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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/10/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 975 / 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. e P. IVA e Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
, C.F. e P IVA C.F. e P IVA
[...] P.IVA_2 Parte_4
, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Piera Sommovigo, Cristian Saffioti e P.IVA_3
AR TR, domiciliati in La Spezia, Viale Italia 13 presso lo studio dell'avv. AR
TR,
-attori -
Contro
, C.f. / P. IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_4
CO GU Mauceri, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in
Genova, Via Palestro 2/3 ,
- convenuto-
***
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
*Per gli attori, , Parte_5 Parte_6
, , come
[...] Parte_7 Parte_8
nelle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 189 co. 1 n. 1 cpc in data
10.04.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, - in via istruttoria, disporre la
rimessione della causa in istruttoria al fine di accogliere le istanze istruttorie formulate nelle
precedenti memorie, nonché la richiesta di licenziamento di ctu;
- in via principale, accogliere
la presente opposizione e per l'effetto annullare l'atto impugnato e/o dichiarare infondata la
pretesa creditoria in esso contenuta per le ragioni sopra esposte;
- in via subordinata, ridurre
la pretesa a quanto ritenuto congruo. - in ogni caso, condannare il Controparte_2
all'integrale rifusione delle spese di giudizio”.
*Per il convenuto , come nelle note scritte di precisazione delle Controparte_1
conclusioni ex art. 189 cod proc. civ. n. 1) del 13.03.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
1.In via principale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del
Giudice amministrativo;
2. In via subordinata, sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c.;
3. in ogni caso, rigettare le domande attoree, siccome improcedibili, inammissibili e/o
comunque infondate e, conseguentemente, confermare l'ordinanza – ingiunzione del
Responsabile del servizio – Area Manutenzioni Rifiuti Patrimonio del Comune di Porto Venere
n. 26 del 11.04.2023;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Premesso
*Con atto di citazione in opposizione dell'11 maggio 2023 titolare di Parte_1
ditta individuale, nonché le società , Parte_6 [...]
. e proponevano Parte_3 Pt_2 Parte_8
opposizione avverso l'ordinanza n. 26 dell'11 aprile 2023, emessa dal Responsabile dell'Area
Manutenzioni Rifiuti Patrimonio del con la quale veniva Controparte_1
ingiunto il pagamento pro quota, in ragione delle superfici lorde dei locali, delle spese sostenute dall'Amministrazione per lavori di messa in sicurezza della carreggiata di via
Garibaldi, antistante i civici dal n. 3 al n. 7, pari a complessivi Euro 96.720,00.
Gli opponenti erano esercenti attività commerciali e detenevano i locali in forza di concessioni demaniali marittime: la sig.ra gestiva il ristorante “Il Timone” in via Olivo 27; la società Pt_1
San. Ser. conduceva il bar/ristorante “Lord Byron” in via Olivo 19; la società gestiva il Pt_3
ristorante “Il Pescatore” in via Olivo 33; la societ. esercitava attività di vendita al Pt_4
dettaglio in via Olivo 31. Gli immobili, risalenti agli anni '60 , erano sovrastati da una terrazza calpestabile e da un tratto della via Garibaldi, che fungevano da copertura degli edifici sottostanti e dell'intercapedine retrostante il muro stradale. La terrazza risultava in parte occupata da altra attività commerciale e per il resto destinata al transito pedonale;
la carreggiata soprastante era adibita dal a parcheggio per motocicli e ad area di CP_1
raccolta rifiuti.
Nel corso del 2022 si verificavano cedimenti e voragini nell'asfalto proprio in corrispondenza del parcheggio, tanto che l'Amministrazione vi apponeva transenne e provvedeva a riempire le cavità. Successivamente, senza previa comunicazione, il Sindaco adottava l'ordinanza n.
47/2022, con cui ordinava agli odierni opponenti la messa in sicurezza della carreggiata mediante opere urgenti da eseguire a difesa della pubblica incolumità, con l'avvertimento che,
in caso di inottemperanza, sarebbe seguito l'intervento d'ufficio a spese dei destinatari.
pagina 3 di 8 All'atto della notifica dell'ordinanza, gli opponenti apprendevano che il responsabile comunale aveva già incaricato un professionista esterno, l'ing. per una perizia tecnica sulla Per_1
stabilità del tratto viario. Dopo istanza di accesso agli atti, gli interessati prendevano visione di detta relazione e conferivano incarico a tecnici di parte (ing. e geom. ), i quali Per_2 Per_3
redigevano relazione di segno opposto, evidenziando che i presupposti dell'ordinanza erano errati. Gli opponenti adivano quindi il TAR Liguria per l'annullamento dell'ordinanza sindacale,
con procedimento tuttora pendente.
Nonostante la pendenza del giudizio amministrativo, il approvava con CP_1
determinazione n. 80 del 27 febbraio 2023 la contabilità dei lavori già eseguiti e, con l'ordinanza n. 26 dell'11 aprile 2023, ingiungeva agli odierni opponenti ed alla Capitaneria di
Porto il pagamento delle somme relative, ripartite in ragione delle superfici occupate da ciascun concessionario.
Gli opponenti contestavano la pretesa, sostenendo che i danni alla carreggiata non derivassero da omissioni manutentive a loro carico, bensì dall'uso pubblico dell'area disposto dal (parcheggio e collocazione di cassonetti), nonché da difetti costruttivi e da CP_1
infiltrazioni riconducibili alla non corretta impermeabilizzazione e agli interventi posti in essere dall'Amministrazione stessa. Essi osservavano, altresì, che la perizia riconosceva Per_1
come i carichi insistenti sulla copertura derivassero proprio da tale uso pubblico e non dalla funzione di copertura dei locali concessi, e che la responsabilità fosse pertanto ascrivibile al titolare a sua volta di concessione sull'area. CP_1
Gli opponenti domandavano quindi la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza n.
26/2023, la declaratoria di infondatezza della pretesa creditoria, ovvero, in via subordinata, la riduzione della somma richiesta, con vittoria di spese.
pagina 4 di 8 *Con comparsa di costituzione e risposta del 19 giugno 2023 si costituiva in giudizio il contestando integralmente l'opposizione proposta avverso Controparte_1
l'ordinanza n. 26 dell'11 aprile 2023.
Il premetteva che gli attori erano concessionari da molti anni Controparte_1
di immobili demaniali marittimi siti in via Olivo, adibiti ad attività di ristorazione e commercio, e che le relative concessioni ponevano a loro carico l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni.
Nella primavera 2022 si verificavano cedimenti e voragini sulla porzione sovrastante l'intercapedine; a seguito di perizia tecnica disposta dal , l'ing. Controparte_1
accertava gravi criticità strutturali e suggeriva il rifacimento della soletta e la Per_1
manutenzione delle travi sottostanti. Con ordinanza sindacale n. 47 del 20 giugno 2022
veniva quindi intimato ai concessionari di provvedere con urgenza ai lavori di messa in sicurezza, con avvertimento che, in caso di inottemperanza, sarebbe seguito l'intervento sostitutivo a loro spese.
Gli interessati, invece di ottemperare, adivano il TAR Liguria chiedendo l'annullamento del provvedimento. Le istanze cautelari venivano respinte, ritenendosi prevalente l'interesse alla tutela della pubblica incolumità. Persistendo l'inerzia dei concessionari il
[...]
disponeva l'esecuzione dei lavori in via di urgenza, anticipandone i costi, e CP_1
portava a compimento gli interventi, collaudati con esito favorevole nel dicembre 2022. La
contabilità finale dei lavori, pari a euro 96.720,00 , veniva approvata con determinazione n.
80 del 27 febbraio 2023.
Con l'ordinanza n. 26 dell'11 aprile 2023 il ingiungeva quindi agli attori, nonché alla CP_1
Capitaneria di Porto, il pagamento delle somme corrispondenti alla quota parte dei lavori in ragione delle superfici lorde dei locali concessi. Il Controparte_1
costituendosi, rilevava che la pretesa trovava pieno fondamento nell'inottemperanza pagina 5 di 8 all'ordinanza sindacale, rimasta efficace, e che gli interventi eseguiti rientravano negli obblighi manutentivi gravanti sui concessionari.
*Il Giudice fissava l'udienza del 22.06.2023 per la comparizione delle parti e la discussione dell'istanza di sospensione dell'ordinanza opposta e con successiva ordinanza del 7 luglio
2023 rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta e fissava l'udienza di prima comparizione al 23 novembre 2023, con concessione dei termini ex art. 171 ter c. p. c.
All'udienza del 23 novembre 2023 il Giudice rigettava le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava al 14 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata al 6 marzo 2025. Veniva infine fissata l'udienza 12 giugno 2025 per la rimessione del giudizio in decisione, con concessione a ritroso dei termini di cui all'art. 189
cpc.
All'udienza del 12.06.2025 il Giudice verificava l'avvenuto deposito degli atti ex art. 189 cpc e rimetteva la causa in decisione.
Osservato
*L'opposizione non è fondata.
Va innanzitutto osservato che l'ordinanza n. 26 dell'11 aprile 2023 impugnata dagli attori non costituisce un provvedimento autonomo, ma un atto meramente consequenziale, volto a dare esecuzione all'ordinanza sindacale n. 47/2022 e alla determinazione dirigenziale n. 80/2023.
Con il primo atto, adottato ai sensi dell'art. 54, comma 4, D.Lgs. 267/2000, il aveva CP_3
ordinato ai concessionari la messa in sicurezza, entro dieci giorni, della porzione di carreggiata di via Garibaldi antistante i civici dal 3 al 7, con avvertenza che, in caso di inottemperanza, il sarebbe intervenuto d'ufficio ponendo le relative spese a carico CP_1
degli inadempienti. Con la successiva determinazione dirigenziale n. 80/2023,
l'Amministrazione aveva accertato e contabilizzato le spese dei lavori di somma urgenza pagina 6 di 8 eseguiti in sostituzione dei concessionari, quantificate in euro 96.720,00 rinviando a successivo provvedimento ingiuntivo la riscossione nei confronti dei destinatari dell'ordinanza sindacale.
L'ordinanza opposta ha pertanto natura meramente esecutiva e non incide autonomamente sull'an e sul quantum della pretesa, già fissati dai provvedimenti presupposti. Da ciò discende che le censure formulate dagli opponenti – relative alla non imputabilità dei danni, alla qualificazione delle opere come manutenzione straordinaria, nonché all'uso pubblico dell'area da parte del – attengono in realtà alla legittimità dei provvedimenti amministrativi CP_1
presupposti, la cui cognizione appartiene alla giurisdizione del Giudice amministrativo. Tali
doglianze, già in parte proposte in sede di ricorso al TAR Liguria, non possono essere rivalutate dal giudice ordinario, la cui cognizione è limitata alla verifica della sussistenza del titolo esecutivo e della regolarità del procedimento di ingiunzione.
Quanto al profilo sostanziale, deve comunque rilevarsi che le concessioni demaniali poste a fondamento della detenzione dei locali in capo agli opponenti prevedono espressamente a carico dei concessionari l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni. La documentazione tecnica acquisita in atti evidenzia come le cause del dissesto consistono nella vetustà e nel degrado strutturale della soletta di copertura e delle travi portanti, circostanze che integrano tipici interventi di manutenzione straordinaria, la cui responsabilità grava sugli attori. Né assume rilievo il fatto che il
[...]
ha adibito la soprastante carreggiata a parcheggio o a sede di cassonetti, CP_1
posto che tali usi non escludono né trasferiscono in capo all'Amministrazione l'obbligo manutentivo dei locali e delle relative strutture portanti gravante sui concessionari.
Le conclusioni della consulenza tecnica predisposta per l'Amministrazione confermano che le opere eseguite si rendevano indispensabili per la sicurezza pubblica e rientravano negli obblighi manutentivi dei concessionari.
pagina 7 di 8 Ne consegue che l'opposizione deve essere respinta, con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
*Le spese processuali devono seguire la soccombenza e devono essere poste a carico in solido degli opponenti.
Gli onorari della difesa del vengono liquidati in euro 8.433,00 Controparte_4
applicando i parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (Euro
98.720,00) del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita
(Tribunale) dell'attività processuale effettivamente svolta (studio, introduttiva, decisionale).
P.Q.M.
A) RIGETTA l'opposizione proposta da , Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata (ordinanza n. 26 dell'11
[...]
aprile 2023 emessa dal Responsabile dell'Area Manutenzioni del Parte_9 CP_1
). CP_1
B) CO gli opponenti , Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in solido tra loro, alla rifusione in favore del
[...] [...]
delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 8.433,00 per onorari, oltre CP_1
accessori di legge.
La Spezia, 03.10.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. e P. IVA e Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
, C.F. e P IVA C.F. e P IVA
[...] P.IVA_2 Parte_4
, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Piera Sommovigo, Cristian Saffioti e P.IVA_3
AR TR, domiciliati in La Spezia, Viale Italia 13 presso lo studio dell'avv. AR
TR,
-attori -
Contro
, C.f. / P. IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_4
CO GU Mauceri, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in
Genova, Via Palestro 2/3 ,
- convenuto-
***
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
*Per gli attori, , Parte_5 Parte_6
, , come
[...] Parte_7 Parte_8
nelle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 189 co. 1 n. 1 cpc in data
10.04.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, - in via istruttoria, disporre la
rimessione della causa in istruttoria al fine di accogliere le istanze istruttorie formulate nelle
precedenti memorie, nonché la richiesta di licenziamento di ctu;
- in via principale, accogliere
la presente opposizione e per l'effetto annullare l'atto impugnato e/o dichiarare infondata la
pretesa creditoria in esso contenuta per le ragioni sopra esposte;
- in via subordinata, ridurre
la pretesa a quanto ritenuto congruo. - in ogni caso, condannare il Controparte_2
all'integrale rifusione delle spese di giudizio”.
*Per il convenuto , come nelle note scritte di precisazione delle Controparte_1
conclusioni ex art. 189 cod proc. civ. n. 1) del 13.03.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
1.In via principale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del
Giudice amministrativo;
2. In via subordinata, sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c.;
3. in ogni caso, rigettare le domande attoree, siccome improcedibili, inammissibili e/o
comunque infondate e, conseguentemente, confermare l'ordinanza – ingiunzione del
Responsabile del servizio – Area Manutenzioni Rifiuti Patrimonio del Comune di Porto Venere
n. 26 del 11.04.2023;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Premesso
*Con atto di citazione in opposizione dell'11 maggio 2023 titolare di Parte_1
ditta individuale, nonché le società , Parte_6 [...]
. e proponevano Parte_3 Pt_2 Parte_8
opposizione avverso l'ordinanza n. 26 dell'11 aprile 2023, emessa dal Responsabile dell'Area
Manutenzioni Rifiuti Patrimonio del con la quale veniva Controparte_1
ingiunto il pagamento pro quota, in ragione delle superfici lorde dei locali, delle spese sostenute dall'Amministrazione per lavori di messa in sicurezza della carreggiata di via
Garibaldi, antistante i civici dal n. 3 al n. 7, pari a complessivi Euro 96.720,00.
Gli opponenti erano esercenti attività commerciali e detenevano i locali in forza di concessioni demaniali marittime: la sig.ra gestiva il ristorante “Il Timone” in via Olivo 27; la società Pt_1
San. Ser. conduceva il bar/ristorante “Lord Byron” in via Olivo 19; la società gestiva il Pt_3
ristorante “Il Pescatore” in via Olivo 33; la societ. esercitava attività di vendita al Pt_4
dettaglio in via Olivo 31. Gli immobili, risalenti agli anni '60 , erano sovrastati da una terrazza calpestabile e da un tratto della via Garibaldi, che fungevano da copertura degli edifici sottostanti e dell'intercapedine retrostante il muro stradale. La terrazza risultava in parte occupata da altra attività commerciale e per il resto destinata al transito pedonale;
la carreggiata soprastante era adibita dal a parcheggio per motocicli e ad area di CP_1
raccolta rifiuti.
Nel corso del 2022 si verificavano cedimenti e voragini nell'asfalto proprio in corrispondenza del parcheggio, tanto che l'Amministrazione vi apponeva transenne e provvedeva a riempire le cavità. Successivamente, senza previa comunicazione, il Sindaco adottava l'ordinanza n.
47/2022, con cui ordinava agli odierni opponenti la messa in sicurezza della carreggiata mediante opere urgenti da eseguire a difesa della pubblica incolumità, con l'avvertimento che,
in caso di inottemperanza, sarebbe seguito l'intervento d'ufficio a spese dei destinatari.
pagina 3 di 8 All'atto della notifica dell'ordinanza, gli opponenti apprendevano che il responsabile comunale aveva già incaricato un professionista esterno, l'ing. per una perizia tecnica sulla Per_1
stabilità del tratto viario. Dopo istanza di accesso agli atti, gli interessati prendevano visione di detta relazione e conferivano incarico a tecnici di parte (ing. e geom. ), i quali Per_2 Per_3
redigevano relazione di segno opposto, evidenziando che i presupposti dell'ordinanza erano errati. Gli opponenti adivano quindi il TAR Liguria per l'annullamento dell'ordinanza sindacale,
con procedimento tuttora pendente.
Nonostante la pendenza del giudizio amministrativo, il approvava con CP_1
determinazione n. 80 del 27 febbraio 2023 la contabilità dei lavori già eseguiti e, con l'ordinanza n. 26 dell'11 aprile 2023, ingiungeva agli odierni opponenti ed alla Capitaneria di
Porto il pagamento delle somme relative, ripartite in ragione delle superfici occupate da ciascun concessionario.
Gli opponenti contestavano la pretesa, sostenendo che i danni alla carreggiata non derivassero da omissioni manutentive a loro carico, bensì dall'uso pubblico dell'area disposto dal (parcheggio e collocazione di cassonetti), nonché da difetti costruttivi e da CP_1
infiltrazioni riconducibili alla non corretta impermeabilizzazione e agli interventi posti in essere dall'Amministrazione stessa. Essi osservavano, altresì, che la perizia riconosceva Per_1
come i carichi insistenti sulla copertura derivassero proprio da tale uso pubblico e non dalla funzione di copertura dei locali concessi, e che la responsabilità fosse pertanto ascrivibile al titolare a sua volta di concessione sull'area. CP_1
Gli opponenti domandavano quindi la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza n.
26/2023, la declaratoria di infondatezza della pretesa creditoria, ovvero, in via subordinata, la riduzione della somma richiesta, con vittoria di spese.
pagina 4 di 8 *Con comparsa di costituzione e risposta del 19 giugno 2023 si costituiva in giudizio il contestando integralmente l'opposizione proposta avverso Controparte_1
l'ordinanza n. 26 dell'11 aprile 2023.
Il premetteva che gli attori erano concessionari da molti anni Controparte_1
di immobili demaniali marittimi siti in via Olivo, adibiti ad attività di ristorazione e commercio, e che le relative concessioni ponevano a loro carico l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni.
Nella primavera 2022 si verificavano cedimenti e voragini sulla porzione sovrastante l'intercapedine; a seguito di perizia tecnica disposta dal , l'ing. Controparte_1
accertava gravi criticità strutturali e suggeriva il rifacimento della soletta e la Per_1
manutenzione delle travi sottostanti. Con ordinanza sindacale n. 47 del 20 giugno 2022
veniva quindi intimato ai concessionari di provvedere con urgenza ai lavori di messa in sicurezza, con avvertimento che, in caso di inottemperanza, sarebbe seguito l'intervento sostitutivo a loro spese.
Gli interessati, invece di ottemperare, adivano il TAR Liguria chiedendo l'annullamento del provvedimento. Le istanze cautelari venivano respinte, ritenendosi prevalente l'interesse alla tutela della pubblica incolumità. Persistendo l'inerzia dei concessionari il
[...]
disponeva l'esecuzione dei lavori in via di urgenza, anticipandone i costi, e CP_1
portava a compimento gli interventi, collaudati con esito favorevole nel dicembre 2022. La
contabilità finale dei lavori, pari a euro 96.720,00 , veniva approvata con determinazione n.
80 del 27 febbraio 2023.
Con l'ordinanza n. 26 dell'11 aprile 2023 il ingiungeva quindi agli attori, nonché alla CP_1
Capitaneria di Porto, il pagamento delle somme corrispondenti alla quota parte dei lavori in ragione delle superfici lorde dei locali concessi. Il Controparte_1
costituendosi, rilevava che la pretesa trovava pieno fondamento nell'inottemperanza pagina 5 di 8 all'ordinanza sindacale, rimasta efficace, e che gli interventi eseguiti rientravano negli obblighi manutentivi gravanti sui concessionari.
*Il Giudice fissava l'udienza del 22.06.2023 per la comparizione delle parti e la discussione dell'istanza di sospensione dell'ordinanza opposta e con successiva ordinanza del 7 luglio
2023 rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta e fissava l'udienza di prima comparizione al 23 novembre 2023, con concessione dei termini ex art. 171 ter c. p. c.
All'udienza del 23 novembre 2023 il Giudice rigettava le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava al 14 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata al 6 marzo 2025. Veniva infine fissata l'udienza 12 giugno 2025 per la rimessione del giudizio in decisione, con concessione a ritroso dei termini di cui all'art. 189
cpc.
All'udienza del 12.06.2025 il Giudice verificava l'avvenuto deposito degli atti ex art. 189 cpc e rimetteva la causa in decisione.
Osservato
*L'opposizione non è fondata.
Va innanzitutto osservato che l'ordinanza n. 26 dell'11 aprile 2023 impugnata dagli attori non costituisce un provvedimento autonomo, ma un atto meramente consequenziale, volto a dare esecuzione all'ordinanza sindacale n. 47/2022 e alla determinazione dirigenziale n. 80/2023.
Con il primo atto, adottato ai sensi dell'art. 54, comma 4, D.Lgs. 267/2000, il aveva CP_3
ordinato ai concessionari la messa in sicurezza, entro dieci giorni, della porzione di carreggiata di via Garibaldi antistante i civici dal 3 al 7, con avvertenza che, in caso di inottemperanza, il sarebbe intervenuto d'ufficio ponendo le relative spese a carico CP_1
degli inadempienti. Con la successiva determinazione dirigenziale n. 80/2023,
l'Amministrazione aveva accertato e contabilizzato le spese dei lavori di somma urgenza pagina 6 di 8 eseguiti in sostituzione dei concessionari, quantificate in euro 96.720,00 rinviando a successivo provvedimento ingiuntivo la riscossione nei confronti dei destinatari dell'ordinanza sindacale.
L'ordinanza opposta ha pertanto natura meramente esecutiva e non incide autonomamente sull'an e sul quantum della pretesa, già fissati dai provvedimenti presupposti. Da ciò discende che le censure formulate dagli opponenti – relative alla non imputabilità dei danni, alla qualificazione delle opere come manutenzione straordinaria, nonché all'uso pubblico dell'area da parte del – attengono in realtà alla legittimità dei provvedimenti amministrativi CP_1
presupposti, la cui cognizione appartiene alla giurisdizione del Giudice amministrativo. Tali
doglianze, già in parte proposte in sede di ricorso al TAR Liguria, non possono essere rivalutate dal giudice ordinario, la cui cognizione è limitata alla verifica della sussistenza del titolo esecutivo e della regolarità del procedimento di ingiunzione.
Quanto al profilo sostanziale, deve comunque rilevarsi che le concessioni demaniali poste a fondamento della detenzione dei locali in capo agli opponenti prevedono espressamente a carico dei concessionari l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni. La documentazione tecnica acquisita in atti evidenzia come le cause del dissesto consistono nella vetustà e nel degrado strutturale della soletta di copertura e delle travi portanti, circostanze che integrano tipici interventi di manutenzione straordinaria, la cui responsabilità grava sugli attori. Né assume rilievo il fatto che il
[...]
ha adibito la soprastante carreggiata a parcheggio o a sede di cassonetti, CP_1
posto che tali usi non escludono né trasferiscono in capo all'Amministrazione l'obbligo manutentivo dei locali e delle relative strutture portanti gravante sui concessionari.
Le conclusioni della consulenza tecnica predisposta per l'Amministrazione confermano che le opere eseguite si rendevano indispensabili per la sicurezza pubblica e rientravano negli obblighi manutentivi dei concessionari.
pagina 7 di 8 Ne consegue che l'opposizione deve essere respinta, con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
*Le spese processuali devono seguire la soccombenza e devono essere poste a carico in solido degli opponenti.
Gli onorari della difesa del vengono liquidati in euro 8.433,00 Controparte_4
applicando i parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (Euro
98.720,00) del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita
(Tribunale) dell'attività processuale effettivamente svolta (studio, introduttiva, decisionale).
P.Q.M.
A) RIGETTA l'opposizione proposta da , Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata (ordinanza n. 26 dell'11
[...]
aprile 2023 emessa dal Responsabile dell'Area Manutenzioni del Parte_9 CP_1
). CP_1
B) CO gli opponenti , Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in solido tra loro, alla rifusione in favore del
[...] [...]
delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 8.433,00 per onorari, oltre CP_1
accessori di legge.
La Spezia, 03.10.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
pagina 8 di 8