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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/06/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria C.V. IV Sezione Civile, i l g o p avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R.G. N. 9808/2021 ed avente ad oggetto: Proprietà
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Luigi Gargiulo, presso il cui studio, in Caserta alla Via S. Pietro n. 49, è elettivamente domiciliato.
ATTORE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, con procura Controparte_1 C.F._2
in calce all'atto di comparsa di costituzione e di risposta, dall'avv. Raffaele Apuzzo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Marigliano al Corso Vittorio
Emanuele n. 96.
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I Le parti, con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste e delle istanze formulate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 13.12.2021, , Parte_1
premesso di essere proprietario esclusivo di una porzione di fabbricato (comprensivo di tettoia e cortile esclusivo pertinenziale di circa mq 60), sito in San Felice a NC (CE), alla via
Grotticella, n. 87 (ex n. 3), identificato in catasto alla partita 4241, foglio 1, mappale n. 427 sub 4, PT, di aver acquistato suddetto immobile da , in virtù di atto di Persona_1
vendita del 07.04.1993, per notaio , Rep. N. 8039 e Racc. n. 1099, registrato Persona_2
a Caserta il 22.04.1993, al n. 2290, di essere l'anzidetto fabbricato parte di un compendio immobiliare in corte, confinante con la proprietà di (comprensiva di tettoia Controparte_1
per deposito attrezzi agricoli e cortile esclusivo pertinenziale di circa mq 50), distinta in catasto alla partita 4241, foglio 1, mappale numero 427, sub 3, citava in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1. In via principale, nel merito, accertare e dichiarare che il confine tra l'immobile di proprietà di parte attrice, contrassegnato al NCEU del Comune di San felice a NC (CE) al Fg. 1, p.lla 427, sub 4, cat. C/2, cl. 1, consistenza 73 mq, piano T e quello di proprietà del convenuto, contrassegnato al Fg. 1, p.lla 427, sub 5, cat. A/2, cl. 1, consistenza 8 vani, piano interrato – terra - primo corrisponde al confine delineato graficamente nelle planimetrie allegate ai titoli di provenienza dedotti in atti;
2. per l'effetto, autorizzare parte attrice ad apporre materialmente i termini sul confine come innanzi accertato e identificato, per renderlo visibile e riconoscibile, ordinando a parte convenuta di concorrere alle spese;
occorrende nella misura del 50% come per legge ex art. 951 c.c.; 3. sempre in via principale, nel merito, identificati come innanzi i confini tra le due proprietà, inibire a parte convenuta ogni turbativa avverso il legittimo esercizio del diritto di proprietà dell'attore negli spazi compresi entro il confine medesimo e, pertanto, accertare e dichiarare l'irregolarità della costruzione di proprietà del convenuto, poiché edificata oltre il suddetto confine sugli spazi di proprietà dell'attore e comunque in violazione delle norme sulle distanze legali tra fabbricati ex artt. 872 e 873 c.c.; 4. per l'effetto ordinare alla parte convenuta di porre in essere ogni attività si riterrà utile ai fini della riduzione in pristino dei luoghi, con ulteriore condanna del convenuto medesimo al risarcimento del danno derivante dalla predetta violazione, che l'On.le Giudicante Vorrà liquidare e quantificare secondo equità ex art. 1226
c.c.; 5. sempre in via principale, nel merito, considerato l'accertato e identificato confine tra le due proprietà, nonché la violazione delle distanze legali tra le costruzioni delle parti, accertare e dichiarare, altresì, l'intollerabilità delle immissioni e l'illiceità della veduta dedotte in atti, per tutte le motivazioni ampiamente esposte in narrativa, ordinando a parte convenuta di provvedere, a sue cure e spese, alla rimozione delle medesime e condannandolo al risarcimento del danno derivante dalla predetta violazione, che l'On.le Giudicante Vorrà liquidare e quantificare secondo equità ex art. 1226 c.c.; 6. il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva, a mezzo dell'avv. Raffaele Apuzzo, CP_1
instando, nel merito, per il rigetto della domanda proposta dall'attore, in quanto
[...]
totalmente infondata in fatto ed in diritto, e per la condanna al pagamento di spese e compensi di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
Esperita la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo, ed espletata, l'istruttoria, con la CTU, la scrivente, subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, riteneva la causa matura per la decisione, per cui venivano rassegnate le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione di merito.
* * *
La domanda attorea, nel merito, è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In linea di principio, l'azione proposta deve essere qualificata come un'azione di accertamento dei confini tra proprietà limitrofe, con la conseguente apposizione di termini.
L'azione di regolamento dei confini, ai sensi dell'art. 950 c.c., presuppone l'incertezza oggettiva (nel caso in cui manchi qualsiasi limite) o soggettiva (nel caso di contestazione del confine esistente) sulla linea di demarcazione tra fondi finitimi, comprendendo questi ultimi non solo i terreni agricoli, ma anche quelli urbani, su cui sono presenti o meno costruzioni, e ha per oggetto la determinazione quantitativa delle proprietà dei contendenti in base ai rispettivi titoli di acquisto. Si tratta, pertanto, di un'azione petitoria, posta a tutela della proprietà, nell'ambito della quale l'incertezza, oggettiva o soggettiva, non ricade sui diritti di proprietà delle parti in giudizio – considerati fuori discussione – ma sulla determinazione del confine tra i due fondi, allo scopo di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto. (Cass.
Civ., Sez. VI, 24.02.2016, n. 3559). L'attribuzione ad una parte in giudizio della zona occupata dall'altra parte, costituendo una naturale conseguenza della determinazione del confine, non trasforma l'azione di regolamento dei confini in un'azione di rivendicazione, in quanto quest'ultima, al contrario, richiede la specifica contestazione tra i contendenti dei rispettivi titoli di proprietà.
Sul piano probatorio, l'azione in esame si configura come una vindicatio incertae partis, posto che le posizioni dell'attore e del convenuto sono sostanzialmente uguali, incombendo su ciascuno di essi l'onere di allegare e di fornire qualsiasi mezzo di prova, idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine. In particolare, le parti possono ricorrere alle prove documentali e alle prove testimoniali, le quali – secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità – devono essere esaminate dal giudice seguendo uno specifico ordine gerarchico. Innanzitutto, il giudice è tenuto a valutare i titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, costituendo fonti primarie, necessarie a risolvere la situazione di fatto. La mancata produzione dei titoli d'acquisto, tuttavia, non comporta la soccombenza per mancato assolvimento dell'onere della prova, ma solo la conseguenza di imporre e giustificare il ricorso ad altri mezzi di prova. A tal fine, è utilizzabile anche la prova testimoniale e, in ultima ipotesi, è ammesso il ricorso alle risultanze catastali, che, ai sensi dell'art. 950, comma 3, c.c., hanno mero valore sussidiario (Cass. Civ, Sez. II, 23.07.2020, n. 15759).
Sulla base dei principi di diritto evidenziati, attesa la connotazione tecnica degli elementi rilevanti ai fini della decisione, la relazione di CTU espletata è stata dirimente per l'accertamento dei confini e delle violazioni delle distanze legali e, dunque, può considerarsi un mezzo sostitutivo dell'onus probandi.
Invero il CTU, Ing. , ha definito lo stato dei luoghi, indicando i confini legali Persona_3 ed i confini di fatto nell'attualità, pervenendo alla definizione, per via strumentale, della richiesta linea di confine.
Nello specifico, alla luce della documentazione acquisita presso i pubblici uffici, della ricostruzione grafica riprodotta, della sovrapposizione del rilievo topografico ai dati catastali indicati nell'atto di donazione del 13.11.1991 (del Notaio , registrato a Persona_2
Caserta, in data 02.12.1991 al n°7810) e delle descrizioni tecniche riportate nelle schede catastali, a firma del geom. , è emerso che l'effettivo confine tra il fondo di Controparte_2 proprietà dell'attore e il terreno di proprietà del convenuto è quello individuato nell'atto di donazione.
Prima della stipulazione dell'atto di donazione, su incarico di in data Persona_4
24.06.1991, il geom. aveva registrato in atti al N.C.E.U. di Caserta la Controparte_2
variazione catastale necessaria a sopprimere i subalterni 1 e 2, a firma dell'architetto CP_3
. Di conseguenza, l'immobile, di proprietà di , veniva censito al
[...] Persona_1
foglio 1, mappale numero 427, sub 4, anziché sub. 1, invece, l'immobile, prima di proprietà di e oggi di proprietà di , veniva censito al foglio 1, Controparte_1 Parte_1
mappale numero 427 sub 3, anziché sub 2.
L'atto di donazione e le descrizioni tecniche riportate nelle schede catastali, a firma del geom.
, quindi, hanno assunto una rilevanza fondamentale nelle procedure di Controparte_2
riconfinamento, in quanto da essi è stato possibile ricostruire la volontà del donante, non avendo, invece, alcun rilievo lo stato dei luoghi emerso prima della variazione catastale, che ha portato ai subalterni 3 e 4.
Alla luce dei fatti così come evidenziati è emerso che il confine tra le due proprietà, di
[...]
e ), – così come, peraltro, confermato dalla Relazione CTU CP_1 Parte_1
– “è posizionato a 1,42 metri, misurando partendo dallo spigolo nord ovest del sub 4, di proprietà del signor , in modo perpendicolare al lato del medesimo Parte_1
immobile, verso il sub 5 di proprietà del signor , esattamente così come è Controparte_1
stato rappresentato negli elaborati grafici allegati dallo scrivente C.T.U.”.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 951 c.c., deve accogliersi la richiesta di parte attrice in merito all'apposizione materiale dei termini tra i due fondi, così come accertato e identificato, per renderlo visibile e riconoscibile.
La domanda attorea, peraltro, risulta fondata anche in riferimento all'accertamento delle turbative realizzate da parte convenuta, consistente, nello specifico, nella costruzione di una porzione di bagno, in violazione delle norme sulle distanze legali tra fabbricati di cui all'art. 873 c.c.
In particolare, la violazione lamentata è stata rilevata dal consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli elaborati grafici prodotti, il quale ha ritenuto che “il bagno in questione si allarga oltre la linea di confine determinata, precisamente per una estensione di circa 1,42 metri verso sud, corrispondente ad una superficie lorda di 2,41 metri quadrati (1,42 metri x 1,70 metri) ed un volume di circa 8,00 metri cubi”. Rebus sic standibus, ai fini della riduzione in pristino dei luoghi, così come indicato dallo stesso consulente tecnico d'ufficio, si ritiene necessaria la completa demolizione del bagno posizionato a ridosso del confine.
La conseguente domanda di risarcimento del danno, invece, non può trovare accoglimento, poiché – al contrario di quanto sostenuto da parte attrice – il danno ha natura “presuntiva” e non può considerarsi “in re ipsa”, nel senso che esso non può essere riconosciuto in maniera automatica, ma necessita di essere provato, mediante presunzioni basate su specifiche circostanze dalle quali inferire il pregiudizio allegato. (Cass. Civ., Sezioni Unite, 15.11.2022,
n. 33645).
Tale orientamento trova, ormai, pieno accoglimento nella giurisprudenza, la quale chiarisce che il danno deve consistere nella “concreta perdita della possibilità di godere pienamente del proprio immobile” e non nella sola violazione formale delle distanze. Il danno prodotto, dalla costruzione di fabbricati in violazione delle distanze legali, nei confronti del confinante, infatti, “riguarda non la cosa, ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa, sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione”.
Pertanto, colui che fa valere in giudizio, in aggiunta alla tutela “ripristinatoria”, quella risarcitoria ha l'onere di indicare elementi fattuali da cui desumere l'esistenza del pregiudizio subito, anche mediante presunzioni. Il danno connesso all'aver dovuto sopportare temporaneamente una costruzione ad una distanza inferiore a quella legale, ove sia disposta la demolizione dell'opera costruita “non a distanza”, dovrà essere valutato “tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme, della diminuzione temporanea del valore della proprietà e di altri elementi” che comunque “il danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno” (Cass. Civ. Sez.
II, 19.03.2025, n. 7290)
Nel caso in esame, nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi probatori idonei a suffragare la richiesta dell'attore, il quale non ha dimostrato il mancato godimento ed utilizzo dell'area illegittimamente occupata, nonché l'entità del danno subito.
Infine, anche rispetto alla richiesta di accertamento dell'illiceità della veduta laterale radente il muro del fabbricato dell'attore e dell'intollerabilità delle immissioni di calore derivanti dal motore esterno dell'impianto condizionatore installato sulla facciata di proprietà del convenuto e prospiciente a quella del fabbricato di parte attrice, non ha Parte_1
adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante.
In particolare, all'esito dell'istruttoria è emerso un quadro probatorio carente, non avendo l'attore validamente dimostrato l'illegittimità della veduta ed allegato circostanze di fatto utili all'accertamento dell'effettivo superamento della soglia di normale tollerabilità delle presunte immissioni di calore dallo stesso lamentate.
Le spese di lite, sussistendo giusti ed equi motivi, vengono compensate nella misura del 50 % tra le parti e per la restante parte del 50% seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto
- stabilisce che il confine tra la proprietà di contrassegnato al Parte_1
NCEU del Comune di San felice a NC (CE) al Fg. 1, p.lla 427, sub 4, cat. C/2, cl. 1, consistenza 73 mq, piano T, e la proprietà contrassegnato al Controparte_1
Fg. 1, p.lla 427, sub 5, cat. A/2, cl. 1, consistenza 8 vani, piano interrato – terra – primo
è “ quello posizionato a 1,42 metri, misurando partendo dallo spigolo nord ovest del sub 4, di proprietà del signor , in modo perpendicolare al lato del Parte_1
medesimo immobile, verso il sub 5 di proprietà del signor Controparte_1
esattamente così come è stato rappresentato negli elaborati grafici allegati dal C.T.U. parte integrante della sentenza;
- ordina al convenuto la riduzione in pristino dei luoghi, mediante la Controparte_1
completa demolizione del bagno realizzato da parte convenuta e posizionato a ridosso del confine tra le due proprietà ;
- Compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50%,;
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite nella misura del 50% che vengono liquidate in € 2.480,00 per compensi ed € 135,78, per spese ( già ridotti del
650%) oltre IVA, CPA ed oneri accessori, in favore della parte attrice, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Santa Maria C.V. 24/06/2025
Il GOT
Avv. Angela Verolla