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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 26/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 926 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2013, trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via Carducci n. 55, presso lo studio dell'avv. Roberto Cappelli, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Fragomele, giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia CP_1 CodiceFiscale_2
Terme (CZ), via T. M. Fusco n. 37, presso lo studio dell'avv. Antonia Scappatura, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme CP_2 C.F._3
(CZ), via T. M. Fusco n. 37, presso lo studio dell'avv. Francesco Carnovale Scalzo, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Antonio Scappatura, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in Cancelleria il 24.5.2013, adiva il Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: ”Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare il diritto di proprietà della sig.ra in riferimento all'immobile ubicato in Lamezia Terme, alla via I Maggio, Trav. Parte_1
II n. 23, contrassegnato al Catasto al foglio n. 21, particella n. 529, Cens. n. 1, Categoria A/2, Classe
2; 2) per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 948 c.c. la sig.ra e CP_2 CP_1 all'immediata consegna della chiave in favore della sig.ra nonché al ristoro dei danni Parte_1 patrimoniali e non subiti dalla sig.ra per non aver potuto pienamente e liberamente Parte_1 godere dell'immobile per cui è causa, da liquidarsi nella somma pari ad euro 38.000,00 e/o in quella maggiore o minore ritenuta giusta ed equa dall'Illustrissimo Giudice adito. Con vittoria delle spese di lite”, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In punto di fatto la difesa della ricorrente esponeva: che, a seguito della separazione tra coniugi avvenuta nel 1999, alla ricorrente era stata assegnata la casa coniugale sita in Lamezia Terme (CZ), via G. La Pira n. 48; che tale immobile era stato successivamente acquistato dalla madre, _1
1 , che si era trasferita nell'appartamento; che, successivamente, la ricorrente era andata a Persona_2 vivere a Roma e, nel 2001, era rientrata a Lamezia Terme (CZ), ove aveva convissuto con la sorella e la sua famiglia nella casa di via G. La Pira n. 48, mentre la madre e l'altra sorella CP_2 CP_1 si erano trasferite in Germania;
che, dopo il rientro dalla Germania, queste ultime erano
[...] andate a vivere con la ricorrente in via G. La Pira n. 48, mentre l'altra sorella si era CP_2 trasferita in altra abitazione sita in Lamezia Terme (CZ), in via Dei Mille n. 35; che la madre della ricorrente aveva deciso di vendere l'immobile di via G. La Pira n. 48 e di acquistarne un altro sempre in Lamezia Terme (CZ), viale I Maggio, trav. II, n. 23, nel quale si sarebbero poi trasferite la ricorrente con la figlia, la madre delle parti nonché con la figlia;
che, qualche CP_1 mese prima della morte di , si era trasferita nell'immobile oggetto di causa anche Persona_3
con il figlio minore, dopo essersi separata dal marito;
che, a seguito della morte della CP_2 madre avvenuta nel 2007, erano iniziate le discussioni tra le sorelle, e la ricorrente aveva provveduto a sistemare un'altra abitazione di cui le parti erano comproprietarie, posta in via Ticino
n. 20 in Lamezia Terme (CZ) nella quale la ricorrente si era spostata a vivere, mantenendo però la disponibilità delle chiavi di casa dell'appartamento oggetto di giudizio;
che aveva CP_1 seguito la ricorrente e si era trasferita anch'essa nell'appartamento di via Ticino, conservando il possesso delle chiavi dell'appartamento di viale I Maggio, trav. II, n. 23; che , di CP_2 nascosto, aveva cambiato la serratura della porta di ingresso di tale ultimo immobile, rifiutando la consegna di copia delle chiavi di ingresso alla ricorrente;
che, successivamente, la sorella CP_1 si era spostata dalla sorella rifiutando anch'essa di consegnare le chiavi
[...] CP_2 dell'appartamento alla ricorrente;
che le spese relative all'appartamento di viale I Maggio, trav. II,
n. 23 erano state sostenute dalla sola ricorrente senza alcuna compartecipazione delle sorelle;
che sussistevano tutti i presupposti di legge per ottenere la tutela in base al disposto di cui all'art. 948
c.c..
Sulla scorta di tali deduzioni la ricorrente concludeva come sopra riportato.
Instaurato il contraddittorio si costituivano in giudizio con unica comparsa di risposta CP_2
e le quali contestavano la ricostruzione dei fatti ex adverso effettuata insistendo per CP_1 il rigetto della domanda della controparte siccome infondata in fatto e in diritto. Le due convenute concludevano nel modo seguente: “Voglia, l'Illustrissimo Tribunale adìto, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa: 1) rigettare il ricorso avversario nella parte in cui si richiede la consegna alla ricorrente della chiave dell'immobile sito in via I Maggio, trav. II n. 23; 2) in via subordinata, in caso di accoglimento, subordinare la consegna delle chiavi a quella in favore delle comproprietarie e di copia delle chiavi dell'appartamento sito in via CP_2 CP_1
Ticino n. 20 riportato in Catasto alla Partita 8419 foglio di mappa 21, particella 464/22, di cui esse sono comproprietarie ed attualmente nella disponibilità di 3) dichiarare Parte_1
l'inammissibilità e/o comunque rigettare, per le ragioni ampiamente esposte in parte narrativa, il ricorso avversario, nella parte in cui si richiede il ristoro dei danni «patrimoniali e non subiti dalla signora »; 4) nel denegato caso di accoglimento dello spiegato ricorso, sotto il profilo Parte_1 del chiesto ristoro, compensare il preteso credito della ricorrente con quello delle comparenti per le ragioni prospettate in narrativa, che si quantifica in euro 38.000,00 ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese”.
Con provvedimento del 1.12.2014 il Tribunale disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario e fissava l'udienza ex art 183 c.p.c. di comparizione delle parti e di trattazione della lite.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti e
2 attraverso la prova orale assentita;
veniva espletata, altresì, una CTU volta a determinare il valore di mercato dei beni in comproprietà tra le parti e a quantificare l'indennità di godimento degli stessi
(con elaborato peritale redatto dall'ing. depositato in telematico in data 28.4.2021). Persona_4
Esaurita l'istruttoria la causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato dall'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2024 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.La domanda è fondata nei limiti di ragione e, pertanto, può trovare accoglimento secondo quanto si dirà.
2.1.In termini qualificatori, la domanda di parte attrice va configurata alla stregua di una domanda di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. dal momento che ha domandato il rilascio Parte_1 del bene in ragione dell'accertamento e della dichiarazione della sua comproprietà sullo stesso.
Tale tipologia di azione è volta a ricongiungere la proprietà al possesso: si tratta di un mezzo a tutela del proprietario non possessore del suo bene, teso a consentirgli di ottenerne la restituzione, previa dimostrazione di un titolo di proprietà sul bene posseduto da altri.
La tipica finalità recuperatoria della domanda di rivendica presuppone necessariamente, come detto, che, al momento della sua proposizione, il bene rivendicato sia nel possesso del convenuto (Cass. civ. n. 7777/2005). Una volta assolto l'onere probatorio, la restituzione del bene è assicurata;
spetterà al convenuto, che abbia eventualmente titolo a ritenere il bene, opporre e provare eventuali fatti impeditivi.
Non è necessario indicare il titolo in virtù del quale si rivendica la proprietà di un bene immobile - e quindi non è nullo l'atto di citazione privo di tale indicazione - perchè la causa petendi, nell'azione di rivendicazione, si identifica con il diritto stesso, ed il titolo, a differenza dell'azione a tutela di diritti di credito, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda.
Difatti, in tema di azione rivendicazione, la proprietà appartiene alla categoria dei diritti
"autodeterminati", individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, cosicchè nelle azioni ad essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda.
Non può pertanto ravvisarsi la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione del titolo in funzione del quale il bene immobile viene rivendicato (Cass. civ. Sez. II Sent., 17-07-2007, n.
15915 (rv. 600593)). Inoltre, non inerendo tale azione ad un unico rapporto giuridico inscindibile e non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non si configura un litisconsorzio necessario, con la conseguenza che l'azione di rivendicazione può essere esercitata anche da uno solo dei comproprietari (Cass. 685/2011).
Differente dalla azione di rivendicazione è quella di mero accertamento della proprietà, in cui si ha interesse ad una decisione giudiziale che confermi l'esistenza del diritto in capo all'attore, ma non si chiede la restituzione del bene, che normalmente è nel possesso dell'attore (Cass. civ. n.
6258/2009). Sul piano probatorio l'azione di mero accertamento non richiede la probatio diabolica,
3 ma di allegare e provare il titolo di acquisto (Cass. civ. n. 7777/2005). Ciò non esclude che l'onere di provare il titolo permanga anche in caso di rigetto degli assunti prospettati dal convenuto (Cass. civ. n. 696/2000).
Tuttavia, quando si propone una domanda di accertamento della proprietà senza avere il possesso della cosa, si deve offrire la stessa rigorosa prova prevista per la rivendicazione perchè si potrebbe utilizzare l'emananda sentenza favorevole per ottenere la consegna della cosa (cfr. Cass. civ. n.
12091/2003).
Ultimamente, in realtà, si è iniziato a dubitare che le azioni di accertamento e di rivendicazione della proprietà siano soggette a un regime probatorio diverso.
Ciò è in contrasto infatti con i più recenti insegnamenti della Suprema Corte, in base ai quali "colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes" (Cass. civ. n. 1210/2017).
Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, quale che sia la azione proposta dall'attore, di rivendicazione di un bene o di accertamento della proprietà, l'onere della prova per vincere il giudizio prevede la dimostrazione della cosiddetta 'probatio diabolica' prescritta per chi eserciti una azione di rivendica della proprietà ex art. 948 c.c. (vedi anche Cassazione civile sez. II, 06/05/2019,
(ud. 03/10/2018, dep. 06/05/2019), n.11767; per il merito vedi Tribunale Bergamo sez. IV,
05/02/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 05/02/2019), n. 344; Corte appello Reggio Calabria sez. I,
29/06/2020, n.471; Tribunale Crotone sez. I, 14/07/2020, n. 639).
In precedenza era stato effettivamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che colui il quale proponga un'azione di mero accertamento della proprietà di un bene non abbia l'onere della
"probatio diabolica", ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, quando l'azione non miri alla modifica di uno stato di fatto, bensì unicamente all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito (Cass. 14 aprile 2005, n. 7777; Cass. 9 giugno 2000, n. 7894; Cass. 4 dicembre 1997, n. 12300).
In altre pronunce, tuttavia, si era negata ogni attenuazione dell'onere probatorio del titolo del preteso dominio della proprietà, rispetto all'azione di rivendica, per chi proponga un'azione di accertamento della proprietà di un bene (vedi in tal senso Cass. 22 gennaio 2000, n. 696).
Quest'ultima più rigorosa interpretazione ha trovato corroborazione negli argomenti posti da Cass. sez. un. 28 marzo 2014, n. 7305, nel senso di non ammettere alcuna elusione dall'onere della probatio diabolica ogni qual volta sia proposta un'azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento comunque nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione.
Tornando più propriamente alla domanda di rivendica, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, l'attore che agisce in rivendicazione deve provare il proprio diritto risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario;
ovvero provare di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione (cfr. Cass. 11521/1999).
E tale onere probatorio non muta neanche quando il convenuto esperisce domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione: in particolare, se la domanda di usucapione non è formulata in modo tale
4 da comportare il riconoscimento del diritto dei danti causa dell'attore, l'onere della prova non è minimamente attenuato potendo il convenuto avvalersi della vantaggiosa posizione di possessore e del principio “possideo quia possideo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11555 del 17/05/2007 (Rv.
597719)). A meno che il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello affermato dall'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi (Cass. civ. Sez. III, 18-09-2014,
n. 19653 (rv. 632992)).
In ogni caso, a prescindere dall'onere probatorio e dalla sua pretesa attenuazione, chi agisce in rivendica, in presenza dell'eccezione o domanda riconvenzionale di usucapione ex adverso proposta, deve fornire, comunque, la prova di un valido titolo di acquisto del bene rivendicato e dell'appartenenza dello stesso ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a esercitare il dominio sul bene (Cass. n. 13186/2002 e n. 12327/2001)
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11555 del 17/05/2007 (Rv. 597719)).
In altri termini, il rivendicante è esonerato dal suo onere probatorio se il convenuto non contesta il diritto di proprietà dell'attore, ma oppone un titolo personale o un diritto reale limitato di godimento.
Pacifica conferma di ciò deriva dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza (sentenza
Cassazione n. 2216/1987; cfr. Cassazione civile , sez. II , 11/11/1986 , n. 6592: “I principi in tema di prova nel giudizio di rivendica - secondo i quali l'attore in rivendicazione deve provare il dominio sulla cosa rivendicata risalendo attraverso i propri danti causa sino ad un requisito a titolo originario, ovvero dimostrando di aver acquistato il bene per usucapione mediante il possesso proprio e dei propri danti causa per la durata richiesta dalla legge - non hanno carattere assoluto ma vanno adeguate alle concrete particolarità delle singole situazioni in relazione alla linea difensiva adottata dal convenuto. Pertanto, ove il convenuto in rivendicazione non contesta il diritto di proprietà del rivendicante sul fondo, quale risulta dal titolo, ma vi opponga un dominio utile, vale a dire un potere di godimento come enfiteuta, il tema del decidere ed il correlativo onere probatorio verte solo sull'esistenza di questo potere, con la conseguenza, ove esso sia dimostrato inesistente, dell'accoglimento della domanda di rivendicazione della proprietà piena del fondo”).
Naturalmente, oltre a provare la proprietà, il rivendicante deve dare la prova che il convenuto ha il possesso o la detenzione della cosa.
La Corte di Cassazione, infatti, ha avuto modo di ribadire che in tema di rivendicazione, come in ogni caso in cui si chieda l'accertamento del diritto di proprieta' contro chi possieda un immobile, il giudice di merito e' tenuto innanzitutto a verificare l'esistenza, la validita' e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e cio' a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacche', investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Le sentenze della giurisprudenza di legittimita' ammettono poi un affievolimento del siffatto onere della prova limitatamente all'ipotesi – come quella in oggetto - in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa dell'attore, con la conseguenza che in tal caso il rivendicante possa limitarsi alla dimostrazione di come il bene in contestazione abbia formato oggetto di un proprio, valido titolo di acquisto (Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7529 del 30/03/2006; Corte Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 20037 del 22/09/2010).
5 In assenza di reazioni del convenuto al rivendicante basta, quindi, dimostrare la provenienza del diritto rivendicato da soggetto titolato al suo trasferimento, senza l'ulteriore onere di dimostrare un primo acquisto a titolo originario.
Va rilevato, inoltre, perché di assoluto rilievo ai fini del giudizio che è ammissibile l'azione di rivendica limitata ad una sola quota ed intentata dal avverso altri condomini che lo Parte_2 avevano escluso dal compossesso (v. Cass. civ. n. 8884/1990).
Soggiace all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà dall'art. 948 c.c. chi - invocando la qualità di comproprietario e non di proprietario esclusivo del bene — agisca per ottenere — previo accertamento della comunione — il recupero della utilizzazione della cosa — di cui lamenti di essere stato privato — attraverso un provvedimento che gli consenta l'esercizio dei poteri spettanti al comunista nell'uso della cosa comune impedito dal comportamento del comproprietario (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n.
3648 del 24 febbraio 2004).
2.2. Tanto detto in termini generali sull'azione di rivendicazione e sul relativo onere probatorio, ritiene il Tribunale che dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio sia emerso effettivamente il diritto di (com)proprietà di sull'immobile di viale I Parte_1
Maggio, trav. II n. 23.
L'attrice, infatti, può essere considerata comproprietaria del bene oggetto di causa non essendo stata svolta, sul punto, alcuna contestazione da parte delle convenute che hanno confermato l'appartenenza del bene in capo all'attrice e, in precedenza, alla madre di tutte le parti in causa
(comune dante causa), . Persona_3
Come ampiamente anticipato, in tema di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi con riferimento alla peculiarità di ogni singola lite, pertanto, il criterio di massima per cui l'attore deve dimostrare rigorosamente il suo diritto di proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario ad usucapire, può subire opportuni temperamenti in base alla linea difensiva del convenuto (Corte Appello Catanzaro, sez. I,
20/02/2023, n. 197).
Il rigore dell'onere probatorio cui è soggetto l'attore in rivendica comporta “che non è sufficiente l'esibizione di un titolo di acquisto derivativo, dovendo egli vantare un titolo d'acquisto originario o provare la continuità dei trasferimenti di proprietà dei propri danti causa, fino a coprire un arco temporale di possesso effettivo idoneo all'acquisto per usucapione. Il convenuto invece può limitarsi ad eccepire 'possideo quia possiedo'. Di conseguenza nell'azione di rivendicazione il primo e fondamentale esame concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della sua pretesa, a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto. Il rigore probatorio a carico dell'attore può essere attenuato solo dalle difese ed ammissioni del convenuto, nel senso che se questi riconosca che il bene conteso, almeno fino ad un certo momento, sia stato dell'attore o dei suoi danti causa e/o opponga un titolo d'acquisto successivo che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante, in tali casi manca la contestazione sul diritto di proprietà del rivendicante e la controversia si risolve attraverso l'esame e la valutazione del contenuto degli atti di acquisto delle rispettive proprietà esibiti in giudizio” (Tribunale Lecce sez. I,
11/05/2022, n.1372).
Pertanto, “in tema di rivendicazione - come in ogni caso in cui si chieda l'accertamento del diritto di proprietà contro chi possieda un immobile - il giudice deve anzitutto verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, a prescindere da
6 qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Tale onere probatorio si affievolisce solo nell'ipotesi in cui il convenuto non contesti l'appartenenza del bene rivendicato all'attore oppure al dante causa dell'attore, con la conseguenza che in tal caso il rivendicante si può limitare alla dimostrazione di come il bene in contestazione abbia formato oggetto di un proprio, valido titolo di acquisto” (v.
Tribunale Potenza, 07/09/2020, n. 576).
Nel caso di specie, dunque, può farsi applicazione anche del principio secondo il quale il rigore probatorio nell'azione di rivendica è affievolito nel caso in cui il convenuto abbia riconosciuto o, comunque, non abbia specificamente contestato l'appartenenza del bene a uno dei danti causa del rivendicante (cfr. Cassazione civile, sez. II, 28/06/2023, n. 18395).
2.3. Ciò posto, nella fattispecie in esame, deve ritenersi che l'attrice abbia adempiuto all'onere probatorio (attenuato) su di essa incombente considerato che ha dimostrato di essere Parte_1
(co)erede di e che quest'ultima aveva acquistato con atto di compravendita del Persona_3
9.7.1999 l'immobile oggetto di rivendica (cfr. doc. 2 e 3 fascicolo di parte attrice).
Sulla base di ciò può, quindi, ritenersi che la ricorrente abbia dato la prova del suo diritto di
(com)proprietà sull'immobile indicato nell'atto introduttivo della lite.
Ebbene, chiarita la titolarità che legittima l'attuale attrice alla proposizione della domanda il
Tribunale osserva come la situazione di fatto lamentata da abbia trovato pieno Parte_1 riscontro nel presente procedimento.
E' incontestato, infatti, che le convenute abbiano l'esclusiva disponibilità e il possesso del bene di viale I Maggio, trav. II n. 23 in Lamezia Terme (CZ), da cui hanno escluso la ricorrente, essendosi rifiutate di consegnarle copia delle chiavi di accesso alla res comune.
A nulla vale obiettare che la ricorrente avrebbe a sua volta escluso le convenute dal possesso dell'appartamento di via Ticino n. 20 di cui sono comproprietarie dal momento che le sorelle CP_2
e avrebbero potuto svolgere, in relazione allo stesso, la medesima azione intentata CP_1 dalla ricorrente nei loro riguardi con riferimento all'appartamento oggetto di domanda, cosa che non
è avvenuta in via riconvenzionale nel presente giudizio.
Pertanto, in accoglimento della domanda dell'attrice, deve dichiararsi il suo diritto di
(com)proprietà sull'immobile sito in Lamezia Terme (CZ), viale I Maggio, trav. II n. 23 in Lamezia
Terme (CZ), distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme – Sezione Nicastro, al foglio di mappa 21, particella 529, sub 9, zona cens. 1, Categoria A/2, classe 2, consistenza 6,5 vani, rendita euro 587,47.
Conseguentemente, deve ordinarsi a e l'immediata consegna alla CP_2 CP_1 ricorrente di una copia delle chiavi di accesso all'immobile appena indicato.
3. Quanto alla domanda risarcitoria formulata dall'attrice va sicuramente respinta quella relativa al ristoro dei danni non patrimoniali asseritamente subiti dalla ricorrente.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 26972/2008), il danno non patrimoniale, nel cui ambito rientrano sia pure a fini meramente descrittivi i cd. danno morale ed il danno esistenziale, è connotato da tipicità ed è risarcibile nei soli casi determinati dalla legge (in presenza di fatti astrattamente previsti come reato ovvero in ipotesi che pur esulando dalla tutela penale per espressa previsione di legge contemplino la risarcibilità di tale tipo di danno) ovvero
7 qualora l'evento di danno abbia leso specifici diritti inviolabili della persona in conseguenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, come nell'ipotesi di lesione del bene salute costituzionalmente tutelato.
In ogni caso in assenza di una seria incidenza su beni costituzionalmente tutelati non sono risarcibili i pregiudizi consistenti nei disagi, fastidi, disappunti, ansie ed insoddisfazioni tali da pregiudicare la qualità della vita, il benessere o la serenità personale (vedi Tribunale Parma 30.6.2015).
Nel caso specifico non risulta essere stato pregiudicato il bene della salute dell'attrice, ed il danno non patrimoniale lamentato esula dalle ipotesi normativamente previste per accedere al risarcimento, non ravvisandosi alcuna incidenza su valori costituzionalmente tutelati (secondo la menzionata pronuncia l'interesse leso e non già il pregiudizio sofferto deve avere rilevanza costituzionale).
3.1. Né tantomeno può ritenersi che possa far valere in giudizio eventuali (presunti) Parte_1 danni sopportati dalla figlia minore non avendo proposto domanda anche nell'interesse di quest'ultima.
3.2. Diversamente è a dirsi per quanto attiene al danno patrimoniale lamentato da sub Parte_1 specie di riparazione per il mancato godimento della res e quindi di pagamento dell'indennità di occupazione esclusiva dell'appartamento oggetto di rivendica.
In proposito, deve premettersi che può pretendersi il versamento della indennità dalla domanda giudiziale che l'abbia espressamente reclamata o da preventiva costituzione in mora dell'occupante, rientrando il godimento dell'intero bene tra le facoltà di uso riconosciute al comproprietario dall'art. 1102 c.c., salva la pari utilizzabilità da parte degli altri comproprietari che espressamente la pretendano.
Come precisato dalla Suprema Corte, “l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ma, ponendo il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, esclude che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti comproprietari” (cfr. Cass. n. 21902/2004).
La norma cui occorre fare riferimento, dunque, è l'art. 1102 c.c., che consente a ciascun partecipante alla comunione di servirsi della cosa comune “purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Si è osservato, in tema di comunione, che “l'uso frazionato della cosa a favore di uno dei comproprietari può essere consentito per accordo fra i partecipanti solo se l'utilizzazione, concessa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 cod. civ., rientri tra quelle cui è destinato il bene e non alteri od ostacoli il godimento degli altri comunisti, trovando l'utilizzazione da parte di ciascun comproprietario un limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri. Pertanto, qualora la cosa comune sia alterata o addirittura sottratta definitivamente alla possibilità di godimento collettivo nei termini funzionali originariamente praticati, non si rientra più nell'ambito dell'uso frazionato consentito, ma nell'appropriazione di parte della cosa comune, per legittimare la quale è necessario il consenso negoziale di tutti i partecipanti che - trattandosi di beni immobili - deve essere espresso in forma scritta ad substantiam” (cfr. Cass. n. 8429/06). Infatti, se è vero che l'uso diretto del bene altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, è pur vero che il comproprietario resta obbligato a non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso del bene stesso ovvero di trarne i frutti civili.
Pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza, l'uso del bene comune non costituisce occupazione
8 abusiva ma è attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo da parte del comproprietario che gode in via esclusiva del compendio di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso del bene ovvero di trarre dal bene i frutti civili, con l'effetto che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunchè al comproprietario pro indiviso che risulti inerte, mentre se il comproprietario abbia manifestato la volontà di utilizzare il bene o comunque non tollerare più l'altrui uso esclusivo, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento diretto o indiretto dell'immobile (vedi
Tribunale Roma 3.4.2016).
In altre parole, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che risulti inerte;
tuttavia, allorché il proprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota dei frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile.
Ai fini dell'accoglimento della domanda e della quantificazione dell'indennità dovuta, rileva dunque il momento in cui il comproprietario non occupante ha manifestato la propria volontà contraria all'uso esclusivo dell'immobile da parte dell'altro comproprietario e, a tal fine, in difetto di ulteriore idonea documentazione, rileva la data di proposizione della domanda.
Quanto alla stima dei frutti civili, prodotti dagli immobili in godimento separato ad un singolo condividente/comproprietario, il giudice può fare riferimento al reddito figurativo, ossia al canone locativo di mercato relativo all'immobile (cfr. Cass. n. 5504/2012: "I frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato"; conf.
Cass. n. 20394/2013; Cass. n. 7716/1990).
3.3. Ciò detto, nel corso del giudizio è stata disposta una CTU al fine di accertare il valore di mercato degli immobili in comproprietà tra le parti e allo scopo di determinare l'indennità di godimento degli stessi, i cui risultati sono condivisibili in quanto l'accertamento tecnico è basato su un esame obiettivo di tutta la documentazione di qualsiasi tipo allegata dalle parti e su valutazioni fondate su principi scientifici validi e attendibili, ed immune da errori e vizi logici e di giudizio.
Nella specie, l'attrice, con la lettera del 25.6.2012 inviata alle convenute (vedi doc. 8 fascicolo di parte attrice), ha reclamato formalmente la consegna delle copie della chiave di accesso all'immobile per cui è causa al fine di poterlo utilizzare direttamente, senza che ne sia seguita una condotta conforme delle convenute nel senso del rispetto del diritto del comproprietario al compossesso dell'immobile.
Pertanto, fatta decorrere dal mese di giugno 2012 (esattamente dal 25.6.2012) la indennità di occupazione dovuta, indicate in 155 le mensilità fino alla emanazione della presente sentenza, fissato secondo l'incensurabile ricognizione compiuta del CTU ing. in euro 7.200,00 il Per_4 canone annuo di locazione dell'abitazione occupata (canone locativo mensile pari ad euro 600,00 al mese), la quota di 1/3 di spettanza di deve essere remunerata con la somma Parte_1 complessiva di euro 31.000,00 (155 mensilità x il canone mensile di 600,00 : 3).
4. In ragione dell'eccezione di compensazione svolta dalle convenute è stata richiesta al CTU anche la quantificazione dell'indennità di godimento relativa all'altro appartamento in comproprietà tra le sorelle ma nell'esclusivo godimento dell'attrice (quello cioè di via Ticino n. 20 in Lamezia Pt_1
Terme (CZ)).
9 Sotto tale aspetto si evidenzia che la prova della disponibilità esclusiva dell'appartamento di via
Ticino n. 20 da parte della ricorrente si evince non solo dal fatto che è ad avere Parte_1 abitato per ultima l'immobile in questione ma anche dalla stessa condotta processuale ed extragiudiziaria della medesima, non avendo, l'attrice, né contrastato le diffide delle sorelle che richiedevano la consegna delle nuove chiavi dell'appartamento (cfr. doc. 5 fascicolo di parte convenuta), né offerto tale consegna nel corso dell'attuale giudizio. Vi è poi che l'eventuale possesso in capo alle convenute delle chiavi di accesso all'immobile di via Ticino n. 20, per come dedotto dall'attrice, non modifica i termini della questione, perché risulta, dalle stesse deduzioni della ricorrente, che non ha consentito nel tempo l'accesso alle Parte_1 sorelle convenute nei locali dell'appartamento, così come può inferirsi anche dal contenuto della denuncia sporta da in data 19.3.2012 presso i Carabinieri di Lamezia Terme (v. CP_1 doc. 4 fascicolo di parte convenuta).
4.1. Circa la quantificazione dell'indennità di godimento da parte del fiduciario del Tribunale non rileva in alcun modo che il bene non sia abitabile per le sue condizioni precarie (pessime condizioni igieniche, ammaloramento strutturale dovuto a infiltrazioni di acqua che causano distacchi di materiali in opera) dal momento che nella odierna sede rileva soltanto l'esclusione dal godimento della res delle convenute - in ipotesi esercitabile anche senza abitare l'immobile - che, comunque, deve essere indennizzato monetariamente secondo il “corrispettivo percepibile in caso di locazione ad uso abitativo”.
Ebbene, il canone di locazione mensile dell'appartamento di via Ticino n. 20 è stato individuato dal perito d'ufficio in euro 150,00 al mese.
Le convenute, con raccomandata del 7.5.2003 inviata alla ricorrente (vedi doc. 1 fascicolo di parte attrice), avevano richiesto formalmente all'attrice la consegna delle chiavi dell'immobile di via
Ticino n. 20, senza ottenere alcun riscontro positivo.
Conseguentemente, fatta decorrere dal mese di maggio 2003 (esattamente dal 7.5.2003) la indennità di occupazione dovuta, indicate in 262 le mensilità fino alla data di emanazione della presente decisione, fissato dal CTU in euro 1.800,00 il canone annuo di locazione dell'abitazione occupata
(canone locativo mensile pari ad euro 150,00 al mese), la quota di 2/3 di spettanza di CP_2
e di deve essere remunerata con la somma complessiva di euro 26.200,00 (262 CP_1 mensilità x il canone mensile di 150,00 : 3 x 2).
Ne consegue che la somma che dovrebbe essere corrisposta dall'attrice alle sorelle convenute per l'esclusione di queste ultime dal godimento dell'appartamento di via Ticino n. 20 sarebbe pari ad euro 26.200,00, mentre quella dovuta dalle convenute a favore dell'attrice ammonta ad euro
31.000,00.
4.2. Ebbene, in ragione delle reciproche ragioni di debito e di credito tra le parti, deve essere operata la compensazione e, quindi, spetta all'attrice la somma di euro 4.800,00 (euro 31.000,00
[indennità spettante a - euro 26.200,00 [indennità spettante alle due convenute]). Parte_1
Ed infatti, quando tra due soggetti sussistono rispettivi debiti e crediti, si dà luogo ad un'ipotesi di compensazione ex art. 1241 ss. cod. civ., con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.
Trattasi, nel caso di specie, di compensazione cosiddetta “impropria” (e pertanto non soggetta alle norme che regolano la compensazione sia in termini di assoggettabilità della relativa eccezione alle preclusioni sia in termini di divieto di rilevazione officiosa) in quanto i contrapposti rapporti di debito/credito sorgono da un unico rapporto (comproprietà dei beni tra le sorelle . Pt_1
10 Conseguentemente e devono essere condannate in solido tra loro a CP_2 CP_1 pagare (già operata la compensazione impropria di cui sopra) in favore di per Parte_1 indennità di occupazione la somma di euro 4.800,00, oltre interessi legali dalla lettera di messa in mora del 25.6.2012 al soddisfo.
Su tale somma non è dovuta la rivalutazione monetaria trattandosi di debito ab origine di valuta (v., in tal senso, Cass. n. 13595/1991; Cass. n. 5776/2006; Cass. n. 3466/2010).
Invero, l'obbligazione risarcitoria eventualmente connessa a quella di rilascio è per sua natura solidale (Cass. civ. n. 25200/2017).
5. In ogni caso, non può essere pronunciata alcuna pronuncia di accoglimento di domande dell'attrice di condanna in futuro al pagamento dell'indennità di occupazione fino al rilascio dell'immobile oggetto di rivendica non potendo effettuarsi, allo stato attuale, una valutazione prognostica del quantum debeatur.
6. Va disattesa, comunque, la domanda di parte attrice di risarcimento dei danni subiti per locazione di altro immobile considerato che la ricorrente non ha dimostrato di non essere proprietaria di altri immobili nei quali vivere e abitare. Inoltre, , avendo la disponibilità dell'immobile, Parte_1 ben poteva realizzare gli interventi necessari al fine di eliminare tutti gli inconvenienti determinati dalle infiltrazioni di acqua e dal distacco di materiali che sarebbero stati, complessivamente, meno onerosi della stipula di un contratto di locazione di altro immobile, oltre ad essere anche rimborsabili ai sensi dell'art. 1110 c.c. dalle altre comproprietarie in quanto necessarie per la conservazione della cosa comune (v. Cass. sez. II 6 ottobre 2014 n. 20988).
7. Parimenti non può essere accolta la richiesta di parte attrice di risarcimento dei danni per le spese dovute al condominio o le altre affrontate per l'immobile oggetto di domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c. posto che la ricorrente avrebbe dovuto agire nei riguardi delle altre comproprietarie rispettivamente o con azione di regresso o con azione ai sensi dell'art. 1110 c.c., e non invece spiegando una domanda risarcitoria.
Secondo la Cassazione, infatti, i comproprietari di un'unità immobiliare sono tenuti in solido, verso l'ente di gestione, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti, nei confronti del condominio, rappresentano un insieme, e sia perché a fronte di una pluralità di debitori la solidarietà si presume a prescindere dalla circostanza che le quote dell'unità siano loro pervenute in forza di titoli diversi (Cassazione civile, sez. II, 21/10/2011, n. 21907).
Pertanto, i comproprietari pro-indiviso di un appartamento situato in edificio condominiale non possono essere considerati quali condòmini singoli, ma nel loro insieme sono debitori solidali verso il condominio per il pagamento delle spese di cui all' art. 1123 c.c., sicché l'amministratore può esigere da ciascuno di essi l'intero ammontare del debito, salvo il regresso del solvens nei confronti dei condebitori, contitolari della stessa porzione di piano (cfr. Tribunale Napoli, sez. VI,
12/05/2023, n. 4902).
D'altronde “quando un appartamento in condominio diviene oggetto di eredità, il chiamato che abbia accettato l'eredità non può più rinunciarvi. Di conseguenza, il debito riferito alle spese condominiali sorte successivamente non è un debito ereditario ma un debito relativo alla comunione e in relazione alla quale vi è la solidarietà tra comproprietari” (cfr. Tribunale Bologna, sez. III,
27/03/2018, n. 984).
La domanda risarcitoria spiegata dall'attrice, dunque, va accolta esclusivamente nei limiti testè illustrati.
11 8. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti
Cass. 16 maggio 2012, n. 7663).
9. In conclusione, deve essere accolta la domanda ex art. 948 c.c. avanzata dall'attrice e, per l'effetto, accertata la (com)proprietà di sull'immobile sito in Lamezia Terme (CZ), Parte_1 viale I Maggio, trav. II n. 23, deve essere ordinata alle due convenute la consegna immediata della copia della chiave di accesso al predetto immobile alla ricorrente.
Va accolta, nei limiti di ragione, la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente nei riguardi delle due sorelle convenute;
di conseguenza queste ultime, in solido tra loro, devono essere condannate al pagamento in favore dell'attrice, per indennità di occupazione dal 25.6.2012 alla data della presente sentenza, già operata la compensazione tra i reciproci crediti e debiti per come sopra meglio illustrato, della residua somma di euro 4.800,00, oltre interessi legali dalla messa in mora
(25.6.2012) fino al soddisfo.
10. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, dell'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria dell'attrice, della fondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata dalle convenute e della volontà del Tribunale di favorire una riconciliazione tra le parti considerato lo stretto legame parentale esistente tra tutti le contendenti.
10.1. Le spese della CTU, come liquidate in corso di causa con decreto del 10.1.2024, sono definitivamente poste a carico delle convenute soccombenti e, in particolare, per metà a carico dell'Erario in ragione dell'ammissione di al gratuito patrocinio (stante anche la CP_1 recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 217/2019 che ha stabilito che “l'articolo 131, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano previamente oggetto di intimazione di pagamento e successivamente eventualmente prenotati a debito (in caso di impossibilità di "ripetizione"), anziché direttamente anticipati dall'erario”. La Consulta ritiene pertanto, contrariamente all'indirizzo precedente (sentenza n. 287 del 2008), che devono essere direttamente anticipati dall'Erario gli onorari e le indennità a consulenti, notai e custodi, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle parti) e per metà a carico di , la cui CP_2 ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è stata revocata con separato decreto ai sensi degli artt. 80 e 136 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, decidendo sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda di rivendicazione formulata dall'attrice e per l'effetto: a) dichiara il diritto di (com)proprietà di sull'immobile sito in Lamezia Terme (CZ), viale I Maggio, trav. Parte_1
II n. 23 in Lamezia Terme (CZ), distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Lamezia Terme –
Sezione Nicastro, al foglio di mappa 21, particella 529, sub 9, zona cens. 1, Categoria A/2, classe 2, consistenza 6,5 vani, rendita euro 587,47; b) condanna e a CP_2 CP_1 consegnare immediatamente all'attrice copia delle chiavi di accesso dell'immobile oggetto di domanda di rivendicazione e suddescritto;
12 2) condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice, per indennità di occupazione dal 25.6.2012 alla data della presente sentenza, già operata la compensazione tra i reciproci crediti e debiti di cui alla parte motiva, della residua somma di euro 4.800,00, oltre interessi legali dalla messa in mora (25.6.2012) fino al soddisfo;
3) respinge le altre richieste risarcitorie avanzate dall'attrice;
4) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
5) pone definitivamente le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, a carico delle convenute soccombenti, quindi per metà a carico dell'Erario e per l'altra metà a carico di CP_2
[...]
6) dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Lamezia Terme, 25 marzo 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
209.
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