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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 3124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3124 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania Quarta CIVILE VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 16.6.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. LANZA VANESSA;
Per il convenuto\opposto l'avv. GIANLUCA DE LIMA SOUZA, oggi sostituito dall'avv. DARIO CONTI;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2627/2024 promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Adrano (CT), alla Parte_1 C.F._1 via A. Spampinato n. 33, presso lo studio dell'Avv. Nicola Palermo (c.f. ), che C.F._2 lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Vanessa Lanza (c.f.
, C.F._3
Opponente contro pagina 1 di 6 P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria di P. IVA rappresentata e difesa, dall'Avv. Gianluca Controparte_2 P.IVA_2 de Lima Souza (c.f. ed elettivamente domicilia in Napoli, via Riviera di Chiaia C.F._4 n.267.
Opposta
DECISA ALL'UDIENZA DEL 16 GIUGNO 2025 AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 8/3/2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 4626/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 22/12/2023, pubblicato il 27/12/2023 nel procedimento RG n. 11952/2023, e notificato il 5/2/2024 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di complessivi € 12.014,40 (di cui € 2.989,38 per sorte capitale, € 930,62 per interessi corrispettivi ed € 8.094,40 per interessi di mora), oltre spese del procedimento monitorio, in favore della Controparte_2
Il credito derivava dal mancato pagamento dei ratei del finanziamento n. 4498656 del 26/7/2006, concesso all'opponente dalla per l'importo di € 3.260,25 e finalizzato all'acquisto Controparte_3 di un personal computer.
Tale credito è stato oggetto di diverse cessioni, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico ANrio, l'ultima avvenuta in data 3.8.2018, nei confronti della società opposta Controparte_2
Nell'atto di citazione l'opponente eccepiva:
-l'illegittima applicazione degli interessi corrispettivi e moratori ed superamento del tasso soglia usura;
-la presenza di clausole vessatorie ai sensi del d.lgs 206/2005 (Codice del Consumo) all'interno del contratto;
- l'illegittimità del rapporto contrattuale per violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale;
- laprescrizione del credito in assenza di validi atti interruttivi nel termine decennale;
in particolare eccepiva che alcuna efficacia interruttiva poteva riconoscersi alla missiva del 21/11/2018 (già all. 7 al ricorso per decreto ingiuntivo), siccome eseguita ad un indirizzo diverso da quello di residenza dell'odierno opponente, per come confermato dal certificato di residenza allegato da controparte.
Concludeva, pertanto, chiedendo:” VOGLIA l' respinta ogni contraria istanza, CP_4 eccezione e difesa, previa sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, ritenere e dichiarare la illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo n. 4626/2023 (R.G. n. 11952/2023), emesso da codesta On.le Autorità Giudiziaria in data 22/12/2023 e pubblicato il 27/12/2023, notificato il 29/1/2024, nei confronti del sig. Parte_1
per le ragioni esposte in narrativa e, per gli effetti, revocarlo, dichiararlo nullo, annullarlo
[...] ovvero - con qualsiasi altra formula - renderlo privo di efficacia giuridica alcuna, dichiarando non pagina 2 di 6 dovuta alcuna somma da parte dell'odierno opponente. In subordine, si chiede che l'On.le Tribunale adito voglia: a) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418, comma 2, cod. civ., degli addebiti di interessi ultralegali applicati, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
b) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa dell' convenuto per interessi di mora, spese, commissioni e competenze per CP_5 contrarietà al disposto di cui alla legge 7 maggio 1996, n. 108, perché eccedente il tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, cod. civ.; c) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia della clausola che prevede gli interessi moratori in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33, D.lgs n. 206/2005. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori – In via istruttoria, si chiede sin d'ora che l'Ill.mo giudice adito voglia disporre consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare il rispetto dei limiti del tasso-soglia, secondo i criteri dettati dalla L. n. 108/1996 e dall'art. 644 c.p.”.
Si costituiva quale mandataria di la quale, in relazione Controparte_1 Controparte_2 all'eccezione di illegittima applicazione degli interessi corrispettivi e moratori e presunto superamento del tasso soglia, rilevava che, l'effettivo tasso di mora richiesto era sempre stato adeguato al di sotto del
“cd. tasso soglia”, risultando, pertanto, assolutamente legittimo.
Quanto all'eccepita vessatorietà di alcune clausole contrattuali, rilevava che l'opponente aveva approvato espressamente tutte le clausole contrattuali, precisando, altresì, che il Giudice del monitorio nell'emettere il decreto ingiuntivo aveva stabilito altresì: “ritenuto che la direttiva 93/13/CEE ed il d. lgs. 206/2005 (Codice del consumo) non ostano alla concessione del decreto ingiuntivo, in quanto gli elementi di diritto e di fatto acquisiti in atti non suscitano seri dubbi in ordine alla possibile natura abusiva delle clausole contrattuali connesse all'oggetto del ricorso (Cass. civ., Sez. un., 06.04.2023, n. 9479)” e, pertanto, non era stata rilevata la presenza di clausole vessatorie.
Sulla prescrizione, evidenziava che, nel caso di specie, il termine prescrizionale sarebbe spirato il 15/12/2019, termine interrotto con la comunicazione di notificata in data 19/12/2018 (cfr. CP_2 Allegato 7 fascicolo monitorio) e, successivamente, con la notifica del Decreto Ingiuntivo.
Concludeva dunque chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 4626/2023 (R.G. 11952/2023) del 27/12/2023 ex art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via definitiva e nel merito: - rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 4626/2023 (R.G. 11952/2023) del 27/12/2023; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse essere accertato in corso di causa come dovuto, oltre interessi successivi;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Con decreto ex art.171 bis c.p.c., veniva confermata la prima udienza del 20.1.2025, indicata nell'atto di citazione, e venivano assegnati alle parti termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Di poi, parte opposta produceva il verbale negativo di mediazione del 1.7.2024.
All'esito della prima udienza del 20.1.2025, posto che il presunto atto interruttivo della prescrizione era stato inviato ad indirizzo diverso da quello di residenza, come da certificato di residenza allegato da parte opposta (all.7), veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e rinviata l'udienza al 16.6.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. pagina 3 di 6 La legittimazione attiva è una condizione dell'azione; il suo difetto può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice.
Come statuito dalla Corte di Cassazione, da ultimo, nella pronuncia n. 10786/2024: “in ragione della rilevabilità d'ufficio dei vizi inficianti la legittimazione delle parti è onere della cessionaria dare prova della propria legittimazione attiva nel corso del giudizio, tale prova deve essere data non solo allegando la Gazzetta Ufficiale recante l'avviso dell'avvenuta cessione, da parte della banca alla cessionaria di alcuni suoi crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130 e 58 TUB, ma anche provando che tra i crediti oggetto della comunicata cessione fossero compresi anche i crediti ingiunti in pagamento”.
Difatti, si ritiene che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006)
Va tenuto presente che, mentre la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, diversamente, la prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. deve essere specifica.
Nel caso di specie, l'opponente ha stipulato in data 24.7.2006 un contratto di finanziamento con
, non onorato alle scadenze stabilite. Controparte_6
Tale credito è stato ceduto più volte:
• Dapprima, da a fusasi per incorporazione in Controparte_6 Controparte_7
(Allegato n. 3e 3.1); CP_8
• Poi AN IF PA in data 31.12.2015 cedeva a sua volta il suddetto credito alla società JD (allegato n.4); CP_9
• Ancora, JD procedeva ad una cessione del credito alla società Eclipse 1 S.r.l., CP_9 pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n.44 del 13.04.2017 (Allegato n. 5);
• Infine, SE srl, in data 03.08.2018, cedeva il credito alla società odierna Controparte_2 opposta, come da avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n. 128 del 13.11.2018, (Allegato n.6).
In relazione alla prima cessione, l'opposta ha prodotto il contratto di cessione intervenuto tra e (all.3), quanto alle altre tre cessioni, sono stati prodotti solo gli avvisi CP_3 Controparte_7 contenuti nella Gazzetta Ufficiale (all. 4-5-6).
Orbene, secondo costante giurisprudenza, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016).
pagina 4 di 6 È consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, di cui all'art 58, comma 2, TUB, ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco (cfr. Cass. n. 4116/2016; Cass. n. 24798/2020).
Invero, come dimostra il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera in via di sostituzione solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., valendo, cioè, unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori per il caso in cui il ceduto verso, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di merito prevalente, in caso di cessioni multiple, la validità delle cessioni “a valle” dipende inevitabilmente da quella a monte e, in assenza di prova di quest'ultima, viene a difettare anche la prova della validità dell'acquisto dell'ultima cessionaria (cfr. Tribunale di Trani, sentenza n. 1210 del 25 luglio 2023 e App. Milano, Sez. I, 22 novembre 2022, n. 3674).
In particolare, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiamo determinato l'attuale titolarità del credito e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet (cfr. Trib. Caltanissetta, 13 febbraio 2024).
Esaminando il contratto di cessione (all.3) e gli avvisi di cessione (aa.4-5-6), manca alcun riferimento al credito azionato, né i criteri di identificazione dei crediti ceduti possono essere ritenuti sufficientemente specifici.
In particolare, nel contratto relativo alla prima cessione (all.3), per l'identificazione dei crediti ceduti, si rimandava da un documento, che però non è stato prodotto.
Anche i criteri di identificazione utilizzati negli avvisi di cessione prodotti appaiono eccessivamente generici.
In conclusione, “non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cui unico effetto sarà quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non quello di fornire la prova dell'avvenuta cessione, funzione di certo possibile ma che potrà concretizzarsi nel solo caso in cui l'avviso contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione stessa “(Cass. n. 3405/2024).
Pertanto, il mancato assolvimento dell'onere probatorio su di essa specificatamente gravante, circa l'inclusione dello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel “blocco” dei rapporti ceduti, priva il cessionario del credito della qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso della banca, nonché della legittimazione attiva, con la conseguente sua estraneità al giudizio ed inammissibilità della domanda.
pagina 5 di 6 Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 4626/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 22/12/2023 e pubblicato il 27/12/2023 nel procedimento RG n. 11952/2023;
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dei procuratori antistatari dell'opponente, i quali hanno dichiarato di averle anticipate, che liquida rispettivamente in € 1.270,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Catania in data 16.6.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania
Il Presidente di sezione
(dott. Mariano Sciacca)
pagina 6 di 6
Oggi 16.6.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. LANZA VANESSA;
Per il convenuto\opposto l'avv. GIANLUCA DE LIMA SOUZA, oggi sostituito dall'avv. DARIO CONTI;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2627/2024 promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Adrano (CT), alla Parte_1 C.F._1 via A. Spampinato n. 33, presso lo studio dell'Avv. Nicola Palermo (c.f. ), che C.F._2 lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Vanessa Lanza (c.f.
, C.F._3
Opponente contro pagina 1 di 6 P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria di P. IVA rappresentata e difesa, dall'Avv. Gianluca Controparte_2 P.IVA_2 de Lima Souza (c.f. ed elettivamente domicilia in Napoli, via Riviera di Chiaia C.F._4 n.267.
Opposta
DECISA ALL'UDIENZA DEL 16 GIUGNO 2025 AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 8/3/2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 4626/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 22/12/2023, pubblicato il 27/12/2023 nel procedimento RG n. 11952/2023, e notificato il 5/2/2024 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di complessivi € 12.014,40 (di cui € 2.989,38 per sorte capitale, € 930,62 per interessi corrispettivi ed € 8.094,40 per interessi di mora), oltre spese del procedimento monitorio, in favore della Controparte_2
Il credito derivava dal mancato pagamento dei ratei del finanziamento n. 4498656 del 26/7/2006, concesso all'opponente dalla per l'importo di € 3.260,25 e finalizzato all'acquisto Controparte_3 di un personal computer.
Tale credito è stato oggetto di diverse cessioni, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico ANrio, l'ultima avvenuta in data 3.8.2018, nei confronti della società opposta Controparte_2
Nell'atto di citazione l'opponente eccepiva:
-l'illegittima applicazione degli interessi corrispettivi e moratori ed superamento del tasso soglia usura;
-la presenza di clausole vessatorie ai sensi del d.lgs 206/2005 (Codice del Consumo) all'interno del contratto;
- l'illegittimità del rapporto contrattuale per violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale;
- laprescrizione del credito in assenza di validi atti interruttivi nel termine decennale;
in particolare eccepiva che alcuna efficacia interruttiva poteva riconoscersi alla missiva del 21/11/2018 (già all. 7 al ricorso per decreto ingiuntivo), siccome eseguita ad un indirizzo diverso da quello di residenza dell'odierno opponente, per come confermato dal certificato di residenza allegato da controparte.
Concludeva, pertanto, chiedendo:” VOGLIA l' respinta ogni contraria istanza, CP_4 eccezione e difesa, previa sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, ritenere e dichiarare la illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo n. 4626/2023 (R.G. n. 11952/2023), emesso da codesta On.le Autorità Giudiziaria in data 22/12/2023 e pubblicato il 27/12/2023, notificato il 29/1/2024, nei confronti del sig. Parte_1
per le ragioni esposte in narrativa e, per gli effetti, revocarlo, dichiararlo nullo, annullarlo
[...] ovvero - con qualsiasi altra formula - renderlo privo di efficacia giuridica alcuna, dichiarando non pagina 2 di 6 dovuta alcuna somma da parte dell'odierno opponente. In subordine, si chiede che l'On.le Tribunale adito voglia: a) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418, comma 2, cod. civ., degli addebiti di interessi ultralegali applicati, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
b) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa dell' convenuto per interessi di mora, spese, commissioni e competenze per CP_5 contrarietà al disposto di cui alla legge 7 maggio 1996, n. 108, perché eccedente il tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, cod. civ.; c) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia della clausola che prevede gli interessi moratori in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33, D.lgs n. 206/2005. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori – In via istruttoria, si chiede sin d'ora che l'Ill.mo giudice adito voglia disporre consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare il rispetto dei limiti del tasso-soglia, secondo i criteri dettati dalla L. n. 108/1996 e dall'art. 644 c.p.”.
Si costituiva quale mandataria di la quale, in relazione Controparte_1 Controparte_2 all'eccezione di illegittima applicazione degli interessi corrispettivi e moratori e presunto superamento del tasso soglia, rilevava che, l'effettivo tasso di mora richiesto era sempre stato adeguato al di sotto del
“cd. tasso soglia”, risultando, pertanto, assolutamente legittimo.
Quanto all'eccepita vessatorietà di alcune clausole contrattuali, rilevava che l'opponente aveva approvato espressamente tutte le clausole contrattuali, precisando, altresì, che il Giudice del monitorio nell'emettere il decreto ingiuntivo aveva stabilito altresì: “ritenuto che la direttiva 93/13/CEE ed il d. lgs. 206/2005 (Codice del consumo) non ostano alla concessione del decreto ingiuntivo, in quanto gli elementi di diritto e di fatto acquisiti in atti non suscitano seri dubbi in ordine alla possibile natura abusiva delle clausole contrattuali connesse all'oggetto del ricorso (Cass. civ., Sez. un., 06.04.2023, n. 9479)” e, pertanto, non era stata rilevata la presenza di clausole vessatorie.
Sulla prescrizione, evidenziava che, nel caso di specie, il termine prescrizionale sarebbe spirato il 15/12/2019, termine interrotto con la comunicazione di notificata in data 19/12/2018 (cfr. CP_2 Allegato 7 fascicolo monitorio) e, successivamente, con la notifica del Decreto Ingiuntivo.
Concludeva dunque chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 4626/2023 (R.G. 11952/2023) del 27/12/2023 ex art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via definitiva e nel merito: - rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 4626/2023 (R.G. 11952/2023) del 27/12/2023; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse essere accertato in corso di causa come dovuto, oltre interessi successivi;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Con decreto ex art.171 bis c.p.c., veniva confermata la prima udienza del 20.1.2025, indicata nell'atto di citazione, e venivano assegnati alle parti termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Di poi, parte opposta produceva il verbale negativo di mediazione del 1.7.2024.
All'esito della prima udienza del 20.1.2025, posto che il presunto atto interruttivo della prescrizione era stato inviato ad indirizzo diverso da quello di residenza, come da certificato di residenza allegato da parte opposta (all.7), veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e rinviata l'udienza al 16.6.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. pagina 3 di 6 La legittimazione attiva è una condizione dell'azione; il suo difetto può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice.
Come statuito dalla Corte di Cassazione, da ultimo, nella pronuncia n. 10786/2024: “in ragione della rilevabilità d'ufficio dei vizi inficianti la legittimazione delle parti è onere della cessionaria dare prova della propria legittimazione attiva nel corso del giudizio, tale prova deve essere data non solo allegando la Gazzetta Ufficiale recante l'avviso dell'avvenuta cessione, da parte della banca alla cessionaria di alcuni suoi crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130 e 58 TUB, ma anche provando che tra i crediti oggetto della comunicata cessione fossero compresi anche i crediti ingiunti in pagamento”.
Difatti, si ritiene che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006)
Va tenuto presente che, mentre la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, diversamente, la prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. deve essere specifica.
Nel caso di specie, l'opponente ha stipulato in data 24.7.2006 un contratto di finanziamento con
, non onorato alle scadenze stabilite. Controparte_6
Tale credito è stato ceduto più volte:
• Dapprima, da a fusasi per incorporazione in Controparte_6 Controparte_7
(Allegato n. 3e 3.1); CP_8
• Poi AN IF PA in data 31.12.2015 cedeva a sua volta il suddetto credito alla società JD (allegato n.4); CP_9
• Ancora, JD procedeva ad una cessione del credito alla società Eclipse 1 S.r.l., CP_9 pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n.44 del 13.04.2017 (Allegato n. 5);
• Infine, SE srl, in data 03.08.2018, cedeva il credito alla società odierna Controparte_2 opposta, come da avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n. 128 del 13.11.2018, (Allegato n.6).
In relazione alla prima cessione, l'opposta ha prodotto il contratto di cessione intervenuto tra e (all.3), quanto alle altre tre cessioni, sono stati prodotti solo gli avvisi CP_3 Controparte_7 contenuti nella Gazzetta Ufficiale (all. 4-5-6).
Orbene, secondo costante giurisprudenza, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016).
pagina 4 di 6 È consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, di cui all'art 58, comma 2, TUB, ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco (cfr. Cass. n. 4116/2016; Cass. n. 24798/2020).
Invero, come dimostra il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera in via di sostituzione solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., valendo, cioè, unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori per il caso in cui il ceduto verso, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di merito prevalente, in caso di cessioni multiple, la validità delle cessioni “a valle” dipende inevitabilmente da quella a monte e, in assenza di prova di quest'ultima, viene a difettare anche la prova della validità dell'acquisto dell'ultima cessionaria (cfr. Tribunale di Trani, sentenza n. 1210 del 25 luglio 2023 e App. Milano, Sez. I, 22 novembre 2022, n. 3674).
In particolare, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiamo determinato l'attuale titolarità del credito e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet (cfr. Trib. Caltanissetta, 13 febbraio 2024).
Esaminando il contratto di cessione (all.3) e gli avvisi di cessione (aa.4-5-6), manca alcun riferimento al credito azionato, né i criteri di identificazione dei crediti ceduti possono essere ritenuti sufficientemente specifici.
In particolare, nel contratto relativo alla prima cessione (all.3), per l'identificazione dei crediti ceduti, si rimandava da un documento, che però non è stato prodotto.
Anche i criteri di identificazione utilizzati negli avvisi di cessione prodotti appaiono eccessivamente generici.
In conclusione, “non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cui unico effetto sarà quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non quello di fornire la prova dell'avvenuta cessione, funzione di certo possibile ma che potrà concretizzarsi nel solo caso in cui l'avviso contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione stessa “(Cass. n. 3405/2024).
Pertanto, il mancato assolvimento dell'onere probatorio su di essa specificatamente gravante, circa l'inclusione dello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel “blocco” dei rapporti ceduti, priva il cessionario del credito della qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso della banca, nonché della legittimazione attiva, con la conseguente sua estraneità al giudizio ed inammissibilità della domanda.
pagina 5 di 6 Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 4626/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 22/12/2023 e pubblicato il 27/12/2023 nel procedimento RG n. 11952/2023;
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dei procuratori antistatari dell'opponente, i quali hanno dichiarato di averle anticipate, che liquida rispettivamente in € 1.270,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Catania in data 16.6.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania
Il Presidente di sezione
(dott. Mariano Sciacca)
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