TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/05/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 388 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F. Parte_1
, rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio Urciuolo ed elett.te dom.to presso il suo C.F._1 studio sito in Via Formia alla Via dei Carmelitani n. 4, giusta procura in atti, con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c.: Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Fondi (LT), Via San Bartolomeo n. 43, presso lo studio dell'Avvocato Maria Letizia
Bortone, C.F.: , che lo rappresenta, assiste e difende, giusta procura in atti, con C.F._3 domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c. Email_2
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.05.2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
pagina1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione ex art. 615/617 c.p.c. avverso l'atto di precetto Parte_1
notificatogli in data 23/01/2024 da sulla base del titolo esecutivo costituito dalla CP_1
sentenza n. 53/13, emessa dal Tribunale di Latina Sezione Distaccata di Terracina in data
26.04.2013, eccependo l'estinzione del relativo credito per intervenuta prescrizione;
si è costituito l'opposto depositando plurimi atti interruttivi notificati all'opponente in data anteriore alla notifica del precetto opposto e deducendo, pertanto, l'infondatezza dell'opposizione.
Respinta l'istanza cautelare la causa, attesane la natura documentale, è stata rinviata all'udienza di discussione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In punto di qualificazione, con l'unico motivo di opposizione articolato l'opponente mira a negare, ex art. 615 comma 1 c.p.c., il diritto del creditore di agire in executivis in forza del titolo azionato, in quanto prescritto: si tratta, tuttavia, di un rilievo infondato.
Nel costituirsi in giudizio il creditore ha, infatti, depositato la prova della notifica di precedenti atti di precetto (notificati rispettivamente in data 22.6.2013, 1.7.2014 e 17.1.2015) oltre che di un atto di pignoramento notificato in data 1.3.2015, dimostrando, pertanto di aver validamente interrotto il termine di prescrizione decennale (cfr. art. 2953 c.c.), non ancora spirato al momento della notifica dell'atto di precetto.
Alcuna contestazione è stata sollevata, successivamente a tale produzione documentale, dall'opponente, che alcuna attività difensiva ha svolto successivamente alla prima udienza:
l'opposizione merita, pertanto, di essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, in favore della parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di parte opposta in € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina, 27 maggio pagina2 di 3 IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 388 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F. Parte_1
, rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio Urciuolo ed elett.te dom.to presso il suo C.F._1 studio sito in Via Formia alla Via dei Carmelitani n. 4, giusta procura in atti, con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c.: Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Fondi (LT), Via San Bartolomeo n. 43, presso lo studio dell'Avvocato Maria Letizia
Bortone, C.F.: , che lo rappresenta, assiste e difende, giusta procura in atti, con C.F._3 domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c. Email_2
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.05.2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
pagina1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione ex art. 615/617 c.p.c. avverso l'atto di precetto Parte_1
notificatogli in data 23/01/2024 da sulla base del titolo esecutivo costituito dalla CP_1
sentenza n. 53/13, emessa dal Tribunale di Latina Sezione Distaccata di Terracina in data
26.04.2013, eccependo l'estinzione del relativo credito per intervenuta prescrizione;
si è costituito l'opposto depositando plurimi atti interruttivi notificati all'opponente in data anteriore alla notifica del precetto opposto e deducendo, pertanto, l'infondatezza dell'opposizione.
Respinta l'istanza cautelare la causa, attesane la natura documentale, è stata rinviata all'udienza di discussione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In punto di qualificazione, con l'unico motivo di opposizione articolato l'opponente mira a negare, ex art. 615 comma 1 c.p.c., il diritto del creditore di agire in executivis in forza del titolo azionato, in quanto prescritto: si tratta, tuttavia, di un rilievo infondato.
Nel costituirsi in giudizio il creditore ha, infatti, depositato la prova della notifica di precedenti atti di precetto (notificati rispettivamente in data 22.6.2013, 1.7.2014 e 17.1.2015) oltre che di un atto di pignoramento notificato in data 1.3.2015, dimostrando, pertanto di aver validamente interrotto il termine di prescrizione decennale (cfr. art. 2953 c.c.), non ancora spirato al momento della notifica dell'atto di precetto.
Alcuna contestazione è stata sollevata, successivamente a tale produzione documentale, dall'opponente, che alcuna attività difensiva ha svolto successivamente alla prima udienza:
l'opposizione merita, pertanto, di essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, in favore della parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di parte opposta in € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina, 27 maggio pagina2 di 3 IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina3 di 3