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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.362/2024 RGA promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dagli Avv.ti Edi Gioè e Alberto Romano Parte_1
Palermo via Dante n.322 è elettivamente domiciliata appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Cacioppo elettivamente CP_1 presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Palermo via Del Fante n.58/D appellato OGGETTO: prestazione: indennità – rendita vitalizia I.N.A.I.L. o equivalente – all'udienza di discussione del 27.3.2025 le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti. FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.713/2024, emessa in data 20.2.2024, il Tribunale di Palermo, in funzione di G.L., rigettò il ricorso proposto da volto ad accertare che Parte_1 la causa del decesso del proprio coniuge sse dipesa da malattia Persona_1 professionale contratta quale dipendente di Fincantieri SpA dal 1966 al 2000 con mansioni di saldatore e carpentiere. Avverso tale decisione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 5.4.2024, chiedendone la riforma. Censura la sentenza impugnata per avere il primo Giudice erroneamente escluso che l'esposizione all'amianto avesse determinato l'insorgenza delle malattie già riconosciute dall' e che l'esposizione a benzene fosse stata causa e/o concausa CP_1 concorrente alle che avevano comportato la morte del proprio coniuge. Lamenta ancora l'erroneità delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato in prime cure e fatte proprio dal Tribunale. L' si è costituito in giudizio resistendo al gravame. CP_1 E u., all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
2) L'appello è infondato è come tale deve essere disatteso, avendo il nominato C.T.U., tramite indagini medico-legali i cui risultati appaiono correttamente motivati e sulla cui completezza e accuratezza non si dubita, concluso che:
“A) La tecnopatia “asbestosi” non abbia determinato il decesso del Sig. Persona_1 né, per quanto emergente dagli atti, abbia potuto agire quale valida concausa efficiente e determinante.
Pag.1 Poco significativa, in tal senso, la scheda di morte ai fini ISTAT, in quanto spesso redatta in modo schematico, senza avere a disposizione una adeguata storia clinica del Paziente, nonché le necessarie correlazioni con la storia lavorativa dello stesso. B) La asbestosi, alla luce delle conoscenze odierne, non possa essere considerata concausa efficiente e determinante della patologia oncologica contratta dal . Persona_1 Infine, in risconto dell'ultima parte del quesito postoci, siamo del parere che: C) Il linfoma marginale splenico non possa essere correlabile con la attività lavorativa svolta dal de cuius quale operaio all'interno dello Stabilimento Fincantieri di Palermo. Pertanto, ne consegue, che, nelle more che eventuali approfonditi quanto accreditati studi scientifici possano dimostrare una correlazione fra l'insorgenza del linfoma marginale splenico e la esposizione ad asbesto ovvero anche a benzene, è, da ritenere assolutamente “più probabile che non”, che nel contenzioso di che trattasi, non sia possibile pervenire al chiaro riscontro di una probabilità accertata e qualificata di correlazione fra attività lavorativa, insorgenza della denunciata malattia e decesso del Lavoratore. Pur in considerazione, dunque, del fatto che il de cuius sia stato esposto al rischio “amianto”, di contro, alla luce della letteratura scientifica oggi disponibile, riteniamo di gran lunga più probabile che sulla genesi del linfoma marginale splenico abbiano inciso fattori comuni extraprofessionali, sostanzialmente sovrapponibili a quelli della restante parte della popolazione certamente non esposta ad inquinanti correlati con attività lavorativa” (cfr. relazione in atti redatta dal c.t.u. dr. . Persona_2
Siffatte conclusioni, si osserva, sono state fatte oggetto di o te appellata. Trattasi, tuttavia, di rilievi che non possono essere accolti alla luce degli esaurienti e condivisibili chiarimenti forniti (nella relazione definitiva depositata in atti) dal nominato c.t.u.. Il dott. infatti, si è così espresso: Per_2
“Orbene delle superiori note critiche, sembra di comprendere che i motivi di lagnanza di parte ricorrente, riguardino fondamentalmente due aspetti: il primo di tipo prettamente legale, riguardante cioè il riconoscimento del nesso eziologico ed il secondo di taglio più clinico (seppur anch'esso con risvolti medico-legali) curato dal Dr. Per_3
Ora, in merito al primo punto può non ribadirsi … come il Linfoma splenico che colpì, purtroppo, il Sig. faccia parte del gruppo dei “tumori maligni del sistema Persona_1 linfatico”: questi non ve elenco delle patologie professionali asbesto-correlabili, né alla lista I (di cui fanno parte le patologie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, CP_1 come le pla uriche, l'asbestosi polmonare, il mesotelioma nelle sue varie dislocazioni, il ca polmonare o laringeo o, ancora, delle ovaie), né alla lista II (e cioè delle patologie a limitata probabilità di accadimento, come nel caso del tumore dello stomaco, del colon-retto ovvero del faringe, con onere della prova a carico del richiedente), ovvero, ancora, nemmeno alla lista III (e cioè di patologie asbesto - correlabili quali il ca dell'esofago). Inoltre, ribadiamo che, per quanto noto a chi scrive, nessun documento di consenso o revisione sistematica prospetti oggi una concreta ipotesi per attribuire all'asbesto un qualsiasi ruolo nella genesi della neoplasia insorta nel sig. . In particolare, nulla fa Persona_1 ritenere che l'attività svolta dal lavoratore all'interno e nel contesto del cantiere navale di Palermo abbia potuto determinare l'insorgenza del quadro clinico denunciato, né ancora nulla fa ritenere che la asbestosi (da cui il de cuius era effettivamente affetto) possa avere giocato un ruolo efficiente e determinante nel determinismo del linfoma splenico. Trattasi, pertanto, di affezione la cui insorgenza quale “tecnopatia” deve (al contrario di quelle affezioni contraddistinte da “presunzione legale di origine, fra le quali il linfoma non è ricompreso), assolutamente essere dimostrata dal richiedente. Ciò, in quanto trattasi, in altri termini, di affezione ad eziologia plurima/multifattoriale … ”. Quanto ai rilievi “del CTP … Dr. (specialista in Chirurgia)” secondo cui: “… Per_3 ci sono anche ricerche che suggeriscono un possibile legame con alcuni linfomi. Sebbene non ci siano prove definitive che l'amianto causi direttamente il linfoma splenico, l'esposizione a sostanze tossiche come l'amianto può influenzare il sistema immunitario e contribuire a un aumento del rischio di sviluppare
Pag.2 vari tipi di tumori, inclusi i linfomi” Sempre il Dr. sostiene che “i solventi chimici, utilizzati Per_3 in numerosi settori industriali e professionali, sono stati identificati come potenziali cancerogeni. Esposizioni croniche a solventi come cloruro di vinile, benzene e tricloroetilene sono stati associati a un aumento del rischio di alcuni tipi di leucemie e linfomi, tra cui linfomi non -Hodgkin. Mentre il linfoma splenico (un tipo di linfoma non-Hodgkin) è una forma rara di linfoma, l'esposizione a solventi potrebbe teoricamente contribuire al rischio di svilupparlo, soprattutto in persone con esposizione prolungata a queste sostanze. Sebbene la causa esatta del linfoma splenico non sia completamente chiara, fattori genetici, esposizioni ambientali e l'interazione con il sistema immunitario potrebbero giocare un ruolo. L'esposizione a sostanze chimiche tossiche, tra cui solventi e amianto, potrebbe alterare il sistema immunitario e aumentare la suscettibilità a sviluppare tumori, compreso il linfoma splenico”, il dott. ha argomentato come segue: Per_2
“Orbene, vorremmo sommessamente ricordare …. come le teorie dallo stesso esposte (ancora a livello di semplici studi e pertanto inevitabilmente connotate da sostanziale ipoteticità), se certamente possono essere ritenute accattivanti, suscitando interesse nell'ambito di un convegno, di una lezione universitaria o anche di un corso di aggiornamento, certamente così non è in ambito medico -legale, circostanza questa, ove è invece, necessario argomentare con rigoroso rispetto della criteriologia medico - legale e delle normative vigenti. In altri termini, non è possibile basarsi, per restare nell'ambito della problematica che qui ci occupa, solo sulla “possibile” presenza di sostanze tossiche nell'ambiente di lavoro in quantità tale da provocare un “possibile” danno, ma, al contrario, è indispensabile fare riferimento al riscontro di dati tali che venga soddisfatto il criterio della possibilità scientifica, detta anche di idoneità lesiva. E', questo, un criterio basilare e pregiudiziale, in quanto «se l'analisi scientifica giunge alla preliminare conclusione che l'ipotizzato agente eziologico non possa essere dotato di idoneità lesiva rispetto al quadro morboso realizzatosi, il percorso accertativo del nesso causale si arresta e la conclusione è già in partenza negativa» ….. In atto tutto ciò, sia in merito all'asbesto che anche per il benzene non risulta dimostrato. Fra l'altro, parte ricorrente non produce alcun dato ambientale in ambito lavorativo che, qualora presente, avrebbe potuto rappresentare un valido supporto nel riconoscimento della tecnopatia. Pertanto, non possiamo che ribadire le conclusioni cui siamo pervenuti nella bozza di ctu già inviata alle parti, sostenendo ancora che, nelle more che eventuali approfonditi quanto accreditati studi scientifici possano dimostrare una correlazione fra l'insorgenza del linfoma marginale splenico e la esposizione ad asbesto ovvero anche a benzene, è, da ritenere assolutamente “più probabile che non”, che nel contenzioso di che trattasi, non sia possibile pervenire al chiaro riscontro di una probabilità accertata e qualificata di correlazione fra attività lavorativa, insorgenza della denunciata malattia e decesso del Lavoratore. Pur in considerazione, dunque, del fatto che il de cuius sia stato esposto al rischio
“amianto”, di contro, alla luce della letteratura scientifica oggi disponibile, riteniamo di gran lunga più probabile che sulla genesi del linfoma marginale splenico abbiano inciso fattori comuni extraprofessionali, sostanzialmente sovrapponibili a quelli della restante parte della popolazione, certamente non esposta ad inquinanti correlati con attività lavorativa”. Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, ritiene la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale depositata in questo grado risultino, da un lato, fondate sull'esame di tutte le risultanze processuali acquisite, dall'altro, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che, in quanto tali, meritano di essere pienamente condivise. Conseguentemente, il gravame deve essere disatteso e la sentenza di primo grado confermata.
3) Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. parte appellante deve essere dichiarata non tenuta al pagamento delle spese di questo grado in favore dell' CP_1
Per la medesima ragione le spese di c.t.u., liquidate co decreto, devono porsi definitivamente a carico di parte appellata.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.713/2024 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data 20.2.2024. Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. dichiara che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese di questo grado di giudizio nei confronti dell'appellato. Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con separato CP_1 decreto. Palermo 27 marzo 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo
Il Presidente Maria G. Di Marco
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