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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 13/02/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1626 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI 63 C.F._1
98066 PATTI presso lo studio dell'Avv. GERMANÒ VENERA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ARMENIA 1 CP_1 P.IVA_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. CASCIO ESTER che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
L' ha contestato l'erogazione dell'indennità di accompagnamento alla CP_1
ricorrente per il periodo compreso tra il 01/12/2013 e il 28/02/2015, sostenendo l'insussistenza del diritto alla prestazione e chiedendo la restituzione della somma di euro 7.565,21. Tuttavia, la documentazione medica acquisita agli atti e la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio hanno confermato che la ricorrente era affetta da esiti di intervento chirurgico per carcinoma mammario e sottoposta a trattamento chemioterapico e radioterapico, con conseguente impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
La parte resistente è rimasta contumace, senza fornire alcuna giustificazione alla mancata costituzione in giudizio. Dalla mancata risposta della resistente senza giustificato motivo può ritenersi provato quanto richiesto da parte ricorrente, essendo manifesto che la resistente non ha nulla di eccepire in ordine alla domanda attrice. Pertanto, essa va accolta.
Secondo la giurisprudenza consolidata, la contumacia della parte resistente può costituire un elemento valutabile dal giudice ai fini dell'accertamento della fondatezza della pretesa attorea (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 21313/2015; Cass. Civ.,
Sez. III, n. 14376/2017), in quanto il comportamento omissivo della parte convenuta è indice di mancata opposizione ai fatti allegati dalla parte ricorrente.
Il diritto alla prestazione assistenziale trova fondamento nell'art. 1 della Legge n.
18/1980, che disciplina l'indennità di accompagnamento, riconoscendola ai soggetti che si trovano nella condizione di assoluta impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitano di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita. La Commissione
Medica ha accertato, con verbali regolarmente notificati, che la ricorrente possedeva i requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'indennità, con revisione della condizione fissata per novembre 2015.
Ne consegue che il provvedimento impugnato dell' risulta illegittimo, in CP_1
quanto emesso in assenza di un accertamento sanitario aggiornato che revocasse il precedente riconoscimento dello stato invalidante. Inoltre, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 412/1991, l'ente previdenziale decade dal diritto alla ripetizione dell'indebito assistenziale in caso di erogazione di prestazioni previdenziali fondate su un errore dell'amministrazione non imputabile al beneficiario.
L'esame della giurisprudenza in materia conferma che la revoca di prestazioni assistenziali richiede un accertamento medico-legale conforme alle garanzie procedimentali previste dalla legge, e che, in difetto, il provvedimento di revoca risulta nullo per violazione del principio di affidamento del cittadino nell'azione amministrativa.
PQM
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
2. Accoglie il ricorso della SI.ra ; Controparte_2
3. Dichiara il diritto della ricorrente a mantenere l'indennità di accompagnamento per il periodo 01/12/2013 – 28/02/2015;
4. Dichiara l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme da parte dell' ; CP_1
5. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro CP_1
1900,00, oltre accessori di legge con distrazione a favore di procuratore di parte ricorrente.
Così deciso in Patti 13/02/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo