confermata il mese seguente presso l'Ospedale Businco di Cagliari, con indicazione per chemioterapia neoadiuvante in attesa di una rivalutazione chirurgica;
- era seguito un percorso terapeutico presso il Policlinico Gemelli di Roma ove, nel giugno 2011, la era ricoverata e, evidenziata una massa Pt_2 tumorale delle dimensioni di circa 6 cm, si era optato per un trattamento chemioterapico neo-adiuvante finalizzato alla riduzione delle dimensioni del tumore;
- ridotta la massa tumorale, il 5.10.2011, la era, infine, sottoposta Pt_2 ad intervento chirurgico di isterectomia radicale con annessiectomia bilaterale e linfadenectomia pelvica sistematica e lombo-aortica;
- dopo un periodo di stabilizzazione, ad agosto 2013, veniva riscontrato un rialzo del CEA (marker tumorale) e gli accertamenti strumentali avevano evidenziato la presenza di un nodulo polmonare in sede parailare sinistra con riscontro di un linfonodo addominale di dimensioni aumentate (14 mm) in sede paraortica sinistra;
- il 9.10.2013, la veniva nuovamente ricoverata presso il Policlinico Pt_2
Gemelli di Ro e era sottoposta ad intervento chirurgico di asportazione di 13 linfonodi, 2 dei quali positivi all'istologia per lesioni ripetitive di carcinoma primitivo della cervice uterina;
- successivamente, da novembre 2013 a marzo 2014, era sottoposta a 6 cicli di chemioterapia e, stante il riscontro all'esame TC dell'aprile 2014 di
10 un aumento volumetrico di un linfonodo paraaortico, venivano effettuati ulteriori 6 cicli di chemioterapia;
- persistendo la neoplasia della cervice uterina, nel dicembre 2015 era intrapresa terapia radiante, ripetuta nel gennaio e febbraio 2016;
- i mesi successivi furono caratterizzati dalla inesorabile progressione della Con malattia oncologia, certificata alla consulenza effettuata presso lo di Milano nel giugno 2016, con necessità di posizionamento di uno stent ureterale a sinistra per l'idronefrosi;
- ciò nonostante, i benefici furono soltanto transitori e da tale epoca la veniva presa in carico dal Servizio di Terapia Antalgica e Cure Pt_2
Palliative di Nuoro ed era deceduta il 7.5.2017. Tanto premesso in fatto, secondo le risultanze della c.t.u. espletata nella presente fase di giudizio - previa verifica dell'identità dei vetrini del Pap test con quelli già oggetto di valutazione nelle precedenti c.t.u. e tenuto conto che, secondo l'anatomo patologo nominato dalla Corte dalla “rilettura dei preparati citologici effettuata in corso di operazioni di consulenza, la corretta interpretazione dell'esame Pap-test effettuato il 24 ottobre del 2019, avrebbe consentito di porre una diagnosi di displasia cervicale ad alto grado (H- SIL/CIN3 sec. )” già a tale epoca - gli ausiliari hanno concluso nel Per_4 senso che “una corretta lettura del Pap-test…avrebbe consentito di diagnosticare precocemente la lesione preneoplastica permettendo alla donna di ricorrere alle più corrette ed opportune strategie terapeutiche … che avrebbero garantito una tempestiva ed efficace eradicazione della neoplasia. Un siffatto approccio, tenuto conto che nel 2009 la lesione neoplastica era da considerarsi confinata a livello epiteliale, avrebbe consentito alla una Pt_2 sopravvivenza del 100%. Rispondendo al quesito proposto appare pertanto doveroso censurare l'operato della Dott.ssa responsabile di erronea _1 attribuzione diagnostica del preparato citologico relativo all'anno 2009, in quanto la stessa giudicava tali preparati negativi per presenza di cellule displastiche”. Ad identiche conclusioni perveniva il c.t.u. di primo grado, l'anatomo-patologo dott. (“Per concludere, rispondendo ai quesiti proposti, palese appare Per_2
l'errore del Laboratorio Analisi del che erroneamente Controparte_7 refertò negativamente il Pap-test del 24/10/09 mentre risultavano chiaramente evidenziabili atipie cellulari che dovevano indurre all'esecuzione di esami di screening di secondo livello, ovvero la colposcopia e la biopsia. A ciò conseguì un ritardo nella diagnosi di 1 anno e mezzo circa che consentì l'evoluzione neoplastica. L'adeguato inquadramento citologico del Pap-test eseguito nel 2009 avrebbe verosimilmente portato alla diagnosi di lesione displastica/neoplastica della cervice uterina, condizione che, se adeguatamente trattata, garantisce una sopravvivenza prossima al 100%”: vedi conclusioni c.t.u. depositata il 9.11.2018). Orbene, alla luce di tali chiare e conformi conclusioni, devono, pertanto, essere disattesi gli ulteriori quattro motivi dell'appello principale ed il secondo motivo dell'appello incidentale, confermando la sentenza gravata nella parte in cui
11 affermava la responsabilità di e del per il _1 Controparte_7 decesso di . Pt_2 Parte_2
A2) Della inadeguatezza ed erroneità della c.t.u. di primo grado. Innanzi tutto, in seguito all'espletamento di una ulteriore c.t.u. nel presente giudizio sono definitivamente superate le plurime osservazioni alla c.t.u. di primo grado riproposte con il secondo motivo di appello in relazione alla fase precedente la lettura dei vetrini, con particolare riguardo alla integrità degli stessi, al rispetto delle raccomandazioni date alla paziente sulla preparazione al test, alla possibile presenza di un falso negativo, alla possibilità di lettura dei vetrini dopo tanto tempo. Invero, sia l'anatomo patologo nominato nell'ATP e poi anche nella c.t.u. espletata in primo grado, Dott. , sia quello facente parte del collegio Per_2 peritale nominato da questa Co tt.ssa , hanno potuto accertare, Per_5 mediante l'analisi diretta dei medesimi vetrini, la possibilità di verificare la presenza di cellule tumorali sin dal primo Pap test dell'ottobre 2009. Il dott. concludeva nella relazione di ATP che “L'esame dei preparati Per_2 citologic iti dalla SInora nel 2009 e nel 2011, sulla Parte_2 base delle linee guida attualmente, ma anche all'epoca (…) in uso, avrebbero dovuto determinare l'invio della SInora ad esami c.d. di secondo livello quali la colposcopia e biopsia mirata. Questi esami avrebbero potuto diagnosticare l'esatta natura della lesione cervicale della SI.ra , Parte_2 confermando tali conclusioni nella c.t.u. di primo g l'errore compiuto da tale laboratorio posto che tale negatività è stata confutata dalla rilettura dei medesimi preparati condotta dallo scrivente su incarico del Giudice del Tribunale Civile di Sassari nel 2015; in tal senso è bene ricordare che furono individuate “anormalità delle cellule epiteliali compatibili con una lesione squamosa intraepiteliale di alto grado”. Alle medesime conclusioni è pervenuta la dott.ssa nella c.t.u. espletata in Per_5 questo giudizio (cfr pag. 40 della relazione, in cui si dà atto, all'esito della rielettura dei vetrini, che “la corretta interpretazione dell'esame Pap-test effettuato il 24 ottobre 2019 avrebbe consentito di porre una diagnosi di displasia cervicale ad alto grado (H-SIL/CIN3)”). Quanto alle osservazioni del c.t.p. dott. in ordine alla possibilità di un Per_6 test falso negativo, già il c.t.u. di primo grado evidenziava come nel caso di specie non potesse venire in considerazione una ipotesi di falso negativo, dato che da un corretto esame dei vetrini sarebbe stato possibile riscontrare la presenza di cellule anomale (“Successivamente il dott. svolge una Per_6 generica disamina sulla possibilità che il pap-test possa fornire risultati falsamente negativi riportando percentuali e numeri non supportati da dati della letteratura. … inoltre …nel caso specifico sia nel pap-test eseguito nel 2009 che in quello eseguito nel 2011 le cellule patologiche erano effettivamente presenti nel preparato e sarebbero dovute essere riscontrate nel corso dell'esame del vetrino al microscopio. A mio parere appare del tutto arbitrario definire, da parte del dott. , come “indiagnosticabili” le Per_6
12 situazioni in cui nel vetrino sia presente “un numero estremamente ridotto di cellule anomale”; né del resto nel caso in questione è mai stata eseguita una precisa valutazione quantitativa del numero di cellule anomale presenti nei preparati del 2009 e del 2011”: vedi risposta alle osservazioni). E' evidente, invero, che, a fronte del concreto accertamento da parte di entrambi gli anatomo patologi nominati nel corso del giudizio della presenza nei vetrini analizzati di cellule tumorali, appare del tutto inconferente considerare l'astratta possibilità che il Pap test potesse avere dato un esito di falso negativo ovvero che il prelievo potesse non essere stato effettuato correttamente o, infine, che il materiale non fosse sufficiente, dal momento che ognuna di tali ipotesi è stata smentita dalla verifica concreta della presenza di cellule tumorali da parte degli ausiliari. Conseguentemente, l'errore non poteva essere intervenuto nella fase del prelievo ma nella fase della lettura, che se correttamente effettuata avrebbe consentito di diagnosticare precocemente la lesione. Né ha alcun rilievo sostenere che “Il Pap-test non è predittivo di una patologia cancerosa ma rappresenta unicamente un'indicazione di rischio e non può fornire una diagnosi certa” (vedi atto di appello pag. 27), giacchè, come sottolineato dagli ausiliari della Corte, peraltro con argomentazioni pressochè identiche a quelle del c.t.u. di primo grado, “il pap-test costituisce una procedura di screening in grado di permettere una prevenzione cosiddetta secondaria delle neoplasie maligne della cervice uterina. In particolare, …la corretta diagnosi sul preparato della signora avrebbe imposto un Pt_2 percorso di approfondimento diagnostico caratterizzato dallo screening di II livello, ovvero dall'esame colposcopico con biopsia. La necessità di procedere ad esame colposcopico nei casi di HSIL/CIN3 si basa non solo sul giudizio unanime nell'intera comunità scientifica, ma risulta chiaramente esplicitata nelle linee guida della Società Italiana di Colposcopia rilasciate nel 2006 e quindi già ampiamente note all'epoca dei fatti che hanno interessato la sig.ra (All.4)” e, nel caso di specie, come sopra rilevato, “la corretta Pt_2 etazione dell'esame Pap-test effettuato il 24 ottobre del 2019, avrebbe consentito di porre una diagnosi di displasia cervicale ad alto grado (H- SIL/CIN3 sec. )” (c.t.u. secondo grado pagg 40 e 41). Per_4
In buona sostanza, il Pap test non avrebbe dovuto fornire alcuna diagnosi certa ma solo la verifica della necessità di proseguire con il percorso di approfondimento diagnostico di II livello, evidentemente sussistente se la lettura dei vetrini fosse stata corretta.
A3) Della omessa motivazione sulla sussistenza di un nesso causale. L'appellante si è, inoltre, doluta della decisione per omessa motivazione del Tribunale di Sassari in punto di nesso causale, sostenendo che la sentenza conteneva un immotivato ed acritico richiamo alle risultanze della c.t.u. anche con riguardo al rapporto di causalità e non vi era alcun adeguato accertamento sull'effettivo rapporto di causa tra il decesso e l'asserita errata lettura dei
13 vetrini a fronte di un decorso della malattia estremamente rapido ed aggressivo. In particolare, la ha eccepito che: Parte_1
- “il CTU incaricato non aveva le competenze per accertare il nesso di causalità e infatti, nell'elaborato peritale, non si rinviene alcun riferimento al principio del più probabile che non”;
- “il CTU ha errato nell'individuare le linee guida di riferimento e ciò ha avuto pertanto inevitabili ripercussioni anche sull'accertamento del nesso di causalità”, avendo “utilizzato un parametro normativo non valido nella sua indagine in relazione all'epoca dei fatti, poiché non ancora esistente/vigente”, dato che “all'epoca non sussistevano in realtà Linee Guida Regionali in Sardegna che disponessero termini o iter clinici diagnostici di riferimento” e “la normativa regionale dell'epoca e successiva testimoniava la carenza di piani di prevenzione in materia di cancro alla cervice uterina certi ed applicati dalle singole ASL regionali”; .
- “il CTU ha omesso di verificare se la neoplasia sofferta da Parte_2 osse ad alto grado di malignità con conseguente rapida evoluzione
[...]
al punto da avere un decorso clinico non assimilabile a quello presentato dalla gran parte delle neoplasie cervicali”. Anche tale doglianza è infondata. Il primo profilo della censura, peraltro di contenuto estremamente generico, risulta superato dalla nomina in appello anche di un medico legale. Il secondo profilo è invece del tutto inconferente, posto che, nel caso di specie, in cui viene in considerazione l'errata lettura di un esame diagnostico comunque effettuato, è assolutamente irrilevante discorrere di “carenza di piani di prevenzione in materia di cancro alla cervice uterina certi ed applicati dalle singole ASL regionali”. Una volta che la paziente si era sottoposta allo screening specificatamente deputato alla verifica di tumori dell'apparato ginecologico, era evidentemente onere del sanitario preposto alla lettura dello stesso valutarne correttamente l'esito e, accertato in questo giudizio che da una corretta lettura del materiale prelevato era possibile stabilire la presenza di cellule tumorali, è evidente il nesso causale tra l'errata diagnosi e l'impossibilità di procedere in via immediata alla cura del caso, posticipata a causa di ciò per ulteriori diciotto mesi. Anche il terzo profilo della doglianza non ha pregio, dal momento che gli ausiliari non solo hanno concretamente verificato l'effettiva natura e gravità della neoplasia riscontrata ma hanno altresì precisato quale era il suo stadio e quali possibilità di cura e trattamento erano ancora effettuabili in quel momento e con quale percentuale di riuscita. I cc.tt.uu. nominati dalla Corte hanno, infatti, potuto constatare che “la corretta interpretazione dell'esame Pap-test effettuato il 24 ottobre del 2019, avrebbe consentito di porre una diagnosi di displasia cervicale ad alto grado (H-SIL/CIN3 sec. )”, secondo la descrizione delle diverse forme di Per_4 neoplasia intraepi cui può presentarsi il carcinoma cervicale (“Il carcinoma cervicale può presentarsi nella forma di carcinoma pre-invasivo CIN
14 o nella forma di carcinoma invasivo, a sua volta distinguibile in carcinoma microinvasivo e carcinoma francamente invasivo”, specificando che “la definizione di carcinoma pre-invasivo presuppone la presenza di una lesione in cui le cellule neoplastiche non hanno ancora superato la membrana basale che separa l'epitelio dallo stroma sottostante”: pag. 37 relazione). Pertanto, a fronte di un quadro citologico corrispondente ad una displasia cervicale HSIL/CIN3, secondo gli ausiliari, era ravvisabile un “tasso di progressione a carcinoma infiltrante particolarmente elevato compreso tra il 12 ed il 40%”, come poi è accaduto, ma “la corretta diagnosi sul preparato della signora avrebbe imposto un percorso di approfondimento diagnostico Pt_2 caratterizzato dallo screening di II livello, ovvero dall'esame colposcopico con biopsia” – secondo quanto sostenuto sia “nell'intera comunità scientifica” sia
“nelle linee guida della Società Italiana di Colposcopia rilasciate nel 2006 e quindi già ampiamente note all'epoca dei fatti che hanno interessato la sig.ra
– e da cui sarebbe derivata una “diagnosi certa di neoplasia Pt_2 iteliale con conseguente trattamento della lesione mediante conizzazione…. che avrebbe garantito una tempestiva ed efficace eradicazione della neoplasia”, posto che “un siffatto approccio, tenuto conto che nel 2009 la lesione neoplastica era da considerarsi confinata a livello epiteliale, avrebbe consentito alla OD una sopravvivenza del 100%”. Tali conclusioni sono identiche a quelle cui perveniva il c.t.u. di primo grado, anche se, effettivamente, lo stesso non precisava se la neoplasia riscontrata nei vetrini fosse di grado II o III (“Una tempestiva diagnosi avrebbe consentito, nel caso si trattasse di neoplasia intraepiteliale cervicale di grado I di inviare la paziente ad un ulteriore controllo colposcopico da eseguirsi dopo sei mesi oppure concordare il trattamento della neoplasia mediante conizzazione o intervento di isterectomia qualora fosse stato individuato istologicamente un grado II o III. A ben vedere dunque una corretta lettura del pap test avrebbe certamente offerto la possibilità di diagnosticare precocemente la neoplasia potendo così ricorrere a varie strategie terapeutiche che, ad ogni modo avrebbero verosimilmente garantito una tempestiva ed efficace eradicazione della neoplasia. Appare ancora una volta necessario ricordare che nel 2009 verosimilmente la lesione neoplastica era confinata a livello epiteliale;
il ritardo diagnostico ha consentito la progressione della neoplasia, che al momento della effettiva diagnosi, avvenuta circa un anno e mezzo, manifestava un interessamento extrauterino (stadio IIB secondo FIGO), e che nell'arco di ulteriori due mesi coinvolse la parete pelvica e determinò l'occlusione ureterale con conseguente idronefrosi (stadio IIIB secondo FIGO)”). Per le medesime ragioni sopra esposte, non hanno rilievo neppure le censure avanzate dalla sempre in tema di nesso causale, sul presupposto che, _1 essendo il Pap esame che, pur con una “specificità calcolata intorno al 95%”, presenta una importante limitazione “in quanto la sensibilità del pap test viene calcolata intorno al 60/70%” e, quindi, “il 30/40% delle donne in esame, pur presentando una patologia cervicale sfugge al rilievo di questa”, la
15 anche a fronte di un test negativo, lo avrebbe dovuto ripetere dopo sei Pt_2 mesi e non dopo un anno e mezzo, tanto più in presenza di sintomatologia, con conseguente venire meno di ogni rapporto causale tra la errata lettura dei vetrini dell'ottobre 2009 e il decesso conseguente alla malattia non adeguatamente trattata. Orbene, ancora una volta, quanto al nesso causale, è sufficiente evidenziare come, nel caso di specie, sia stato accertato da entrambi gli anatomo patologici che non viene in considerazione una ipotesi di falso negativo ma un caso in cui una corretta lettura dei prelievi avrebbe consentito una “diagnosi di displasia cervicale ad alto grado”, cui sarebbe dovuto necessariamente seguire un percorso di approfondimento diagnostico di II livello e, quindi, un esame colposcopico con biopsia, con ”diagnosi certa di neoplasia intraepiteliale e conseguente trattamento della lesione” che “avrebbe consentito alla una Pt_2 sopravvivenza del 100%”. In tale contesto fattuale, pertanto, a nulla rileva, come già sopra specificato, il fatto che il Pap test, in assoluto, possa portare anche a falsi negativi. Infine, risulta inconferente il richiamo all'art. 2236 c.c. - peraltro avanzato da parte della solo nella comparsa conclusionale - sul presupposto che _1 come precisato dai cc.tt.uu. in riposta alle osservazioni del c.t.p, sia possibile escludere una ipotesi di colpa grave, date le difficoltà diagnostiche ed i rischi di errore (“I CTU riconoscono quindi le difficoltà diagnostiche e gli inevitabili rischi di errore insiti nella refertazione del pap-test, difficoltà che ha sicuramente dovuto affrontare la dott.ssa portandola ad un'erronea attribuzione _1 diagnostica del preparato in oggetto. In altri termini nel caso di specie non sono ravvisabili profili di colpa grave”), dal momento che, a fronte di quanto accertato dagli stessi cc.tt.uu. sulla possibilità in concreto di verificare la presenza di cellule anomale fin dal primo Pap test, deve escludersi che nell'esercizio concreto della sua attività di routine, cioè lettura dei vetrini, fosse necessaria la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e, quindi, fosse applicabile la limitazione della responsabilità professionale ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 cod. civ. Quanto invece all'incidenza della condotta della paziente ovvero a quella delle dott.sse e le relative doglianze, contenute rispettivamente CP_4 CP_2 sempre nel secondo motivo di appello incidentale e nel quarto e quinto motivo di appello principale, saranno oggetto del prossimo paragrafo.
A4) Della omessa motivazione sulla sussistenza di un contributo causale della e sulla concorrente responsabilità delle dott.sse Pt_2
e CP_4 CP_2
e cipale sia quello incidentale hanno contestato la sentenza nella parte in cui non valutava il contributo causale della condotta della paziente, posto che, pur a fronte di un test negativo eseguito nell'ottobre del 2009 e di sintomatologia, non si era sottoposta ad ulteriori screening diagnostici prima del Pap test del febbraio 2011.
16 Orbene, ad avviso della Corte non può imputarsi alla alcuna Pt_2 responsabilità concorrente. Innanzi tutto, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr Cass. n. 21530/21) “In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)”. E, nel caso di specie, la corretta diagnosi nell'ottobre 2009, come accertato da tutti gli ausiliari, avrebbe di certo impedito l'evento, data la configurazione, in quel momento, ancora “a livello epiteliale” delle cellule tumorali. Né poteva pretendersi dalla paziente – alla quale non risulta sia stata fornita alcuna specifica indicazione in termini di opportunità e tanto meno necessità di ripetere a breve il test pur negativo – di sottoporsi ad un nuovo Pap test nel giro di pochi mesi solo perché è, in astratto, possibile un falso negativo. In disparte la preliminare e ripetuta considerazione che nel caso di specie non si trattava di falso negativo ma di errata lettura del vetrino, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr Cass. n. 26426/20) “il paziente, infatti, eccetto omissioni a fronte di specifiche richieste del medico in sede di anamnesi, non può ritenersi avere responsabilità per le carenze di quella, non rientrando tra i propri obblighi né avere specifiche cognizioni di scienza medica, né sopperire ad accertate mancanze investigative del professionista”. Peraltro, è appena il caso di evidenziare che la i sottoponeva a Pap test Pt_2 annualmente e che anche quello dell'ottobre del 2009 era stato effettuato nel corso di una visita di routine e non per una specifica sintomatologia, comparsa solo l'anno successivo quando la occasionalmente proprio a causa di Pt_2 nuovi sintomi, nell'ottobre 2010, ottoposta ad una visita ginecologica presso la dott.ssa ad Olbia. CP_2
Inoltre, come con in entrambe le c.t.u., non è neppure ravvisabile un concorso colposo delle due ginecologhe, la e la , CP_2 CP_4 rispettivamente intervenute la prima, occasional ell'ottobre , quando la trovandosi ad Olbia, per la comparsa di problemi di leucorrea Pt_2
e prurito aginale, si era rivolta a lei per una visita ginecologica, e la seconda nel febbraio 2011, dopo ulteriori accertamenti effettuati alle fine del 2010 presso gli ospedali di Olbia e di Nuoro per la comparsa di sintomatologia dolorosa e perdite, aventi tutti risposta negativa.
17 Secondo l'appellante principale, anche se è vero che le dottoresse e CP_2
si erano “attenute a quelle che erano le Linee guida astrattamente CP_4 bili all'epoca”, tuttavia “occorre considerare altresì che, fin dal 2009, la sig.ra lamentava perdite ematiche e algie pelviche che Pt_2 avrebbero dovuto indurre le predette ginecologhe a sospettare la presenza di una lesione uterina e ciò a prescindere dall'esito del PAP test” e, pertanto, “a fronte della persistenza della sintomatologia, le e CP_2
avrebbero pertanto dovuto discostarsi dalle Linee guida, i o CP_4 non attinenti in realtà al caso concreto” (vedi atto di appello pag. 38 e grassetto del testo). Secondo l'appellante incidentale, le due ginecologhe cui la si era rivolta Pt_2 avrebbero dovuto effettuare ulteriori esami di screening di secondo grado, data la sintomatologia riscontrata (“E' documentalmente provato come la on Pt_2 si sottopose ad un ulteriore PAP – TEST se non dopo un anno e mez me la stessa, in considerazione dei sintomi manifestati nonostante l'esito negativo del PAP – TEST ben avrebbe potuto effettuare gli ulteriori esami necessari ed utili per accertare l'esistenza della patologia, su indicazione dei ginecologi che via via si sono succeduti nel seguire la paziente”, tenuto anche conto che
“Attualmente il pap test risulta un esame piuttosto datato;
infatti la scoperta che la gran parte dei tumori del collo uterino e' provocata dal Virus del papilloma umano (HPV) ha fatto si che venissero sviluppate tecniche biomolecolari di detezione di tale virus che rispetto al pap test presentano una sensibilità calcolata intorno al 95%” e pertanto, “la probabilità che all'osservazione possa sfuggire qualche cellula anomala e' tutt'altro che remota, come ben noto a qualsiasi addetto ai lavori, tanto che a livello internazionale la sensibilità del test viene valutata solo intorno al 60/70%”: appello incidentale pag. 12). Orbene, come sostenuto in entrambe le c.t.u., invece, nessuna responsabilità può essere imputata a tali professioniste. Quanto alla cui la si era rivolta occasionalmente nell'ottobre CP_2 Pt_2
2010 – post n era l inecologa di fiducia – ed aveva effettuato un'unica visita per una specifica sintomatologia lamentata, “leucorrea e prurito vaginale”, i cc.tt.uu. della Corte hanno accertato che “Il sanitario effettuò una visita specialistica e coerentemente con le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali dell'epoca, effettuò un esame obiettivo adeguato con anche un'ecografia pelvica che non evidenziò anomalie di rilievo, segnalando perdite ematiche di modesta entità tali da non richiedere ulteriori approcci diagnostici e terapeutici poiché non suggestive di patologia. Le evidenze clinico- strumentali consentirono al sanitario di porre un sospetto diagnostico di infezione micotica a cui conseguì la adeguata prescrizione farmacologica. Non si ritiene censurabile l'operato del sanitario che in tale circostanza si adoperò correttamente”. A fronte dell'età della paziente, al momento della visita trenta anni, del risultato negativo del Pap test risalente ad un anno prima, della natura e consistenza della sintomatologia riferita, “leucorrea e prurito”, di perdite
18 definite “scarsissime”, dell'esame obiettivo effettuato con la ecografia pelvica e del fatto che dopo tale visita – e, quindi, all'esito della terapia prescritta - la non aveva avuto più alcun contatto con la paziente, nessuna condotta CP_2 omissiva o negligente è ascrivibile alla posto che secondo le stesse CP_2 linee guida nazionali di screening del carcinoma della cervice uterina in vigore all'epoca dei fatti (vedi linee guida del Ministero della Salute 2006) "Ogni programma di screening cervicale dovrebbe prevedere l'esecuzione di un Pap test ogni 3 anni nelle donne di età compresa tra 25 e 64 anni”. A differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, non risulta, inoltre, che la prima del Pap test del 2010, avesse avuto particolari sintomi mentre Pt_2 quelli lamentati alla sola visita effettuata con la nell'ottobre dell'anno CP_2 successivo consistevano unicamente in “leucorrea e prurito”, posto che vengono riferite “algie addominali” per la prima volta solo nel dicembre 2010 quando la per tale motivo, si era presentata al Pronto Soccorso Pt_2 dell'ospedale di Olbia. Quanto alla , gli ausiliari della Corte, hanno innanzi tutto evidenziato che CP_4 rispetto al Pap test dell'ottobre 2009, il cui prelievo era stato effettuato dalla ginecologa e poi portato al Policlinico per la refertazione con risultato negativo, non è ravvisabile alcuna condotta omissiva o negligente posto che, data la natura delle lesioni HSIL/CIN3, “visibili esclusivamente ad esame microscopico, pertanto non visibili né sospettabili ad un esame clinico macroscopico, la dott.ssa , di fronte ad un referto citologico negativo per cellule CP_4 displastic rettamente non poneva indicazione per l'approfondimento diagnostico con l'esecuzione di esame colposcopico” (c.t.u. pag. 42). La avrebbe poi visitato la paziente solo nel febbraio 2011. CP_4
Invero, la dopo essersi rivolta nel dicembre del 2010 alla Guardia Pt_2
Medica di per una sintomatologia dolorosa localizzata ai quadranti inferiori addominali ed il giorno seguente, a causa del persistere della suddetta sintomatologia, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Olbia, ove veniva posta diagnosi di verosimile colica renale sinistra, in seguito ai risultati negativi di tutti gli accertamenti diagnostici effettuati nei mesi seguenti, tra cui nel gennaio 2011 un accertamento colonscopico risultato anch'esso negativo, era tornata dalla sua ginecologa di fiducia il 4.2.2011 e la dott.ssa , la quale CP_4 alla visita clinica aveva riscontrato perdite ematiche di colore rosso vivo, l'aveva sottoposta ad un nuovo accertamento PAP-test inviato per la lettura presso il e risultato insoddisfacente per eccesso di Controparte_7 eritrociti con richiesta di un ulteriore campione. Come evidenziato nella c.t.u. tale documento non riporta la data di refertazione ma solo quella di accettazione, il 4.2.2011, appunto. È presente, peraltro, una aggiunta a penna in cui è scritto “copia in data 22.4.2011”. In ogni caso, come sottolineato in entrambe le c.t.u., nessuna responsabilità può essere ascritta alla neppure rispetto a tale seconda visita, posto CP_4 che l'errore diagnostico riscontrato dai due anatomo patologi anche in questa lettura dello striscio citologico da parte del laboratorio del Policlinico nell'anno 2011 “non avrebbe sostanzialmente modificato l'approccio diagnostico-
19 terapeutico, stante la considerevole estensione loco-regionale del tumore al momento dell'effettiva diagnosi avvenuta circa 2 mesi dopo”. Anche ammettendo la sussistenza di una sua condotta omissiva, quest'ultima non avrebbe alcun rapporto causale con l'evoluzione della malattia ormai inesorabilmente estesa. In ogni caso, non risulta che la abbia potuto effettivamente esaminare CP_4 tale referto, di cui peraltro, come detto, si disconosce l'effettiva data di refertazione. Infine, è appena il caso di rilevare che i cc.tt.uu., in risposta alle osservazioni dei cc.tt.pp. relativamente alla metodica utilizzata per lo screening all'epoca dei fatti, hanno avuto modo di chiarire che, “a differenza di quanto sostenuto dai CCTTPP, nelle linee guida dell'epoca così come ancora oggi, il PAP test è l'esame raccomandato per lo screening della neoplasia cervicale, nonostante siano noti gli evidenti limiti nella capacità diagnostica delle lesioni cervicali. Inoltre, è da dire che ad oggi la non ha ancora adottato, per Controparte_15 lo screening del tumore cervical e primaria l'utilizzo dell'HPV test. In altri termini ciò che si vuole significare è che ad oggi, le donne che devono effettuare uno screening periodico indicato per età, si sottopongono a PAP test e non all'HPV-test. Nel 2009 l'HPV test non era riconosciuto da nessuna linea guida e non era nemmeno nella disponibilità delle strutture sanitarie preposte alle strategie di prevenzione del carcinoma della cervice uterina….”. Pertanto, la sentenza impugnata va confermata anche nella parte in cui veniva esclusa una ipotesi di concorrente responsabilità delle dott.sse e CP_4
CP_2
Per tali ragioni, va, inoltre, disatteso anche il settimo motivo dell'appello principale, con cui la società assicuratrice ha contestato la sentenza nella parte in cui ometteva di accertare le corresponsabilità tra coobbligati in solido ex art. 2055 c.c.
B) Del quantum. Sia l'appellante principale sia quella incidentale si sono doluti della sentenza anche nella parte relativa al quantum liquidato. Il tribunale gravato - dopo avere ammesso la risarcibilità di tutti i danni, patrimoniali e non, a fronte di una domanda generica e onnicomprensiva ed ammessa la possibilità di estendere in corso di causa la domanda ai danni verificatisi durante il giudizio in seguito al medesimo fatto generatore, quali la morte della originaria ricorrente – riteneva che il Policlinico, in solido con la dovessero rispondere “dell'evento morte occorso alla _1 Parte_2
risarcendo alla , unica erede, che ha
[...] Controparte_3 giudizio il danno patito dalla dante causa”, posto che “L'evento morte si presenta come conseguenza del concorso della malattia e della condotta colpevole del sanitario o della struttura sanitaria e di detto evento è tenuto a rispondere il colpevole (medico o struttura) del danno biologico cagionato alla vittima (sempre Cass.28993/2019)”.
20 Il giudice di primo grado escludeva invece il danno da perdita di chance e “il così detto “da lucida agonia” o “catastrofale” e ciò in quanto, designando detta locuzione il danno consistente nella sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine (v. da ultimo Cass.2183/2019) ovvero una situazione nella quale si trova, almeno di regola
“la vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte” la quale subisce pertanto una “sofferenza di massima intensità” ( Cass. sez.Un. 26972/2008) deve ritenersi che la sofferenza patita dalla giacchè Pt_2 protrattasi per oltre 8 anni per tale ragione non può esser ricondotta in detta configurazione di ipotesi di danno”. Il tribunale riconosceva, invece, “il risarcimento del danno cosi detto biologico terminale come anche di recente configurato dalla giurisprudenza la quale ha affermato che “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso” Cass. 23153/2019 anche Cass. 13870/2020” e liquidava tale danno “con l'applicazione delle tabelle milanesi, in uso presso questo Tribunale e che comportano la determinazione del danno biologico terminale (100/100 in soggetto di 37 anni) in € 671.681 con incremento del 25% a titolo di danno morale terminale e quindi complessivamente in € 839.600,00”. A fronte di tali argomentazioni, la ha eccepito che: Parte_1
- il Tribunale di Sassari riconosceva erroneamente il danno biologico terminale in favore dell'erede nonostante tale voce di Controparte_3 danno non fosse mai stata richiesta, dal momento che Parte_2
agiva solo per il danno “biologico puro, concetto ben diverso dal
[...] biologico terminale”, con violazione dell'art. 112 cpc, e comunque
“non avrebbe mai potuto richiedere il danno biologico terminale essendo ancora in vita quando ha incardinato il giudizio di merito”;
- “il riconoscimento del danno biologico terminale non è(era) stato motivato da parte del Giudice di prime cure, che ha risarcito la voce risarcitoria in via meramente presuntiva”, non avendo verificato lo stato di coscienza della e la lucida percezione del sopraggiungere della Pt_2 morte, che non può essere durata sei anni;
- il tribunale gravato qualificava il danno biologico come “terminale”, ma in realtà, nella sua liquidazione utilizzava erroneamente le tabelle elaborate
21 dal Tribunale di Milano per il danno biologico “puro” e non per quello terminale, peraltro non richiesto e comunque relativo a periodi non superiori a 100 giorni, pervenendo ad una valutazione, comprensiva del danno morale, superiore di dieci volte rispetto a quella corretta, tenuto anche conto che era considerata una invalidità pari al 100% quando lo stesso c.t.u. aveva quantificato il danno biologico nella misura dell'80% e senza considerare la durata della vita effettiva della la quale Pt_2 aveva patito tale danno “per solo 6 anni”;
- infine, la motivazione del tribunale era del tutto contraddittoria, laddove, dopo avere escluso che vi fossero i presupposti per risarcire il danno da cd lucida agonia o catastrofale, riconosceva il cd danno morale terminale, aumentando del 25% quanto riconosciuto per danno biologico, con una illegittima duplicazione risarcitoria. Con argomentazioni pressochè identiche, anche la si è lamentata della _1 liquidazione dei danni effettuata in sentenza, sostenendo che la decisione del tribunale di riconoscere in favore dell'erede “il risarcimento del danno biologico terminale determinato (100/100 in soggetto di 37 anni) in € 671.681,00 incrementato del 25% a titolo di danno morale terminale e quindi complessivamente in € 839.600,00” era “illegittima e contraddittoria”, posto che “da un lato il giudice di primo grado (pag. 10 della sent. 570/2021) ritiene non risarcibile il così detto danno “da lucida agonia” o “catastrofale” e dall'altro riconosce invece un incremento del 25% a titolo di danno morale terminale
“concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'”exitus””, ammettendo, quindi, “il diritto dell'erede al danno biologico terminale al di fuori dei casi specificatamente previsti” e determinandone erroneamente l'ammontare “facendo applicazione delle tabelle Milanesi predisposte per la liquidazione del danno biologico così detto “puro”, peraltro valutato dal c.t.u. nella misura dell'80% e non del 100%. Orbene, la agiva in giudizio chiedendo che “Accertata e dichiarata la Pt_2 responsabili rattuale e\o extracontrattuale degli odierni convenuti nella causazione dell'evento lesivo descritto nell'espositiva del presente atto”, gli stessi venissero condannati “in solido tra loro, all'integrale risarcimento di tutti i danni (patrimoniali, biologici, morali e da incapacità lavorativa) patiti dalla ricorrente a seguito del loro illegittimo comportamento, nella misura che risulterà dall'espletanda istruttoria”. In particolare, la lamentava un “danno biologico ..quantificato in Pt_2
75/80% di invalidit nente, oltre a 240 giorni di I.T.T. al 100%, con una percentuale di inabilità al lavoro parimenti del 100%”, come sostenuto nella relazione di parte del dott. allegata al ricorso introduttivo del giudizio, Per_7 dove era evidenziato che era “possibile riconoscere per la sig.ra già a Pt_2 partire dal momento della effettiva diagnosi clinica (12/04/ o al momento attuale, un danno biologico del 75-80% (settantacinque-ottanta per cento)” e che “comunque, date le recidive neoplastiche insorte a linfonodale, compresa l'ultima, in sede paraortica sinistra per cui è in corso un ulteriore
22 trattamento radioterapico, e rispetto alle quali la possibilità di guarigione sono scarsissime, è molto verosimile che da qui a breve tempo (teoricamente tra qualche mese o qualche anno), il danno biologico corrisponderà all'evento morte” (vedi ricorso introduttivo del giudizio). Interrotta la causa per il decesso della con comparsa di costituzione del Pt_2
2.10.2017 si costituiva l'erede, , riformulando le medesime Controparte_3 conclusioni: “Accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e\o extracontrattuale degli odierni convenuti nella causazione dell'evento lesivo descritto nell'espositiva del presente atto, condannare gli stessi, in solido tra loro, all'integrale risarcimento di tutti i danni (patrimoniali, biologici, morali e da incapacità lavorativa) patiti dall'originaria attrice a Parte_2 seguito del loro illegittimo comportamento” e, previo mutamento del rito, concessi i termini per le memorie ex art. 183 cpc all'udienza del 29.11.2017, la integrava le stesse chiedendo “l'integrale risarcimento di tutti i danni Pt_2 patrimoniali e non patrimoniali, (in via cumulativa e/o alternativa: biologici, morali, da incapacità lavorativa e da perdita di chanches di natura patrimoniale nonché di guarigione e/o sopravvivenza) patiti dall'originaria attrice
[...]
a seguito del loro illegittimo comportamento”. Parte_2
In particolare, nella memoria ex art. 183 cpc, la sosteneva che “le Pt_2 relazioni del dott. , contengono anche la prova del quantum debeatur, Per_7 almeno in relazion anno biologico, e tutte le contestazioni di controparte sul punto devono essere rigettata in blocco. Del tutto infondate sono anche le contestazioni in ordine alla richiesta di liquidazione della personalizzazione del danno nella misura massima ed alla richiesta del danno morale: è del tutto evidente che la ha patito gravi sofferenze fisiche (insite Parte_2 nelle cure che la stessa ha dovuto sopportare) e che fosse pienamente cosciente, negli ultimi mesi, dell'approssimarsi della fine della propria vita;
tali circostanze, che formeranno comunque oggetto di prova testimoniale, sono comunque dimostrate anche dalla relazione medico legale in data 09.02.2016, commissionata dalla stessa e dalla medesima ben Parte_2 conosciuta, nella quale l'event certo (ultima pagina della relazione in atti); pertanto, non vi è dubbio alcuno che l'originaria attrice fosse da diversi mesi ben conscia della propria futura e tragica sorte. Anche sotto tale profilo, quindi, la domanda deve essere accolta.– In merito al danno da perdita di chanches di guarigione o sopravvivenza, citato da controparte, si osserva che le considerazioni della compagnia chiamata in causa non sono affatto condivisibili. La domanda originaria della così come confermata Pt_2 dall'odierna attrice in riassunzione, contiene certa al suo interno anche il risarcimento del danno da perdita di chanches citato da controparte: in ogni parte del ricorso introduttivo, tale tipologia di danno, anche se non testualmente richiamata, è certamente insita nella domanda, ogniqualvolta si è affermato che la corretta lettura del vetrino del pap test del 2009 avrebbe consentito all'attrice di avere una percentuale di sopravvivenza prossima al 100%; si leggano, ad esempio, le considerazioni in merito alla richiesta di personalizzazione massima del danno riportate alle pagine 15 e 16 del ricorso
23 introduttivo. Pertanto il tenore letterale del ricorso introduttivo e le conclusioni formulate nello stesso in maniera ampia e omnicomprensiva, con particolare riferimento alla richiesta di risarcimento del danno morale, consentono anche in questa sede di precisare meglio le richieste della e richiedere Pt_2 esplicitamente anche la liquidazione del danno da perdita di chanches di guarigione e\o sopravvivenza nonché quello da perdita di chanches patrimoniali e reddituali”. Tanto premesso, l'appello è fondato nei limiti di seguito precisati. Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità - premesso che
“La tragica eventualità in cui una persona venga dapprima ferita in conseguenza d'un fatto illecito, ed in seguito muoia a causa delle lesioni, è stata in passato designata con varie espressioni, coniate dalla troppo fervida fantasia di taluni interpreti, e talora non rifiutate da questa Corte ("danno terminale", "danno tanatologico", "danno catastrofale", "danno esistenziale") e che “Queste espressioni non hanno alcuna dignità scientifica;
sono usate in modo polisemico;
sono talora anche etimologicamente scorrette (come l'espressione "danno tanatologico")”, posto che “L'impiego di lemmi dal contenuto così ambiguo ingenera somma confusione ed impedisce qualsiasi seria dialettica, dal momento che ogni discussione scientifica è impossibile in assenza d'un lessico condiviso” (vedi Cass. n. 18056/19) - “Chiunque riporti delle lesioni personali causate dal fatto doloso o colposo altrui - siano esse causate da un incidente o, come nella specie, da un incidente chirurgico programmato di esito infausto - sopravviva all'evento per un certo periodo di tempo, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può riportare un danno non patrimoniale. Esso può teoricamente manifestarsi in due modi, ferma restando la sua unitarietà quale concetto giuridico. Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute, il secondo è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio. Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (danno biologico o da lesione della salute) ha fondamento medico legale, consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità e sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente. Il secondo, ovvero il danno morale in senso stretto, o danno da patema d'animo, o danno morale soggettivo, non ha fondamento medico legale, consiste in un moto dell'animo e sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole (per questa ricostruzione v. diffusamente Cass. n. del 18056 del 2019)” (vedi Cass. n. 16272/23). Tale orientamento è stato ribadito ancora più recentemente (cfr Cass. n. 5618/25: “esclusa da Cass. SS.UU. n. 15350 del 2015 la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita, questa Corte ha da tempo ritenuto configurabile e trasmissibile il danno subito dalla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno
24 biologico da invalidità temporanea assoluta .. e di danno morale consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita”). Alla luce di tali principi di diritto, può innanzi tutto affermarsi l'infondatezza del primo profilo dell'appello principale, nella parte in cui è contestata la violazione dell'art. 112 cpc avendo il tribunale riconosciuto la risarcibilità del danno biologico terminale in difetto di domanda. A prescindere, infatti, dalla denominazione concretamente utilizzata, come si evince chiaramente dalle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio e della comparsa di costituzione dell'erede e dalle relative allegazioni, sia la ricorrente originaria sia la sorella – quest'ultima solo iure hereditatis non avendo fatto valere danni azionabili iure proprio, come ad esempio la perdita del rapporto parentale - agivano in giudizio per il risarcimento di tutte le componenti del danno non patrimoniale patito dalla sola , avendo chiesto il Parte_2 risarcimento sia del danno biologico sia del danno morale. Pertanto, non è ravvisabile alcuna decisione ultra petita, dato che la sorella, costituendosi, si limitava ad agire per ottenere, nella sua qualità di erede, il risarcimento del medesimo danno non patrimoniale già richiesto dalla povera e, in Parte_2 seguito al decesso, entrato a fare parte del suo patrimonio. Spettava poi al giudice qualificare correttamente la natura dello stesso in base ai principi di diritto espressi in materia dalla Suprema Corte e alle allegazioni su cui la pretesa era fondata, non ravvisandosi nel caso di specie alcuna modifica sostanziale del petitum e della causa petendi o alcuna violazione dell'art. 112 cpc. In materia la Suprema Corte (vedi sempre Cass. n. 16272 cit) ha altresì chiarito che, come già precisato “in più occasioni (per tutte, v. Cass n. 18056 del 2019), il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva per uno spazio di tempo e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente. Il lemma "invalidità", infatti, per secolare elaborazione medico-legale, designa uno stato menomativo che può essere transeunte (invalidità temporanea) o permanente (invalidità permanente). L'espressione "invalidità temporanea" designa lo stato menomativo causato da malattia, durante il decorso di questa. L'espressione "invalidità permanente" designa invece lo stato menomativo che residua dopo la cessazione d'una malattia. L'esistenza d'una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: sinché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non v'è ancora invalidità permanente;
se la malattia guarisce con postumi permanenti si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea;
se la malattia dovesse condurre a morte l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea (oltre alla già citata Cass. n. 18056 del 2019 v., tra le altre, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32372 del 13.12.2018; Sez. 3, Sentenza n. 5197 del 17/03/2015..")”. Ed ancora, (cfr Cass. n. 4658/22)
“Secondo il costante orientamento di questa Corte, la determinazione del
25 risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale..Soggiace a tale conclusione la distinzione fra le due forme di invalidità: l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, …”. Inoltre, è stato ulteriormente precisato (cfr anche Cass. n. 5618/25 cit.) che
“quanto alla quantificazione in equivalente pecuniario di tale tipologia di danni, ferma la natura intrinsecamente equitativa della stima per non avere il valore della persona un prezzo, la giurisprudenza di questa Corte ha avallato tecniche di liquidazione del danno biologico commisurate alle tabelle che stimano l'inabilità temporanea assoluta con opportuni "fattori di personalizzazione" che tengano conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus. Tra le altre: Cass. n. 17577 del 2019 ha respinto le censure rivolte ai giudici di merito che, nella specie, avevano utilizzato un criterio equitativo basato sul valore tabellare giornaliero della totale inabilità temporanea, incrementato di tre o quattro volte per la personalizzazione dovuta alle circostanze del caso concreto;
Cass. n. 17995 del 2019 ha confermato la decisione che aveva utilizzato un criterio equitativo basato sul valore tabellare giornaliero della totale inabilità temporanea, incrementato con un aumento dell'80% per la personalizzazione dovuta;
più di recente, anche Cass. n. 4658 del 2024 ha ribadito la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale”. Pertanto, anche nel caso di specie, in cui a causa del fatto colposo altrui, cioè l'omessa tempestiva diagnosi, la non aveva potuto curare Pt_2 adeguatamente il tumore alla cervice, il quale si era manifestato in tutta la sua gravità negli anni seguenti alla diagnosi, intervenuta solo nell'aprile del 2011, fino al decesso nel 2017, il danno alla salute patito dalla stessa, comunque denominato, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea e non in una invalidità permanente, come invece ritenuto nella sentenza impugnata. Posto che la malattia, purtroppo, non è mai guarita ma ha condotto la paziente alla morte e non si è mai realizzato uno stato di invalidità permanente ma esclusivamente uno stato di invalidità temporanea.
26 Né è condivisibile quanto sostenuto dall'appellante principale sul fatto che in tali ipotesi il danno biologico terminale non può che avere una durata limitata non superiore a 100 giorni, come previsto nelle Tabelle di Milano. Ritiene, invece, la Corte che in caso di durata prolungata del periodo intercorrente tra l'insorgenza della malattia ed il decesso, la conseguenza non possa essere, irragionevolmente, la non risarcibilità del relativo danno ma l'utilizzo di criteri diversi da quelli propri del danno biologico terminale di cui alle tabelle citate e da ancorare al criterio equitativo basato sul valore tabellare giornaliero della inabilità temporanea per il tempo in cui è durata la malattia fino alla morte, come sancito nelle pronunce sopra richiamate relative anche a casi in cui la malattia si è protratta per periodi superiori ai 100 giorni. Inoltre, - come seppur contraddittoriamente sostenuto in sentenza laddove prima era negato un danno “da lucida agonia” e poi era riscontrato nella
“condizione di lucidità agonica”, data dalla percezione dell'imminenza dell'exitus, - è, altresì ravvisabile un “danno morale in senso stretto, o danno da patema d'animo, o danno morale soggettivo”, considerata l'evidente e cosciente consapevolezza del fatto che la malattia avrebbe condotto la Pt_2 inevitabilmente al decesso. Sul punto è appena il caso di evidenziare che tale cosciente consapevolezza - oltre che verosimilmente ricollegabile alla gravità del tumore tardivamente diagnosticato come inferibile dal contenuto della molteplicità di certificati e referti medici agli atti e al vero e proprio “calvario” subito dalla paziente successivamente alla diagnosi tardiva, consistito nelle continue degenze ospedaliere anche fuori regione, nelle ripetute cure chemioterapiche e nei diversi interventi chirurgici subiti fino alle cure palliative finali iniziate addirittura un anno prima del decesso, intervenuto quando la veva solo Pt_2
37 anni (vedi sul punto la, pur breve, descrizione in f gli eventi succedutisi negli anni e sopra riportata) – è chiaramente evincibile laddove lo stesso consulente di parte della nella consulenza di parte redatta su suo Pt_2 incarico nel 2015 ed allegata al ricorso introduttivo del giudizio, aveva specificatamente dato atto che “le possibilità di guarigione sono scarsissime” ed è “molto verosimile che qui a breve tempo (teoricamente tra qualche mese
o qualche anno) il danno biologico corrisponderà all'evento morte”, come è effettivamente accaduto. Alla luce di tali elementi di giudizio, il danno non patrimoniale subito da
[...]
va, quindi, liquidato sia in relazione al danno alla Parte_2 rappresentato dalla invalidità temporanea riscontrabile per tutto il periodo della malattia e fino al decesso, e sia in relazione al danno morale per la lucida consapevolezza dell'inevitabile esito finale. Quanto al danno alla salute, giova evidenziare che i cc.tt.uu. nominati nel presente giudizio, in considerazione dell'evoluzione della malattia e, quindi, degli interventi, dei ricoveri, dei cicli chemioterapici subiti dalla paziente, hanno, tra l'altro, avuto modo di precisare che “tenuto conto del quadro clinico oggettivato al momento della diagnosi di aprile 2014(rectius:2011) e dei trattamenti posti in essere è possibile individuare un periodo di temporanea
27 totale di 6 mesi fino all'ottobre 2011 allorquando la donna fu sottoposta ad intervento di isteroannessiectomia bilaterale….”, cui era seguito un periodo di stabilizzazione dei postumi “per i successivi 22 mesi, fino all'agosto 2013, quando fu diagnosticata la ripresa di malattia con metastatizzazione a distanza, necessità di trattamenti chemioterapici, radioterapici, interventi chirurgici e terapia del dolore….. fino al decesso del maggio 2017 (46 mesi)”. Complessivamente, è, quindi, ravvisabile un periodo di invalidità temporanea totale pari a 52 mesi e parziale al 50% per 22 mesi tra il primo intervento chirurgico e la scoperta delle metastasi, liquidabile secondo le Tabelle di Milano 2024 in complessivi euro 326.970,00, di cui euro 269.880,00 per la invalidità totale (euro 173,00, riconosciuta nel valore massimo, a giorno per 1.560 giorni pari a 52 mesi) ed euro 57.090,00 per quella parziale (euro 86,50 per 660 giorni pari a 22 mesi). Su tale importo, a titolo di danno morale per la lucida consapevolezza dell'inevitabile esito finale, va, infine, riconosciuto un aumento del 50%, nella misura massima prevista anche nelle Tabelle di Milano, data la estrema gravità della condizione psico-fisica in cui la si è trovata, nel pieno della Pt_2 giovinezza, ad appena trenta anni e per rata lunghissima ed estenuante della malattia, di cui gli ultimi anni, dopo la comparsa delle metastasi, trascorsi tra degenze ospedaliere per interventi chirurgici (ottobre 2013 presso il Con Gemelli di Roma e giugno 2016 allo di Milano per posizionamento di uno stent uretale), continui cicli di chemioterapia (da novembre 2013 a marzo 2014 e poi ancora altri sei cicli sempre nel 2014), plurimi esami diagnostici (ripetute Tac, Pet, RMN) e radioterapia (dicembre, gennaio e febbraio 2016), fino alla presa in carico dal Servizio di Terapia Antalgica e Cure Palliative di Nuoro da luglio 2016 al decesso il 7.5.2017. Complessivamente, pertanto, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e dell'appello incidentale della il danno Controparte_16 _1 tis in favore di ta ad euro Controparte_3
490.455,00, di cui euro 326.970,00 per danno biologico ed euro 163.485,00 per danno morale. Su tale importo, calcolato su valori attuali, in difetto di specifico motivo di censura da parte della non possono essere riconosciuti gli interessi Pt_2 compensativi, oggetto di espressa pronuncia di rigetto da parte del tribunale.
C) Della condanna diretta della compagnia assicurativa del Policlinico e della operatività della polizza assicurativa stipulata dal . CP_7
Con l'ottavo, il nono ed il decimo motivo di appello la a della Parte_1 decisione nella parte in cui, rispettivamente, il tribunale:
- in violazione dell'art. 112 c.p.c., pronunciandosi ultra petita, la condannava direttamente al risarcimento e al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice;
- ometteva qualsiasi pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. sulla invocata esistenza di una franchigia scoperto nella polizza stipulata dal CP_7
;
[...]
28 - ometteva qualsiasi pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. sulla dedotta inoperatività della polizza in base all'art. 2 delle “Condizioni particolari” per la responsabilità civile del personale dipendente ed in specie per la posizione della dr.ssa _1
Dal canto suo, la in via incidentale, con il primo motivo di appello _1 incidentale lament e il tribunale, dopo aver previsto nelle motivazioni della sentenza l'obbligo della Controparte_13 di manlevare la _1 assicurato, non riportava il medesimo obbligo nel dispositivo. Orbene, i motivi, tutti strettamente connessi, in quanto riguardano il rapporto assicurativo tra la , il e la vanno esaminati Parte_1 CP_7 _1 congiuntamente. Pacifico e documentalmente dimostrato che la era una dipendente del _1
, biologa addetta alla lettura dei vetr Pap test, ed in tale sua CP_7 veste aveva posto in essere il comportamento colposo oggetto di giudizio, il costituendosi nel giudizio chiedeva di essere autorizzato a chiamare CP_7 in causa la sua assicurazione, appunto la , per essere manlevato da Parte_1 ogni avversa pretesa (“per l'effetto e la
[...]
, in Controparte_8 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, a tenere indenne e manlevare il da quanto lo stesso sia tenuto a risarcire alla CP_7 ricorrente per i fatti dedotti, nei limiti del contratto, ivi compresa eventuale condanna nelle spese”: vedi comparsa di costituzione). Anche la costituendosi, dato atto del suo rapporto di lavoro con il _1
, dava di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia CP_7 di assicurazione dello stesso per sentirla dichiarare tenuta a “manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni eventuale danno e/o conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall'eventuale accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dall'attrice e, per l'effetto, condannare la stessa Società Assicuratrice in persona del legale rappresentante in carica a pagare tutte le somme che dovessero risultare dovute all'attrice in sentenza”: vedi comparsa di costituzione . _1
Il tribunale, nella sentenza impugnata, motivava sul punto nel seguente modo:
“Siffatte conclusioni comportano a ritenere obbligati al pagamento della somma come sopra determinato il e la compagnia di Controparte_7 assicurazione presso la quale Controparte_9 Controparte_9 la struttura sanitaria era assicurata e sussistendo senza dubbio alcuna la copertura assicurativa per la responsabilità civile dei danni cagionati ai terzi nell'espletamento dell'attività propria della struttura sanitaria. Vero è che Gruppo Assicurativo contesta la CP_9 Controparte_9 chiamata diretta effettuata nei suoi confronti dalla dottoressa _1 negando l'estensione della operatività della polizza direttame confronti. Pacifico che debba essere, per tutti i motivi sopra esposti, riconosciuta la responsabilità concorrente nella causazione dell'evento dannoso occorso alla
29 , che sempre per la legge la stessa risponde del Parte_2 _17 medesimo evento a titolo di responsabilità extracontrattuale, ipotesi peculiare di concorrenza per il medesimo fatto di due tipi di responsabilità, ma è altrettanto vero che anche il comportamento colpevole posto in essere dalla dottoressa resta coperto dal contratto di assicurazione _1 [...]
non potendosi assumere, Controparte_9 Controparte_9 rapporto di dipendenza dalla struttura, non possa essere coperto da assicurazione. In caso contrario il contratto di assicurazione avrebbe una copertura limitatissima dei rischi non potendo la struttura assicurata agire personalmente e potendo esercitare la propria attività esclusivamente attraverso i suoi dipendenti. A riguardo, pertanto, la chiamata in causa della compagnia di assicurazione ha natura rafforzativa essendo la stessa già operante a seguito della chiamata in causa da parte del . Controparte_7
Alcuna domanda di rivalsa è stata avanzata dal e Controparte_7 dalla compagnia di assicurazione nei confronti della _1
Concludendo il e devono essere in solido CP_7 CP_7 _1 al risarcimento e Parte_2 Controparte_9
BE Hathsway tenuta a manlevare detti soggetti dal
[...] pagamento, ovviamente entro i limiti del massimale assicurato”. Peraltro, nonostante tali conclusioni, il giudice di primo grado effettivamente nel dispositivo non prevedeva alcun obbligo di manleva ma condannava direttamente la compagnia assicurativa, in solido con il e la CP_7 _1 al risarcimento dei danni in favore della (“Condanna il Pt_2 [...]
e CP_7 _1 Controparte_9 CP_9
in solido tra loro e quest'ultima nei limiti del massimale assicurato, al
[...] nto del danno subito da e determinato in Parte_2 complessivi € 839.600,00 come sopra determinati, pagamento che deve essere effettuato in favore di quale erede di ”: vedi Controparte_3 Parte_2 dispositivo) e alla rifusione delle spese di lite. Tanto premesso, deve innanzi tutto escludersi che la polizza assicurativa stipulata tra il e la non copra i danni cagionati ai terzi dai CP_7 Parte_1 suoi dipendenti, posto che, ai sensi dell'art. 2 delle “condizioni particolari” della polizza assicurativa, richiamato dalla stessa appellante principale, è previsto che “la garanzia si intende estesa alla Responsabilità civile personale …..dei dipendenti …, per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle relative mansioni professionali”. Pertanto, è destituita di fondamento l'eccezione di inoperatività, di cui al decimo motivo di appello principale mentre al contrario sono fondate le censure di cui all'ottavo motivo dell'appello principale e di cui all'appello incidentale, posto che, non solo in violazione dell'art. 112 c.p.c. e pronunciandosi ultra petita, ma in contrasto con la stessa motivazione (“Concludendo il Policlinico e devono essere in CP_7 _1 solido al risarcimento del a e Parte_2 [...]
tenuta a manlevare detti soggetti dal Controparte_18
30 pagamento, ovviamente entro i limiti del massimale assicurato”), il tribunale nel dispositivo:
- condannava la a risarcire direttamente il danno in favore della Parte_1
a rifonderle le spese di lite;
Pt_2
- ometteva di pronunciarsi nel dispositivo sull'obbligo della
[...]
di manlevare la Controparte_13 _1
dal pagamento entro i limiti del massimale assicurato, pur CP_7 in motivazione. Non merita invece accoglimento il nono motivo di appello principale, con cui la ha lamentato l'omessa pronuncia sulla esistenza di una franchigia Parte_1 scoperto nella polizza stipulata dal Policlinico Sassarese, pari al 20% con minimo di euro 50.000,00, posto che, sussistendo nella polizza in atti diversi tipi di franchigie, in particolare quattro, a seconda del tipo di struttura sanitaria da fascia 1 a fascia 4 con diversi limiti di franchigia, l'appellante non allegava e né dimostrava, come suo onere trattandosi di un fatto impeditivo e modificativo dell'avversa domanda e non un fatto generatore del credito assicurato, in quale fattispecie rientrava la struttura sanitaria del Policlinico.
D) Delle spese di lite. L'appellante principale ha contestato, infine, la sentenza nella parte in cui lo condannava a rifondere le spese legali delle terze chiamate, dott.ssa e CP_4 dott.ssa nonostante le stesse fossero state chiamate dal , CP_2 CP_7 cui solo dovevano imputarsi le relative spese data la socco La doglianza è parzialmente fondata. Il costituendosi nel giudizio di primo grado, previa autorizzazione a CP_7 chiamare in causa le citate dottoresse, in subordine, domandava che “Nel caso in cui il Tribunale accerti una responsabilità in capo al convenuto, si CP_7 chiede sia graduata la responsabilità ed accertata l'entità della colpa di ciascun corresponsabile dell'evento, a sensi ed agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2055 del Codice Civile, in particolare tra le dott.sse , _1 Per_8
e e chi successivamente h c
[...] Controparte_4 paziente. E per l'effetto condannare la
[...]
, in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, con sede in Milano, a tenere indenne e manlevare il da quanto lo stesso sia tenuto a risarcire alla ricorrente per i fatti CP_7
d limiti del contratto, ivi compresa eventuale condanna nelle spese”. All'esito del giudizio, data la fondatezza della domanda di garanzia svolta dal nei confronti della propria compagnia assicurativa, quest'ultima CP_7 doveva essere dichiarata tenuta a manlevare il suo assicurato anche dalle spese di lite relative alla chiamata di terzo, pur rivelatasi infondata nel merito all'esito della complessa fase istruttoria ed in particolare dei plurimi accertamenti peritali, trattandosi comunque di chiamata di terzo di certo non arbitraria e nè ingiustificata e di spese sostenute per contrastare la pretesa attorea anche nell'interesse dell'assicuratore ed in forza di allegazioni poi fatte proprie dalla stessa compagnia appellante.
31 Pertanto, il motivo di appello va accolto esclusivamente nella parte in cui il tribunale condannava direttamente la compagnia assicurativa al pagamento delle spese e non il e non la dichiarava tenuta a manlevarlo anche da CP_7 tale esborso. Ovviamente le condanne nei confronti del , come evidenziato in CP_7 sentenza, hanno efficacia solo “all'esito del rit is della struttura”.
Stante l'esito complessivo del giudizio, la parziale reciproca soccombenza, la complessità delle questioni trattate e la loro controvertibilità, emergente anche dalla non sempre conforme giurisprudenza di legittimità in punto di qualificazione dei danni non patrimoniali, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio, ponendo definitivamente a carico della società appellante le spese della c.t.u. espletata davanti a questa Corte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da
[...]
e parziale accoglimento dell'appello incidentale Parte_1 proposto da avverso la sentenza n. 570/2021 del Tribunale di _1
Sassari, cond
- il , in solido, a pagare in favore di Controparte_19
e di , per il Controparte_3 Parte_2 titolo di cui è causa, la somma di euro 490.455,00;
- il e , in solido, a rifondere le spese Controparte_7 _1 di lite di primo grado, comprese quelle di consulenza tecnica, in favore della ome liquidate nella sentenza impugnata;
Pt_2
- il a rifondere le spese di lite di primo grado in favore delle CP_7 te ate dott.ssa e dott.ssa come liquidate nella CP_2 CP_4 sentenza impugnata;
e, per l'effetto, dichiara la società Parte_1
tenuta a manlevare il e la da ogni avversa pretesa,
[...] CP_7 _1 comprese le spese di lite;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa integralmente le spese di lite della presente fase di giudizio. Così deciso in Sassari, 20.6.2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
32
in persona Parte_1 del legale rappresentante, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
CONTI FRANCO MARIO e dell'avv. S IMILIANO ed elettivamente domiciliato in VIALE UMBERTO I° 106/G SASSARI presso il difensore avv. CONTI FRANCO MARIO appellante - appellata incidentale CONTRO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. SEDDA _1 C.F._1
GIOVANNI e dell'avv. DAVINI VITTORE ed elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPESSA JOLANDA 44 SASSARI presso il difensore avv. SEDDA GIOVANNI;
appellata – appellante incidentale e (C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
FERRARA PIERA ANNUNZIATA DOMENICA ed elettivamente domiciliata in VIA SIRONI 7 presso lo studio dell'avv. UZZAU ROBERTO;
appellata e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._3 ttiva A DIAZ 6 SASSARI presso il difensore avv. URRU ANTONIO;
appellata e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_4 C.F._4
A ed ele a in VIA CAVOUR 65 SASSARI presso il difensore avv. MORO FRANCESCA;
appellata e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 P.IVA_2
BENZONI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 25 SASSARI presso il difensore avv. BENZONI GIUSEPPE;
e appellata
1 (C.F. con il patrocinio Controparte_6 P.IVA_3 dell'avv. TIANA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in VIA P. JOLANDA 17 SASSARI presso il difensore avv. TIANA GIUSEPPE;
appellata e
(C.F. ) Controparte_7 P.IVA_4 appellato contumace All'udienza del 14.3.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante : voglia la Corte, In via Parte_1 preliminare e/o pregiudiziale accertare che la sentenza del Tribunale di Sassari n. 570 del 2021, depositata in data 29 maggio 2021 viola l'art. 112 c.p.c. per vizio di omessa pronuncia, ultra petita ed extra petita e, per l'effetto, dichiarare la nullità relativa della sentenza;
IN VIA DI APPELLO PRINCIPALE, previa ogni opportuna declaratoria del caso, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari n. 570/2021 depositata in data 29 maggio 2021, accogliere le conclusioni formulate dalla
[...]
Controparte_8 giudizio di primo grado e così integralmente ritrascritte: NEL MERITO accertato e dato atto che la consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. presenta numerosi profili di criticità oltre che lacunosità e carenze sotto plurimi aspetti e, pertanto, deve essere ritenuta inattendibile così come l'integrazione di consulenza tecnica disposta nel presente giudizio;
- accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità in capo al convenuto e alla Controparte_7 dr.ssa non avendo la ricorrente fornito al riguardo nessuna prova _1 del ne ra evento e danno addebitato all'Ospedale o alcun tipo di coinvolgimento o colpa diretta della dr.ssa ; - accertato e dato atto _1 che sussiste una interruzione del nesso ca corso del fatto colposo della signora ex art. 1227 comma 1 e/o comma 2 cod. Parte_2 civ., per aver dere e sottoporsi a visite specialistiche più approfondite che avrebbero permesso la diagnosi certa e precoce;
- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili le domande tutte formulate dalla ricorrente, nei confronti del e della dr.ssa ed assolverli Controparte_7 _1 guentemente le domande di garanzia assicurativa impropria svolta dalla dr.ssa e dal _1 nei confronti della odierna Controparte_7 [...]
In ogni caso, nella denegata e non Parte_1 ande della ricorrente e, questo, anche nei confronti del e della dr.ssa Controparte_7 _1 nonché - acc
[...] Parte_1
l'inesistenza del danno e/o ridurre il danno in quanto non provato e, comunque, arbitrariamente determinato;
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva per i fatti di cui è causa della dr.ssa Maria _1
2 senza coinvolgimento e con esclusione di responsabilità del e, CP_7 conseguentemente, - dichiarare la mancanza di copertura della polizza per la dipendente dr.ssa in quanto l'omissione Parte_1 _1 contestata non rientra nell'ambito delle mansioni professionali a cui era addetta ai sensi dell'art. 2 “Condizioni particolari” di polizza, - accertare e dichiarare tenuta, la odierna comparente a prestare la Parte_1 copertura assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra e Assicurazione, in forza della polizza azionata, anche con riguardo Parte_3 alla esistenza di franchigia - scoperto del 20% con minimo Euro 50.000,00 ed alla esistenza di una franchigia aggregata annua di Euro 250.000,00. - accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 cod. civ., le diverse responsabilità e gradazioni di colpa, del convenuto e della dr.ssa , rispetto alla condotta ed alle Controparte_7 _1
, ginecologhe private fiduciarie Persona_1 di dr.sse e , e/o di strutture e/o di terzi a Parte_2 CP_2 CP_4 qu i nella ie , anche se non convenuti, con conseguente condanna risarcitoria graduata del convenuto Controparte_7
e della dr.ssa con riferimento alla eventuale disegu _1 delle condotte accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio e delle relative quote di colpa. In ogni caso, in subordine, disporre la riduzione del danno liquidato nella sentenza n. 570/2021 del Tribunale di Sassari per tutti i motivi di impugnazione. In via istruttoria, la difesa della insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi di prova: - Parte_1 integrale rinnovazione delle operazioni peritali richiedendo una nuova perizia medico-legale/neonatologica/anestesiologica tramite la nomina di nuovi CCTTUU specialisti in ambito medico legale, ginecologia-oncologia e anatomia patologica, risultando le perizie svolte dai dr. del tutto nulla, Per_2 inammissibile, errata ed inattendibile da un punto di vista scientifico e medico- legale. In ogni caso, con rifusione di spese di lite del doppio grado del giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014. Nell'interesse dell'appellata : voglia la Corte, in via principale _1
1) In accoglimento dei motivi di appello, a) riformare la sentenza e conseguentemente rigettare in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto tutte le domande di parte attrice ed assolvere la dott.ssa , _1 da ogni avversa domanda e pretesa formulata da controparte e ciò per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA b) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalla parte attrice, in riforma della sentenza impugnata dichiarare tenuta
[...]
– Controparte_9 [...]
Controparte_10 con sede in Milano (20121) Via Foro Bonaparte n. 20 (P. IVA ), in P.IVA_1 persona del legale rappresentante in carica, in virtù di assicurazione Polizza Convenzione AIOP n. 2013 RCG00023 – 563773,
3 certificato di applicazione RCIT n. 580956 a manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni eventuale danno e/o conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall'eventuale accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dall'attrice e, per l'effetto, condannare la stessa Società Assicuratrice in persona del legale rappresentante in carica a pagare tutte le somme che dovessero risultare dovute all'attrice in sentenza. c) In ogni caso, con vittoria di spese comprese quelle per il C.U. e le competenze professionali. Nell'interesse dell'appellata : voglia la Corte rigettare Controparte_3
l'appello proposto dalla compagnia Parte_1 [...]
Controparte_8 confermando il dispositivo della sentenza appellata, con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio. Nell'interesse dell'appellata : voglia la Corte, nel merito in CP_2 via principale rigettare l'appello icuratrice
[...]
relativo all'accertamento ed alla gradazione dell'entità Controparte_11
.ssa nell'evento dannoso oggetto della CP_2 domanda risarcitoria principale, siccome totalmente infondato sui suoi presupposti fattuali e giuridici, confermando la sentenza di primo grado;
nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello ed accertamento di una responsabilità graduata per colpa della dr.ssa
[...] nell'evento lesivo fondamento della domanda risarcitoria princi CP_2 accogliere la domanda proposta dalla dott.ssa nei confronti CP_2 dell'assicurazione di manleva da ogni cons della eventuale _12 sentenza di accoglimento delle domanda risarcitoria ivi comprese le spese di giudizio, giusta polizza assicurativa in atti;
Con Vittoria delle spese di giudizio dell'ATP 3262/2014 e del doppio grado di giudizio. Nell'interesse dell'appellata : Piaccia all'Ill.ma Corte Controparte_4 adìta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. 570 emessa dal Tribunale di Sassari il 6 maggio 2021, pubblicata il successivo 29 maggio 2021; In via subordinata: - nella denegata ipotesi di riforma, anche solo parziale, dell'impugnata sentenza si chiede che la Corte adìta Voglia confermare la condanna alle spese del giudizio stabilita in favore della dott.ssa . In ogni caso: -con vittoria di spese e competenze anche CP_4 del presente grado di giudizio. Nell'interesse dell'appellata voglia la Corte, 1) reietta Controparte_5 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) respingersi l'avverso gravame perché infondato e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza impugnata;
3) con vittoria delle spese e competenze del giudizio ex DM 55/2014 e successivi aggiornamenti. Nell'interesse dell'appellata voglia la Corte, 1) in Controparte_6 via preliminare, dichiarare l'in x art. 348 bis c.p.c., perché totalmente infondato;
2) nel merito in via principale, rigettare l'appello proposto dall'odierno appellante di graduazione della responsabilità ed accertamento dell'entità della colpa della dr.ssa nell'evento CP_2
4 dannoso oggetto della domanda risarcitoria principale, siccome totalmente infondata in fatto ed in diritto;
3) nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità graduata per colpa della dr.ssa nell'evento lesivo fondamento della domanda risarcitoria CP_2 principale, e di accoglimento della domanda di manleva proposta dall'assicurata dott.ssa liquidare nella giusta misura e secondo CP_2 quanto provato il danno subito da parte attrice nel sinistro per cui è causa, limitando in ogni caso la manleva entro il limite di garanzia del massimale di € 500.000 per sinistro e per periodo assicurativo, e con l'applicazione dello scoperto di 1/10 dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 2.500 e con il massimo di € 25.000 di cui al punto a.4) della comparsa di costituzione e risposta del 3/02/2017, ovvero nell'ambito del massimale di polizza fino a concorrenza di 1/3 dello stesso di cui al punto a.5) della comparsa di costituzione e risposta del 3/02/2017; 4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per Legge. Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 9.6.2016, Parte_2 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari il Controparte_7
e chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della _1 negligente condotta sanitaria della dott.ssa la quale, biologa _1 dipendente del , aveva errone valutato i vetrini del Controparte_7 effettuato dalla una prima volta il 24.10.2009 ed una seconda Pt_4 Pt_2
4.2.2011, imp così la tempestiva diagnosi di carcinoma spinocellulare infiltrante della cervice uterina effettuata solo nell'aprile 2011 dopo una visita presso l'Ospedale Civile di Alghero, in seguito alla quale aveva subito diversi interventi chirurgici e si era sottoposta a numerosi trattamenti chemioterapici e radioterapici, con grave pregiudizio per la sua integrità fisica e capacità lavorativa. In particolare, la allegava che “sulla base delle valutazioni del medico Pt_2 citologo incaricato dalla è(era) emersa la concreta possibilità di Pt_2 diagnosticare la patologia orrente fin dall'ottobre del 2009, e quindi con almeno diciotto mesi di anticipo, posto che invece, il terribile male, è(era) stato diagnosticato soltanto nell'aprile del 2011” e che tali conclusioni erano state confermate dal c.t.u., dott. , nominato nell'ATP proposto dalla con Per_2 Pt_2 ricorso del 18.9.2014. Inoltre, la ricorrente precisava che erano convenute nella causa di istruzione preventiva anche “le dott.sse e , che in data CP_2 Controparte_4 successiva al 2009 …hanno eg ogiche sulla ricorrente, senza riuscire a diagnosticare la malattia…”, ed in tale procedimento erano chiamate in causa, su istanza delle resistenti, anche le compagnie di assicurazione con le quali i medici suddetti avevano stipulato polizze per la responsabilità professionale. Si costituivano in giudizio sia la sia il contestando _1 Controparte_7
l'avversa pretesa di cui chied il ri o di essere autorizzati a chiamare in causa la società assicuratrice del Policlinico, BE
5 , per essere manlevati da ogni pretesa. Il Parte_1
Policlinico domandava, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa anche le dott.sse e . CP_2 Controparte_4
Autorizzata la chiamata di terzo e costituite entrambe le professioniste, le quali domandavano il rigetto della domanda perché destituita di fondamento ed in subordine l'operatività della garanzia assicurativa, era, quindi, autorizzata la chiamata anche delle loro compagnie assicurative, Controparte_6
e , le quali, entrambe, costitu Controparte_5 delle domande proposte nei confronti delle loro assicurate. Si costituiva anche la Parte_1 eccependo pregiudizialmente l'improcedibilità del ricorso per mancata convocazione della al tentativo di mediazione obbligatoria Parte_1 ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010, l'inammissibilità del rito di cui all'art. 702 bis c.p.c. data la complessità del caso e la carenza di legittimazione passiva per inammissibilità e/o improcedibilità della chiamata diretta in garanzia della compagnia da parte del medico dipendente del , Parte_1 CP_7 non essendo direttamente assicurato dalla polizza azionata n. 2013RCG00023- 563773, né avendo azione diretta di garanzia contro la . Nel merito, Parte_1 contestava la domanda per infondatezza. Mutato il rito, interrotta una prima volta per il decesso della ricorrente ed una seconda volta per il fallimento del , la causa, riassunta dall'erede CP_7
, nella contumacia del fallimento, era istruita documentalmente Controparte_3 quisizione dell'ATP ed espletamento di nuova c.t.u., e veniva decisa mediante sentenza n. 570/2021, emessa in data 29.5.2021, con cui il tribunale gravato condannava il – una volta rientrato Controparte_7 in bonis - e , in _1 Controparte_9 solido tra e al risarcimento dei danni subiti da , e per essa all'erede Parte_2 [...]
, liquidati in euro 839 pese processuali in CP_3 della Condannava, inoltre, la Pt_2 Controparte_9 agamento delle spese pr
[...] Controparte_4
e dichiarava interamente compensate le spese tra le chiamate e CP_2 le rispettive compagnie di assicurazione. In particolare, il tribunale – disattese le eccezioni pregiudiziali formulate dalla compagnia di assicurazione del – sulla scorta della consulenza CP_7 espletata in sede di ATP e dei ti resi in sede di c.t.u., riteneva dimostrato che “i due vetrini contenenti i referti dei PAP test sono(erano) stati refertati dal in modo totalmente errato”, con Controparte_7 conseguente grave ritardo nella diagnosi del carcinoma, la quale, se al contrario, fosse stata effettuata già nel 2009, come era possibile, avrebbe consentito l'esecuzione di “varie strategie terapeutiche che, ad ogni modo avrebbero verosimilmente garantito una tempestiva ed efficace eradicazione della neoplasia” mentre “il ritardo diagnostico ha(aveva) consentito la progressione della neoplasia, che al momento della effettiva diagnosi, avvenuta a circa un anno e mezzo, manifestava un interessamento extrauterino (stadio
6 IIB secondo FIGO), e che nell'arco di ulteriori due mesi coinvolse la parete pelvica e determinò l'occlusione ureterale con conseguente idronefrosi (stadio IIIB secondo FIGO)”. Il giudice di primo grado, sempre sulla scorta delle relazioni tecniche, escludeva invece qualsiasi responsabilità in capo alle professioniste chiamate in giudizio dal , dott.ssa e dott.ssa . CP_7 CP_2 CP_4
Infine, accertata la responsabilità della e del nei termini _1 CP_7 suddetti e dato atto dell'intervenuto so de ente, quale conseguenza del medesimo errore medico dalla stessa lamentato, il tribunale riconosceva alla deceduta, e, quindi, jure hereditatis, a , il Controparte_3
“diritto al risarcimento del danno cosi detto biologico terminale come anche di recente configurato dalla giurisprudenza ..”. In buona sostanza, secondo il giudice di primo grado “la ha Parte_2 dunque maturato nella sua sfera giuridica il diritto al r no biologico terminale e avuto riguardo alla documentazione medica prodotta dalla quale emerge con chiarezza la sofferenza subita nel decorso del tempo dall'anno 2011 fino al suo decesso, tempo nel corso del quale ha subito numerosi interventi chirurgici, si è sottoposta a terapie notoriamente invasive e dolorose (chemioterapia e radio terapia) talchè non può sorgere dubbio alcuno anche sul suo diritto al danno morale terminale, aspetti particolarmente afflittivi se si tiene conto della giovane età della stessa deceduta all'età di 37 anni”, quantificando tale danno “con l'applicazione delle tabelle milanesi, in uso presso questo Tribunale e che comportano la determinazione del danno biologico terminale (100/100 in soggetto di 37 anni) in € 671.681 con incremento del 25% a titolo di danno morale terminale e quindi complessivamente in € 839.600,00”.
ha proposto appello Parte_1 censurando la sentenza: i) per violazione dell'art. 15 Legge n.24/2017 cd e per nullità ed inattendibilità della consulenza tecnica d'ufficio Persona_3 nonchè contraddittorietà, illogicità ed erroneità della motivazione in merito alla sussistenza di responsabilità in capo alla dottoressa e al _1
sostenendo che la decisione era fondata Controparte_7 su di una c.t.u. nulla perché redatta dal solo anatomo patologo e non da un collegio peritale come previsto dalla legge Bianco-Gelli, comunque necessario vista la complessità della fattispecie, ed in ogni caso, una relazione tecnica insufficiente ed inadeguata nel contenuto;
ii) per omessa motivazione in punto di responsabilità, posto che la sentenza conteneva un richiamo acritico ad una c.t.u. viziata ed immotivata e senza considerare le plurime osservazioni avanzate dall'appellante in relazione alla fase precedente la lettura dei vetrini, con particolare riguardo alla integrità degli stessi, al rispetto delle raccomandazioni date alla paziente sulla preparazione al test, alla possibile presenza di un falso negativo, alla possibilità di lettura dei vetrini dopo tanto tempo;
iii) per omessa motivazione del Tribunale di Sassari in punto di nesso causale, posto che la sentenza conteneva un immotivato ed acritico richiamo alle risultanze della c.t.u. anche con riguardo al rapporto di causalità e non vi
7 era alcun adeguato accertamento sull'effettivo rapporto di causa tra il decesso e l'asserita errata lettura dei vetrini a fronte di un decorso della malattia estremamente rapido ed aggressivo;
iv) per errata motivazione in punto di ruolo causale della condotta delle dottoresse e su cui era CP_4 CP_2 sempre richiamata in modo acritico e pedissequo la sola c.t.u.; v) per omessa motivazione del Tribunale di Sassari sul ruolo della condotta della stessa
[...]
ex art. 1227 c.c. e sul concorso causale della stessa, nella parte Parte_2 di fatto contribuito a ritardare la diagnosi;
vi) per violazione degli artt. 2043, 2056, 2059 e 1223, 1225, 1226 c.c. nella liquidazione dei danni, insussistenti e comunque eccessivi, e fondata comunque su di una motivazione contraddittoria;
vii) per avere omesso di procedere ad un accertamento delle corresponsabilità tra coobbligati in solido ex art. 2055 c.c.; viii) per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per vizio di ultra petita in relazione alla condanna diretta nei confronti della al risarcimento in favore della parte Parte_1 attrice;
ix) per mancato riconoscimento e omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. sulla esistenza di una franchigia scoperto nella polizza stipulata dal;
x) per mancato riconoscimento e omessa pronuncia ai Controparte_7
p.c. sulla inoperatività della polizza in base all'art. 2 delle
“Condizioni particolari” per la responsabilità civile del personale dipendente ed Co in specie per la posizione della dr.ssa xi) per l'errata condanna della _1 al pagamento delle spese legali delle iamate. Si è costituita proponendo a sua volta appello incidentale avverso _1 la sentenza gr la parte in cui il tribunale, dopo aver previsto nelle motivazioni della sentenza l'obbligo della Controparte_13
a manlevare la
[...] _1 del massimale assicurato, non riportava il medesimo obbligo nel dispositivo;
ii) nella parte in cui riconosceva un comportamento colpevole della e la sua _1 conseguente responsabilità esclusiva nella causazione del fatto, senza adeguatamente considerare sia la condotta della paziente, la quale non si era sottoposta ad altri esami diagnostici fino a febbraio 2011, sia la condotta delle dott.sse e;
iii) nella parte in cui liquidava i danni in modo CP_2 CP_4 errato e contraddittorio. Si è costituita resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto, Controparte_3 perché infondato, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Si è costituita resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto, CP_2 ed in subordi di accertamento di una sua responsabilità, ha riproposto la domanda di garanzia nei confronti dell'assicurazione. Si sono costituite , la e la Controparte_4 Controparte_5 [...] resistendo all'appello, di cui hanno chiesto il rigetto perché CP_6 tto ed in diritto. La in caso di accertata responsabilità della sua assicurata, ha _12 CP_2 chi pplicazione dei massimali di polizza. Sospesa parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, istruita con espletamento di c.t.u. medico legale, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
8 Motivi della decisione A) Dell'an della responsabilità: primi cinque motivi dell'appello principale e secondo motivo di appello incidentale. I primi cinque motivi dell'appello principale proposto dalla Parte_1 ed il secondo motivo dell'appello incidentale proposto dalla possono _1 essere trattati congiuntamente riguardando tutti profili ti all'an dell'affermata responsabilità in capo alla dott.ssa biologo dipendente _1 del - e, quindi, di quest'ultimo - per l'e ttura dei vetrini del CP_7 primo Pap test effettuato il 24.10.2009.
A1) Della nullità della c.t.u. di primo grado. Ciò premesso, deve essere, innanzi tutto, disatteso il primo motivo di appello Co principale, con cui la ha eccepito la nullità della c.t.u. espletata in primo grado per violazione l'art. 15 della legge n. 24/2017, nella parte in cui prevede l'obbligatoria nomina di un collegio peritale, posto che, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr Cass. n. 13060/24) “L'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, non è applicabile ai processi pendenti, trattandosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per il futuro, non avendo efficacia retroattiva”. Nel caso di specie, il processo è iniziato nel 2016 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della legge invocata, con conseguente inapplicabilità di tale norma. In ogni caso, la Corte, data la complessità delle questioni oggetto di causa ed i motivi di gravame, ha ritenuto necessario disporre una nuova c.t.u., previa nomina di un collegio composto da un medico legale, un anatomo patologo ed un ginecologo, “finalizzata a verificare - sulla base degli atti e dei documenti di causa, ivi compresi i vetrini nella disponibilità di una delle parti, previa verifica della corrispondenza a quelli già utilizzati in primo grado, - in relazione a ciascun sanitario citato in giudizio, se sia ravvisabile una condotta colposa in rapporto di causalità con le lesioni, prima, ed il decesso, poi, subiti da
[...]
, specificando in particolare le probabilità di sopravvivenz Parte_2 in ipotesi di tempestivo accertamento della patologia e tempestivo Pt_2 intervento terapeutico e determinando l'entità del danno biologico derivato alla al momento dell'accertamento della patologia fino al suo decesso”. Pt_2
Orbene, in forza della documentazione sanitaria in atti e tenuto conto di quanto accertato in entrambe le c.t.u. svolte nel presente giudizio, può innanzi tutto evidenziarsi, in fatto, che:
- , regolarmente seguita fin dal 2006 dalla dott.ssa Parte_2
mediante visite ginecologiche e Pap test annuali, aveva effettuato CP_4 riore Pap test di routine il 24.10.2009, oggetto di valutazione presso il Policlinico e risultato negativo per lesioni maligne;
- nell'ottobre 2010, la si era occasionalmente rivolta per una visita Pt_2 ginecologica alla Dott.ssa ad Olbia dove si trovava per lavoro, a CP_2 causa del presentarsi di l e prurito vulvo-vaginale ed in seguito alla visita veniva esclusa la presenza di lesioni focali;
9 - nel mese di dicembre dello stesso anno, la si era recata presso la Pt_2
Guardia Medica di Olbia per una sintomatologia dolorosa localizzata ai quadranti inferiori addominali e veniva trattata con antispastico e antidolorifico ed il giorno seguente, a causa del persistere della suddetta sintomatologia, si era presentata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Olbia, ove veniva posta diagnosi di verosimile colica renale sinistra;
- gli accertamenti diagnostici effettuati all'ospedale di Nuoro avevano però smentito tale diagnosi (“La sintomatologia riferita dalla paziente, alla luce degli esami effettuati, non sembra correlarsi con patologia urologica in atto”) e nel gennaio 2011 la veniva sottoposta ad accertamento Pt_2 colonscopico risultato negativo, per poi essere visitata il 4.2.2011 dalla dott.ssa , alla quale aveva riferito la presenza di dolori addominali CP_4 soprattutto a sinistra da circa due mesi, ed essere sottoposta dalla ginecologa ad un nuovo accertamento PAP-test inviato per la lettura sempre presso il e risultato insoddisfacente per Controparte_7 eccesso di eritrocit lteriore campione;
- il 12.4.2011 la aveva effettuato una ulteriore visita ginecologica Pt_2 presso un div ecialista, il quale aveva rilevato una lesione all'altezza del fornice laterale sinistro di circa 1 cm di diametro ed aveva eseguito un ulteriore PAP-test con biopsia mirata cervicale, da cui era risultata, il 20.4.2011, la presenza di un carcinoma spinocellulare infiltrante;
- la diagnosi era confermata il mese seguente presso l'Ospedale Businco di Cagliari, con indicazione per chemioterapia neoadiuvante in attesa di una rivalutazione chirurgica;
- era seguito un percorso terapeutico presso il Policlinico Gemelli di Roma ove, nel giugno 2011, la era ricoverata e, evidenziata una massa Pt_2 tumorale delle dimensioni di circa 6 cm, si era optato per un trattamento chemioterapico neo-adiuvante finalizzato alla riduzione delle dimensioni del tumore;
- ridotta la massa tumorale, il 5.10.2011, la era, infine, sottoposta Pt_2 ad intervento chirurgico di isterectomia radicale con annessiectomia bilaterale e linfadenectomia pelvica sistematica e lombo-aortica;
- dopo un periodo di stabilizzazione, ad agosto 2013, veniva riscontrato un rialzo del CEA (marker tumorale) e gli accertamenti strumentali avevano evidenziato la presenza di un nodulo polmonare in sede parailare sinistra con riscontro di un linfonodo addominale di dimensioni aumentate (14 mm) in sede paraortica sinistra;
- il 9.10.2013, la veniva nuovamente ricoverata presso il Policlinico Pt_2
Gemelli di Ro e era sottoposta ad intervento chirurgico di asportazione di 13 linfonodi, 2 dei quali positivi all'istologia per lesioni ripetitive di carcinoma primitivo della cervice uterina;
- successivamente, da novembre 2013 a marzo 2014, era sottoposta a 6 cicli di chemioterapia e, stante il riscontro all'esame TC dell'aprile 2014 di
10 un aumento volumetrico di un linfonodo paraaortico, venivano effettuati ulteriori 6 cicli di chemioterapia;
- persistendo la neoplasia della cervice uterina, nel dicembre 2015 era intrapresa terapia radiante, ripetuta nel gennaio e febbraio 2016;
- i mesi successivi furono caratterizzati dalla inesorabile progressione della Con malattia oncologia, certificata alla consulenza effettuata presso lo di Milano nel giugno 2016, con necessità di posizionamento di uno stent ureterale a sinistra per l'idronefrosi;
- ciò nonostante, i benefici furono soltanto transitori e da tale epoca la veniva presa in carico dal Servizio di Terapia Antalgica e Cure Pt_2
Palliative di Nuoro ed era deceduta il 7.5.2017. Tanto premesso in fatto, secondo le risultanze della c.t.u. espletata nella presente fase di giudizio - previa verifica dell'identità dei vetrini del Pap test con quelli già oggetto di valutazione nelle precedenti c.t.u. e tenuto conto che, secondo l'anatomo patologo nominato dalla Corte dalla “rilettura dei preparati citologici effettuata in corso di operazioni di consulenza, la corretta interpretazione dell'esame Pap-test effettuato il 24 ottobre del 2019, avrebbe consentito di porre una diagnosi di displasia cervicale ad alto grado (H- SIL/CIN3 sec. )” già a tale epoca - gli ausiliari hanno concluso nel Per_4 senso che “una corretta lettura del Pap-test…avrebbe consentito di diagnosticare precocemente la lesione preneoplastica permettendo alla donna di ricorrere alle più corrette ed opportune strategie terapeutiche … che avrebbero garantito una tempestiva ed efficace eradicazione della neoplasia. Un siffatto approccio, tenuto conto che nel 2009 la lesione neoplastica era da considerarsi confinata a livello epiteliale, avrebbe consentito alla una Pt_2 sopravvivenza del 100%. Rispondendo al quesito proposto appare pertanto doveroso censurare l'operato della Dott.ssa responsabile di erronea _1 attribuzione diagnostica del preparato citologico relativo all'anno 2009, in quanto la stessa giudicava tali preparati negativi per presenza di cellule displastiche”. Ad identiche conclusioni perveniva il c.t.u. di primo grado, l'anatomo-patologo dott. (“Per concludere, rispondendo ai quesiti proposti, palese appare Per_2
l'errore del Laboratorio Analisi del che erroneamente Controparte_7 refertò negativamente il Pap-test del 24/10/09 mentre risultavano chiaramente evidenziabili atipie cellulari che dovevano indurre all'esecuzione di esami di screening di secondo livello, ovvero la colposcopia e la biopsia. A ciò conseguì un ritardo nella diagnosi di 1 anno e mezzo circa che consentì l'evoluzione neoplastica. L'adeguato inquadramento citologico del Pap-test eseguito nel 2009 avrebbe verosimilmente portato alla diagnosi di lesione displastica/neoplastica della cervice uterina, condizione che, se adeguatamente trattata, garantisce una sopravvivenza prossima al 100%”: vedi conclusioni c.t.u. depositata il 9.11.2018). Orbene, alla luce di tali chiare e conformi conclusioni, devono, pertanto, essere disattesi gli ulteriori quattro motivi dell'appello principale ed il secondo motivo dell'appello incidentale, confermando la sentenza gravata nella parte in cui
11 affermava la responsabilità di e del per il _1 Controparte_7 decesso di . Pt_2 Parte_2
A2) Della inadeguatezza ed erroneità della c.t.u. di primo grado. Innanzi tutto, in seguito all'espletamento di una ulteriore c.t.u. nel presente giudizio sono definitivamente superate le plurime osservazioni alla c.t.u. di primo grado riproposte con il secondo motivo di appello in relazione alla fase precedente la lettura dei vetrini, con particolare riguardo alla integrità degli stessi, al rispetto delle raccomandazioni date alla paziente sulla preparazione al test, alla possibile presenza di un falso negativo, alla possibilità di lettura dei vetrini dopo tanto tempo. Invero, sia l'anatomo patologo nominato nell'ATP e poi anche nella c.t.u. espletata in primo grado, Dott. , sia quello facente parte del collegio Per_2 peritale nominato da questa Co tt.ssa , hanno potuto accertare, Per_5 mediante l'analisi diretta dei medesimi vetrini, la possibilità di verificare la presenza di cellule tumorali sin dal primo Pap test dell'ottobre 2009. Il dott. concludeva nella relazione di ATP che “L'esame dei preparati Per_2 citologic iti dalla SInora nel 2009 e nel 2011, sulla Parte_2 base delle linee guida attualmente, ma anche all'epoca (…) in uso, avrebbero dovuto determinare l'invio della SInora ad esami c.d. di secondo livello quali la colposcopia e biopsia mirata. Questi esami avrebbero potuto diagnosticare l'esatta natura della lesione cervicale della SI.ra , Parte_2 confermando tali conclusioni nella c.t.u. di primo g l'errore compiuto da tale laboratorio posto che tale negatività è stata confutata dalla rilettura dei medesimi preparati condotta dallo scrivente su incarico del Giudice del Tribunale Civile di Sassari nel 2015; in tal senso è bene ricordare che furono individuate “anormalità delle cellule epiteliali compatibili con una lesione squamosa intraepiteliale di alto grado”. Alle medesime conclusioni è pervenuta la dott.ssa nella c.t.u. espletata in Per_5 questo giudizio (cfr pag. 40 della relazione, in cui si dà atto, all'esito della rielettura dei vetrini, che “la corretta interpretazione dell'esame Pap-test effettuato il 24 ottobre 2019 avrebbe consentito di porre una diagnosi di displasia cervicale ad alto grado (H-SIL/CIN3)”). Quanto alle osservazioni del c.t.p. dott. in ordine alla possibilità di un Per_6 test falso negativo, già il c.t.u. di primo grado evidenziava come nel caso di specie non potesse venire in considerazione una ipotesi di falso negativo, dato che da un corretto esame dei vetrini sarebbe stato possibile riscontrare la presenza di cellule anomale (“Successivamente il dott. svolge una Per_6 generica disamina sulla possibilità che il pap-test possa fornire risultati falsamente negativi riportando percentuali e numeri non supportati da dati della letteratura. … inoltre …nel caso specifico sia nel pap-test eseguito nel 2009 che in quello eseguito nel 2011 le cellule patologiche erano effettivamente presenti nel preparato e sarebbero dovute essere riscontrate nel corso dell'esame del vetrino al microscopio. A mio parere appare del tutto arbitrario definire, da parte del dott. , come “indiagnosticabili” le Per_6
12 situazioni in cui nel vetrino sia presente “un numero estremamente ridotto di cellule anomale”; né del resto nel caso in questione è mai stata eseguita una precisa valutazione quantitativa del numero di cellule anomale presenti nei preparati del 2009 e del 2011”: vedi risposta alle osservazioni). E' evidente, invero, che, a fronte del concreto accertamento da parte di entrambi gli anatomo patologi nominati nel corso del giudizio della presenza nei vetrini analizzati di cellule tumorali, appare del tutto inconferente considerare l'astratta possibilità che il Pap test potesse avere dato un esito di falso negativo ovvero che il prelievo potesse non essere stato effettuato correttamente o, infine, che il materiale non fosse sufficiente, dal momento che ognuna di tali ipotesi è stata smentita dalla verifica concreta della presenza di cellule tumorali da parte degli ausiliari. Conseguentemente, l'errore non poteva essere intervenuto nella fase del prelievo ma nella fase della lettura, che se correttamente effettuata avrebbe consentito di diagnosticare precocemente la lesione. Né ha alcun rilievo sostenere che “Il Pap-test non è predittivo di una patologia cancerosa ma rappresenta unicamente un'indicazione di rischio e non può fornire una diagnosi certa” (vedi atto di appello pag. 27), giacchè, come sottolineato dagli ausiliari della Corte, peraltro con argomentazioni pressochè identiche a quelle del c.t.u. di primo grado, “il pap-test costituisce una procedura di screening in grado di permettere una prevenzione cosiddetta secondaria delle neoplasie maligne della cervice uterina. In particolare, …la corretta diagnosi sul preparato della signora avrebbe imposto un Pt_2 percorso di approfondimento diagnostico caratterizzato dallo screening di II livello, ovvero dall'esame colposcopico con biopsia. La necessità di procedere ad esame colposcopico nei casi di HSIL/CIN3 si basa non solo sul giudizio unanime nell'intera comunità scientifica, ma risulta chiaramente esplicitata nelle linee guida della Società Italiana di Colposcopia rilasciate nel 2006 e quindi già ampiamente note all'epoca dei fatti che hanno interessato la sig.ra (All.4)” e, nel caso di specie, come sopra rilevato, “la corretta Pt_2 etazione dell'esame Pap-test effettuato il 24 ottobre del 2019, avrebbe consentito di porre una diagnosi di displasia cervicale ad alto grado (H- SIL/CIN3 sec. )” (c.t.u. secondo grado pagg 40 e 41). Per_4
In buona sostanza, il Pap test non avrebbe dovuto fornire alcuna diagnosi certa ma solo la verifica della necessità di proseguire con il percorso di approfondimento diagnostico di II livello, evidentemente sussistente se la lettura dei vetrini fosse stata corretta.
