3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , e successive modificazioni.
4. All' articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.
5. Le disposizioni di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 , recante retroattivita' dei minori estimi catastali, si applicano anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).
6. Le disposizioni di cui all' articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 , si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette e' inclusa anche l'imposta comunale sugli immobili (ICI).
----------------- AGGIORNAMENTO (16) Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 , come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 2, comma 34) che "In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all' articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 , l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento".