Articolo 31 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 30Articolo 32
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15 luglio 1964
Art. 31. Il contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, e' stabilito in lire 44.250.000
Entrata in vigore il 15 luglio 1964