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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Vincenza Totaro Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 23/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1751/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti PERRONE Parte_1
CRISTIANO e NAPOLITANO IRENE, elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA DUOMO
290
Appellante
e
rappresentato e difeso dagli Avv.ti GALLICCHIO ANTONIO e Controparte_1
IORIO GIUSEPPE e con gli stessi elettivamente domiciliato in SANT'ANASTASIA in VIA
GARIBALDI, 41
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello depositato in data 26/06/2024, ha impugnato la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n.3921/2024 del
27/05/2024 che, in accoglimento della domanda di , l'aveva condannata al Controparte_1 pagamento, in favore di quest'ultimo, della somma di € 8.585,25 per il tempo impiegato dal
17.3.2015 al 31.7.2022, nella misura di 20 minuti al giorno (tempo tuta), per le attività di vestizione e svestizione, necessarie all'espletamento delle mansioni.
L'appellante ha lamentato i seguenti vizi: a) violazione e/o errata applicazione dell'art. 116 cpc;
b) violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 cc.
1 In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto esistente il presupposto per il riconoscimento del diritto, attribuendo all'indumento indossato un'errata natura e funzione ed avrebbe, a torto, ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sul lavoratore circa il compimento dell'attività di vestizione – svestizione oltre l'orario di lavoro.
Per tali motivi, l'appellante ha concluso per la riforma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Ricostituito il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'appellato che con varie argomentazioni ha resistito ai motivi di doglianza, chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
***
1. L'appello non è fondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
La questione devoluta a questa Corte attiene, innanzitutto, all'esattezza dell'accertamento compiuto dal giudice di prime cure circa la cd. “eterodirezione implicita” da parte dell'azienda in ordine all'operazione, cui era tenuto il lavoratore, di indossare la tuta termica e le scarpe infortunistiche, prima dell'inizio del turno di lavoro e di dismetterle, una volta terminato il turno.
Ad avviso dell'appellante, il giudice sarebbe addivenuto all'accertamento del predetto requisito, malvalutando la prova.
Va premesso che la Cassazione ha più volte ribadito “come la valutazione delle risultanze delle prove così come la scelta tra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione della decisione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, e non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”(Cfr. tra le tante Cass. Civ. ordinanza 15 gennaio -1 marzo 2021 n. 5560 Cass civile sez. II 4.12.2023 n. 33755).
Orbene, il Tribunale ha posto, in modo logico e coerente, alla base della decisione quanto emerso dall'attività istruttoria pervenendo, correttamente, alla conclusione di escludere che gli atti di vestizione e svestizione, necessari ai dipendenti della per rendere la Parte_1
prestazione in un ambiente lavorativo in cui la temperatura era prossima allo zero (cella frigorifera), fossero meri atti rientranti nella diligenza preparatoria del lavoratore.
2 1.1. In particolare, ha accertato, per il principio della non contestazione, che la tuta termica e le scarpe antinfortunistiche costituiscono DPI apprestati a tutela della salute del personale.
I testi, altresì, hanno affermato inequivocamente che per l'acceso in cella, luogo ove era resa la prestazione lavorativa, era necessario, a causa della rigidità della temperatura, l'uso delle scarpe infortunistiche e delle tute termiche (il teste , di estrema attendibilità, non avendo Tes_1 neanche proposto causa analoga: “durante l'intero orario di lavoro dobbiamo indossare una tuta termica. Ciò in quanto lavoriamo in cella frigo… questa tuta è composta da una salopette
e un giubbino”; “la cella frigorifera ha una temperatura in inverno intorno allo 0 grado, in estate meno. Perché fuori fa caldo”).
1.2. La circostanza che non esistessero ordini datoriali di indossare tali indumenti sul luogo di lavoro non è stata pacificamente confermata. All'opposto, il teste ha affermato: A.D.R.: Tes_1
“il sig. il titolare della società, ci ha detto che la tuta non possiamo portarla Controparte_2
a casa”; “il sig. ci ha detto che dobbiamo indossare e dismettere la tuta da lavoro negli CP_2
spogliatoi e che dobbiamo riporla nell'armadietto”. A.D.R.: “ognuno di noi ha un armadietto personale”. A.D.R.: “la possiamo portare a casa solo per lavarla”
In ogni caso, l'insussistenza di ordine espressi circa l'obbligo di indossare in loco gli indumenti da lavoro- affermata dal solo teste indotto dalla società (cfr. ), invocato nell'atto CP_3
di appello - non ha rilevanza decisiva.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “L'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e svestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione. Possono quindi determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni d'igiene imposte dalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicché non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro” (Cass. n. 1352/2016, Cass. n. 9417/20 18, Cass.n.
6706/2022).
Il recente orientamento giurisprudenziale, pone l'accento sulla funzione dell'abbigliamento da lavoro, sicchè l'eterodirezione può affermarsi anche sulla base della “qualità degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento - o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la
3 stessa incolumità del personale addetto” (Cass. 2marzo 2018, n. 7738 e Cass. 26 gennaio 2016,
n. 1352).
La valutazione del Tribunale che ha ritenuto che i tempi di vestizione fossero strettamente dipendenti e correlati alla tipologia e natura della prestazione richiesta - che necessita di un abbigliamento adatto all'ambiente, e non utilizzabile, secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, fuori dall'ambiente di lavoro - va confermata perché si fonda sui fatti correttamente apprezzati.
Difatti, è lo svolgimento della prestazione all'interno di una cella frigorifera che determina la necessità ineludibile di indossare non un abbigliamento qualunque, ma uno specifico, adatto a proteggere la salute del dipendente da condizioni climatiche avverse, non ordinarie nè comuni nè naturali e indotte artificialmente dal sistema di raffreddamento della cella, che tiene la temperatura estremamente bassa per garantire la corretta conservazione dei prodotti ivi stipati.
E' la stessa peculiarità dell'ambiente lavorativo che rende palese che si tratti di abbigliamento, non utilizzabile, secondo un criterio di normalità sociale, al di fuori di quello specifico ambiente. Ciò, a maggior ragione, nelle stagioni diverse dall'inverno, ove è impensabile che le temperature ambientali consentano di indossare abbigliamento termico-isolante.
E', pertanto, smentita la tesi dell'appellante che si tratti di un “normale” paio di scarpe, giaccone e salopette.
Ciò è sufficiente ad integrare l'eterodeterminazione implicita.
2. Quanto al motivo di gravame secondo cui non vi sarebbe prova dell'effettuazione delle operazioni di vestizione/svestizione oltre l'orario di lavoro, deve rilevarsi che è invece certamente emerso dalla prova orale che il tempo di lavoro venisse rilevato all'interno della cella frigorifero e, quindi, dopo la vestizione della tuta termica e delle scarpe antinfortunistiche.
Entrambi i testi hanno riferito che i lavoratori, prima, indossano la tuta termica e poi beggiano, compiendo, in uscita, l'operazione inversa di svestizione dopo aver beggiato. Altresì unanime la prova che il badge si trovi dentro la cella frigo;
circostanza che, a sua volta, rende indubbio che i tempi di vestizione e svestizione si aggiungano necessariamente all'orario di lavoro, dovendo precederlo in entrata e seguirlo in uscita.
3. In ordine alla quantificazione del tempo necessario per la vestizione, del pari va confermata la valutazione del primo giudice, che ha ritenuto provato un aumento della durata della prestazione lavorativa di 20 minuti giornalieri.
Ciò alla luce dell'“id quod plerumque accidit”, avuto riguardo alla tipologia e caratteristiche dell'indumento e delle scarpe antinfortunistiche e, dunque, ai tempi comunemente noti come necessari ad indossarli e dismetterli.
4 3.1. Nessun errore, infine, inficia il criterio di quantificazione del dovuto, siccome il giudice – ad onta di quanto infondatamente dedotto nel motivo di gravame – non ha impiegato la retribuzione per lavoro straordinario, ma quella prevista contrattualmente per l'orario normale di lavoro.
In definitiva l'appello va rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori minimi del
DM 55/2014 e ss.mm. attesa la serialità e non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado che liquida in complessivi euro
2.900,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 23/01/2025
Il consigliere relatore Il Presidente
Dr.ssa Rosa Del Prete Dr.ssa Raffaella Genovese
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