A3) Della omessa motivazione sulla sussistenza di un nesso causale. L'appellante si è, inoltre, doluta della decisione per omessa motivazione del Tribunale di Sassari in punto di nesso causale, sostenendo che la sentenza conteneva un immotivato ed acritico richiamo alle risultanze della c.t.u. anche con riguardo al rapporto di causalità e non vi era alcun adeguato accertamento sull'effettivo rapporto di causa tra il decesso e l'asserita errata lettura dei
13 vetrini a fronte di un decorso della malattia estremamente rapido ed aggressivo. In particolare, la ha eccepito che: Parte_1
- “il CTU incaricato non aveva le competenze per accertare il nesso di causalità e infatti, nell'elaborato peritale, non si rinviene alcun riferimento al principio del più probabile che non”;
- “il CTU ha errato nell'individuare le linee guida di riferimento e ciò ha avuto pertanto inevitabili ripercussioni anche sull'accertamento del nesso di causalità”, avendo “utilizzato un parametro normativo non valido nella sua indagine in relazione all'epoca dei fatti, poiché non ancora esistente/vigente”, dato che “all'epoca non sussistevano in realtà Linee Guida Regionali in Sardegna che disponessero termini o iter clinici diagnostici di riferimento” e “la normativa regionale dell'epoca e successiva testimoniava la carenza di piani di prevenzione in materia di cancro alla cervice uterina certi ed applicati dalle singole ASL regionali”; .
- “il CTU ha omesso di verificare se la neoplasia sofferta da Parte_2 osse ad alto grado di malignità con conseguente rapida evoluzione
[...]
al punto da avere un decorso clinico non assimilabile a quello presentato dalla gran parte delle neoplasie cervicali”. Anche tale doglianza è infondata. Il primo profilo della censura, peraltro di contenuto estremamente generico, risulta superato dalla nomina in appello anche di un medico legale. Il secondo profilo è invece del tutto inconferente, posto che, nel caso di specie, in cui viene in considerazione l'errata lettura di un esame diagnostico comunque effettuato, è assolutamente irrilevante discorrere di “carenza di piani di prevenzione in materia di cancro alla cervice uterina certi ed applicati dalle singole ASL regionali”. Una volta che la paziente si era sottoposta allo screening specificatamente deputato alla verifica di tumori dell'apparato ginecologico, era evidentemente onere del sanitario preposto alla lettura dello stesso valutarne correttamente l'esito e, accertato in questo giudizio che da una corretta lettura del materiale prelevato era possibile stabilire la presenza di cellule tumorali, è evidente il nesso causale tra l'errata diagnosi e l'impossibilità di procedere in via immediata alla cura del caso, posticipata a causa di ciò per ulteriori diciotto mesi. Anche il terzo profilo della doglianza non ha pregio, dal momento che gli ausiliari non solo hanno concretamente verificato l'effettiva natura e gravità della neoplasia riscontrata ma hanno altresì precisato quale era il suo stadio e quali possibilità di cura e trattamento erano ancora effettuabili in quel momento e con quale percentuale di riuscita. I cc.tt.uu. nominati dalla Corte hanno, infatti, potuto constatare che “la corretta interpretazione dell'esame Pap-test effettuato il 24 ottobre del 2019, avrebbe consentito di porre una diagnosi di displasia cervicale ad alto grado (H-SIL/CIN3 sec. )”, secondo la descrizione delle diverse forme di Per_4 neoplasia intraepi cui può presentarsi il carcinoma cervicale (“Il carcinoma cervicale può presentarsi nella forma di carcinoma pre-invasivo CIN
14 o nella forma di carcinoma invasivo, a sua volta distinguibile in carcinoma microinvasivo e carcinoma francamente invasivo”, specificando che “la definizione di carcinoma pre-invasivo presuppone la presenza di una lesione in cui le cellule neoplastiche non hanno ancora superato la membrana basale che separa l'epitelio dallo stroma sottostante”: pag. 37 relazione). Pertanto, a fronte di un quadro citologico corrispondente ad una displasia cervicale HSIL/CIN3, secondo gli ausiliari, era ravvisabile un “tasso di progressione a carcinoma infiltrante particolarmente elevato compreso tra il 12 ed il 40%”, come poi è accaduto, ma “la corretta diagnosi sul preparato della signora avrebbe imposto un percorso di approfondimento diagnostico Pt_2 caratterizzato dallo screening di II livello, ovvero dall'esame colposcopico con biopsia” – secondo quanto sostenuto sia “nell'intera comunità scientifica” sia
“nelle linee guida della Società Italiana di Colposcopia rilasciate nel 2006 e quindi già ampiamente note all'epoca dei fatti che hanno interessato la sig.ra
– e da cui sarebbe derivata una “diagnosi certa di neoplasia Pt_2 iteliale con conseguente trattamento della lesione mediante conizzazione…. che avrebbe garantito una tempestiva ed efficace eradicazione della neoplasia”, posto che “un siffatto approccio, tenuto conto che nel 2009 la lesione neoplastica era da considerarsi confinata a livello epiteliale, avrebbe consentito alla OD una sopravvivenza del 100%”. Tali conclusioni sono identiche a quelle cui perveniva il c.t.u. di primo grado, anche se, effettivamente, lo stesso non precisava se la neoplasia riscontrata nei vetrini fosse di grado II o III (“Una tempestiva diagnosi avrebbe consentito, nel caso si trattasse di neoplasia intraepiteliale cervicale di grado I di inviare la paziente ad un ulteriore controllo colposcopico da eseguirsi dopo sei mesi oppure concordare il trattamento della neoplasia mediante conizzazione o intervento di isterectomia qualora fosse stato individuato istologicamente un grado II o III. A ben vedere dunque una corretta lettura del pap test avrebbe certamente offerto la possibilità di diagnosticare precocemente la neoplasia potendo così ricorrere a varie strategie terapeutiche che, ad ogni modo avrebbero verosimilmente garantito una tempestiva ed efficace eradicazione della neoplasia. Appare ancora una volta necessario ricordare che nel 2009 verosimilmente la lesione neoplastica era confinata a livello epiteliale;
il ritardo diagnostico ha consentito la progressione della neoplasia, che al momento della effettiva diagnosi, avvenuta circa un anno e mezzo, manifestava un interessamento extrauterino (stadio IIB secondo FIGO), e che nell'arco di ulteriori due mesi coinvolse la parete pelvica e determinò l'occlusione ureterale con conseguente idronefrosi (stadio IIIB secondo FIGO)”). Per le medesime ragioni sopra esposte, non hanno rilievo neppure le censure avanzate dalla sempre in tema di nesso causale, sul presupposto che, _1 essendo il Pap esame che, pur con una “specificità calcolata intorno al 95%”, presenta una importante limitazione “in quanto la sensibilità del pap test viene calcolata intorno al 60/70%” e, quindi, “il 30/40% delle donne in esame, pur presentando una patologia cervicale sfugge al rilievo di questa”, la
15 anche a fronte di un test negativo, lo avrebbe dovuto ripetere dopo sei Pt_2 mesi e non dopo un anno e mezzo, tanto più in presenza di sintomatologia, con conseguente venire meno di ogni rapporto causale tra la errata lettura dei vetrini dell'ottobre 2009 e il decesso conseguente alla malattia non adeguatamente trattata. Orbene, ancora una volta, quanto al nesso causale, è sufficiente evidenziare come, nel caso di specie, sia stato accertato da entrambi gli anatomo patologici che non viene in considerazione una ipotesi di falso negativo ma un caso in cui una corretta lettura dei prelievi avrebbe consentito una “diagnosi di displasia cervicale ad alto grado”, cui sarebbe dovuto necessariamente seguire un percorso di approfondimento diagnostico di II livello e, quindi, un esame colposcopico con biopsia, con ”diagnosi certa di neoplasia intraepiteliale e conseguente trattamento della lesione” che “avrebbe consentito alla una Pt_2 sopravvivenza del 100%”. In tale contesto fattuale, pertanto, a nulla rileva, come già sopra specificato, il fatto che il Pap test, in assoluto, possa portare anche a falsi negativi. Infine, risulta inconferente il richiamo all'art. 2236 c.c. - peraltro avanzato da parte della solo nella comparsa conclusionale - sul presupposto che _1 come precisato dai cc.tt.uu. in riposta alle osservazioni del c.t.p, sia possibile escludere una ipotesi di colpa grave, date le difficoltà diagnostiche ed i rischi di errore (“I CTU riconoscono quindi le difficoltà diagnostiche e gli inevitabili rischi di errore insiti nella refertazione del pap-test, difficoltà che ha sicuramente dovuto affrontare la dott.ssa portandola ad un'erronea attribuzione _1 diagnostica del preparato in oggetto. In altri termini nel caso di specie non sono ravvisabili profili di colpa grave”), dal momento che, a fronte di quanto accertato dagli stessi cc.tt.uu. sulla possibilità in concreto di verificare la presenza di cellule anomale fin dal primo Pap test, deve escludersi che nell'esercizio concreto della sua attività di routine, cioè lettura dei vetrini, fosse necessaria la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e, quindi, fosse applicabile la limitazione della responsabilità professionale ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 cod. civ. Quanto invece all'incidenza della condotta della paziente ovvero a quella delle dott.sse e le relative doglianze, contenute rispettivamente CP_4 CP_2 sempre nel secondo motivo di appello incidentale e nel quarto e quinto motivo di appello principale, saranno oggetto del prossimo paragrafo.
A4) Della omessa motivazione sulla sussistenza di un contributo causale della e sulla concorrente responsabilità delle dott.sse Pt_2
e CP_4 CP_2
e cipale sia quello incidentale hanno contestato la sentenza nella parte in cui non valutava il contributo causale della condotta della paziente, posto che, pur a fronte di un test negativo eseguito nell'ottobre del 2009 e di sintomatologia, non si era sottoposta ad ulteriori screening diagnostici prima del Pap test del febbraio 2011.
16 Orbene, ad avviso della Corte non può imputarsi alla alcuna Pt_2 responsabilità concorrente. Innanzi tutto, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr Cass. n. 21530/21) “In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)”. E, nel caso di specie, la corretta diagnosi nell'ottobre 2009, come accertato da tutti gli ausiliari, avrebbe di certo impedito l'evento, data la configurazione, in quel momento, ancora “a livello epiteliale” delle cellule tumorali. Né poteva pretendersi dalla paziente – alla quale non risulta sia stata fornita alcuna specifica indicazione in termini di opportunità e tanto meno necessità di ripetere a breve il test pur negativo – di sottoporsi ad un nuovo Pap test nel giro di pochi mesi solo perché è, in astratto, possibile un falso negativo. In disparte la preliminare e ripetuta considerazione che nel caso di specie non si trattava di falso negativo ma di errata lettura del vetrino, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr Cass. n. 26426/20) “il paziente, infatti, eccetto omissioni a fronte di specifiche richieste del medico in sede di anamnesi, non può ritenersi avere responsabilità per le carenze di quella, non rientrando tra i propri obblighi né avere specifiche cognizioni di scienza medica, né sopperire ad accertate mancanze investigative del professionista”. Peraltro, è appena il caso di evidenziare che la i sottoponeva a Pap test Pt_2 annualmente e che anche quello dell'ottobre del 2009 era stato effettuato nel corso di una visita di routine e non per una specifica sintomatologia, comparsa solo l'anno successivo quando la occasionalmente proprio a causa di Pt_2 nuovi sintomi, nell'ottobre 2010, ottoposta ad una visita ginecologica presso la dott.ssa ad Olbia. CP_2
Inoltre, come con in entrambe le c.t.u., non è neppure ravvisabile un concorso colposo delle due ginecologhe, la e la , CP_2 CP_4 rispettivamente intervenute la prima, occasional ell'ottobre , quando la trovandosi ad Olbia, per la comparsa di problemi di leucorrea Pt_2
e prurito aginale, si era rivolta a lei per una visita ginecologica, e la seconda nel febbraio 2011, dopo ulteriori accertamenti effettuati alle fine del 2010 presso gli ospedali di Olbia e di Nuoro per la comparsa di sintomatologia dolorosa e perdite, aventi tutti risposta negativa.
17 Secondo l'appellante principale, anche se è vero che le dottoresse e CP_2
si erano “attenute a quelle che erano le Linee guida astrattamente CP_4 bili all'epoca”, tuttavia “occorre considerare altresì che, fin dal 2009, la sig.ra lamentava perdite ematiche e algie pelviche che Pt_2 avrebbero dovuto indurre le predette ginecologhe a sospettare la presenza di una lesione uterina e ciò a prescindere dall'esito del PAP test” e, pertanto, “a fronte della persistenza della sintomatologia, le e CP_2
avrebbero pertanto dovuto discostarsi dalle Linee guida, i o CP_4 non attinenti in realtà al caso concreto” (vedi atto di appello pag. 38 e grassetto del testo). Secondo l'appellante incidentale, le due ginecologhe cui la si era rivolta Pt_2 avrebbero dovuto effettuare ulteriori esami di screening di secondo grado, data la sintomatologia riscontrata (“E' documentalmente provato come la on Pt_2 si sottopose ad un ulteriore PAP – TEST se non dopo un anno e mez me la stessa, in considerazione dei sintomi manifestati nonostante l'esito negativo del PAP – TEST ben avrebbe potuto effettuare gli ulteriori esami necessari ed utili per accertare l'esistenza della patologia, su indicazione dei ginecologi che via via si sono succeduti nel seguire la paziente”, tenuto anche conto che
“Attualmente il pap test risulta un esame piuttosto datato;
infatti la scoperta che la gran parte dei tumori del collo uterino e' provocata dal Virus del papilloma umano (HPV) ha fatto si che venissero sviluppate tecniche biomolecolari di detezione di tale virus che rispetto al pap test presentano una sensibilità calcolata intorno al 95%” e pertanto, “la probabilità che all'osservazione possa sfuggire qualche cellula anomala e' tutt'altro che remota, come ben noto a qualsiasi addetto ai lavori, tanto che a livello internazionale la sensibilità del test viene valutata solo intorno al 60/70%”: appello incidentale pag. 12). Orbene, come sostenuto in entrambe le c.t.u., invece, nessuna responsabilità può essere imputata a tali professioniste. Quanto alla cui la si era rivolta occasionalmente nell'ottobre CP_2 Pt_2
2010 – post n era l inecologa di fiducia – ed aveva effettuato un'unica visita per una specifica sintomatologia lamentata, “leucorrea e prurito vaginale”, i cc.tt.uu. della Corte hanno accertato che “Il sanitario effettuò una visita specialistica e coerentemente con le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali dell'epoca, effettuò un esame obiettivo adeguato con anche un'ecografia pelvica che non evidenziò anomalie di rilievo, segnalando perdite ematiche di modesta entità tali da non richiedere ulteriori approcci diagnostici e terapeutici poiché non suggestive di patologia. Le evidenze clinico- strumentali consentirono al sanitario di porre un sospetto diagnostico di infezione micotica a cui conseguì la adeguata prescrizione farmacologica. Non si ritiene censurabile l'operato del sanitario che in tale circostanza si adoperò correttamente”. A fronte dell'età della paziente, al momento della visita trenta anni, del risultato negativo del Pap test risalente ad un anno prima, della natura e consistenza della sintomatologia riferita, “leucorrea e prurito”, di perdite
18 definite “scarsissime”, dell'esame obiettivo effettuato con la ecografia pelvica e del fatto che dopo tale visita – e, quindi, all'esito della terapia prescritta - la non aveva avuto più alcun contatto con la paziente, nessuna condotta CP_2 omissiva o negligente è ascrivibile alla posto che secondo le stesse CP_2 linee guida nazionali di screening del carcinoma della cervice uterina in vigore all'epoca dei fatti (vedi linee guida del Ministero della Salute 2006) "Ogni programma di screening cervicale dovrebbe prevedere l'esecuzione di un Pap test ogni 3 anni nelle donne di età compresa tra 25 e 64 anni”. A differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, non risulta, inoltre, che la prima del Pap test del 2010, avesse avuto particolari sintomi mentre Pt_2 quelli lamentati alla sola visita effettuata con la nell'ottobre dell'anno CP_2 successivo consistevano unicamente in “leucorrea e prurito”, posto che vengono riferite “algie addominali” per la prima volta solo nel dicembre 2010 quando la per tale motivo, si era presentata al Pronto Soccorso Pt_2 dell'ospedale di Olbia. Quanto alla , gli ausiliari della Corte, hanno innanzi tutto evidenziato che CP_4 rispetto al Pap test dell'ottobre 2009, il cui prelievo era stato effettuato dalla ginecologa e poi portato al Policlinico per la refertazione con risultato negativo, non è ravvisabile alcuna condotta omissiva o negligente posto che, data la natura delle lesioni HSIL/CIN3, “visibili esclusivamente ad esame microscopico, pertanto non visibili né sospettabili ad un esame clinico macroscopico, la dott.ssa , di fronte ad un referto citologico negativo per cellule CP_4 displastic rettamente non poneva indicazione per l'approfondimento diagnostico con l'esecuzione di esame colposcopico” (c.t.u. pag. 42). La avrebbe poi visitato la paziente solo nel febbraio 2011. CP_4
Invero, la dopo essersi rivolta nel dicembre del 2010 alla Guardia Pt_2
Medica di per una sintomatologia dolorosa localizzata ai quadranti inferiori addominali ed il giorno seguente, a causa del persistere della suddetta sintomatologia, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Olbia, ove veniva posta diagnosi di verosimile colica renale sinistra, in seguito ai risultati negativi di tutti gli accertamenti diagnostici effettuati nei mesi seguenti, tra cui nel gennaio 2011 un accertamento colonscopico risultato anch'esso negativo, era tornata dalla sua ginecologa di fiducia il 4.2.2011 e la dott.ssa , la quale CP_4 alla visita clinica aveva riscontrato perdite ematiche di colore rosso vivo, l'aveva sottoposta ad un nuovo accertamento PAP-test inviato per la lettura presso il e risultato insoddisfacente per eccesso di Controparte_7 eritrociti con richiesta di un ulteriore campione. Come evidenziato nella c.t.u. tale documento non riporta la data di refertazione ma solo quella di accettazione, il 4.2.2011, appunto. È presente, peraltro, una aggiunta a penna in cui è scritto “copia in data 22.4.2011”. In ogni caso, come sottolineato in entrambe le c.t.u., nessuna responsabilità può essere ascritta alla neppure rispetto a tale seconda visita, posto CP_4 che l'errore diagnostico riscontrato dai due anatomo patologi anche in questa lettura dello striscio citologico da parte del laboratorio del Policlinico nell'anno 2011 “non avrebbe sostanzialmente modificato l'approccio diagnostico-
19 terapeutico, stante la considerevole estensione loco-regionale del tumore al momento dell'effettiva diagnosi avvenuta circa 2 mesi dopo”. Anche ammettendo la sussistenza di una sua condotta omissiva, quest'ultima non avrebbe alcun rapporto causale con l'evoluzione della malattia ormai inesorabilmente estesa. In ogni caso, non risulta che la abbia potuto effettivamente esaminare CP_4 tale referto, di cui peraltro, come detto, si disconosce l'effettiva data di refertazione. Infine, è appena il caso di rilevare che i cc.tt.uu., in risposta alle osservazioni dei cc.tt.pp. relativamente alla metodica utilizzata per lo screening all'epoca dei fatti, hanno avuto modo di chiarire che, “a differenza di quanto sostenuto dai CCTTPP, nelle linee guida dell'epoca così come ancora oggi, il PAP test è l'esame raccomandato per lo screening della neoplasia cervicale, nonostante siano noti gli evidenti limiti nella capacità diagnostica delle lesioni cervicali. Inoltre, è da dire che ad oggi la non ha ancora adottato, per Controparte_15 lo screening del tumore cervical e primaria l'utilizzo dell'HPV test. In altri termini ciò che si vuole significare è che ad oggi, le donne che devono effettuare uno screening periodico indicato per età, si sottopongono a PAP test e non all'HPV-test. Nel 2009 l'HPV test non era riconosciuto da nessuna linea guida e non era nemmeno nella disponibilità delle strutture sanitarie preposte alle strategie di prevenzione del carcinoma della cervice uterina….”. Pertanto, la sentenza impugnata va confermata anche nella parte in cui veniva esclusa una ipotesi di concorrente responsabilità delle dott.sse e CP_4
CP_2
Per tali ragioni, va, inoltre, disatteso anche il settimo motivo dell'appello principale, con cui la società assicuratrice ha contestato la sentenza nella parte in cui ometteva di accertare le corresponsabilità tra coobbligati in solido ex art. 2055 c.c.
B) Del quantum. Sia l'appellante principale sia quella incidentale si sono doluti della sentenza anche nella parte relativa al quantum liquidato. Il tribunale gravato - dopo avere ammesso la risarcibilità di tutti i danni, patrimoniali e non, a fronte di una domanda generica e onnicomprensiva ed ammessa la possibilità di estendere in corso di causa la domanda ai danni verificatisi durante il giudizio in seguito al medesimo fatto generatore, quali la morte della originaria ricorrente – riteneva che il Policlinico, in solido con la dovessero rispondere “dell'evento morte occorso alla _1 Parte_2
risarcendo alla , unica erede, che ha
[...] Controparte_3 giudizio il danno patito dalla dante causa”, posto che “L'evento morte si presenta come conseguenza del concorso della malattia e della condotta colpevole del sanitario o della struttura sanitaria e di detto evento è tenuto a rispondere il colpevole (medico o struttura) del danno biologico cagionato alla vittima (sempre Cass.28993/2019)”.
20 Il giudice di primo grado escludeva invece il danno da perdita di chance e “il così detto “da lucida agonia” o “catastrofale” e ciò in quanto, designando detta locuzione il danno consistente nella sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine (v. da ultimo Cass.2183/2019) ovvero una situazione nella quale si trova, almeno di regola
“la vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte” la quale subisce pertanto una “sofferenza di massima intensità” ( Cass. sez.Un. 26972/2008) deve ritenersi che la sofferenza patita dalla giacchè Pt_2 protrattasi per oltre 8 anni per tale ragione non può esser ricondotta in detta configurazione di ipotesi di danno”. Il tribunale riconosceva, invece, “il risarcimento del danno cosi detto biologico terminale come anche di recente configurato dalla giurisprudenza la quale ha affermato che “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso” Cass. 23153/2019 anche Cass. 13870/2020” e liquidava tale danno “con l'applicazione delle tabelle milanesi, in uso presso questo Tribunale e che comportano la determinazione del danno biologico terminale (100/100 in soggetto di 37 anni) in € 671.681 con incremento del 25% a titolo di danno morale terminale e quindi complessivamente in € 839.600,00”. A fronte di tali argomentazioni, la ha eccepito che: Parte_1
- il Tribunale di Sassari riconosceva erroneamente il danno biologico terminale in favore dell'erede nonostante tale voce di Controparte_3 danno non fosse mai stata richiesta, dal momento che Parte_2
agiva solo per il danno “biologico puro, concetto ben diverso dal
[...] biologico terminale”, con violazione dell'art. 112 cpc, e comunque
“non avrebbe mai potuto richiedere il danno biologico terminale essendo ancora in vita quando ha incardinato il giudizio di merito”;
- “il riconoscimento del danno biologico terminale non è(era) stato motivato da parte del Giudice di prime cure, che ha risarcito la voce risarcitoria in via meramente presuntiva”, non avendo verificato lo stato di coscienza della e la lucida percezione del sopraggiungere della Pt_2 morte, che non può essere durata sei anni;
- il tribunale gravato qualificava il danno biologico come “terminale”, ma in realtà, nella sua liquidazione utilizzava erroneamente le tabelle elaborate
21 dal Tribunale di Milano per il danno biologico “puro” e non per quello terminale, peraltro non richiesto e comunque relativo a periodi non superiori a 100 giorni, pervenendo ad una valutazione, comprensiva del danno morale, superiore di dieci volte rispetto a quella corretta, tenuto anche conto che era considerata una invalidità pari al 100% quando lo stesso c.t.u. aveva quantificato il danno biologico nella misura dell'80% e senza considerare la durata della vita effettiva della la quale Pt_2 aveva patito tale danno “per solo 6 anni”;
- infine, la motivazione del tribunale era del tutto contraddittoria, laddove, dopo avere escluso che vi fossero i presupposti per risarcire il danno da cd lucida agonia o catastrofale, riconosceva il cd danno morale terminale, aumentando del 25% quanto riconosciuto per danno biologico, con una illegittima duplicazione risarcitoria. Con argomentazioni pressochè identiche, anche la si è lamentata della _1 liquidazione dei danni effettuata in sentenza, sostenendo che la decisione del tribunale di riconoscere in favore dell'erede “il risarcimento del danno biologico terminale determinato (100/100 in soggetto di 37 anni) in € 671.681,00 incrementato del 25% a titolo di danno morale terminale e quindi complessivamente in € 839.600,00” era “illegittima e contraddittoria”, posto che “da un lato il giudice di primo grado (pag. 10 della sent. 570/2021) ritiene non risarcibile il così detto danno “da lucida agonia” o “catastrofale” e dall'altro riconosce invece un incremento del 25% a titolo di danno morale terminale
“concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'”exitus””, ammettendo, quindi, “il diritto dell'erede al danno biologico terminale al di fuori dei casi specificatamente previsti” e determinandone erroneamente l'ammontare “facendo applicazione delle tabelle Milanesi predisposte per la liquidazione del danno biologico così detto “puro”, peraltro valutato dal c.t.u. nella misura dell'80% e non del 100%. Orbene, la agiva in giudizio chiedendo che “Accertata e dichiarata la Pt_2 responsabili rattuale e\o extracontrattuale degli odierni convenuti nella causazione dell'evento lesivo descritto nell'espositiva del presente atto”, gli stessi venissero condannati “in solido tra loro, all'integrale risarcimento di tutti i danni (patrimoniali, biologici, morali e da incapacità lavorativa) patiti dalla ricorrente a seguito del loro illegittimo comportamento, nella misura che risulterà dall'espletanda istruttoria”. In particolare, la lamentava un “danno biologico ..quantificato in Pt_2
75/80% di invalidit nente, oltre a 240 giorni di I.T.T. al 100%, con una percentuale di inabilità al lavoro parimenti del 100%”, come sostenuto nella relazione di parte del dott. allegata al ricorso introduttivo del giudizio, Per_7 dove era evidenziato che era “possibile riconoscere per la sig.ra già a Pt_2 partire dal momento della effettiva diagnosi clinica (12/04/ o al momento attuale, un danno biologico del 75-80% (settantacinque-ottanta per cento)” e che “comunque, date le recidive neoplastiche insorte a linfonodale, compresa l'ultima, in sede paraortica sinistra per cui è in corso un ulteriore
22 trattamento radioterapico, e rispetto alle quali la possibilità di guarigione sono scarsissime, è molto verosimile che da qui a breve tempo (teoricamente tra qualche mese o qualche anno), il danno biologico corrisponderà all'evento morte” (vedi ricorso introduttivo del giudizio). Interrotta la causa per il decesso della con comparsa di costituzione del Pt_2
2.10.2017 si costituiva l'erede, , riformulando le medesime Controparte_3 conclusioni: “Accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e\o extracontrattuale degli odierni convenuti nella causazione dell'evento lesivo descritto nell'espositiva del presente atto, condannare gli stessi, in solido tra loro, all'integrale risarcimento di tutti i danni (patrimoniali, biologici, morali e da incapacità lavorativa) patiti dall'originaria attrice a Parte_2 seguito del loro illegittimo comportamento” e, previo mutamento del rito, concessi i termini per le memorie ex art. 183 cpc all'udienza del 29.11.2017, la integrava le stesse chiedendo “l'integrale risarcimento di tutti i danni Pt_2 patrimoniali e non patrimoniali, (in via cumulativa e/o alternativa: biologici, morali, da incapacità lavorativa e da perdita di chanches di natura patrimoniale nonché di guarigione e/o sopravvivenza) patiti dall'originaria attrice
[...]
a seguito del loro illegittimo comportamento”. Parte_2
In particolare, nella memoria ex art. 183 cpc, la sosteneva che “le Pt_2 relazioni del dott. , contengono anche la prova del quantum debeatur, Per_7 almeno in relazion anno biologico, e tutte le contestazioni di controparte sul punto devono essere rigettata in blocco. Del tutto infondate sono anche le contestazioni in ordine alla richiesta di liquidazione della personalizzazione del danno nella misura massima ed alla richiesta del danno morale: è del tutto evidente che la ha patito gravi sofferenze fisiche (insite Parte_2 nelle cure che la stessa ha dovuto sopportare) e che fosse pienamente cosciente, negli ultimi mesi, dell'approssimarsi della fine della propria vita;
tali circostanze, che formeranno comunque oggetto di prova testimoniale, sono comunque dimostrate anche dalla relazione medico legale in data 09.02.2016, commissionata dalla stessa e dalla medesima ben Parte_2 conosciuta, nella quale l'event certo (ultima pagina della relazione in atti); pertanto, non vi è dubbio alcuno che l'originaria attrice fosse da diversi mesi ben conscia della propria futura e tragica sorte. Anche sotto tale profilo, quindi, la domanda deve essere accolta.– In merito al danno da perdita di chanches di guarigione o sopravvivenza, citato da controparte, si osserva che le considerazioni della compagnia chiamata in causa non sono affatto condivisibili. La domanda originaria della così come confermata Pt_2 dall'odierna attrice in riassunzione, contiene certa al suo interno anche il risarcimento del danno da perdita di chanches citato da controparte: in ogni parte del ricorso introduttivo, tale tipologia di danno, anche se non testualmente richiamata, è certamente insita nella domanda, ogniqualvolta si è affermato che la corretta lettura del vetrino del pap test del 2009 avrebbe consentito all'attrice di avere una percentuale di sopravvivenza prossima al 100%; si leggano, ad esempio, le considerazioni in merito alla richiesta di personalizzazione massima del danno riportate alle pagine 15 e 16 del ricorso
23 introduttivo. Pertanto il tenore letterale del ricorso introduttivo e le conclusioni formulate nello stesso in maniera ampia e omnicomprensiva, con particolare riferimento alla richiesta di risarcimento del danno morale, consentono anche in questa sede di precisare meglio le richieste della e richiedere Pt_2 esplicitamente anche la liquidazione del danno da perdita di chanches di guarigione e\o sopravvivenza nonché quello da perdita di chanches patrimoniali e reddituali”. Tanto premesso, l'appello è fondato nei limiti di seguito precisati. Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità - premesso che
“La tragica eventualità in cui una persona venga dapprima ferita in conseguenza d'un fatto illecito, ed in seguito muoia a causa delle lesioni, è stata in passato designata con varie espressioni, coniate dalla troppo fervida fantasia di taluni interpreti, e talora non rifiutate da questa Corte ("danno terminale", "danno tanatologico", "danno catastrofale", "danno esistenziale") e che “Queste espressioni non hanno alcuna dignità scientifica;
sono usate in modo polisemico;
sono talora anche etimologicamente scorrette (come l'espressione "danno tanatologico")”, posto che “L'impiego di lemmi dal contenuto così ambiguo ingenera somma confusione ed impedisce qualsiasi seria dialettica, dal momento che ogni discussione scientifica è impossibile in assenza d'un lessico condiviso” (vedi Cass. n. 18056/19) - “Chiunque riporti delle lesioni personali causate dal fatto doloso o colposo altrui - siano esse causate da un incidente o, come nella specie, da un incidente chirurgico programmato di esito infausto - sopravviva all'evento per un certo periodo di tempo, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può riportare un danno non patrimoniale. Esso può teoricamente manifestarsi in due modi, ferma restando la sua unitarietà quale concetto giuridico. Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute, il secondo è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio. Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (danno biologico o da lesione della salute) ha fondamento medico legale, consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità e sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente. Il secondo, ovvero il danno morale in senso stretto, o danno da patema d'animo, o danno morale soggettivo, non ha fondamento medico legale, consiste in un moto dell'animo e sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole (per questa ricostruzione v. diffusamente Cass. n. del 18056 del 2019)” (vedi Cass. n. 16272/23). Tale orientamento è stato ribadito ancora più recentemente (cfr Cass. n. 5618/25: “esclusa da Cass. SS.UU. n. 15350 del 2015 la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita, questa Corte ha da tempo ritenuto configurabile e trasmissibile il danno subito dalla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno
24 biologico da invalidità temporanea assoluta .. e di danno morale consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita”). Alla luce di tali principi di diritto, può innanzi tutto affermarsi l'infondatezza del primo profilo dell'appello principale, nella parte in cui è contestata la violazione dell'art. 112 cpc avendo il tribunale riconosciuto la risarcibilità del danno biologico terminale in difetto di domanda. A prescindere, infatti, dalla denominazione concretamente utilizzata, come si evince chiaramente dalle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio e della comparsa di costituzione dell'erede e dalle relative allegazioni, sia la ricorrente originaria sia la sorella – quest'ultima solo iure hereditatis non avendo fatto valere danni azionabili iure proprio, come ad esempio la perdita del rapporto parentale - agivano in giudizio per il risarcimento di tutte le componenti del danno non patrimoniale patito dalla sola , avendo chiesto il Parte_2 risarcimento sia del danno biologico sia del danno morale. Pertanto, non è ravvisabile alcuna decisione ultra petita, dato che la sorella, costituendosi, si limitava ad agire per ottenere, nella sua qualità di erede, il risarcimento del medesimo danno non patrimoniale già richiesto dalla povera e, in Parte_2 seguito al decesso, entrato a fare parte del suo patrimonio. Spettava poi al giudice qualificare correttamente la natura dello stesso in base ai principi di diritto espressi in materia dalla Suprema Corte e alle allegazioni su cui la pretesa era fondata, non ravvisandosi nel caso di specie alcuna modifica sostanziale del petitum e della causa petendi o alcuna violazione dell'art. 112 cpc. In materia la Suprema Corte (vedi sempre Cass. n. 16272 cit) ha altresì chiarito che, come già precisato “in più occasioni (per tutte, v. Cass n. 18056 del 2019), il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva per uno spazio di tempo e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente. Il lemma "invalidità", infatti, per secolare elaborazione medico-legale, designa uno stato menomativo che può essere transeunte (invalidità temporanea) o permanente (invalidità permanente). L'espressione "invalidità temporanea" designa lo stato menomativo causato da malattia, durante il decorso di questa. L'espressione "invalidità permanente" designa invece lo stato menomativo che residua dopo la cessazione d'una malattia. L'esistenza d'una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: sinché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non v'è ancora invalidità permanente;
se la malattia guarisce con postumi permanenti si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea;
se la malattia dovesse condurre a morte l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea (oltre alla già citata Cass. n. 18056 del 2019 v., tra le altre, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32372 del 13.12.2018; Sez. 3, Sentenza n. 5197 del 17/03/2015..")”. Ed ancora, (cfr Cass. n. 4658/22)
“Secondo il costante orientamento di questa Corte, la determinazione del
25 risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale..Soggiace a tale conclusione la distinzione fra le due forme di invalidità: l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, …”. Inoltre, è stato ulteriormente precisato (cfr anche Cass. n. 5618/25 cit.) che
“quanto alla quantificazione in equivalente pecuniario di tale tipologia di danni, ferma la natura intrinsecamente equitativa della stima per non avere il valore della persona un prezzo, la giurisprudenza di questa Corte ha avallato tecniche di liquidazione del danno biologico commisurate alle tabelle che stimano l'inabilità temporanea assoluta con opportuni "fattori di personalizzazione" che tengano conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus. Tra le altre: Cass. n. 17577 del 2019 ha respinto le censure rivolte ai giudici di merito che, nella specie, avevano utilizzato un criterio equitativo basato sul valore tabellare giornaliero della totale inabilità temporanea, incrementato di tre o quattro volte per la personalizzazione dovuta alle circostanze del caso concreto;
Cass. n. 17995 del 2019 ha confermato la decisione che aveva utilizzato un criterio equitativo basato sul valore tabellare giornaliero della totale inabilità temporanea, incrementato con un aumento dell'80% per la personalizzazione dovuta;
più di recente, anche Cass. n. 4658 del 2024 ha ribadito la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale”. Pertanto, anche nel caso di specie, in cui a causa del fatto colposo altrui, cioè l'omessa tempestiva diagnosi, la non aveva potuto curare Pt_2 adeguatamente il tumore alla cervice, il quale si era manifestato in tutta la sua gravità negli anni seguenti alla diagnosi, intervenuta solo nell'aprile del 2011, fino al decesso nel 2017, il danno alla salute patito dalla stessa, comunque denominato, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea e non in una invalidità permanente, come invece ritenuto nella sentenza impugnata. Posto che la malattia, purtroppo, non è mai guarita ma ha condotto la paziente alla morte e non si è mai realizzato uno stato di invalidità permanente ma esclusivamente uno stato di invalidità temporanea.
26 Né è condivisibile quanto sostenuto dall'appellante principale sul fatto che in tali ipotesi il danno biologico terminale non può che avere una durata limitata non superiore a 100 giorni, come previsto nelle Tabelle di Milano. Ritiene, invece, la Corte che in caso di durata prolungata del periodo intercorrente tra l'insorgenza della malattia ed il decesso, la conseguenza non possa essere, irragionevolmente, la non risarcibilità del relativo danno ma l'utilizzo di criteri diversi da quelli propri del danno biologico terminale di cui alle tabelle citate e da ancorare al criterio equitativo basato sul valore tabellare giornaliero della inabilità temporanea per il tempo in cui è durata la malattia fino alla morte, come sancito nelle pronunce sopra richiamate relative anche a casi in cui la malattia si è protratta per periodi superiori ai 100 giorni. Inoltre, - come seppur contraddittoriamente sostenuto in sentenza laddove prima era negato un danno “da lucida agonia” e poi era riscontrato nella
“condizione di lucidità agonica”, data dalla percezione dell'imminenza dell'exitus, - è, altresì ravvisabile un “danno morale in senso stretto, o danno da patema d'animo, o danno morale soggettivo”, considerata l'evidente e cosciente consapevolezza del fatto che la malattia avrebbe condotto la Pt_2 inevitabilmente al decesso. Sul punto è appena il caso di evidenziare che tale cosciente consapevolezza - oltre che verosimilmente ricollegabile alla gravità del tumore tardivamente diagnosticato come inferibile dal contenuto della molteplicità di certificati e referti medici agli atti e al vero e proprio “calvario” subito dalla paziente successivamente alla diagnosi tardiva, consistito nelle continue degenze ospedaliere anche fuori regione, nelle ripetute cure chemioterapiche e nei diversi interventi chirurgici subiti fino alle cure palliative finali iniziate addirittura un anno prima del decesso, intervenuto quando la veva solo Pt_2
37 anni (vedi sul punto la, pur breve, descrizione in f gli eventi succedutisi negli anni e sopra riportata) – è chiaramente evincibile laddove lo stesso consulente di parte della nella consulenza di parte redatta su suo Pt_2 incarico nel 2015 ed allegata al ricorso introduttivo del giudizio, aveva specificatamente dato atto che “le possibilità di guarigione sono scarsissime” ed è “molto verosimile che qui a breve tempo (teoricamente tra qualche mese
o qualche anno) il danno biologico corrisponderà all'evento morte”, come è effettivamente accaduto. Alla luce di tali elementi di giudizio, il danno non patrimoniale subito da
[...]
va, quindi, liquidato sia in relazione al danno alla Parte_2 rappresentato dalla invalidità temporanea riscontrabile per tutto il periodo della malattia e fino al decesso, e sia in relazione al danno morale per la lucida consapevolezza dell'inevitabile esito finale. Quanto al danno alla salute, giova evidenziare che i cc.tt.uu. nominati nel presente giudizio, in considerazione dell'evoluzione della malattia e, quindi, degli interventi, dei ricoveri, dei cicli chemioterapici subiti dalla paziente, hanno, tra l'altro, avuto modo di precisare che “tenuto conto del quadro clinico oggettivato al momento della diagnosi di aprile 2014(rectius:2011) e dei trattamenti posti in essere è possibile individuare un periodo di temporanea
27 totale di 6 mesi fino all'ottobre 2011 allorquando la donna fu sottoposta ad intervento di isteroannessiectomia bilaterale….”, cui era seguito un periodo di stabilizzazione dei postumi “per i successivi 22 mesi, fino all'agosto 2013, quando fu diagnosticata la ripresa di malattia con metastatizzazione a distanza, necessità di trattamenti chemioterapici, radioterapici, interventi chirurgici e terapia del dolore….. fino al decesso del maggio 2017 (46 mesi)”. Complessivamente, è, quindi, ravvisabile un periodo di invalidità temporanea totale pari a 52 mesi e parziale al 50% per 22 mesi tra il primo intervento chirurgico e la scoperta delle metastasi, liquidabile secondo le Tabelle di Milano 2024 in complessivi euro 326.970,00, di cui euro 269.880,00 per la invalidità totale (euro 173,00, riconosciuta nel valore massimo, a giorno per 1.560 giorni pari a 52 mesi) ed euro 57.090,00 per quella parziale (euro 86,50 per 660 giorni pari a 22 mesi). Su tale importo, a titolo di danno morale per la lucida consapevolezza dell'inevitabile esito finale, va, infine, riconosciuto un aumento del 50%, nella misura massima prevista anche nelle Tabelle di Milano, data la estrema gravità della condizione psico-fisica in cui la si è trovata, nel pieno della Pt_2 giovinezza, ad appena trenta anni e per rata lunghissima ed estenuante della malattia, di cui gli ultimi anni, dopo la comparsa delle metastasi, trascorsi tra degenze ospedaliere per interventi chirurgici (ottobre 2013 presso il Con Gemelli di Roma e giugno 2016 allo di Milano per posizionamento di uno stent uretale), continui cicli di chemioterapia (da novembre 2013 a marzo 2014 e poi ancora altri sei cicli sempre nel 2014), plurimi esami diagnostici (ripetute Tac, Pet, RMN) e radioterapia (dicembre, gennaio e febbraio 2016), fino alla presa in carico dal Servizio di Terapia Antalgica e Cure Palliative di Nuoro da luglio 2016 al decesso il 7.5.2017. Complessivamente, pertanto, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e dell'appello incidentale della il danno Controparte_16 _1 tis in favore di ta ad euro Controparte_3
490.455,00, di cui euro 326.970,00 per danno biologico ed euro 163.485,00 per danno morale. Su tale importo, calcolato su valori attuali, in difetto di specifico motivo di censura da parte della non possono essere riconosciuti gli interessi Pt_2 compensativi, oggetto di espressa pronuncia di rigetto da parte del tribunale.
C) Della condanna diretta della compagnia assicurativa del Policlinico e della operatività della polizza assicurativa stipulata dal . CP_7
Con l'ottavo, il nono ed il decimo motivo di appello la a della Parte_1 decisione nella parte in cui, rispettivamente, il tribunale:
- in violazione dell'art. 112 c.p.c., pronunciandosi ultra petita, la condannava direttamente al risarcimento e al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice;
- ometteva qualsiasi pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. sulla invocata esistenza di una franchigia scoperto nella polizza stipulata dal CP_7
;
[...]
28 - ometteva qualsiasi pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. sulla dedotta inoperatività della polizza in base all'art. 2 delle “Condizioni particolari” per la responsabilità civile del personale dipendente ed in specie per la posizione della dr.ssa _1
Dal canto suo, la in via incidentale, con il primo motivo di appello _1 incidentale lament e il tribunale, dopo aver previsto nelle motivazioni della sentenza l'obbligo della Controparte_13 di manlevare la _1 assicurato, non riportava il medesimo obbligo nel dispositivo. Orbene, i motivi, tutti strettamente connessi, in quanto riguardano il rapporto assicurativo tra la , il e la vanno esaminati Parte_1 CP_7 _1 congiuntamente. Pacifico e documentalmente dimostrato che la era una dipendente del _1
, biologa addetta alla lettura dei vetr Pap test, ed in tale sua CP_7 veste aveva posto in essere il comportamento colposo oggetto di giudizio, il costituendosi nel giudizio chiedeva di essere autorizzato a chiamare CP_7 in causa la sua assicurazione, appunto la , per essere manlevato da Parte_1 ogni avversa pretesa (“per l'effetto e la
[...]
, in Controparte_8 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, a tenere indenne e manlevare il da quanto lo stesso sia tenuto a risarcire alla CP_7 ricorrente per i fatti dedotti, nei limiti del contratto, ivi compresa eventuale condanna nelle spese”: vedi comparsa di costituzione). Anche la costituendosi, dato atto del suo rapporto di lavoro con il _1
, dava di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia CP_7 di assicurazione dello stesso per sentirla dichiarare tenuta a “manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni eventuale danno e/o conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall'eventuale accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dall'attrice e, per l'effetto, condannare la stessa Società Assicuratrice in persona del legale rappresentante in carica a pagare tutte le somme che dovessero risultare dovute all'attrice in sentenza”: vedi comparsa di costituzione . _1
Il tribunale, nella sentenza impugnata, motivava sul punto nel seguente modo:
“Siffatte conclusioni comportano a ritenere obbligati al pagamento della somma come sopra determinato il e la compagnia di Controparte_7 assicurazione presso la quale Controparte_9 Controparte_9 la struttura sanitaria era assicurata e sussistendo senza dubbio alcuna la copertura assicurativa per la responsabilità civile dei danni cagionati ai terzi nell'espletamento dell'attività propria della struttura sanitaria. Vero è che Gruppo Assicurativo contesta la CP_9 Controparte_9 chiamata diretta effettuata nei suoi confronti dalla dottoressa _1 negando l'estensione della operatività della polizza direttame confronti. Pacifico che debba essere, per tutti i motivi sopra esposti, riconosciuta la responsabilità concorrente nella causazione dell'evento dannoso occorso alla
29 , che sempre per la legge la stessa risponde del Parte_2 _17 medesimo evento a titolo di responsabilità extracontrattuale, ipotesi peculiare di concorrenza per il medesimo fatto di due tipi di responsabilità, ma è altrettanto vero che anche il comportamento colpevole posto in essere dalla dottoressa resta coperto dal contratto di assicurazione _1 [...]
non potendosi assumere, Controparte_9 Controparte_9 rapporto di dipendenza dalla struttura, non possa essere coperto da assicurazione. In caso contrario il contratto di assicurazione avrebbe una copertura limitatissima dei rischi non potendo la struttura assicurata agire personalmente e potendo esercitare la propria attività esclusivamente attraverso i suoi dipendenti. A riguardo, pertanto, la chiamata in causa della compagnia di assicurazione ha natura rafforzativa essendo la stessa già operante a seguito della chiamata in causa da parte del . Controparte_7
Alcuna domanda di rivalsa è stata avanzata dal e Controparte_7 dalla compagnia di assicurazione nei confronti della _1
Concludendo il e devono essere in solido CP_7 CP_7 _1 al risarcimento e Parte_2 Controparte_9
BE Hathsway tenuta a manlevare detti soggetti dal
[...] pagamento, ovviamente entro i limiti del massimale assicurato”. Peraltro, nonostante tali conclusioni, il giudice di primo grado effettivamente nel dispositivo non prevedeva alcun obbligo di manleva ma condannava direttamente la compagnia assicurativa, in solido con il e la CP_7 _1 al risarcimento dei danni in favore della (“Condanna il Pt_2 [...]
e CP_7 _1 Controparte_9 CP_9
in solido tra loro e quest'ultima nei limiti del massimale assicurato, al
[...] nto del danno subito da e determinato in Parte_2 complessivi € 839.600,00 come sopra determinati, pagamento che deve essere effettuato in favore di quale erede di ”: vedi Controparte_3 Parte_2 dispositivo) e alla rifusione delle spese di lite. Tanto premesso, deve innanzi tutto escludersi che la polizza assicurativa stipulata tra il e la non copra i danni cagionati ai terzi dai CP_7 Parte_1 suoi dipendenti, posto che, ai sensi dell'art. 2 delle “condizioni particolari” della polizza assicurativa, richiamato dalla stessa appellante principale, è previsto che “la garanzia si intende estesa alla Responsabilità civile personale …..dei dipendenti …, per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle relative mansioni professionali”. Pertanto, è destituita di fondamento l'eccezione di inoperatività, di cui al decimo motivo di appello principale mentre al contrario sono fondate le censure di cui all'ottavo motivo dell'appello principale e di cui all'appello incidentale, posto che, non solo in violazione dell'art. 112 c.p.c. e pronunciandosi ultra petita, ma in contrasto con la stessa motivazione (“Concludendo il Policlinico e devono essere in CP_7 _1 solido al risarcimento del a e Parte_2 [...]
tenuta a manlevare detti soggetti dal Controparte_18
30 pagamento, ovviamente entro i limiti del massimale assicurato”), il tribunale nel dispositivo:
- condannava la a risarcire direttamente il danno in favore della Parte_1
a rifonderle le spese di lite;
Pt_2
- ometteva di pronunciarsi nel dispositivo sull'obbligo della
[...]
di manlevare la Controparte_13 _1
dal pagamento entro i limiti del massimale assicurato, pur CP_7 in motivazione. Non merita invece accoglimento il nono motivo di appello principale, con cui la ha lamentato l'omessa pronuncia sulla esistenza di una franchigia Parte_1 scoperto nella polizza stipulata dal Policlinico Sassarese, pari al 20% con minimo di euro 50.000,00, posto che, sussistendo nella polizza in atti diversi tipi di franchigie, in particolare quattro, a seconda del tipo di struttura sanitaria da fascia 1 a fascia 4 con diversi limiti di franchigia, l'appellante non allegava e né dimostrava, come suo onere trattandosi di un fatto impeditivo e modificativo dell'avversa domanda e non un fatto generatore del credito assicurato, in quale fattispecie rientrava la struttura sanitaria del Policlinico.
D) Delle spese di lite. L'appellante principale ha contestato, infine, la sentenza nella parte in cui lo condannava a rifondere le spese legali delle terze chiamate, dott.ssa e CP_4 dott.ssa nonostante le stesse fossero state chiamate dal , CP_2 CP_7 cui solo dovevano imputarsi le relative spese data la socco La doglianza è parzialmente fondata. Il costituendosi nel giudizio di primo grado, previa autorizzazione a CP_7 chiamare in causa le citate dottoresse, in subordine, domandava che “Nel caso in cui il Tribunale accerti una responsabilità in capo al convenuto, si CP_7 chiede sia graduata la responsabilità ed accertata l'entità della colpa di ciascun corresponsabile dell'evento, a sensi ed agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2055 del Codice Civile, in particolare tra le dott.sse , _1 Per_8
e e chi successivamente h c
[...] Controparte_4 paziente. E per l'effetto condannare la
[...]
, in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, con sede in Milano, a tenere indenne e manlevare il da quanto lo stesso sia tenuto a risarcire alla ricorrente per i fatti CP_7
d limiti del contratto, ivi compresa eventuale condanna nelle spese”. All'esito del giudizio, data la fondatezza della domanda di garanzia svolta dal nei confronti della propria compagnia assicurativa, quest'ultima CP_7 doveva essere dichiarata tenuta a manlevare il suo assicurato anche dalle spese di lite relative alla chiamata di terzo, pur rivelatasi infondata nel merito all'esito della complessa fase istruttoria ed in particolare dei plurimi accertamenti peritali, trattandosi comunque di chiamata di terzo di certo non arbitraria e nè ingiustificata e di spese sostenute per contrastare la pretesa attorea anche nell'interesse dell'assicuratore ed in forza di allegazioni poi fatte proprie dalla stessa compagnia appellante.
31 Pertanto, il motivo di appello va accolto esclusivamente nella parte in cui il tribunale condannava direttamente la compagnia assicurativa al pagamento delle spese e non il e non la dichiarava tenuta a manlevarlo anche da CP_7 tale esborso. Ovviamente le condanne nei confronti del , come evidenziato in CP_7 sentenza, hanno efficacia solo “all'esito del rit is della struttura”.
Stante l'esito complessivo del giudizio, la parziale reciproca soccombenza, la complessità delle questioni trattate e la loro controvertibilità, emergente anche dalla non sempre conforme giurisprudenza di legittimità in punto di qualificazione dei danni non patrimoniali, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio, ponendo definitivamente a carico della società appellante le spese della c.t.u. espletata davanti a questa Corte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da
[...]
e parziale accoglimento dell'appello incidentale Parte_1 proposto da avverso la sentenza n. 570/2021 del Tribunale di _1
Sassari, cond
- il , in solido, a pagare in favore di Controparte_19
e di , per il Controparte_3 Parte_2 titolo di cui è causa, la somma di euro 490.455,00;
- il e , in solido, a rifondere le spese Controparte_7 _1 di lite di primo grado, comprese quelle di consulenza tecnica, in favore della ome liquidate nella sentenza impugnata;
Pt_2
- il a rifondere le spese di lite di primo grado in favore delle CP_7 te ate dott.ssa e dott.ssa come liquidate nella CP_2 CP_4 sentenza impugnata;
e, per l'effetto, dichiara la società Parte_1
tenuta a manlevare il e la da ogni avversa pretesa,
[...] CP_7 _1 comprese le spese di lite;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa integralmente le spese di lite della presente fase di giudizio. Così deciso in Sassari, 20.6.2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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