TRIB
Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/10/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 496/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Andrea Amadei Presidente
2) dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 496/2025 R.G., introitata per la decisione all'udienza del
18.09.2025 promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio e Parte_1 C.F._1
l'indirizzo pec dell'Avv. AUTELITANO ROBERTA (pec:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente nei confronti di
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2
e l'indirizzo pec dell'Avv. ROCCISANO MARIA (pec:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_2 resistente con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri;
Oggetto: separazione giudiziale convertita in consensuale;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 18.09.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.05.2025, ha proposto domanda di separazione Parte_1 giudiziale dalla coniuge esponendo che i due hanno contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in data 29.09.1996, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Locri (RC), anno 1996, n. 34, Parte II, Serie A;
che, in costanza di matrimonio, sono stati adottati tre figli,
[...]
( 27.03.1999), 12.09.2001) e Persona_1 Per_2 Persona_3 Per_4 [...]
( 08.08.2003), ormai tutti maggiorenni, benché solo il primo Persona_5 Per_2 economicamente autosufficiente;
che attualmente convive con la madre Persona_1
1 presso la casa coniugale, di proprietà di quest'ultima, sita in Locri, Via Giacomo Matteotti n. 5, mentre gli altri due figli risiedono con il padre in Portigliola, alla Contrada Dromo n. 22; che “per diversi anni i coniugi hanno vissuto una fase crescente di deminutio dell'affectio maritalis caratterizzata da incomunicabilità e contrasti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che, da oltre un anno, il ricorrente ed i figli della coppia Per_1 Persona_3
e si sono trasferiti nel limitrofo Comune di Portigliola”; che, venuta meno la Persona_5 comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il ricorrente ha maturato l'esigenza di recuperare la propria libertà, definendo i rapporti – anche di natura economica – con la coniuge resistente. Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
fissare la residenza abituale dei figli maggiorenni non autosufficienti
[...]
e presso l'abitazione del padre, sita in PORTIGLIOLA alla Persona_3 Persona_5
Contrada Dromo n. 22; disporre che i coniugi provvedano direttamente a contribuire al mantenimento ordinario in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti Persona_3
e , obbligandosi a contribuire alle spese straordinarie nella misura percentuale pari Persona_5 al 50% ciascuno;
disporre che l'assegno per il nucleo familiare, la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, la deduzione per i detti figli, nonché gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese universitarie e/o sanitarie relative ai figli vadano a beneficio dei coniugi nella misura del 50% ciascuno”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione depositata in data 17.09.2025, si è costituita in giudizio CP_1
non opponendosi alla domanda di separazione promossa dal ricorrente, rappresentando
[...] tuttavia di essere stata recentemente licenziata (cfr. doc. 2) e di non poter “più contare su uno stipendio certo, conseguentemente, non può obbligarsi a provvedere al mantenimento ordinario né alle spese straordinarie per i figli maggiorenni nella misura del 50%”; ha poi dedotto di aver sempre provveduto direttamente al mantenimento dei figli e Persona_3 Persona_5 nonostante la loro convivenza con il padre, contribuendo anche, in tutto o in parte, alle relative spese universitarie;
tuttavia, ha rappresentato che, essendo “mutata drasticamente la sua condizione economica”, non fosse più “in grado di provvedere, come faceva prima, al loro mantenimento né alle spese straordinarie dei figli maggiorenni se non in proporzione alle sue effettive capacità economiche, praticamente minime”. Instava quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito … in via provvisoria e urgente 1. emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e con contestuale comunicazione all'Ufficiale ello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. fissare la residenza abituale dei figli maggiorenni non 2 autosufficienti e presso l'abitazione del padre, sita in Persona_3 Persona_5
Portigliola (RC) alla Contrada Dromo n. 22; 3. disporre che i coniugi provvedano direttamente a contribuire al mantenimento ordinario in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti
[...]
e , ciascuno in proporzione alle proprie capacità economiche Persona_3 Persona_5 senza alcun obbligo in ordine alle spese straordinarie che verranno divise nella misura del 50% solo se previamente concordate e strettamente necessarie;
4. riservare al prosieguo di lite ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione, emenda del libello processuale e capitolazione dei mezzi istruttori”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Le parti sono state sentite congiuntamente all'udienza del 18.09.2025; in detta sede il ricorrente ha dichiarato: “Io sono meccanico;
guadagno circa € 800,00 netti al mese;
percepisco anche una pensione di invalidità al 22%, che ammonta ad € 165,00 netti al mese. Io attualmente vivo a
Portigliola, in una casa in affitto, con i miei figli e , entrambi Persona_3 Persona_5 maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. Io e mia moglie al momento stiamo provvedendo ciascuno al mantenimento ordinario dei nostri figli in via diretta. Io e mia moglie percepiamo l'assegno unico al 50% ciascuno”; la resistente ha affermato: “Io sono stata licenziata a fine luglio, perché l'attività dove lavoravo ha chiuso. Non ho ancora trovato un altro impiego, anche se mi sono attivata per cercarlo. Io attualmente vivo presso la casa coniugale, di mia proprietà. Mio figlio , che prima viveva con me, attualmente si è trasferito altrove, Persona_1 spostando anche la sua residenza. Sono d'accordo con mio marito affinché ciascuno di noi provveda al mantenimento diretto dei nostri figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, nei limiti delle mie attuali capacità economiche”.
I coniugi, sentiti personalmente e congiuntamente, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ma di
“concordare affinché ciascuno di essi provveda direttamente al mantenimento ordinario dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, ciascuno in proporzione alle proprie sostanze e capacità di lavoro, nonché tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, provvedendo altresì alle spese straordinarie per le esigenze di detti figli nella misura del 50% ciascuno, concordandole in anticipo. Resta altresì inteso tra i coniugi che ciascuno di essi percepirà l'assegno unico al 50%” (cfr. verbale dell'udienza del 18.09.2025).
Preso atto del sostanziale accordo in merito alle condizioni della separazione, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente la conversione del rito da giudiziale in consensuale;
il Giudice, previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati, ha disposto in conformità, assegnando la causa a sentenza e riservando di riferire al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che vi siano tutti i presupposti per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
3 Dalle dichiarazioni delle parti emerge la sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, confermata dalla circostanza che si è già trasferito presso una diversa Parte_1 abitazione, sita a Portigliola.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda all'omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, all'esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi degli eventuali figli minori.
Nel caso in esame, tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi all'omologazione della separazione consensuale alle condizioni concordate all'udienza del
18.09.2025: ed invero, entrambi i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nei rispettivi atti, sia nel corso dell'udienza, indicando concordemente le condizioni della separazione;
inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, non risultando configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale tra i coniugi, convertita in consensuale all'udienza del
18.09.2025, così dispone:
1. omologa la separazione consensuale relativa ai coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio il 29.09.1996, ed il cui atto risulta trascritto
[...] nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Locri, n. 34, Parte II, Serie A, anno
1996, alle condizioni indicate in parte motiva;
2. dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Locri per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
3. nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 09/10/2025, svolta tramite collegamento telematico
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Olga Quartuccio) (dott. Andrea Amadei)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Andrea Amadei Presidente
2) dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 496/2025 R.G., introitata per la decisione all'udienza del
18.09.2025 promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio e Parte_1 C.F._1
l'indirizzo pec dell'Avv. AUTELITANO ROBERTA (pec:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente nei confronti di
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2
e l'indirizzo pec dell'Avv. ROCCISANO MARIA (pec:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_2 resistente con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri;
Oggetto: separazione giudiziale convertita in consensuale;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 18.09.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.05.2025, ha proposto domanda di separazione Parte_1 giudiziale dalla coniuge esponendo che i due hanno contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in data 29.09.1996, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Locri (RC), anno 1996, n. 34, Parte II, Serie A;
che, in costanza di matrimonio, sono stati adottati tre figli,
[...]
( 27.03.1999), 12.09.2001) e Persona_1 Per_2 Persona_3 Per_4 [...]
( 08.08.2003), ormai tutti maggiorenni, benché solo il primo Persona_5 Per_2 economicamente autosufficiente;
che attualmente convive con la madre Persona_1
1 presso la casa coniugale, di proprietà di quest'ultima, sita in Locri, Via Giacomo Matteotti n. 5, mentre gli altri due figli risiedono con il padre in Portigliola, alla Contrada Dromo n. 22; che “per diversi anni i coniugi hanno vissuto una fase crescente di deminutio dell'affectio maritalis caratterizzata da incomunicabilità e contrasti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che, da oltre un anno, il ricorrente ed i figli della coppia Per_1 Persona_3
e si sono trasferiti nel limitrofo Comune di Portigliola”; che, venuta meno la Persona_5 comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il ricorrente ha maturato l'esigenza di recuperare la propria libertà, definendo i rapporti – anche di natura economica – con la coniuge resistente. Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
fissare la residenza abituale dei figli maggiorenni non autosufficienti
[...]
e presso l'abitazione del padre, sita in PORTIGLIOLA alla Persona_3 Persona_5
Contrada Dromo n. 22; disporre che i coniugi provvedano direttamente a contribuire al mantenimento ordinario in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti Persona_3
e , obbligandosi a contribuire alle spese straordinarie nella misura percentuale pari Persona_5 al 50% ciascuno;
disporre che l'assegno per il nucleo familiare, la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, la deduzione per i detti figli, nonché gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese universitarie e/o sanitarie relative ai figli vadano a beneficio dei coniugi nella misura del 50% ciascuno”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione depositata in data 17.09.2025, si è costituita in giudizio CP_1
non opponendosi alla domanda di separazione promossa dal ricorrente, rappresentando
[...] tuttavia di essere stata recentemente licenziata (cfr. doc. 2) e di non poter “più contare su uno stipendio certo, conseguentemente, non può obbligarsi a provvedere al mantenimento ordinario né alle spese straordinarie per i figli maggiorenni nella misura del 50%”; ha poi dedotto di aver sempre provveduto direttamente al mantenimento dei figli e Persona_3 Persona_5 nonostante la loro convivenza con il padre, contribuendo anche, in tutto o in parte, alle relative spese universitarie;
tuttavia, ha rappresentato che, essendo “mutata drasticamente la sua condizione economica”, non fosse più “in grado di provvedere, come faceva prima, al loro mantenimento né alle spese straordinarie dei figli maggiorenni se non in proporzione alle sue effettive capacità economiche, praticamente minime”. Instava quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito … in via provvisoria e urgente 1. emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e con contestuale comunicazione all'Ufficiale ello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. fissare la residenza abituale dei figli maggiorenni non 2 autosufficienti e presso l'abitazione del padre, sita in Persona_3 Persona_5
Portigliola (RC) alla Contrada Dromo n. 22; 3. disporre che i coniugi provvedano direttamente a contribuire al mantenimento ordinario in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti
[...]
e , ciascuno in proporzione alle proprie capacità economiche Persona_3 Persona_5 senza alcun obbligo in ordine alle spese straordinarie che verranno divise nella misura del 50% solo se previamente concordate e strettamente necessarie;
4. riservare al prosieguo di lite ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione, emenda del libello processuale e capitolazione dei mezzi istruttori”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Le parti sono state sentite congiuntamente all'udienza del 18.09.2025; in detta sede il ricorrente ha dichiarato: “Io sono meccanico;
guadagno circa € 800,00 netti al mese;
percepisco anche una pensione di invalidità al 22%, che ammonta ad € 165,00 netti al mese. Io attualmente vivo a
Portigliola, in una casa in affitto, con i miei figli e , entrambi Persona_3 Persona_5 maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. Io e mia moglie al momento stiamo provvedendo ciascuno al mantenimento ordinario dei nostri figli in via diretta. Io e mia moglie percepiamo l'assegno unico al 50% ciascuno”; la resistente ha affermato: “Io sono stata licenziata a fine luglio, perché l'attività dove lavoravo ha chiuso. Non ho ancora trovato un altro impiego, anche se mi sono attivata per cercarlo. Io attualmente vivo presso la casa coniugale, di mia proprietà. Mio figlio , che prima viveva con me, attualmente si è trasferito altrove, Persona_1 spostando anche la sua residenza. Sono d'accordo con mio marito affinché ciascuno di noi provveda al mantenimento diretto dei nostri figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, nei limiti delle mie attuali capacità economiche”.
I coniugi, sentiti personalmente e congiuntamente, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ma di
“concordare affinché ciascuno di essi provveda direttamente al mantenimento ordinario dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, ciascuno in proporzione alle proprie sostanze e capacità di lavoro, nonché tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, provvedendo altresì alle spese straordinarie per le esigenze di detti figli nella misura del 50% ciascuno, concordandole in anticipo. Resta altresì inteso tra i coniugi che ciascuno di essi percepirà l'assegno unico al 50%” (cfr. verbale dell'udienza del 18.09.2025).
Preso atto del sostanziale accordo in merito alle condizioni della separazione, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente la conversione del rito da giudiziale in consensuale;
il Giudice, previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati, ha disposto in conformità, assegnando la causa a sentenza e riservando di riferire al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che vi siano tutti i presupposti per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
3 Dalle dichiarazioni delle parti emerge la sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, confermata dalla circostanza che si è già trasferito presso una diversa Parte_1 abitazione, sita a Portigliola.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda all'omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, all'esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi degli eventuali figli minori.
Nel caso in esame, tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi all'omologazione della separazione consensuale alle condizioni concordate all'udienza del
18.09.2025: ed invero, entrambi i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nei rispettivi atti, sia nel corso dell'udienza, indicando concordemente le condizioni della separazione;
inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, non risultando configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale tra i coniugi, convertita in consensuale all'udienza del
18.09.2025, così dispone:
1. omologa la separazione consensuale relativa ai coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio il 29.09.1996, ed il cui atto risulta trascritto
[...] nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Locri, n. 34, Parte II, Serie A, anno
1996, alle condizioni indicate in parte motiva;
2. dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Locri per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
3. nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 09/10/2025, svolta tramite collegamento telematico
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Olga Quartuccio) (dott. Andrea Amadei)
4