Decreto cautelare 15 giugno 2018
Ordinanza cautelare 5 settembre 2018
Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02082/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00669/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 669 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Santi Delia, Michele Bonetti, Francesco Currò e Andrea Alvaro, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto -OMISSIS- datato 21 maggio 2018, a firma del Capo della Polizia nella qualità di Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con il quale veniva disposto l’annullamento degli atti del procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell’Assistente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS- « a partire dal verbale di trattazione orale del 10 marzo 2018 »;
- del Decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS- datato 15 febbraio 2018, avente ad oggetto la modifica dei componenti del Consiglio Provinciale di Disciplina attraverso la sostituzione del Vice Questore Aggiunto con il Commissario Capo;
- del Decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- -OMISSIS- datato 4 giugno 2018, avente ad oggetto la sostituzione del Presidente del Consiglio Provinciale di Disciplina, nella persona del Vicario Questore, con il Primo Dirigente della Polizia di Stato;
- di tutti gli atti in rinnovazione del procedimento disciplinare già instaurato, ivi comprese le attività ultime del Consiglio Provinciale di Disciplina;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del Decreto Ministeriale -OMISSIS- datato 4-19 luglio 2018, a firma del Capo della Polizia nella qualità di Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con il quale veniva disposta la destituzione dal servizio nei confronti dell’Assistente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS-;
- della delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina del 20 giugno 2018;
- di tutti gli atti in rinnovazione del procedimento disciplinare già instaurato, ivi comprese le attività ultime del Consiglio Provinciale di Disciplina;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 dicembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- il sig. -OMISSIS- era Assistente Capo della Polizia di Stato.
- in data 3 maggio 2011 il Questore di Reggio Calabria disponeva nei confronti dello stesso la sospensione cautelare dal servizio in quanto destinatario, per i fatti-reato dei quali dopo si scriverà, di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.
- in data 24 luglio 2013 il Tribunale di Locri lo condannava alla pena di anni 2 di reclusione.
- la statuizione veniva impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria la quale, con sentenza -OMISSIS- del 2015, rideterminava la pena inflitta in anni 1 e mesi 6 di reclusione.
- in data 12 ottobre 2017 la Corte di Cassazione, con sentenza -OMISSIS-, dichiarava inammissibile il ricorso proposto e confermava la pronuncia della Corte d’Appello.
- per i fatti in oggetto il sig. -OMISSIS- veniva deferito al Consiglio Provinciale di Disciplina, il quale applicava nei suoi confronti la sanzione della sospensione dal servizio per la durata di 6 mesi.
- in data 21 maggio 2018, tuttavia, il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza annullava gli atti del procedimento disciplinare « a partire dal verbale di trattazione orale del 10 marzo 2018 ».
- veniva dunque proposto il presente ricorso introduttivo, così articolato: a) eccesso di potere; arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica; b) illegittimità per violazione di legge; violazione dell’art. 21 del DPR 25 ottobre 1981 n. 737; violazione dell’art. 16, comma 12, DPR cit.; abuso di potere; cattivo uso del potere per sviamento dalla causa tipica; illegittimità per violazione dell’art. 13 DPR cit.; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 241/1990; violazione del principio del contrarius actus .
1.1 Premesso, ancora, che:
- con provvedimento reso il 20 giugno 2018 il Consiglio di Disciplina, reinvestito della procedura, proponeva la destituzione del sig. -OMISSIS-.
- con Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza -OMISSIS- del 4/19 luglio 2018, infine, era appunto disposta la destituzione dal servizio dell’-OMISSIS-.
- venivano dunque proposti motivi aggiunti di gravame, così articolati: d) eccesso di potere; arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica; e) illegittimità derivata.
2.- Considerato che il decreto impugnato col ricorso introduttivo motivava il provvedimento di auto-annullamento con riguardo alla gravità dei fatti reato per i quali il ricorrente veniva condannato, al disposto dell’art. 653 c.p.p. e alla circostanza che, pur avendo la sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio per responsabilità disciplinare, efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, il Consiglio Provinciale di Disciplina, investito quanto alla condotta dell’-OMISSIS- relativamente a fattispecie riferite al disposto dell’art. 7 DPR n. 737/1981, e quindi punite con la destituzione, derubricava, con proposta « gravemente viziata per illogicità, contraddittorietà e incongruenza motivazionale », la predetta sanzione in quella della « sospensione dal servizio per la durata di mesi sei, ai sensi dell’art. 6 n. 1, in relazione all’art. 4 n. 18, del citato DPR, a fronte di una condotta accertata ed ampiamente ricostruita dal Giudice Penale ».
- la successiva proposta di destituzione, quindi, era così motivata: « Con sentenza di condanna -OMISSIS-/15 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 15 luglio 2015, divenuta definitiva a seguito della sentenza -OMISSIS- della Corte Suprema di Cassazione - Seconda sezione penale del 12/10/17 che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso del ricorrente, lo stesso è stato ritenuto responsabile del reato p.p. dall’art. 326 c.p. aggravato dall’art. 7 l. 203/1991 per aver comunicato a -OMISSIS- -OMISSIS- il contenuto di una relazione di servizio riservata, inviata al commissariato di Siderno dalla squadra mobile di Vibo Valentia inerente il controllo di alcuni elementi della cosca -OMISSIS-. L’affermazione di penale responsabilità dell’-OMISSIS- (cugino di -OMISSIS-, coniuge di -OMISSIS- -OMISSIS-) si fonda su una conversazione intercettata all’interno del negozio -OMISSIS- sedente in -OMISSIS- (RC), il 23/05/2009, (…) nel corso della quale l’imputato rivela al -OMISSIS- -OMISSIS- quanto descritto in una relazione di servizio relativa ad un controllo operato dalla Polizia di Stato di Vibo Valentia cui erano stati sottoposti i cugini -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- il 21/05/2009 in tale località. In tale occasione il personale della Squadra Mobile di Vibo Valentia aveva notato un fuoristrada Mitsubishi Pajero con a bordo quattro persone che si stava allontanando da un bar conosciuto quale ritrovo degli esponenti della ‘famiglia’ -OMISSIS-. Gli operanti riconoscevano fra gli occupanti della citata autovettura il vibonese -OMISSIS-, soggetto ritenuto dì interesse operativo, pertanto successivamente procedevano al controllo del mezzo a bordo del quale venivano identificati i cugini -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, classe 65, -OMISSIS- -OMISSIS-, classe 79, -OMISSIS- classe 89, ed il citato -OMISSIS-. A seguito di tale controllo la Squadra Mobile di Vibo Valentia in data 22/05/09 inviava a mezzo fax al Commissariato di Siderno l’annotazione di servizio redatta dal personale che aveva proceduto al controllo. Tale comunicazione veniva notata dall’-OMISSIS- quella stessa mattina in servizio con turno 7/13 come operatore C.O.T., il quale nel corso della sopra citata conversazione intercettata informava il proprio cugino -OMISSIS- -OMISSIS- che a seguito di quel controllo egli era stato accostato alla Famiglia dei -OMISSIS- di Vibo Valentia. La rilevante notizia di cui il -OMISSIS- -OMISSIS- viene reso edotto è costituita dal fatto che le forze dell’ordine hanno messo in relazione soggetti gravitanti in contesti delinquenziali differenti, associando i -OMISSIS- ai -OMISSIS-, con possibili ulteriori spunti per eventuali successive attività investigative di accertamento. La rivelazione è risultata aggravata ai sensi dell’art. 7 legge n. 203/91 poichè ‘deve ritenersi che l’-OMISSIS-, per i nominativi dei soggetti coinvolti nei fatti e per il soggetto che riceveva la rivelazione, abbia agito con la precisa volontà di agevolare l’organizzazione criminale e non il singolo -OMISSIS- -OMISSIS-, soggetto nemmeno presente in occasione di quel controllo da cui scaturiva l’annotazione di servizio (…) »: in conclusione, dunque, la misura più severa veniva proposta con la seguente motivazione: « L’Assistente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS-, in servizio presso il Commissariato Distaccato di P.S. di Siderno, compiendo atti in grave contrasto con il dovere di giuramento, nonché abusando dell’autorità rivestita, rivelava ad un suo congiunto, tale -OMISSIS- -OMISSIS-, … pluripregiudicato, il contenuto di una relazione di servizio destinata a rimanere riservata e concernente un controllo operato dalla Polizia di Stato di Vibo Valentia con il quale la Squadra mobile di Vibo Valentia metteva in relazione l’esistenza di un legame tra gli appartenenti alla ‘ndrina dei -OMISSIS-, operante nella città di Siderno, ed altri soggetti gravitanti nell’orbita della criminalità locale ritenuti contigui o intranei della ‘Famiglia’ delinquenziale dei -OMISSIS-, attiva nella zona di Vibo Valentia. In considerazione della caratura criminale dei soggetti coinvolti nei fatti e del soggetto che riceveva la rivelazione, deve ritenersi che -OMISSIS- abbia agito con la precisa volontà di agevolare l’organizzazione criminale e non il singolo -OMISSIS- -OMISSIS-, così dolosamente violando i propri doveri d’ufficio ed arrecando grave pregiudizio allo Stato e all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Il colloquio nel quale l’-OMISSIS- rilevava al congiunto -OMISSIS- il contenuto del controllo di polizia, è stato captato nel corso di intercettazione ambientale attivata per indagini su criminalità organizzata e sfociava in un procedimento penale conclusasi con sentenza definitiva di condanna dell’-OMISSIS- ad anni uno e mesi sei di reclusione, come da ultimo confermato con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Seconda sezione Penale, -OMISSIS- del 12.10.17 ».
3.- Osservato che:
- delibando in fase cautelare la vicenda in esame il T.a.r. osservava quanto segue: « il Capo della Polizia di Stato, titolare del potere disciplinare, può effettuare un riesame in autotutela dei fatti e della proposta del Consiglio di Disciplina, qualora ravvisi incongruenze e violazioni sostanziali e procedimentali; tale potere non sembra interferire con il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 737/1981, essendosi, in particolare, il Capo della Polizia limitato a segnalare l’illogicità del precedente percorso valutativo seguito dal citato organo collegiale, riattivando il procedimento disciplinare con nuovo coinvolgimento del Consiglio di Disciplina, e non già direttamente provveduto in senso più sfavorevole al dipendente;
- non sembrano configurabili i dedotti vizi nella (ri)composizione della Commissione di Disciplina;
- non appare sussistere il dedotto vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento, sia perché l’atto di riesame si inserisce nel procedimento disciplinare iniziato e non ancora concluso, sia perché la partecipazione dell’interessato al contraddittorio procedimentale risulta, comunque, garantita nel prosieguo del procedimento medesimo;
- la nuova sanzione disciplinare della destituzione comminata non appare sproporzionata rispetto alla oggettiva gravità dei fatti - reato in questione, definitivamente accertati, allo stato, nei confronti del ricorrente, giusta sentenza della Corte di Cassazione Penale del 12 ottobre 2017 (a sua volta confermativa della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria), che ha condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 326 del Codice Penale (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio), aggravato per reati connessi ad attività mafiose, espressamente ritenendo che lo stesso abbia agito “con la precisa volontà di agevolare l’organizzazione criminale e non il singolo …”); nel mentre non sembrano apprezzabili, ai fini di che trattasi, le valutazioni della Corte di Cassazione Penale (con rinvio alla Corte di Appello, tutt’ora pendente) nel giudizio nei confronti degli altri imputati (fermo restando che l’eventuale diverso esito di detto processo penale porterebbe a un diverso inquadramento del fatto, con possibili riflessi anche ai fini disciplinari, previa revisione del processo penale sfociato nella condanna del ricorrente); sicchè la sanzione espulsiva, allo stato, appare essere corretta espressione del potere ampiamente discrezionale spettante in proposito all’Amministrazione, logicamente ed adeguatamente motivato, valutando autonomamente e compiutamente tutte le circostanze del caso concreto, senza incorrere in alcun errore sui presupposti di fatto e di diritto » (T.a.r. Puglia Lecce, III, ord. n. 452 del 5 settembre 2018).
- il Consiglio di Stato, respingendo il relativo appello cautelare, a sua volta poneva in rilievo come « l’atto del 21 maggio 2018 è sufficientemente motivato in ordine alle ragioni per le quali il Capo della Polizia ha annullato gli atti del procedimento disciplinare, a partire dal verbale di trattazione orale del 10 marzo 2018;
- la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e l’affermazione che l’imputato lo ha commesso non possono più essere messe in discussione in sede disciplinare, ai sensi dell’art. 653, comma 1 bis, c.p.p.;
- risulta ragionevole la valutazione dell’Amministrazione, secondo la quale i fatti di cui l’appellante si è reso colpevole sono connotati da oggettiva gravità, soprattutto in quanto commessi da un appartenente alle Forze dell’ordine, e sono idonei a compromettere il rapporto di fiducia tra l’Istituzione ed il suo dipendente, nonché ad incrinare il prestigio che l’Istituzione deve avere per svolgere proficuamente i propri compiti;
- l’atto con cui, in data 4 giugno 2018, il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha decretato che un diverso Primo Dirigente avrebbe svolto le funzioni di presidente del Consiglio Provinciale di Disciplina, nel procedimento intrapreso nei confronti dell’appellato, segue il provvedimento a carattere generale del 31 maggio 2018 con cui il Presidente del Consiglio Provinciale di Disciplina di -OMISSIS- è stato sostituito per il prossimo collocamento in quiescenza - verosimilmente in una data che non avrebbe consentito l’utile espletamento delle funzioni - del Vice Questore Vicario uscente » (Consiglio di Stato, IV, ord. n. 5631 del 23 novembre 2018).
4.- Ritenuto che:
- secondo la giurisprudenza amministrativa « l’art. 21, comma 3, d.P.R. n. 737/1981 … dispone che ‘Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza provvede con decreto motivato a dichiarare l’inquisito prosciolto da ogni addebito o ad infliggergli la sanzione in conformità della deliberazione del consiglio, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all’inquisito’. Secondo un consolidato e convincente indirizzo giurisprudenziale tale disposizione non esclude che ‘in conformità al generale principio di inesauribilità del potere amministrativo ed al carattere gerarchico dell’organizzazione del Corpo della polizia, il Capo della polizia possa rilevare vizi di legittimità nel procedimento disciplinare, con il conseguenziale annullamento del procedimento in parte qua e la relativa regressione al momento in cui il vizio di legittimità si è manifestato’ (Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio 2021, n. 5936; cfr. CGARS, sez. giur. 14 gennaio 2022, n. 41). L’attività di riesame svolta dal Capo della Polizia si colloca ‘all’interno dello stesso potere amministrativo attivo, nel cui esercizio viene emesso l’atto’ (Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2013, n. 3452). Inoltre è stato evidenziato che ‘l’atto con il quale il Capo della Polizia dispone l’annullamento del provvedimento non costituisce espressione di un vero e proprio potere di autotutela in quanto esso si colloca all’interno dello stesso procedimento amministrativo attivo nel quale è stato adottato l’atto endoprocedimentale affetto da vizi di legittimità; per questo motivo, costituisce anch’esso espressione della potestà disciplinare il cui esercizio non necessita della valutazione circa la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all’annullamento, valutazione che non può invece mancare in caso di esercizio del vero e proprio potere di autotutela’ (T.a.r. Lombardia Milano, III, 18 settembre 2020, n. 1671). Risulta coerente con il richiamato orientamento giurisprudenziale, cui si ritiene di dare continuità, il convincimento del T.a.r. per cui all’attribuzione al Capo della Polizia del potere di irrogare sanzioni disciplinari sancita dal citato art. 21, comma 3, inerisce ‘necessariamente il potere di controllare la regolarità delle diverse fasi nelle quali si è articolato il procedimento disciplinare, al fine di evitare che eventuali vizi procedimentali possano riverberarsi sull’atto finale con effetti invalidanti, ciò in ossequio ai principi di buon andamento, efficacia ed imparzialità dell’azione amministrativa’. L’intervento del Capo della Polizia è spiegato a presidio del legittimo esercizio della funzione disciplinare, senza che ciò comporti un’ingerenza nelle competenze del Consiglio provinciale di disciplina. Esso, pertanto, non sostanzia una valutazione disciplinare autonoma e peggiorativa della condotta dell’incolpato, ma la constatazione di un vizio della deliberazione del medesimo Consiglio » (Consiglio di Stato, II, 25 maggio 2022, n. 4186).
- non emergono dagli atti della causa e dai pur suggestivi e diffusi rilievi articolati dalla difesa del ricorrente elementi in fatto o in diritto tali da superare le considerazioni già prima facie svolte, in fase cautelare, da questo Tribunale e dal consiglio di Stato, atteso che il giudizio penale successivo alla sentenza con la quale la Corte di Cassazione annullava con rinvio, quanto alle contestazioni associative e nei confronti di alcuni originari coimputati del sig. -OMISSIS-, la pronuncia della Corte d’Appello di Reggio Calabria, non si è, per quanto allegato dalle parti, ancora concluso, sicché questo Tribunale, in disparte le possibili rivalutazioni in sede amministrativa conseguenti a un eventuale, futuro giudizio di revisione, non può allo stato che fare riferimento alla condanna definitiva del ricorrente per rivelazione di segreto d’ufficio aggravata dal metodo mafioso, condanna rispetto alla quale, per la gravità della fattispecie, a maggior ragione se rapportata a un funzionario di P.S., le determinazioni disciplinari in esame resistono ai proposti motivi di gravame.
5.- Ritenuto che gli atti impugnati appaiono dunque immuni dalle censure formulate e che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, va pertanto respinto, tuttavia sussistendo eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio, attesa la particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 669 del 2018 indicato in epigrafe, come integrato dai motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria, a tutela dei diritti o della dignità delle persone, fisiche e giuridiche menzionate, di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.