Articolo 2 della Legge 27 aprile 1982, n. 283
Articolo 1
Versione
11 giugno 1982
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIX dell'accordo stesso.

Entrata in vigore il 11 giugno 1982