Art. 730.
(Ingiunzione per rimborso di spese).
Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, il ((ENAC)) emette ingiunzione resa esecutoria con decreto del pretore competente per territorio.
Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, il ((ENAC)) puo' procedere agli atti esecutivi.
Entro il termine predetto il debitore puo' fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito a al suo ammontare ((...)) (17)
L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente per valore.
--------------- AGGIORNAMENTO (17)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967, n. 96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale della disposizione del presente articolo espressa con le parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione".
(Ingiunzione per rimborso di spese).
Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, il ((ENAC)) emette ingiunzione resa esecutoria con decreto del pretore competente per territorio.
Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, il ((ENAC)) puo' procedere agli atti esecutivi.
Entro il termine predetto il debitore puo' fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito a al suo ammontare ((...)) (17)
L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente per valore.
--------------- AGGIORNAMENTO (17)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967, n. 96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale della disposizione del presente articolo espressa con le parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione".