CA
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 3740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3740 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO CE ET Presidente dott. IC RI ED Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2817/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA in proprio e quale legale rappresentante di con Parte_1 CP_1
l'avv. Gaspare Morgante
APPELLANTI
E
, con l'Avvocatura Controparte_2
Generale dello Stato
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 98/2021 del Tribunale di Latina
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 14 dicembre 2018 , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante di adiva il Tribunale di Latina quale giudice civile CP_1 impugnando l'ordinanza-ingiunzione n. 264/2018, riferita come loro notificata rispettivamente il 15 e il 19 novembre 2018, con la quale l' Controparte_2
di aveva intimato il pagamento in solido della complessiva somma di €
[...] CP_2
Pag. 1 di 5 133.875,00 oltre spese di notifica, derivante dal verbale unico di accertamento n.
04102013RMRM del 31 dicembre 2013.
A fondamento della pretesa, l'ufficio adduceva che per 24 soggetti impiegati come animatori turistici nel periodo tra il 2 luglio 2010 e il 2 settembre 2012 presso la struttura ricettiva “Le Palme Village” non era stato mai rilasciato il certificato di agibilità Pt_2 prescritto dall'art. 6 del d.lgs c.p.s. n. 708/1947, così irrogando la sanzione di € 125,00 al giorno per ogni lavoratore.
Tanto premesso, i ricorrenti evidenziavano che le difese spiegate nel procedimento amministrativo non avevano sortito esito favorevole e che nel caso di specie si trattava di responsabilità non proprie, ma piuttosto riconducibili all'attività di Boongie S.r.l., società appaltatrice del servizio di animazione che aveva curato l'assunzione dei lavoratori in questione;
che infatti aveva verificato in maniera diligente che i lavoratori in CP_1 questione fossero stati regolarmente assunti, come da certificazione prodotta CP_3 agli atti;
che già nel 2014 aveva sollecitato Boongie a produrre la documentazione necessaria, senza risultato;
che risultava ingiusto e confliggente con i principi basilari di proporzionalità delle sanzioni penalizzare un soggetto per una mera irregolarità di forma, alla luce della regolare assunzione dei lavoratori da parte di Boongie, la quale aveva garantito a che avrebbe inviato solo personale per il quale ogni adempimento CP_1 retributivo, previdenziale e fiscale era stato onorato, come comprovato dalle attestazioni di denuncia contributiva presentate dalla stessa Boongie, ad ulteriore dimostrazione della propria scrupolosità; che ai sensi dell'art. 7 del d.lgs c.p.s. n. 708/1947 l'obbligo di custodia dei certificati di agibilità – peraltro abrogato a cura dell'art. 1, comma 1097, della legge n. 205/2017 – incombeva sul committente e non su o ancor meno CP_1 sul suo amministratore;
che era errata la determinazione della sanzione atteso
• che essa era stata irrogata per diversi periodi, pur trattandosi della medesima violazione, identificata dal codice n. 13, così invocandosi l'applicazione dell'art. 12 del d.lgs n. 472/1997;
• che non erano state concesse le esimenti accordate ad alcune categorie di lavoratori dall'art. 1, comma 188, della legge n. 296/2006, siccome studenti di età compresa tra i 18 e i 25 anni e che in nessun caso il reddito maturato per la singola stagione aveva superato la soglia di € 5.000,00
• che non era stata considerata la condotta diligente e collaborativa della società, la quale si era accertata della regolare assunzione dei lavoratori.
Pag. 2 di 5 Sulla base di tanto concludevano richiedendo di “dichiarare la nullità, e/o annullabilità
e/o inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione n. 264 del 2018 notificata il 15 novembre 2018 formato da Capo dell in data 9 novembre Controparte_2 CP_2
2018 e delle sanzioni accessorie per tutte le ragioni di cui al presente atto di opposizione”, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_2
deducendo l'infondatezza dell'opposizione, della quale richiedeva il rigetto.
[...]
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 98/2021, depositata il 25 gennaio 2021, che affermava
• l'insussistenza del principio della retroattività della legge più favorevole in tema di sanzioni amministrative di natura non punitiva come quella in esame
• che la misura della sanzione irrogabile era stabilita in maniera fissa dalla normativa in ragione di ogni giornata di lavoro e che si trattava di illecito permanente
• che non ricorrevano gli estremi per fruire delle esimenti previste dall'art. 1, comma 18, della legge n. 296/2006 atteso che nel caso di specie non si versava in
“esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazione di tradizioni popolari o folcloristiche”, ma in attività di animazione così respingendo l'opposizione, ma compensando le spese processuali per via della complessità delle questioni affrontate, con particolare riguardo alla tematica della retroattività o meno della disciplina sopravvenuta.
Con atto iscritto il 23 luglio 2021 presso la Corte di appello civile di Roma il e Pt_1 impugnavano la sentenza citata affidandosi ai seguenti motivi. CP_1
Con il primo lamentavano il mancato riconoscimento della retroattività della legge più favorevole alla luce dell'intervenuta abrogazione della normativa applicata dall' ad opera della legge n. 205/2017 deducendo l'erronea Controparte_2 interpretazione della sentenza n. 63/2019 della Corte costituzionale, che aveva ribadito il rango costituzionale del principio di retroattività favorevole e aveva esteso la regola dell'applicazione della lex mitior anche alle sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità punitive. Sosteneva che la sanzione irrogata avesse una chiara natura punitiva alla luce della sua ingente entità e del “trattamento particolarmente rigido e afflittivo previsto…che comporterebbe necessariamente la cessazione e la chiusura di ogni attività
Pag. 3 di 5 della società appellante”. Evidenziava che la giurisprudenza unionale aveva stabilito l'illegittimità delle sanzioni pecuniarie che non possano essere inferiori ad un certo importo predefinito e che siano irrogate cumulativamente per ciascun lavoratore, senza la previsione di un tetto massimo. Ribadiva la propria estraneità all'illecito riscontrato, atteso che i lavoratori in questione erano dipendenti di altra società, onerata dell'acquisizione del certificato di agibilità, e che essi appellanti non potevano essere a conoscenza della sua mancanza, avendo piuttosto diligentemente verificato la regolarità della assunzione dei lavoratori, inoltre confidando nell'efficacia sanante del verbale redatto dalla Guardia di Finanza il 18 agosto 2010, che non aveva sollevato alcun rilievo al riguardo, così difettando qualsiasi rimproverabilità della loro condotta.
Con il secondo motivo censuravano la pronuncia per non avere applicato l'art. 8 della legge n. 689/1981 in tema di concorso formale o di continuazione, contestando l'influenza su tale aspetto del preteso carattere permanente dell'illecito, ciò che risultava avvalorato dalla previsione di cui all'art. 12 del d.lgs n. 472/1997 in tema di sanzioni tributarie.
Con il terzo motivo si dolevano del mancato riconoscimento delle esenzioni introdotte dalla legge n. 296/2006 ribadendo che numerosi lavoratori erano studenti di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che il reddito prodotto non aveva mai superato la soglia di € 5.000,00
e che l'attività di animazione turistica debba rientrare nelle manifestazioni di intrattenimento di cui alla circolare dell' n. 2/2008 meritevoli di esenzione. Pt_2
Concludevano richiedendo la riforma della sentenza, con condanna dell' al CP_2 pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio e loro distrazione.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si costituito l' Controparte_2
concludendo per la conferma della sentenza gravata.
[...]
Nelle more del giudizio, le parti appellanti depositavano note di trattazione scritta nelle quali comunicavano di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi della legge n.
197/2022 in riferimento alla cartella di pagamento n. 097 2022 0022543050 001, dedotta come “impugnata con il presente giudizio nei confronti dell' Controparte_2
”. Chiarivano, inoltre, che l'agente della riscossione aveva provveduto
[...] alla determinazione dell'importo dovuto e che erano stati già effettuati “diversi pagamenti rateali” (per la precisione, tre), così richiedendo “dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
Pag. 4 di 5 Nondimeno, con atto del 9 ottobre 2024 era disposta la trasmissione dalla Sezione civile alla Sezione lavoro del procedimento;
quindi, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via assorbente rispetto alle questioni sottoposte alla cognizione della Corte, sulla base di quanto emerge dagli atti, si deve rilevare che in riferimento ai crediti oggetto del giudizio le parti appellanti sono state ammesse alla definizione agevolata ai sensi della legge n. 197/2022, provvedendo ai relativi pagamenti rateali in corso, circostanza che non
è stata in alcun modo contestata dalla parte pubblica, nemmeno comparsa alle udienze di discussione davanti a questa Corte di appello.
In riforma della sentenza impugnata, va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi della legge n. 197/2022, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
In considerazione della ragione processuale della decisione, in aggiunta al rilievo che la parte pubblica ha manifestato un sostanziale disinteresse rispetto alle vicende dei crediti di cui si discute una volta instaurata la definizione agevolata, le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 CP_1 con ricorso iscritto il 23 luglio 2021 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Latina
n. 98/2021, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Roma, 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC RI ED TO CE ET
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Flavia Tatarelli
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO CE ET Presidente dott. IC RI ED Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2817/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA in proprio e quale legale rappresentante di con Parte_1 CP_1
l'avv. Gaspare Morgante
APPELLANTI
E
, con l'Avvocatura Controparte_2
Generale dello Stato
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 98/2021 del Tribunale di Latina
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 14 dicembre 2018 , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante di adiva il Tribunale di Latina quale giudice civile CP_1 impugnando l'ordinanza-ingiunzione n. 264/2018, riferita come loro notificata rispettivamente il 15 e il 19 novembre 2018, con la quale l' Controparte_2
di aveva intimato il pagamento in solido della complessiva somma di €
[...] CP_2
Pag. 1 di 5 133.875,00 oltre spese di notifica, derivante dal verbale unico di accertamento n.
04102013RMRM del 31 dicembre 2013.
A fondamento della pretesa, l'ufficio adduceva che per 24 soggetti impiegati come animatori turistici nel periodo tra il 2 luglio 2010 e il 2 settembre 2012 presso la struttura ricettiva “Le Palme Village” non era stato mai rilasciato il certificato di agibilità Pt_2 prescritto dall'art. 6 del d.lgs c.p.s. n. 708/1947, così irrogando la sanzione di € 125,00 al giorno per ogni lavoratore.
Tanto premesso, i ricorrenti evidenziavano che le difese spiegate nel procedimento amministrativo non avevano sortito esito favorevole e che nel caso di specie si trattava di responsabilità non proprie, ma piuttosto riconducibili all'attività di Boongie S.r.l., società appaltatrice del servizio di animazione che aveva curato l'assunzione dei lavoratori in questione;
che infatti aveva verificato in maniera diligente che i lavoratori in CP_1 questione fossero stati regolarmente assunti, come da certificazione prodotta CP_3 agli atti;
che già nel 2014 aveva sollecitato Boongie a produrre la documentazione necessaria, senza risultato;
che risultava ingiusto e confliggente con i principi basilari di proporzionalità delle sanzioni penalizzare un soggetto per una mera irregolarità di forma, alla luce della regolare assunzione dei lavoratori da parte di Boongie, la quale aveva garantito a che avrebbe inviato solo personale per il quale ogni adempimento CP_1 retributivo, previdenziale e fiscale era stato onorato, come comprovato dalle attestazioni di denuncia contributiva presentate dalla stessa Boongie, ad ulteriore dimostrazione della propria scrupolosità; che ai sensi dell'art. 7 del d.lgs c.p.s. n. 708/1947 l'obbligo di custodia dei certificati di agibilità – peraltro abrogato a cura dell'art. 1, comma 1097, della legge n. 205/2017 – incombeva sul committente e non su o ancor meno CP_1 sul suo amministratore;
che era errata la determinazione della sanzione atteso
• che essa era stata irrogata per diversi periodi, pur trattandosi della medesima violazione, identificata dal codice n. 13, così invocandosi l'applicazione dell'art. 12 del d.lgs n. 472/1997;
• che non erano state concesse le esimenti accordate ad alcune categorie di lavoratori dall'art. 1, comma 188, della legge n. 296/2006, siccome studenti di età compresa tra i 18 e i 25 anni e che in nessun caso il reddito maturato per la singola stagione aveva superato la soglia di € 5.000,00
• che non era stata considerata la condotta diligente e collaborativa della società, la quale si era accertata della regolare assunzione dei lavoratori.
Pag. 2 di 5 Sulla base di tanto concludevano richiedendo di “dichiarare la nullità, e/o annullabilità
e/o inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione n. 264 del 2018 notificata il 15 novembre 2018 formato da Capo dell in data 9 novembre Controparte_2 CP_2
2018 e delle sanzioni accessorie per tutte le ragioni di cui al presente atto di opposizione”, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_2
deducendo l'infondatezza dell'opposizione, della quale richiedeva il rigetto.
[...]
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 98/2021, depositata il 25 gennaio 2021, che affermava
• l'insussistenza del principio della retroattività della legge più favorevole in tema di sanzioni amministrative di natura non punitiva come quella in esame
• che la misura della sanzione irrogabile era stabilita in maniera fissa dalla normativa in ragione di ogni giornata di lavoro e che si trattava di illecito permanente
• che non ricorrevano gli estremi per fruire delle esimenti previste dall'art. 1, comma 18, della legge n. 296/2006 atteso che nel caso di specie non si versava in
“esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazione di tradizioni popolari o folcloristiche”, ma in attività di animazione così respingendo l'opposizione, ma compensando le spese processuali per via della complessità delle questioni affrontate, con particolare riguardo alla tematica della retroattività o meno della disciplina sopravvenuta.
Con atto iscritto il 23 luglio 2021 presso la Corte di appello civile di Roma il e Pt_1 impugnavano la sentenza citata affidandosi ai seguenti motivi. CP_1
Con il primo lamentavano il mancato riconoscimento della retroattività della legge più favorevole alla luce dell'intervenuta abrogazione della normativa applicata dall' ad opera della legge n. 205/2017 deducendo l'erronea Controparte_2 interpretazione della sentenza n. 63/2019 della Corte costituzionale, che aveva ribadito il rango costituzionale del principio di retroattività favorevole e aveva esteso la regola dell'applicazione della lex mitior anche alle sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità punitive. Sosteneva che la sanzione irrogata avesse una chiara natura punitiva alla luce della sua ingente entità e del “trattamento particolarmente rigido e afflittivo previsto…che comporterebbe necessariamente la cessazione e la chiusura di ogni attività
Pag. 3 di 5 della società appellante”. Evidenziava che la giurisprudenza unionale aveva stabilito l'illegittimità delle sanzioni pecuniarie che non possano essere inferiori ad un certo importo predefinito e che siano irrogate cumulativamente per ciascun lavoratore, senza la previsione di un tetto massimo. Ribadiva la propria estraneità all'illecito riscontrato, atteso che i lavoratori in questione erano dipendenti di altra società, onerata dell'acquisizione del certificato di agibilità, e che essi appellanti non potevano essere a conoscenza della sua mancanza, avendo piuttosto diligentemente verificato la regolarità della assunzione dei lavoratori, inoltre confidando nell'efficacia sanante del verbale redatto dalla Guardia di Finanza il 18 agosto 2010, che non aveva sollevato alcun rilievo al riguardo, così difettando qualsiasi rimproverabilità della loro condotta.
Con il secondo motivo censuravano la pronuncia per non avere applicato l'art. 8 della legge n. 689/1981 in tema di concorso formale o di continuazione, contestando l'influenza su tale aspetto del preteso carattere permanente dell'illecito, ciò che risultava avvalorato dalla previsione di cui all'art. 12 del d.lgs n. 472/1997 in tema di sanzioni tributarie.
Con il terzo motivo si dolevano del mancato riconoscimento delle esenzioni introdotte dalla legge n. 296/2006 ribadendo che numerosi lavoratori erano studenti di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che il reddito prodotto non aveva mai superato la soglia di € 5.000,00
e che l'attività di animazione turistica debba rientrare nelle manifestazioni di intrattenimento di cui alla circolare dell' n. 2/2008 meritevoli di esenzione. Pt_2
Concludevano richiedendo la riforma della sentenza, con condanna dell' al CP_2 pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio e loro distrazione.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si costituito l' Controparte_2
concludendo per la conferma della sentenza gravata.
[...]
Nelle more del giudizio, le parti appellanti depositavano note di trattazione scritta nelle quali comunicavano di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi della legge n.
197/2022 in riferimento alla cartella di pagamento n. 097 2022 0022543050 001, dedotta come “impugnata con il presente giudizio nei confronti dell' Controparte_2
”. Chiarivano, inoltre, che l'agente della riscossione aveva provveduto
[...] alla determinazione dell'importo dovuto e che erano stati già effettuati “diversi pagamenti rateali” (per la precisione, tre), così richiedendo “dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
Pag. 4 di 5 Nondimeno, con atto del 9 ottobre 2024 era disposta la trasmissione dalla Sezione civile alla Sezione lavoro del procedimento;
quindi, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via assorbente rispetto alle questioni sottoposte alla cognizione della Corte, sulla base di quanto emerge dagli atti, si deve rilevare che in riferimento ai crediti oggetto del giudizio le parti appellanti sono state ammesse alla definizione agevolata ai sensi della legge n. 197/2022, provvedendo ai relativi pagamenti rateali in corso, circostanza che non
è stata in alcun modo contestata dalla parte pubblica, nemmeno comparsa alle udienze di discussione davanti a questa Corte di appello.
In riforma della sentenza impugnata, va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi della legge n. 197/2022, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
In considerazione della ragione processuale della decisione, in aggiunta al rilievo che la parte pubblica ha manifestato un sostanziale disinteresse rispetto alle vicende dei crediti di cui si discute una volta instaurata la definizione agevolata, le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 CP_1 con ricorso iscritto il 23 luglio 2021 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Latina
n. 98/2021, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Roma, 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC RI ED TO CE ET
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Flavia Tatarelli
Pag. 5 di 5