Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39146/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39146/2024 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente a [...] C.F._1 resistente
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato ed iscritto il 27.9.2024 il PM in sede, su sollecitazione del Giudice Tutelare, premesso che , su Controparte_1 segnalazione del , veniva Parte_1 Cont sottoposto ad giusto procedimento n.r.g. 22106/2022 V.G., giudice dott.ssa
Reitano, che con provvedimento del 27/06/2024 il G.T., all'esito della consulenza specialistica neurologica eseguita in data 23/05/2024 presso il Distretto Sanitario del in cui veniva rilevato un aggravamento della condizione clinica del Parte_1 beneficiario (a cui veniva diagnosticata “psicosi cronica, ridotto orientamento, comportamenti incongrui e pericolosi”), il quale non assumeva con continuità la terapia farmacologica prescritta ed, altresì, poneva in essere comportamenti pericolosi per sé e per gli altri, nonché all'esito della relazione di aggiornamento dell'amministratore di sostegno, nella persona del sig. fratello Controparte_3 dell'amministrato, e rilevata l'inutilità e l'insufficienza della misura in atto rispetto alle problematiche del sig. mandava alla Procura della Repubblica per ogni CP_1 opportuna determinazione.
Il Procuratore della Repubblica, preso atto di quanto sopra, con provvedimento del
23/07/2024, mandava al Tribunale Ordinario ai fini della dichiarazione di interdizione.
Il PM insisteva nel ricorso e il Giudice istruttore riservava i provvedimenti.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 28/10/2024, i G.I. provvedeva a nominare tutore provvisorio del sig. il di lui fratello, sig. Controparte_1 [...]
fissava inoltre l'udienza dell'11/12/2024 per la precisazione delle CP_3 conclusioni.
La domanda di interdizione deve essere accolta.
Dall'esame della documentazione in atti, dall'istruttoria espletata e dalle numerose segnalazioni pervenute a questo Tribunale dalla Legione Carabinieri “Lazio” –
Stazione di Roma Porta Portese (in atti), emerge come le condizioni psico-fisiche del sig. affetto da “psicosi cronica, con ridotto orientamento nei tre assi e CP_1 comportamenti incongrui e pericolosi [omissis]” nonché da “barbonismo domestico”
(cfr. consulenza neurologica allegata al fascicolo del Giudice Tutelare), rendano del tutto inadeguate le misure attualmente in essere.
Il sig. già raggiunto da numerose denunce-querele per lancio di oggetti e CP_1 liquami dal balcone, è un soggetto pericoloso per sé e per gli altri, totalmente oppositivo e non collaborativo, anche nei confronti delle FF.AA. e del personale sanitario che più volte l'hanno preso in carico.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che, nel caso concreto, l'unica misura in grado di garantire adeguata tutela alla resistente rimanga l'interdizione, evidenziandosi che la scelta tra le varie possibili misure ed in particolare tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno non va operata, come statuito dalla Suprema Corte
(vedi, tra le altre, Cass. civ 22332/11), sulla base della gravità della situazione di incapacità del soggetto e quindi sulla base del diverso, più o meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto in ragione della maggiore capacità dello strumento meno invasivo di adeguarsi alle esigenze dell'incapace, nel caso concreto, avuto riguardo in particolare alla minore o maggiore complessità dell'attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, alla maggiore o minore attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, alla necessità o meno di impedirgli di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che lo porti ad avere contatti con l'esterno. Su tali presupposti la Suprema Corte (vedi la sentenza citata) ha pertanto evidenziato che è possibile ricorrere all'amministrazione di sostegno anche se l'impossibilità di provvedere ai propri interesse sia totale e permanente, così come è possibile ricorrere all'interdizione anche se l'impossibilità di provvedere ai propri interessi sia solo parziale e temporanea, atteso che la previsione dell'art 427 comma 1 c.c., che consente di escludere i poteri di sostituzione o assistenza del tutore rispetto a taluni atti di ordinaria amministrazione, dimostra l'ammissibilità del ricorso all'interdizione anche in caso di incapacità non assoluta. Deve pertanto procedersi alla dichiarazione di interdizione, confermando il tutore provvisorio già nominato ad affidando al G.T. i conseguenti adempimenti per l'apertura formale della tutela e la nomina del tutore in via definitiva.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento r.g.n. 39146/2024 così dispone:
1) dichiara l'interdizione di , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) conferma la nomina del sig. fratello del beneficiario, quale tutore Controparte_3 provvisorio;
3) manda al G.T. per gli ulteriori adempimenti anche con riguardo alla liquidazione dei compensi del tutore.
4) manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 423 c.c.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
16/12/2024
IL PRESIDENTE rel.
dott.ssa Marta Ienzi