Articolo 730 del Codice della navigazione
Articolo 729Articolo 731
Versione
21 aprile 1942
>
Versione
18 luglio 1967
>
Versione
21 ottobre 2005
Art. 730.
(Ingiunzione per rimborso di spese).

Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, il ((ENAC)) emette ingiunzione resa esecutoria con decreto del pretore competente per territorio.

Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, il ((ENAC)) puo' procedere agli atti esecutivi.

Entro il termine predetto il debitore puo' fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito a al suo ammontare ((...)) (17)

L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente per valore.

--------------- AGGIORNAMENTO (17)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967, n. 96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale della disposizione del presente articolo espressa con le parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione".
Entrata in vigore il 21 ottobre 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente