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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3661/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3661/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
RESISTENTI
Oggi 8 aprile 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. MENDOGNI
MARCELLO per parte ricorrente Parte_2
per parte resistente ,
[...] Controparte_1
l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3661/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MENDOGNI MARCELLO
PARTE RICORRENTE contro e Controparte_1 [...]
Controparte_2
Rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: pubblico impiego
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente, premesso di aver partecipato al bando per la copertura dei posti vacanti all'estero per l'insegnamento di Scienze (cod. 025) scuola secondaria, lamenta che le Amministrazioni resistenti non avrebbero disposto la sua immissione nel posto presso l'Istituto comprensivo di Parigi, pur essendo risultata la Pt_1
pagina 2 di 6 prima in graduatoria e pur essendo detto poso inserito tra i posti vacanti e disponibili per la procedura in esame.
II. Chiedeva così di «a) accertare e dichiarare il diritto della prof. ad Pt_1
ottenere l'incarico di insegnamento di Scienze alla scuola secondaria di secondo grado
l'Istituto italiano statale comprensivo di Parigi a far tempo dall'ottobre 2021 o da quando si riterrà di legge o del caso;
b) dichiarare tenuto e condannare il
[...]
e, se del caso, il Controparte_2 [...]
, ciascuno per la propria competenza, a disporre Controparte_1
l'assegnazione all'estero presso l'Istituto Comprensivo di Parigi della prof. c) Pt_1
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente prof. al risarcimento del danno Pt_1
decorrente dal mese di ottobre 2021 e fino al momento in cui la ricorrente otterrà
l'assegnazione presso l'Istituto Comprensivo di Parigi, da quantificare in € 4.497,9 mensili e in € 53.974,8 su base annua, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, anche in via equitativa ed anche a titolo di perdita di chances lavorative, o nella somma maggiore o minore che risulterà di legge o del caso,
e di conseguenza dichiarare tenuto e condannare il Controparte_2
e, se del caso, il ,
[...] Controparte_1
ciascuno per la propria competenza, al pagamento della somma di € 4.497,9 mensili e in € 53.974,8 su base annua dall'ottobre 2021 fino all'ottenimento dell'assegnazione presso l'Istituto Comprensivo di Parigi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, anche in via equitativa ed anche a titolo di perdita di chances lavorative, o nella somma maggiore o minore che risulterà di legge o del caso;
d) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente prof. al Pt_1
risarcimento del danno per tutto il periodo di 6 anni in cui avrebbe avuto diritto all'assegnazione all'estero dall'ottobre 2021, da quantificare nella somma di €
323.848,8 o in quella maggiore o minore che risulterà di legge o del caso, anche in via equitativa ed anche a titolo di perdita di chances lavorative, e di conseguenza dichiarare tenuto e condannare il Controparte_2
, e se del caso il , ciascuno per la
[...] Controparte_1 propria competenza, al pagamento della somma di € 323.848,8 o la somma maggiore
o minore che risulterà di legge o del caso, anche in via equitativa ed anche a titolo di
pagina 3 di 6 perdita di chances, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo».
III. Si costituivano il e il Controparte_1 [...]
contestando in via di fatto e diritto la Controparte_2
domanda, eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione e l'incompetenza del Tribunale di Bologna e, nel merito, rilevando come l'operato delle Amministrazioni fosse corretto.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
1. In via preliminare non è fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto nel caso di specie l'oggetto del giudizio non attiene alle procedure concorsuali in senso stretto, né all'utilizzazione, o meno della graduatoria derivante dalla selezione effettuata, bensì all'attribuzione alla ricorrente del punto rispetto alla quale la stessa, asseritamente, sarebbe risultata vincitrice, ovvero al risarcimento del danno. Del pari infondata è l'eccezione di incompetenza per territorio.
Infatti, l'art. 27 del D.Lgs. 64/2017 espressamente prevede che «Per le controversie di lavoro del personale di cui al presente capo è competente il foro di
Roma», dunque, considerando che si tratta di una norma che integra un'eccezione agli ordinari criteri di competenza per territorio, deve essere applicata in senso stretto (cfr.,
Cassazione civile sez. VI, 12/11/2019, n. 29218: «L'incompetenza sussistente al momento della proposizione della domanda non può essere dichiarata ove il giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio. (Nella specie, con riguardo ad una controversia afferente al rapporto di lavoro di un'insegnante in servizio presso un istituto scolastico italiano all'estero, la S.C. ha ritenuto che la competenza spettasse non già, in forza dell'art. 413, comma 5, c.p.c., al giudice del luogo ove la ricorrente lavorava prima dell'assegnazione all'estero, bensì al
Tribunale di Roma, in virtù di quanto espressamente disposto dall'art. 27 del d.lgs. n.
64 del 2017, entrato in vigore dopo l'instaurazione del processo)»).
pagina 4 di 6 Quindi, ai fini del radicamento della vertenza presso il Tribunale di Roma è necessario che si tratti di controversie di lavoro che riguardano il personale (docente e amministrativo), di cui al Capo III del D.Lgs. 64/2017, dunque, del personale distaccato dal al e in servizio Controparte_1 Controparte_2
presso quest'ultimo.
Nel caso di specie, la ricorrente non risulta distaccata (anzi, il ricorso è proprio indirizzato, in via principale, a tale assegnazione), con la conseguenza che devono valere gli ordinari criteri di competenza, quale, nello specifico, quello della sede di lavoro, che rientra nel circondario del Tribunale di Bologna.
2. Nel merito, l'art. 20 del D.Lgs. 64/2017 dispone che «
1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica annualmente al
[...]
] i posti nell'ambito del contingente di cui Controparte_3
all'articolo 18, comma 1, che si rendono disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in corso. Sono consentiti aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico per esigenze sopravvenute. I posti disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del
e del Controparte_3 [...]
.
2. Previo collocamento fuori ruolo presso il Controparte_2
, il predetto destina sui Controparte_2
posti di cui al comma 1 gli aspiranti che si collocano in posizione utile nelle graduatorie di cui all'articolo 19 comma 4».
Nel caso di specie emerge dalla documentazione in atti che il Controparte_2
ha espressamente individuato una serie di posti disponibili da coprire
[...]
attraverso la procedura (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente e doc. 5, fasc. resistenti).
Nella lista, per la classe SCI 025, è presente l'Istituto Comprensivo Italiano
Statale di Parigi, presso cui parte ricorrente chiede l'assegnazione in questa sede.
Risulta documentato, altresì che con la stessa tipologia di atto (il Rendenoto), il abbia Controparte_2
pagina 5 di 6 successivamente disposto (con la quarta integrazione, cfr., doc. 6, fasc. resistenti) la non attivazione del suddetto posto.
Si tratta di un aggiornamento legittimo, perché previsto dalla stessa normativa di riferimento e che va ad incidere proprio sul concetto di “posto disponibile”, quale presupposto per determinare, o meno, la sussistenza del diritto dell'insegnante ad essere assegnata alla sede.
Né sarebbe possibile ritenere che fosse necessario allo scopo un ulteriore atto amministrativo, considerando, come anticipato sopra, che è stato utilizzato il medesimo atto dal punto di vista formale.
3. Alla luce di quanto detto, è vero che il posto presso l'Istituto parigino non è stato soppresso, ma su di esso è intervenuta una decisione, non sindacabile dal giudice ordinario, dell'Amministrazione degli esteri circa la non necessità di copertura.
Dunque, non vi sono profili di illegittimità nelle condotte dei due CP_4
resistenti, con la conseguenza che tanto la domanda spiegata in via principale, quanto quella meramente risarcitoria, non possono trovare accoglimento.
Le spese di lite considerato il quadro complessivo che ha condotto al presente giudizio e la particolarità della vicenda, possono essere interamente compensate, sussistendone le eccezionali ragioni per provvedere in tal senso.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Bologna il 08/04/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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