TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/07/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2986/2023 promossa da
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Francesco Buscaglia, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), C.F._2
-contumace-
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 5.12.2023, il chiede - sulla scorta della sentenza della Parte_1
Corte di Appello di Palermo n. 2137/2014, con cui è stata riformata la sentenza del Tribunale di
Agrigento n. 1663/2011 - condannarsi alla restituzione della somma pari a Controparte_2
14.318,75 euro e alla restituzione della somma pari a 14.143,75 euro, oltre Controparte_1 interessi legali dal sorgere al soddisfo. Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si sono costituiti in giudizio e Controparte_2
dei quali va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_1 Dopo alcuni rinvii finalizzati ad un bonario componimento della controversia, in data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_____________________
Va rilevato, sulla scorta della documentazione versata in atti, che il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 1663/2011 (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), ha disposto la condanna del
“al pagamento in favore di della somma di € 9.968,93 e di Parte_1 Controparte_1
della somma di € 9.988,65, per le causali di cui in parte motiva, oltre la Controparte_2 maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo” a titolo di differenze retributive.
È parimenti documentato che la Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 2137/2014 (cfr. doc.
4 del fascicolo di parte ricorrente), ha riformato la suddetta sentenza di primo grado, rigettando “la domanda proposta da e nei confronti del Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
” e condannandoli al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
[...]
Ciò detto, va ricordato in punto di diritto che l'art. 336 c.p.c. prevede al comma 1 che “La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata” e al comma 2 che “La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”.
Segnatamente, se da un lato il comma 1 disciplina il c.d. effetto espansivo interno della riforma o della cassazione del provvedimento impugnato, che trova applicazione rispetto ai capi della sentenza, non impugnati autonomamente, dipendenti da quelli riformati o cassati, dall'altro il comma 2 prevede il c.d. effetto espansivo esterno, in base al quale la riforma o l'annullamento in cassazione della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti fin dal momento della pubblicazione della sentenza, senza necessità di attendere il suo passaggio in giudicato.
Orbene, dall'applicazione della suindicata disposizione consegue che, a seguito della riforma in appello della sentenza n. 1663/2011, i dipendenti del Comune, in ragione della mutata decisione del giudice di secondo grado, devono restituire le somme corrisposte dal datore di lavoro in esecuzione della sentenza di prime cure, posto che “il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza” (Cass. civ., Sez. I, 5 agosto 2005, n. 16559). In particolare, sulla base di tali principi, deve ritenersi che le somme erogate dal in Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. docc. 11 e 12 del fascicolo di parte ricorrente) - comprensive non solo del capitale, ma anche degli interessi e delle spese legali eventualmente liquidate anche in sede esecutiva - debbano essere integralmente restituite, essendo venuto meno ogni titolo giustificativo al relativo pagamento (Cass. civ., Sez. III, 27 agosto 2015, n. 17245; Cass. civ., Sez. VI, ord. 12 aprile 2018).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso presentato dal e, per l'effetto, condanna Parte_1 Controparte_2 alla restituzione della somma pari a 14.318,75 euro e alla restituzione della Controparte_1 somma pari a 14.143,75 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo;
condanna altresì e al pagamento in solido, in favore del Controparte_2 Controparte_1
delle spese processuali che si liquidano in complessivi 4.000,00 euro per Parte_1 compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2986/2023 promossa da
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Francesco Buscaglia, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), C.F._2
-contumace-
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 5.12.2023, il chiede - sulla scorta della sentenza della Parte_1
Corte di Appello di Palermo n. 2137/2014, con cui è stata riformata la sentenza del Tribunale di
Agrigento n. 1663/2011 - condannarsi alla restituzione della somma pari a Controparte_2
14.318,75 euro e alla restituzione della somma pari a 14.143,75 euro, oltre Controparte_1 interessi legali dal sorgere al soddisfo. Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si sono costituiti in giudizio e Controparte_2
dei quali va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_1 Dopo alcuni rinvii finalizzati ad un bonario componimento della controversia, in data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_____________________
Va rilevato, sulla scorta della documentazione versata in atti, che il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 1663/2011 (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), ha disposto la condanna del
“al pagamento in favore di della somma di € 9.968,93 e di Parte_1 Controparte_1
della somma di € 9.988,65, per le causali di cui in parte motiva, oltre la Controparte_2 maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo” a titolo di differenze retributive.
È parimenti documentato che la Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 2137/2014 (cfr. doc.
4 del fascicolo di parte ricorrente), ha riformato la suddetta sentenza di primo grado, rigettando “la domanda proposta da e nei confronti del Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
” e condannandoli al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
[...]
Ciò detto, va ricordato in punto di diritto che l'art. 336 c.p.c. prevede al comma 1 che “La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata” e al comma 2 che “La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”.
Segnatamente, se da un lato il comma 1 disciplina il c.d. effetto espansivo interno della riforma o della cassazione del provvedimento impugnato, che trova applicazione rispetto ai capi della sentenza, non impugnati autonomamente, dipendenti da quelli riformati o cassati, dall'altro il comma 2 prevede il c.d. effetto espansivo esterno, in base al quale la riforma o l'annullamento in cassazione della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti fin dal momento della pubblicazione della sentenza, senza necessità di attendere il suo passaggio in giudicato.
Orbene, dall'applicazione della suindicata disposizione consegue che, a seguito della riforma in appello della sentenza n. 1663/2011, i dipendenti del Comune, in ragione della mutata decisione del giudice di secondo grado, devono restituire le somme corrisposte dal datore di lavoro in esecuzione della sentenza di prime cure, posto che “il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza” (Cass. civ., Sez. I, 5 agosto 2005, n. 16559). In particolare, sulla base di tali principi, deve ritenersi che le somme erogate dal in Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. docc. 11 e 12 del fascicolo di parte ricorrente) - comprensive non solo del capitale, ma anche degli interessi e delle spese legali eventualmente liquidate anche in sede esecutiva - debbano essere integralmente restituite, essendo venuto meno ogni titolo giustificativo al relativo pagamento (Cass. civ., Sez. III, 27 agosto 2015, n. 17245; Cass. civ., Sez. VI, ord. 12 aprile 2018).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso presentato dal e, per l'effetto, condanna Parte_1 Controparte_2 alla restituzione della somma pari a 14.318,75 euro e alla restituzione della Controparte_1 somma pari a 14.143,75 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo;
condanna altresì e al pagamento in solido, in favore del Controparte_2 Controparte_1
delle spese processuali che si liquidano in complessivi 4.000,00 euro per Parte_1 compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo