Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 2753/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2753/2022 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni
sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.3.2025, e vertente
TRA
, c.f. e P.IVA , con sede legale in PA P.IVA_1 Pt_1
alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale dott.
ing. , rappresentata e difesa dagli Avv.it Annamaria De Nicola, CP_1
c.f. , ed Anna Vingiani, c.f. CodiceFiscale_1 C.F._2
, i quali dichiarano che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 c.p.c. ed art.16
[...]
comma 1 bis del D.lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono
essere inviate alla PEC ed al Email_1
numero di fax 081 2544528 - entrambi elett.te dom.ti in Via Comunale Pt_1
del Principe, notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. n. 42728, Per_1
raccolta n. 16316 del 05/09/2019, nonché delibera conferimento incarico professionale.
APPELLANTE
E
(già ), in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rapp.te pro - tempore, Dott. Partita Iva Controparte_4
con sede in lla Leopardi 60 ed elett.te dom.to in P.IVA_2 Pt_1 Pt_1
alla Via dei Mille n 40 presso lo studio dell'Avv. Fabio Musto, c.f.
[...]
, che lo rappresenta e difende, giusta procura depositata nel C.F._3
fascicolo di primo grado il quale dichiara ai sensi del secondo comma dell'art. 176 cpc di voler ricevere le comunicazioni al proprio numero di fax
081.761.79.43 e/o indirizzo e-mail: Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante , in persona del legale PA
rappresentante pro – tempore, riportandosi a tutto quanto dedotto, eccepito ed argomentato nell'atto di appello, in tutti gli scritti di primo grado nonché
alla comparsa di costituzione su ricorso ex art. 702 c.p.c., nonché alla copiosa documentazione prodotta comprovante la non debenza dell'importo rivendicato, in applicazione di quanto previsto dalle specifiche normative richiamate;
impugnando e contestando tutto quanto ex adverso eccepito,
dedotto prodotto, documentato e, conseguentemente, rivendicato da parte 3
appellata in quanto infondato. In accoglimento dell'appello, revocarsi l'appellata Ordinanza.
Per l'appellato (già Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro – tempore,
[...]
riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta, chiedendone l'integrale accoglimento, con conferma della l'Ordinanza Decisoria ex art
702bis R.g. 26854-2021 emessa dal Tribunale di Napoli X Sez.ne Civile G.U.
pubblicata in data 16.05.2022, a definizione del procedimento giudiziario recante R.g. 26854-2021, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del grado di giudizio di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con citazione del 15.6.2022 la , in persona del PA
legale rappresentante pro – tempore, proponeva appello avverso l'ordinanza
decisoria resa dal Tribunale di Napoli ex art. 702bis c.p.c. n. Rep. 6728/2022
del 16.5.2022, con la quale era stata accolta la domanda proposta nei propri confronti, con ricorso del 10.11.2021, dal (già Controparte_2 [...]
), in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro – tempore, accreditato istituzionalmente per attività di Medicina di
Laboratorio, giusto DCA n.49/14 e per le attività di
[...]
, giusto DCA n.25/16, nei termini di seguito Controparte_5
indicati:
“
1. In accoglimento del ricorso proposto, nei limiti di quanto di
ragione, condanna la al pagamento in favore della PA [...]
della somma di €.18.207,46, oltre interessi al tasso previsto CP_2 4
dall'art. 7 del contratto intercorso tra le parti a far data dalla data di
scadenza del pagamento della fattura e fino al soddisfo;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio PA
in favore della società attrice, che si liquidano in €.120,00 per esborsi ed
€.2.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%,
nonchè IVA e CPA nelle aliquote vigenti, con distrazione in favore del
difensore antistatario avv. Fabio Musto”.
La società istante, nel menzionato atto introduttivo, aveva dedotto di aver erogato, in nome e per conto del Servizio Sanitario, nell'ambito della propria capacità operativa massima assegnata, senza travalicare i limiti ivi disposti, per l'anno 2013, prestazioni in adempimento agli obblighi previsti
Part dal contratto stipulato con l' sottoscritto in data 8.11.2013; PA
aveva quindi precisato che, in ragione di detta attività, aveva maturato, nei
Parte confronti della indicata un credito insoluto pari ad € 18.207,46, quale corrispettivo residuo delle prestazioni effettuate nell'ottobre 2013, ricomprese nella fattura n.15/A del 31.10.2013 riferita alla predetta mensilità - branca di
- di importo originario pari ad € 62.336,97, solo Controparte_5
parzialmente corrisposto, residuando infatti dovuta la somma innanzi indicata.
Parte La convenuta si era costituita nel relativo giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e l'inammissibilità del ricorso alla procedura sommaria ex art.702 bis c.p.c.; nel merito aveva dedotto l'infondatezza della domanda per superamento del tetto di spesa, anzitutto sostenendo al riguardo che l'onere di dimostrarne il rispetto incombeva sulla parte ricorrente.
La stessa aveva inoltre affermato che il saldo residuo richiesto dalla 5
ricorrente non era dovuto in quanto relativo a prestazioni effettuate superando il tetto di spesa, nonché a causa di anomalie tecniche, così come certificato con relazione n. 25, prot. n. 92103 dell'8.4.2022, in atti allegata, nella quale il
Parte Direttore Generale p.t. della resistente aveva comunicato alle strutture interne all' che in data 23.10.2013 era stato raggiunto il limite di spesa Pt_2
netta assegnato alla branca di radiodiagnostica per l'anno 2013 dal DCA n. 88
del 24.07.13 e, di conseguenza, aveva disposto che tutte le prestazioni erogate oltre la predetta data venissero escluse dalla liquidazione e, quindi, dalla retribuzione con la motivazione “prestazioni rese oltre la data di esaurimento
dei limiti di spesa per la branca”.
Parte Infine, la aggiungeva che la residua somma di € 572,71 era risultata non dovuta a seguito di controlli tecnici dai quali erano emerse anomalie, non essendo in ogni caso dovuti interessi ex D.Lgs. 231/02.
Ciò posto, nel proporre gravame avverso la predetta ordinanza decisoria, la , in persona del legale rappresentante pro PA
– tempore, conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello il
[...]
(già ), in persona CP_2 Controparte_3
del legale rappresentante pro – tempore, chiedendo, per le ragioni meglio indicate nell'atto introduttivo ed in totale riforma della gravata decisione, di revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare la stessa, condannando parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
Con comparsa dell'11.11.2022 si costituiva l'appellata, la quale contestava nel merito tutti i motivi posti dall'appellante a sostegno del gravame, chiedendo quindi rigettarsi lo stesso, con conseguente conferma 6
dell'impugnata ordinanza decisoria, nonché condannare dell' PA
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, al pagamento delle spese,
[...]
diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Successivamente la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto del 14.2.2025 per udienza del 5.3.2025 - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
- e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va quindi rigettato, nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono.
Con la gravata decisione, affermata la giurisdizione del Tribunale adito
- con affermazione sul punto non oggetto di gravame - il Tribunale ha disatteso l'eccezione di parte convenuta, oggi appellata, secondo la quale al
[...]
non sarebbe spettato il pagamento delle prestazioni rese oltre la CP_2
data di esaurimento dei limiti di spesa per la branca Diagnostica per immagini
- fissata, per l'anno 2013, per il 23.10.2013, per l'importo di € 17.634,74,
come poteva evincersi dalla nota del DI , prot. n. 92103/22, Parte_3
Parte dalla nota del Direttore Generale della prot.n. 0060672/2013 del
20/11/2013 e dai verbali del Tavolo Tecnico relativi all'anno 2013 prodotti in atti.
L'appellante sottopone a censura detta decisione, oltre a quella relativa all'intervenuto riconoscimento degli interessi moratori di cui al D.lgs.
231/2002. 7
Ciò posto, sotto il primo profilo, al fine di ben comprendere i motivi di gravame e le ragioni poste da questa Corte a sostegno della propria decisione,
pare utile riportare le argomentazioni fatte proprie dal primo giudice, come di seguito esposte, ritenendo il Tribunale che:
Part
“…quanto alla eccezione sollevata dalla in relazione al
superamento del tetto di spesa, giova anzitutto evidenziare che,
contrariamente a quanto sostiene la convenuta, la giurisprudenza di
legittimità ha ormai definitivamente chiarito che, in tema di pretesa creditoria
della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa,
fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un
fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice
(struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo
avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c.,
a carico della debitrice (Cass. 13/02/2018, n. 3403; Cass. 20/01/2015, Pt_1
n. 826).
5. Chiarito quanto innanzi circa l'onere della prova, mette conto
aggiungere che, ai sensi delle previsioni contenute nel contratto stipulato tra
Part le parti ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92, l' deve comunicare a ciascun
centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la
data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa,
nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di
consumo”. Per meglio comprendere la questione, occorre tener presente che,
Part in forza del contratto sottoscritto con la di appartenenza, le strutture
accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente 8
riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono
far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una
volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri
accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di
decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali,
il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza
specifiche e ben determinate prestazioni. Ne deriva che l'elemento rilevante
non è il dato assoluto dello sforamento, quanto il provvedimento con il quale
il soggetto accreditato è chiamato a sopportarne il peso, in ragione del suo
specifico contributo alla produzione accertata in eccesso. In particolare la
disciplina convenzionale prevede che, ai fini della remunerazione delle
prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa,
si applicherà la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa
si verifichi a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione
Part Part della a tutte le prestazioni di quella / branca erogate dall'inizio
dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa,
si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n.
1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla
spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di
risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di
esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa
si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di
Part previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla
spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di
risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di 9
esaurimento del limite di spesa”. Dunque nell'ipotesi sub a), per riportare la
Part spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, l' deve emettere un
provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria
unica al fatturato annuale di ogni singolo centro (sulla natura autoritativa
della regressione, cfr. Cass., sez. un., 02/11/2018, n. 28053): mediante
l'esercizio del potere in esame, costituente un corollario del potere di
fissazione del tetto di spesa, il diritto di credito del concessionario viene
Part ridotto in base ad una percentuale individuata, di volta in volta, dall'
6. Nel caso di specie lo sforamento della branca di accreditamento
alla data del 23/10/2003 è stato comunicato solo con nota prot. n. 92103 del
08.04.22: non vi è dubbio, quindi, che la fattispecie rientra nel caso di cui
Part all'ipotesi a) per cui la per contrastare la pretesa di pagamento del
corrispettivo delle prestazioni erogate, avrebbe dovuto allegare agli atti del
giudizio idoneo provvedimento amministrativo con il quale, nel dare atto dello
sforamento del tetto di spesa della macroarea, sia stata determinata la
regressione tariffaria applicabile alla branca (percentuale di regressione),
nonché quella unitaria (percentuale di regressione sullo specifico fatturato
dell'intero anno) opponibile al singolo centro. Deve cioè dimostrare essersi
perfezionato il procedimento attuativo del potere autoritativo del S.S.R. di cui
all'allegato C) della D.G.R.C. n. 1268/08. Circostanza che, nel caso di specie,
non risulta in alcun modo integrata. Emerge, infatti, dagli atti di causa, che
l'importo contestato altro non è che il controvalore delle prestazioni rese dal
centro successivamente alla data di sforamento effettivamente consuntivata
ma prima della comunicazione di tale sforamento.
7. Ad avviso di questo Tribunale, in forza del regolamento contrattuale 10
sino ad ora illustrato, nell'ipotesi prevista sub a), il superamento del tetto di
spesa in una data anteriore a quella indicata nell'ultima comunicazione
Part dell' non è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento
delle prestazioni rese nel periodo successivo al superamento del tetto (cfr.
Tribunale di Napoli, X sez., sentenza n. 483/2019); onde conformare in via
autoritativa il diritto di credito del concessionario ed evitare in tal modo di
Part pagare l'intero fatturato annuale, l' deve applicare la regressione
tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta
regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non
autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento senza il preventivo
passaggio attraverso l'esercizio del potere di imporre la regressione (cfr. la
già citata Tribunale di Napoli, X sez., sentenza n. 483/2019, nonché Tribunale
di Napoli, X sezione, sentenze n. 6882/18 e n. 9869/18). Inoltre, in base al
principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, l'esercizio
del suddetto potere deve avvenire in tempi ragionevoli, e quindi in prossimità
della scadenza dei termini per il pagamento del saldo, non essendo pensabile
che le ragioni creditorie dei centri restino per un tempo indefinito alla mercé
della controparte e del suo comportamento inerte (la stessa giurisprudenza
amministrativa ritiene illegittimo il provvedimento di regressione tariffaria
laddove intervenga a distanza di tempo dalla chiusura dell'anno finanziario
a cui si riferisce). Quindi, anche volendo ipotizzare una sorta di inesigibilità
del credito sino all'applicazione della regressione (ipotesi comunque non
prevista dal contratto), lo stallo non potrebbe protrarsi oltre un tempo
ragionevole, terminato il quale i centri sarebbero pienamente autorizzati
all'esercizio del loro diritto di credito”. 11
Al fine di contrastare tali argomentazioni, logiche e coerenti, nonché
corrispondenti a quanto da tempo affermato da questo stesso giudicante in analoghe controversie, sostiene l'appellante che, quanto all'anno 2013, gli
Parte importi delle regressioni tariffarie determinate dalla per la
[...]
coinciderebbero con quelli delle prestazioni rese oltre Parte_4
la data di sforamento fissata per il 23.10.2013.
Parte In buona sostanza, secondo l'appellante, la avrebbe preso atto delle determinazioni assunte dal Tavolo Tecnico (cfr. verbali in atti) e delle date di raggiungimento dei limiti di spesa, stabilendo di non retribuire a carico del SSR le prestazioni erogate oltre la data prevista di esaurimento del tetto di spesa fissato per l'anno 2013 per la AN , facendo Parte_4
coincidere gli importi delle regressioni tariffarie con quelli delle prestazioni rese oltre le predette date di sforamento.
Inoltre, a dire dell'appellante, contrariamente da quanto riportato dal giudice, la data di esaurimento del tetto di spesa fissato per l'anno 2013,
sarebbe stata in più momenti comunicata al centro e/o ai rappresentanti legali di tutti i centri accreditati, sia con nota del Direzione Generale n. 60672 del
21.11.2013 sia con nota della Direzione del DI n. 145 del 15.01.2014
(comunque successive a tale data).
Parte In conclusione, secondo la la mancata applicazione della regressione tariffaria, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non avrebbe potuto comunque legittimare lo sforamento del tetto di spesa e, quindi, rendere esigibile il pagamento di prestazioni extra budget.
In realtà, tuttavia, l'appellante non sottopone a critica dettagliata, né
fornisce elementi probatori in senso opposto, l'affermazione del primo 12
giudice secondo la quale essa non avrebbe fatto corretta applicazione della regressione tariffaria, secondo le modalità contrattualmente previste e,
soprattutto, tenendo conto dell'effettivo proporzionale concorso del Centro
in questione al superamento dei limiti di spesa determinati.
Orbene, è opportuno ribadire che, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2013, in atti allegato, era previsto, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato
Part
“criteri di remunerazione delle prestazioni”), che l' avrebbe dovuto comunicare rispettivamente entro le date ivi indicate a ciascun centro privato
“la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti” e “la data
prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa… nonché la
data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali i consumo”
Seguivano poi due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: 1) nell'ipotesi contemplata dal punto a),
ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si fosse verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva)
Part effettuata dall per le prestazioni rese occorreva riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la regressione tariffaria unica (cd. r.t.u.) con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese venivano ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca;
2) nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si fosse verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata)
Part dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla sarebbe stato dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data 13
anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio
Part previsto dall'art. 5 del contratto comportava il diritto e l'obbligo dell i applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non veniva esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevedeva la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipavano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non poteva essere negato al Centro il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nella specie, a giudizio della Corte, ricorre l'ipotesi di cui alla lettera
Part a) dell'art. 5, comma 3°, del contratto, in quanto l' non ha dato prova né
di aver inviato la comunicazione al Centro contenente la data previsionale di superamento del tetto di spesa anteriormente alla stessa, né di aver correttamente emesso la delibera di determinazione della R.T.U., stabilendo la percentuale di eventuale contributo del Centro al detto sforamento.
L'appellante deduce ancora, sia pure soltanto in comparsa conclusionale, che il centro accreditato avrebbe in ogni caso svolto le prestazioni per le quali ha richiesto il pagamento senza la sottoscrizione del contratto - espressamente riferito all'anno 2013 - posto che lo stesso, per la branca in questione, era stato sottoscritto solo in data 8.11.2013, e quindi con notevole ritardo rispetto all'esecuzione delle prestazioni medesime.
Osserva sul punto la Corte che, pur essendo stata la questione sollevata solo in grado di appello, la stessa è comunque rilevabile di ufficio,
posto che, già affermato in numerose altre pronunce “il potere di rilievo officioso
della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad
una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità e l'efficacia del 14
rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di
primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano
discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti
costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile
d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.” (Cass. S.U. 22.3.2017 n. 7294).
Ciò posto, in ordine alla validità anche retroattiva dei contratti volti a
Part disciplinare i rapporti tra l' ed i centri accreditati, questa Corte - sia pure in diversa composizione - si è già espressa, ritenendo che nel caso di stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti (Corte d'App. Napoli, V sez. sentenze nn. 2254/2023, 3177/2023).
Non si ignora peraltro che, come deduce parte appellante, una recente pronuncia della Suprema Corte (Cassazione civile, Sez. I, 3.4.2024, n. 8722) ha negato l'efficacia retroattiva dei contratti stipulati in corso d'anno, ma,
tuttavia, si ritiene che tale isolato precedente non possa essere seguito, per le seguenti ragioni.
La possibilità per le parti di convenire la retroattività degli effetti del contratto si fonda sulla peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole
Part dottrina già definiva “contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è
legalmente tenuta a stipulare.
Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla 15
legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare,
Part ragion per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente all'emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva.
Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le
Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006;
Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15). 16
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività
anche degli effetti del contratto inerente alle prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
In buona sostanza, quindi, l'eccezione riguardante l'invalidità del contratto, in quanto sottoscritto successivamente all'erogazione delle prestazioni per le quali si richiede il pagamento, deve ritenersi infondata.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha quindi ritenuto dovuti gli importi in questione, risultando del tutto infondata la censura sul punto sollevata da parte appellante.
Ciò posto, con la decisione di primo grado il Tribunale, con riguardo
Parte agli accessori, condannava la “…al pagamento del credito vantato dalla
parte ricorrente, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 7, comma 6, del
contratto a far data dal giorno successivo alla scadenza del termine della
fattura; infatti, ai sensi del comma 6 dell'art. 7 del contratto, “… dal giorno
successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della
struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella
misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre
2012, n. 192 maggiorato come segue: a) per i primi due mesi di ritardo:
maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di
ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi
di ritardo maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio
del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali”.
L'appellante deduce che gli interessi di cui al D.lgs. 231/02 non 17
sarebbero applicabili alla fattispecie, e ciò nonostante la previsione di cui all'art. 7, comma 6, del contratto stipulato tra le parti;
le prestazioni effettuate da controparte si inquadrerebbero infatti nell'ambito di una concessione di pubblico servizio, strutturata in modo da consentire agli assistiti di ricevere le prestazioni presso le strutture accreditate, senza pagamento diretto,
prevedendosi poi in favore delle strutture autorizzate il pagamento delle prestazioni eseguite agli assistiti;
le disposizioni di cui al D.lgs. 231/02
sarebbero applicabili ai soli pagamenti effettuati “a titolo di corrispettivo in
una transazione commerciale”.
Si tratta ad opinione della Corte di censura del tutto infondata che, al di là di ogni altra considerazione in ordine alla natura del rapporto in questione, non tiene conto del fatto che gli interessi in questione sono stati liberamente pattuiti tra le parti nel contratto regolarmente sottoscritto, non sussistendo alcun motivo per porre in discussione la validità di detta clausola.
Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, aventi carattere assorbente rispetto alle ulteriori argomentazioni di parte, va rigettata la proposta impugnazione, con conseguente conferma dell'impugnata decisione.
Le spese e competenze del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante , in persona del legale PA
rappresentante pro – tempore, e si liquidano di ufficio in favore dell'appellato
(già ),, in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro – tempore, come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00)
di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la 18
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13
comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del
13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia,
nonché tenendo conto del grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. va disposta la distrazione delle dette spese e competenze di lite in favore dell'Avv. Fabio Musto, dichiaratosi anticipatario;
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante , in persona del legale rappresentante PA
pro – tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
(già ),, in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro – tempore, con citazione del
15.6.2022, nei confronti della , in persona del legale PA
rappresentante pro – tempore, nonché avverso l'ordinanza decisoria resa dal
Tribunale di Benevento ex art. 702bis c.p.c. n. Rep. 6728/2022 del 16.5.2022,
così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2) Condanna l'appellante , in persona del legale PA
rappresentante pro – tempore, al pagamento in favore dell'appellato
(già Controparte_2 Controparte_6 [...]
), in persona del legale rappresentante pro – tempore, delle
[...]
spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida, in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Fabio Musto,
dichiaratosi anticipatario;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del legale PA
rappresentante pro – tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11.6.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo