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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1903/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,1903/2023 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 con l'Avv. CAZZATO LUANA MARIA GRAZIA RICORRENTE E
) nato in [...] il [...] RESISTENTE CONTUMACE CP_1 C.F._2
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 22.01.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto emettersi sentenza dichiarativa la separazione Parte_1 personale - ed a in giudicato della indicata decisione lo scioglimento del matrimonio contratto - in relazione al matrimonio celebrato con in data 25.10.2011 in CP_1
EL TE (Tunisia), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Azzano San Paolo il giorno 5 aprile 2012 al N.2 Parte II Sec. C. Nel corso del giudizio nessuno si costituiva per parte resistente. Emessa in data 17.1.2024 sentenza di separazione personale n. 78/2024, veniva fissata l'odierna udienza - sostituita con lo scambio di note scritte - per il prosieguo del processo in merito alla domanda di divorzio, istanza in merito alla quale parte ricorrente ha fatto pervenire note contenenti richiesta di accoglimento della stessa. Tutto ciò premesso, il Tribunale:
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del citato provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dall'udienza fissata per la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi, potendo, pertanto la domanda essere accolta;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- considerato che, in assenza di contestazione della domanda, nulla è dovuto in merito alle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] Parte_1
PAOLO (BG) il 24/09/1959 e nato in [...] trascritto nel registro CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di Azzano San Paolo il giorno 5 aprile 2012 al N.2 Parte II Sec. C. ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 22.01.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,1903/2023 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 con l'Avv. CAZZATO LUANA MARIA GRAZIA RICORRENTE E
) nato in [...] il [...] RESISTENTE CONTUMACE CP_1 C.F._2
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 22.01.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto emettersi sentenza dichiarativa la separazione Parte_1 personale - ed a in giudicato della indicata decisione lo scioglimento del matrimonio contratto - in relazione al matrimonio celebrato con in data 25.10.2011 in CP_1
EL TE (Tunisia), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Azzano San Paolo il giorno 5 aprile 2012 al N.2 Parte II Sec. C. Nel corso del giudizio nessuno si costituiva per parte resistente. Emessa in data 17.1.2024 sentenza di separazione personale n. 78/2024, veniva fissata l'odierna udienza - sostituita con lo scambio di note scritte - per il prosieguo del processo in merito alla domanda di divorzio, istanza in merito alla quale parte ricorrente ha fatto pervenire note contenenti richiesta di accoglimento della stessa. Tutto ciò premesso, il Tribunale:
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del citato provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dall'udienza fissata per la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi, potendo, pertanto la domanda essere accolta;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- considerato che, in assenza di contestazione della domanda, nulla è dovuto in merito alle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] Parte_1
PAOLO (BG) il 24/09/1959 e nato in [...] trascritto nel registro CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di Azzano San Paolo il giorno 5 aprile 2012 al N.2 Parte II Sec. C. ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 22.01.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco