Articolo 661 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 649Articolo 651
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9 ottobre 2010
Art. 661. Ripartizione in specialita' degli ufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. Nei bandi di concorso i posti messi a concorso per gli ufficiali appartenenti ai ruoli della Marina militare e dell'Aeronautica militare possono essere ripartiti tra le varie specialita'.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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