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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore all'esito di camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6657 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA
[...]
(c.f. Parte_1
), con domicilio in Roma, Piazza dei Caprettari n. 70, presso P.IVA_1 lo studio dell'Avv. Giuseppe Matteo Masoni che la rappresenta come da procura in atti;
appellante E
(c.f. ) e CP_1 C.F._1 [...]
(c.f. , entrambe Controparte_2 P.IVA_2 rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti, dagli Avvocati Gabriele Posteraro e Francesco Falcone e Giuseppe Falcone del Foro di Cosenza, con domicilio eletto in Roma, Via Flaminia
135 presso lo studio dell'Avv. Antonio Iorio;
appellanti incidentali OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5891/21 del Tribunale di Roma, pubblicata il 7.04.2021 FATTO E DIRITTO Per quanto attiene alla vicenda processuale, si rinvia all'impugnata sentenza, che deve intendersi qui integralmente riportata (sull'ammissibilità della motivazione per relationem, v. Cass. 11 febbraio 2011, n. 3367; v. anche Cass. 22 maggio 2012, n. 8053; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3340).
Con la prima decisione, il Tribunale ha così statuito
“il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta:
-) dichiara inidonea la notificazione tramite servizio postale dell'ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 del 21.12.2016 prot. n. 21715GPE emessa nei confronti di a rendere CP_2 Controparte_2 procedibile l'azione esecutiva promuovibile sulla sua base;
-) respinge per il resto l'opposizione proposta;
-) condanna in solido Controparte_2
in proprio, al pagamento in favore di
[...] [...]
, del 90% Controparte_3 delle spese di lite, liquidato in complessivi euro 6200,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge, compensandole per il resto. La sentenza è stata impugnata da
[...]
Parte_1 he ne ha chiesto la riforma sulla base di vari motivi.
[...]
La Controparte_2
si è costituita ed ha resistito all'appello chiedendone il rigetto.
[...]
Con dichiarazione telematica del 3.06.2024 le parti hanno formulato istanza congiunta di rinuncia all'appello e all'appello incidentale, chiedendo la compensazione delle spese. Deve essere dichiarata l'estinzione del processo. A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.). L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.). È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: « A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore) » (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434). Le spese del processo estinto vanno compensate, come da relativo accordo fra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Parte_1 nei confronti di
[...] [...]
contro la sentenza Controparte_2 sentenza n. 5891/21 del Tribunale di Roma, pubblicata il 7.04.2021 ogni altra conclusione disattesa, così provvede;
1. — cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ⎯ dichiara compensate le spese del grado. Così deciso in Roma il giorno 24/02/2025. Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Gianì Nicola Saracino